Circolari

Circ. n. 32/2021

COOPERATIVE ARTIGIANE •Modello di funzionamento •Statuto•Regolamento interno

Facendo seguito al nostro commento sulla circolare INPS n. 29 del 17 febbraio u.s.(1) con cui - ricordiamo - l’Istituto ha finalmente dichiarato legittima la possibilità per il lavoratore autonomo socio di una cooperativa artigiana di vedersi iscritto alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani, riteniamo opportuno soffermarci sul modello di funzionamento di una cooperativa artigiana.

Ciò perché lo consideriamo un terreno di sviluppo e promozione di nuove realtà cooperative particolarmente importante, a cui dare ancora più slancio dato l’attuale difficile contesto di riferimento e su cui invitiamo un impegno convinto anche da parte di tutte le nostre strutture territoriali.

Alla luce della rimozione delle criticità sul fronte previdenziale che, come noto, in molte zone hanno ostacolato per anni il pieno affermarsi di queste realtà, abbiamo deciso di focalizzare l’attenzione sui tratti fondanti alla base della costituzione di questa formula cooperativa rappresentata in sostanza dalla decisione di più artigiani di mettersi insieme per avere maggiori e migliori occasioni di lavoro.

Per agevolare il corretto sviluppo di questa tipologia di imprese cooperative, e onde evitare anche un uso improprio di questo strumento non aderente al quadro normativo, cogliamo contestualmente l’occasione per inviare i nuovi fac-simili di statuto e regolamento interno elaborati dal sistema Confcooperative a cui bisognerà opportunamente riferirsi.

Questi strumenti saranno oggetto di un approfondimento organizzato da ICN il prossimo 19 maggio mattina nel Seminario “Le cooperative artigiane” come da invito allegato.

Dobbiamo ricordare che anche nella circolare INPS sopra richiamata venga ribadita, in applicazione della legge 142/2001, la centralità delle disposizioni contenute nello statuto associativo e nel regolamento interno - oltre che nel contratto stipulato tra le parti – nel determinare le caratteristiche del rapporto di lavoro autonomo instaurabile tra la cooperativa artigiana ed il socio lavoratore artigiano.

Tuttavia, non è sufficiente come noto una semplice previsione statutaria e regolamentare - e quindi il dato formale - per sostenere e certificare la qualificazione di un determinato rapporto di lavoro (in questo caso autonomo), laddove ciò che contano sono gli elementi sostanziali ed effettivi alla base della prestazione lavorativa e più in generale di funzionamento di una cooperativa artigiana.

Proprio per questo motivo, in aggiunta alla documentazione allegata (statuto e regolamento interno), la presente circolare ha come obiettivo quello di ricapitolare sinteticamente i connotati e i presupposti di fondo che caratterizzano, di norma, la costituzione e il funzionamento di una cooperativa artigiana, intendendo per tale un’impresa avente tale qualifica e in cui i soci non hanno una loro autonoma posizione imprenditoriale.

Diversa, infatti, sarebbe la fattispecie - non oggetto di questo approfondimento – in cui i soci imprenditori autonomi dotati di una propria partita IVA decidessero di organizzarsi insieme, senza la stipula di alcun contratto di lavoro, in una cooperativa di servizio a loro dedicata.

Inoltre, il modello maggiormente diffuso e praticato, a cui sono ispirate le nuove tracce di statuto e di regolamento, contempla unicamente la costituzione e l’adesione alla cooperativa da parte di soci autonomi artigiani che dirigono e gestiscono l’impresa, eventualmente affiancati e supportati da lavoratori dipendenti non soci.

Da ultimo, nel riassumere il quadro di riferimento, si focalizza la normativa-quadro per il settore artigiano, rinviando per gli aspetti previdenziali e fiscali a quanto già da noi analiticamente trattato nel corso della nostra precedente circolare.

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  1. COME E PERCHE’ NASCE UNA COOPERATIVA ARTIGIANA

Fatto salvo che ogni realtà ha una propria specifica storia e non è inquadrabile in paradigmi prestabiliti, possiamo tuttavia rintracciare alcuni tratti comuni e ricorrenti che determinano la genesi delle cooperative artigiane.

