Circolari

Circ. n. 32/2023

PROROGA TERMINI NORMATIVI E VERSAMENTI FISCALI

Nella G.U. n. 278, del 28/11/2023 è stata pubblicata la LEGGE 27 NOVEMBRE 2023, N. 170 di conversione del DECRETO LEGGE 29 SETTEMBRE 2023, N. 132, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga termini normativi e versamenti fiscali” [per cui si rimanda a Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 25/2023].

 

 

Proroga termini normativi e versamenti fiscali

 

 

Di seguito sono riportate le disposizioni di carattere generale di maggiore interesse rinviando, per i dovuti approfondimenti, ad eventuali comunicazioni delle Federazioni di settore, dei Servizi e di ICN S.p.A.

*

ART.1.TERMINI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DELLA CASA DI ABITAZIONE

Le disposizioni prorogano al 31 dicembre 2023 il regime speciale di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all’articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, D.L. n. 73/2021.

Si rammenta, infatti, che in base a tali disposizioni, la misura massima della garanzia rilasciata dal predetto Fondo viene elevata (per le categorie prioritarie individuate dalla legge: giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni) dal 50% all’80% della quota di capitale, se in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente/ISEE, non superiore a 40 mila € annui e per mutui di importo superiore all’80% del prezzo dell’immobile, compreso di oneri accessori.

Tale regime, (precedentemente prorogato fino al 30 giugno 2023 e poi al 30 settembre 2023) è, per effetto della disposizione in esame, prorogato al 31 dicembre 2023, al fine di tutelare le categorie più deboli e sostenerle nell’acquisto della prima casa, tenuto conto dell’attuale contesto economico.

 

ART. 3. RIMESSIONE IN TERMINI CONCERNENTE IL VERSAMENTO DI TRIBUTI E CONTRIBUTI

Commi 1 e 2. Le disposizioni  prevedono una specifica “rimessione in termini”, stabilendo che i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo compreso tra il 4 e il 31 luglio 2023, cui erano tenuti i soggetti aventi, alla data del 4 luglio 2023, residenza, la sede legale o la sede operativa nei Comuni interessati  dagli  eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il  territorio  della  Regione Lombardia nello stesso periodo (per i quali è  stato  dichiarato  lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei  ministri  del 28 agosto  2023), si considerano tempestivi se effettuati entro il 31 ottobre 2023.[1]

Comma 2-quater. Sospensione termini versamenti e adempimenti. La disposizione proroga i termini previsti per eseguire i versamenti e gli adempimenti oggetto di sospensione nei confronti dei contribuenti colpiti dall’alluvione del mese di maggio 2023, ai sensi dell’articolo 1, D.L. n. 61/2023 che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti dall’alluvione del mese di maggio 2023 (indicati nell’allegato 1 del medesimo D.L. n. 61, sopra citato).[2]

A tal fine si prevede che i già menzionati versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione, entro il 10 dicembre 2023 (originario termine: 20 novembre 2023).

Infine, la norma prevede che gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 10 dicembre 2023 (termine precedente 20 novembre 2023).

 
ART. 3-bis. Differimento dei termini per l'adesione al ravvedimento speciale [3]
L’articolo consente ai soggetti che, entro il 30 settembre 2023 (termine per il versamento della prima rata, ovvero dell’intero importo del quantum dovuto, nonché per la regolarizzazione) non hanno concluso la procedura di ravvedimento speciale (ai sensi del sopra menzionato articolo 1, commi da 174 a 178, della L. n. 197/2022) di completare la regolarizzazione, (fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità previste ex lege), se versano le somme dovute in un'unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 rimuovendo, entro la stessa data, le irregolarità od omissioni.
 
ART. 5. FONDO INDENNIZZI RISPARMIATORI
La disposizione ha differito al 15 ottobre 2023 il termine di decadenza entro cui il risparmiatore avente diritto all’indennizzo a carico del Fondo indennizzo risparmiatori di cui all’articolo 4, comma 3-bis, D.L. n. 51/2023, deve darne comunicazione in caso di variazione del codice IBAN, tramite il portale del Fondo stesso.
 
