Circolari

Circ. n. 32/2020

Discariche – recepimento direttiva (UE) 2018/850

Con il decreto legislativo 3 settembre 2020, n.121 (in G.U. n.227 del 12 settembre 2020 – in Allegato 1), è stata recepita la direttiva (UE) 2018/850, in materia di discariche.  La direttiva citata fa parte del pacchetto di direttive orientate alla promozione di politiche e strategie in materia di economia circolare (che comprende anche la direttiva (UE) 2018/849 sui veicoli fuori uso e sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, la direttiva (UE) 2018/851 sui rifiuti e la direttiva (UE) 2018/852 sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio). Il pacchetto era stato proposto dalla Commissione europea nel dicembre 2015 nell'ambito del Piano d'azione per l'economia circolare.

Come noto, la normativa in tema di discariche rientra, a pieno titolo, tra quelle di maggiore importanza con riferimento alla gestione dei rifiuti, nell’ambito della quale lo smaltimento in discarica è collocato all’ultimo posto della c.d. “gerarchia dei rifiuti” stabilita dalla disciplina comunitaria e nazionale.

Per garantire la transizione degli Stati membri verso l’economia circolare, la revisione della citata direttiva 1999/31/CE, ad opera della direttiva (UE) 2018/850, mira a ridurre in maniera consistente il conferimento dei rifiuti nelle discariche a favore delle opzioni poste ai livelli più alti della gerarchia di gestione dei rifiuti, quali il riciclo e il recupero. L’obbligo di trattamento dei rifiuti prima del loro collocamento in discarica e la riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti urbani, soprattutto di quelli oggetto di raccolta differenziata, dovrebbe produrre, nelle intenzioni del legislatore, evidenti benefici ambientali, economici e sociali, nonché la riduzione degli impatti negativi sull’ambiente, quali l’emissione di gas ad effetto serra e l’inquinamento delle acque superficiali e di falda.

Lo scopo dell’intervento normativo è finalizzato, quindi, tra l’altro, a fornire agli operatori del settore una disciplina unica e completa, facendo confluire in parte nell’articolato del decreto e in parte negli allegati tecnici, le previsioni del DM 27 settembre 2010 e le linee guida ISPRA del 7 dicembre 2016 sottoindicati che, in tal modo, acquisiscono il rango di norme legislative.

Con questi obiettivi, il nuovo decreto, quindi:

a) modifica il decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 che disciplina la materia delle discariche;

b) inserisce nella disciplina generale le previsioni – emendate in alcuni aspetti che avevano creato dubbi e problemi applicativi – del D.M. 27 settembre 2010 recante «Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica»;

c) inserisce nella disciplina generale i contenuti di una parte delle “Linee guida” ISPRA del 7 dicembre 2016, n. 145 recanti «Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell’art. 48, della legge 28 dicembre 2015, n. 221».

Nel rinviare, quindi, alla lettura del provvedimento nella versione integrale (documento in Allegato 1), si segnalano, di seguito, alcune delle principali modifiche.

 

FINALITÀ

Rif. articolo 1, lett. a), D.lgs. n.121/2020 e art.1 D.lgs. n.36/2003

Tra le finalità della disciplina in materia di discariche sono inseriti:

  •  garanzia di una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare di quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, al fine di sostenere la transizione verso un'economia circolare;

  •  prevenzione o riduzione il più possibile delle ripercussioni negative anche sul patrimonio agroalimentare, culturale e il paesaggio.

 

DEFINIZIONI

Rif. articolo 1, lett. b), D.lgs. n.121/2020 e art.2 D.lgs. n.36/2003

Risultano modificate alcune definizioni, tra cui:

  •  rifiuti biodegradabili: qualsiasi rifiuto che per natura subisce processi di decomposizione aerobica o anaerobica, quali, ad esempio, rifiuti di alimenti, rifiuti dei giardini, rifiuti di carta e di cartone, rifiuti in plastica biodegradabile e compostabile certificata EN 13432 o EN 14995;

  •  percolato: qualsiasi liquido che si origina prevalentemente dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi e che sia emesso da una discarica o contenuto all'interno di essa;

  •  eluato: la soluzione ottenuta in una prova di eluizione in laboratorio.

 

CAMPO DI APPLICAZIONE - ESCLUSIONI

Rif. articolo 1, lett. c), D.lgs. n.121/2020 e art.2 D.lgs. n.36/2003

Sono inserite tra le esclusioni dal campo di applicazione della disciplina le terre non inquinate e la gestione dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive sulla terraferma dei rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, estrazione, compresa la fase di sviluppo preproduzione, trattamento e stoccaggio di minerali e dallo sfruttamento delle cave, laddove rientri nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE).

