Circolari

Circ. n. 3/2021

Legge Bilancio 2021 – Norme di interesse per il settore ambientale e dell’energia

 

 

Nella Gazzetta ufficiale del 30 dicembre 2020 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" che contiene diverse disposizioni di interesse per il settore ambientale e dell’energia.

Tra le norme di maggiore interesse si segnalano, in particolare, le disposizioni di proroga o di integrazione delle agevolazioni nel settore edilizio (ad es. efficienza energetica, bonus facciate, bonus mobili, superbonus 110 – commi 58-60 e 66-75).

Risulta di particolare interesse anche la proroga della plastic tax e della sugar tax (commi 1084-1086) e la modifica di alcune delle previsioni di riferimento.

Nel rinviare alla lettura delle norme di interesse (in Allegato1), si riporta di seguito una sintesi delle principali novità.

 

 

INDICE

§       Proroga detrazioni per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia  3

-         Efficienza energetica  3

-         Ristrutturazione edilizia  3

-         Acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici 3

-         Recupero o restauro della facciata esterna degli edifici 4

-         Sostituzione del gruppo elettrogeno  4

§       Bonus idrico   4

§       Superbonus 110 – Proroga e integrazioni alla disciplina  5

-         Proroga  5

-         Interventi agevolati 5

-         Soggetti beneficiari 6

-         Entità delle agevolazioni 6

-         Procedure per i condomini 7

-         Sottoscrizione delle polizze di assicurazione da parte degli asseveratori 7

§       Proroga bonus verde   8

§       Acquisto di veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica  8

§       Destinazione dei proventi delle aste delle quote di emissioni di gas-serra  8

§       Fondo d’investimento per lo sviluppo delle PMI del settore aeronautico e della green economy  9

§       Garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del Green new deal 9

§       Azioni per il rimboschimento delle città  10

§       Incentivo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 e “ecotassa”proroga e modifiche   10

§       Misure per la promozione della mobilità sostenibile   10

§       Sistema nazionale delle aree protette   11

§       Potenziamento delle misure di tutela ambientale   11

§       Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica  12

§       Fondo per il recupero della fauna selvatica  12

§       Progetti pilota di educazione ambientale   13

§       Vuoto a rendere nelle zone economiche ambientali 13

§       Incentivo per la misurazione puntuale dei rifiuti nelle zone economiche ambientali 13

§       Misure finalizzate all'acquisto del compost nelle zone economiche ambientali 14

§       Plastic Tax e disposizioni per favorire il riciclaggio di imballaggi per alimenti 14

§       Rinvio e modifiche Sugar Tax  15

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§  Proroga detrazioni per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia

Articolo 1          , commi 58-60

I commi 58 e 59 della legge in esame dispongono la proroga per l’anno 2021 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di:

  • Efficienza energetica: si proroga al 31 dicembre 2021 il termine previsto per avvalersi della detrazione fiscale nella misura del 65% per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus) disposta ai commi 1 e 2 dell’articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di interventi di efficienza energetica;

     

  • Ristrutturazione edilizia: si proroga al 31 dicembre 2021 il termine previsto nell’articolo 16 del decreto-legge 4  giugno 2013,  n.  63, con riferimento alla misura della detrazione al 50 per cento, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR, ovvero interventi di:

  • manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali), straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (sulle parti comuni di edificio residenziale e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale);

  • ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;

  • realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;

  • eliminazione delle barriere architettoniche;

  • prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi;

  • cablatura degli edifici e al contenimento dell'inquinamento acustico;

  • risparmio energetico con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;

  • adozione di misure antisismiche;

  • bonifica dall'amianto e opere volte ad evitare gli infortuni domestici. 

     

  • Acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici: si proroga al 2021 la detrazione al 50 per cento (ripartita in dieci quote annuali di pari importo) prevista per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Si ricorda che le spese per l'acquisto di mobili sono calcolate indipendentemente da quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione.

La norma, inoltre, innalza da 10.000 a 16.000 euro l’importo complessivo sul quale calcolare la detrazione prevista per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici.

