Facendo seguito al nostro commento sulla circolare
INPS n. 29 del 17 febbraio u.s.(1) con cui -
ricordiamo - l’Istituto ha finalmente dichiarato legittima la possibilità per
il lavoratore autonomo socio di una cooperativa artigiana di vedersi iscritto
alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani, riteniamo
opportuno soffermarci sul modello di funzionamento di una cooperativa artigiana.
Ciò perché lo consideriamo un terreno di sviluppo e
promozione di nuove realtà cooperative particolarmente importante, a cui dare
ancora più slancio dato l’attuale difficile contesto di riferimento e su cui
invitiamo un impegno convinto anche da parte di tutte le nostre strutture
territoriali.
Alla luce della rimozione delle criticità sul fronte
previdenziale che, come noto, in
molte zone hanno ostacolato per anni il pieno affermarsi di queste realtà,
abbiamo deciso di focalizzare l’attenzione sui tratti fondanti alla base
della costituzione di questa formula cooperativa rappresentata in sostanza
dalla decisione di più artigiani di mettersi insieme per avere maggiori e
migliori occasioni di lavoro.
Per agevolare il corretto sviluppo di questa tipologia
di imprese cooperative, e onde evitare anche un uso improprio di questo strumento
non aderente al quadro normativo, cogliamo contestualmente l’occasione per
inviare i nuovi fac-simili di statuto e regolamento interno elaborati dal
sistema Confcooperative a cui bisognerà opportunamente riferirsi.
Questi strumenti saranno oggetto di un approfondimento
organizzato da ICN il prossimo 19 maggio mattina nel Seminario “Le cooperative
artigiane” come da invito allegato.
Dobbiamo ricordare che anche nella circolare INPS sopra
richiamata venga ribadita, in applicazione della legge 142/2001, la centralità
delle disposizioni contenute nello statuto associativo e nel regolamento
interno - oltre che nel contratto stipulato tra le parti – nel determinare le
caratteristiche del rapporto di lavoro autonomo instaurabile tra la cooperativa
artigiana ed il socio lavoratore artigiano.
Tuttavia, non è sufficiente come noto una semplice
previsione statutaria e regolamentare - e quindi il dato formale - per sostenere
e certificare la qualificazione di un determinato rapporto di lavoro (in questo
caso autonomo), laddove ciò che contano sono gli elementi sostanziali ed
effettivi alla base della prestazione lavorativa e più in generale di
funzionamento di una cooperativa artigiana.
Proprio per questo motivo, in aggiunta alla documentazione
allegata (statuto e regolamento interno), la presente circolare ha come
obiettivo quello di ricapitolare sinteticamente i connotati e i presupposti di
fondo che caratterizzano, di norma, la costituzione e il funzionamento di una
cooperativa artigiana, intendendo per tale un’impresa avente tale qualifica e
in cui i soci non hanno una loro autonoma posizione imprenditoriale.
Diversa, infatti, sarebbe la fattispecie - non oggetto
di questo approfondimento – in cui i soci imprenditori autonomi dotati di una
propria partita IVA decidessero di organizzarsi insieme, senza la stipula di
alcun contratto di lavoro, in una cooperativa di servizio a loro dedicata.
Inoltre, il modello maggiormente diffuso e praticato, a
cui sono ispirate le nuove tracce di statuto e di regolamento, contempla
unicamente la costituzione e l’adesione alla cooperativa da parte di soci
autonomi artigiani che dirigono e gestiscono l’impresa, eventualmente
affiancati e supportati da lavoratori dipendenti non soci.
Da ultimo, nel riassumere il quadro di riferimento, si
focalizza la normativa-quadro per il settore artigiano, rinviando per gli
aspetti previdenziali e fiscali a quanto già da noi analiticamente trattato nel
corso della nostra precedente circolare.
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COME E PERCHE’ NASCE UNA COOPERATIVA
ARTIGIANA
Fatto salvo che ogni realtà ha una propria specifica
storia e non è inquadrabile in paradigmi prestabiliti, possiamo tuttavia
rintracciare alcuni tratti comuni e ricorrenti che determinano la genesi delle
cooperative artigiane.
