Nella Gazzetta
ufficiale del 30 dicembre 2020 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2020, n.
178, recante "Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio
2021-2023" che contiene diverse disposizioni di interesse per il
settore ambientale e dell’energia.
Tra le norme di
maggiore interesse si segnalano, in particolare, le disposizioni di proroga o
di integrazione delle agevolazioni nel settore edilizio (ad es. efficienza
energetica, bonus facciate, bonus mobili, superbonus
110 – commi 58-60 e 66-75).
Risulta di particolare
interesse anche la proroga della plastic
tax e della sugar tax (commi
1084-1086) e la modifica di alcune delle previsioni di riferimento.
Nel rinviare alla
lettura delle norme di interesse (in Allegato1), si riporta di seguito una
sintesi delle principali novità.
INDICE
§ Proroga detrazioni per le spese di riqualificazione energetica e
di ristrutturazione edilizia 3
- Efficienza energetica 3
- Ristrutturazione edilizia 3
- Acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici 3
- Recupero o restauro della facciata esterna
degli edifici 4
- Sostituzione del gruppo elettrogeno 4
§ Bonus idrico 4
§ Superbonus 110 – Proroga e integrazioni alla disciplina 5
- Proroga 5
- Interventi agevolati 5
- Soggetti beneficiari 6
- Entità delle agevolazioni 6
- Procedure per i condomini 7
- Sottoscrizione delle polizze di assicurazione
da parte degli asseveratori 7
§ Proroga bonus verde 8
§ Acquisto di veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica 8
§ Destinazione dei proventi delle aste delle quote di emissioni di
gas-serra 8
§ Fondo d’investimento per lo sviluppo delle PMI del settore
aeronautico e della green economy 9
§ Garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del Green new deal 9
§ Azioni per il rimboschimento delle città 10
§ Incentivo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2
e “ecotassa” – proroga e modifiche 10
§ Misure per la promozione della mobilità sostenibile 10
§ Sistema nazionale delle aree protette 11
§ Potenziamento delle misure di tutela ambientale 11
§ Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica 12
§ Fondo per il recupero della fauna selvatica 12
§ Progetti pilota di educazione ambientale 13
§ Vuoto a rendere nelle zone economiche ambientali 13
§ Incentivo per la misurazione puntuale dei rifiuti nelle zone
economiche ambientali 13
§ Misure finalizzate all'acquisto del compost nelle zone economiche
ambientali 14
§ Plastic Tax e disposizioni per favorire il riciclaggio
di imballaggi per alimenti 14
§ Rinvio e modifiche Sugar Tax 15
*****
Articolo
1 , commi 58-60
I commi 58 e 59 della
legge in esame dispongono la proroga per l’anno 2021 delle detrazioni spettanti
per le spese sostenute per interventi di:
-
Efficienza energetica: si proroga al 31 dicembre
2021 il termine previsto per avvalersi della detrazione fiscale nella misura
del 65% per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione
energetica degli edifici (c.d. ecobonus)
disposta ai commi 1 e 2 dell’articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, in materia di interventi di efficienza energetica;
-
Ristrutturazione edilizia:
si proroga al 31 dicembre 2021 il termine previsto nell’articolo 16 del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63,
con riferimento alla misura della detrazione al 50 per cento, fino ad una spesa
massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati
dall’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR, ovvero interventi di:
-
manutenzione
ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali), straordinaria, di
restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (sulle parti
comuni di edificio residenziale e sulle singole unità immobiliari residenziali
di qualsiasi categoria catastale);
-
ricostruzione o
ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
-
realizzazione di
autorimesse o posti auto pertinenziali;
-
eliminazione
delle barriere architettoniche;
-
prevenzione del
compimento di atti illeciti da parte di terzi;
-
cablatura degli
edifici e al contenimento dell'inquinamento acustico;
-
risparmio
energetico con particolare riguardo all’installazione di impianti basati
sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;
-
adozione di
misure antisismiche;
-
bonifica
dall'amianto e opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
-
Acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici: si proroga al 2021 la detrazione al 50 per cento (ripartita in dieci
quote annuali di pari importo) prevista per l'acquisto di mobili e di
elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le
apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati
all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Si ricorda che le spese
per l'acquisto di mobili sono calcolate indipendentemente da quelle sostenute
per i lavori di ristrutturazione.
