Circolari

Circ. n. 32/2021 congiunta con il Servizio Sindacale

DECRETO LEGGE 10 SETTEMBRE 2021, N. 122 (MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA DA COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO, DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E SOCIO SANITARIO-ASSISTENZIALE).(CD “DECRETO ESTENSIONE GREEN PASS E ESTENSIONE OBBLIGO VACCINALE”)

DECRETO ESTENSIONE GREEN PASS E OBBLIGO VACCINALE

[D.L. 122/2021]

 

È stato pubblicato in G.U. il Decreto legge 10 SETTEMBRE 2021, n.122 (all.) con il quale, in  vista dell'imminente inizio delle attività didattiche dell'anno scolastico e accademico 2021/2022, sono introdotte ulteriori misure in ordine alle modalità di  accesso  alle  strutture  scolastiche,   educative   e formative, alle sedi  universitarie  e  delle  istituzioni  dell'alta formazione  artistica, musicale  e  coreutica,  nonché  delle  altre istituzioni di alta formazione collegate alle università estendendo, in tali  ambiti,  l'obbligo  di  certificazione  verde[1],  al  fine  di garantire la maggiore efficacia  delle  misure  di  contenimento  del virus SARS-CoV-2. 

Inoltre, allo scopo di adeguare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del predetto virus, il provvedimento amplia le categorie di soggetti tenuti all'obbligo vaccinale in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario.

Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in GU e, cioé, l’11 settembre 2021, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

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LE MISURE

 

  1.  Estensione Green pass nella scuola

Con una modifica all’articolo 9-ter del D.L. n. 52/2021, (che aveva già imposto l’obbligo del possesso del Green Pass a tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché agli studenti universitari) l’articolo 1, del decreto in esame, estende il predetto obbligo anche al personale:
  • dei servizi educativi per l'infanzia, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (nidi e micronidi, sezioni primavera, servizi educativi ecc.);
  • dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);
  • dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
  • dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione   Tecnica Superiore (IFTS);
  • degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). 
Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, lo stesso obbligo è esteso a chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative sopra elencate[2].
Trattasi di un’estensione immediatamente vigente.

L’obbligo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

L’obbligo del Green Pass, (secondo quanto disposto dall’art. 9 ter, comma 3) per accedere agli istituti scolastici sopra enunciati, non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

[Controlli] Spetta ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative, garantire e verificare il rispetto delle prescrizioni di cui sopra.
Se l’accesso alle predette istituzioni è motivato da ragioni di lavoro o servizio (come, ad esempio, nel caso degli addetti esterni alle pulizie o degli addetti alle mense scolastiche o universitarie) il predetto obbligo di verifica incombe anche sul datore di lavoro.

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del D.L. n. 52/2021[3].

[Sanzioni] Eventuali violazioni saranno punite, secondo quanto disposto dall’articolo 4, del D.L. n. 19/2020, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 a € 1.000.

Qualora la violazione fosse reiterata, la sanzione amministrativa è raddoppiata.

La sanzione sarà applicata sia ai singoli soggetti privi della certificazione verde sia ai responsabili delle strutture e ai datori di lavoro tenuti al controllo.

 

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B. Estensione dell’obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie

Con una modifica al decreto legge n. 44/2021, (il cui articolo 4, come noto, ha imposto l’obbligo vaccinale a tutti gli operatori sanitari, agli esercenti le professioni sanitarie, agli operatori di   interesse   sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali), l’articolo 2, del decreto legge in commento, estende il predetto obbligo vaccinale, a partire dal 10 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021  (termine di cessazione dello stato di emergenza) a tutti  i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo,  la  propria attività lavorativa  nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (ad esempio RSA, residenze per anziani e simili) di cui all’articolo 1-bis, D.L. n. 44/2021[4]. 

L’obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

[Controlli] Spetta ai responsabili delle strutture e ai datori di lavoro dei soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono la loro attività lavorativa nelle predette strutture, in base a contratti esterni, di verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale.

Le modalità di verifica dell’adempimento dell’obbligo, saranno definite con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Agli esercenti le professioni sanitarie, agli operatori di interesse sanitario nonché ai lavoratori dipendenti delle strutture di cui sopra, in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale, troverà applicazione la sospensione della prestazione lavorativa e la perdita della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominato, fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

[Sanzioni] L’accesso alle strutture sopra enunciate, in violazione dell’obbligo vaccinale in esame sarà punito, secondo quanto disposto dall’articolo 4, del D.L. n. 19/2020, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 a € 1.000.

Qualora la violazione fosse reiterata, la sanzione amministrativa è raddoppiata.

La sanzione pecuniaria amministrativa sarà applicata sia ai lavoratori, sia ai responsabili delle strutture che ai datori di lavoro cui è demandato il dovere di controllo.


































1 Si rammenta che ai sensi dell’articolo 9, D.L. N. 52/2021 (cd. Decreto Riaperture), le Certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass), attestano una delle seguenti condizioni:

    a)  avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;

    b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

    c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, nelle 48 ore antecedenti.

[2] Ivi compresi gli addetti esterni, ad esempio, ai servizi di pulizia o alle mense scolastiche, nonché i genitori ovvero chiunque accompagni i bambini o acceda per qualunque motivo nelle predette strutture.

[3] Analoghe disposizioni sono previste per l’accesso alle strutture della formazione superiore (strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università).
[4] Trattasi delle strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e quelle socio-assistenziali.