 

OBIETTIVI DI RIDUZIONE DEL CONFERIMENTO DI RIFIUTI IN DISCARICA

Rif. articolo 1, lett. d) e lett. e), D.lgs. n.121/2020 e art.5 e 5-bis D.lgs. n.36/2003

Nell'articolo 5 del d.lgs.36/2003 sono introdotti due nuovi commi:

  •  il comma 4-bis relativo al divieto di conferimento in discarica, a partire dal 2030, di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, ad eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale, rimandando ad apposito decreto la definizione dei criteri per la individuazione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale;

  •  il comma 4-ter che individua l’obiettivo di riduzione, entro il 2035, della quantità di rifiuti urbani collocati in discarica, al 10%, o a una percentuale inferiore, del totale in peso dei rifiuti urbani prodotti e dispone che le Regioni conformino la propria pianificazione.

Il nuovo articolo 5-bis del decreto legislativo n.36 del 2003 descrive le regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi.

 

RIFIUTI NON AMMESSI IN DISCARICA

Rif. articolo 1, lett. f) D.lgs. n.121/2020 e art.6 D.lgs. n.36/2003

Nell’articolo 6, che risulta sostituito, oltre all’aggiornamento dei riferimenti normativi e tecnici, è inserito il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo ed è disposto il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti aventi le caratteristiche ivi elencate.  Si introduce un rinvio alla tabella 2 dell’Allegato 3 relativa all’elenco dei rifiuti di cui è vietato lo smaltimento in discarica qualora presentino le caratteristiche chimico fisiche indicate nella tabella medesima.

 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI RIFIUTI IN DISCARICA

Rif. articolo 1, lett. g) D.lgs. n.121/2020 e art.7 D.lgs. n.36/2003

Il nuovo articolo 7 del d.lgs. n. 36 del 2003, che sostituisce integralmente il precedente, reca i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica e stabilisce che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento, definendo i casi in cui tale obbligo possa non essere applicato. Ai fini dell’individuazione delle condizioni per l’esclusione del trattamento dei rifiuti da raccolta differenziata e da spazzamento stradale, si rinvia all’Allegato 8, di nuova introduzione, che disciplina Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento in discarica.

Ai commi 2 e 3 è stabilito che i criteri tecnici per la valutazione dell’efficacia del pretrattamento non si applicano alle sottocategorie di discarica e che i rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente, se risultano conformi ai criteri di ammissibilità della corrispondente categoria di discarica.

Il comma 4 stabilisce che per accertare l'ammissibilità dei rifiuti nelle discariche si procede al campionamento ed alle determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base degli stessi, nonché alla verifica di conformità, con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore della discarica, da persone ed istituzioni indipendenti e qualificate, tramite laboratori accreditati. I metodi di campionamento e analisi garantiscono l’utilizzazione delle tecniche e delle metodiche riconosciute a livello nazionale e internazionale e sono individuati dall'Allegato 6.

 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI RIFIUTI IN DISCARICA E TIPOLOGIA DI DISCARICA

Rif. articolo 1, lett. h) D.lgs. n.121/2020, artt.da7-bis a 7 octies D.lgs. n.36/2003, DM 27 settembre 2010

Risultano trasferiti nel decreto legislativo n.36 del 2003, mediante introduzione degli articoli da 7-bis a 7-octies, i contenuti del DM 27 settembre 2010 relativi ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica in relazione alla tipologia di discarica.

In particolare:

  •  l’articolo 7-bis reca le finalità e la frequenza delle attività necessarie per effettuare la caratterizzazione di base dei rifiuti ai fini dell’ammissibilità in discarica e rimanda all'Allegato 5 per le modalità operative;

  •  l’articolo 7-ter definisce le modalità per effettuare la verifica di conformità dei rifiuti finalizzata a stabilire se gli stessi possiedono le caratteristiche per lo smaltimento nella relativa categoria e se soddisfano i relativi criteri di ammissibilità previsti. Rimanda all’Allegato 6 per la descrizione dei metodi di campionamento e analisi dei rifiuti e stabilisce l’obbligo per il gestore di conservare i risultati delle prove per cinque anni;

  •  l’articolo 7-quater definisce i criteri e le modalità di smaltimento nelle discariche per rifiuti inerti, nonché i divieti. Rinvia all’Allegato 4 per la definizione degli specifici limiti di accettabilità;

  •  l’articolo 7-quinquies definisce i criteri e le modalità di smaltimento nelle discariche per rifiuti non pericolosi, nonché i divieti;

  •  l’articolo 7-sexies definisce i criteri sulla base dei quali le autorità territorialmente competenti possono autorizzare, anche per settori confinati, le seguenti sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi:

a) discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile;

b) discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche considerate bioreattori con recupero di biogas e discariche per rifiuti organici pretrattati;

c) discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas.

