Con il decreto legislativo 3 settembre 2020, n.121 (in
G.U. n.227 del 12 settembre 2020 – in Allegato 1), è stata recepita la direttiva
(UE) 2018/850, in materia di discariche. La
direttiva citata fa parte del pacchetto di direttive orientate alla promozione
di politiche e strategie in materia di economia circolare (che
comprende anche la direttiva (UE) 2018/849 sui veicoli fuori uso e sui rifiuti
di apparecchiature elettriche ed elettroniche, la direttiva (UE) 2018/851 sui
rifiuti e la direttiva (UE) 2018/852 sugli imballaggi e i rifiuti da
imballaggio). Il pacchetto era stato proposto dalla Commissione europea nel
dicembre 2015 nell'ambito del Piano d'azione per l'economia circolare.
Come noto, la normativa in tema di discariche rientra,
a pieno titolo, tra quelle di maggiore importanza con riferimento alla gestione
dei rifiuti, nell’ambito della quale lo smaltimento in discarica è collocato
all’ultimo posto della c.d. “gerarchia dei rifiuti” stabilita dalla disciplina
comunitaria e nazionale.
Per garantire la transizione degli Stati membri verso
l’economia circolare, la revisione della citata direttiva 1999/31/CE, ad opera
della direttiva (UE) 2018/850, mira a ridurre in maniera consistente il
conferimento dei rifiuti nelle discariche a favore delle opzioni poste ai
livelli più alti della gerarchia di gestione dei rifiuti, quali il riciclo e il
recupero. L’obbligo di trattamento dei rifiuti prima del loro collocamento in
discarica e la riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti urbani,
soprattutto di quelli oggetto di raccolta differenziata, dovrebbe produrre,
nelle intenzioni del legislatore, evidenti benefici ambientali, economici e
sociali, nonché la riduzione degli impatti negativi sull’ambiente, quali
l’emissione di gas ad effetto serra e l’inquinamento delle acque superficiali e
di falda.
Lo scopo dell’intervento
normativo è finalizzato, quindi, tra l’altro, a fornire agli operatori del
settore una disciplina unica e completa, facendo confluire in parte
nell’articolato del decreto e in parte negli allegati tecnici, le previsioni
del DM 27 settembre 2010 e le linee guida ISPRA del 7 dicembre 2016
sottoindicati che, in tal modo, acquisiscono il rango di norme legislative.
Con questi obiettivi, il nuovo decreto, quindi:
a) modifica il decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 che disciplina la
materia delle discariche;
b) inserisce nella disciplina generale le previsioni – emendate in alcuni aspetti che
avevano creato dubbi e problemi applicativi – del D.M. 27 settembre 2010 recante
«Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica»;
c) inserisce nella disciplina generale i contenuti di una parte delle “Linee guida”
ISPRA del 7 dicembre 2016, n. 145 recanti «Criteri tecnici per
stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei
rifiuti in discarica ai sensi dell’art. 48, della legge 28 dicembre 2015, n.
221».
Nel rinviare, quindi,
alla lettura del provvedimento nella versione integrale (documento in Allegato
1), si segnalano, di seguito, alcune delle principali modifiche.
FINALITÀ
Rif. articolo 1, lett. a), D.lgs. n.121/2020
e art.1 D.lgs. n.36/2003
Tra le finalità della
disciplina in materia di discariche sono inseriti:
-
garanzia di una progressiva riduzione del
collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare di quelli
idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, al fine di sostenere la
transizione verso un'economia circolare;
-
prevenzione o riduzione il più possibile delle
ripercussioni negative anche sul patrimonio agroalimentare, culturale e il paesaggio.
DEFINIZIONI
Rif. articolo 1, lett. b), D.lgs. n.121/2020
e art.2 D.lgs. n.36/2003
Risultano modificate
alcune definizioni, tra cui:
-
rifiuti biodegradabili: qualsiasi rifiuto che per natura subisce processi di
decomposizione aerobica o anaerobica, quali, ad esempio, rifiuti di alimenti,
rifiuti dei giardini, rifiuti di carta e di cartone, rifiuti in plastica
biodegradabile e compostabile certificata EN 13432 o EN 14995;
-
percolato: qualsiasi liquido che si origina prevalentemente
dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione
degli stessi e che sia emesso da una discarica o contenuto all'interno di essa;
-
eluato: la soluzione ottenuta in una prova di eluizione in laboratorio.
