Circolari

Circ. n. 32/2020

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 - AGENZIA DELLE ENTRATE, DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 E DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020, N. 23. ULTERIORI RISPOSTE A QUESITI, 6 MAGGIO 2020, N. 11/E (Selezione)

 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019

(Agenzia delle Entrate, DL 18/2020 e DL 23/2020,

Ulteriori risposte a quesiti, Circ. 6 maggio 2020, N. 11/E)

 

Si fornisce una selezione delle principali risposte a quesiti fornite dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 6 maggio 2020, n. 11/E, dedicata all’interpretazione delle norme tributarie contenute nel D.L. 18/2020 (DL “Cura Italia”, recentemente convertito in legge) e D.L. 23/2020 (cd DL Liquidità)[1].

 

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A.     Sospensione dei termini degli adempimenti fiscali, dei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

 

Sospensione dei termini di presentazione dichiarazione annuale IVA, del modello TR, della LIPE e dell'esterometro del primo trimestre 2020 (…). L'articolo 62, comma 1, del Decreto dispone che: "1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 […]". Il successivo comma 6 dispone che: "6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni". Tra gli adempimenti sospesi, che possono essere effettuati entro il 30 giugno 2020, rientrano, dunque: la presentazione della dichiarazione annuale IVA (i); la presentazione del modello TR (ii); la presentazione della comunicazione della liquidazione periodica IVA (LIPE) del primo trimestre 2020 (iii); la presentazione dell'esterometro del primo trimestre 2020 (iii). Si ricorda tuttavia che, in assenza della presentazione della dichiarazione IVA o del modello TR, gli uffici non potranno procedere a liquidare ed eseguire il rimborso dell'IVA a credito, annuale o trimestrale, ed è precluso l'utilizzo in compensazione del credito IVA, annuale in misura superiore a 5.000 euro, o trimestrale, che può essere effettuato, ricorrendone le altre condizioni, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del modello da cui il credito emerge (…). Quanto alla trasmissione telematica dei corrispettivi, nella circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020, si è già evidenziato che essa, insieme alla memorizzazione (e all'emissione del documento commerciale che vi è connessa), costituisce un unico adempimento (…), pertanto, la stessa non può essere oggetto di sospensione, prevalendo, come visto per le fatture, l'esigenza della controparte di ricevere un documento variamente utilizzabile anche ai fini fiscali.

Sospensione dei termini di presentazione del modello EAS (…). Tra gli adempimenti sospesi è compresa anche la presentazione del modello EAS.

Sospensione dei termini di presentazione del modello INTRA 12. Si chiede di sapere se, tra gli adempimenti sospesi, rientri anche la presentazione del "modello INTRA 12" (dichiarazione mensile relativa agli acquisti di beni/servizi da enti non soggetti passivi d'imposta e da agricoltori esonerati). Tra gli adempimenti sospesi rientra anche la presentazione del modello INTRA 12 (…).

Accordo di conciliazione a distanza. È possibile sottoscrivere a distanza un accordo di conciliazione fuori udienza? Quali sono le modalità per il deposito dell'accordo in giudizio? È possibile, nonché opportuno durante il periodo emergenziale, concludere accordi di conciliazione a distanza fuori udienza di cui all'articolo 48 del D.lgs. n. 546 del 1992 (…).

 

B.      Credito d'imposta per botteghe e negozi

 

Spese condominiali. Si chiede di conoscere se, ai fini del calcolo dell'ammontare del credito d'imposta spettante, si debba tenere conto anche delle spese condominiali addebitate al conduttore, a prescindere dalle modalità di addebito (in forma separata o unitaria rispetto al canone). Qualora le spese condominiali siano state pattuite come voce unitaria con il canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, si ritiene che anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell'importo sul quale calcolare il credito d'imposta.