 

  • Recupero o restauro della facciata esterna degli edifici: si proroga per l’anno 2021 la detrazione per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici (cd. bonus facciate). Si ricorda che il comma 219 della legge di bilancio 2020 ha introdotto la detraibilità dall'imposta lorda del 90 per cento delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, (cd bonus facciate).  La norma citata distingue:

  • la zona A, che include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

  • la zona B, che include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A);

     

  • Sostituzione del gruppo elettrogeno: l’articolo 1, comma 60 stabilisce che la detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica spetta anche, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

 

§  Bonus idrico

Articolo 1          , commi 61-65

Nei commi 61-65 risulta disciplinato il “bonus idrico”, pari a 1.000 euro a beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di sanitari e apparecchi a limitazione di flusso d’acqua su edifici esistenti o parti di questi o su singole unità immobiliari, incluse eventuali opere idrauliche e murarie collegate. Il contributo è riconosciuto nel limite di spesa previsto e fino ad esaurimento delle risorse, demandando ad un apposito decreto la definizione delle modalità e dei termini per l’erogazione.

Il “bonus idrico” non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva a fini ISEE.

Ai fini indicati è istituito un “Fondo per il risparmio di risorse idriche”, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021.

 

§  Superbonus 110 – Proroga e integrazioni alla disciplina

Articolo 1          , commi 66-75

I commi da 66 a 75 modificano la disciplina della detrazione al 110% (cd. Superbonus 110) applicabile per gli interventi di efficienza energetica e antisismici.

Tra le novità si segnalano:

Il comma 66 introduce una proroga dell’applicazione della detrazione fino al 30 giugno 2022 per tutte le categorie di beneficiari (rispetto al previgente termine che era fissato al 31 dicembre 2021) e fino al 31 dicembre 2022 per gli istituti autonomi case popolari (IACP)) (rispetto al previgente termine che era fissato al 30 giugno 2022). Le quote vanno ripartite tra gli aventi diritto in:

      • cinque quote annuali di pari importo;

      • in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022.

Tali termini sono ulteriormente prorogati per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo (la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022) nonché per quelli effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo (la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023).

 

Si segnala che l’articolo 1, comma 74 specifica, comunque, che l’efficacia delle proroghe di cui ai commi da 66 a 72 resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea.

 

-          Interventi agevolati

Con le modifiche introdotte rientrano nella disciplina agevolativa anche:

  • gli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;

  • gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni;

  • gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico (lettera a) del comma 1 articolo 119), anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A;

  • gli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.

 

In via generale, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione si definisce quando un’unità immobiliare può essere considerata funzionalmente indipendente, chiarendo che deve essere dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:

  • impianti per l’approvvigionamento idrico;

  • impianti per il gas;

  • impianti per l’energia elettrica;

  • impianto di climatizzazione invernale.

     

-          Soggetti beneficiari

Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

 

-          Entità delle agevolazioni

Il nuovo comma 8 dell’articolo 119, introdotto dalla lettera l) del comma 66, prevede che per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione è riconosciuta nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:

      • 2000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

      • 1500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;

      • 1200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine. L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

 

Con riferimento ai fabbricati danneggiati da eventi sismici viene stabilito (lettera g)) che l’aumento del 50 per cento dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici, previsto per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, 2017 e 2009, è esteso a tutti i comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ed è applicabile per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022 (non più entro il 31 dicembre 2020).

Il comma 66, lettera h) prevede inoltre che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 (dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza) gli incentivi per gli interventi antisismici spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

 

-          Procedure per i condomini

Viene chiarito che le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di approvazione degli interventi (comma 9-bis dell’articolo 119) a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

 

-          Sottoscrizione delle polizze di assicurazione da parte degli asseveratori

Con riferimento agli obblighi di assicurazione a carico dei soggetti che svolgono attività di asseverazione, si prevede che l’obbligo si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni ed asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale, specificando i contenuti richiesti.

 

§  Proroga bonus verde

Articolo 1, comma 76

Viene prorogata per tutto il 2021 l’agevolazione fiscale inerente alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo che consiste nella detrazione dall’imposta lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui (pertanto, entro la somma massima detraibile di 1.800 euro).

