Circolari

Circ. n. 3/2025

DECRETO LEGGE 27 DICEMBRE 2024, N. 202 (C.D. MILLEPROROGHE)

È stato pubblicato in G.U. il DECRETO LEGGE 27 DICEMBRE 2024, N. 202, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (All.) con cui vengono prorogati, revisionati e abrogati una serie di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonché di adottare misure organizzative essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni.

 

DECRETO LEGGE 27 DICEMBRE 2024, N. 202

(C.D. MILLEPROROGHE)

 

Il provvedimento è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U., cioè il 28 dicembre 2024, ed è stato presentato alle Camere per la conversione in legge.

Di seguito sono riportate le disposizioni di carattere generale di maggiore interesse rinviando, per i dovuti approfondimenti, alle comunicazioni delle Federazioni di settore, dei Servizi confederali e di ICN S.p.A. [Si veda sin d’ora la Circolare del Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 01/2025, Prot. n. 02; del Servizio Ambiente Energia n. 03/2025, Prot. n. 22; Newsletter Area Contabile Fiscale n. 03/2025 di ICN S.p.A.].

 

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ART. 2. Disposizioni in materia di competenze del Ministero dell’Interno.

[Commi 2 e 3]. Rinnovo permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2024 per i beneficiari di protezione temporanea
Le disposizioni in esame prevedono la possibilità, su richiesta degli interessati, di rinnovare, fino al 4 marzo 2026, i permessi di soggiorno rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea (Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022, accertante l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina).
Ciò, in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2024/1836 del Consiglio del 25 giugno 2024, avente ad oggetto la proroga della protezione temporanea introdotta nel 2022 come sopra enunciato e concessa, pertanto, alle persone sfollate dall’Ucraina, fino al 4 marzo 2026.
Inoltre, per tali categorie di persone, al momento della richiesta di rinnovo, si riconosce la possibilità di convertire il proprio permesso di soggiorno per motivi di lavoro, per l'attività effettivamente svolta,

concedendo loro la stabilizzazione sul territorio dello Stato e l’inclusione nel tessuto economico e sociale del Paese.

 

ART.3. Proroga di termini in materia economica e finanziaria

[Commi 1, 2]. Proroga termine per lo svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato (Registro nazionale aiuti di Stato – RNA).

La disposizione proroga, al 30 novembre 2025, il termine entro cui i Comuni possono provvedere alla registrazione delle misure straordinarie adottate durante l’emergenza pandemica da COVID-19, (esclusivamente con riferimento all'imposta municipale propria (IMU), di cui all’articolo 1, commi 738 e seguenti, L. n. 160/2019), allo scopo di garantire l’accurato aggiornamento degli archivi relativi agli aiuti di Stato.

Pertanto, con il comma 2, si prevede che le disposizioni di cui all’articolo 31-octies, comma 1, del D.L. n. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori)[1] riguardante la sospensione della responsabilità patrimoniale del concedente o dell'erogatore degli aiuti medesimi per l'inadempimento di obblighi riguardanti la registrazione degli aiuti di Stato stessi, sono prorogate al 30 novembre 2025 esclusivamente per la registrazione delle misure straordinarie relative all’imposta municipale propria (IMU) di cui al comma 1 sopra menzionato.

[Comma 3.]. Proroga termine per il trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, agli Enti territoriali di immobili statali, per finalità istituzionali o sociali

Prorogato, (dal 31 dicembre 2024),  al 31 dicembre 2025, il termine entro cui gli Enti territoriali possono presentare, all’Agenzia del demanio, l’istanza per il trasferimento, in proprietà e a titolo gratuito, degli immobili statali appartenenti al demanio storico artistico ovvero al patrimonio disponibile dello Stato, gestiti dall’Agenzia stessa, coinvolti in progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali recanti apposito finanziamento, ovvero interessati da interventi da sottoporre a finanziamento, in tutto o in parte, con risorse erogate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), secondo quanto disposto dall’articolo 15-bis, D.L. n. 13/2023.