Molteplici
rimangono i processi e le ragioni alla base della loro costituzione:
principalmente, dalla necessità, tanto più in una fase di incertezza, di un
consolidamento organizzativo di realtà prima disperse e penalizzate dalla
piccola dimensione, dalla ricerca di sinergie attraverso economie di scala e
diminuzione di costi, passando per l’apertura di nuovi mercati e lo sviluppo di
nuovi prodotti fino al rafforzamento della propria posizione e del proprio
potere contrattuale verso terzi (es. banche, fornitori, distributori, etc.).
In aggiunta a tali motivazioni prettamente
economicistiche e ad una imprescindibile adesione ai valori cooperativi, la
scelta di questa tipologia di impresa diventa anche una preferenza da parte dei
soggetti che la costituiscono per una tra le formule societarie più agevoli e
paritarie quando si tratta di aggregare persone con storie ed esperienze
diverse e scarsa disponibilità di ingenti capitali.
Il modello di impresa cooperativa diventa per le sue
stesse caratteristiche intrinseche particolarmente attrattivo per soggetti che
gravitano già nel sistema dell’artigianato per cui molto spesso, anche se in
via non esclusiva, le cooperative artigiane nascono come società ex novo, da e
con un processo di progressiva strutturazione di realtà prima individuali.
Ciò determina una situazione per cui nella gran parte
dei casi sono imprenditori/autonomi di un determinato settore o al più
dipendenti che fuoriescono da altre imprese del settore a decidere di
costituirsi in una nuova società con la formula della cooperativa artigiana (più
raramente titolari e dipendenti di una medesima impresa già costituita che
decidono di modificarne la forma giuridica in cooperativa artigiana).
Infine, diversa è la specializzazione produttiva in
cui ritrovare questa tipologia di impresa cooperativa, senza una particolare
polarizzazione su determinati comparti: manifatturiero, edilizia, commercio e
servizi, inclusi servizi sociali e di pubblica utilità e settore trasporti.
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QUADRO NORMATIVO SULLE COOPERATIVE
ARTIGIANE
Sebbene sia stato necessario un lungo percorso,
risulta ormai da tempo accertato che anche le società cooperative possono
assumere la natura di impresa artigiana alla stregua delle altre società.
Con l’emanazione della Legge-quadro per l’artigianato
nel 1985 il legislatore ha espressamente chiarito la possibilità di costituire
società artigiane in forma cooperativa.
In particolare, con l’art. 3, comma 2, della Legge n.
443 dell’8 agosto 1985, subentrata alla precedente legge 25 luglio 1956, n.
860, è stato disciplinato quanto segue:
“E’
artigiana l’impresa che […] è costituita ed esercitata in forma di società, anche
cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a
condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga
in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che
nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.”
Come anche ribadito da INPS nella circolare n.
29/2021, ne consegue che l’attività dell’impresa artigiana può pertanto
svolgersi non solo a titolo individuale e personale - come previsto dall’art. 2
della medesima legge quadro(1) - ma anche
in maniera collettiva sotto forma di cooperativa.
Gli artigiani possono così riunirsi in cooperativa,
sia restando singolarmente imprenditori artigiani - scenario come detto non
oggetto di questo approfondimento - sia ponendosi come soci lavoratori autonomi,
essendo ammesso che con loro possa instaurarsi un rapporto di lavoro in qualunque
forma ai sensi dell’art. 1, comma 3, legge 142/2001.
In ogni caso, ribadiamo come sia la cooperativa ad
avere il carattere di impresa artigiana e non i singoli soci artigiani: la
cooperativa opererà quale unica struttura ed unica organizzazione all’interno
della quale i soci vengono considerati in relazione al tipo di rapporto di
lavoro (autonomo) che è stato individuato nello Statuto e nel Regolamento
interno.
Come abbiamo già avuto modo di commentare nella nostra
precedente circolare, la disciplina valida per l’artigianato si salda e si
interseca con quella specifica prevista dalla legge 142/2001, ampiamente nota,
che determina la possibilità per la cooperativa di instaurare con il socio un
rapporto di lavoro autonomo artigiano per il quale sotto il profilo
previdenziale è ammessa l’iscrizione alla Gestione speciale autonoma degli
artigiani.
