DECRETO ESTENSIONE GREEN PASS E OBBLIGO VACCINALE
[D.L.
122/2021]
È stato pubblicato in G.U. il Decreto legge 10 SETTEMBRE 2021, n.122 (all.) con il quale, in vista dell'imminente inizio delle attività didattiche dell'anno scolastico e accademico 2021/2022, sono introdotte ulteriori misure in ordine alle modalità di accesso alle strutture scolastiche, educative e formative, alle sedi universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università estendendo, in tali ambiti, l'obbligo di certificazione verde[1], al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2.
Inoltre, allo scopo di adeguare il quadro delle
vigenti misure di contenimento della diffusione del predetto virus, il
provvedimento amplia le categorie di soggetti tenuti all'obbligo
vaccinale in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario.
Il decreto è
entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in GU e, cioé, l’11
settembre 2021, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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LE MISURE
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Estensione Green pass nella scuola
Con una modifica all’articolo 9-ter del D.L. n. 52/2021, (che aveva già imposto l’obbligo del possesso del Green Pass a tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché agli studenti universitari) l’articolo 1, del decreto in esame, estende il predetto obbligo anche al personale:
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dei servizi educativi per l'infanzia, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (nidi e micronidi, sezioni primavera, servizi educativi ecc.);
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dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);
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dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
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dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS);
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degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, lo stesso obbligo è esteso a chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative sopra elencate[2].
Trattasi di un’estensione immediatamente vigente.
L’obbligo non si applica ai bambini, agli
alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di
formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi
degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
L’obbligo del Green Pass, (secondo quanto disposto
dall’art. 9 ter, comma 3) per accedere agli istituti scolastici sopra enunciati,
non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del
Ministero della salute.
[Controlli] Spetta ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative, garantire e verificare il rispetto delle prescrizioni di cui sopra.
Se l’accesso alle predette istituzioni è motivato da ragioni di lavoro o servizio (come, ad esempio, nel caso degli addetti esterni alle pulizie o degli addetti alle mense scolastiche o universitarie) il predetto obbligo di verifica incombe anche sul datore di lavoro.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono
effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del
D.L. n. 52/2021[3].
[Sanzioni] Eventuali violazioni saranno punite,
secondo quanto disposto dall’articolo 4, del D.L. n. 19/2020, con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 400 a € 1.000.
Qualora
la violazione fosse reiterata, la sanzione amministrativa è raddoppiata.
La
sanzione sarà applicata sia ai singoli soggetti privi della certificazione
verde sia ai responsabili delle strutture e ai datori di lavoro tenuti al
controllo.
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B. Estensione dell’obbligo vaccinale
in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie
Con una modifica al decreto legge n. 44/2021, (il cui articolo 4, come noto, ha imposto l’obbligo vaccinale a tutti gli operatori sanitari, agli esercenti le professioni sanitarie, agli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali), l’articolo 2, del decreto legge in commento, estende il predetto obbligo vaccinale, a partire dal 10 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza) a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (ad esempio RSA, residenze per anziani e simili) di cui all’articolo 1-bis, D.L. n. 44/2021[4].
L’obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna
vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i
criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
[Controlli] Spetta ai responsabili delle strutture
e ai datori di lavoro dei soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono la loro
attività lavorativa nelle predette strutture, in base a contratti esterni, di
verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale.
Le modalità di verifica dell’adempimento
dell’obbligo, saranno definite con un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato di concerto con il Ministro della salute, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali.
Agli esercenti le professioni sanitarie, agli operatori di
interesse sanitario nonché ai lavoratori dipendenti delle strutture di cui
sopra, in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale, troverà applicazione
la sospensione
della prestazione lavorativa e la perdita della
retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominato, fino
all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento
del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
[Sanzioni] L’accesso alle strutture sopra enunciate,
in violazione dell’obbligo vaccinale in esame sarà punito, secondo quanto
disposto dall’articolo 4, del D.L. n. 19/2020, con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 400 a € 1.000.
Qualora
la violazione fosse reiterata, la sanzione amministrativa è raddoppiata.
La
sanzione pecuniaria amministrativa sarà applicata sia ai lavoratori, sia ai
responsabili delle strutture che ai datori di lavoro cui è demandato il dovere
di controllo.
1 Si rammenta che ai sensi dell’articolo 9, D.L. N.
52/2021 (cd. Decreto Riaperture), le Certificazioni verdi COVID-19 (Green
Pass), attestano una delle seguenti condizioni:
a)
avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con
contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da
SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero
della salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido
o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, nelle 48 ore antecedenti.
[2] Ivi compresi gli addetti esterni, ad esempio, ai
servizi di pulizia o alle mense scolastiche, nonché i genitori ovvero chiunque
accompagni i bambini o acceda per qualunque motivo nelle predette strutture.
[3] Analoghe disposizioni sono previste per l’accesso alle strutture della formazione superiore (strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università).
[4] Trattasi delle strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e quelle socio-assistenziali.