È stato pubblicato in G.U. il DECRETO LEGISLATIVO 27 NOVEMBRE 2025, N. 184, recante “Codice degli incentivi, in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b) della legge 27 ottobre 2023, n. 160” con cui è stata avviata l’attuazione della “Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche.”
DECRETO LEGISLATIVO 27 NOVEMBRE 2025, N. 184
(CODICE DEGLI INCENTIVI)
Il provvedimento, che si compone di complessivi 28 articoli, suddiviso in V Capi e in vigore dal 1° gennaio 2026, è il primo atto adottato per l’attuazione della delega contenuta nell’articolo 3, della già menzionata L. n. 160/2023, in base al quale il Governo è delegato a adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa (30/11/2023), uno o più decreti legislativi “per la definizione di un sistema organico per l’attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese nelle forme più idonee ed efficaci a far fronte agli specifici fallimenti del mercato, a stimolare la crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e a ottimizzare la spesa pubblica dedicata.”
Il provvedimento riorganizza un sistema normativo disorganico, creando una disciplina uniforme e univoca per tutti gli incentivi.
Trattasi di una riforma fondamentale, sollecitata anche dalla Commissione europea nell’ambito del PNRR, con il fine di potenziare una relazione diretta, proficua e nitida tra lo Stato e le imprese nel campo degli incentivi.
Nell’esercizio della delega, da attuare anche attraverso l’abrogazione, il riordino di disposizioni vigenti e l’introduzione di nuove previsioni, il Governo deve:
a) razionalizzare l’offerta di incentivi, individuando un insieme definito, limitato e ordinato di modelli di agevolazioni, ad esclusione delle misure di incentivazione in favore dei settori agricolo e forestale nonché della pesca e dell’acquacoltura e ferma restando l’autonomia delle regioni nell’individuazione di ulteriori modelli per l’attuazione di specifici interventi mirati nel rispetto delle diverse realtà territoriali (articolo 3, comma 2, lettera a);
b) armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, coordinandola in un testo normativo principale, denominato «codice degli incentivi» (articolo 3, comma 2, lettera b).
Il provvedimento in esame attua la delega di cui alla lettera b) appena citata, introducendo un “Codice degli incentivi” (di seguito Codice) che reca il riassetto della disciplina avente carattere generale nell’ambito in esame.
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Di seguito l’esame delle principali disposizioni rinviando, per gli approfondimenti specifici, al testo integrale del provvedimento, disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-12-10&atto.codiceRedazionale=25G00192&elenco30giorni=false
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CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. [Oggetto e ambito di applicazione]
Con l’articolo in esame, il legislatore definisce l’ambito di applicazione del “Codice” e i principi generali che ispirano il provvedimento in commento, tenuto conto del quadro normativo delineato dalla “Legge Delega”.
La finalità della codifica è, come preannunciato, quella di disegnare un quadro normativo uniforme per gli incentivi alle imprese a livello nazionale, tenuto conto delle competenze regionali, della normativa UE sui fondi europei e sugli aiuti di Stato.
In attuazione della delega, quindi, si propone una razionalizzazione e uno snellimento delle procedure, definendo i principi generali che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi che prevedono agevolazioni alle imprese e introducendo le necessarie disposizioni per l'utilizzo della strumentazione tecnica funzionale.
Sono assoggettati al provvedimento in parola, tutte le forme di agevolazioni enucleate dall’articolo 12 dello stesso “Codice” (come, ad esempio: il contributo a fondo perduto, le garanzie su operazioni finanziarie, i finanziamenti agevolati, gli interventi nel capitale di rischio, le agevolazioni fiscali e contributive) che verranno dettagliate a breve.
Articolo 2. [Definizioni]
La disposizione elenca nel dettaglio le definizioni cruciali ai fin dell’applicazione del “Codice”, agevolandone la precisa individuazione dell’ambito oggettivo di applicazione.
Articolo 3. [Servizi per la semplificazione degli incentivi]
La disposizione prevede che, il Registro nazionale degli aiuti Stato (RNA) e la piattaforma Incentivi.gov.it già menzionati, garantiscono particolari servizi (specificamente dettagliati dalla disposizione in esame), attivabili su richiesta del soggetto competente alla gestione dell’incentivo e utili all’evoluzione di tutte le attività necessarie per l’intero ciclo di vita dell’incentivo (c.d. Sistema Incentivi Italia).
È fatta salva, naturalmente, la possibilità, per i soggetti competenti, di continuare ad utilizzare proprie piattaforme per la gestione degli incentivi.
Per le finalità sopra enunciate, si provvede a valere sulle risorse nazionali ed europee disponibili per l’attuazione della Riforma 3-Missione 1- Componente 2, del PNRR.