Locazione del negozio e della pertinenza. Si chiede di conoscere se nel caso in cui il contratto di locazione comprenda sia il negozio (C/1) che la pertinenza (C/3), con canone unitario, si possa beneficiare, per entrambi, del credito d'imposta per botteghe e negozi. Il credito di imposta spetta sull'intero canone, in quanto la pertinenza rappresenta un accessorio rispetto al bene principale, purché tale pertinenza sia utilizzata per lo svolgimento dell'attività.

 

C.      Trattamento Iva acquisti extra-UE

 

In base alle recenti disposizioni riguardanti le importazioni di mascherine e altro materiale sanitario per l'emergenza COVID-19, per le quali è stato introdotto un regime di esenzione dai dazi e dall'IVA (cfr. decisione della Commissione UE n. 2020/491 del 3 aprile 2020 e determinazione direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 107042/RU del 03/04/2020), è sorto il dubbio se tale regime possa applicarsi anche laddove le importazioni siano effettuate da un soggetto diverso da quelli indicati dal combinato disposto di cui alla lettera c) dell'articolo 1, comma 1, della citata decisione e del punto 1 della richiamata determinazione direttoriale (organizzazione pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico, oppure da e per conto di organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri, nonché unità di pronto soccorso), nell'ipotesi in cui il materiale sanitario importato sia destinato ad essere ceduto dall'importatore ai soggetti individuati dalle richiamate disposizioni. Nel caso in cui si ritenga che il predetto regime di esenzione trovi applicazione anche nei riguardi di soggetti diversi da quelli di cui alla citata lettera c), è necessario chiarire il regime Iva in base al quale i prodotti sanitari importati potranno essere ceduti alle organizzazioni pubbliche.

In data 3 aprile 2020, la Commissione Europea, ha preso atto: del fatto che, in data 30 gennaio 2020, l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'insorgenza di Covid-19 un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale e che, il successivo 11 marzo 2020, la stessa Organizzazione ha dichiarato l'insorgenza di Covid-19 una pandemia (i); nonché delle numerose domande presentate da diversi Stati membri, intese a chiedere l'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le merci importate (ii). Conseguentemente, la Commissione ha adottato la decisione n. 2020/491, avente ad oggetto, appunto, l'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA, connessi all'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19 nel corso del 2020, per il periodo compreso tra il 30 gennaio e, salvo revisione della data, il 31 luglio 2020. La decisione in esame si riferisce, in particolare, alle merci di cui all'articolo 1.1. (b), se destinate ad uno degli usi espressamente previsti dall'articolo 1.1 (a), ossia: distribuzione gratuita da parte dei soggetti autorizzati all'importazione di cui alla lettera c) alle persone colpite o a rischio di contrarre il Covid-19, oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di Covid-19 (i); messa a disposizione gratuita alle persone colpite o a rischio di contrarre il Covid-19, oppure impegnate nella lotta contro la pandemia da Covid-19, laddove le merci restano di proprietà degli enti e delle organizzazioni autorizzate all'importazione (ii). Le merci devono essere importate, ai sensi della successiva lettera c), "per l'immissione in libera pratica da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico, oppure da o per conto di organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri", ovvero, ai sensi del comma 2, "da o per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità, per tutta la durata del loro intervento in soccorso delle persone colpite o a rischio di contrarre il Covid-19, oppure impegnate nella lotta contro la pandemia da Covid-19".

