Come noto, lo Statuto dei lavoratori – art. 31, legge 300/1970 – prevede per i lavoratori chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali, la possibilità di essere collocati in aspettativa non retribuita con il contestuale accredito di contributi figurativi, cioè con periodi assicurativi accreditati gratuitamente dallo Stato in assenza di effettivi versamenti e in presenza di particolari condizioni meritevoli di tutela per il lavoratore.
Si tratta di un istituto applicato ormai da più di 40 anni, oggetto di un successivo intervento chiarificatore del legislatore contenuto nell’art. 3 del decreto legislativo 564/1996, su cui ora l’INPS, con il messaggio in oggetto torna per fare il punto e fornire alcune precisazioni ai fini di una corretta e uniforme istruttoria delle domande di accredito. Questo anche alla luce di diversi quesiti pervenuti dalle sue sedi territoriali, nonché di alcuni contenziosi aperti.
Il tema è di particolare importanza per il nostro sistema, sia per i singoli datori di lavoro che possono essere chiamati in causa nel produrre documentazione/certificazioni per i propri lavoratori che hanno assunto cariche politiche o sindacali, sia per i dirigenti eletti in CONFCOOPERATIVE, a livello nazionale e territoriale, che hanno assunto cariche all’interno dell’Associazione utilizzando l’istituto dell’aspettativa sindacale.
Infatti, ricordiamo che nei primi chiarimenti emanati dall’Istituto su questa materia – circolare INPS n. 337 del 1973, anch’essa allegata – è espressamente specificato (punto 1) che l’art. 31 dello Statuto dei lavoratori si applica non soltanto ai rappresentanti dei lavoratori – e quindi sindacali in senso stretto – ma anche ai “rappresentanti di associazioni sindacali dei datori di lavoro”.
Successivamente l’art. 3, c. 2, del decreto legislativo 564/1996 ha chiarito che sono interessate dall’accredito figurativo quelle “cariche sindacali … previste dalle norme statutarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio, anche in qualità di componenti di organi collegiali dell’organizzazione sindacale”.
Ne consegue che è a tale formulazione che bisogna riferirsi per verificare applicabilità istituto e, nel caso di una carica che si prolunghi nel tempo, le domande vanno ripresentate a pena di decadenza ogni anno, non applicandosi alcun tacito rinnovo.
Nel suo ultimo messaggio l’INPS si sofferma su alcuni aspetti procedurali conformi alla normativa cui prestare attenzione, annunciando una futura telematizzazione della domanda di accredito.
Segnalando diversi profili degni di approfondimento, ricordiamo che ai sensi dell’art. 3, del Dlgs. 564/1996, la disciplina che segue non trova applicazione per le aspettative già iniziate, esauritesi o ancora in atto, prendendo a riferimento la data di entrata in vigore di tale decreto (15 novembre 1996).
Una prima questione riguarda in particolare la “prova dell’aspettativa” - par. 3 del messaggio - vale a dire il PROVVEDIMENTO DEL DATORE DI LAVORO di collocamento in aspettativa che deve risultare con atto scritto – da allegare contestualmente alla domanda di accredito – sottoscritto dall’interessato e con data necessariamente antecedente l’inizio dell’aspettativa sindacale/elettorale. Sul punto NON SONO AMMESSE DICHIARAZIONI EX POST (ora per allora) tranne unicamente per testimoniare il perdurare di aspettative a tempo indeterminato.
Il provvedimento del datore di lavoro deve contenere:
· le cause specifiche per cui è stata chiesta e concessa l’aspettativa;
· la data iniziale e l’eventuale data finale dell’aspettativa (in caso di data finale eventuali proroghe dovranno essere oggetto di un ulteriore specifico provvedimento);
· l’identificazione del lavoratore beneficiario;
· la qualifica professionale posseduta dal lavoratore al momento del collocamento in aspettativa;
· la data di assunzione del lavoratore.
Sebbene per entrambe le fattispecie (cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive) il rapporto di lavoro debba esistere da un momento precedente alla data dell’incarico o della proclamazione, solo per le cariche sindacali la data di assunzione del lavoratore riveste un’importanza oltremodo significativa visto che il beneficio spetta dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo di lavoro effettivo non inferiore a 6 mesi.
Diversamente, qualora non si registrasse un periodo almeno pari a 6 mesi prima dell’inizio dell’aspettativa, il beneficio dell’accredito figurativo non può essere riconosciuto per tutto il periodo per cui è stata concessa.
Le sedi INPS, una volta acquisita la contrattazione collettiva applicabile al singolo caso - così come dichiarata dal datore di lavoro - dovranno applicare le istruzioni contenute nel messaggio (par. 4) verificando che l’aspettativa decorra dopo i 6 mesi di effettivo lavoro - anche in presenza di un periodo di prova inferiore – ricomprendendo nel concetto di effettivo lavoro unicamente i riposi settimanali, le festività o quelle assenze che in base alla contrattazione applicabile non sospendono il decorso del periodo di prova.
Una specifica deroga rispetto al requisito dei 6 mesi di effettivo lavoro antecedente l’inizio dell’aspettativa esiste soltanto in caso di passaggio di un lavoratore da un’impresa ad un’altra per effetto di disposizioni generali (legislative, regolamentari o di contrattazione collettiva), esempio per un trasferimento d’azienda.
L’INPS ricorda (par. 5) come il “provvedimento” del datore di lavoro – e il connesso beneficio dell’accredito di contributi figurativi - perda ovviamente efficacia se il lavoratore rientra in servizio, fruisce di ferie, festività, permessi, riposi, oltre che in caso di sospensione/cessazione dell’attività aziendale o di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di perdita di efficacia del provvedimento, il datore di lavoro ne dovrà emettere uno nuovo.
Sull’assunzione di cariche sindacali, anche se a livello procedurale nulla cambia per le cariche elettive, contestualmente alla domanda di accredito e al provvedimento scritto di concessione dell’aspettativa, il lavoratore utilizzando i fac-simili allegati al messaggio, dovrà inviare:
· un’ATTESTAZIONE piuttosto articolata sempre del DATORE DI LAVORO relativa a periodo di prova, durata del rapporto di lavoro e retribuzione per la valorizzazione della contribuzione figurativa;
· un’ATTESTAZIONE dell’ORGANIZZAZIONE SINDACALE, anch’essa piuttosto articolata, in relazione alla carica attribuita da cui risulti, tra l’altro, la data dell’incarico e l’articolo dello statuto in cui è contemplata;
· lo STATUTO dell’ORGANIZZAZIONE SINDACALE (es. di Confcooperative) autenticato dalla stessa associazione, da cui dovrà appunto risultare tale carica – laddove non allegato l’INPS lo richiederà alla stessa associazione sindacale;
· il PROVVEDIMENTO FORMALE da cui risulti l’ATTRIBUZIONE dell’INCARICO SINDACALE da parte della relativa associazione.
Nel rinviare alla documentazione allegata per ulteriori approfondimenti, si sottolinea che le sedi territoriali INPS, laddove ne ravvisino la necessità, possono effettuare opportuni accertamenti per acquisire ulteriori elementi e chiarimenti ai fini della valutazione delle domande di accredito.