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CAPO II. Della programmazione degli incentivi e del coordinamento istituzionale
Articolo 4. [Programma degli incentivi]
L’articolo disciplina il già menzionato “Programma degli incentivi” che deve essere adottato da ogni amministrazione responsabile centrale, allo scopo di garantire la conoscibilità e la trasparenza dell’offerta degli incentivi di rispettiva competenza.
Con esso sono identificati gli obiettivi strategici di sviluppo, i connessi incentivi, il cronoprogramma di massima di attuazione e il quadro finanziario.
Articolo 5. [Coordinamento tra politiche di incentivazione statali e regionali]
La disposizione istituisce, come preannunciato, il Tavolo permanente degli incentivi, presso il MIMIT, quale sede di raffronto e raccordo delle politiche sugli incentivi statali e regionali.
CAPO III. DELL’ATTUAZIONE DEGLI INCENTIVI
Articolo 6. [Bando-tipo]
L’articolo, prevede che gli incentivi sono azionati attraverso bandi delle amministrazioni responsabili, fatti salvi i casi degli incentivi contributivi e degli incentivi fiscali a erogazione automatica (di cui al già menzionato articolo 1, comma 2: vale a dire quelli che non prevedono lo svolgimento di attività istruttorie valutative, compresi quelli rispetto ai quali le verifiche sono limitate al mero rispetto del limite di risorse stanziate) e i decreti attuativi adottati dalle amministrazioni competenti sulla base di quanto previsto dalla legge istitutiva dell’incentivo.
La disposizione individua puntualmente i contenuti dei bandi i quali sono redatti conformemente a un modello di bando-tipo adottato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy (MIMIT), allo scopo di garantire l’applicazione omogenea della disciplina sugli elementi essenziali, nel rispetto delle relative disposizioni specifiche del Codice e delle altre disposizioni vigenti in materia di incentivi.
È fatta salva, però, la possibilità di derogare esclusivamente a disposizioni dello stesso bando-tipo per incompatibilità con le caratteristiche e le finalità dell’incentivo.
Articolo 7. [Criteri per gli affidamenti di attività del ciclo di vita dell’incentivo]
La disposizione riconosce all’amministrazione responsabile di un incentivo di potersi valere, per lo svolgimento di tutte o di parte delle attività previste nel ciclo di vita dell’incentivo, di enti in house o società o enti, selezionati per il tramite di procedure di gara, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.
Articolo 8. [Elementi premianti e riserve specifiche]
L’articolo elenca una serie di “elementi premianti” che le amministrazioni responsabili devono considerare nella fase istruttoria preliminare per l’accesso alle agevolazioni, sempre che siano compatibili con le finalità e le caratteristiche dell’incentivo e del settore del mercato di riferimento.
La ricorrenza di elementi premiali nei termini esposti, qualora applicabili, implica la previsione nei bandi di almeno uno dei seguenti vantaggi aggiuntivi:
- attribuzione di un punteggio aggiuntivo;
- riserva di quota delle risorse finanziarie allocate;
- incremento dell’ammontare delle agevolazioni, nei limiti dei massimali di aiuto applicabili e delle risorse disponibili.
Allo scopo di assicurare un congruo sostegno alle imprese di minori dimensioni, la disposizione riserva, alle PMI una quota minima pari al 60% delle risorse disponibili per ciascun incentivo, di cui almeno il 25% riservato alle micro e piccole imprese, ferma restando la condizione di compatibilità con gli scopi e le caratteristiche dell’incentivo e considerato l’oggetto e le caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento.
Infine, la disposizione riconosce all’amministrazione responsabile la possibilità di definire ulteriori criteri di premialità o riserve ulteriori, a vantaggio di iniziative o di soggetti ricompresi in particolari categorie previamente individuate ovvero titolari di peculiari requisiti o certificazioni (secondo quanto disposto nel bando).
Articolo 9. [Motivi di esclusione]
L’articolo elenca dettagliatamente le cause di esclusione per l’accesso alle agevolazioni e, cioè:
- sussistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto ovvero di un tentativo di infiltrazione mafiosa ai sensi del Codice delle leggi antimafia;
- applicazione di sanzioni, previste dalla normativa vigente, che determinano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- condanna dei legali rappresentanti o degli amministratori del proponente, per reati che rappresentano motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione;
- violazioni di norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), verificate ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera b) del Codice in parola;
- effettuazione di una operazione di delocalizzazione o cessazione di attività;
- inadempimento dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, I comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile, cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 101, L. n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024).