[Comma 6]. Semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari.
La disposizione estende, fino al 31 marzo 2025, l’esonero di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (articolo 10-bis, D.L. n. 119/2018).[2]
[Comma 8]. Disciplina dell’attività dei Confidi
La disposizione interviene sulla disciplina dei Consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva dei fidi e, in particolare, su quanto disposto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del MEF 2 aprile 2015, n. 53[3].
Il menzionato articolo 4, al comma 1, prevede che i Confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112, T.U.B. (D.Lgs. n. 385/1993) che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di €, sono tenuti a chiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia per l'iscrizione nell'Albo degli intermediari finanziari, di cui all’articolo 106 del T.U.B. stesso.
Il comma 3, del medesimo articolo 4 disciplina, invece, la revoca della già menzionata autorizzazione per il venir meno dei prescritti requisiti dimensionali.  
Nelle more della riforma organica della disciplina normativa dei Confidi, per effetto della disposizione in esame, pertanto, si prevede la sospensione, per un periodo di 24 mesi, del procedimento di revoca dell’autorizzazione conseguente al venire meno del requisito di attività finanziaria di almeno 150 milioni €, a condizione che lo stesso Confidi comunichi a Bankitalia l’avvio di un processo di integrazione diretto al rispetto della già menzionata soglia, adducendo opportuna documentazione.
La sospensione della revoca dell’iscrizione nel citato Albo, è diretta ad evitare interruzioni dell’attività di quei Confidi che, pur non avendo ancora raggiunto la soglia di volume di attività finanziaria, hanno però avviato processi di integrazione idonei al raggiungimento della prescritta soglia.
[Comma 10]. Rinvio al 1° gennaio 2026 dell’applicazione del nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all’articolo 5, comma 15-quater del D.L. n. 146/2021
In attesa della sistematizzazione e della revisione della disciplina dell’IVA per gli enti del Terzo settore (ex articolo 7, comma 1, lettera g), L. n. 111/2023) la disposizione reca una modifica all’articolo 1, comma 683, della L. n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), rinviando (dal 1° gennaio 2025) al 1° gennaio 2026 la decorrenza dell’applicazione del nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi, previsto dall’articolo 5, comma 15-quater del D.L. n. 146/2021 (Decreto Fiscale)[4].
Si rammenta che il regime speciale IVA, è stato introdotto a seguito dell’apertura della procedura d’infrazione 2008/2010, con cui la disciplina nazionale era stata oggetto di censura da parte del Giudice comunitario per via dell’esclusione  dal campo di applicazione dell’IVA di operazioni effettuate da enti associativi con una specifica natura o qualifica (associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona), dietro corrispettivo specifico o contributo e in ossequio ai fini istituzionali dell’ente.
Pertanto, è stato modificato e integrato l’articolo 10, del d.P.R. n. 633/1972, rendendo esenti dall’imposta le operazioni sopra menzionate ma prima escluse dal campo di applicazione dell’IVA, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza.

 
ART.4. Disposizioni concernenti termini in materia di salute

[Comma 2.] Ulteriore proroga della deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici e operatori sociosanitari ucraini

La disposizione proroga ancora la deroga relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori sociosanitari ucraini[5].

Fino al 31 dicembre 2025, infatti, in deroga alla disciplina vigente in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore sociosanitario, è consentito l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e di operatori sociosanitari, ai professionisti ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, che intendono esercitare sul territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, la professione sanitaria o sociosanitaria, se in possesso di qualifica professionale conseguita all’estero e regolata da direttive dell’Unione europea.

[Comma 7, lett.c)]. Proroga del termine per l’adeguamento alla riforma in materia di accreditamento istituzionale e stipula degli accordi con gli erogatori

La disposizione proroga, (dal 31 dicembre 2024) al 31 dicembre 2025, il termine entro cui le Regioni e le Province autonome provvedono a adeguare il loro ordinamento alle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, in tema di accreditamento istituzionale degli erogatori e stipula degli accordi contrattuali[6].

Tale termine, peraltro, è già stato oggetto di proroga al 31 dicembre 2024, per effetto dell’articolo 4, comma 7-bis, D.L. n. 215/2023.

