Circolari

Circ. n. 3/2020

RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI E REVERSE CHARGE (ART. 4 DEL DECRETO FISCALE) - INCONTRI AGENZIA DELLE ENTRATE/ASSOCIAZIONI 21/1/2020-4/2/2020 - INFORMAZIONI

A fronte delle richieste pervenute in queste ore e delle notizie apparse sugli organi di stampa, è quanto mai opportuno fornire alcune informazioni circa le vicende riguardanti l’interpretazione e le modalità di applicazione del nuovo adempimento previsto dall’

 

Art. 4, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124

(RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI, ART. 4 DEL DECRETO FISCALE)

 

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La disposizione in parola[1], come noto, contiene una serie di misure in materia di contrasto all’omesso versamento delle ritenute ed è stato interamente sostituito durante l'esame parlamentare, anche sulla scorta di forti critiche espresse dalle Associazioni di rappresentanza e dall’Alleanza delle Cooperative in particolare (v. https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/002/604/Memoria_Alleanza_delle_cooperative_italiane.pdf ) che hanno condotto ad un discreto (ma ancora insufficiente) alleggerimento burocratico dei carichi sulle imprese e ad una più precisa delimitazione della fattispecie.

Come noto, nella versione in vigore l’istituto pone una serie di obblighi e di divieti in capo ai committenti “di opere e servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro”, che si avvalgono di “contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”. Pur sussistendo tutti i presupposti, gli obblighi previsti per il committente e l’impresa appaltatrice non si applicano qualora le imprese trasmettano al committente una certificazione della sussistenza di alcuni requisiti, fra i quali il fatto che l’impresa risulti in attività da almeno tre anni.

Ora, nonostante le modifiche apportate in sede di conversione, l’istituto resta, dal punto di vista delle imprese e delle cooperative, molto discutibile e di incertissima applicazione.

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Per tale motivo alcune Associazioni di rappresentanza hanno richiesto (e ottenuto) degli incontri all’Agenzia delle Entrate per dirimere le diverse questioni interpretative. A tali incontri, tenutisi in data 21 gennaio e 4 febbraio, le Associazioni hanno posto in evidenza i dubbi interpretativi e le problematiche applicative, compresi quelli che riguardano i presupposti per ottenere il diritto all’esonero.

In particolare, nell’incontro del 21 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha chiesto alle Associazioni un contributo scritto, volto sia alla identificazione dei problemi, sia alla formulazione delle relative soluzioni, e ha dato appuntamento al 4 febbraio per illustrare le prime risposte. L’Alleanza delle Cooperative ha fornito le proprie indicazioni avendo come obiettivo finale la massima semplificazione possibile degli oneri organizzativi in capo alle imprese nel rispetto delle disposizioni di legge dettate dal collegato fiscale.

Successivamente, nel corso dell’incontro del 4 febbraio, l’Agenzia ha comunicato che:

  • nei giorni successivi (5, 6 o 7 febbraio), sul proprio sito Internet, avrebbe pubblicato un provvedimento recante il modello di certificazione, sì da consentire alle imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie di essere esonerate dai nuovi adempimenti richiedendo una certificazione all’Agenzia ed esibendola ai committenti. Nei primi mesi il rilascio della predetta certificazione avverrebbe in forma “semi-automatica”, con richiesta presso gli uffici territoriali dell’Agenzia e rilascio “a vista”. In un secondo tempo, detta certificazione dovrebbe essere richiesta e rilasciata con sistemi telematici. A regime la certificazione sarà a disposizione entro il 5 di ogni mese e avrà una validità di 4 mesi;

  • alla fine della prossima settimana dovrebbe essere diffusa una circolare dell’Agenzia con l’inquadramento generale dell’istituto e i primi chiarimenti;

  • nei prossimi mesi dovrebbe essere emanata una seconda circolare, verosimilmente nella forma della risposta a quesiti.

    Quanto ai chiarimenti, gran parte delle questioni dovrebbe essere affrontata e risolta nella circolare della settimana prossima.

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    Ciò detto, la discussione del 4 febbraio ha fatto emergere la centralità di alcune questioni e la proposta di alcune soluzioni:

  • quanto ai soggetti inclusi o esclusi, l’Agenzia ha avanzato la tesi secondo la quale i soggetti che possono assumere la qualifica di committente debbano essere necessariamente “imprese” (lo si desumerebbe dal riferimento testuale alla titolarità e utilizzo di beni strumentali del committente che prefigurerebbe la natura di impresa; ne discenderebbe l’esclusione degli enti pubblici e privati che non sono imprese e dei condomini);

  • quanto all’ambito applicativo l’Agenzia non ha ancora maturato un orientamento preciso. In particolare, è stata esposta la tesi secondo cui l’appaltatore possa essere a sua volta committente del subappaltatore ed essere assoggettato ai medesimi incombenti di tutti i committenti. E ciò anche se il committente fosse escluso dalla disciplina. Nella successiva discussione sono state mosse tuttavia serie obiezioni e i funzionari si sono riservati un’ulteriore approfondimento;

  • quanto al rapporto tra consorzi e consorziati, è indubbio che ricada in astratto nell’ambito di applicazione; nondimeno, almeno nei consorzi che operano esclusivamente come mandatari senza rappresentanza dei consorziati è altamente improbabile che il consorzio possa integrare tutti i presupposti della norma (segnatamente l’utilizzo dei beni strumentali del committente);