Preme evidenziare che il comma 102, articolo 1, sopra citato, prevede, per quanto di specifico interesse in questa sede, che l’inadempimento dell’obbligo di assicurazione è valutato ai fini dell’erogazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Si segnala, infine che, in sede di conversione del D.L. n. 200/2025, recante “Proroga di termini normativi”, attualmente all’esame del Parlamento, sono stati presentati, ad iniziativa di Confcooperative insieme a Legacoop e AGCI, proposte emendative dirette differire i termini per l’adempimento degli obblighi assicurativi in esame, nelle more dei chiarimenti sull’esatta modalità di applicazione dell’obbligo in commento, con particolare riferimento ai settori della pesca, acquacoltura e beni culturali.
Verranno, pertanto, forniti gli opportuni aggiornamenti all’esito dell’esame degli stessi.
Articolo 10. [Partecipazione del lavoratore autonomo]
L’articolo attua uno dei principi e criteri direttivi della delega di cui alla già menzionata L. n. 160/2023, e cioè, l’articolo 2, comma 1, lettera l), secondo cui: “la qualificazione di professionista non osta alla possibilità di usufruire di specifiche misure incentivanti ove ne ricorrano i presupposti e ove previsto”.
Conseguentemente, si prevede che, qualora il bando consenta la partecipazione dei lavoratori autonomi, essi accedono alle condizioni previste per le PMI, tranne per i requisiti il cui possesso non è
richiesto per l’esercizio del lavoro autonomo (ad esempio iscrizione a registri o similari, non prescritti per l’esercizio del lavoro autonomo interessato).
Articolo 11. [Operazioni agevolabili e spese ammissibili]
La disposizione prevede che, per ogni agevolazione/incentivo, il bando debba determinare e disciplinare in dettaglio la tipologia, le caratteristiche e gli ambiti temporali delle operazioni ammesse a beneficiare delle agevolazioni ovvero i presupposti oggettivi dell’agevolazione nonché, per le operazioni che prevedono un programma di spesa, i tipi spese e il quantum delle spese ammissibili, oltre che le condizioni di ammissibilità.
Tali spese devono essere, chiaramente, pertinenti e imputabili all’operazione ammessa alle agevolazioni, tracciabili e verificabili attraverso una trasparente tenuta della documentazione e, infine, contabilizzate conformemente alle disposizioni di legge vigente applicabile.
È fatta salva l’applicazione delle disposizioni in materia di ammissibilità della spesa, enunciate dalla disciplina europea e nazionale di riferimento, per gli incentivi adottati nell’ambito di programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei.
Articolo 12. [Agevolazioni concedibili]
Come già anticipato, l’articolo in esame elenca le tipologie di agevolazione concedibili che possono essere anche combinate tra loro nell’ambito di uno stesso incentivo (e per la cui nozione si rinvia a quanto già evidenziato a commento dell’articolo 2, in materia di definizioni contenute nel Codice) e, cioè:
- contributo a fondo perduto;
- garanzie su operazioni finanziarie;
- finanziamenti agevolati e altri strumenti rimborsabili;
- interventi nel capitale di rischio;
- agevolazioni fiscali e contributive;
- ulteriori forme disciplinate dal bando, conformemente alla normativa nazionale ed europea in relazione ai peculiari scopi dell’incentivo.
La disposizione prescrive, inoltre, che il bando annoveri specifiche disposizioni disciplinanti la possibilità o meno (per il beneficiario) di ottenere la concessione di una pluralità di agevolazioni in cumulo tra loro, conformemente alla disciplina dettata dalle disposizioni in materia di aiuti di Stato, laddove applicabili nel caso di specie e alla disciplina normativa di riferimento riguardante la copertura finanziaria delle agevolazioni.
Infine, si prevede che le agevolazioni sono concesse nei limiti delle risorse rese disponibili per l’attuazione della misura e dei massimali per beneficiario stabiliti nel bando.
L’estinzione delle risorse complessivamente disponibili per ciascun incentivo, deve essere pubblicizzato dall’amministrazione responsabile attraverso divulgazione di un avviso da pubblicare nella G.U. ovvero, per i bandi azionati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale o della provincia e nei relativi siti istituzionali, oltre che nella piattaforma Incentivi.gov.it.
Articolo 13. [Procedure e modalità di accesso]
L’articolo regolamenta le procedure di accesso agli incentivi, definite dal bando considerati gli obiettivi di sviluppo perseguiti, le risorse disponibili e la potenziale abbondanza delle imprese interessate.
Articolo 14. [Soccorso istruttorio]
La disposizione disciplina i casi in cui, nel corso dell’attività istruttoria delle istanze di accesso all’incentivo, emerga la necessità di conseguire ulteriori informazioni, dati o documenti a fronte di quelli presentati dal proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già dallo stesso prodotta. Tali integrazioni saranno richieste in forma scritta al proponente e verrà assegnato un termine per rispondere.
