Con la presente circolare si forniscono le indicazioni rispetto al contenuto della LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, pubblicata in GU n.310 del 31-12-2021, Suppl. Ordinario n. 49 [all.].
LEGGE DI BILANCIO PER IL 2022
Alcune delle questioni trattate e risolte dai citati provvedimenti sono state elaborate o promosse dall’Alleanza delle Cooperative e da Confcooperative. Inoltre molti temi sono stati già illustrati e commentati in altre comunicazioni, alle quali si rinvia; segnatamente:
• CONFCOOPERATIVE HABITAT, Circ. 4 gennaio 2022, n. 1, prot. n. 8;
• FEDAGRIPESCA, Circ. 4 gennaio 2022, n. 6/MM/is;
• SERVIZIO SINDACALE GIUSLAVORISTICO, Circ. 7 gennaio 2022, n. 2;
• SERVIZIO SINDACALE GIUSLAVORISTICO, Circ. 10 gennaio 2022, n. 3;
Si rinvia in ogni caso alle successive comunicazioni che verranno diramate dai Servizi e dalle Federazioni.
Si ricorda infine che in occasione dell’iter di approvazione del d.d.l. di Bilancio, l’Alleanza delle Cooperative è stata audita innanzi alle Commissioni parlamentari e ha rassegnato per iscritto osservazioni e proposte (v. Osservazioni depositate[1]).
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1. Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche (art. 1, commi 2-4, 8-9)
Viene anzitutto modificato il sistema delle aliquote dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, disponendo la soppressione dell’aliquota del 41% (i); abbassando la seconda aliquota dal 27% al 25% (ii); abbassando la terza aliquota dal 38 al 35%, ricomprendendovi i redditi fino a 50.000 euro (iii); assoggettando i redditi sopra i 50.000 euro all’aliquota del 43%, attualmente applicata oltre la soglia dei 75.000 euro (iv).
Sono quindi individuate le seguenti quattro aliquote per scaglioni di reddito:
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fino a 15.000 euro
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23 per cento
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oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro
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25 per cento
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oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro
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35 per cento
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oltre 50.000 euro
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43 per cento
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In secondo luogo, è modificato il regime delle detrazioni IRPEF per tipologia di reddito.
Anzitutto è rimodulata la detrazione per redditi da lavoro dipendente e assimilati (modifica dell’art. 13, c. 1, lett. a, b e c), e c. 2, TUIR), con l’ampliamento della prima soglia di reddito cui si applica la detrazione, da 8.000 a 15.000 euro (i); il passaggio della seconda soglia di reddito da 15.000 a 28.000 euro e l’innalzamento della detrazione base da 978 a 1.910 euro (ii); la riduzione della terza e ultima soglia da 55.000 a 50.000 euro (iii); un aumento di 65 euro della detrazione applicabile specificamente alla fascia di reddito tra 25.000 e 35.000 euro (iv).
Di conseguenza, la detrazione per redditi da lavoro dipendente e assimilati[2] ammonterà a:
· 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro[3];
· 1.910 euro più una quota ulteriore variabile, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro[4];
· fino a 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro[5].
A ciò si aggiunge, come detto, l’aumento della detrazione pari a 65 euro per i redditi superiori a 25.000 euro ed inferiori a 35.000 euro.
È altresì rimodulata la detrazione per redditi da lavoro autonomo (modifica dell’art. 13, c. 5, lett. a e b, TUIR)[6], che ammonterà a:
· 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;
· 500 euro più una quota aggiuntiva variabile[7], se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;
· fino a 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro[8].
Infine, è anche previsto un aumento della detrazione di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro.
Viene infine modificata la disciplina del cd. “bonus 100 euro” (che è il trattamento integrativo riconosciuto in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati dall’art. 1, c. 3, D.L. 3/2020, che assorbiva il cd. “bonus 80 euro” introdotto nel 2014), disponendo la riduzione da 28.000 euro a 15.000 euro del reddito complessivo oltre il quale non è più dovuto il bonus[9].
Infine, quanto all’IRAP, dal periodo d’imposta in corso al 1/1/2022 saranno esenti dall’imposta i contribuenti persone fisiche che esercitano attività commerciali, nonché arti e professioni.
