Circolari

Circ. n. 3/2020

Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra

Con atto n.156 (in allegato), il Governo ha sottoposto al Parlamento, per il relativo parere, lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2018/410 che modifica la direttiva 2003/87/CE, in materia di Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra (sistema ETS).

In considerazione della particolare complessità della materia, è stato ritenuto utile predisporre il dossier di approfondimento specifico di seguito allegato che, a partire dagli impegni assunti in materia climatica a livello internazionale, analizza la disciplina comunitaria e nazionale di riferimento, alcune pronunce della Corte di giustizia ed il dettaglio del decreto in corso di definizione.

Al riguardo, si segnala come la riscrittura della disciplina di riferimento costituisca l’occasione per richiedere l’introduzione di eventuali profili di miglioramento e di adeguamento delle norme che, negli anni, possono aver determinato appesantimenti o criticità applicative o interpretative.

In tale prospettiva, si invitano gli Uffici in indirizzo a voler segnalare al Servizio Ambiente ed Energia della Confederazione (ambiente@confcooperative.it) particolari esigenze di settore da tenere in considerazione nell’ambito dei lavori in corso.

 

Con specifico riferimento allo schema di decreto proposto, si evidenzia come il termine per il recepimento della direttiva UE 2018/410 in realtà sia scaduto il 9 ottobre 2019. Il mancato rispetto di tale scadenza ha condotto all’apertura, in data 22 novembre 2019, della procedura di infrazione n.2019/0329. Per tale ragione si ritiene che, verosimilmente, vi sarà l’esigenza di procedere con speditezza alla definizione conclusiva del testo.

In merito alle novità del sistema, la direttiva UE 2018/410 oggetto del recepimento è destinata a regolare il funzionamento dell'EU-ETS nel periodo 2021-2030 (c.d. fase 4 dell'EU ETS) ed introduce una serie di novità, tra le quali merita soprattutto ricordare:

ž   l'innalzamento del cd. "fattore di riduzione lineare", al fine di determinare una riduzione annuale del volume totale di emissioni del 2,2% (rispetto al livello di 1,74% fissato per il periodo 2013-2020) vale a dire del fattore che determina il ritmo di riduzione delle emissioni nell’ambito del sistema EU ETS;

ž   la riscrittura delle modalità di assegnazione gratuita delle quote ed il raddoppio temporaneo (fino al 2023) del numero di quote da immettere nella riserva stabilizzatrice del mercato;

ž   la modifica delle regole per gli impianti "nuovi entranti" e per la concessione di finanziamenti da parte dell'UE.

La delega per il recepimento della direttiva UE 2018/410, alla base del nuovo testo proposto, è contenuta nella legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018) che, all’articolo 13, contiene i seguenti principi e i criteri direttivi:

a) razionalizzazione e rafforzamento della struttura organizzativa dell'autorità nazionale competente (vale a dire il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto), in considerazione del miglioramento, della complessità e della specificità dei compiti da svolgere, che richiedono la disponibilità di personale dedicato e tenuto conto della rilevanza, anche in termini economici, dei provvedimenti decisori adottati dalla stessa autorità;

b) ottimizzazione ed informatizzazione delle procedure rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra allineando ed integrando tali procedure con altre normative e politiche dell'UE e nazionali;

c) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni;

d) riassegnazione al Ministero dell'ambiente dei proventi derivanti dalle eventuali sanzioni amministrative di nuova istituzione e destinazione degli stessi al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nell'EU ETS;

e) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili e coordinamento delle residue disposizioni del decreto legislativo n.30 del 2013, assicurando la neutralità sui saldi di finanza pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione.

Le previsioni su indicate (quelle contenute nella direttiva e quelle riportate nella legge delega) rappresentano vincoli da rispettare nell’ambito del recepimento.

Al riguardo, sebbene le modifiche imposte dalla nuova direttiva avrebbero consentito di operare solo con modifiche di carattere puntuale, il Ministero dell’ambiente ha ritenuto opportuno procedere all’abrogazione ed alla sostituzione integrale del decreto attualmente vigente (decreto legislativo n.30 del 2013).

Il provvedimento all’esame del Parlamento, perciò (per i cui dettagli di analisi si rinvia, quindi, al dossier allegato), si compone di 47 articoli e 4 allegati ed opera una riscrittura completa dell'attuale disciplina dello scambio di quote di emissione di gas a effetto serra recata dal decreto legislativo 13 marzo 2013, n.30, recependo le indicazioni della nuova direttiva comunitaria ed i principi imposti dalla lege di delega.

Per qualsiasi chiarimento o informazione e per eventuali segnalazioni di possibili integrazioni o modifiche allo schema di decreto in discussione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni, responsabile del Servizio Ambiente ed Energia (ambiente@confcooperative.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO GENERALE

       (Marco Venturelli)

 

 





 

 

 

 

 

 

 

Dossier di approfondimento normativo

EMISSION TRADING SYSTEM (ETS Ue)

(aggiornamento al 30 marzo 2020)



Dossier di approfondimento normativo

Emission Trading System (ETS Ue)

 

INDICE

1.      RIFERIMENTI NORMATIVI 4

1.1. NORMATIVA INTERNAZIONALE  4

1.2. NORMATIVA COMUNITARIA   4

1.3. NORMATIVA NAZIONALE  5

2.      EVOLUZIONE DEI NEGOZIATI SUL CLIMA E LA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI (UNFCCC)  6

3.      IL PROTOCOLLO DI KYOTO E L’ACCORDO DI PARIGI 8

3.1. Il Protocollo di Kyoto   8

3.1.1. Modalità di attuazione del Protocollo  9

3.2. L’Accordo di Parigi ed il Pacchetto “Clima-energia  11

4. IL SISTEMA ETS  13

4.1. Quadro generale 13

4.2. Evoluzione della disciplina di riferimento   13

4.3. Settori e gas interessati 14

4.4. Come funziona il sistema EU ETS  14

4.5. I periodi di trading: le fasi 16

4.5.1. La Fase 1 dell'Ets (anni 2005-2007) 16

4.5.2. La Fase 2 dell'Ets (anni 2008-2012) 16

4.5.3. La Fase 3 dell'Ets (anni 2013-2020) 17

4.5.4. La Fase 4 dell'Ets (anni 2021-2030) 18

4.6. Il Registro dell'Unione  19

4.7. Il monitoraggio delle emissioni 20

4.8. Il sistema delle aste delle quote  20

5.      ANALISI DELLA NORMATIVA ITALIANA   22

5.1. Il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216  22

5.2. Il decreto legislativo 13 marzo 2013, n.30  22

5.2.1. Il Campo di applicazione  22

5.2.2. L’Autorità nazionale competente  27

5.2.3. Disciplina degli impianti fissi 28

5.2.4. Disposizioni applicabili al trasporto aereo e agli impianti fissi 32

6. QUESTIONI INTERPRETATIVE ALL’ESAME DELLA CORTE DI GIUSTIZIA   40

6.1. Questione pregiudiziale in Corte di Giustizia (Causa C-617/19) 40

6.2. Giurisprudenza Comunitaria di riferimento   41

7. LA NUOVA DIRETTIVA 2018/410/UE ED IL RECEPIMENTO IN CORSO   43

7.1. LA DIRETTIVA 2018/410/UE  43

7.2.  ITER PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA N.2018/410/UE  44

7.3. LO SCHEMA DI DECRETO DI RECEPIMENTO   45

7.3.1. Disposizioni generali - Oggetto, campo di applicazione e definizioni 45

7.3.2. Autorità nazionale competente  47

7.3.3. Trasporto aereo  47

7.3.4. Disciplina degli impianti fissi 48

7.3.5. Disposizioni comuni per impianti fissi ed operatori aerei 54

7.3.6. Disposizioni Transitorie e finali 57

7.3.7. Allegati (campo di applicazione, controllo e comunicazioni, criteri di verifica) 58

 