CAMPO DI APPLICAZIONE - ESCLUSIONI
Rif. articolo 1, lett. c), D.lgs.
n.121/2020 e art.2 D.lgs. n.36/2003
Sono inserite tra le
esclusioni dal campo di applicazione della disciplina le terre non inquinate e
la gestione dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive sulla terraferma
dei rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, estrazione, compresa la
fase di sviluppo preproduzione, trattamento e stoccaggio di minerali e dallo
sfruttamento delle cave, laddove rientri nell’ambito di applicazione del
decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 117 (Attuazione della direttiva
2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che
modifica la direttiva 2004/35/CE).
OBIETTIVI DI RIDUZIONE DEL
CONFERIMENTO DI RIFIUTI IN DISCARICA
Rif. articolo 1, lett. d) e lett.
e), D.lgs. n.121/2020 e art.5 e 5-bis D.lgs. n.36/2003
Nell'articolo 5 del
d.lgs.36/2003 sono introdotti due nuovi commi:
-
il comma 4-bis relativo al divieto di
conferimento in discarica, a partire dal 2030, di tutti i rifiuti idonei al
riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, ad
eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il
miglior risultato ambientale, rimandando ad apposito decreto la definizione dei
criteri per la individuazione dei rifiuti per i quali il collocamento in
discarica produca il miglior risultato ambientale;
-
il comma 4-ter che individua
l’obiettivo di riduzione, entro il 2035, della quantità di rifiuti urbani
collocati in discarica, al 10%, o a una percentuale inferiore, del totale in
peso dei rifiuti urbani prodotti e dispone che le Regioni conformino la propria
pianificazione.
Il nuovo articolo 5-bis
del decreto legislativo n.36 del 2003 descrive le regole per calcolare il
conseguimento degli obiettivi.
RIFIUTI NON AMMESSI IN DISCARICA
Rif. articolo 1, lett. f) D.lgs.
n.121/2020 e art.6 D.lgs. n.36/2003
Nell’articolo 6, che
risulta sostituito, oltre all’aggiornamento dei riferimenti normativi e
tecnici, è inserito il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti idonei
al riciclaggio o al recupero di altro tipo ed è disposto il divieto di
smaltimento in discarica dei rifiuti aventi le caratteristiche ivi
elencate. Si introduce un rinvio alla
tabella 2 dell’Allegato 3 relativa all’elenco dei rifiuti di cui è vietato lo
smaltimento in discarica qualora presentino le caratteristiche chimico fisiche
indicate nella tabella medesima.
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI RIFIUTI
IN DISCARICA
Rif. articolo 1, lett. g) D.lgs.
n.121/2020 e art.7 D.lgs. n.36/2003
Il nuovo articolo 7
del d.lgs. n. 36 del 2003, che sostituisce integralmente il precedente, reca i
criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica e stabilisce che i rifiuti
possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento, definendo i casi
in cui tale obbligo possa non essere applicato. Ai fini dell’individuazione
delle condizioni per l’esclusione del trattamento dei rifiuti da raccolta
differenziata e da spazzamento stradale, si rinvia all’Allegato 8, di nuova
introduzione, che disciplina Criteri tecnici per stabilire quando il
trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento in discarica.
Ai commi 2 e 3 è stabilito che i
criteri tecnici per la valutazione dell’efficacia del pretrattamento non si
applicano alle sottocategorie di discarica e che i rifiuti sono ammessi in
discarica, esclusivamente, se risultano conformi ai criteri di ammissibilità
della corrispondente categoria di discarica.
Il comma 4 stabilisce che per
accertare l'ammissibilità dei rifiuti nelle discariche si procede al
campionamento ed alle determinazioni analitiche per la caratterizzazione di
base degli stessi, nonché alla verifica di conformità, con oneri a carico del
detentore dei rifiuti o del gestore della discarica, da persone ed istituzioni
indipendenti e qualificate, tramite laboratori accreditati. I metodi di
campionamento e analisi garantiscono l’utilizzazione delle tecniche e delle
metodiche riconosciute a livello nazionale e internazionale e sono individuati
dall'Allegato 6.