Non sono, però, sanabili le omissioni, le inesattezze e le irregolarità che determinano incertezza circa l’identità del proponente o quelle inerenti alla documentazione deputata come essenziale al corretto svolgimento dell’attività istruttoria. Costituisce, inoltre, causa di rigetto o di inammissibilità della domanda, salvo diversa previsione nel bando, la presentazione delle istanze di accesso all’incentivo mediante modalità divergenti da quelle previste dal bando stesso.
Articolo 15. [Procedure e modalità di erogazione]
L’articolo reca le regole generali per l’erogazione degli incentivi, rinviando, per il dettaglio, alle regole dei singoli bandi, tenuto conto delle caratteristiche e del tipo di incentivo.
Articolo 16. [Contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali nel sistema degli incentivi]
L’articolo ha lo scopo di organizzare e sistemare la vigente disciplina nazionale in materia di delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali, contenuta in diverse disposizioni dislocate in variegati atti normativi, armonizzandola con la materia oggetto di disciplina ai sensi del provvedimento in esame.
Trattasi dell’ipotesi in cui un’impresa beneficiaria di agevolazioni dirette a promuovere investimenti dislocati nel territorio nazionale, sposti la localizzazione dell’attività economica oggetto di incentivo, o di una sua parte, dal sito produttivo agevolato ad altro sito.
In tali casi, la disposizione prospetta due ipotesi e, cioè:
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- operazioni di delocalizzazione a vantaggio di un’altra unità produttiva situata in ambito nazionale, dell’Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo;
- operazioni di delocalizzazione in favore di un’altra unità produttiva situata in Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo.
Nel primo caso, (delocalizzazione nello Spazio economico europeo), le imprese beneficiarie decadono dalle agevolazioni di cui si sono avvalse, ricorrendo congiuntamente le seguenti condizioni:
- gli incentivi erano diretti ad una zona specifica del territorio nazionale e la delocalizzazione causa un trasferimento di attività esterno all’ambito territoriale oggetto dell’incentivo;
- la delocalizzazione si verifica prima di cinque anni dalla data di completamento dell’investimento.
La decadenza dalle agevolazioni determina l’obbligo di restituzione dell’importo degli incentivi fruiti più le maggiorazioni previste dall’articolo 17, comma 4, per il caso di revoca dell’incentivo.
Qualora, invece, la delocalizzazione si realizzi al di fuori dello Spazio economico europeo, le imprese beneficiarie decadono da tutte le agevolazioni fruite per gli investimenti realizzati, se il trasferimento dell’attività economica avviene prima dei cinque anni dalla data del completamento dell’investimento agevolato ovvero dieci anni per le grandi imprese.
La decadenza comporta l’obbligo di restituzione dell’importo degli incentivi fruiti e collegati all’attività delocalizzata, cui si sommano le maggiorazioni di cui all’articolo 17, comma 4, nonché l’irrogazione, da parte delle amministrazioni responsabili, di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l’importo dell’aiuto fruito, (Legge n. 689 del 1981).
A tali imprese, (sempre quelle di cui all’ipotesi 2) inoltre, è preclusa la possibilità di accedere, per i successivi cinque anni (dieci in caso di grandi imprese) ad altri incentivi di cui al provvedimento in commento, decorrenti dalla data dell’operazione di delocalizzazione.
La disposizione impone, inoltre, alle imprese beneficiarie di incentivi, di comunicare preventivamente (almeno 90 giorni prima ovvero 180 nel caso di grandi imprese, dall’avvio dell’operazione di delocalizzazione) al Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la volontà di attivare la delocalizzazione.
L’assenza della preventiva comunicazione comporta la nullità degli eventuali licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e dei licenziamenti collettivi inerenti all’unità produttiva interessata dall’operazione di delocalizzazione.
Infine, si prevede che, le somme derivanti dalle sanzioni inflitte dalle amministrazioni responsabili sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e attribuite nello stesso importo alle amministrazioni responsabili centrali che le hanno irrogate.
Le somme, così riassegnate, arricchiscono le disponibilità dell’incentivo anche per essere destinate al sovvenzionamento di operazioni di reindustrializzazione o ristrutturazione industriale delle aree interessate che hanno subito il processo di delocalizzazione o di cessazione di attività.
Articolo 17. [Revoche]
La disposizione reca la disciplina relativa alla revoca dei provvedimenti che dispongono l’attribuzione delle agevolazioni, (fatta salva la disciplina delle attività di recupero degli incentivi fiscali e contributivi prevista dalla normativa di settore).