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 1, commi da 12 a 15, della legge n. 205 del 2017, gli interventi per cui è possibile ottenere la detrazione sono la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

 

§  Acquisto di veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica

 Articolo 1, commi 77-79

 Viene previsto un contributo pari al 40% delle spese sostenute, destinato alle persone fisiche con ISEE inferiore a 30 mila euro, che acquistino, anche in locazione finanziaria, autoveicoli (categoria M1) nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica di potenza inferiore a 150 kW con un prezzo di listino inferiore a 30.000 euro, al netto dell’IVA. Il termine per l’acquisto del veicolo è il 31 dicembre 2021.

 

§  Destinazione dei proventi delle aste delle quote di emissioni di gas-serra

Articolo 1, comma 82

Si interviene sulla destinazione di una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas serra al «Fondo per la transizione energetica nel settore industriale», prevedendo che la quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1 miliardo di euro, sia destinata:

- nella misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, al «Fondo per la transizione energetica nel settore industriale» per finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale;

- per una quota fino ad un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al «Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone» istituito con decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, presso il MISE.

 

Articolo 1, commi 124 e 126

Viene istituito presso il MISE un Fondo di investimento – con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 - volto a sostenere lo sviluppo e la competitività del sistema delle piccole e medie imprese dei settori aeronautico nazionale, chimica verde, nonché della componentistica per la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili. La definizione dei criteri di ripartizione delle risorse e dei criteri per la concessione dei finanziamenti è rimessa ad un apposito decreto ministeriale.

 

Articolo 1, comma 231

Si conferma per il 2021 la destinazione delle risorse disponibili sul Fondo Green New Deal alla copertura delle garanzie concedibili dal MEF per sostenere specifici progetti economicamente sostenibili, nella misura di 470 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile da SACE S.p.A. pari a 2.500 milioni di euro.

Al riguardo, l’articolo 1, comma 86 ha previsto la concessione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di una o più garanzie a titolo oneroso e nella misura massima dell'80%, per sostenere specifici programmi di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico/privato, e anche realizzati con l'intervento di università e organismi privati di ricerca, volti a realizzare progetti economicamente sostenibili con i seguenti obiettivi: decarbonizzazione dell'economia; economia circolare; rigenerazione urbana; turismo sostenibile; adattamento e mitigazione dei rischi derivanti dal cambiamento climatico. Sono inclusi anche, più in generale, i programmi e i progetti innovativi, con elevata sostenibilità ambientale che tengano conto degli impatti sociali. Si prevedono anche la finalità di supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, di riduzione dell'uso della plastica e per la sostituzione della plastica con materiali alternativi. La concessione di garanzie è riferita anche ad un portafoglio collettivo di operazioni.

 

§  Azioni per il rimboschimento delle città

Articolo 1, comma 570

È incrementato di 3 milioni di euro, per il 2021, lo stanziamento destinato dall’articolo 4 del “decreto clima” (D.L. 111/2019) al programma sperimentale di messa a dimora di alberi e per la creazione di foreste urbane e periurbane nelle città metropolitane, al fine di promuovere interventi di rimboschimento nelle città.

 

§  Incentivo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 e “ecotassa”proroga e modifiche

Articolo 1, commi 651-659

Si modifica, per il 2021, la cd. “ecotassa” sull’acquisto di autoveicoli nuovi ad alte emissioni di Co2 eliminandone l’applicazione per i veicoli con emissioni tra 161 e 190 gr/Km e diminuendone gli importi per le altre fasce inquinanti. L’importo rimarrà variabile, come attualmente, tra i 1.100 ed i 2.500 euro a seconda della fascia di emissione, ma vengono rimodulate le singole fasce di emissione per l’applicazione dell’imposta, cosicché la sua misura risulterà inferiore per molte delle fasce di emissioni inquinanti rispetto a quella vigente.

D’altra parte, il contributo statale per l’acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di Co2 viene confermato anche per il 2021 e si introduce un nuovo contributo statale per l’acquisto nel 2021 di veicoli per il trasporto merci e di autoveicoli speciali. L’importo del contributo è confermato in 2000 euro nel caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, ed in 1.000 euro in mancanza di rottamazione, in entrambi i casi sempre a condizione che il venditore conceda uno sconto analogo al contributo statale.