Al fine di rispondere al quesito posto, relativo al caso in cui l'importazione sia effettuata da un soggetto diverso da quelli richiamati dalla norma, ma il materiale sanitario importato sia destinato ad essere ceduto dall'importatore ai soggetti individuati dalle richiamate disposizioni, si fa presente che la formulazione della decisione è ampia, ricomprendendo tra i soggetti legittimati ad applicare l'esenzione IVA coloro che effettuino le operazioni anche "per conto" dei soggetti indicati. Si ricorda, infatti, che i benefici della decisione non sono legati solo alle caratteristiche del soggetto importatore e dei beni importati, ma anche, in linea con la ratio della decisione, alla destinazione degli stessi beni. Conseguentemente, affinché l'importazione possa beneficiare del regime di esenzione IVA, previsto dalla citata decisione della Commissione europea, è necessario, al ricorrere delle ulteriori condizioni ivi previste, che la stessa sia effettuata "per conto" di un soggetto legittimato, circostanza di volta in volta desumibile dagli accordi tra le parti, anche in assenza di un mandato espressamente conferito, purché l'esistenza, anche implicita, di un mandato sia riscontrabile in base ai predetti accordi.

Inoltre, al ricorrere delle medesime condizioni previste dalla citata decisione, si ritiene che il regime di esenzione IVA possa essere applicato anche nei rapporti tra l'importatore e i soggetti espressamente richiamati dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della predetta decisione della Commissione europea (c.d. soggetti legittimati), purché il suddetto trasferimento abbia ad oggetto i medesimi beni importati "per loro conto" e tali beni siano destinati dai soggetti legittimati ad uno degli utilizzi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della più volte citata decisione.

 

D.     Sospensione di versamenti tributari

 

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi - Determinazione del calcolo della riduzione del fatturato. Si chiede se, in caso di fusione per incorporazione di più società, il calcolo della riduzione del fatturato - previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, quale requisito indispensabile per fruire della sospensione dei versamenti da eseguire nei mesi di aprile e maggio 2020 - possa essere effettuato confrontando il fatturato realizzato nei mesi di marzo e aprile 2020 dalla società incorporante, con la somma dei fatturati conseguiti dalle singole società che hanno partecipato alla fusione, rispettivamente, nei mesi di marzo e aprile 2019. (…) Nel caso di perfezionamento di un'operazione di fusione per incorporazione, il calcolo della riduzione del fatturato va eseguito confrontando il fatturato di marzo e aprile 2020 della società incorporante, con la somma dei fatturati delle singole società (incorporante e incorporate) relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile 2019 (…).

Premio ai lavoratori dipendenti. Verifica del rispetto del limite reddituale di euro 40.000. Precisazioni. Ai fini della verifica del rispetto del limite reddituale di euro 40 mila, previsto dall'articolo 63 del Decreto in esame, il sostituto d'imposta, che deve erogare il bonus di euro 100, deve considerare soltanto l'importo riportato al punto 1 della CU 2020? (…) Il datore di lavoro/sostituto d'imposta che nel 2020 eroga il bonus di euro 100, ai fini della verifica del rispetto del predetto limite deve considerare gli importi indicati ai punti 1 e 2 della CU 2020, esclusivamente riferibili a redditi di lavoro dipendente, aumentati degli importi indicati ai punti 463 e 465, rispettivamente riferibili ai codici 1, riportato al punto 462, e ai codici 5, 9, 10 e 11, riportati al punto 465 (…).

Possibilità di notificare gli atti nel periodo di sospensione prevista dall'articolo 67 del Decreto. Esiste comunque la possibilità di notificare alcune tipologie di accertamenti anche nel periodo di "sospensione" 8 marzo - 31 maggio 2020? (…) Non è sospesa, né esclusa l'attività degli Uffici, in quanto l'articolo 67 del Decreto disciplina la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento nel periodo corrente dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (…). L'eventuale indifferibilità o urgenza dell'attività di accertamento non può che essere oggetto di una valutazione da farsi da parte dell'Ufficio caso per caso, in ragione delle specificità della stessa. Ciò premesso, con riferimento agli atti connessi a procedimenti penali, ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, la denuncia deve essere effettuata "senza ritardo" (…). Tendenzialmente, il momento della constatazione del fatto costituente reato coincide con la formalizzazione dell'atto impositivo che accerti il superamento delle soglie di punibilità o la specifica violazione. In considerazione di quanto sopra, si ritiene che le attività accertative in argomento risultino presentare le caratteristiche di "indifferibilità o urgenza" (…). In relazione alla richiesta di misure cautelari ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la stessa può essere effettuata sulla base del processo verbale senza necessità di notifica dell'avviso di accertamento. Ciò anche in considerazione del fatto che, come specificato dalla circolare 16 aprile 2020, n. 10/E, non rientrano tra le udienze rinviate dall'articolo 83 del Decreto quelle relative alle misure cautelari. Qualora si sia in presenza di misure cautelari già concesse alla data dell'8 marzo 2020, per le quali il comma 7 prevede il termine di centoventi giorni per la notifica dell'atto, si ritiene che tale termine rientri tra quelli sospesi ai sensi dell'articolo 67 del Decreto (…).