[Comma 7, lett.d)]. Norme transitorie in tema di limitazione della responsabilità penale a titolo di omicidio colposo e lesioni personali colpose per fatti commessi nell'esercizio di una professione sanitaria

La disposizione proroga ulteriormente, (dal 31 dicembre 2024), al 31 dicembre 2025 e, quindi, ancora in via del tutto transitoria, la limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave, per la fattispecie di omicidio colposo (art. 589 c.p.)  e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.), qualora il fatto sia stato commesso, nell'esercizio di una professione sanitaria, in situazioni di grave carenza di personale sanitario (articolo 4, comma 8-septies, D.L. n. 215/2023)[7].

[Comma 8]. Incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale

La disposizione differisce ulteriormente (dal 31 dicembre 2024) il termine entro cui le strutture pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, debbono adeguarsi (attraverso l’approvazione dei rispettivi piani organizzativi) a standard organizzativi e di organico coerenti con processi di implementazione dell’efficienza, realizzabili con il ricorso a metodiche automatizzate, allo scopo di ottenere un contributo da parte di Regioni o Province autonome.

Il termine in esame, già prorogato (prima dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 dal D.L. n. 198/2022 e poi al 31 dicembre 2024) è, per effetto della disposizione in commento, differito al 31 dicembre 2025.

ART. 5. Proroga di termini in materia di istruzione e merito

[Comma 1.] Requisiti di accesso al concorso per il reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici (ITP)

La disposizione prevede che i nuovi requisiti di accesso al concorso per il reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici (ITP) introdotti nell’ambito della Riforma del reclutamento prevista dal PNRR, saranno richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2025 (non più dopo il 31 dicembre 2024), fermo restando, sino ad allora, i requisiti attualmente previsti[8].

 

ART. 6. Proroga di termini in materia di cultura
[Comma 2.] Durata e incardinamento della segreteria tecnica di progettazione per gli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

La disposizione proroga, (dai precedenti 8 anni) a 9 anni la durata della Segreteria tecnica di progettazione di cui all’articolo 15-bis, comma 6, del D.L. n. 189/2016 (recante interventi urgenti per il patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016)[9].

 

ART.7. Misure di proroga in materia di politiche abitative

[Comma 1.]. Misure di proroga in materia di politiche abitative

 La disposizione proroga, fino al 31 dicembre 2025, i termini di cui all’articolo 1-bis del D.L. 132/2023, (in materia di politiche abitative a favore dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, impegnati nella lotta alla criminalità organizzata)[10].

[Comma 2.]. Misure a sostegno dell'edilizia privata

Tenuto conto delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché degli incrementi eccezionali dei loro prezzi, conseguenti al conflitto bellico in Ucraina, la disposizione modifica l’articolo 10-septies, comma 1, D.L. n. 21/2022 e proroga, in primis, di ulteriori 6 mesi (da 30 a 36 mesi) i termini dei lavori nel settore dell’edilizia privata nonché un’altra serie di termini[11].

[Comma 4.]. Sospensione aggiornamento sanzioni del Codice della strada

Infine, si proroga al 2025 la sospensione, (già disposta per il biennio 2023/2024 dalla L. di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022), dell’operatività dell’articolo 195, comma 3, del Codice della strada/D.lgs.  n. 285/1992, riguardante l’aggiornamento biennale dell’importo delle sanzioni amministrative.

Pertanto, si prevede che il DM che statuisce i nuovi limiti delle sanzioni applicate a decorrere dal 1° gennaio 2026, sarà adottato entro il 1° dicembre 2025 e che l’entità delle sanzioni deve essere aggiornata in base all’andamento inflattivo relativo al biennio 2024-2025.

 

Art. 12. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro   e delle politiche sociali

 Proroga dell’accesso al cinque per mille per le Onlus

La disposizione, con un’ulteriore modifica all’articolo 9, comma 6, D.L. n. 228/2021, proroga di un altro anno la fase transitoria del regime per l’erogazione del 5 per mille dell’IRPEF alle ONLUS.

In dettaglio, si stabilisce che le disposizioni in materia di destinazione del 5 per mille di cui al D.lgs. n. 111/2017, articolo 3, comma 1, lettera a), che individuano gli enti del Terzo settore che possono essere beneficiari (e che, a regime, hanno effetto a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del terzo settore/RUNTS), avranno efficacia a decorrere dal quinto anno successivo a quello di operatività dello stesso, limitatamente alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.[12]

La disposizione, inoltre, proroga fino al 31 dicembre 2025, il periodo in cui tali organizzazioni continuano ad essere destinatarie della quota del cinque per mille, secondo le modalità stabilite per gli enti del volontariato dalla normativa previgente.