 

§  Misure per la promozione della mobilità sostenibile

Articolo 1, commi 691-695

Si riconosce anche per gli anni dal 2021 al 2026 il contributo per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi, rifinanziando il relativo Fondo. Vengono poi incrementate le risorse per promuovere la mobilità sostenibile del “Programma sperimentale buono mobilità”, di 100 milioni di euro per il 2021, per finanziare gli acquisti di biciclette e altri mezzi di mobilità personale elettrica effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020 e si prevede che vengano destinate a tale finalità anche le risorse eventualmente non utilizzate dei buoni mobilità erogati. È previsto che eventuali disponibilità residue dall’erogazione del buono mobilità per le biciclette ed i mezzi di mobilità elettrica personale siano destinate, per l’anno 2021, all’erogazione del buono mobilità previsto in caso di rottamazione di un’autovettura o motociclo inquinanti nei comuni oggetto di procedure di infrazione europea per la qualità dell’aria.

 

Articolo 1, commi 736-741

In estrema sintesi, è previsto un incremento delle risorse destinate al contributo dello Stato a favore dei parchi nazionali, dell’autorizzazione di spesa prevista per garantire il funzionamento e la gestione delle aree marine protette e dei parchi sommersi. Al fine di implementare la tutela e la valorizzazione delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, si autorizza, inoltre, la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023 per la prosecuzione del programma “Caschi verdi per l'ambiente” (art. 5-ter del D.L. 111/2019).

 

Articolo 1, commi 742-751

In estrema sintesi, nei commi indicati sono previsti:

  • l’incremento per ciascuno degli anni 2021 e 2022, delle risorse destinate all'ISPRA per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia;

  • l’istituzione presso il Ministero dell’ambiente di un “Sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile” finalizzato alla certificazione ambientale per la finanza sostenibile ed a valutare la natura ecosostenibile dei progetti di investimento pubblici o privati, in coerenza con il regolamento (UE) 2020/852, a cui ciascun soggetto, pubblico o privato, può accedere su base volontaria. La definizione di indicatori volti a misurare il grado di sostenibilità ambientale e la natura ecosostenibile dei progetti di investimenti nonché le modalità di calcolo degli stessi è rimessa ad una delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Viene altresì istituito presso il Ministero dell’ambiente il Comitato per la finanza ecosostenibile con il fine di esaminare le richieste e rilasciare la certificazione ambientale, definendone la composizione e demandando a un D.P.C.M. la definizione delle modalità di funzionamento;

  • l’incremento delle risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura del Commissario unico in materia di discariche abusive;

  • una autorizzazione di spesa per assicurare alle Capitanerie di porto l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell’ambiente marino e costiero.

  • la possibilità per il Ministero dell’ambiente di avvalersi di ISPRA, sulla base di una specifica Convenzione, per sostenere e velocizzare le attività istruttorie della Commissione tecnica per la valutazione dell’impatto ambientale e la valutazione d’impatto strategica e dalla Commissione tecnica PNIEC nonché dalla Commissione istruttoria per l’autorizzazione integrata;

  • l’incremento delle risorse destinate all’attuazione dei programmi di monitoraggio ambientale in relazione alle acque marine al fine di garantire l’implementazione delle funzioni di monitoraggio del Sistema Nazionale per la protezione dell’ambiente e l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali in modo omogeneo sul territorio nazionale.

     

Articolo 1, comma 752

Al fine di garantire l’attuazione del principio di risparmio dell’acqua attraverso la promozione della misura individuale dei consumi, si prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, del “Fondo per la promozione dell’uso consapevole della risorsa idrica”, le cui modalità di funzionamento saranno definite con successivo decreto.

 

Articolo 1, commi 757-758

Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente il Fondo per il recupero della fauna selvatica per sostenere l’attività di tutela e cura della fauna selvatica da parte delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi della legge n. 349/1986 che abbiano nel proprio statuto finalità di tutela e cura della fauna selvatica e gestiscano centri per la cura e il recupero della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario.

 

 Articolo 1, comma 759

Si istituisce, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo con una dotazione pari a 4 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto alla realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale, per gli studenti degli istituti comprensivi delle scuole, dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei comuni presenti in aree protette.

 

Articolo 1, commi 760-766

Si istituisce un contributo a fondo perduto per i commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni (cd. utilizzatori) aventi la sede operativa all’interno delle zone economiche ambientali - ZEA che introducono il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari.