  •  l’articolo 7-septies definisce i criteri e le modalità di smaltimento nelle discariche per rifiuti pericolosi, nonché i divieti;

  •  l’articolo 7-octies riporta i criteri di ammissibilità in depositi sotterranei secondo le modalità di valutazione indicate al punto 3 dell'allegato 1. I rifiuti sono ammessi in deposito sotterraneo solo se compatibili con tale valutazione;

 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E CONTENUTO DELL’AUTORIZZAZIONE

Rif. articolo 1, lett. i) e lett. l) D.lgs. n.121/2020, artt.8 e 10 D.lgs. n.36/2003

SI procede alle modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo n. 36/2003.

L’articolo 8 modificato definisce i dati e le informazioni che la domanda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una discarica deve contenere. Rispetto alla formulazione previgente del decreto 13 gennaio 2003 n. 36, le lettere c), d), e) ed f) sono state sostituite per definire meglio le caratteristiche da inserire nella domanda di autorizzazione.

Nell’articolo, alla lettera f-bis) è inserito che in ordine agli accorgimenti progettuali previsti per garantire la stabilità del manufatto e del terreno di fondazione con riferimento ai diversi accorgimenti progettuali previsti per garantire la stabilità del manufatto e del terreno di fondazione con riferimento alle diverse fasi di vita dell'opera, facendo riferimento agli stati limite ultimi e di esercizio previsti dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni sia in campo statico che sismico. Nel caso di barriere composite, devono essere valutate le condizioni di stabilità lungo superfici di scorrimento che comprendano anche le interfacce tra i diversi materiali utilizzati.

È sostituita quindi,  la lettera m) che definisce il piano economico-finanziario e prevede che deve essere redatto secondo i criteri stabiliti dall'Allegato 2 che preveda che tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria, i costi stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale e dei costi di post-chiusura derivanti dalla adozione di procedure di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento e del Consiglio del 25 novembre 2009, che disciplina l’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Nell’articolo 10 del decreto legislativo n.36 del 2003, la lettera c) è stata riformulata prevedendo che l’autorizzazione debba contenere anche “l'indicazione della capacità totale della discarica, accompagnata dalla stima del volume effettivamente utile per il conferimento dei rifiuti, nonché del volume dei materiali utilizzati per le coperture giornaliere”.

 

 

VERIFICA IN LOCO E PROCEDURE DI AMMISSIONE

Rif. articolo 1, lett. m), D.lgs. n.121/2020, art.11 D.lgs. n.36/2003

Il nuovo articolo 11 reca le modalità operative per la verifica in loco e per le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica e, in particolare, quali indicazioni fornire, la documentazione da presentare, gli obblighi di controllo del gestore, le modalità dei campionamenti e la frequenza degli stessi.

 

GESTIONE OPERATIVA E POST-OPERATIVA

Rif. articolo 1, lett. o), D.lgs. n.121/2020, art.13 D.lgs. n.36/2003

Nell’articolo 13 del decreto legislativo n.36 del 2003 risulta inserito il comma 6-bis che prevede che la fine del periodo di gestione post - operativa deve essere proposta dal gestore e deve essere ampiamente documentata con una valutazione del responsabile tecnico sull'effettiva assenza di rischio della discarica, con particolare riguardo alle emissioni da essa prodotte (percolato e biogas). In particolare, deve essere dimostrato che possono ritenersi trascurabili gli assestamenti della massa di rifiuti e l'impatto ambientale (anche olfattivo) delle emissioni residue di biogas. Per quanto riguarda il percolato deve essere dimostrato che il potere inquinante del percolato estratto è trascurabile, ovvero che per almeno due anni consecutivi la produzione del percolato è annullata. Tali valutazioni debbono essere effettuate attraverso apposita analisi di rischio effettuata ai sensi dell'Allegato 7 al decreto. Deve inoltre essere verificato il mantenimento di pendenze adeguate al fine di consentire il deflusso superficiale diffuso delle acque meteoriche.

 

SANZIONI

Rif. articolo 1, lett. p), D.lgs. n.121/2020, art.16 D.lgs. n.36/2003

Le sanzioni risultano coordinate rispetto alle nuove disposizioni, anche considerata l’introduzione degli articoli 7-quater, 7-quinquies e 7-septies.

 

ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA TECNICA

Rif. articolo 1, lett. q), D.lgs. n.121/2020, art.16-bis D.lgs. n.36/2003

Il nuovo articolo 16-bis del decreto legislativo n.36 del 2003 reca la procedura di modifica degli allegati da 3 a 8, allegati non di stretto recepimento della direttiva europea, prevedendo la possibilità di modifica degli stessi con decreto regolamentare, previa richiesta di istruttoria tecnica a ISPRA.