 


 
Art. 13. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy 

L’articolo proroga, (dal 31 dicembre 2024) al 31 marzo 2025 il termine, entro cui le imprese con sede legale in Italia e le imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia, sono tenute a stipulare i contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali a danno dei beni materiali detenuti, ex articolo 1, comma 101, L. n. 213/2023[13].  


 

Art. 14. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo

[Comma 1.]. Proroga del termine del credito d’imposta e del contributo a fondo perduto riconosciuto alle imprese turistico alberghiere e ricettive

Sono prorogati (dal 31 dicembre 2024) al 31 ottobre 2025 il credito d’imposta e il contributo a fondo perduto riconosciuti, ai sensi dell’articolo 1, D.L. n. 152/2021[14], alle imprese turistico-alberghiere e ricettive[15] per spese sostenute per interventi edilizi e per la digitalizzazione d’impresa[16].


 

Art. 15. Proroga di termini in materia di sport

[Comma 2.]. Misure relative al compendio sito in Roma, denominato «Città dello sport»

La disposizione apporta modifiche all'articolo 31 del D.L. n. 13/2023[17], prorogando al 31 dicembre 2027 la facoltà riconosciuta all'Agenzia del demanio di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, ai fini dell'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di interventi di riqualificazione dell’area destinata alla «Città dello sport».[18]

 

art. 17. Proroga di termini in materia di editoria 
La disposizione conferma le misure di agevolazione per le imprese editrici di quotidiani e periodici (disciplinate dal D.Lgs. n. 70/2017)[19], introdotte dall’articolo 96, commi 3, 4 e 5, D.L. n. 104/2020, tenuto conto del persistente stato di crisi del settore, prorogandole per un ulteriore biennio[20].
In particolare, si prevede:
  • l’applicazione, anche per gli anni di contribuzione 2025 e 2026, dello specifico criterio di accesso ai contributi per l’editoria (numero minimo di copie vendute pari al 25% di quelle distribuite per le testate locali e al 15% delle copie distribuite, per le testate nazionali) e della particolare modalità di calcolo per la determinazione dei contributi (con parificazione del contributo a quello del 2019 (articolo 96, commi 3 e 5, D.L. n. 104/2020);
  • la facoltà di pagare i costi regolarmente rendicontati entro 60 giorni dall’incasso del contributo pubblico, anche per gli anni di contribuzione 2024 e 2025 (articolo 96, comma 4, D.L. n. 104/2020).

 
art. 19. Disposizioni concernenti termini in materia di agricoltura
La disposizione prevede il passaggio a regime, dell’applicazione delle misure per il contenimento della diffusione del batterio della Xylella fastidiosa contenute nell’articolo 8-ter, commi 1 e 2-bis, del D.L. n. 27/2019.

 
art. 20. Proroga delle misure di sostegno e delle attività di assistenza in favore dei profughi dall’Ucraina titolari del regime di protezione temporanea
L’articolo reca disposizioni dirette a confermare la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2025, delle misure di accoglienza e assistenza nei confronti dei profughi dell’Ucraina titolari del regime di protezione temporanea, tenuto conto della proroga in sede UE sancita fino al 4 marzo 2026[21].
Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto in esame, si prevede la possibilità di rinnovo (a richiesta) fino al 4 marzo 2026 dei permessi di soggiorno per protezione temporanea in scadenza al 31 dicembre 2024, rilasciati agli sfollati dall’Ucraina, nei termini sopra enunciati.

 
art. 21. Abrogazione di disposizioni connesse a termini legislativi in scadenza 
[Commi 1 e 2]. Certificazioni dei cittadini dei Paesi non appartenenti all’Unione europea
Le disposizioni abrogano alcune norme inerenti all’autocertificazione degli stranieri non cittadini dell’Unione europea, contenute nel D.L. n. 5/2012, comportando la riviviscenza di previsioni di leggi o regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero, che allora furono soppresse[22]. 
[Commi 4 e 5]. Abrogazione della disciplina sanzionatoria per gli inadempimenti degli obblighi di vaccinazione contro il COVID-19, con estinzione dei relativi procedimenti sanzionatori e annullamento delle sanzioni
Infine, le disposizioni in commento abrogano la disciplina contenuta nell’articolo 4-sexies, D.L. n. 44/2021, concernente il regime sanzionatorio connesso all’obbligo di vaccinazione anti-SARS-COVID-19 illo tempore vigente, con conseguente estinzione dei procedimenti sanzionatori avviati e l’annullamento delle relative sanzioni[23].
 