Dalla revoca deriva, in capo al beneficiario l’obbligo di restituzione di quanto percepito a titolo di agevolazione cui si sommano le maggiorazioni derivanti dall’applicazione di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento determinato periodicamente dalla Banca Centrale Europea (BCE), vigente alla data in cui l’atto di revoca è adottato. Le somme derivanti dalle restituzioni sono imputate al bilancio dello Stato e sono riassegnate alla stessa amministrazione andando ad incrementare il plafond dell’incentivo.
I crediti derivanti da un’ipotesi di revoca delle agevolazioni sono assistiti da una causa di prelazione prevalente su ogni altro titolo di prelazione per qualsiasi causa prevista dalla legge, salvo la priorità dei privilegi previsti dalla legge per spese di giustizia e di quelli istituiti dall’articolo 2751-bis del Codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti in capo ai terzi.
Articolo 18. [Controlli]
L’articolo reca la disciplina relativa ad alcuni controlli obbligatori che il soggetto competente è tenuto ad eseguire sia in sede di accesso che in sede di erogazione delle agevolazioni.
Articolo 19. [Regime speciale per gli incentivi fiscali e per gli incentivi contributivi]
Come già preannunciato sopra, l’articolo in esame reca la disciplina speciale per gli incentivi fiscali e per quelli contributivi.
Con riferimento agli incentivi fiscali, la disposizione distingue tra:
- incentivi fiscali per cui si rende necessario, ai fini dell’ammissione all’agevolazione, lo svolgimento di un’attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario, a cui si applica la disciplina del decreto legislativo in esame. Troverà, però, in ogni caso applicazione la disciplina di settore con riguardo: (i) alle modalità di fruizione; (ii) alle attività di controllo e di recupero delle agevolazioni; (iii) alle ulteriori conseguenze in caso di illegittima fruizione dell’agevolazione;
- incentivi fiscali erogati nella forma di credito d’imposta, salvo diverse previsioni contenute nelle leggi speciali, sono previsti specifici obblighi a carico del soggetto che intende fruire dell’agevolazione, quali la preventiva comunicazione, al soggetto competente, di una serie di informazioni: (i) l’ammontare complessivo delle agevolazioni cui il medesimo richiedente intende fruire; (ii) la presunta ripartizione negli anni della stessa fruizione; (iii) ulteriori comunicazioni eventualmente previste dalla disciplina dell’incentivo, dopo l’avvenuto sostenimento delle spese previste. Informazioni che devono, poi, essere comunicate dal soggetto competente al Ministero dell’economia e delle finanze, mensilmente o con altra cadenza periodica eventualmente prevista dalla disciplina di riferimento dell’incentivo.
Tali incentivi, previsti in norme di legge, sono poi attuati e resi operativi, normalmente, con provvedimenti del soggetto competente, che definiscono anche le attività di monitoraggio e le ulteriori istruzioni operative, nonché i chiarimenti necessari per la fruizione ed il mantenimento delle agevolazioni. Mentre resta ferma la disciplina di settore specifica per quanto attiene all’attività di controllo e recupero;
- incentivi fiscali costituenti aiuti di Stato ovvero fruiti in regime de minimis, la disposizione prevede che sono attivati solo dopo che l’Autorità responsabile (individuata ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q), DM MIMIT, 31 maggio 2017, n. 115), abbia provveduto alla relativa registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e nel Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura (SIPA).
Con riferimento, invece, agli incentivi contributivi l’articolo delimita l’ambito di applicazione delle disposizioni del Capo III in commento, circoscrivendolo alle sole previsioni in materia di contrasto alla localizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali (di cui al già menzionato articolo 16) e deferendo, invece, la relativa attuazione alla disciplina di settore.
Per tali incentivi, non trovano applicazione, le disposizioni in materia di Programma degli incentivi (articolo 4, sopra trattato), mentre trovano applicazione le disposizioni contenute negli altri Capi.
Infine, come già evidenziato sopra, sempre nel caso di incentivi contributivi, la partecipazione dei lavoratori autonomi si concretizza alle stesse condizioni previste per le PMI, in quanto compatibili, fermo restando la disciplina speciale che regola l’incentivo.
Le disposizioni di cui all’articolo in esame, troveranno applicazione agli incentivi fiscali e agli incentivi contributivi istituiti con legge dopo la data di entrata in vigore del Codice in commento (1° gennaio 2026).
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CAPO IV. DELLA VALUTAZIONE, DEL MONITORAGGIO E DELLA INFORMAZIONE E PUBBLICITA’
Articolo 20. [Monitoraggio degli incentivi]
Allo scopo di garantire un utilizzo valido e proficuo delle risorse pubbliche, la disciplina del monitoraggio degli incentivi è incentrata sull’uso del Codice Unico di progetto (CUP), che individua in maniera univoca ogni agevolazione al fine di garantire trasparenza, efficienza e semplificazione amministrativa.