La norma, inoltre,
innalza da 10.000 a 16.000 euro l’importo complessivo sul quale calcolare la
detrazione prevista per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici.
-
Recupero o restauro della facciata esterna degli
edifici:
si proroga per l’anno 2021 la
detrazione per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici (cd.
bonus facciate). Si ricorda che il comma
219 della legge di bilancio 2020 ha introdotto la detraibilità dall'imposta
lorda del 90 per cento delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020,
relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna,
finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati in zona
A o B ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, (cd bonus
facciate). La norma citata distingue:
-
la zona A, che
include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono
carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni
di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
-
la zona B, che include le parti del territorio
totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A);
-
Sostituzione del gruppo
elettrogeno: l’articolo 1, comma 60 stabilisce che la detrazione
prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di
riqualificazione energetica spetta anche, nella misura del 50 per cento, anche
per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente
con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
Articolo
1 , commi 61-65
Nei commi 61-65
risulta disciplinato il “bonus idrico”,
pari a 1.000 euro a beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per
interventi di sostituzione di sanitari e apparecchi a limitazione di flusso
d’acqua su edifici esistenti o parti di questi o su singole unità immobiliari, incluse
eventuali opere idrauliche e murarie collegate. Il contributo è riconosciuto
nel limite di spesa previsto e fino ad esaurimento delle risorse, demandando ad
un apposito decreto la definizione delle modalità e dei termini per
l’erogazione.
Il “bonus idrico” non
costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva a fini ISEE.
Ai fini indicati è istituito
un “Fondo per il risparmio di risorse idriche”, con una dotazione di 20 milioni
di euro per il 2021.
Articolo
1 , commi 66-75
I commi da 66 a 75
modificano la disciplina della detrazione al 110% (cd. Superbonus 110) applicabile per gli interventi di efficienza
energetica e antisismici.
Tra le novità si
segnalano:
Il comma 66 introduce una proroga dell’applicazione
della detrazione fino al 30 giugno 2022 per tutte le categorie di beneficiari (rispetto
al previgente termine che era fissato al 31 dicembre 2021) e fino al 31
dicembre 2022 per gli istituti autonomi case popolari (IACP)) (rispetto al
previgente termine che era fissato al 30 giugno 2022). Le quote vanno ripartite
tra gli aventi diritto in:
Tali termini sono ulteriormente prorogati per gli
interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022
siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento
complessivo (la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2022) nonché per quelli effettuati dagli IACP, per i quali alla data
del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento
dell'intervento complessivo (la detrazione spetta anche per le spese sostenute
entro il 30 giugno 2023).
Si segnala che l’articolo 1, comma 74 specifica, comunque,
che l’efficacia delle proroghe di cui ai commi da 66 a 72 resta subordinata
alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea.
Con le modifiche introdotte rientrano nella disciplina
agevolativa anche:
-
gli interventi
per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie
disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
-
gli interventi finalizzati
alla eliminazione delle barriere architettoniche anche nel caso siano
effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni;
-
gli edifici privi
di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o
più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che
devono comprendere anche quelli di isolamento termico (lettera a) del comma 1
articolo 119), anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione
su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A;
-
gli impianti
solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.
In via generale, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione
si definisce quando un’unità immobiliare può essere considerata funzionalmente
indipendente, chiarendo che deve essere dotata di almeno tre delle seguenti
installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:
-
impianti per l’approvvigionamento idrico;
-
impianti per il gas;
-
impianti per l’energia elettrica;
-
impianto di climatizzazione invernale.
Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono
incluse le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa,
arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due
a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un
unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Il nuovo comma 8 dell’articolo 119, introdotto dalla
lettera l) del comma 66, prevede che per le spese sostenute dal 1° luglio 2020
al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione
di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la
detrazione è riconosciuta nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti
salvi gli interventi in corso di esecuzione:
-
2000 euro per gli
edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più
accessi autonomi dall'esterno;
-
1500 euro per
edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto
colonnine;
-
1200 euro per
edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto
colonnine. L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica
per unità immobiliare.
Con riferimento ai fabbricati danneggiati da eventi sismici viene stabilito (lettera
g)) che l’aumento del 50 per cento dei limiti delle spese ammesse alla
fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione
riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici, previsto per i comuni
colpiti dagli eventi sismici del 2016, 2017 e 2009, è esteso a tutti i comuni
interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato
lo stato d'emergenza ed è applicabile per le spese sostenute entro il 30 giugno
2022 (non più entro il 31 dicembre 2020).
Il comma 66, lettera h) prevede inoltre che nei comuni
dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile
2009 (dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza) gli incentivi per gli
interventi antisismici spettano per l'importo eccedente il contributo previsto
per la ricostruzione.
Viene chiarito che
le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto
l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento
deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di approvazione
degli interventi (comma 9-bis dell’articolo 119) a condizione che i condomini ai
quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.
Con riferimento agli obblighi di assicurazione a
carico dei soggetti che svolgono attività di asseverazione, si prevede che
l’obbligo si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano
attestazioni ed asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa
per danni derivanti da attività professionale, specificando i contenuti
richiesti.
Articolo
1, comma 76
Viene prorogata per
tutto il 2021 l’agevolazione fiscale inerente alla sistemazione a verde di aree
scoperte di immobili privati a uso abitativo che consiste nella detrazione
dall’imposta lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, nel limite di spesa
di 5.000 euro annui (pertanto, entro la somma massima detraibile di 1.800 euro).
Si ricorda che ai
sensi dell’articolo 1, commi da 12 a 15, della legge n. 205 del 2017, gli
interventi per cui è possibile ottenere la detrazione sono la sistemazione a
verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari,
pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; la
realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Articolo 1, commi
77-79
Viene previsto un contributo pari al 40% delle
spese sostenute, destinato alle persone fisiche con ISEE inferiore a 30 mila
euro, che acquistino, anche in locazione finanziaria, autoveicoli (categoria
M1) nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica di potenza
inferiore a 150 kW con un prezzo di listino inferiore a 30.000 euro, al netto
dell’IVA. Il termine per l’acquisto del veicolo è il 31 dicembre 2021.
Articolo 1, comma 82
Si interviene sulla destinazione di
una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas serra al «Fondo
per la transizione energetica nel settore industriale», prevedendo che la
quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1
miliardo di euro, sia destinata:
- nella misura massima di 100 milioni
di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, al
«Fondo per la transizione energetica nel settore industriale» per finanziare
interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore
industriale;
- per una quota fino ad un massimo di
20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al «Fondo per la
riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a
carbone» istituito con decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, presso il
MISE.
Articolo 1, commi 124
e 126
Viene istituito presso il MISE un Fondo
di investimento – con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, 30
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 40 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 - volto a sostenere lo sviluppo e la
competitività del sistema delle piccole e medie imprese dei settori aeronautico
nazionale, chimica verde, nonché della componentistica per la mobilità
elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili. La definizione
dei criteri di ripartizione delle risorse e dei criteri per la concessione dei
finanziamenti è rimessa ad un apposito decreto ministeriale.
Articolo 1, comma 231
Si conferma per il 2021 la
destinazione delle risorse disponibili sul Fondo Green New Deal alla copertura
delle garanzie concedibili dal MEF per sostenere specifici progetti
economicamente sostenibili, nella misura di 470 milioni di euro, per un impegno
massimo assumibile da SACE S.p.A. pari a 2.500 milioni di euro.