[1] [Circolari del Servizio Legislativo e Legale nn. 62/2020 e 1/2021].

[2] Ciò al fine di garantire la salvaguardia dei dati personali in pendenza dell’individuazione di specifici sistemi di fatturazione elettronica ad uso dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.

Il termine in esame è stato più volte prorogato, prima dal D.L. n. 146/2021, poi dal D.L.  n. 198/2022 e, per ultimo, dal D.L. n. 215/2023 [Circolari del Servizio Legislativo e Legale nn. 41 e 47/2021, 2 e 5/2023, 5 e 6/2024].

[4] [Circolari del Servizio Legislativo e Legale nn. 41 e 47/2021].

Come noto, infatti, i commi 15-quater e 15-quinquies, articolo 5, D.L. n. 146/2021, sono intervenuti sulla disciplina dell’IVA, allo scopo di ricomprendere tra le operazioni effettuate nell’esercizio dell’impresa (ovvero considerandole di natura commerciale) tutta una serie di operazioni svolte da associazioni che erano escluse dal campo di applicazione dell’imposta, qualificandole “operazioni esenti”.
In particolare, sono state ricomprese tra le cessioni effettuate nell’esercizio di imprese (oltre alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi nell’esercizio di attività commerciali o agricole ai soci, associati o partecipanti dietro il pagamento di corrispettivi o di contributi supplementari) anche:
    • o le prestazioni di servizi e le  cessioni  di  beni  ad  esse strettamente  connesse,  effettuate  in  conformità  alle  finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali  e  di  categoria, religiose, assistenziali,  culturali,  di  promozione  sociale  e  di formazione extra-scolastica della persona[4], a fronte del pagamento  di corrispettivi specifici o di  contributi  supplementari  fissati  in conformità dello statuto  in  funzione  delle  maggiori  o  diverse prestazioni  alle  quali  danno  diritto,  nei  confronti  di   soci, associati o partecipanti (incluse le associazioni che  svolgono  la  medesima attività e che per legge,  regolamento  o  statuto  fanno  parte  di un'unica organizzazione locale o nazionale,  nonché  dei  rispettivi soci, associati o  partecipanti  e  dei  tesserati  dalle  rispettive organizzazioni nazionali);
    • o le prestazioni  di  servizi  strettamente  connesse  con  la pratica dello sport o dell'educazione  fisica  rese  da  associazioni sportive dilettantistiche alle persone  che  esercitano  lo  sport  o l'educazione fisica (anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento  o  statuto  fanno parte di un'unica organizzazione  locale  o  nazionale,  nonché  dei rispettivi soci, associati  o  partecipanti  e  dei  tesserati  dalle rispettive organizzazioni nazionali);
    • o le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche da specifici enti e organismi, organizzate a loro esclusivo profitto;
    • o la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni   di   promozione   sociale.

[5] [Circolari del Servizio Legislativo e Legale nn. 13 e 20/2022].

[6] [Circolari del Servizio Legislativo e Legale nn. 27/2022 e 6/2024].

L’articolo 15, della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (L. 118/2022) ha introdotto alcune innovazioni in materia di revisione e trasparenza dell’accreditamento e del convenzionamento delle strutture e dei soggetti privati.