 

Dossier di approfondimento normativo

Emission Trading System (ETS Ue) [1]

 

1.    RIFERIMENTI NORMATIVI

1.1. NORMATIVA INTERNAZIONALE

  • Accordo di Parigi, adottato il 12 dicembre 2015 a norma della United Nations Framework Convention on Climate Change (CUNFCCC), entrato in vigore il 4 novembre 2016

 

1.2. NORMATIVA COMUNITARIA

  • direttiva 2003/87/CE, Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio

  • direttiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE

  • regolamento 1031/2010/UE, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione

  • regolamento 601/2012/CE del 21 giugno 2012, Regolamento della Commissione concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

  • decisione 2014/746/UE del 27 ottobre 2014, Decisione della Commissione che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per il periodo dal 2015 al 2019

  • direttiva 2018/410/UE, del 14 marzo 2018, Direttiva Del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814

  • regolamento di esecuzione 2018/2066/UE del 19 dicembre 2018 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87 /CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (UE) 601/2012 della Commissione

  • regolamento di esecuzione 2018/2067/UE del 19 dicembre 2018 concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87 /CE del Parlamento europeo e del Consiglio

  • decisione delegata 2019/708/UE del 15 febbraio 2019 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di C02 per il periodo dal2021 al 2030

  • regolamento delegato 2019/1122/UE, del 12 marzo 2019 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione

  • regolamento 2019/1868/UE, del 28 agosto 2019, recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 per allineare la vendita all'asta delle quote alle norme dell'EU ETS per il periodo 2021-2030 e al riconoscimento delle quote quali strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

  • regolamento 2019/311/UE del 19 dicembre 2018 che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 1O-bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

 

1.3. NORMATIVA NAZIONALE

  • decreto legislativo 4 aprile 2006, n.216, Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto (provvedimento abrogato dall’art. 43, comma 1, D.Lgs. 13 marzo 2013 n. 30, a decorrere dal 5 aprile 2013, ad eccezione dell’allegato A che è abrogato a partire dal 1° maggio 2013)

  • decreto legislativo 13 marzo 2013, n.30, Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra

  • legge 4 ottobre 2019, n.117, Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 (in particolare, articolo 13)



2.    EVOLUZIONE DEI NEGOZIATI SUL CLIMA E LA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI (UNFCCC)

La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change – in sigla UNFCCC o FCCC), adottata a New York il 9 maggio 1992 ed approvata dai delegati di 150 Paesi, è un Trattato ambientale internazionale.

La Convenzione è stata presentata ai Governi per la firma nell’ambito della Conferenza sull'Ambiente e sullo Sviluppo delle Nazioni Unite (United Nations Conference on Environment and Development – in sigla UNCED) - informalmente conosciuta come Summit della Terra - tenutasi a Rio de Janeiro nel giugno del 1992.  La Convenzione, sottoscritta a Rio da 154 Paesi, più l'Unione europea, è entrata in vigore il 21 marzo 1994, vale a dire, secondo quanto previsto, novanta giorni dopo la cinquantesima ratifica.

La Convenzione definisce un obiettivo di stabilizzazione delle concentrazioni di gas-serra per la protezione del sistema climatico e promuove interventi a livello nazionale ed internazionale per il raggiungimento di questo obiettivo.

Il Trattato, come stipulato originariamente, non prevede impegni vincolanti per la riduzione delle emissioni di gas-serra, ma l’obiettivo di “raggiungere la stabilizzazione delle concentrazioni dei gas serra in atmosfera a un livello abbastanza basso per prevenire interferenze antropogeniche dannose per il sistema climatico”.

Il Trattato, sotto questo profilo legalmente non vincolante, include previsioni di aggiornamenti (denominati "Protocolli") per la definizione di limiti obbligatori di emissioni, quale, a titolo di esempio, per quanto si dirà oltre, il Protocollo di Kyoto.

Con l’approvazione del Protocollo di Kyoto, in particolare, è iniziato un lungo e complesso processo di determinazione di regole internazionali legalmente vincolanti per attuare e verificare le politiche nazionali di riduzione delle emissioni di gas-serra.

Tra gli strumenti previsti dalla Convenzione ha un rilievo essenziale la Conferenza delle parti, istituita come organo supremo, competente ad esaminare l'attuazione della Convenzione stessa e di qualsiasi relativo strumento giuridico adottato, nonché ad assumere decisioni necessarie per promuoverne l'effettiva attuazione.

A tali scopi, alla Conferenza delle parti sono riconosciute, tra le altre, le seguenti funzioni:

  • esaminare periodicamente gli obblighi delle parti e gli accordi istituzionali;

  • promuovere e facilitare lo scambio di informazioni sui provvedimenti adottati dalle parti per fronteggiare i cambiamenti climatici ed i loro effetti, nonché facilitare il coordinamento dei provvedimenti adottati;

  • promuovere e dirigere l'elaborazione ed il perfezionamento periodico di metodologie comparabili, intese, fra l'altro, a preparare inventari di emissioni di gas ad effetto serra suddivise per fonti e di eliminazioni di tali gas suddivise per pozzi ed a valutare l'efficacia di provvedimenti volti a limitare le emissioni ed incrementare le eliminazioni di questi gas;

  • valutare, sulla base di tutte le informazioni ad essa comunicate in conformità delle disposizioni della Convenzione, l'attuazione della stessa, gli effetti globali dei provvedimenti adottati, in particolare gli effetti ambientali, economici e sociali, nonché i relativi impatti cumulativi e la misura in cui si ottengono progressi nel raggiungimento dell'obiettivo previsti.





  •  

3.    IL PROTOCOLLO DI KYOTO E L’ACCORDO DI PARIGI

3.1. Il Protocollo di Kyoto

Nell’ambito della COP-3 (KYOTO (GIAPPONE) 1997), è stato adottato, dopo intensi negoziati, il Protocollo di Kyoto con cui sono stati fissati, per la prima volta, obiettivi vincolanti per le emissioni di gas a effetto serra in 37 paesi industrializzati per il periodo 2008-2012.   Il Protocollo è entrato in vigore il 16 febbraio 2005.

