Il Ministero del
Lavoro, con la nota in oggetto, richiama
l’attenzione degli Enti di vigilanza sulla necessità di procedere ad una
puntuale verifica in relazione al personale impiegato nell’ambito di appalti
pubblici, al rispetto della CONTRATTAZIONE COLLETTIVA SOTTOSCRITTA DALLE
PARTI SOCIALI COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE.
Inoltre, richiama il suo personale ispettivo ad attenersi
alle istruzioni date (passate e presenti) in sede di verifica sulle imprese che
operano nell’ambito degli appalti pubblici, adottando i relativi provvedimenti
ove necessario e segnalando gli stessi alle stazioni appaltanti.
Si tratta, come noto,
di un tema particolarmente importante
nel nostro sistema, più volte evidenziato sia negli Osservatori provinciali
della cooperazione sia nei dialoghi con lo stesso Ministero, ad esempio sulle
problematiche del settore merci-logistica.
Ed infatti, il Ministero
dedica uno specifico passaggio alla cooperazione partendo proprio dall’articolo
7, comma 4 della legge n. 31/2008 che recita:
“4. Fino alla
completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società
cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della
medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese
nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri
soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001,
n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati
dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.”
Come noto, e come
ribadito più volte in questi anni dalla DG attività ispettiva, questa norma
afferma la legittimità solo dei CCNL
stipulati dalle Organizzazioni Cooperative e dai Sindacati dei lavoratori
comparativamente più rappresentative a livello nazionale, anche quando siamo in
presenza di una pluralità di contratti nella stessa categoria di attività.
Inoltre, vale la pena
ricordare che con questa norma viene superato il limite dell’appalto pubblico
perché la stessa trova applicazione anche negli appalti privati.
La nota ripercorre
tutto il quadro normativo di riferimento
di livello generale, modificato recentemente con l’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti (Dlgs. n. 50/2016),
cui si aggiunge come detto l’approfondimento della disciplina specifica per le cooperative.
Abbiamo più volte illustrato
il portato di tale norma, alla luce sia della sentenza della Corte
Costituzionale n. 51/2015 (1)con cui la Consulta ne
ha ribadito la legittimità costituzionale, sia delle diverse note ministeriali
degli anni passati(2) con cui si è richiamata l’attenzione delle DPL e degli
Osservatori provinciali.
L’applicazione
dell’art. 7, comma 4, della legge 31/2008 va dunque verificata nel caso degli
appalti pubblici al pari del rispetto di tutta la disciplina generale che impone
l’applicazione dei CCNL leader per tutti i dipendenti, e quindi anche per i
lavoratori non soci delle cooperative.
Il Ministero ricorda
come sia stato più recentemente il decreto
legislativo n. 50/2016 – art. 30,
comma 4 – a prevedere “inequivocabilmente” l’applicazione della
contrattazione collettiva stipulata dalle parti sociali comparativamente più
rappresentative avuto riguardo al settore e alla zona in cui si eseguono le
prestazioni e all’attività svolta dall’impresa anche in maniera prevalente. Non
si tratta di un orientamento così diverso dal passato e previsto dal
legislatore anche nel vecchio codice degli appalti.
Ci preme ricordare, peraltro, che
proprio il nuovo codice degli appalti
conferma la rilevanza di fatto delle tabelle di costo di lavoro definite
periodicamente dal Ministero del Lavoro sulla base dei CCNL leader nella
fase di aggiudicazione degli appalti ai fini dell’individuazione delle c.d.
offerte anomale (art. 97).
La nota ministeriale
si sofferma, inoltre, su 2 ulteriori passaggi normativi, in vigore già da tempo, sempre
a garanzia dell’applicazione dei contratti leader:
-
la fruizione di qualsiasi beneficio normativo
e contributivo – ivi compresi l’esonero contributivo previsto dalle ultime
due leggi di stabilità - vincolata all’applicazione dei contratti
collettivi sottoscritti dalle parti sociali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale (ex art. 1, comma 1175, legge
296/2006);
-
l’assunzione della retribuzione stabilita dai contratti
collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori
di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria quale base minima di calcolo dei contributi
previdenziali ed assistenziali (art. 1, comma 1, D.L. 338/1989 e art. 2,
comma 25, legge 549/1995).
Infine, proprio con
riferimento agli obblighi contributivi e retributivi il Ministero ricorda il
tema della RESPONSABILITA’ SOLIDALE, come
da ultimo disciplinata dall’art. 105 del Dlgs. n. 50/2016 in materia di
subappalto.
In particolare, nel richiamare la
responsabilità in solido dell’aggiudicatario
rispetto al subappaltatore, viene precisato che anche in questo caso il punto di riferimento sono i
contratti collettivi stipulati dalle parti sociali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale (ciò sia in termini generali per tutti
i lavoratori - ai sensi appunto del D.L. 338/1989 - sia con specifico riferimento
ai soci-lavoratori - legge n. 31/2008).
Si rimanda al
documento allegato per ulteriori approfondimenti.
(1)
Circolare n. 21 del 30 settembre 2015 – prot. n. 2115.
(2) Circolare n. 16 del 18
marzo 2016 – prot. n. 1563.