Indennità di continuità
reddituale per autonomi Gestione separata INPS – ISCRO (Art. 1, cc. 386-401)
Viene istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023, e nelle more di una riforma degli ammortizzatori
sociali, in favore dei lavoratori autonomi con partita IVA iscritti alla
Gestione separata INPS in possesso di determinati requisiti che, di contro,
in termini di copertura per il relativo finanziamento, subiranno un aumento dell’aliquota aggiuntiva dovuta alla
medesima Gestione separata, pari a 0,26 punti percentuali nel 2021 e a 0,51
punti percentuali sia nel 2022 che nel 2023.
L’indennità sarà riconosciuta per 6 mensilità in favore di soggetti iscritti alla Gestione
separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro
autonomo diverse dall’esercizio di imprese commerciali, compreso l’esercizio in
forma associata di arti e professioni (sono compresi quindi anche i
collaboratori che non rientrino in altri regimi pensionistici obbligatori di
base).
L’importo dell’indennità sarà pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato
dall’Agenzia delle Entrate e in ogni caso dovrà essere compreso tra 250 €
(limite minimo) e 800 € (tetto massimo),
limiti che saranno oggetto di rivalutazione annuale sulla base della variazione
inflattiva come certificata da ISTAT.
Per beneficiarne una sola volta nel triennio,
i soggetti interessati potranno presentare in via telematica domanda di ISCRO all’INPS entro il termine del
31 ottobre di ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, allegando contestualmente l’autocertificazione
dei redditi prodotti negli anni di interesse.
Nel limite di spesa di 70,4 milioni di euro per il
2021, di 35,1 milioni per il 2022, di 19,3 milioni per il 2023 e di 3,9 milioni
per il 2024, il beneficio spetta a
decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda,
non dà luogo ad accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla
formazione del reddito ai sensi del TUIR
In termini di requisiti, da conservare
peraltro durante tutto il periodo di percezione dell’indennità, i
potenziali beneficiari: non devono essere titolari di trattamento pensionistico
diretto né essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie; non
devono beneficiare del Reddito di Cittadinanza; devono aver generato un reddito
di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda,
inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre
anni precedenti all’anno precedente a quello di presentazione della domanda;
non devono aver dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della
domanda un reddito superiore a 8.145 €, annualmente rivalutato sulla base della
variazione dell’inflazione ISTAT; devono risultare in regola con la
contribuzione previdenziale obbligatoria;
devono essere titolari di partita Iva attiva da almeno 4 anni alla data
di presentazione della domanda, relativamente all’attività che ha dato titolo
all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
A tali requisiti si aggiunge la partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale, tema tuttavia rinviato in termini attuativi ad
apposito decreto interministeriale Lavoro-MEF, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-Regioni.