Dagli obblighi fissati con il Protocollo sono stati esclusi i Paesi in via di sviluppo, con lo scopo di evitare di ostacolarne la crescita economica.  Tale scelta trova ancora oggi il disaccordo di alcuni stati, tra cui gli Stati Uniti soprattutto per l'esclusione dagli impegni dei grandi paesi emergenti dell'Asia, India e Cina.

In particolare, con il Protocollo di Kyoto i paesi industrializzati si sono impegnati a ridurre entro il 2012 le emissioni di gas serra del 5,2% rispetto al 1990.

Il Protocollo di Kyoto impegnava i Paesi sottoscrittori (le Parti) ad una riduzione quantitativa delle proprie emissioni di gas ad effetto serra (i gas climalteranti, che riscaldano il clima terrestre) rispetto ai propri livelli di emissione del 1990 (baseline), in percentuale diversa da Stato a Stato: per fare questo alle Parti è stato richiesto di realizzare un sistema nazionale di monitoraggio delle emissioni ed assorbimenti di gas ad effetto serra ("Inventario Nazionale delle emissioni e degli assorbimenti dei gas a effetto serra") da aggiornare annualmente, insieme alla definizione delle misure per la riduzione delle emissioni stesse.

Il Protocollo di Kyoto è articolato in tre elementi chiave:

1) La definizione di obiettivi di riduzione delle emissioni. Tali obiettivi imposti ai Paesi firmatari sono diversi, in relazione all'Allegato cui appartengono e cambiano da Paese a Paese. In particolare:

a) Paesi dell’Allegato I: i Paesi industrializzati e le economie in transizione hanno l'obiettivo di riportare singolarmente, o per gruppi cooperanti, le emissioni ai livelli del 1990 entro il quinquennio 2008-2012;

b) Paesi dell’Allegato II: ai Paesi industrializzati si richiede una riduzione delle emissioni del 5,2% rispetto ai valori assunti nel 1990, da raggiungere anche in modo congiunto da gruppi di Paesi, all'interno dei quali alcuni assumono impegni di riduzione maggiori per compensare gli impegni minori di altri;

c) Paesi non in Allegato: i Paesi in via di sviluppo non sono soggetti ad alcun obbligo di riduzione.

2) La previsione di una scadenza temporale per la verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte dei Paesi industrializzati. E’ previsto che i Paesi appartenenti all'Allegato I raggiungano gli obiettivi fissati, in termini di riduzione delle emissioni rispetto all'anno di riferimento scelto (baseline), il 1990, nel periodo 2008-2012.

3) Il ricorso a strumenti di mercato per garantire il raggiungimento degli obiettivi. I meccanismi flessibili previsti dal Protocollo sono quattro, ovvero il Commercio di Emissioni (Emission Trading), il Meccanismo di Sviluppo Pulito (Clean Development Mechanism), l'Attuazione Congiunta (Joint Implementation) e l'uso dei Carbon Funds. Sono interventi di mitigazione del cambiamento climatico che coinvolgono la comunità internazionale e che consentono di intervenire minimizzando i costi.

Al fine di verificare il raggiungimento degli impegni assunti, il Protocollo prevede per i Paesi firmatari l'obbligo di compilare inventari nazionali delle emissioni antropiche, i cui dati devono essere certificati da appositi organi di controllo.

I gas climalteranti (GHG - GreenHouse Gases) oggetto degli obiettivi di riduzione sono:

  • CO2 (anidride carbonica), prodotta dall'impiego dei combustibili fossili in tutte le attività energetiche e industriali oltre che nei trasporti;

  • CH4 (metano), prodotto dalle discariche dei rifiuti, dagli allevamenti zootecnici e dalle coltivazioni di riso;

  • N2O (protossido di azoto), prodotto nel settore agricolo e nelle industrie chimiche;

  • HFC (idrofluorocarburi), impiegati nelle industrie chimiche e manifatturiere;

  • PFC (perfluorocarburi), impiegati nelle industrie chimiche e manifatturiere;

  • SF6 (esafluoruro di zolfo), impiegato nelle industrie chimiche e manifatturiere.

Ciascuno di questi gas ha un proprio e specifico GWP (Global Warming Potential), che sostanzialmente corrisponde alla sua "capacità serra" in relazione a quella della CO2, convenzionalmente posta =1, lungo un intervallo temporale che normalmente è a 100 anni.

Se tutti gli altri gas hanno un "potere climalterante" molto più alto di quello della CO2, attualmente la CO2 è comunque il principale e più rilevante gas ad effetto serra.

Quando si parla, quindi, degli obiettivi di riduzione emissiva si fa sempre riferimento a valori espressi in termini di CO2eq (CO2 equivalente), una unità di misura che considera la somma ponderata della capacità serra di tutti i 6 diversi gas (o famiglie di gas) oggetto del Protocollo di Kyoto [2].

Con la ratifica del Protocollo di Kyoto, l'Unione europea si è impegnata a ridurre in maniera congiunta, nel periodo 2008-2012, le proprie emissioni di gas serra dell'8% rispetto ai livelli del 1990 con una distribuzione dell'onere complessivo di riduzione in percentuali diverse tra gli Stati.

 

3.1.1. Modalità di attuazione del Protocollo

Per l’attuazione degli impegni, il protocollo di Kyoto prescrive azioni “domestiche”, ovvero misure da realizzare in ambito nazionale da ciascun Paese destinatario del protocollo stesso (Paesi Allegato I) ed azioni “internazionali”, da effettuarsi attraverso la cooperazione sia fra gli stessi Paesi dell’Allegato I, sia tra Paesi dell’Allegato I e Paesi non-Allegato I.

Per tale cooperazione internazionale, il Protocollo di Kyoto prevede specifici meccanismi di cooperazione, definiti “meccanismi flessibili”. Tuttavia, le azioni domestiche devono essere considerate prioritarie e le azioni internazionali devono assumere, invece, un ruolo supplementare a quelle nazionali.

Gli interventi di riduzione delle emissioni di gas serra da attuare a livello nazionale sono esplicitati nell'articolo 2 del Protocollo di Kyoto. Ciascun Paese può scegliere quale degli interventi previsti privilegiare per raggiungere i propri obiettivi di riduzione. I principali settori delle attività umane da considerare per la realizzazione di interventi di contenimento e di abbattimento delle emissioni di gas serra sono i seguenti:

  • l'energia, intesa sia come uso di combustibili fossili nella produzione ed utilizzazione dell'energia (impianti energetici, industria, trasporti, ecc…), che come emissioni non controllate di fonti energetiche di origine fossile (carbone, metano, petrolio e i suoi derivati, ecc…);

  • i processi industriali, intesi come quelli esistenti nell'industria chimica, nell'industria metallurgica, nella produzione di prodotti minerali, di idrocarburi alogenati, di esafluoro di zolfo, nella produzione ed uso di solventi, ecc.;

  • l'agricoltura, intesa come zootecnia e fermentazione enterica, uso dei terreni agricoli, coltivazione di riso, combustione di residui agricoli, ecc.;

  • gestione dei rifiuti, intesa come gestione delle discariche sul territorio, gestione dei rifiuti liquidi, impianti di trattamento ed incenerimento, ecc.