In particolare, le modifiche hanno riguardato:

  • il comma 7, articolo 8-quater, relativo alla disciplina sull’accreditamento istituzionale, da parte delle Regioni, con riguardo a nuove strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private o a nuove attività da parte di strutture preesistenti;
  • l’articolo 8-quinquies, in materia di selezione dei soggetti privati (strutture sanitarie e sociosanitarie, professionisti sanitari, organismi autorizzati all’erogazione di cure domiciliari accreditati), ai fini della stipula degli accordi contrattuali con il SSN. La novella ha specificato che tali soggetti saranno selezionati dalla Regione o dall’azienda sanitaria locale con procedure trasparenti eque e non discriminatorie, previa pubblicazione di un avviso contenente i criteri di selezione. La selezione avverrà periodicamente, tenuto conto anche del fatto che il soggetto abbia alimentato o meno, in maniera continuativa e tempestiva, il fascicolo sanitario elettronico (FSE).

[7] Si rammenta che la limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave è stata introdotta durante il periodo emergenziale da Covid-19 dall’articolo 3-bis, D.L. n. 44/2021. Con la disposizione in commento, si estende la limitazione della punibilità per le due fattispecie sopra citate (artt. 589 e 590 c.p.) ai soli casi di colpa grave, al ricorrere del presupposto della grave carenza di personale sanitario.

[8] Gli insegnanti tecnico-pratici (ITP) sono docenti specializzati nell'insegnamento di materie di natura tecnica o pratica all'interno degli istituti tecnici e professionali.

[9] Il termine in esame è già stato oggetto di proroga per effetto del D.L. n. 228/2021 e del D.L. n. 215/2023. [Circolari del Servizio Legislativo e Legale nn. 12/2022 e 5 e 6/2024]. 
La Segreteria è ora incardinata il presso il Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale del Ministero della cultura, per accelerare la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dai già menzionati eventi sismici.

Conseguentemente, è prorogato, fino al 2025, l’incremento di unità di personale di cui si compone la segreteria.

A tale scopo è disposta l’autorizzazione di spesa di 1,5 milioni di euro per il 2025.

[10] La proroga riguarda:

  • la durata dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento degli immobili residenziali realizzati in regime di edilizia agevolata dal programma straordinario, ex articolo 18 del D.L. 152/1991, alle stesse condizioni, per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata;
  • l’obbligo, a carico del proprietario che intende trasferire a titolo oneroso le menzionate unità immobiliari, di notificare la proposta di alienazione all'assegnatario, a cui è attribuito un diritto di prelazione;
  • il rinnovo dei contratti scaduti alle stesse condizioni, consentendo l’esercizio del diritto di prelazione, in presenza di condizioni tipizzate dal legislatore.

[11]Trattasi dei lavori in materia edilizia, ex art. 15 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico in materia edilizia), inerenti i permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2024 (termine  prorogato, appunto, di 6 mesi rispetto alla vigente previsione del 30 giugno 2024), a condizione che i termini stessi non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi valere della proroga e che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione, con nuovi strumenti urbanistici approvati e con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, (D. Lgs. n. 42 del 2004/Codice dei beni culturali).

La proroga di 6 mesi in esame e, quindi, dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024, riguarda anche:

  • i termini inerenti le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA);
  •  le autorizzazioni paesaggistiche e le dichiarazioni/autorizzazioni ambientali comunque denominate;
  •  i permessi di costruire e alle SCIA per cui l'amministrazione competente abbia concesso proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001 (vale a dire, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire);
  • i diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di cui (articolo 28, L. n. 1150/1942);
  •  gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di tre anni, prevista dalla legislazione vigente.  

[12] Si rammenta che già il D.L. n. 228/2021 [Circolari del Servizio Legislativo e Legale nn. 5 e 12 del 2022], il D.L. n. 198/2022 [Circolari del Servizio Legislativo e Legale nn. 2 e 5 del 2023] e il D.L. n. 145/2023 [Circolari del Servizio Legislativo e Legale nn. 26 e 33/2023] hanno disposto il differimento dell’applicazione della nuova disciplina del cinque per mille IRPEF alle ONLUS, prorogando il periodo di transitorietà.

Per effetto della disposizione in esame, quindi, il regime transitorio per le ONLUS viene prorogato di un ulteriore anno, fino al quinto anno successivo all’operatività del RUNTS.