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI RIFIUTI
IN DISCARICA E TIPOLOGIA DI DISCARICA
Rif. articolo 1, lett. h) D.lgs.
n.121/2020, artt.da7-bis a 7 octies D.lgs. n.36/2003, DM 27 settembre 2010
Risultano trasferiti
nel decreto legislativo n.36 del 2003, mediante introduzione degli articoli da
7-bis a 7-octies, i contenuti del DM 27 settembre 2010 relativi
ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica in relazione alla
tipologia di discarica.
In particolare:
-
l’articolo 7-bis reca le finalità e la
frequenza delle attività necessarie per effettuare la caratterizzazione di base
dei rifiuti ai fini dell’ammissibilità in discarica e rimanda all'Allegato 5
per le modalità operative;
-
l’articolo 7-ter definisce le modalità
per effettuare la verifica di conformità dei rifiuti finalizzata a stabilire se
gli stessi possiedono le caratteristiche per lo smaltimento nella relativa
categoria e se soddisfano i relativi criteri di ammissibilità previsti. Rimanda
all’Allegato 6 per la descrizione dei metodi di campionamento e analisi dei
rifiuti e stabilisce l’obbligo per il gestore di conservare i risultati delle
prove per cinque anni;
-
l’articolo 7-quater definisce i criteri
e le modalità di smaltimento nelle discariche per rifiuti inerti, nonché i
divieti. Rinvia all’Allegato 4 per la definizione degli specifici limiti di
accettabilità;
-
l’articolo 7-quinquies definisce i
criteri e le modalità di smaltimento nelle discariche per rifiuti non
pericolosi, nonché i divieti;
-
l’articolo 7-sexies definisce i criteri
sulla base dei quali le autorità territorialmente competenti possono
autorizzare, anche per settori confinati, le seguenti sottocategorie di
discariche per rifiuti non pericolosi:
a) discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto
organico o biodegradabile;
b) discariche per rifiuti in gran parte organici da
suddividersi in discariche considerate bioreattori con recupero di biogas e
discariche per rifiuti organici pretrattati;
c) discariche per rifiuti misti non pericolosi con
elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti
inorganici, con recupero di biogas.
-
l’articolo 7-septies definisce i
criteri e le modalità di smaltimento nelle discariche per rifiuti pericolosi,
nonché i divieti;
-
l’articolo 7-octies riporta i criteri
di ammissibilità in depositi sotterranei secondo le modalità di valutazione
indicate al punto 3 dell'allegato 1. I rifiuti sono ammessi in deposito
sotterraneo solo se compatibili con tale valutazione;
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E
CONTENUTO DELL’AUTORIZZAZIONE
Rif. articolo 1, lett. i) e lett. l)
D.lgs. n.121/2020, artt.8 e 10 D.lgs. n.36/2003
SI procede alle
modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo n. 36/2003.
L’articolo 8
modificato definisce i dati e le informazioni che la domanda di autorizzazione
per la costruzione e l'esercizio di una discarica deve contenere. Rispetto alla
formulazione previgente del decreto 13 gennaio 2003 n. 36, le lettere c), d),
e) ed f) sono state sostituite per definire meglio le caratteristiche da
inserire nella domanda di autorizzazione.
Nell’articolo, alla
lettera f-bis) è inserito che in ordine agli accorgimenti progettuali
previsti per garantire la stabilità del manufatto e del terreno di fondazione
con riferimento ai diversi accorgimenti progettuali previsti per garantire la
stabilità del manufatto e del terreno di fondazione con riferimento alle diverse
fasi di vita dell'opera, facendo riferimento agli stati limite ultimi e di
esercizio previsti dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni sia in campo
statico che sismico. Nel caso di barriere composite, devono essere valutate le
condizioni di stabilità lungo superfici di scorrimento che comprendano anche le
interfacce tra i diversi materiali utilizzati.