Ciò detto, in termini generali per la cooperativa artigiana valgono le regole definite dalla
Legge-quadro per l’artigianato, cui possono aggiungersi eventualmente
alcune discipline particolari - soprattutto in termini di erogazione di
incentivi, agevolazioni e contributi – emanate a livello regionale, visto che è
alle Regioni che sono state attribuite le funzioni amministrative in materia di
artigianato.
Nel merito.
Scopo prevalente e oggetto sociale
Per l’impresa artigiana deve essere lo
svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di
prestazioni di servizi. Sono escluse le attività agricole e le attività di
prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei
beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti
e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie
all’esercizio dell’impresa.
Pertanto non è prevista l’esclusività
dell’attività artigiana, che comunque dovrà risultare prevalente, essendo
ammesse espressamente anche attività strumentali e accessorie non artigiane.
Condizioni organizzative
Nell’impresa artigiana il lavoro deve
avere funzione preminente sul capitale nel senso che è alla prestazione
lavorativa artigiana che deve principalmente ricondursi nell’ambito dei diversi
fattori produttivi il prodotto (servizio) realizzato (erogato). La maggioranza
dei soci è tenuta a prestare il proprio lavoro nel processo produttivo in
maniera prevalente rispetto ad altri impieghi oltre che necessariamente in modo
anche manuale. Il lavoro prestato dall’artigiano deve essere in grado di creare
un’utilità direttamente percepita e goduta dall’utente In ogni caso, è ammessa
unicamente la titolarità di una sola impresa artigiana.
Requisiti dimensionali
La cooperativa artigiana potrà servirsi
di forza lavoro dipendente che deve essere personalmente diretta dai soci,
secondo i seguenti limiti:
-
impresa
che non lavora in serie => massimo 18 lavoratori, compresi
apprendisti in un numero non superiore a 9 (limite elevabile a 22 sempreché le
unità aggiuntive siano apprendisti);
-
impresa
che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata
=> massimo 9 lavoratori, compresi apprendisti in un numero non superiore a 5
(limite elevabile a 12 sempreché le unità aggiuntive siano apprendisti);
-
impresa
che svolge attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e
dell’abbigliamento su misura => massimo 32 lavoratori, compresi
apprendisti in un numero non superiore a 16 (limite elevabile a 40 sempreché le
unità aggiuntive siano apprendisti);
-
impresa
di trasporto => massimo 8 lavoratori;
-
impresa
di costruzioni edili => massimo 10 lavoratori, compresi
apprendisti in un numero non superiore a 5 (limite elevabile a 14 sempreché le
unità aggiuntive siano apprendisti).
Ai fini del calcolo di tali limiti il
legislatore ha posto criteri precisi, tra cui la computabilità dentro queste soglie anche di
tutti i soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale
nell’impresa artigiana.
Ulteriori criteri di calcolo prevedono
in particolare la non computabilità per 2 anni degli apprendisti qualificati
mantenuti in servizio, l’esclusione dal conteggio sia dei portatori di
handicaps, fisici, psichici o sensoriali (eventualmente anche soci) sia dei
lavoratori a domicilio qualora non superino 1/3 dei dipendenti non apprendisti
occupati.
Albo delle imprese artigiane
Le cooperative artigiane, al pari di
tutte le imprese artigiane, sono tenute ad iscriversi al relativo Albo e tale
forma di pubblicità svolta dall’Albo assume effetti costitutivi, risultando
condizione indispensabile per ottenere le agevolazioni di carattere fiscale,
creditizio, previdenziale, o di altra natura, previste dalla legge. Le istanze
di iscrizione, modifica e cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane
devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica, per mezzo
della c.d. Comunicazione Unica, entro 30 giorni
dalla data di inizio dell’attività economica ovvero della modifica da
iscrivere. L’iscrizione della cooperativa all’Albo delle imprese artigiane,
come anche affermato da INPS nel caso dell’inquadramento previdenziale nella
Gestione artigiani dei soci, servirà peraltro a trasferire l’informazione sul
connotato di impresa artigiana a tutte le altre amministrazioni interessate.
(1)
Circolare Servizio Sindacale
Giuslavoristico n. 10 del 18 febbraio 2021 - prot. n. 644.
(1)
“E’ imprenditore artigiano colui che
esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa
artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi
inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il
proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo”.