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2. Norme fiscali e incentivi per le imprese
(Patent box) È nuovamente modificata (art. 1, cc. 10-11) la disciplina del patent box di cui all’art. 6, DL 146/2021, in particolare, elevando dal 90 al 110 per cento la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili (i), ma restringendo il novero dei beni agevolabili (ii)[10].
(Differimento di sugar tax e plastic tax, c. 12) Accogliendo una specifica richiesta dell’Alleanza delle Cooperative Italiane, il comma 12 posticipa al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell’efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax a suo tempo istituite dalla legge di bilancio 2020 (art. 1, cc. 634-658 e 661-676, L. 160/2019).
è Si rinvia alla Circolare del Servizio Ambiente ed Energia.
(Proroga della detassazione ai fini IRPEF dei redditi agrari e dominicali, c. 25) Viene estesa all’anno 2022 l’esenzione ai fini IRPEF – già prevista per gli anni dal 2017 al 2021 – dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
(Proroga Superbonus e altri bonus energetici, cc. 28-39) Il comma 28 introduce una proroga della misura del Superbonus 110% (art. 119, D.L. 34/2020), con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario.
Sin d’ora si sottolinea l’accoglimento delle richieste di Alleanza delle Cooperative Italiane di inclusione nelle fattispecie di proroga al 2025 anche degli immobili delle Onlus e delle cooperative sociali (con superbonus nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024; del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025).
è Si rinvia per gli approfondimenti alla Circolare del Servizio Ambiente ed energia.
È inoltre disposta la proroga fino al 31 dicembre 2024 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, nonché per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (per tali ultime spese la norma riduce altresì l’importo massimo detraibile, fissandolo nella misura di 10.000 euro per l’anno 2022 e di 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024)[11].
Viene invece estesa al solo 2022 l’applicazione del cosiddetto “bonus facciate” per le spese finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna di specifiche categorie di edifici, riducendo dal 90 al 60 la percentuale di detraibilità.
Inoltre, il comma 29 (intervenendo sull’articolo 121, D.L. 34/2020, che nella formulazione vigente consente, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di usufruire di alcune detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero crediti d’imposta cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti), proroga la facoltà di usufruire delle detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica in alternativa sotto forma di sconto in fattura o credito d’imposta cedibile, anche per gli anni 2022, 2023 e 2024. Nondimeno, al fine di rinforzare i controlli, si chiariscono i poteri dell’Agenzia delle entrate, fra l’altro riconoscendo all’Agenzia la possibilità di sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, l’efficacia delle comunicazioni telematiche necessarie per l’esercizio dell’opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura, nei casi in cui vengano riscontrati particolari profili di rischio.
(Proroga credito d’imposta beni strumentali “Transizione 4.0”, c. 44) Viene prorogata e rimodulata la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, secondo i criteri riepilogati nella seguente tabella:
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Misura
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Periodo
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Limite spesa
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Credito d’imposta
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Credito d’imposta per l’investimento in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (allegato A annesso alla legge di bilancio 2017)
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1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022
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fino a 2,5 milioni di euro
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40%
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oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
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20%
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oltre i 10 milioni di euro (fino a 20 milioni massimo)
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10%
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fino a 2,5 milioni di euro
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20%
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dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025
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oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
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10%
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oltre i 10 milioni di euro (fino a 20 milioni massimo)
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5%
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Credito d’imposta per l’investimento in beni materiali immateriali connessi a beni materiali “Industria 4.0” (allegato B annesso alla legge di bilancio 2017)
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Dal 26 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023
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fino a 1 milione di euro
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20%
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1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024
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fino a 1 milione di euro
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15%
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1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025
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fino a 1 milione di euro
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10%
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(Credito d’imposta in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, c. 45) Viene modificata ed estesa anche la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, di cui all’art. 1, cc. 198-206, L. 160/2019 (si tratta, in particolare, della disciplina che ha sostituito quella del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del D.L. n. 145/2015). Segnatamente:
· il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2031, mantenendo, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, la misura di fruizione già prevista (20 per cento e limite di 4 milioni di euro). Per i successivi periodi d’imposta fino al 2031, la misura è del 10 per cento e nel limite di 5 milioni di euro;
· il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al periodo d’imposta 2025, mantenendo, per i periodi d’imposta 2022 e 2023, la misura del 10 per cento e prevedendo, per i periodi d’imposta 2024 e 2025, la misura del 5 per cento, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro;
· il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 è prorogato sino al periodo d’imposta 2025 ed è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2022, nella misura già prevista, e pari al 15 per cento, nel limite di 2 milioni di euro. Per il periodo di imposta 2023 è riconosciuto in misura del 10 per cento nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro e, per i periodi d’imposta 2024 e 2025, nella misura del 5 per cento sempre nel limite di 4 milioni.
