A
fronte delle richieste pervenute in queste ore e delle notizie apparse sugli
organi di stampa, è quanto mai opportuno fornire alcune informazioni circa le
vicende riguardanti l’interpretazione e le modalità di applicazione del nuovo
adempimento previsto dall’
Art. 4, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124
(RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI,
ART. 4 DEL DECRETO FISCALE)
*
La
disposizione in parola[1],
come noto, contiene una serie di misure in materia di contrasto all’omesso
versamento delle ritenute ed è stato interamente sostituito durante l'esame
parlamentare, anche sulla scorta di forti critiche espresse dalle Associazioni
di rappresentanza e dall’Alleanza delle Cooperative in particolare (v. https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/002/604/Memoria_Alleanza_delle_cooperative_italiane.pdf
) che hanno condotto ad un discreto (ma ancora insufficiente) alleggerimento
burocratico dei carichi sulle imprese e ad una più precisa delimitazione della
fattispecie.
Come
noto, nella versione in vigore l’istituto pone una serie di obblighi e di
divieti in capo ai committenti “di opere e servizi di importo complessivo annuo
superiore a 200.000 euro”, che si avvalgono di “contratti di appalto,
subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque
denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi
di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di
quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”. Pur sussistendo tutti
i presupposti, gli obblighi previsti per il committente e l’impresa
appaltatrice non si applicano qualora le imprese trasmettano al committente una
certificazione della sussistenza di alcuni requisiti, fra i quali il fatto che
l’impresa risulti in attività da almeno tre anni.
Ora,
nonostante le modifiche apportate in sede di conversione, l’istituto resta, dal
punto di vista delle imprese e delle cooperative, molto discutibile e di incertissima
applicazione.
*
Per
tale motivo alcune Associazioni di rappresentanza hanno richiesto (e ottenuto)
degli incontri all’Agenzia delle Entrate per dirimere le diverse questioni
interpretative. A tali incontri, tenutisi in data 21 gennaio e 4 febbraio, le
Associazioni hanno posto in evidenza i dubbi interpretativi e le problematiche
applicative, compresi quelli che riguardano i presupposti per ottenere il
diritto all’esonero.
In
particolare, nell’incontro del 21 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha chiesto
alle Associazioni un contributo scritto, volto sia alla identificazione dei
problemi, sia alla formulazione delle relative soluzioni, e ha dato
appuntamento al 4 febbraio per illustrare le prime risposte. L’Alleanza delle
Cooperative ha fornito le proprie indicazioni avendo come obiettivo finale la
massima semplificazione possibile degli oneri organizzativi in capo alle
imprese nel rispetto delle disposizioni di legge dettate dal collegato fiscale.
Successivamente,
nel corso dell’incontro del 4 febbraio, l’Agenzia ha comunicato che:
-
nei giorni successivi (5, 6 o 7 febbraio), sul
proprio sito Internet, avrebbe pubblicato un provvedimento recante il
modello di certificazione, sì da consentire alle imprese
appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie di essere esonerate dai nuovi
adempimenti richiedendo una certificazione all’Agenzia ed esibendola ai
committenti. Nei primi mesi il rilascio della predetta certificazione
avverrebbe in forma “semi-automatica”, con richiesta presso gli uffici
territoriali dell’Agenzia e rilascio “a vista”. In un secondo tempo, detta
certificazione dovrebbe essere richiesta e rilasciata con sistemi telematici. A
regime la certificazione sarà a disposizione entro il 5 di ogni mese e avrà una
validità di 4 mesi;
-
alla fine della prossima settimana dovrebbe
essere diffusa una circolare dell’Agenzia con l’inquadramento generale
dell’istituto e i primi chiarimenti;
-
nei prossimi mesi dovrebbe essere emanata una seconda
circolare, verosimilmente nella forma della risposta a quesiti.
Quanto
ai chiarimenti, gran parte delle questioni dovrebbe essere affrontata e risolta
nella circolare della settimana prossima.
*
Ciò
detto, la discussione del 4 febbraio ha fatto emergere la centralità di alcune
questioni e la proposta di alcune soluzioni:
-
quanto ai soggetti inclusi o esclusi,
l’Agenzia ha avanzato la tesi secondo la quale i soggetti che possono assumere
la qualifica di committente debbano essere necessariamente “imprese” (lo si
desumerebbe dal riferimento testuale alla titolarità e utilizzo di beni
strumentali del committente che prefigurerebbe la natura di impresa; ne
discenderebbe l’esclusione degli enti pubblici e privati che non sono imprese e
dei condomini);
-
quanto all’ambito applicativo l’Agenzia
non ha ancora maturato un orientamento preciso. In particolare, è stata esposta
la tesi secondo cui l’appaltatore possa essere a sua volta committente del
subappaltatore ed essere assoggettato ai medesimi incombenti di tutti i
committenti. E ciò anche se il committente fosse escluso dalla disciplina.