    Oltre agli interventi domestici, per facilitare il raggiungimento degli obblighi, il Protocollo di Kyoto ha introdotto alcuni meccanismi flessibili, che sono essenzialmente strumenti economici finalizzati a ridurre il costo complessivo d'abbattimento dei gas serra, permettendo di ridurre le emissioni lì dove sia economicamente più conveniente pur nel rispetto degli obiettivi ambientali.

    Durante la Conferenza di Marrakech, in occasione della quale sono stati approvati nel dettaglio i meccanismi flessibili, è stata ribadita la caratteristica di supplementarietà degli stessi, sottolineando che l’adozione di tali strumenti da parte dei Paesi inseriti nell’Allegato I è possibile solo se in precedenza sono stati realizzati “notevoli sforzi” di riduzione dei gas serra attraverso politiche e misure domestiche. Non è previsto, in ogni caso, alcun valore di soglia massimo per il loro utilizzo vista la forte disomogeneità nella struttura produttiva dei Paesi aderenti al Protocollo.

    Rientrano tra i meccanismi flessibili l’Emission Trading, la Joint Implementation, il Clean Development Mechanism.  Alcuni considerano anche la contabilizzazione dei carbon sinks   tra i meccanismi flessibili, di tipo non economico.

    In particolare, l’Emission Trading Scheme ovvero Scambio di quote di emissioni (ETS) è il meccanismo che consente a ciascun Paese dell’Allegato I, che ha ridotto le emissioni in misura maggiore rispetto ai propri targets, di vendere tale surplus in un mercato internazionale creato ad hoc ad altri Paesi dello stesso Allegato che non sono riusciti a raggiungere i propri obiettivi.

    La Joint Implementation ovvero Attuazione Congiunta (JI) è il meccanismo che consente a ciascun Paese dell’Allegato I di realizzare progetti di abbattimento delle emissioni in un altro Paese del proprio Allegato di appartenenza, acquisendo così unità di riduzione delle emissioni (Emission Reduction Units, ERU) che possono essere usate in detrazione delle emissioni nazionali dal 2008;

    Il Clean Development Mechanism ovvero Meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) è il meccanismo che consente ai Paesi dell’Allegato I di attuare progetti di sviluppo socio-economico “pulito”, basati cioè sull’innovazione tecnologica e le nuove tecnologie ad alta efficienza e a bassa emissione di gas serra), acquisendo così delle riduzioni di emissioni certificate (Certified Emission Reduction, CER) che possono essere usate in detrazione delle emissioni nazionali dal 2005;

    I Paesi che intendono partecipare ai meccanismi flessibili devono, innanzitutto, aver ratificato il Protocollo di Kyoto e devono avere già stabilito a livello nazionale un archivio contenente gli inventari delle loro emissioni e dei loro sinks, certificati in appositi registri. Inoltre, devono aver stabilito i permessi di emissione o le quote di emissioni massime consentite, definite Assigned Amount Units (AAU) in base ai loro impegni di riduzione ed aver definito come queste quote sono suddivise nei diversi settori produttivi del loro Paese.

    Il rispetto di tale procedura è assolutamente necessario perché con la partecipazione ai meccanismi flessibili si crea un mercato di trasferimenti e di transazioni di permessi o quote di emissione fra industrie e settori produttivi di diversi Paesi che devono essere accuratamente documentati, registrati e certificati. Inoltre, dal punto di vista formale, in fase preventiva è necessario dimostrare al Segretariato della Convenzione quadro di possedere i requisiti di eleggibilità per l’utilizzazione dei meccanismi e, in fase attuativa e conclusiva, gli organi di controllo della Convenzione possono procedere alle verifiche sulla regolarità delle azioni svolte e delle transazioni effettuate nella cessione o nella acquisizione di quote di emissione.

    La 18° sessione negoziale della Conferenza di Doha, al fine di assicurare una seconda stagione al Protocollo di Kyoto (in scadenza lo stesso anno) ne ha esteso l’efficacia fino al 2020.

    Nel dicembre 2015, alla conferenza sul clima di Parigi (COP21), 195 paesi hanno adottato il primo accordo mondiale sul clima, universale e giuridicamente vincolante. Tale accordo definisce un piano d’azione globale volto a mantenere l’aumento medio della temperatura mondiale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli pre-industriali. Il 5 ottobre l’UE ha formalmente ratificato l’Accordo di Parigi, consentendo la sua entrata in vigore il 4 novembre 2016 ed impegnandosi a ridurre le emissioni di gas ad effetto setta di almeno il 40% entro il 2030 (anno base 1990).

    In tale contesto, anche il quadro legislativo del sistema ETS dell’UE per il prossimo periodo di scambio (fase 4) è stato rivisto all’inizio del 2018, in linea con il quadro delle politiche per il clima e l’energia per il 2030 e come parte del contributo dell’UE all’accordo di Parigi del 2015.

     

3.2. L’Accordo di Parigi ed il Pacchetto “Clima-energia

Nella XXI Conferenza delle Parti (COP21) (conclusa a Parigi il 12 dicembre 2015) è stato definito l’Accordo per regolare il periodo post-2020.

L’Accordo, adottato con la decisione 1/CP21, è entrato in vigore il 4 novembre 2016 (ovvero 30 giorni dopo il deposito degli strumenti di ratifica da parte di almeno 55 Parti della Convenzione che rappresentano almeno il 55% delle emissioni mondiali di gas-serra) e si applica dal 2021.

L’Accordo definisce come obiettivo di lungo termine il contenimento dell'aumento della temperatura ben al di sotto dei 2°C e il perseguimento degli sforzi di limitare l'aumento a 1.5°C rispetto ai livelli pre-industriali.

L'Italia ha ratificato l'accordo con la legge n. 204/2016. In base a quanto chiarito con il Comunicato del Ministero degli affari esteri pubblicato nella G.U. del 6 dicembre 2016, l'Accordo è entrato in vigore per l'Italia l'11 dicembre 2016.

L'Accordo prevede che ogni Paese, al momento dell'adesione, comunichi il proprio "contributo determinato a livello nazionale" (INDC – Intended Nationally Determined Contribution) con l'obbligo di perseguire misure domestiche per la sua attuazione. Ogni successivo contributo nazionale (da comunicare ogni cinque anni) rappresenta un avanzamento rispetto allo sforzo già rappresentato con il primo contributo.

Dopo la presentazione della Comunicazione sul "Quadro Clima-Energia 2030", il Consiglio europeo del 23-24 ottobre 2014 ha approvato le Conclusioni che contengono i nuovi obiettivi per il periodo 2021-2030, che costituiscono l'INDC dell'UE.