(Rifinanziamento della misura “Nuova Sabatini”, c. 47) È anche rifinanziata la spesa inerente alla concessione dei contributi statali riconosciuti in base alla misura agevolativa denominata “Nuova Sabatini” (art. 2, c. 8, DL 69/2013), precisamente di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; di 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026; di 60 milioni per l’anno 2027.
(Fondo di garanzia PMI, cc. 53-57) È prorogata dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI (art. 13, c. 1, DL 23/2020), per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica. Contestualmente la disciplina straordinaria è modificata in una logica di superamento della disciplina straordinaria[12]. A far data dal 1° luglio 2022, non troverà più applicazione la disciplina straordinaria di intervento del Fondo. In via ordinaria il Fondo di garanzia opererà entro il limite massimo di impegni assumibile fissati annualmente dalla legge di bilancio. Con l’occasione il Fondo è inoltre incrementato di 520 milioni di euro per il 2024, di 1,7 miliardi di euro per il 2025, di 650 milioni per il 2026 e di 130 milioni di euro per il 2027.
(Modifiche agli incentivi per le aggregazioni tra imprese, cc. 70-71) Viene esteso al 30 giugno 2022 l’incentivo alle aggregazioni aziendali introdotto dalla legge di bilancio 2021 e ampliatane l’operatività. Come noto, l’agevolazione consente al soggetto risultante da un’operazione di aggregazione aziendale, realizzata attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda, di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (deferred tax asset - DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE (aiuto alla crescita economica).
L’incentivo viene ora rimodulato, stabilendosi che il limite delle DTA trasformabili in credito di imposta è ora fissato in un ammontare non superiore al minore importo tra 500 milioni di euro e il 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione (ovvero il 2 per cento della somma delle attività oggetto di conferimento).
(Incremento del limite annuo di compensazione fiscale, c. 72) A decorrere dal 2022 è messo definitivamente a regime – accogliendo una risalente proposta dell’Alleanza delle Cooperative Italiane – il nuovo limite annuo di compensazione fiscale, pari a 2 milioni di euro. Si tratta del limite previsto dall’art. 34, c. 1, primo periodo, L. 388/2000, che prevede il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, portato nel 2020 a 1 milione di euro e successivamente elevato a 2 milioni di euro per il solo 2021 (art. 22, DL 73/2021).
(Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali, cc. 622-624) Viene modificata la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa contenuta nel decreto legge n. 104/2020 (cd. decreto Agosto), segnatamente con la fissazione di limiti alla deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, del maggior valore attribuito in sede di rivalutazione alle attività immateriali d’impresa (i); la fissazione delle modalità di deduzione delle componenti negative derivanti dalla cessione di tali beni a titolo oneroso, ovvero dalla loro estromissione (ii); la previsione della possibilità di una deduzione in misura maggiore, con versamento di un’imposta sostitutiva ad aliquota variabile (dal 12 al 16 per cento) secondo l’importo del valore risultante dalla rivalutazione (iii)[13].
(Sospensione temporanea dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali) Il comma 711 estende la facoltà di non effettuare una percentuale dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni, di cui all’art. 60, c. 7-bis, D.L. 104/2020, anche all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020, in favore dei soggetti che nel predetto esercizio non abbiano effettuato il 100 per cento annuo dell’ammortamento medesimo.
(Fondo per la crescita sostenibile e “workers buyout”) Il comma 746, raccogliendo una sollecitazione di Alleanza delle Cooperative Italiane, interviene sulla disciplina relativa agli interventi diretti del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all’articolo 23 del D.L. n. 83/2012 (L. n. 134/2012). Si tratta dei finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi (cd workers buyout). Con la modifica in esame, al fine di assicurare la concreta operatività dell’istituto, si introduce anzitutto una clausola d’invarianza finanziaria per la gestione degli interventi (i); in secondo luogo si circoscrive la possibilità del MISE di avvalersi di altri soggetti, limitandola alle sole società finanziarie costituite ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge Marcora (L. 49/1985) (ii).
