Con il decreto – legge
25 maggio 2021, n.73 (Cd. “Sostegni-bis”) sono state approvate le misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali.
Con riferimento alle
disposizioni in materia ambientale e dell’energia, si segnalano:
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all’articolo
9, la proroga dei termini di decorrenza della plastic tax che slitta dal 1° luglio 2021 al 1° gennaio 2022.
Al riguardo, pare utile
segnalare come Alleanza delle cooperative, in sede di Audizione presso la
Commissione Bilancio della Camera (venerdì 28 maggio 2021 ore 10:15), nel
condividere pienamente la proroga disposta con riferimento ai termini di
decorrenza della plastic tax, abbia rilevato la necessità di una sostanziale
revisione della disposizione, al fine di adeguarne oggetto e finalità anche in
considerazione della plastic tax disposta a livello europeo.
In particolare, con la
Decisione 2020/2053/Ue, è stata introdotta a livello comunitario una risorsa
propria, applicando a tutti gli Stati membri un’aliquota uniforme di prelievo
sul peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati generati in
ciascuno Stato membro. L’aliquota di
prelievo prevista a livello comunitario a livello degli Stati è pari a 0,80
euro per chilogrammo. Il peso su cui applicare l’aliquota è calcolato come
differenza tra il peso dei rifiuti di plastica prodotti in un anno in uno Stato
e il peso dei rifiuti di plastica riciclati prodotti nel medesimo arco
temporale.
E’ evidente, quindi,
che la plastic tax disposta a livello europeo, essendo commisurata sul
peso dei rifiuti di imballaggio in plastica non raccolti e non recuperati
presenti sostanziali differenze rispetto a quella prevista a livello nazionale
che risulta commisurata, invece, sulla plastica immessa al consumo, con una
imposta che va ad aggiungersi agli altri contributi fissati dal codice ambientale
e senza alcuna finalizzazione o prevedibile ricaduta positiva in termini di
promozione delle attività di recupero e transizione delle imprese.
È stato quindi
richiesto di accompagnare la previsione di proroga con l’istituzione di un
Tavolo di concertazione presso il Ministero dell’economia e delle finanze, con
le organizzazioni rappresentative delle imprese, in modo da definire le
opportune modifiche alla norma vigente, nel rispetto delle previsioni e degli
obiettivi definiti a livello comunitario.
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all’articolo
6: agevolazioni per l’applicazione della tariffa rifiuti urbani
La disposizione
istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo con
una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla
concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari a favore delle categorie
economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni
nell'esercizio delle rispettive attività. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati,
si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città
ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
decreto. E’ previsto che i Comuni possano concedere riduzioni della Tari anche in
misura superiore alle risorse assegnate a valere su risorse proprie o sulle
risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate.
Si segnala che per qualsiasi
chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (prosperoni.m@confcooperative.it), Capo
Servizio Ambiente ed Energia.