Al riguardo, l’articolo 1, comma 86
ha previsto la concessione, da parte del Ministro dell'economia e delle
finanze, di una o più garanzie a titolo oneroso e nella misura massima
dell'80%, per sostenere specifici programmi di investimento e operazioni, anche
in partenariato pubblico/privato, e anche realizzati con l'intervento di
università e organismi privati di ricerca, volti a realizzare progetti
economicamente sostenibili con i seguenti obiettivi: decarbonizzazione
dell'economia; economia circolare; rigenerazione urbana; turismo sostenibile;
adattamento e mitigazione dei rischi derivanti dal cambiamento climatico. Sono
inclusi anche, più in generale, i programmi e i progetti innovativi, con
elevata sostenibilità ambientale che tengano conto degli impatti sociali. Si
prevedono anche la finalità di supporto all'imprenditoria giovanile e
femminile, di riduzione dell'uso della plastica e per la sostituzione della
plastica con materiali alternativi. La concessione di garanzie è riferita anche
ad un portafoglio collettivo di operazioni.
Articolo 1, comma 570
È incrementato di 3 milioni di euro,
per il 2021, lo stanziamento destinato dall’articolo 4 del “decreto clima”
(D.L. 111/2019) al programma sperimentale di messa a dimora di alberi e per la creazione
di foreste urbane e periurbane nelle città metropolitane, al fine di promuovere
interventi di rimboschimento nelle città.
Articolo 1, commi
651-659
Si modifica, per il 2021, la cd.
“ecotassa” sull’acquisto di autoveicoli nuovi ad alte emissioni di Co2
eliminandone l’applicazione per i veicoli con emissioni tra 161 e 190 gr/Km e
diminuendone gli importi per le altre fasce inquinanti. L’importo rimarrà
variabile, come attualmente, tra i 1.100 ed i 2.500 euro a seconda della fascia
di emissione, ma vengono rimodulate le singole fasce di emissione per
l’applicazione dell’imposta, cosicché la sua misura risulterà inferiore per
molte delle fasce di emissioni inquinanti rispetto a quella vigente.
D’altra parte, il contributo statale
per l’acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di Co2 viene
confermato anche per il 2021 e si introduce un nuovo contributo statale per
l’acquisto nel 2021 di veicoli per il trasporto merci e di autoveicoli speciali.
L’importo del contributo è confermato in 2000 euro nel caso di rottamazione di
un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 e che sia stato
immatricolato prima del 1° gennaio 2011, ed in 1.000 euro in mancanza di
rottamazione, in entrambi i casi sempre a condizione che il venditore conceda
uno sconto analogo al contributo statale.
Articolo 1, commi 691-695
Si riconosce anche per gli anni dal
2021 al 2026 il contributo per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi
nuovi, rifinanziando il relativo Fondo. Vengono poi incrementate le risorse per
promuovere la mobilità sostenibile del “Programma sperimentale buono mobilità”,
di 100 milioni di euro per il 2021, per finanziare gli acquisti di biciclette e
altri mezzi di mobilità personale elettrica effettuati dal 4 maggio 2020 al 2
novembre 2020 e si prevede che vengano destinate a tale finalità anche le
risorse eventualmente non utilizzate dei buoni mobilità erogati. È previsto che
eventuali disponibilità residue dall’erogazione del buono mobilità per le
biciclette ed i mezzi di mobilità elettrica personale siano destinate, per
l’anno 2021, all’erogazione del buono mobilità previsto in caso di rottamazione
di un’autovettura o motociclo inquinanti nei comuni oggetto di procedure di
infrazione europea per la qualità dell’aria.
Articolo
1, commi 736-741
In estrema sintesi, è
previsto un incremento delle risorse destinate al contributo dello Stato a
favore dei parchi nazionali, dell’autorizzazione di spesa prevista per
garantire il funzionamento e la gestione delle aree marine protette e dei
parchi sommersi. Al fine di implementare la tutela e la valorizzazione delle
aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito
internazionale per il particolare pregio naturalistico, si autorizza, inoltre,
la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023 per la prosecuzione
del programma “Caschi verdi per l'ambiente” (art. 5-ter del D.L.
111/2019).