Articolo 21. [Valutazione degli incentivi]
La disposizione prevede che tutte le iniziative di ausilio pubblico, realizzate attraverso incentivi, devono essere sottoposte a un iter di valutazione strutturato in tre momenti distinti: ex ante (prima dell’attuazione), in itinere (durante l’attuazione) ed ex post (dopo l’attuazione). La finalità è assicurare che le decisioni siano ponderate su dati oggettivi e, contestualmente, ottimizzare la capacità della pubblica amministrazione di programmare e rivedere la spesa in maniera adeguata.
Articolo 22. [Conoscibilità, pubblicità e trasparenza degli incentivi]
Come già evidenziato precedentemente a commento dell’articolo 3, il Sistema Incentivi Italia e la piattaforma Incentivi.gov.it, hanno come scopo quello di garantire la conoscibilità, la trasparenza e l’accessibilità degli incentivi pubblici.
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CAPO V. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 23. [Ulteriori disposizioni]
L’articolo reca una serie di disposizioni dirette a coordinare e armonizzare la legislazione vigente con la disciplina introdotta dal provvedimento in commento.
Merita di essere segnalata la disposizione che novella l’articolo 18-ter, D.L. n. 34/2019, a cui viene aggiunto un nuovo comma (3-bis) in base al quale a valere sulle risorse nazionali ed europee disponibili per l’attuazione della Riforma 3 della Missione 1, Componente 2 del PNRR sono integrati, gradualmente, ulteriori servizi messi a disposizione dalla piattaforma «Incentivi.gov.it» e dal Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), ai fini della efficace gestione delle attività di progettazione, programmazione, attuazione, valutazione e della trasparenza delle misure di incentivazione alle imprese, previste dalla disciplina del Codice stesso.
Articolo 24. [Abrogazioni]
La disposizione abroga una serie di provvedimenti legislativi ovvero singole disposizioni normative, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in oggetto.
Articolo 25. [Disposizioni transitorie e di coordinamento]
L’articolo introduce una serie di disposizioni transitorie e di coordinamento della disciplina introdotta dal Codice con la disciplina vigente.
In dettaglio, si prevede che:
- le disposizioni introdotte dal CAPO III, ampiamente trattate sopra, troveranno applicazione ai bandi pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in oggetto (1° gennaio 2026). Per i bandi pubblicati anteriormente, invece, continueranno ad applicarsi le disposizioni previgenti;
- le disposizioni relative agli incentivi fiscali e agli incentivi contributivi, di cui al regime speciale disciplinato dall’articolo 19 già menzionato, troveranno applicazione agli incentivi istituiti con legge successivamente alla data di entrata in vigore del Codice;
- le disposizioni introdotte dall’articolo 4, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8, dall’articolo 5, dall’articolo 20, comma 4 e dall’articolo 21 riguardanti, nell’ordine, l’adozione di un Programma degli incentivi da parte di ciascuna amministrazione responsabile centrale, l’istituzione del Tavolo permanente degli incentivi, l’istituzione del sistema di monitoraggio degli incentivi basato sul CUP e la costituzione del sistema di valutazione degli incentivi stessi, si applicheranno a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti attuativi previsti dalle disposizioni sopra menzionate;
- fatto salvo quanto evidenziato relativamente all’entrata in vigore del CAPO III, dalla data di entrata in vigore del Codice, ogni richiamo al D.Lgs. n. 123/1998, (contenuto in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti), deve intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni del provvedimento in oggetto.
Articolo 26. [Aggiornamenti]
L’articolo prevede, infine, che ogni intervento normativo sulle disposizioni del Codice deve essere eseguito mediante un’esplicita modifica, integrazione, ovvero deroga o sospensione delle specifiche disposizioni contenute nello stesso.
Scopo della disposizione è garantire l’unicità del Codice come fonte normativa della “disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese” (articolo 3, comma 2, lettera b), Legge Delega n. 160/2023).
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La riforma del sistema degli incentivi è stata, infatti, contemplata tra quelle previste dal PNRR (Missione 1, Componente 2, Riforma 3 “Razionalizzazione e semplificazione degli incentivi alle imprese”), da sviluppare in 2 fasi:
- pubblicazione del report di valutazione degli incentivi alle imprese entro il 30 giugno 2025;
- entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della “Legge Delega” entro il 30 giugno 2026.
La disposizione tipizza i casi in cui il Programma può essere modificato (tenuto conto dell’effettivo andamento degli incentivi, di sopravvenute esigenze di finanza pubblica o al verificarsi di situazioni straordinarie) e i criteri per l’individuazione degli incentivi.