Sempre in tema di promozione di cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende cedute ai lavoratori medesimi (cd workers buyout) si segnala che, in accoglimento di una proposta dell’Alleanza delle cooperative Italiane, viene riconosciuto (a date condizioni e limiti) l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro alle società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell’articolo 23, comma 3-quater, del D.L. n. 83/2012 (giustappunto le cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende cedute ai lavoratori medesimi.
è Si rinvia alla Circolare del Servizio sindacale giuslavoristico di prossima pubblicazione.
(Estensione del termine di adempimento delle cartelle di pagamento) Il comma 913 estende il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dalle cartelle di pagamento portandolo, per le cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, da 60 a 180 giorni.
(Interpretazione autentica in materia di contributi a fondo perduto) Si stabilisce[14] che le disposizioni eccezionali che prevedono, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, l’erogazione da parte dell’Agenzia delle entrate di contributi a fondo perduto, si interpretano nel senso che a tali erogazioni non si applicano le disposizioni in materia di verifica dell’adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento necessaria ai fini del pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni (articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).
(Disciplina IVA delle associazioni) Il comma 683 proroga al 1° gennaio 2024 l’entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell’Iva relativa alle associazioni, appena introdotte dal decreto legge n. 146/2021. La norma in esame proroga al 1° gennaio 2024, le disposizioni recate dall’art. 5, commi da 5-quater a 15-sexies, del decreto legge n. 146 del 2021 (convertito con legge 17 dicembre n. 215 del 2021, pubblicata sulla G.U. n 301 del 20 dicembre 2021) che intervengono sulla disciplina dell’IVA delle associazioni con una serie di modifiche miranti a ricomprendere tra le operazioni incluse nel campo di applicazione dell’imposta, ancorché esenti, una serie di operazioni attualmente escluse (v. Circolare del Servizio legislativo n. 47/2021, pagg. 8-9).
(Credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile) È prorogato al 2023 l’operatività del credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile[15].
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3. Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza; asili-nido [cc. 159-174] e altre disposizioni [cc. 178-180; cc. 678-680; cc. 681-682]
Con la legge di bilancio per il 2022 il Legislatore introduce la definizione del contenuto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza (LEPS), costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle attività e dalle prestazioni integrate che la Repubblica assicura, con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità[16].
Contestualmente la legge qualifica gli ambiti territoriali sociali (ATS[17]) quale sede necessaria in cui programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS[18]. I servizi socioassistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, comprese le nuove forme di “coabitazione solidale”, sono erogati dagli ATS nelle seguenti aree: assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari; servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie; servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie. Il SSN e gli ATS garantiscono alle persone in condizioni di non autosufficienza l’accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA) la cui sede operativa è situata presso le articolazioni del servizio sanitario denominate Case della comunità[19].
Viene quindi istituito, presso il Ministero dell’interno, un Fondo, con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per il 2022, inteso alla concessione, da parte dei comuni, di agevolazioni per la realizzazione di progetti di coabitazione, libera e volontaria, di persone aventi più di 65 anni di età[20].
Inoltre è incrementato il Fondo per le non autosufficienze[21] con 100 milioni per l’anno 2022 (arrivando ad uno stanziamento integrato finale pari a 807 mln di euro), 200 milioni per il 2023 (stanziamento finale pari a 856 mln di euro), 250 milioni per il 2024 (stanziamento finale circa 914 mln di euro).
Quanto ai servizi educativi per l’infanzia, oltre all’incremento della quota del Fondo di solidarietà comunale (FSC) destinato a potenziare il numero di posti disponibili negli asili nido, la legge determina un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia per i bambini compresi nella fascia di età da 3 a 36 mesi deve raggiungere un livello minimo garantito del 33 per centro su base locale entro l’anno 2027, considerando anche il servizio privato[22].
Ai suddetti interventi si aggiunge l’incremento di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 fino al 2026 del Fondo per la disabilità e non autosufficienza[23] e l’istituzione del Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, con una dotazione di € 100 mln annui a decorrere dal 2022, destinato al potenziamento dei servizi indicati per gli alunni con disabilità delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado.
