Facendo seguito alla nostra precedente circolare relativa ad un primo commento sulle modifiche in materia di ammortizzatori sociali previste nella legge di bilancio 2022(1), segnaliamo che l’INPS ha fornito istruzioni operative in merito all’indennità di disoccupazione NASPI ora obbligatoria anche per gli operai agricoli a tempo indeterminato delle COOPERATIVE AGRICOLE E DEI CONSORZI AGRICOLI di cui alla legge n. 240/1984 che svolgono attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci (art. 1, comma 221, lett. a) e comma 222, legge 234/2021).
La circolare in commento precisa che questa novità troverà applicazione per gli eventi di disoccupazione (cessazione dal lavoro) che si verificano a partire dal 1° gennaio 2022, anche relativamente a lavoratori assunti con contratto di apprendistato (in base a quanto prevedono le norme generali sulla disoccupazione – cfr. paragrafo 3.1).
Detto ciò, l’INPS affronta il tema sia dal punto di vista della platea dei nuovi lavoratori che potranno d’ora in poi richiedere la NASpI sia, soprattutto, dal punto di vista dell’obbligo contributivo e della misura della contribuzione in capo ai datori di lavoro.
Li analizziamo entrambi partendo dalle implicazioni che questa modifica normativa comporta sul fronte contributivo per le imprese.
OBBLIGO CONTRIBUTIVO PER COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI LEGGE 240/1984
In via preliminare occorre precisare che questa novità ricorre solo per la situazione di cooperative e consorzi agricoli che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci (fattispecie art. 2, legge n.240/1984) visto che per quelle cooperative che “ricorrano normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata” (fattispecie art. 1, legge n. 240/1084) la legge prevede già, alla luce del loro inquadramento previdenziale nel settore industriale, il pagamento della contribuzione NASPI.
Circoscritto l’effettivo ambito di applicazione di questa novità valida da quest’anno, ricordiamo che fino ad oggi tali cooperative inquadrate nel settore agricolo hanno versato per gli operai a tempo indeterminato la contribuzione dovuta per la disoccupazione agricola, in luogo del contributo NASpI, sebbene sul fronte degli ammortizzatori sociali risultino coperti ai sensi della medesima legge dalle integrazioni salariali proprie del settore industriale.
Con la modifica normativa in questione si supera questa dualità e a decorrere dal 2022 su tali cooperative sarà posto l’obbligo di contribuzione NASpI:
v sia per lavoratori assunti a decorrere dal 1° gennaio 2022;
v sia per lavoratori assunti precedentemente e in forza al 1° gennaio 2022.
La contribuzione NASPI, come riassunto da INPS, è così articolata:
v aliquota ordinaria 1,31%;
v contributo 0,30% per formazione continua (componente sulla quale non possono eventualmente operare le agevolazioni previste per le aziende operanti in zone montane e svantaggiate ai sensi dell’art. 9, comma 5 della legge 67/1988);
v contributo di licenziamento, ovviamente laddove applicabile e dovuto.
Operativamente si ricorrerà, come da prassi, alla procedura Uniemens e l’INPS comunica di aver predisposto per le imprese interessate una matricola ad hoc (C.S.C 1.01.06) per la posizione degli operai agricoli a tempo indeterminato, distinta dalla matricola agricola (C.S.C. 5.01.02) che rimane per dirigenti e impiegati per i quali già, peraltro, è dovuta la contribuzione NASpI.
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ACCESSO ALLA NASPI PER OTI COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI LEGGE 240/1984
Un primo importante chiarimento dell’INPS riguarda il fatto che l’estensione della NASPI agli gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative ex art. 2, legge n. 240/1984 a decorrere dal 2022, lascia tuttavia salva la possibilità per un lavoratore di accedere alla disoccupazione agricola in competenza 2021 presentando apposita domanda, come di consueto entro il 31 marzo 2022, se si siano maturati nell’anno scorso i requisiti previsti dalla legge per accedervi.
Una seconda precisazione concerne l’esclusione ai fini della richiesta e del computo dell’indennità NASpI dell’eventuale contribuzione versata alla gestione agricola sino al 31 dicembre 2021 qualora tale contribuzione sia già stata utilizzata per la fruizione della disoccupazione agricola.
Per il resto l’INPS, nel ripercorrere le caratteristiche principali e le differenze sostanziali tra le due indennità - fornendo anche alcuni utili esempi di calcolo di accesso alle prestazioni - ribadisce che per l’accesso degli OTI alla NASPI trovano applicazione tutte le relative regole e procedure anche ai fini della presentazione delle domande.
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Infine, l’INPS approfondisce anche le ulteriori novità introdotte in generale sulla NASpI con la nuova legge di bilancio - abolizione requisito 30 giornate di lavoro nei 12 mesi precedenti lo stato di disoccupazione per accedervi e revisione delle decorrenze per cui trova applicazione il meccanismo di décalage degli importi. Su questi profili, tuttavia, non emergono particolari indicazioni degne di nota, in aggiunta a quanto già da noi illustrato come detto con precedente circolare.
(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 2 del 7 gennaio 2022 - prot. n. 38.