Articolo
1, commi 742-751
In estrema sintesi, nei
commi indicati sono previsti:
-
l’incremento per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, delle risorse destinate all'ISPRA per il
completamento della carta geologica ufficiale d'Italia;
-
l’istituzione
presso il Ministero dell’ambiente di un “Sistema
volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile”
finalizzato alla certificazione ambientale per la finanza sostenibile ed a
valutare la natura ecosostenibile dei progetti di investimento pubblici o
privati, in coerenza con il regolamento (UE) 2020/852, a cui ciascun soggetto,
pubblico o privato, può accedere su base volontaria. La definizione di
indicatori volti a misurare il grado di sostenibilità ambientale e la natura
ecosostenibile dei progetti di investimenti nonché le modalità di calcolo degli
stessi è rimessa ad una delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, su proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze. Viene altresì istituito presso
il Ministero dell’ambiente il Comitato per la finanza ecosostenibile con il
fine di esaminare le richieste e rilasciare la certificazione ambientale,
definendone la composizione e demandando a un D.P.C.M. la definizione delle
modalità di funzionamento;
-
l’incremento delle
risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento
della struttura del Commissario unico in materia di discariche abusive;
-
una
autorizzazione di spesa per assicurare alle Capitanerie di porto l’esercizio
delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell’ambiente
marino e costiero.
-
la possibilità
per il Ministero dell’ambiente di avvalersi di ISPRA, sulla base di una
specifica Convenzione, per sostenere e velocizzare le attività istruttorie
della Commissione tecnica per la valutazione dell’impatto ambientale e la
valutazione d’impatto strategica e dalla Commissione tecnica PNIEC nonché dalla
Commissione istruttoria per l’autorizzazione integrata;
-
l’incremento delle
risorse destinate all’attuazione dei programmi di monitoraggio ambientale in
relazione alle acque marine al fine di garantire l’implementazione delle
funzioni di monitoraggio del Sistema Nazionale per la protezione dell’ambiente
e l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali in
modo omogeneo sul territorio nazionale.
Articolo 1, comma 752
Al fine di garantire
l’attuazione del principio di risparmio dell’acqua attraverso la promozione
della misura individuale dei consumi, si prevede l’istituzione, nello stato di
previsione del Ministero dell’ambiente, del “Fondo per la promozione dell’uso consapevole della risorsa idrica”,
le cui modalità di funzionamento saranno definite con successivo decreto.
Articolo 1, commi 757-758
Viene istituito nello
stato di previsione del Ministero dell’ambiente il Fondo per il recupero della fauna selvatica per sostenere
l’attività di tutela e cura della fauna selvatica da parte delle associazioni
ambientaliste riconosciute ai sensi della legge n. 349/1986 che abbiano nel
proprio statuto finalità di tutela e cura della fauna selvatica e gestiscano
centri per la cura e il recupero della fauna selvatica, con particolare
riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario.
Articolo 1, comma 759
Si istituisce, presso
il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo
con una dotazione pari a 4 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e
2022, volto alla realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale, per
gli studenti degli istituti comprensivi delle scuole, dell’infanzia, primarie e
secondarie di primo grado, site nei comuni presenti in aree protette.
Articolo 1, commi 760-766
Si istituisce un contributo a fondo
perduto per i commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di
imballaggi e importatori di imballaggi pieni (cd. utilizzatori) aventi la sede
operativa all’interno delle zone economiche ambientali - ZEA che introducono il
sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini
alimentari.
Più nel dettaglio, per gli anni 2021
e 2022, con lo scopo di promuovere il sistema del vuoto a rendere, gli
utilizzatori riconoscono agli acquirenti, un abbuono, all'atto della resa dell'imballaggio,
pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio contenente la merce ed esposto
nella fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale. Agli utilizzatori che
hanno concesso l’abbuono è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al
doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti agli acquirenti. Il contributo è
pari a 10.000 euro, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022.
Articolo 1, commi 767-769
Si istituisce in via
sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente il Fondo per la promozione della tariffazione
puntuale, per l’incentivazione dell’adozione dei sistemi di misurazione
puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico nei
comuni aventi la propria superficie in una zona economica ambientale. Il
contributo è erogato - a valere sulle risorse del fondo - fino al 50 per cento
della copertura dei costi sostenuti per l’acquisto delle infrastrutture
tecniche ed informatiche necessarie per l’adozione dei sistemi di misurazione.