I commi 183 e 184, integrando l’articolo 34, comma 1 del D.L. n.41/2021 (c.d. sostegni) dispongono un finanziamento di 50 milioni di euro a favore del Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
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4. Altri interventi
Si segnalano altresì i seguenti interventi:
· la dotazione del Fondo rotativo a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri è incrementata di 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
· la dotazione del Fondo per la promozione integrata (articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) è incrementata di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
· è prorogata dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 la disciplina sull’intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 (cd. “Garanzia Italia”, art. 1, DL 23/2020), nonché l’operatività della garanzia straordinaria SACE a favore delle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499;
· è prorogata fino al 31 dicembre 2022 l’operatività e l’estensione dei requisiti di accesso del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (“Fondo Gasparrini”), già previste dall’art. 54, c. 1, DL 18/2020;
· si interviene altresì sulla disciplina del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno (c. 175) applicabile fino al 31 dicembre 2022, al fine di adeguare l’individuazione dei territori destinatari della misura agevolativa a quanto sarà previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 (la rideterminazione del perimetro di applicazione della misura consente, in particolare, nella regione Molise, l’applicazione agli investimenti di un’intensità del credito superiore rispetto alla situazione attuale);
· al fine di valorizzare i piccoli borghi e le aree interne si prevede, in via sperimentale, che gli esercenti l’attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne possano beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, di un contributo per il pagamento dell’imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti Comuni, posseduti e utilizzati dai soggetti in questione per l’esercizio dell’attività economica (c. 353). Lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l’attività di commercio al dettaglio e agli artigiani. per una durata massima di dieci anni (c. 354);
· sono incrementate di 20 milioni di euro per l’anno 2023 e di 30 milioni di euro per l’anno 2024, le risorse destinate alla Strategia nazionale per le aree interne (già stanziate nell’ambito del Fondo Nazionale Complementare alla programmazione del PNRR). Riguardo ai soggetti beneficiari, si prevede che si tenga conto anche delle nuove Aree interne, le quali, nell’ambito del ciclo di programmazione 2021-2027, saranno individuate entro il prossimo 28 settembre 2022 (cc. 418-419);
· i commi 593-596 istituiscono il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, con una dotazione di 100 milioni per il 2022 e 200 milioni a decorrere dal 2023, al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente e parzialmente montani;
· tra le varie disposizioni per le zone sismiche (cc. 449-472) si segnala l’esenzione per l’anno 2022 dal canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (i); la proroga al 31 dicembre 2022 di alcune esenzioni tariffarie, nonché del termine della sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia (ii); la proroga all’anno d’imposta 2021 dell’esenzione dal reddito imponibile ai fini Irpef e Ires relativa ai redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici (iii); la proroga al 31 dicembre 2022 dell’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale propria dei medesimi fabbricati (iv);
· sono altresì istituiti nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo denominato Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente per il sostegno degli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale, con una dotazione pari 120 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l’anno 2024, ed uno denominato Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale per la realizzazione di investimenti finalizzati ad incrementare l’attrattività turistica del Paese, anche in relazione all’organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
· viene istituito, nello stato di previsione del MISE, un fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per l’anno 2022, da destinare al sostegno degli operatori economici del settore del turismo, dello spettacolo e dell’automobile, gravemente colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19 (cc. 486-487)[24];
· accogliendo una proposta dell’Alleanza delle Cooperative Italiane Agroalimentare, il comma 527 estende al 2022 l’innalzamento della percentuale massima di compensazione IVA, fissata in misura non superiore al 9,5%, applicabile alla cessione di animali vivi della specie bovina e suina; mentre il comma 528 prevede che una somma non inferiore a 30 milioni di euro dello stanziamento per l’anno 2022 del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura sia destinato a misure in favore della filiera delle carni;
· viene istituito il Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria, con una dotazione di € 90 mln per il 2022 e di € 140 mln per il 2023;
· viene incrementato di 100 milioni di euro per il 2022 il Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici e modificato il funzionamento[25];