Più nel dettaglio, per gli anni 2021 e 2022, con lo scopo di promuovere il sistema del vuoto a rendere, gli utilizzatori riconoscono agli acquirenti, un abbuono, all'atto della resa dell'imballaggio, pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio contenente la merce ed esposto nella fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale. Agli utilizzatori che hanno concesso l’abbuono è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti agli acquirenti. Il contributo è pari a 10.000 euro, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

 

Articolo 1, commi 767-769

Si istituisce in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente il Fondo per la promozione della tariffazione puntuale, per l’incentivazione dell’adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico nei comuni aventi la propria superficie in una zona economica ambientale. Il contributo è erogato - a valere sulle risorse del fondo - fino al 50 per cento della copertura dei costi sostenuti per l’acquisto delle infrastrutture tecniche ed informatiche necessarie per l’adozione dei sistemi di misurazione. Si demanda ad un decreto del Ministro dell’ambiente la definizione di criteri e modalità per l’attuazione della disposizione.

 

Articolo 1, commi 770-771

Si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente il Fondo Contributi per la promozione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali (ZEA), per promuovere la diffusione di compostiere di comunità in tali aree. L'assegnazione delle risorse del Fondo avviene mediante bandi pubblici, a favore dei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all’interno di una zona economica ambientale. Il contributo è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici, anche europei, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese sostenute.

 

  • Plastic Tax e disposizioni per favorire il riciclaggio di imballaggi per alimenti

    Articolo 1, commi 1084-1085

    Risultano apportate alcune modifiche alla disciplina della plastic tax, introdotta dai commi 634-658 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020).

    Tra le modifiche si segnalano:

  • il differimento al 1° luglio 2021 della decorrenza dell’imposta (il cui termine era stato, da ultimo fissato al 1 gennaio 2020, ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 34 del 2020;

  • la modifica della definizione di manufatti in plastica con singolo impiego (cd MACSI) semilavorati, contenuta al comma 635 della legge di bilancio 2020, esplicitando l’inclusione delle preforme nell’ambito dei medesimi, per una migliore definizione dell’oggetto dell’imposta. In particolare, il citato comma 635 stabilisce che sono considerati MACSI (e, quindi, soggetti all’imposta) anche i prodotti semilavorati, realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI. La preforma è un manufatto ottenuto dallo stampaggio di PET atto a diventare bottiglia o contenitore per bevande, tramite apposito processo di soffiatura;

  • l’estensione dell’imposta ai committenti, vale a dire ai soggetti, residenti o non residenti nel territorio nazionale, che intendono vendere MACSI, ottenuti per loro conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali;

  • il chiarimento sulla nozione di fabbricante, precisando come non sia considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando altri MACSI sui quali l'imposta sia dovuta da un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche;

  • l’innalzamento della soglia di esenzione dall’imposta da 10 a 25 euro;

  • il riconoscimento della responsabilità solidale, ai fini del pagamento, del rappresentante legale di soggetti non residenti;

  • la riduzione delle sanzioni amministrative;

  • la possibilità per l’Agenzia delle dogane e dei monopoli di esercitare i poteri conferiti dall’articolo 18 del decreto legislativo n.504/1995 (Testo unico delle accise) nell’espletamento delle attività di accertamento, verifica e controllo dell’imposta sui MACSI.

    Il comma 1085 rende strutturale, a decorrere dal 2021, la possibilità (introdotta per il solo anno 2021 dall’art. 51 del D.L. 104/2020) di usare interamente il PET riciclato nella produzione di bottiglie di PET, superando il limite del 50% finora vigente (previsto dal D.M. Sanità 21 marzo 1973).

     

§  Rinvio e modifiche Sugar Tax

Articolo 1, comma 1086

Risultano apportate alcune modifiche alle disciplina della Sugar tax, introdotta dai commi 661-676 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) che hanno previsto un'imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.

Tra le modifiche si segnalano:

  • il differimento della decorrenza dal 1°gennaio 2021 al 1° gennaio 2022;

  • l’estensione della platea dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta includendo tra i soggetti che effettuano la cessione da cui origina l'obbligazione tributaria anche quello, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le medesime bevande sono ottenute dal fabbricante o dall’esercente l’impianto di condizionamento;

  • la riduzione delle sanzioni amministrative.

 

    

 

 

 

 

 

All.: c.s.