Si demanda ad un decreto del Ministro dell’ambiente la definizione di criteri e
modalità per l’attuazione della disposizione.
Articolo
1, commi 770-771
Si istituisce nello
stato di previsione del Ministero dell’ambiente il Fondo Contributi per la promozione di compostiere di comunità nelle zone
economiche ambientali (ZEA), per promuovere la diffusione di compostiere di
comunità in tali aree. L'assegnazione delle risorse del Fondo avviene mediante
bandi pubblici, a favore dei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o
in parte, all’interno di una zona economica ambientale. Il contributo è
cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici, anche europei, per la
medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese
sostenute.
-
Plastic Tax e disposizioni per
favorire il riciclaggio di imballaggi per alimenti
Articolo 1, commi 1084-1085
Risultano apportate alcune modifiche alla disciplina
della plastic tax, introdotta dai
commi 634-658 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020).
Tra le modifiche si segnalano:
-
il differimento al 1° luglio 2021 della
decorrenza dell’imposta (il cui termine era stato, da ultimo fissato al 1
gennaio 2020, ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lettera a) del decreto legge
n. 34 del 2020;
-
la modifica della
definizione di manufatti in plastica con singolo impiego (cd MACSI)
semilavorati, contenuta al comma 635 della legge di bilancio 2020, esplicitando
l’inclusione delle preforme
nell’ambito dei medesimi, per una migliore definizione dell’oggetto dell’imposta.
In particolare, il citato comma 635 stabilisce che sono considerati MACSI (e,
quindi, soggetti all’imposta) anche i prodotti semilavorati, realizzati con
l'impiego, anche parziale, di materie plastiche, impiegati nella produzione di
MACSI. La preforma è un manufatto ottenuto dallo stampaggio di PET atto a
diventare bottiglia o contenitore per bevande, tramite apposito processo di
soffiatura;
-
l’estensione dell’imposta ai committenti, vale a dire ai soggetti, residenti o non residenti
nel territorio nazionale, che intendono vendere MACSI, ottenuti per loro conto
in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali;
-
il chiarimento
sulla nozione di fabbricante,
precisando come non sia considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI
utilizzando altri MACSI sui quali l'imposta sia dovuta da un altro soggetto,
senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche;
-
l’innalzamento della soglia di esenzione dall’imposta da 10 a 25 euro;
-
il riconoscimento
della responsabilità solidale, ai fini del pagamento, del rappresentante legale di soggetti non residenti;
-
la riduzione delle sanzioni amministrative;
-
la possibilità
per l’Agenzia delle dogane e dei
monopoli di esercitare i poteri conferiti dall’articolo 18 del decreto
legislativo n.504/1995 (Testo unico delle accise) nell’espletamento delle
attività di accertamento, verifica e controllo
dell’imposta sui MACSI.
Il comma 1085 rende strutturale, a decorrere dal 2021,
la possibilità (introdotta per il solo anno 2021 dall’art. 51 del D.L.
104/2020) di usare interamente il PET riciclato nella produzione di bottiglie
di PET, superando il limite del 50% finora vigente (previsto dal D.M. Sanità 21
marzo 1973).
Articolo 1, comma 1086
Risultano apportate alcune modifiche alle disciplina
della Sugar tax, introdotta dai commi
661-676 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) che hanno previsto
un'imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate nella misura di 10
euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo
nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.
Tra le modifiche si segnalano:
-
il differimento della decorrenza dal 1°gennaio 2021 al
1° gennaio 2022;
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l’estensione della platea dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta includendo tra i soggetti
che effettuano la cessione da cui origina l'obbligazione tributaria anche
quello, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale
le medesime bevande sono ottenute dal fabbricante o dall’esercente l’impianto
di condizionamento;
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la riduzione delle sanzioni amministrative.
All.: c.s.