ART. 6. PROROGA TERMINI FINANZIARI
L’articolo prevede che gli obblighi informativi di cui all’articolo 1, comma 73, L. n. 190/2014 (relativi all’attività svolta dai contribuenti che applicano il regime forfetario, per l’anno 2021), si considerano adempiuti entro il 30 novembre 2024.[4]
 
ART. 6-bis. Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022 degli enti locali
La disposizione ha prorogato al 31 ottobre 2023 (dal 31 luglio 2023) il termine entro cui i Comuni devono procedere alla certificazione circa il raggiungimento degli obiettivi di servizio inerenti il potenziamento dei servizi sociali comunali, del servizio asili nido e del trasporto scolastico degli alunni con disabilità (connessi ai trasferimenti di provvidenze dal Fondo di solidarietà comunale), attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE Spa.[5]
 
ART.6-QUATER. Differimento di termini in materia di investimenti
L’articolo proroga di ulteriori 6 mesi (31 dicembre 2023) il termine già prorogato (di 12 mesi) dall’articolo 1, comma 415, L. n. 197/2022 (L. di Bilancio 2023) riguardante l’ultimazione degli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature ("Nuova Sabatini"), per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023 (termine previsto dai decreti attuativi adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del D.L. n. 69/2013).[6]
 
ART. 9. PROROGA DI TERMINI IN MATERIA SANITARIA
Nelle more della riorganizzazione dell’AIFA (Agenzia italiana del farmaco), l’articolo in esame proroga ulteriormente, al 1° dicembre 2023, il termine di scadenza di cui all’articolo 38, comma 1, D.L. n. 152/2021, inerente all’operatività della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR), i cui componenti sono stati nominati con decreto del Ministro della salute del 20 settembre 2018.
Tale termine, scaduto la prima volta il 20 settembre 2021, è stato più volte prorogato e, per ultimo, in scadenza il 1° ottobre 2023.
 
ART. 10. PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI ISTRUZIONE
Comma 2. Disposizioni urgenti per consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico. La disposizione autorizza la spesa di 55,6 milioni di €, per l’anno 2023, per consentire il pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico, a valere sulle risorse disponibili, limitatamente al 2023, del Programma operativo nazionale Istruzione 2014-2020 (PON Istruzione 2014-2020).
Comma 2-quater. Proroga del termine di immissione in ruolo dei collaboratori scolastici. La disposizione, nel novellare l’articolo 58, comma 5-septies, secondo periodo, D.L. 69/2013, differisce dal 1° settembre 2023, al 1° dicembre 2023, il termine per l’immissione in ruolo del personale interessato dalla procedura inerente la copertura dei posti di collaboratore scolastico vacanti e disponibili, già autorizzati nell’ambito della stabilizzazione di personale proveniente dalle imprese di pulizia impegnate nelle scuole, a vantaggio di chi non abbia potuto partecipare alle procedure per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza.
Comma 2-quinquies. Proroga del termine per il conferimento d'incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie.  Allo scopo di consentire il regolare svolgimento delle attività nonché l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie, la disposizione consente, anche per l’anno scolastico 2024/2025, la possibilità (come già avvenuto per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024) di attribuire, in via straordinaria, incarichi temporanei utilizzando anche le graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, sempre che si rilevi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il regolare titolo abilitativo.
 
ART. 10-BIS. Proroga di termini in materia di trasporti eccezionali
L’articolo, da una parte proroga, al 30 marzo 2025, l’efficacia della sospensione del decreto ministeriale previsto dall’articolo 10, comma 10-bis, D.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) già prevista fino al 31 dicembre 2023 (art. 7-bis, D.L. n. 146/2021)[7], al fine di  semplificare la disciplina transitoria disposta dalle linee guida, adottate con lo stesso decreto, sui trasporti in condizioni di eccezionalità, relativa alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate.
Dall’altra, prevede l’istituzione presso il MIT (Ministero infrastrutture e Trasporti) di un Tavolo Tecnico, cui partecipano le amministrazioni interessate, gli enti proprietari delle strade e le associazioni di categoria (senza diritto ad alcun compenso, gettone di presenza o rimborso comunque denominato). Il Tavolo ha il compito di definire entro il 30 ottobre 2024 il Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità, per individuare i corridoi dedicati ai già menzionati trasporti eccezionali.
 
ART. 13. DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ EMERGENZIALI CONNESSE ALLA CRISI UCRAINA
La disposizione autorizza, per l’anno 2023, il Dipartimento della protezione civile a garantire la continuazione delle forme di assistenza per l’accoglienza dei profughi ucraini e coordinate dai presidenti delle regioni, quali commissari delegati e dai presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano, secondo quanto disposto dall’ordinanza del capo del Dipartimento n. 872 del 4 marzo 2022 e delle ulteriori attività eccezionali connesse alla crisi ucraina, nel limite di 36 milioni di € da erogare alle amministrazioni interessate entro il 31 dicembre 2023.
 
