A distanza di 2 anni l’INPS con la circolare in oggetto fornisce le dovute istruzioni alle cooperative sociali per beneficiare dello sgravio contributivo introdotto dalla legge n. 205/2017 per le assunzioni a tempo indeterminato di donne vittime di violenza di genere effettuate nel 2018.
Ai fini della fruizione le cooperative sociali interessate dovranno inviare il prima possibile apposita domanda all’INPS (modulo on-line “Do.VI”) per farsi autorizzare il beneficio, visto che gli sgravi saranno riconosciuti in base all’ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (decreto interministeriale Lavoro-Interno 11 maggio 2018[1]allegato).
Ricordiamo che il medesimo provvedimento attuativo aveva già quantificato tale agevolazione in un esonero contributivo per un importo massimo pari a €.350,00/mese per singola assunzione e che il beneficio è riconoscibile per un periodo massimo di 36 mesi nel limite di uno stanziamento complessivo pari 1 milione di euro per ciascuno per gli anni 2018, 2019 e 2020.
Concretamente, il beneficio verrà goduto mediante conguaglio sulle denunce contributive (Uniemens) a partire dal corrente mese di aprile anche con riferimento agli arretrati.
Datori di lavoro che possono accedervi
Tutte le cooperative sociali di cui alla legge 381/1991, sia quelle di tipo A che quelle di tipo B. L’INPS nel richiamare quelle di tipo A omette di citare esplicitamente nell’ambito della gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi anche le attività meglio puntualizzate nel decreto legislativo 112/2017 in materia di impresa sociale - art. 2, comma 1, lett. a), b) c) d) l) p) - e riprese espressamente dall’art.1, comma 1, lettera a) della legge 381/1991, ma ciò non può certo rappresentare un impedimento alla fruizione dello sgravio da parte di imprese che svolgono tali attività.
Lavoratrici per le quali spetta beneficio
Le donne oggetto di assunzione devono essere vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio ex lege 119/2013. A riguardo si segnala che in sede di domanda verrà richiesto di inserire la data di rilascio del provvedimento riguardante il percorso di protezione e il Comune di competenza.
Rapporti di lavoro incentivati
- Sgravio valido a fronte di nuove assunzioni a tempo indeterminato comprese quelle per somministrazione e in apprendistato nonché per lavoro domestico e ovviamente anche in caso di rapporto part-time (con conseguente riproporzionamento in funzione della durata).
- Esclusione per conversioni a tempo indeterminato di rapporti a tempo determinato e per rapporti di lavoro intermittente.
Entità dello sgravio
Il bonus è pari ad uno sgravio contributivo sulla quota datoriale – premi e contributi INAIL da pagare comunque – per un importo massimo di €.350,00 mensili, somma che per rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese va riproporzionata nella misura di €.11,29 per ogni giorno di fruizione dell’agevolazione.
Componenti sulle quali non si applica il beneficio
In linea con le regole generali in materia di sgravi, la circolare richiama i confini applicativi dell’agevolazione in questione (paragrafo 5, a cui si rimanda per un maggior dettaglio), precisando in particolare che tra le altre componenti che non sono oggetto dello sgravio e sono da versare comunque:
- la contribuzione ai fondi di solidarietà e quindi nel nostro caso al Fondo di integrazione salariale (FIS) o ai Fondi di solidarietà territoriali del Trentino e dell’Alto-Adige;
- il contributo dello 0,30% destinato ai fondi interprofessionali per la formazione continua (nel nostro caso FONCOOP);
- la contribuzione al Fondo di Tesoreria INPS relativamente al versamento delle quote di TFR, cui, come noto, sono tenute le imprese con almeno 50 addetti per i lavoratori che non avessero optato per la previdenza complementare;
- i contributi di solidarietà eventualmente dovuti in presenza di forme di previdenza complementare e di assistenza sanitaria integrativa, nonché per i lavoratori dello spettacolo ai sensi dell’articolo 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.
Condizioni per fruizione
Come sempre quando si parla di riduzioni contributive l’INPS ricorda le condizioni a cui è subordinata la fruizione del beneficio e che saranno soggette ad attività di controllo anche in collaborazione con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, citando in particolare:
- la regolarità sul fronte contributivo;
- il rispetto delle norme in materia di condizioni di lavoro e salute e sicurezza;
- l’applicazione - a tutti i livelli - della contrattazione collettiva c.d. leader, in questo caso il nostro CCNL delle cooperative sociali;
- il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione come da ultimo stabiliti dall’art. 31 del decreto legislativo 150/2015 – tra questi, ci preme richiamare l’attenzione in merito all’impossibilità di fruire dello sgravio qualora l’assunzione sia dipesa da un obbligo di assunzione di fonte contrattuale citi anche il caso di un cambio di appalto di servizi per cui la subentrante cooperativa sociale è tenuta ad assumere i dipendenti dell’impresa cedente in applicazione ad esempio della clausola sociale contenuta nel CCNL.
Procedura di ammissione/fruizione e adempimenti dei datori di lavoro
1) Come anticipato le cooperative sociale interessate dovranno quanto prima inviare il modulo on-line “Do.VI” disponibile sul sito www.inps.it all’interno del “Portale delle Agevolazioni”, indicando contestualmente la lavoratrice assunta nel 2018 per la quale si vuole fruire dello sgravio, i riferimenti sul provvedimento riguardante il suo percorso di protezione, la retribuzione mensile media (comprensiva dei ratei di 13esima ed - eventualmente - di 14esima), la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
2) INPS processa la richiesta e l’autorizza, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, una volta verificate le condizioni di accesso e la copertura finanziaria calcolando il relativo importo di sgravio spettante.
3) Una volta autorizzata la richiesta e accantonate quindi le risorse, la cooperativa beneficiaria fruisce dell’importo spettante per ciascun mese mediante conguaglio nelle denunce contributive.
4) I datori di lavoro autorizzati valorizzeranno gli appositi campi con i codici forniti dall’INPS in circolare nei flussi Uniemens a partire da quelli di competenza del mese di aprile 2020, con la possibilità di recuperare gli eventuali arretrati per i mesi da gennaio 2018 a marzo 2020 esclusivamente nei flussi di competenza di aprile, maggio e giugno 2020.
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Nel rinviare alla circolare allegata per ulteriori dettagli, si resta a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento fosse necessario.
[1] Nostra circolare n. 19 del 28 giugno 2018 – PE 3152.