Con riferimento al provvedimento in oggetto sulle nuove norme per l’ingresso di lavoratori stranieri in Italia (Capo I, artt. 1-4), segnaliamo alcune parziali modifiche di interesse introdotte in sede di conversione del decreto legge.
- ARTICOLO 1, comma 2-ter: estensione delle fattispecie per cui non si possono presentare le domande nei successivi tre anni: ciò vale non solo per datori di lavoro che, per causa a loro imputabile, non provvedono alla stipula del contratto di lavoro dopo l‘ingresso dello straniero o per i quali è riconducibile il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.), ma anche in presenza dei reati di cui agli artt. 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (Tratta di persone) e 602 (Acquisto e alienazione di schiavi) del medesimo Codice Penale.
- ARTICOLO 2, comma 7-bis: in un’ottica di genere, introduzione per l’annualità 2025 di una quota riservata alle lavoratrici fino al 40% delle quote complessive destinate lavoro subordinato stagionale, non stagionale, all’assistenza familiare e sociosanitaria.
- ARTICOLO 2-bis: previsione di una nuova programmazione triennale 2026-2028, analoga a quella effettuata, come noto, per il triennio 2023-2025 tuttora in fase di applicazione.
Nel restare a disposizione per ogni evenienza, rimandiamo alle nostre comunicazioni precedenti e al provvedimento allegato per ulteriori approfondimenti.