ART. 14. PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E DELL’AVVOCATURA DELLO STATO
Tenuto conto del complesso processo di riorganizzazione ministeriale in atto, la disposizione differisce, dal 30 ottobre 2023, al 30 novembre 2023, il termine ultimo entro cui adottare, con DPCM, il regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’Avvocatura dello Stato.

 

ART. 15-TER. Proroga di termini per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote-latte

La disposizione proroga al 31 dicembre 2023 il termine per richiedere il ricalcolo del prelievo supplementare e di rateizzazione dei debiti derivanti dai mancati pagamenti relativi alle quote-latte.

L’articolo, pertanto, concede maggiore tempo ai produttori interessati del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, per poter presentare ad AGEA l’istanza di ricalcolo del prelievo.

 

ART. 15-QUATER. MODIFICHE AL D.L.GS. N. 36/2023-CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. ARTT. 16 E 73

L’articolo apporta modifiche agli articoli 16, comma 1 e 73, comma 4, del Codice dei contratti pubblici riguardanti, rispettivamente, la definizione di “conflitto di interessi” negli appalti pubblici e innovando il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione nelle procedure competitive con negoziazione.[8]

*

 

 
[1] Non si fa luogo a restituzione delle somme che, nelle more, siano state versate in adempimento del dovuto, eventualmente per effetto di versamento tardivo con applicazione di sanzione e interessi, ovvero attraverso l'istituto del ravvedimento.

[2] Trattasi dei termini dei versamenti tributari, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria nonché i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’Irpef che i sotto menzionati soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta.

[3] Sull’istituto del “ravvedimento speciale”, introdotto dall’articolo 1, commi 174-178, L. n. 197/2022 (L. di bilancio 2023), in deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/ravvedimento-speciale-delle-violazioni-tributarie/infogen-ravvedimento-speciale-delle-violazioni-tributarie-enti-e-pa.

Trattasi della possibilità di regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata) mediante la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, ridotte a 1/18 del minimo edittale.

[4] Articolo 1, comma 73, L. n. 190/2014.Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all'attività svolta. Gli obblighi informativi di cui al periodo precedente sono individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi”. 

[6] Si rammenta che la misura è l’agevolazione che fa capo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy avente la finalità di semplificare/favorire l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese. Essa è stata reiteratamente rifinanziata e potenziata (per ultimo di ulteriori 50 milioni di € dall’articolo 13, D.L. n. 145/2023) tenuto conto del riscontro ricevuto dal sistema produttivo, trattandosi di uno dei principali strumenti di sostegno delle MPMI operanti in tutti i settori produttivi, inclusa l’agricoltura e la pesca, (ad eccezione del settore finanziario ed assicurativo). L'agevolazione promuove gli investimenti per acquistare, o acquisire in leasing, da parte delle menzionate MPMI sia beni strumentali materiali (quali macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo) o immateriali, (hardware, software e tecnologie digitali) [v. Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 26/2023].

Per tutti gli approfondimenti sulla misura:  https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/agevolazioni-per-gli-investimenti-delle-pmi-in-beni-strumentali-nuova-sabatini

Per i dati relativi all’attuazione della misura: https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/nuova-sabatini-statistiche

[7] Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

[8] In particolare, il comma 1 dell'articolo 16 definisce dettagliatamente il conflitto di interesse, integrato: da un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni; dai poteri del soggetto, cioè la possibilità di influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione; e da una causa del conflitto, cioè l’esistenza di, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

Pertanto, con la modifica al comma 1, articolo 16 sopra menzionato, si sopprimono le parole “concreta ed effettiva” ampliando così la nozione della minaccia derivante da cause di conflitto di interesse, come indicato anche dall’articolo 24 della direttiva 2014/24/UE, senza limitarla solo ad una minaccia “concreta ed effettiva” come previsto attualmente.

Con la modifica al comma 4, articolo 73, si eleva da 10 a 30 giorni il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione nelle procedure competitive con negoziazione, uniformando il già menzionato termine a quello di 30 giorni previsto dall’articolo 29 della direttiva 2014/24/UE e dalle altre procedure utilizzate nei settori ordinari (procedura aperta, ristretta, dialogo competitivo e partenariato per l’innovazione, di cui agli articoli 71-75, D. Lgs. 36/2023).