Il modello di Programma degli incentivi, i tempi per la sua adozione e le modalità di aggiornamento sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy (di concerto con il MEF e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano).
Il modello di Programma degli incentivi è messo a disposizione e reso accessibile nel Sistema Incentivi Italia, che garantisce, altresì, la pubblicità di tutti i Programmi predisposti.
Le amministrazioni competenti regionali, (nell’ambito della definizione delle proprie politiche in materia di incentivi alle imprese e della programmazione relativa ai Fondi strutturali e di investimento europei) devono garantire la pubblicità della propria ricognizione degli incentivi attraverso il Sistema Incentivi Italia e nell’ambito del Tavolo permanente degli incentivi.
Lo Stato e le Regioni possono stipulare specifici accordi programmatici in materia di incentivi, ferma restando l’autonomia delle amministrazioni responsabili regionali nella identificazione degli incentivi di propria competenza destinati alle imprese del proprio territorio.
Le amministrazioni responsabili possono utilizzare uno specifico servizio di elaborazione dei bandi, reso gradualmente disponibile nell’ambito del Sistema Incentivi Italia (articolo 3, sopra menzionato), allo scopo di facilitare l’attività di predisposizione dei bandi.
Gli oneri derivanti da tali affidamenti sono a carico delle risorse complessivamente stanziate per l’incentivo, in assenza di diversa indicazione della legge istitutiva o del bando, fermo restando il rispetto dei limiti derivanti dalla disciplina nazionale ed europea.
È prevista, inoltre, la possibilità, per l’amministrazione responsabile, di avvalersi di esperti scelti da appositi elenchi, ovvero di università o enti pubblici o privati di ricerca, per l’analisi di aspetti specifici nelle diverse fasi del ciclo di vita dell’incentivo.
Il MIMIT, d’intesa con il MEF, adotterà entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice, specifiche linee guida per la determinazione, da parte delle amministrazioni responsabili, della misura massima degli oneri derivanti dai già menzionati affidamenti.
È disposta la decadenza dal beneficio conseguito nel caso in cui, dai controlli del soggetto competente, emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal proponente (ex articoli 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000), circa il possesso del requisito relativo all’elemento premiante.
Qualora, invece, il possesso dell’elemento premiante, tenuto conto delle risorse disponibili e del sistema di premialità previsto, è stato decisivo ai fini dell’ammissione alle agevolazioni, il soggetto competente dispone la revoca dell’intera agevolazione concessa.
L’articolo, inoltre, considera anche l’ipotesi in cui le agevolazioni previste dal bando siano qualificabili come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, Trattato UE.
A tal fine, si prevede che l’importo del beneficio economico deve essere incluso entro la soglia delle intensità massime o dei massimali di aiuto individuati dalle disposizioni dei connessi atti normativi dell’Unione Europea. Per il caso in cui tali aiuti siano erogati in più quote, l’importo della provvidenza e, contestualmente, i relativi costi ammissibili, saranno attualizzati al valore espresso nel momento in cui il vantaggio economico è concesso al beneficiario.
Il tasso di attualizzazione è individuato e aggiornato con decreto MIMIT.
Nel caso in cui il beneficio, qualificabile come aiuto di Stato, è erogato nella forma del finanziamento agevolato, si dispone che l’equivalente sovvenzione lordo, correlato alla singola agevolazione concessa sotto la suddetta forma, deve essere individuato conformemente alle specifiche metodologie definite dalla Commissione europea attraverso i relativi atti normativi, tenuto conto del tipo agevolazione.
A tal fine sono determinati:
1) i termini di decorrenza dai quali, a seguito della pubblicazione del bando, è possibile presentare istanza di accesso alle agevolazioni e i termini finali;
2) i contenuti e le tempistiche delle attività istruttorie, gli oneri documentali posti a carico dei proponenti ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di ammissione alle agevolazioni, (tenuto conto delle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di acquisizione di ufficio di cui all’articolo 18, della L. n. 241/1990 e all’articolo 43, del D.P.R n. 445/2000);
3) il criterio eletto per lo svolgimento dell’attività istruttoria, eventuali soglie o condizioni minime, anche di natura quantitativa, coerenti con le finalità dell’incentivo, per l’ammissibilità delle istanze;
4) la forma e i contenuti dell’atto da cui deriva l’ammissione ai benefici e le modalità di comunicazione degli esiti dell’istruttoria.