 Molteplici rimangono i processi e le ragioni alla base della loro costituzione: principalmente, dalla necessità, tanto più in una fase di incertezza, di un consolidamento organizzativo di realtà prima disperse e penalizzate dalla piccola dimensione, dalla ricerca di sinergie attraverso economie di scala e diminuzione di costi, passando per l’apertura di nuovi mercati e lo sviluppo di nuovi prodotti fino al rafforzamento della propria posizione e del proprio potere contrattuale verso terzi (es. banche, fornitori, distributori, etc.).

In aggiunta a tali motivazioni prettamente economicistiche e ad una imprescindibile adesione ai valori cooperativi, la scelta di questa tipologia di impresa diventa anche una preferenza da parte dei soggetti che la costituiscono per una tra le formule societarie più agevoli e paritarie quando si tratta di aggregare persone con storie ed esperienze diverse e scarsa disponibilità di ingenti capitali.

Il modello di impresa cooperativa diventa per le sue stesse caratteristiche intrinseche particolarmente attrattivo per soggetti che gravitano già nel sistema dell’artigianato per cui molto spesso, anche se in via non esclusiva, le cooperative artigiane nascono come società ex novo, da e con un processo di progressiva strutturazione di realtà prima individuali.

Ciò determina una situazione per cui nella gran parte dei casi sono imprenditori/autonomi di un determinato settore o al più dipendenti che fuoriescono da altre imprese del settore a decidere di costituirsi in una nuova società con la formula della cooperativa artigiana (più raramente titolari e dipendenti di una medesima impresa già costituita che decidono di modificarne la forma giuridica in cooperativa artigiana).

Infine, diversa è la specializzazione produttiva in cui ritrovare questa tipologia di impresa cooperativa, senza una particolare polarizzazione su determinati comparti: manifatturiero, edilizia, commercio e servizi, inclusi servizi sociali e di pubblica utilità e settore trasporti.

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  1. QUADRO NORMATIVO SULLE COOPERATIVE ARTIGIANE

Sebbene sia stato necessario un lungo percorso, risulta ormai da tempo accertato che anche le società cooperative possono assumere la natura di impresa artigiana alla stregua delle altre società.

Con l’emanazione della Legge-quadro per l’artigianato nel 1985 il legislatore ha espressamente chiarito la possibilità di costituire società artigiane in forma cooperativa.

In particolare, con l’art. 3, comma 2, della Legge n. 443 dell’8 agosto 1985, subentrata alla precedente legge 25 luglio 1956, n. 860, è stato disciplinato quanto segue:

“E’ artigiana l’impresa che […] è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.”

Come anche ribadito da INPS nella circolare n. 29/2021, ne consegue che l’attività dell’impresa artigiana può pertanto svolgersi non solo a titolo individuale e personale - come previsto dall’art. 2 della medesima legge quadro(1) - ma anche in maniera collettiva sotto forma di cooperativa.

Gli artigiani possono così riunirsi in cooperativa, sia restando singolarmente imprenditori artigiani - scenario come detto non oggetto di questo approfondimento - sia ponendosi come soci lavoratori autonomi, essendo ammesso che con loro possa instaurarsi un rapporto di lavoro in qualunque forma ai sensi dell’art. 1, comma 3, legge 142/2001.

In ogni caso, ribadiamo come sia la cooperativa ad avere il carattere di impresa artigiana e non i singoli soci artigiani: la cooperativa opererà quale unica struttura ed unica organizzazione all’interno della quale i soci vengono considerati in relazione al tipo di rapporto di lavoro (autonomo) che è stato individuato nello Statuto e nel Regolamento interno.

Come abbiamo già avuto modo di commentare nella nostra precedente circolare, la disciplina valida per l’artigianato si salda e si interseca con quella specifica prevista dalla legge 142/2001, ampiamente nota, che determina la possibilità per la cooperativa di instaurare con il socio un rapporto di lavoro autonomo artigiano per il quale sotto il profilo previdenziale è ammessa l’iscrizione alla Gestione speciale autonoma degli artigiani. 

