Circolari

Circ. n. 33 - 2022

Superbonus - decreto Ministero della transizione ecologica 14 febbraio 2022

Sulla G.U. del 16 marzo u.s. è stato pubblicato il Decreto del Ministero della transizione ecologica 14 febbraio 2022, Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell'ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici.

Nell’ambito della disciplina del c.d. “superbonus”, il decreto - considerata l’opportunità definire i costi massimi agevolabili per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici in coerenza con gli attuali massimali specifici di costo tenendo conto dell'aumento dei costi delle materie prime registrato tra il 2020 e il 2021 e dell'andamento del mercato - stabilisce i costi massimi specifici agevolabili ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese richiesta dagli articoli  119 e 121, del decreto-legge n. 34 del 2020.

I nuovi limiti di prezzo sono validi ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese per gli interventi di:

  • risparmio energetico superbonus 110% e,
  • nei casi di cessione del credito e sconto in fattura, ecobonus “ordinario”, bonus ristrutturazione 50% e bonus facciate influenti dal punto di vista termico.

Come evidenziato sul sito del Ministero, i massimali individuati aggiornano quelli già vigenti per l’Ecobonus, aumentandoli almeno del 20% in considerazione del maggior costo delle materie prime e dell’inflazione. I massimali non comprendono l’IVA, gli oneri professionali e i costi di posa in opera, che sono da conteggiare a parte.

I nuovi massimali si riferiscono alle seguenti tipologie di intervento:

  • interventi di riqualificazione energetica;
  • strutture opache orizzontali: isolamento coperture;
  • strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti;
  • sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi;
  • strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali;
  • installazione di sistemi di schermatura solari o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi automatici di regolazione;
  • impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione;
  • impianti con micro-cogeneratori;
  • ecc.

I limiti fissati dal decreto saranno validi in riferimento ai lavori il cui titolo edilizio è presentato successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

Per le tipologie di intervento non ricomprese nell'allegato A, l'asseverazione certifica il rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando i prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l'edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.

Entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno, i costi massimi di cui all'allegato A del decreto sono aggiornati in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA sull'andamento delle misure di cui all'art. 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dei costi di mercato.

Il decreto, di cui l'allegato A costituisce parte integrante, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana quindi 15 aprile 2022).

Si riporta di seguito la tabella allegata al decreto.

Immagine che contiene tavolo

Descrizione generata automaticamente

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Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (ambiente@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.