  • quanto ai presupposti dell’istituto (prevalente utilizzo di manodopera; sede del committente; utilizzo beni strumentali del committente; superamento soglia 200.000€) è indubbio che debbano sussistere congiuntamente;

  • quanto al superamento del limite annuo dei 200.000 €, oltre al dato certo del riferimento all’importo contrattuale al netto dell’IVA, sussistono invece molte incertezze sul criterio di computo del limite e di decorrenza degli obblighi in caso di superamento, specie con riferimento ai contratti pluriennali, ai contratti senza corrispettivo e a quelli infrannuali con superamento in corso d’anno;

  • quanto al requisito del prevalente utilizzo manodopera, i contratti aventi ad oggetto prestazioni di opera intellettuale rese presso la sede del committente (consulenza legale, fiscale, ingegneristica, servizi informatici) dovrebbero essere esclusi dalla disciplina. Parimenti escluse la somministrazione di manodopera da parte delle agenzie di lavoro interinale. Ai fini del computo, dovrebbe essere raffrontato il costo complessivo della manodopera (dipendenti e assimilati) al corrispettivo contrattuale;

  • quanto alla sede del committente, si va affermando la tesi più estensiva che identifica la sede con tutti i luoghi di attività del committente;

  • quanto all'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma, dovrebbe essere inteso nel senso più lato possibile, non solo con riferimento alla riconducibilità, ma anche con riguardo all’eventuale uso promiscuo o misto (che sarebbe dunque sufficiente ad integrare il requisito). I funzionari nondimeno precisano che in tal caso occorrerà verificare caso per caso (le Associazioni hanno mosso molteplici obiezioni, contrapponendo i criteri del “prevalente utilizzo di beni strumentali” ovvero dell’“utilizzo del bene determinante ai fini della prestazione dell’appaltatore”);

  • quanto alla certificazione, fermo restando quanto sopra riferito sul provvedimento di imminente pubblicazione, è stato affermato che il requisito dell’“operatività da almeno tre anni” verrà inteso nel senso che se l’impresa opera da poco più di tre anni (ad es. è costituita al 1° gennaio 2017) il requisito del versamento del 10% dovrà essere calcolato con riferimento ai ricavi delle ultime dichiarazioni disponibili (due anni e non tre anni) . In tal modo verrebbe accolta la richiesta di Alleanza di non sopprimere implicitamente il requisito dell’operatività da almeno tre anni. Il Provvedimento sulle modalità di rilascio dovrebbe altresì contemplare anche le modalità semplificate di contestazione da parte dell’impresa dei dati certificati dall’Agenzia. Inoltre, l’Agenzia va confermando la tesi secondo la quale i valori relativi ai versamenti e ai ricavi, ai fini del calcolo del 10%, si riferiscono a quelli cumulati complessivamente nel triennio, così come la tesi secondo la quale i versamenti eseguiti in conto fiscale non riguardano esclusivamente le imposte sui redditi, ma qualsivoglia somma sia versata con il modello F24;

  • quanto agli obblighi di controllo posti in capo al committente, secondo l’Agenzia dovrebbe spettargli il compito di verificare, fra le altre cose, se sussiste manifesta incongruità tra le retribuzioni e le ore lavorate, nonché tra le ritenute comunicate e le retribuzioni. La posizione è stata fortemente criticata dalle Associazioni, sia per l’assenza di un parametro di congruità oggettivo sia per l’incompletezza delle informazioni e la non disponibilità di poteri ispettivi in capo al committente;

  • quanto alle sanzioni vi è l’importante recepimento dell’interpretazione proposta dall’Alleanza di considerare sanzionabile il committente solo nel caso in cui, oltre a non aver ottemperato agli obblighi previsti, non sia nel concreto irrogata una sanzione all’appaltatore per omesso o intempestivo versamento delle ritenute. Non è quindi sufficiente l’“irrogabilità in astratto” della sanzione all’appaltatore, né il pagamento della sanzione ridotta in sede di ravvedimento operoso. Pertanto, il committente non verrà in ogni caso sanzionato quando l’impresa sani eventuali inadempimenti o non venga essa stessa nel concreto sanzionata;

  • l’Agenzia indicherà esplicitamente (tassativamente) tutti i crediti compensabili (tra i quali sarà compreso il bonus Renzi). Conseguentemente, i crediti non indicati non saranno compensabili;

  • è stato infine confermato che gli obblighi introdotti dall'articolo 4 in esame operano dal 1° gennaio 2020, con riferimento alle ritenute di competenza del mese di gennaio 2020, ovvero operate relativamente alle retribuzioni maturate e pagate dal datore di lavoro nello stesso mese. Conseguentemente, non vanno adempiuti i predetti obblighi in caso di ritenute operate a gennaio 2020 con riferimento retribuzioni maturate nel mese di dicembre 2019 e percepite a gennaio 2020.

    La condizione di complessiva e oggettiva incertezza delle norme rende molto difficoltosa la formulazione di istruzioni precise ed analitiche. Si confida che le presenti informazioni possano essere utili per individuare le soluzioni che ad oggi appaiono più probabili, comprendere lo stato dell’arte ed il ruolo svolto dall’Alleanza in questa complessa vicenda, nonché per attendere opportunamente l’imminente pubblicazione dei provvedimenti dell’Agenzia.

    Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti (servlegale@confcooperative.it).










[1] V. Circolare n. 1 del Servizio legislativo – Dipartimento politico sindacale di Confcooperative.