L'elemento centrale del nuovo Quadro Clima-Energia 2030 è l'obiettivo di riduzione dei gas serra del 40%a livello europeo rispetto all'anno 1990.

Nell’ambito delle misure indicate sono previsti, inoltre:

  • obiettivi vincolanti a livello europeo per i consumi finali di energia da fonti rinnovabili;

  • un target indicativo di efficienza energetica;

  • la ripartizione dell'obiettivo relativo ai gas-serra tra i settori ETS e non-ETS, rispettivamente, in misura pari al 43% e al 30% rispetto al 2005.

    Al fine di raggiungere tali obiettivi sono stati approvati numerosi provvedimenti legislativi, tra cui:

  • la revisione della direttiva ETS (direttiva n. 2018/410/UE)

  • il regolamento per i settori non-ETS (Regolamento n. 2018/842/UE)

  • il regolamento LULUCF (Regolamento n. 2018/841/UE) relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas-serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura.

    Si ricordano, quindi:

  • la direttiva (UE) 2018/2002 sull'efficienza energetica, che prevede un obiettivo di efficienza energetica al 2030 pari al 32,5%

  • la direttiva (UE) 2018/2001 sulle fonti rinnovabili, che prevede che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 sia almeno pari al 32%.



4. IL SISTEMA ETS

4.1. Quadro generale [3]

Il Sistema per lo scambio delle quote di emissione dell'Unione Europea (EU ETS) è uno dei principali strumenti su cui si fonda la politica dell'UE per contrastare i cambiamenti climatici e uno strumento essenziale per ridurre in maniera economicamente efficiente le emissioni di gas a effetto serra (GHG).

L’EU ETS è un sistema internazionale per lo scambio di quote di emissione.

Istituito nel 2005, è attivo in 31 paesi (i 28 dell’UE, più l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia).

Tale sistema limita le emissioni prodotte da oltre 11.000 impianti ad alto consumo di energia e dalle compagnie aeree che operano nello spazio economico europeo (SEE), coprendo circa il 40% delle emissioni totali di gas ad effetto serra prodotte nell’UE.

 

4.2. Evoluzione della disciplina di riferimento

Il sistema di scambio di quote di emissioni (Emission trading) è stato attuato a livello comunitario con l'emanazione della direttiva 2003/87/CE (istitutiva di un sistema per lo scambio di quote di emissioni nell'UE, c.d. EU ETS), recepita integralmente nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 216. L'impegno per una riduzione delle emissioni per il periodo post-2012 è stato assunto solamente da un gruppo ristretto di Paesi, oltre all'UE, che hanno approvato il c.d. emendamento di Doha al Protocollo. Nelle more dell'entrata in vigore dell'emendamento, l'UE si è impegnata, comunque, a dare attuazione già a partire dal 1° gennaio 2013 agli impegni in esso previsti. Per farlo sono stati adottati diversi strumenti normativi, tra i quali la direttiva 2009/29/UE che ha modificato la precedente direttiva 2003/87/UE e che è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. 30/2013, che ha abrogato e sostituito il D.Lgs. 216/2006.

Il regolamento 1031/2010/Ue disciplina il sistema delle aste delle quote di emissione (vedi infra).

In seguito alla firma dell'Accordo di Parigi, destinato a regolare lo scenario emissivo internazionale nel periodo post-2020 e coerentemente con i nuovi obiettivi per il 2030 delineati con il "Quadro Clima-Energia 2030", l'UE ha emanato un nuovo pacchetto di provvedimenti legislativi comprendente anche la direttiva 2018/410/UE (in fase di recepimento: il 29 gennaio 2020 è stato  licenziato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri uno schema di Dlgs di recepimento della direttiva 2018/410/Ue che modifica l'Emission Trading System Ue disciplinato dalla direttiva 2003/87/Ce per il periodo 2021-2030).

La revisione introdotta con la direttiva 2018/410/UE per il prossimo periodo di scambio (fase 4), in linea con il quadro delle politiche per il clima e l’energia per il 2030, quindi, si incentra sui seguenti aspetti:

  • rafforzare l’EU-ETS come stimolo agli investimenti, aumentando il tasso di riduzione delle emissioni al 2,2% annuo a partire dal 2021;

  • rafforzare la riserva stabilizzatrice del mercato (il meccanismo istituito dall’UE nel 2015 per ridurre l’eccedenza di quote di emissioni nel mercato del carbonio e migliorare la resilienza dell’EU ETS agli shock futuri);

  • proseguire con l’assegnazione gratuita di quote a garanzia della competitività internazionale dei settori industriali esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (carbon leakage), garantendo al tempo stesso che le regole per determinare l’assegnazione gratuita siano mirate e riflettano il progresso tecnologico;

  • aiutare l’industria ed il settore energetico a rispondere alle sfide dell’innovazione e degli investimenti richiesti dalla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio attraverso vari meccanismi di finanziamento.

 

4.3. Settori e gas interessati

L’EU ETS copre i gas riportati di seguito con particolare attenzione alle emissioni che possono essere misurate e verificate con un alto grado di precisione:

Anidride carbonica (CO2) derivante da:

  • produzione di energia elettrica e di calore;

  • settori industriali ad alta intensità energetica, comprese raffinerie di petrolio, acciaierie e produzione di ferro, metalli, alluminio, cemento, calce, vetro, ceramica, pasta di legno, carta, cartone, acidi e prodotti chimici organici su larga scala;

  • aviazione civile.

Ossido di azoto (N2O) derivante dalla produzione di acido nitrico, adipico e gliossilico e gliossale

Perfluorocarburi (PFC) derivanti dalla produzione di alluminio

La partecipazione all'EU ETS è obbligatoria per le imprese che operano in questi settori, ma in alcuni settori sono inclusi soltanto gli impianti al di sopra di una certa dimensione.

Inoltre, alcuni impianti dimensioni ridotte possono essere esclusi qualora le amministrazioni mettano in atto misure fiscali o di altro genere che ne riducano le emissioni di un quantitativo equivalente.

 

4.4. Come funziona il sistema EU ETS

L’EU ETS opera secondo il principio del “Cap and Trade”: è fissato un tetto massimo complessivo alle emissioni consentite sul territorio europeo nei settori interessati (cap) cui corrisponde un equivalente numero “quote” (1 ton di CO2 eq. = 1 quota) che possono essere acquistate/vendute su un apposito mercato (trade).

Viene quindi fissato un tetto o limite che stabilisce la quantità massima che può essere emessa dagli impianti che rientrano nel sistema. Entro questo limite, le imprese possono acquistare o vendere quote in base alle loro esigenze. Le quote rappresentano la valuta centrale del sistema: una quota dà al suo titolare il diritto di emettere una tonnellata di COo l’ammontare equivalente di un altro GHG.