Ambito di applicazione della sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto. Si chiede se la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 di cui al comma 1 dell'articolo 67 del Decreto operi solo con riferimento ai termini delle attività che spirino all'interno dell'intervallo, con conseguente nuova scadenza determinata aggiungendo al 1° giugno i giorni compresi tra l'8 marzo e la scadenza originaria, oppure se operi anche con riferimento ai termini che spirino fuori dell'intervallo, quindi ad esempio se per il termine di decadenza del 31 dicembre 2020 ci sia un "differimento" di 84 giorni. In via generale, si può affermare che l'articolo 67, comma 1, del Decreto prevede la sospensione dei termini delle attività (quindi non la sospensione delle attività) degli enti impositori dall'8 marzo al 31 maggio 2020. Tale sospensione, pertanto, già determina, in virtù di un principio generale, ribadito più volte nei documenti di prassi, lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (nel caso di specie 84 giorni), anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020.

Computo dei giorni per la conclusione dell'adesione. Si chiede conferma che nel caso di accertamento notificato il 21 gennaio 2020, nel computo dei giorni per la conclusione di un'adesione debbano essere sommati al termine originario di 60 giorni sia il termine di sospensione di 90 giorni previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 18 giugno 1997, n. 218, sia quello di 38 giorni previsto dall'articolo 83, comma 2, del Decreto, sia quello di 26 giorni previsto dall'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sia quello di 31 giorni previsto dall'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742; la scadenza per ricorrere o per sottoscrivere l'adesione, nell'esempio, sarà quindi il 22 settembre 2020. In relazione all'applicazione dei vari istituti sospensivi, introdotti dal Decreto, le circolari 23 marzo 2020, n. 6/E, e 3 aprile 2020, n. 8/E, hanno chiarito che, per l'istanza di accertamento con adesione presentata a seguito della notifica di un avviso di accertamento, non si applica la sospensione prevista dall'articolo 67 del Decreto, bensì quella prevista dal successivo articolo 83, con riguardo al termine per l'impugnazione (…). Si precisa inoltre che risulta applicabile anche il periodo di sospensione feriale previsto dall'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, ogni qual volta il periodo di sospensione di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, venga a ricadere nell'arco temporale che va dal 1° agosto al 31 agosto 2020. Concludendo, in ragione della cumulabilità delle sospensioni dei termini sopra citate, con riferimento all'ipotesi formulata nel quesito, si conferma che la scadenza per ricorrere o per sottoscrivere l'adesione sarà il 22 settembre 2020.

Detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto di mascherine protettive, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si chiede se possano essere detratte dall'imposta lorda, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica, le spese sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e, in particolare, di mascherine di protezione. (…) La natura del prodotto, come dispositivo medico, può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria quale il codice "AD (spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE)". Per agevolare l'individuazione dei prodotti che danno diritto alla detrazione e che rispondono alla definizione di dispositivo medico, in allegato alla circolare 13 maggio 2011, n. 20/E, è stato pubblicato l'elenco non esaustivo, fornito dal Ministero della Salute, dei dispositivi medici e medico diagnostici in vitro più comuni. In tutti i casi in cui il documento di spesa riporti il codice "AD", attestante la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici, ai fini della detrazione, non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee. Qualora, invece, il documento di spesa non riporti il codice "AD" è necessario: per i dispositivi medici compresi nel predetto elenco, conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la documentazione dalla quale risulti che lo stesso ha la marcatura CE (i); per i dispositivi medici non compresi in tale elenco, che il prodotto riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alla normativa europea (si confrontino le direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE e successive modifiche e integrazioni) (ii). Inoltre, il soggetto che vende il dispositivo medico può assumere l'onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione, integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino/fattura con la dicitura "prodotto con marcatura CE" e, per i dispositivi diversi da quelli di uso comune, elencati in allegato alla citata circolare 13 maggio 2011, n. 20/E, il numero della direttiva comunitaria di riferimento. In questo caso, il contribuente non deve conservare anche la documentazione comprovante la conformità alle direttive europee del dispositivo medico acquistato. Con riferimento, invece, ai dispositivi medici "su misura", fabbricati appositamente per un determinato paziente, sulla base di una prescrizione medica, gli stessi non devono recare la marcatura CE, ma ne deve essere attestata la conformità al decreto legislativo 24 febbraio 1997 n. 46 (Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici). Si rileva, inoltre, che le spese sostenute per i dispositivi medici sono detraibili anche se non sono acquistati in farmacia, sempreché risultino soddisfatte le condizioni in precedenza indicate. Considerato che l'elencazione dei dispositivi medici contenuta nella circolare 31 maggio 2019, n. 13/E, è da considerarsi esemplificativa e non esaustiva, si ritiene che qualora le "mascherine protettive" siano classificate, in base alla tipologia, quali "dispositivi medici" dai provvedimenti del Ministero della Salute o rispettino i requisiti di marcatura CE declinati precedentemente, le relative spese di acquisto siano detraibili nella misura del 19 per cento come stabilito dall'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (…).

 

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Il Servizio legislativo (servlegale@confcooperative.it) resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.



[1] A seguito dell'emanazione del "Decreto Cura Italia" e del "Decreto Liquidità", l'Agenzia delle entrate ha fornito primi chiarimenti interpretativi, anche sotto forma di risposte a quesiti, attraverso i seguenti documenti di prassi che si richiamano al fine di fornire un quadro di sintesi:

− risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020 ("Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - primi chiarimenti");

− circolare n. 4/E del 20 marzo 2020 ("Articolo 67 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 - chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione dei termini");

− circolare n. 5/E del 20 marzo 2020 ("Primi chiarimenti in merito ai termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi - Articoli 83 e 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto "Cura Italia")");

− risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020, con la quale è stato istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta di cui all'articolo 65 del Decreto Cura Italia ("Credito d'imposta per botteghe e negozi");

− risoluzione n. 14/E del 21 marzo 2020 ("Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - ulteriori precisazioni");

− circolare n. 6/E del 23 marzo 2020 ("Sospensione dei termini e accertamento con adesione - Articoli 67 e 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto "Cura Italia") - Primi chiarimenti");

− circolare n. 7/E del 27 marzo 2020 ("Articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del c.d. patent box");

− risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020 con la quale è stato istituito il codice tributo per consentire ai sostituti d'imposta di recuperare in compensazione nel modello F24 il premio di 100 euro corrisposto ai dipendenti che nel mese di marzo 2020 hanno prestato lavoro presso la sede, previsto dall'articolo 63, comma 1, del Decreto "Cura Italia".

− circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 ("Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Risposte a quesiti");

− risoluzione n. 18/E del 9 aprile 2020 ("Premio ai lavoratori dipendenti - ulteriori chiarimenti - Articolo 63 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18");

− circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 ("Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali");

− risoluzione n. 21/E del 28 aprile 2020 ("Erogazioni liberali in denaro effettuate alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Protezione Civile Articoli 66 e 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18").