Sono, altresì, indicati i criteri in base ai quali l’attività istruttoria può essere svolta, (fermo restando la possibilità di utilizzarne cumulativamente diversi ovvero di indicarne ulteriori, tenuto conto dello specifico incentivo) vale a dire:
- attribuzione delle agevolazioni secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze;
- attribuzione delle agevolazioni in base a specifiche priorità o parametri individuati dal bando, anche con la formazione di graduatorie o di soglie o condizioni minime di accesso;
- attribuzione delle agevolazioni sulla base di requisiti di accesso e di criteri di svolgimento dei procedimenti predeterminati, con il potenziamento del confronto con il proponente o con soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione dell’iniziativa;
Le procedure di accesso devono essere determinate sostenendo l’uso di tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Pertanto, i soggetti cui spetta la gestione dell’incentivo, dovranno sviluppare servizi di accesso digitale per:
- la compilazione guidata e l’accoglimento delle istanze;
- l’acquisizione della documentazione e, se possibile, per il controllo informatizzato dei requisiti di accesso;
- il monitoraggio e la rendicontazione;
- la comunicazione con i proponenti, implementando sistemi e piattaforme utili o utilizzando il Sistema Incentivi Italia. Resta ferma la possibilità di utilizzare, tenuto conto delle peculiarità degli incentivi e dei connotati degli utenti, canali digitali alternativi, compresa la trasmissione per posta elettronica certificata (PEC).
- le soluzioni procedurali e tecniche elaborate per garantire l’accesso alle agevolazioni, devono essere ispirate alla riduzione del rischio che l’erogazione delle risorse disponibili si realizzi in un arco temporale eccessivamente ridotto e in base al solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
- si prevede che siano gradualmente fruibili e accessibili specifiche funzionalità del Sistema Incentivi Italia per conoscere lo stato del procedimento.
Il legislatore, pertanto, ha tipizzato tassativamente le ipotesi di revoca, singole ovvero in concorso tra loro come, ad esempio:
- carenza di uno o più requisiti di ammissibilità, documentazione incompleta o irregolare accertata ex post rispetto all’ammissione all’incentivo. Deve trattarsi di fatti imputabili direttamente al beneficiario e non sanabili altrimenti;
- mancata realizzazione dell’operazione finanziata attraverso l’incentivo, entro i termini prescritti;
- nel caso di incentivo per la realizzazione di investimenti, costituisce causa di revoca la circostanza in cui il beneficiario, nell’ambito dello svolgimento delle operazioni di mantenimento e di destinazione dei beni interessati dall’investimento realizzato per mezzo della agevolazione, non ha rispettato i termini stabiliti dal bando. In mancanza di dettagliate indicazioni temporali nel bando, la revoca è, invece, adottata nel caso in cui i beni siano alienati, ceduti o distratti prima del decorso di tre anni per le PMI e di cinque anni per le grandi imprese, dalla data di completamento dell’investimento;
- realizzazione di un’operazione di delocalizzazione ovvero riduzione dei livelli occupazionali ai sensi dell’articolo 16 già menzionato;
- avvio di una delle procedure previste dalla normativa vigente ai fini della gestione dello stato di crisi o di insolvenza dell’impresa beneficiaria, qualora il soggetto competente ne valuti l’incompatibilità con gli obblighi che il bando impone al beneficiario;
- mancato rispetto dei limiti stabiliti nel bando rispetto al cumulo delle agevolazioni;
- accertamento di una delle cause di esclusione di cui al già menzionato articolo 9 (salvo l’attivazione dell’intervento sostitutivo nel caso di DURC irregolare);
- rinuncia all’incentivo da parte del beneficiario;
- mancato rispetto dei termini prescritti, per il caso di finanziamenti agevolati, dell’obbligo di restituzione (protratto per oltre un anno ovvero dei diversi termini prescritti nel bando) degli interessi o delle rate di finanziamento;
- inadempimento degli obblighi previsti nel bando, tenuto conto del tipo e delle caratteristiche dell’incentivo.
La revoca può essere totale ovvero parziale e riguardare, quindi, solo una parte dell’incentivo in proporzione all’inadempimento rilevato.
- le seguenti parole del comma 8-bis, dell’articolo 31, D.L. n. 69/2013: “compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”, aventi ad oggetto l’intervento sostituivo dell’amministrazione (nella specie, la stazione appaltante) per il versamento degli oneri contributivi insoluti. Trattasi della previsione relativa ai contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture secondo cui, qualora il DURC rilevi un’inadempienza contributiva, il soggetto pubblico aggiudicatore trattiene l’importo coincidente con l’inadempienza dal quantum debeatur risultante dal certificato del pagamento, provvedendo esso stesso al versamento della somma dovuta agli enti previdenziali e assicurativi creditori. L’abrogazione delle parole, nei termini sopra esposti, è la naturale conseguenza dell’abrogazione dell’articolo 1, comma 553, Legge n. 266/2005, già menzionato.