Una volta l’anno, tutte le imprese che partecipano all’UE ETS devono restituire una quota di emissione per ogni tonnellata di CO2 eq emessa.  Un numero limitato di quote di emissione viene assegnato a titolo gratuito ad alcune imprese sulla base di regole armonizzate di assegnazione applicate in tutta Europa. Le imprese che non ricevono quote di emissione a titolo gratuito o in cui le quote ricevute non sono sufficienti a coprire le emissioni prodotte devono acquistare le quote di emissione all’asta o da altre imprese. Viceversa, chi ha quote di emissioni in eccesso rispetto alle emissioni prodotte, può venderle. Se una società non adempie agli obblighi di conformità (Compliance), sono applicate sanzioni.

 

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Fig. Schema del funzionamento del Sistema per lo scambio delle quote di emissione dell'Unione Europea

 

 

 

Le imprese che incontrano difficoltà nel coprire le emissioni prodotte possono scegliere tra diverse opzioni:

  • adottare misure per ridurre le proprie emissioni, investendo in tecnologie più efficienti e a basso rilascio di CO2;

  • acquistare le quote necessarie e/o i crediti internazionali (ERU/CER) derivanti da progetti di Sviluppo Pulito (CDM) o di Applicazione Congiunta (JI) istituiti nell’ambito del Protocollo di Kyoto;

  • usare una combinazione delle due opzioni precedenti.

Questa flessibilità garantisce che le emissioni siano ridotte nel modo economicamente più conveniente.

In considerazione delle modifiche introdotte con la direttiva (UE) 2018/410, nel periodo di scambio che inizia il 1° gennaio 2021 sarà rivista la possibilità di ricorrere a crediti internazionali ai fini del sistema EU ETS.

 

4.5. I periodi di trading: le fasi

Il sistema EU ETS, a partire dalla sua introduzione, ha subito numerosi cambiamenti ed è stato suddiviso in distinti periodi di trading, noti come “fasi”:

  • fase 1: anni 2005-2007

  • fase 2: anni 2008-2012

  • fase 3: anni 2013-2020

  • fase 4: anni 2021-2030

L’attuale fase dell’EU ETS (la terza) è iniziata nel 2013 e terminerà nel 2020.

 

4.5.1. La Fase 1 dell'Ets (anni 2005-2007)

Si trattava di un progetto pilota triennale finalizzato a prepararsi alla fase 2, in previsione di un successivo efficace funzionamento dell'Ets dell'Ue a supporto del raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto.

Le principali caratteristiche della Fase 1 possono essere così riassunte:

  • copertura solo delle emissioni di CO2 dei generatori di energia e delle industrie ad alta intensità energetica. Le indennità sono state quasi tutte concesse gratuitamente alle imprese;

  • sanzione per inadempienza di € 40 per tonnellata.

Nell’ambito della Fase 1 sono stati ottenuti i seguenti risultati:

  • un prezzo per il carbonio

  • il libero scambio di quote di emissione in tutta l'Ue.

 

4.5.2. La Fase 2 dell'Ets (anni 2008-2012)

La Fase 2 dell'Ets ha coinciso con il primo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto del 1997, in cui i Paesi dell'Ets Ue avevano obiettivi concreti di riduzione delle emissioni da raggiungere.

Le caratteristiche e gli effetti principali della Fase 2 possono essere così sintetizzati:

  • diminuzione della percentuale di assegnazione gratuita delle quote a circa il 90%;

  • abbassamento massimo delle indennità (circa il 6,5% in meno rispetto al 2005);

  • ingresso di 3 nuovi Paesi: Islanda, Liechtenstein e Norvegia;

  • emissioni di ossido di azoto dalla produzione di acido nitrico incluse in numerosi Paesi;

  • avvio delle aste delle quote di emissione in diversi Paesi;

  • aumento a € 100 per tonnellata della sanzione per inadempienza;

  • autorizzazione delle imprese per l’acquisto di crediti internazionali per un totale di circa 1,4 miliardi di tonnellate di CO2 equivalente;

  • sostituzione dei registri nazionali con il registro dell’Unione e sostituzione del registro delle transazioni indipendenti della Comunità (Citi) con il registro delle transazioni dell'Unione europea (Eutl);

  • introduzione nell'Emission Trading System dal 1° gennaio 2012 (anche se con successive proroghe) del settore dell'aviazione.

 

4.5.3. La Fase 3 dell'Ets (anni 2013-2020)

La Fase 3 è quella attualmente in corso del sistema Ets Ue e presenta significative novità rispetto alle Fasi 1 e 2.

In particolare, le principali differenze rispetto alle precedenti fasi sono:

  • applicazione di un unico tetto alle emissioni per tutta l'Unione anziché tetti nazionali come in precedenza;

  • la vendita all'asta è il metodo comune di assegnazione delle quote (anziché l'assegnazione a titolo gratuito), mentre alle quote ancora assegnate gratuitamente si applicano norme armonizzate;

  • applicazione ad un maggior numero di settori e di gas;

  • finanziamento della diffusione di tecnologie innovative per le energie rinnovabili e la cattura e l'immagazzinamento della CO2 mediante il programma Ner 300 (che finanzia progetti dimostrativi a basse emissioni di carattere innovativo) e accantonamento nella riserva per i nuovi entranti di 300 milioni di quote.

Le novità del sistema Ets Ue nell’ambito della fase 3 sono legate all’applicazione della direttiva 2009/29/Ce (recepita con il decreto legislativo n.30 del 2013) che ha modificato la direttiva 2003/87/Ce.

Tra le principali innovazioni introdotte dalla direttiva 2009/29/Ce si segnalano:

  • campo di applicazione

  • definizioni più puntuali per gli impianti di combustione;

  • estensione del sistema ad altri gas diversi dalla CO2;

  • esclusione per i piccoli impianti (meno di 25mila tonnellate di CO2 l'anno e, nel caso di impianti di combustione, potenza termica inferiore ai 35 MW) purché le emissioni di tali impianti siano regolamentate con misure che comportano uno sforzo di riduzione "equivalente";

  • possibilità di stabilire regole semplificate per monitoraggio, rendicontazione e verifica degli impianti che nel 2008-2010 hanno emesso meno di 5mila tonnellate di CO2 l'anno.

  • metodo di assegnazione delle quote mediante asta: "full auctioning" — e quindi niente assegnazione gratuita — per gli impianti termoelettrici e per quelli di cattura e stoccaggio del carbonio (Css), ad eccezione di quelli di cogenerazione che possono ricevere quote gratuite per l'energia termica destinata al teleriscaldamento e anche degli impianti industriali e di produzione di energia elettrica che utilizzano gas residui di acciaieria la cui produzione risulta inevitabile. Per gli altri impianti è invece prevista una transizione graduale verso il full auctioning: dall'80% di quote assegnate gratuitamente nel 2013 si scenderà fino al 30% nel 2020 (assegnazione gratuita media del 55%);

  • gestione delle aste: a livello nazionale con regole armonizzate dall'Ue. I proventi delle aste sono destinati ad interventi di mitigazione per favorire gli adattamenti ai cambiamenti climatici;

  • maggiore flessibilità tra i settori Eu Ets e non Eu Ets, con il possibile rilascio di quote per realizzazione progetti in settori non regolati dall'Ets;

  • istituzione di riserva di quote gratuite per i "nuovi entranti" e per quelli che effettuano significativi ripotenziamenti.