· è differito al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale presentare le domande (ex art. 64, c. 3, DL 73/2021) per richiedere il rilascio della garanzia per l’acquisto della prima casa al Fondo di garanzia per la prima casa (garanzia massima elevata all’80% dal 50%) da parte dei i soggetti che rientrano nelle categorie aventi le priorità stabilite dalla disciplina del Fondo e con ISEE non superiore a 40 mila euro. Vengono differiti al 31/12/2022 anche l’operatività delle agevolazioni consistenti nell’esenzione dall’imposta di bollo e dalle imposte ipotecaria e catastale e nelle agevolazioni IVA, nonché l’esenzione delle imposte sostitutive applicabili ai finanziamenti per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili;
· è istituito il Centro nazionale del servizio civile universale con sede a L’Aquila (art. 10-bis, D.Lgs. 40/2017): gli sono attribuite funzioni sia connesse all’organizzazione e alla formazione nell’ambito del servizio civile universale sia volte alla rigenerazione dei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo;
· sono prorogati al 2024 gli effetti delle agevolazioni fiscali riconosciute alle fondazioni bancarie sotto forma di un credito d’imposta pari al 75% dei contributi versati al Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile istituito dalla legge di stabilità per il 2016;
· è istituito, presso il Ministero del Turismo, un fondo con una dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato alla realizzazione di interventi per l’accessibilità turistica delle persone con disabilità;
· viene estesa all’anno 2022 la possibilità di fruire del credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (cd “sport bonus” di cui all’art. 1, cc. 621-627, L. 145/2018) limitatamente a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro;
· è incrementato, nella misura di 1.850 milioni di euro, la dotazione per il 2021 del Fondo (istituito nello stato di previsione del Ministero della salute e non avente una pregressa dotazione per il 2022) per l’acquisto dei vaccini contro il COVID-19 e dei farmaci per la cura dei pazienti affetti dalla medesima malattia infettiva[26];
· è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per le attività di formazione propedeutiche all’ottenimento della certificazione della parità di genere, con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2022;
· è incrementato di due milioni di euro, per il 2022, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità destinando le nuove risorse all’istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti e al loro funzionamento e, ad attività di monitoraggio e raccolta dati (ii); e sono altresì stanziati 2 milioni di euro per l’anno 2022, per il finanziamento degli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori (ii); viene poi incrementato di 5 milioni di euro per l’anno 2022 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, destinando tali risorse ai centri antiviolenza e alle case rifugio (iii); sono infine aumentate di 10 milioni di euro per l’anno 2022 le risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità[27] (iv);
· è istituito (presso il Ministero dell’istruzione) e disciplinato il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2022;
· i commi 890-892 istituiscono un fondo di 1,5 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 per l’attuazione di politiche organiche di natura economico, finanziaria e fiscale nell’ambito dell’economia sociale, così come definita anche dall’Action Plan for Social Economy della Commissione Europea. All’Istat è affidato il compito di disciplinare obiettivi e contributi, realizzare il conto satellite per l’economia sociale nonché di sviluppare le statistiche sui soggetti dell’economia sociale[28];
· il comma 914 apporta alcune modifiche all’articolo 111 del Testo Unico Bancario – TUB (D. Lgs. n. 385/1993) che reca la disciplina del cd. microcredito[29], stabilendo fra l’altro: l’innalzamento da 40.000 a 75.000 euro dell’importo massimo di credito concedibile per le operazioni di lavoro autonomo e di microimprenditorialità (i); la possibilità per gli intermediari di microcredito di concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza l’obbligo di assistenza di garanzie reali, nell’importo massimo di 100.000 euro (ii);
· il comma 988 prevede il mantenimento ad ogni effetto di legge della qualifica di imprenditore agricolo a favore dei soggetti che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizoozie o fitopatie (dichiarati eccezionali ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102), non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all’articolo 2135 del codice civile, ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli (à per questa e per altre disposizioni interessanti il settore agroalimentare si rinvia a FEDAGRIPESCA, Circ. 4 gennaio 2022, n. 6/MM/is).
[2] Quanto alla detrazione per redditi da pensione, con la novella dell’art. 13, c. 3, lett. a, b e c, TUIR, si dispone: l’elevazione da 8.000 a 8.500 euro di reddito della prima soglia di reddito per cui spetta la detrazione e l’innalzamento da 1.880 a 1.995 euro della misura della detrazione, con minimo a 713 euro (i); l’innalzamento del limite della seconda soglia a 28.000 euro, con riduzione da 1.297 a 700 euro della detrazione base (ii); l’abbassamento della terza e ultima soglia, oltre la quale non spetta la detrazione, da 55.000 a 50.000 euro (iii); uno specifico aumento della detrazione, pari a 50 euro, nella fascia di reddito compresa tra 25.000 e 29.000 euro. Sono poi apportate conseguenti modifiche alla disciplina di determinazione delle detrazioni.