[13] Come noto, la Legge di bilancio 2024 sopra menzionata ha stabilito l’obbligo, (in capo alle imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del Codice civile) di stipulare, entro il 31 dicembre 2024 (e, per effetto della disposizione in commento, entro il 31 marzo 2025), contratti assicurativi per la copertura dei danni ai beni iscritti nello Stato patrimoniale di cui all’articolo 2424, comma I, sezione Attivo, voce BII, numeri 1), 2) e 3), cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Le imprese sono, pertanto, obbligate a stipulare le già menzionate polizze assicurative a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali causati da eventi quali i sismi, esondazioni, alluvioni, frane, e inondazioni.

[14] [Circolari del Servizio Legislativo e Legale nn. 44/2021 e 6/2022].

[15] Le imprese agevolabili sono le seguenti:

  • le imprese alberghiere;
  • le imprese che svolgono attività agrituristica ai sensi della L. n. 96/2006 e delle rispettive leggi regionali;
  • le imprese ricettive all’aria aperta;
  • le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici;
  • le imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle attività imprenditoriali di cui sopra.

[16] Gli interventi ammissibili, comprese le spese sostenute per la progettazione ed esecuzione, sono i seguenti:

-               incremento dell’efficienza energetica delle strutture e riqualificazione antisismica;

-               eliminazione delle barriere architettoniche;

-               interventi edilizi funzionali alla realizzazione degli interventi sopra citati;

-               realizzazione di piscine termali e acquisto di attrezzature e apparecchi per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture termali i cui requisiti sono indicati dall’articolo 3, L. n. 323/00;

-               interventi per la digitalizzazione rispetto alle spese individuate dall’articolo 9, D.L. n. 83/2014.

[17] [Circolari del Servizio Legislativo e Legale n. 8 e 10/2023].

[18] A tal fine, l'Agenzia è autorizzata ad affidare la progettazione, la realizzazione e la gestione, anche per lotti funzionali e ricorrendo ad iniziative di partenariato pubblico privato, (la cui valutazione è effettuata d'intesa con la Regione Lazio e il Comune di Roma Capitale, in ragione dei principi di sussidiarietà verticale, in materia di partenariato pubblico-privato delle pubbliche amministrazioni e dei contenuti delle decisioni Eurostat.

[19] Trattasi delle cooperative giornalistiche, gli enti senza fini di lucro o imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi detenuto interamente ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in maggioranza da cooperative, fondazioni o enti morali senza scopo di lucro, nonché imprese editrici di quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche.

[20] [Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 52/2023].

[21] In particolare, si prevede la prosecuzione fino al 31 dicembre 2025 dei progetti di accoglienza nell’ambito del sistema di accoglienza e integrazione (SAI) in scadenza al 31 dicembre 2024.
Con una o più ordinanze del Capo del Dipartimento di protezione civile, da adottare entro il 31 gennaio 2025, previo parere delle Regioni e Province Autonome e di concerto con il Ministero dell’interno, (adottate in deroga alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs.  n. 36/2023 e alle disposizioni dello schema di capitolato di gara di appalto approvato con decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 12 del D.lgs. n. 142/2015, fermo restando il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo), si provvede a regolare:
  • il progressivo consolidamento nelle forme ordinarie, fino al termine del 31 dicembre 2025, delle ulteriori misure di assistenza ed accoglienza straordinarie e temporanee attualmente in essere; 
  • la corresponsione di un contributo una tantum nei confronti delle persone e nuclei familiari che dichiarino di non aver bisogno della prosecuzione dell’assistenza pubblica a cura del Dipartimento per la protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
  • la cessazione del contributo di sostentamento per i titolari di permessi per protezione temporanea rilasciati dopo il 1° febbraio;
  • la prosecuzione, in via transitoria ed eccezionale, delle residue forme di accoglienza eventualmente ancora assicurate dalle strutture territoriali di protezione civile, a cura delle prefetture;
  • il trasferimento delle risorse alle amministrazioni ordinariamente competenti per le misure di assistenza.

[22] Trattasi delle disposizioni che consentivano anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive (autocertificazioni) riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, di cui ai commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, dell’articolo 17, D.L. n. 5 del 2012, oggetto di abrogazione dalla disposizione in commento.

[23] Restano, comunque, acquisite nel bilancio dello Stato le somme già versate, tenuto conto delle sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del decreto in commento (28 dicembre 2024).