Ciò detto, in termini generali per la cooperativa artigiana valgono le regole definite dalla Legge-quadro per l’artigianato, cui possono aggiungersi eventualmente alcune discipline particolari - soprattutto in termini di erogazione di incentivi, agevolazioni e contributi – emanate a livello regionale, visto che è alle Regioni che sono state attribuite le funzioni amministrative in materia di artigianato.

Nel merito.

Scopo prevalente e oggetto sociale

Per l’impresa artigiana deve essere lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi. Sono escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa.

Pertanto non è prevista l’esclusività dell’attività artigiana, che comunque dovrà risultare prevalente, essendo ammesse espressamente anche attività strumentali e accessorie non artigiane.

Condizioni organizzative

Nell’impresa artigiana il lavoro deve avere funzione preminente sul capitale nel senso che è alla prestazione lavorativa artigiana che deve principalmente ricondursi nell’ambito dei diversi fattori produttivi il prodotto (servizio) realizzato (erogato). La maggioranza dei soci è tenuta a prestare il proprio lavoro nel processo produttivo in maniera prevalente rispetto ad altri impieghi oltre che necessariamente in modo anche manuale. Il lavoro prestato dall’artigiano deve essere in grado di creare un’utilità direttamente percepita e goduta dall’utente In ogni caso, è ammessa unicamente la titolarità di una sola impresa artigiana.

 

Requisiti dimensionali

La cooperativa artigiana potrà servirsi di forza lavoro dipendente che deve essere personalmente diretta dai soci, secondo i seguenti limiti:

-          impresa che non lavora in serie => massimo 18 lavoratori, compresi apprendisti in un numero non superiore a 9 (limite elevabile a 22 sempreché le unità aggiuntive siano apprendisti);

-          impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata => massimo 9 lavoratori, compresi apprendisti in un numero non superiore a 5 (limite elevabile a 12 sempreché le unità aggiuntive siano apprendisti);

-          impresa che svolge attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura => massimo 32 lavoratori, compresi apprendisti in un numero non superiore a 16 (limite elevabile a 40 sempreché le unità aggiuntive siano apprendisti);

-          impresa di trasporto => massimo 8 lavoratori;

-          impresa di costruzioni edili => massimo 10 lavoratori, compresi apprendisti in un numero non superiore a 5 (limite elevabile a 14 sempreché le unità aggiuntive siano apprendisti).

Ai fini del calcolo di tali limiti il legislatore ha posto criteri precisi, tra cui la computabilità dentro queste soglie anche di tutti i soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell’impresa artigiana.

Ulteriori criteri di calcolo prevedono in particolare la non computabilità per 2 anni degli apprendisti qualificati mantenuti in servizio, l’esclusione dal conteggio sia dei portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali (eventualmente anche soci) sia dei lavoratori a domicilio qualora non superino 1/3 dei dipendenti non apprendisti occupati.

 

Albo delle imprese artigiane

Le cooperative artigiane, al pari di tutte le imprese artigiane, sono tenute ad iscriversi al relativo Albo e tale forma di pubblicità svolta dall’Albo assume effetti costitutivi, risultando condizione indispensabile per ottenere le agevolazioni di carattere fiscale, creditizio, previdenziale, o di altra natura, previste dalla legge. Le istanze di iscrizione, modifica e cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica, per mezzo della c.d. Comunicazione Unica, entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività economica ovvero della modifica da iscrivere. L’iscrizione della cooperativa all’Albo delle imprese artigiane, come anche affermato da INPS nel caso dell’inquadramento previdenziale nella Gestione artigiani dei soci, servirà peraltro a trasferire l’informazione sul connotato di impresa artigiana a tutte le altre amministrazioni interessate.




(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 10 del 18 febbraio 2021 - prot. n. 644.

(1) “E’ imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo”.