 

DEROGHE

Rif. articolo 1, lett. q), D.lgs. n.121/2020, art.16-ter D.lgs. n.36/2003

Il nuovo articolo 16-ter del decreto legislativo n.36 del 2003 reca la disciplina relativa alle deroghe, riportando quanto già previsto dall’articolo 10 del D.M 27 settembre 2010.

 

CRITERI COSTRUTTIVI E GESTIONALI DEGLI IMPIANTI DI DISCARICA

Rif. articolo 1, lett. s), D.lgs. n.121/2020, Allegato 1 D.lgs. n.36/2003

Risulta sostituito l’allegato 1 del decreto legislativo n. 36 del 2003.

Il nuovo allegato 1 reca indicazioni sui criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica. In particolare, è fatta la distinzione fra quelli inerenti alle discariche di inerti e quelli relativi alle discariche di rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi, con modalità costruttive e gestionali diversificate e con tutele crescenti a seconda del tipo di discarica.

Risulta introdotta una migliore definizione delle caratteristiche prestazionali della stratificazione di fondo e delle sponde della discarica. Un'altra novità è rappresentata dall’introduzione di un limite temporale per la copertura finale. Infatti, è stabilito che, dopo due anni dall’ultimo conferimento, a seguito della valutazione di eventuali cedimenti secondari del corpo discarica, si deve predisporre la copertura finale, da completarsi entro i successivi 36 mesi.

Anche per la stratificazione della copertura finale sono stati introdotti criteri di tipo prestazionali, nonché la possibilità di utilizzo di geocompositi che garantiscano analoghe protezioni e prestazioni di strati in minerali naturali.

Sono stati inoltre introdotte e specificate in modo più puntuale tutte le verifiche di stabilità che interessano il corpo dei rifiuti, il fronte dei rifiuti abbancati e l’insieme terreno di fondazione-discarica.

Tali verifiche devono essere eseguite considerando quanto stabilito nelle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti con riferimento alle opere di materiali sciolti e fronti di scavo, sia in condizioni statiche che in presenza di azioni sismiche.

Nell’allegato, infine, sono contenute tutte le indicazioni su una particolare modalità di smaltimento dei rifiuti rappresentata dallo smaltimento definitivo dei rifiuti in depositi sotterranei. Anche per questa particolare modalità sono definiti i criteri generali, utili per eseguire un'analisi integrata della valutazione dei rischi legati al contenimento dell’inquinamento.

 

INTRODUZIONE DEGLI ALLEGATI TECNICI

Rif. articolo 1, lett. t), D.lgs. n.121/2020, Allegati 3-8 D.lgs. n.36/2003

Risultano di nuova introduzione gli allegati da 3 a 8 nel decreto legislativo n. 36 del 2003.

In particolare:

  •  l’Allegato 3 reca i divieti di ammissibilità dei rifiuti in discarica e introduce i relativi elenchi con indicazione dei codici EER dei rifiuti, distinti per categorie, il cui conferimento in discarica è vietato ai sensi dell’articolo 6;

  •  l’Allegato 4 reca i criteri di ammissibilità in discarica definendo i limiti di accettabilità per le specifiche categorie, ovvero discariche per rifiuti inerti, discariche per rifiuti non pericolosi, discariche per rifiuti pericolosi, nonché i criteri di ammissibilità dei rifiuti di amianto o contenenti amianto;

  •  l’Allegato 5 reca le modalità per effettuare la caratterizzazione di base dei rifiuti al fine del corretto smaltimento in discarica;

  •  l’Allegato 6 definisce le metodiche di campionamento e analisi dei rifiuti, ivi compresi quelli contenenti amianto;

  •  l’Allegato 7 reca le informazioni relative ai rifiuti che devono essere incluse nella domanda di autorizzazione per le sottocategorie di discariche di rifiuti non pericolosi, nonché la procedura per la valutazione del rischio applicabile ai fini dell’autorizzazione di sottocategorie di discariche;

  •  l’Allegato 8 definisce i criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento in discarica per i rifiuti da raccolta differenziata.  

 

ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Rif. articolo 2) D.lgs. n.121/2020

L’articolo 2 del nuovo decreto reca le abrogazioni e le disposizioni transitorie.

In particolare:

  •  il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010 è abrogato. I limiti previsti dall'articolo 6, tabella 5, nota lettera a) del D.M. 27 settembre 2010 continuano ad applicarsi fino a 1° gennaio 2024;

  •  le nuove disposizioni di cui all’articolo 1, lettere i), n) e o) (domanda di autorizzazione, procedura di chiusura della discarica e gestione post operativa), si applicano esclusivamente alle discariche di nuova realizzazione nonché alla realizzazione di nuovi lotti delle discariche esistenti le cui domande di autorizzazione siano state presentate dopo l’entrata in vigore della presente disposizione.