 

4.5.4. La Fase 4 dell'Ets (anni 2021-2030)

Il quadro legislativo dell'Emission Trading System Ue per il prossimo periodo di scambio (Fase 4 - 2021-2030) è stato rivisto all'inizio del 2018 con l’approvazione della direttiva 2018/410/Ue per poter conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni dell'Ue per il 2030, in linea con il quadro delle politiche per il clima e l'energia per il 2030 e come parte del contributo dell'Unione all'Accordo di Parigi del 2015.

Tra i principali aspetti della Fase 4 si segnalano:

  • il rafforzamento del sistema Ets Ue come stimolo agli investimenti e l'innalzamento del cd. "fattore di riduzione lineare" delle quote di emissioni annualmente messe all'asta (da 1,74% a 2,2%) a partire dal 2021;

  • la riscrittura delle modalità di assegnazione gratuita delle quote, con la prosecuzione dell’assegnazione gratuita di quote a garanzia della competitività internazionale dei settori industriali esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, garantendo al tempo stesso che le regole per determinare l'assegnazione gratuita siano mirate e riflettano il progresso tecnologico;

  • il ritocco al funzionamento della "riserva stabilizzatrice" (dove le quote vengono integrate nel caso di ingente eccedenza sul mercato o svincolate nel caso di ingente disavanzo);

  • l'aggiornamento delle regole per gli impianti "nuovi entranti" e per la concessione di finanziamenti da parte dell'Ue e l'aiuto all'industria e al settore energetico per rispondere alle sfide dell'innovazione e degli investimenti richiesti dalla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio attraverso vari meccanismi di finanziamento.

     

4.6. Il Registro dell'Unione

L'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE stabilisce che le quote di emissioni rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2012 siano conservate in un registro dell'Unione su conti di deposito gestiti dagli Stati membri, mentre l'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE stabilisce l'istituzione di un catalogo indipendente (“catalogo delle operazioni dell'Unione europea” o EUTL, European Union Transaction Log) nel quale sono registrati gli atti di rilascio, trasferimento e cancellazione delle quote di emissioni.

Le operazioni riguardanti le quote che avvengono all'interno del registro dell'Unione devono essere effettuate attraverso un collegamento con l'EUTL, mentre le operazioni riguardanti le unità di Kyoto devono essere effettuate tramite un collegamento con l'EUTL e il catalogo internazionale delle operazioni dell'UNFCCC (“ITL”, International Transaction Log).

Il registro è stato inizialmente istituito dal regolamento (UE) n. 920/2010 della Commissione, successivamente abrogato dal regolamento (UE) n. 389/2013 che ha stabilito le disposizioni generali e i requisiti relativi alla gestione e alla tenuta del registro dell'Unione per il periodo di scambio che ha inizio il 1° gennaio 2013 e per i periodi successivi, del catalogo indipendente delle operazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, nonché dei registri di cui all'articolo 6 della decisione n. 280/2004/CE.

Il registro dell'Unione consente l'accurata contabilizzazione delle operazioni nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione (EU ETS) ed è una banca dati elettronica standardizzata e sicura contenente elementi di dati comuni che consentono di controllare, se del caso, il rilascio, il possesso, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissioni, nonché di assicurare l'accesso al pubblico e la riservatezza, ove necessario. Dovrebbe assicurare che ogni trasferimento sia compatibile con gli obblighi risultanti dalla direttiva 2003/87/CE.

Il Registro è, quindi, una banca dati on-line organizzata in una struttura di conti elettronici intestati ai partecipanti all'Eu Ets (gestori di impianti stazionari, operatori aerei, trader) e assimilabile a un sistema di internet banking: a seguito dell'accesso al sistema, gli utenti hanno la possibilità di visualizzare i propri conti, ricevere da e/o trasferire verso altri conti le unità elettroniche a bilancio.

Il Registro dell'Unione serve a garantire la contabilizzazione delle quote di emissioni e dei crediti da attività di progetto generati e rilasciati nell'ambito dell'Eu Ets o in quello del Protocollo di Kyoto, mantenendo traccia della loro proprietà e dei loro trasferimenti. Serve inoltre a iscrivere le emissioni annuali verificate di ciascun operatore Ets e ad accertare che questi adempiano ai propri obblighi di compensazione delle stesse.

Il Registro non è una piattaforma di scambio, quindi le contrattazioni esulano dal Registro.

La disciplina del Registro è stata modificata con il regolamento n. 2019/1122/UE del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione.

Le modifiche alla disciplina del Registro unico europeo si sono rese necessarie viste le novità legislative nel frattempo intervenute in materia (in particolare le modifiche alla direttiva 2003/87/Ce a seguito della direttiva 2009/29/Ce) che hanno portato al passaggio dalle vecchie disposizioni del regolamento 920/2010/Ue e relativo alle quote di emissioni rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2012, alle nuove.

Il Regolamento 2019/1122/UE precisa che tutte le transazioni necessarie in relazione al terzo periodo di scambio del sistema EU ETS, compreso tra il 2013 e il 2020, dovrebbero essere concluse nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 389/2013. Poiché la direttiva 2003/87/CE prevedeva l'utilizzo dei crediti internazionali generati nell'ambito del protocollo di Kyoto, il suddetto regolamento si continua ad applicare a tali transazioni. Le disposizioni del regolamento (UE) n.389/2013 si continuano ad applicare, perciò alle transazioni connesse al terzo periodo di scambio dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento.

 

4.7. Il monitoraggio delle emissioni

Gli impianti industriali e gli operatori aerei interessati dall'Emission Trading System Ue devono disporre di un piano di monitoraggio approvato per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni annuali.

Il Piano è inoltre parte integrante della licenza di esercizio richiesta per gli impianti industriali.

Ogni anno gli operatori devono presentare una relazione sulle emissioni. I dati di un determinato anno devono essere verificati da un verificatore accreditato entro il 31 marzo dell'anno successivo. Una volta effettuata la verifica, gli operatori devono restituire il numero equivalente di quote di emissioni entro il 30 aprile dell'anno in questione.

Il monitoraggio emissioni è disciplinato in due regolamenti:

  • il regolamento n. 601/2012/Ue del 21 giugno 2012, sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il regolamento 601/2012/Ue sarà sostituito dal regolamento 2018/2066/Ue. Già dal 1° gennaio 2019 sono invece immediatamente vigenti alcune modifiche al regolamento 601/2012/Ue soprattutto in relazione agli obblighi per gli operatori aerei;

  • il regolamento n. 2018/2067/Ue del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori che ha sostituito 600/2012/Ue.