[3] L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non potrà essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, non potrà essere inferiore a 1.380 euro.
[4] La detrazione di 1.910 euro è aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro.
[5] La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.
[6] Rispetto al regime vigente è: aumentata da 1.104 euro a 1.265 euro la detrazione per la prima soglia di reddito, elevata da 4.800 euro a 5.500 euro (i); introdotta una ulteriore soglia di reddito, superiore a 5.500 euro e fino a 28.000 euro, con una specifica detrazione pari a 500 euro più una quota variabile (ii); rimodulata conseguentemente l’ultima soglia di reddito, ora compresa tra i 28.000 euro e 50.000 euro (iii).
[7] La detrazione è aumentata del prodotto fra 765 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro.
[8] La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.
[9] Pari a 1.200 euro in ragione annua a decorrere dal 2021, mentre è pari a 600 euro per l’anno 2020. Il bonus è comunque riconosciuto se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, a condizione che la somma di un insieme di detrazioni individuate dalla norma medesima (per carichi di famiglia, per redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione, per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, per erogazioni liberali, per spese sanitarie nei limiti previsti dall’articolo 15 del TUIR, per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021) sia superiore all’imposta lorda. In tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda (lettera a), n. 1 del comma 3).
Vengono poi effettuate abrogazioni e modifiche dal D.L. 3/2020, nell’ottica del coordinamento con la nuova disciplina delle detrazioni.
[10] È inoltre stabilita una decorrenza della nuova disciplina che, in luogo del termine inziale del 22 ottobre 2021, si applica alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso al 1/1/2022 e ai successivi periodi di imposta. È poi consentito ai contribuenti, per tutta la durata dell’opzione, di usufruire sia del nuovo patent box, sia del credito d’imposta per le spese di ricerca e sviluppo. Sempre in via transitoria, è consentita la possibilità di prevenire il passaggio automatico al nuovo regime di patent box a chi abbia esercitato l’opzione con riferimento agli anni antecedenti al 2021. Infine, viene introdotto un meccanismo di cd. recapture in base al quale, ove le spese agevolabili siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali oggetto di patent box, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% a decorrere dal periodo di imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.
[11] Viene anche introdotta una detrazione per le spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche, prevedendosi altresì l’applicabilità della disciplina in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.
[12] In particolare: è eliminato il carattere gratuito della garanzia e a decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie saranno concesse previo pagamento di una commissione (i); dal 1° gennaio 2022, la copertura del Fondo sui finanziamenti fino a 30 mila euro è abbassata dal 90 all’80 per cento (ii); è infine prorogata dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 l’operatività della riserva di 100 milioni a valere sulle risorse del Fondo per l’erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30 mila euro a favore degli enti non commerciali.
[13] Le norme introdotte hanno effetto a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti. Si consente infine, alla luce delle modifiche introdotte, di revocare in tutto o in parte una già effettuata rivalutazione, con compensazione o rimborso delle somme versate a titolo di imposte sostitutive.
[14] Con una norma che riproduce l’articolo 3, D.L. 10 dicembre 2021, n. 209.
[15] Agevolazione istituita e disciplinata dai commi 1087- 1089 della legge di bilancio 2021.
[16] Ciò sulla base di quanto previsto dalla Costituzione e dai criteri indicati agli articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328. L’attuazione degli interventi proposti dalle norme in commento, e l’adozione dei necessari atti di programmazione integrata, sono demandate a linee guida definite in sede di Conferenza Unificata con Intesa. Le modalità attuative, le azioni di monitoraggio e la verifica del raggiungimento dei LEPS per le persone anziane non autosufficienti sono determinate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, sono definiti i LEPS rivolti agli ambiti del sociale diversi dalla non autosufficienza. In sede di prima applicazione sono definiti i LEPS individuati come prioritari nell'ambito del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, al cui finanziamento concorrono le risorse nazionali già destinate per le stesse finalità dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 unitamente alle risorse dei fondi comunitari e del PNRR destinate a tali scopi.
[17] Di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328.
[18] Nonché a garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell’offerta integrata dei LEPS sul territorio (gli ATS concorreranno altresì alla piena attuazione degli interventi previsti dal PNRR nell’ambito delle politiche per l’inclusione e la coesione sociale).