È sostituita quindi, la lettera m) che definisce il piano
economico-finanziario e prevede che deve essere redatto secondo i criteri
stabiliti dall'Allegato 2 che preveda che tutti i costi derivanti dalla
realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i costi connessi
alla costituzione della garanzia finanziaria, i costi stimati di chiusura,
nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni,
siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto
della riduzione del rischio ambientale e dei costi di post-chiusura derivanti
dalla adozione di procedure di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009 del Parlamento e del Consiglio del 25 novembre 2009, che disciplina
l’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS).
Nell’articolo 10 del
decreto legislativo n.36 del 2003, la lettera c) è stata riformulata prevedendo
che l’autorizzazione debba contenere anche “l'indicazione della capacità
totale della discarica, accompagnata dalla stima del volume effettivamente
utile per il conferimento dei rifiuti, nonché del volume dei materiali utilizzati
per le coperture giornaliere”.
VERIFICA IN LOCO E PROCEDURE
DI AMMISSIONE
Rif.
articolo 1, lett. m), D.lgs. n.121/2020, art.11 D.lgs. n.36/2003
Il nuovo articolo 11
reca le modalità operative per la verifica in loco e per le procedure di
ammissione dei rifiuti in discarica e, in particolare, quali indicazioni
fornire, la documentazione da presentare, gli obblighi di controllo del
gestore, le modalità dei campionamenti e la frequenza degli stessi.
GESTIONE OPERATIVA E POST-OPERATIVA
Rif. articolo 1, lett. o), D.lgs.
n.121/2020, art.13 D.lgs. n.36/2003
Nell’articolo 13 del
decreto legislativo n.36 del 2003 risulta inserito il comma 6-bis che prevede
che la fine del periodo di gestione post - operativa deve essere proposta dal
gestore e deve essere ampiamente documentata con una valutazione del
responsabile tecnico sull'effettiva assenza di rischio della discarica, con
particolare riguardo alle emissioni da essa prodotte (percolato e biogas). In
particolare, deve essere dimostrato che possono ritenersi trascurabili gli
assestamenti della massa di rifiuti e l'impatto ambientale (anche olfattivo)
delle emissioni residue di biogas. Per quanto riguarda il percolato deve essere
dimostrato che il potere inquinante del percolato estratto è trascurabile,
ovvero che per almeno due anni consecutivi la produzione del percolato è
annullata. Tali valutazioni debbono essere effettuate attraverso apposita
analisi di rischio effettuata ai sensi dell'Allegato 7 al decreto. Deve inoltre
essere verificato il mantenimento di pendenze adeguate al fine di consentire il
deflusso superficiale diffuso delle acque meteoriche.
SANZIONI
Rif. articolo 1, lett. p), D.lgs.
n.121/2020, art.16 D.lgs. n.36/2003
Le sanzioni risultano
coordinate rispetto alle nuove disposizioni, anche considerata l’introduzione
degli articoli 7-quater, 7-quinquies e 7-septies.
ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA TECNICA
Rif. articolo 1, lett. q), D.lgs.
n.121/2020, art.16-bis D.lgs. n.36/2003
Il nuovo articolo 16-bis
del decreto legislativo n.36 del 2003 reca la procedura di modifica degli
allegati da 3 a 8, allegati non di stretto recepimento della direttiva europea,
prevedendo la possibilità di modifica degli stessi con decreto regolamentare,
previa richiesta di istruttoria tecnica a ISPRA.
DEROGHE
Rif. articolo 1, lett. q), D.lgs.
n.121/2020, art.16-ter D.lgs. n.36/2003
Il nuovo articolo 16-ter
del decreto legislativo n.36 del 2003 reca la disciplina relativa alle deroghe,
riportando quanto già previsto dall’articolo 10 del D.M 27 settembre 2010.
CRITERI COSTRUTTIVI E GESTIONALI
DEGLI IMPIANTI DI DISCARICA
Rif. articolo 1, lett. s), D.lgs.
n.121/2020, Allegato 1 D.lgs. n.36/2003
Risulta sostituito l’allegato
1 del decreto legislativo n. 36 del 2003.
Il nuovo allegato 1
reca indicazioni sui criteri costruttivi e gestionali degli impianti di
discarica. In particolare, è fatta la distinzione fra quelli inerenti alle
discariche di inerti e quelli relativi alle discariche di rifiuti non
pericolosi e di rifiuti pericolosi, con modalità costruttive e gestionali
diversificate e con tutele crescenti a seconda del tipo di discarica.