Nella successiva discussione sono state mosse tuttavia serie obiezioni e i
funzionari si sono riservati un’ulteriore approfondimento;
-
quanto al rapporto tra consorzi e consorziati,
è indubbio che ricada in astratto nell’ambito di applicazione; nondimeno, almeno
nei consorzi che operano esclusivamente come mandatari senza rappresentanza dei
consorziati è altamente improbabile che il consorzio possa integrare tutti i
presupposti della norma (segnatamente l’utilizzo dei beni strumentali del
committente);
-
quanto ai presupposti dell’istituto (prevalente
utilizzo di manodopera; sede del committente; utilizzo beni strumentali del
committente; superamento soglia 200.000€) è indubbio che debbano sussistere
congiuntamente;
-
quanto al superamento del limite annuo dei 200.000
€, oltre al dato certo del riferimento all’importo contrattuale al netto
dell’IVA, sussistono invece molte incertezze sul criterio di computo del limite
e di decorrenza degli obblighi in caso di superamento, specie con riferimento
ai contratti pluriennali, ai contratti senza corrispettivo e a quelli
infrannuali con superamento in corso d’anno;
-
quanto al requisito del prevalente utilizzo
manodopera, i contratti aventi ad oggetto prestazioni di opera
intellettuale rese presso la sede del committente (consulenza legale, fiscale,
ingegneristica, servizi informatici) dovrebbero essere esclusi dalla
disciplina. Parimenti escluse la somministrazione di manodopera da parte delle
agenzie di lavoro interinale. Ai fini del computo, dovrebbe essere raffrontato il
costo complessivo della manodopera (dipendenti e assimilati) al corrispettivo
contrattuale;
-
quanto alla sede del committente, si va
affermando la tesi più estensiva che identifica la sede con tutti i luoghi di
attività del committente;
-
quanto all'utilizzo di beni strumentali di
proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma, dovrebbe
essere inteso nel senso più lato possibile, non solo con riferimento alla
riconducibilità, ma anche con riguardo all’eventuale uso promiscuo o misto (che
sarebbe dunque sufficiente ad integrare il requisito). I funzionari nondimeno
precisano che in tal caso occorrerà verificare caso per caso (le Associazioni
hanno mosso molteplici obiezioni, contrapponendo i criteri del “prevalente
utilizzo di beni strumentali” ovvero dell’“utilizzo del bene determinante ai
fini della prestazione dell’appaltatore”);
-
quanto alla certificazione, fermo
restando quanto sopra riferito sul provvedimento di imminente pubblicazione, è
stato affermato che il requisito dell’“operatività da almeno tre anni” verrà
inteso nel senso che se l’impresa opera da poco più di tre anni (ad es. è
costituita al 1° gennaio 2017) il requisito del versamento del 10% dovrà essere
calcolato con riferimento ai ricavi delle ultime dichiarazioni disponibili (due
anni e non tre anni) . In tal modo verrebbe accolta la richiesta di Alleanza di
non sopprimere implicitamente il requisito dell’operatività da almeno tre anni.
Il Provvedimento sulle modalità di rilascio dovrebbe altresì contemplare anche
le modalità semplificate di contestazione da parte dell’impresa dei dati
certificati dall’Agenzia. Inoltre, l’Agenzia va confermando la tesi secondo la
quale i valori relativi ai versamenti e ai ricavi, ai fini del calcolo del 10%,
si riferiscono a quelli cumulati complessivamente nel triennio, così come la
tesi secondo la quale i versamenti eseguiti in conto fiscale non riguardano
esclusivamente le imposte sui redditi, ma qualsivoglia somma sia versata con il
modello F24;
-
quanto agli obblighi di controllo posti
in capo al committente, secondo l’Agenzia dovrebbe spettargli il compito di
verificare, fra le altre cose, se sussiste manifesta incongruità tra le
retribuzioni e le ore lavorate, nonché tra le ritenute comunicate e le
retribuzioni. La posizione è stata fortemente criticata dalle Associazioni, sia
per l’assenza di un parametro di congruità oggettivo sia per l’incompletezza
delle informazioni e la non disponibilità di poteri ispettivi in capo al
committente;
-
quanto alle sanzioni vi è l’importante
recepimento dell’interpretazione proposta dall’Alleanza di considerare
sanzionabile il committente solo nel caso in cui, oltre a non aver ottemperato
agli obblighi previsti, non sia nel concreto irrogata una sanzione
all’appaltatore per omesso o intempestivo versamento delle ritenute. Non è
quindi sufficiente l’“irrogabilità in astratto” della sanzione all’appaltatore,
né il pagamento della sanzione ridotta in sede di ravvedimento operoso.
Pertanto, il committente non verrà in ogni caso sanzionato quando l’impresa
sani eventuali inadempimenti o non venga essa stessa nel concreto sanzionata;
-
l’Agenzia indicherà esplicitamente
(tassativamente) tutti i crediti compensabili (tra i quali sarà compreso
il bonus Renzi). Conseguentemente, i crediti non indicati non saranno
compensabili;
-
è stato infine confermato che gli obblighi
introdotti dall'articolo 4 in esame operano dal 1° gennaio 2020, con
riferimento alle ritenute di competenza del mese di gennaio 2020, ovvero
operate relativamente alle retribuzioni maturate e pagate dal datore di lavoro
nello stesso mese. Conseguentemente, non vanno adempiuti i predetti obblighi in
caso di ritenute operate a gennaio 2020 con riferimento retribuzioni maturate
nel mese di dicembre 2019 e percepite a gennaio 2020.
La
condizione di complessiva e oggettiva incertezza delle norme rende molto
difficoltosa la formulazione di istruzioni precise ed analitiche. Si confida
che le presenti informazioni possano essere utili per individuare le soluzioni
che ad oggi appaiono più probabili, comprendere lo stato dell’arte ed il ruolo
svolto dall’Alleanza in questa complessa vicenda, nonché per attendere
opportunamente l’imminente pubblicazione dei provvedimenti dell’Agenzia.
Si resta a disposizione per
ulteriori chiarimenti (servlegale@confcooperative.it).
[1] V. Circolare
n. 1 del Servizio legislativo – Dipartimento politico sindacale di
Confcooperative.