[19] Presso i PUA operano equipe integrate composte da personale appartenente al SSN e agli ATS che assicurano la funzionalità delle unità di valutazione multidimensionale (UVM). Sulla base della valutazione dell’UVM, con il coinvolgimento della persona non autosufficiente e della sua famiglia o dell’amministratore di sostegno, l’equipe integrata procede alla definizione del progetto di assistenza individuale integrata (PAI), contenente l’indicazione degli interventi modulati secondo l’intensità del bisogno. L’offerta degli ATS può essere integrata da contributi – diversi dall’indennità di accompagnamento – utilizzabili esclusivamente per remunerare il lavoro di cura svolto da operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore, o per l’acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore della assistenza sociale non residenziale.
[20] Si demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delegato per le pari opportunità e la famiglia, entro il 2 marzo 2022, la definizione dei requisiti minimi dei progetti rientranti nell'ambito di applicazione del suddetto Fondo. Tali requisiti comprendono in ogni caso la garanzia di idonei spazi privati per il singolo anziano o per la coppia, sposata o convivente, di anziani. Si demanda altresì ad un decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi – entro trenta giorni dall'emanazione del precedente decreto ministeriale – di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di conferenza Stato-città ed autonomie locali, la ripartizione del Fondo tra i comuni interessati.
[21] Il Fondo Nazionale per le non Autosufficienze intende dare copertura ai costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria rivolta al sostegno di persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti, e favorirne la permanenza presso il proprio domicilio evitando il rischio di istituzionalizzazione (art. 1, c. 1264, L. 296/2006). Le risorse sono aggiuntive rispetto a quelle destinate alle prestazioni e ai servizi in favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni e delle autonomie locali.
[22] Si dispone infine l’assegnazione di una quota delle risorse del Fondo di solidarietà comunale ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, da finalizzare all’incremento del numero di studenti disabili, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica.
[23] Ridenominato “Fondo per le politiche in favore delle persone affette da disabilità” e trasferito presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilità diretti al riordino ed alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità di competenza dell’autorità politica delegata in materia.
[24] Si demanda a un decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro del turismo e del Ministro della cultura, da adottare entro il 2 marzo 2022, la definizione dei criteri di determinazione, delle modalità di assegnazione e delle procedure di erogazione delle risorse prima indicate, nel rispetto della normativa europea sulle misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia per l'attuale emergenza Covid-19.
[25] In particolare, si estende agli aumenti eccezionali dei prezzi verificatisi in tutto il 2021 (e non solo nel primo semestre dello stesso, come previsto dal testo vigente) la rilevazione da effettuare con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e prevede che la suddetta rilevazione avvenga con due distinti decreti ministeriali da adottarsi entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con riferimento alle variazioni percentuali verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell’anno 2021. Inoltre, si estende al 31 dicembre 2021 l’ambito temporale di applicazione delle compensazioni.
[26] Si tratta in realtà della trasposizione, ad opera del c. 650, dell'articolo 1, comma 2, del D.L. 10 dicembre 2021, n. 209, di cui il successivo comma 656 dispone l'abrogazione, con la clausola di salvezza degli effetti già prodottisi.
[27] Tali risorse sono destinate, da un lato, all'implementazione dei centri per il recupero degli uomini maltrattanti (5 milioni di euro) e, dall'altro, a interventi per favorire l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà (5 milioni di euro).
[29] Con “microcredito” si intende l’attività di concessione di finanziamenti di limitato ammontare rivolta a soggetti non "bancabili" (persone fisiche o microimprese) con la finalità di favorirne l'inclusione sociale e finanziaria. Il microcredito è assoggettato a forme di controllo meno stringenti rispetto alla disciplina generale, con lo scopo di favorire lo sviluppo di questa attività. Sono previste due tipologie di microcredito: quello per la microimprenditorialità, destinato al lavoro autonomo ed alla microimpresa, il cui importo massimo erogabile è stabilito nella misura di 40.000 euro (i); il microcredito sociale, volto a soddisfare bisogni primari di carattere economico e sociale, con una soglia massima pari a 10.000 euro (ii). L'accesso ai finanziamenti in regime di microcredito è consentito a persone fisiche, società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, ma anche ad associazioni o società.