Risulta introdotta una
migliore definizione delle caratteristiche prestazionali della stratificazione
di fondo e delle sponde della discarica. Un'altra novità è rappresentata
dall’introduzione di un limite temporale per la copertura finale. Infatti, è
stabilito che, dopo due anni dall’ultimo conferimento, a seguito della
valutazione di eventuali cedimenti secondari del corpo discarica, si deve
predisporre la copertura finale, da completarsi entro i successivi 36 mesi.
Anche per la
stratificazione della copertura finale sono stati introdotti criteri di tipo
prestazionali, nonché la possibilità di utilizzo di geocompositi che
garantiscano analoghe protezioni e prestazioni di strati in minerali naturali.
Sono stati inoltre
introdotte e specificate in modo più puntuale tutte le verifiche di stabilità
che interessano il corpo dei rifiuti, il fronte dei rifiuti abbancati e
l’insieme terreno di fondazione-discarica.
Tali verifiche devono
essere eseguite considerando quanto stabilito nelle Norme Tecniche per le
Costruzioni vigenti con riferimento alle opere di materiali sciolti e fronti di
scavo, sia in condizioni statiche che in presenza di azioni sismiche.
Nell’allegato, infine,
sono contenute tutte le indicazioni su una particolare modalità di smaltimento
dei rifiuti rappresentata dallo smaltimento definitivo dei rifiuti in depositi
sotterranei. Anche per questa particolare modalità sono definiti i criteri
generali, utili per eseguire un'analisi integrata della valutazione dei rischi
legati al contenimento dell’inquinamento.
INTRODUZIONE DEGLI ALLEGATI TECNICI
Rif. articolo 1, lett. t), D.lgs.
n.121/2020, Allegati 3-8 D.lgs. n.36/2003
Risultano di nuova
introduzione gli allegati da 3 a 8 nel decreto legislativo n. 36 del 2003.
In particolare:
-
l’Allegato 3 reca i divieti di ammissibilità dei
rifiuti in discarica e introduce i relativi elenchi con indicazione dei
codici EER dei rifiuti, distinti per categorie, il cui conferimento in
discarica è vietato ai sensi dell’articolo 6;
-
l’Allegato 4 reca i criteri di ammissibilità in
discarica definendo i limiti di accettabilità per le
specifiche categorie, ovvero discariche per rifiuti inerti, discariche per
rifiuti non pericolosi, discariche per rifiuti pericolosi, nonché i criteri di
ammissibilità dei rifiuti di amianto o contenenti amianto;
-
l’Allegato 5 reca le modalità per
effettuare la caratterizzazione di base dei rifiuti al fine
del corretto smaltimento in discarica;
-
l’Allegato 6 definisce le metodiche di
campionamento e analisi dei rifiuti, ivi compresi quelli contenenti
amianto;
-
l’Allegato 7 reca le informazioni
relative ai rifiuti che devono essere incluse nella domanda di autorizzazione per le
sottocategorie di discariche di rifiuti non pericolosi, nonché la procedura per
la valutazione del rischio applicabile ai fini dell’autorizzazione di
sottocategorie di discariche;
-
l’Allegato 8 definisce i criteri tecnici
per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento
in discarica per i rifiuti da raccolta differenziata.
ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Rif. articolo 2) D.lgs. n.121/2020
L’articolo 2 del nuovo
decreto reca le abrogazioni e le disposizioni transitorie.
In particolare:
-
il decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010 è abrogato. I limiti
previsti dall'articolo 6, tabella 5, nota lettera a) del D.M. 27 settembre 2010
continuano ad applicarsi fino a 1° gennaio 2024;
-
le nuove disposizioni di cui all’articolo 1,
lettere i), n) e o) (domanda di autorizzazione, procedura di chiusura della
discarica e gestione post operativa), si applicano esclusivamente alle discariche
di nuova realizzazione nonché alla realizzazione di nuovi lotti delle
discariche esistenti le cui domande di autorizzazione siano state presentate
dopo l’entrata in vigore della presente disposizione.