 

4.8. Il sistema delle aste delle quote

Le modalità con cui è effettuata la vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/Ce sono definite nel regolamento 1031/2010/UE [4] che prevede un sistema di aste armonizzato a livello europeo. L'obiettivo del sistema è quello è garantire una maggiore trasparenza e semplicità nel sistema di assegnazione delle quote e favorire maggiore efficienza nella formazione del prezzo.

Il regolamento 1032/2010/Ue ha previsto la selezione di una piattaforma d'asta comune europea (EEX — European Energy Exchange, gestita attraverso il Joint Procurement Steering Committee), sulla quale vengono messe all'asta le quote degli Stati membri che ne fanno parte, mentre alcuni Stati Membri hanno optato per una propria piattaforma, cosiddetta "opt out" (es. Germania, Regno Unito e Polonia). EEX è stata selezionata come piattaforma d'asta dalla Germania, la scelta del Regno Unito è ricaduta su ICE — InterContinental Exchange, mentre la Polonia deve ancora ultimare la procedura di selezione e aderisce temporaneamente alla piattaforma comune. È previsto anche un "sorvegliante unico d'asta" che ha il compito di monitorare l'andamento delle aste su tutte le piattaforme europee.

Possono partecipare direttamente alle aste sulle diverse piattaforme i soggetti che siano legittimati a norma dell'articolo 15 del regolamento 1031/2010/Ue e ne facciano richiesta secondo le modalità di ciascuna piattaforma.





 

5.    ANALISI DELLA NORMATIVA ITALIANA

5.1. Il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216

Il decreto legislativo n. 216 del 2006 reca Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.

Il Dlgs 216/2006 ha quindi recepito la direttiva 2003/87/Ce nel nostro ordinamento ed è stato abrogato il 4 aprile 2013 dall’art. 43, comma 1, decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30, con decorrenza 5 aprile 2013, ad eccezione dell’allegato A che è abrogato a partire dal 1° maggio 2013.

Con riferimento alle autorizzazioni già rilasciate nella vigenza del decreto legislativo n.216 del 2006, l’articolo 15, comma 4 del decreto legislativo 30 del 2013 prevede che fatto salvo il caso di riesame, restano valide le autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra rilasciate ai sensi del decreto legislativo n. 216 del 2006 o ai sensi della deliberazione n. 22/2011.

 

5.2. Il decreto legislativo 13 marzo 2013, n.30

Il decreto legislativo 13 marzo 2013, n.30, reca Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra ed è stato adottato per recepire le modifiche al sistema ed alla direttiva 2003/87, apportate con la direttiva 2009/29/CE.

Il decreto abroga il decreto legislativo n.216 del 2006 (e le successive modifiche di cui al decreto legislativo n. 51 del 2008 ed al decreto legislativo n. 257 del 2010).

 

5.2.1. Il Campo di applicazione

Rif.: articoli 1, 2, 37, 38 e allegati 1 e 2

Il decreto legislativo n. 30 del 2013 si applica alle emissioni di gas serra elencati nell'allegato II del decreto medesimo, vale a dire:

  • Anidride carbonica (CO2)

  • Metano (CH4)

  • Protossido di azoto (N2O)

  • Idrofluorocarburi (HFC)

  • Perfluorocarburi (PFC)

  • Esafluoro di zolfo (SF6)

Il decreto si applica alle emissioni prodotte da tutte le categorie di attività elencate nell'allegato I dello stesso provvedimento, vale a dire, in estrema sintesi, varie tipologie di impianti fissi di combustione e voli aerei in partenza o in arrivo nell'Ue.

Al fine di valutare se l’impianto rientra nel campo di applicazione della disciplina occorre considerare quanto segue:

  • gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi e gli impianti che utilizzano esclusivamente biomassa non rientrano nel decreto;

  • i valori limite riportati nella tabella si riferiscono alle capacità produttive. Qualora varie unità rientranti nella medesima attività siano svolte in uno stesso impianto, si sommano le capacità di tali unità;

  • in sede di calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto al fine di decidere in merito alla sua inclusione nel campo di applicazione del decreto legislativo, si sommano le potenze termiche nominali di tutte le unità tecniche che ne fanno parte e che utilizzano combustibili all’interno dell’impianto.

Tali unità possono comprendere, in particolare, tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unità di «chemical looping combustion», torce e dispositivi post-combustione termici o catalitici.

Le unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa non sono prese in considerazione ai fini del calcolo. Tra le «unità che utilizzano esclusivamente biomassa» rientrano quelle che utilizzano combustibili fossili solo in fase di avvio o di arresto.

Nel caso in cui l’impianto ricade nel campo di applicazione del decreto legislativo anche le unità con una potenza termica nominale inferiore ai 3 MW e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa devono essere oggetto di domanda o di aggiornamento dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e le loro emissioni monitorate

Se una unità serve per un'attività per la quale la soglia non è espressa come potenza termica nominale totale, la soglia espressa come capacità di produzione di tale attività è prioritaria per la decisione in merito all'inclusione nel campo di applicazione del decreto.

Quando in un impianto si supera la soglia di capacità di qualsiasi attività prevista, tutte le unità in cui sono utilizzati combustibili, diverse dalle unità per l’incinerazione di rifiuti pericolosi o domestici, sono incluse nell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra.

Sono esclusi dal campo di applicazione del decreto gli impianti di incenerimento che trattano annualmente, per più del 50 per cento in peso rispetto al totale dei rifiuti trattati, le seguenti tipologie di rifiuti:

a)  rifiuti urbani;

b)  rifiuti pericolosi;

c) rifiuti speciali non pericolosi prodotti da impianti di trattamento, alimentati annualmente con rifiuti urbani per una quota superiore al 50 per cento in peso.

Al fine della verifica delle condizioni di esonero, i gestori di impianti di incenerimento di potenza termica superiore a 20 MW devono trasmettere una apposita comunicazione che va rinnovata, successivamente, ad ogni rinnovo del provvedimento di Autorizzazione integrata ambientale dell'impianto.

 

Elenco degli impianti che rientrano nel campo di applicazione del decreto

(allegato I al decreto legislativo n.30 del 2013)

ATTIVITÀ

GAS SERRA

Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tranne negli impianti per l’incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani)

Biossido di carbonio

Raffinazione di petrolio

Biossido di carbonio

Produzione di coke

Biossido di carbonio

Arrostimento o sinterizzazione, compresa la pellettizzazione, di minerali metallici (tra cui i minerali solforati)

Biossido di carbonio

Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all’ora

Biossido di carbonio

Produzione o trasformazione di metalli ferrosi (incluse le ferro-leghe), ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW. La trasformazione comprende, tra l’altro, laminatoi, riscaldatori, forni di ricottura, impianti di forgiatura, fonderie, impianti di rivestimento e impianti di decapaggio

Biossido di carbonio

Produzione di alluminio primario

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

Produzione di alluminio secondario ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW

Biossido di carbonio

Produzione o trasformazione di metalli non ferrosi, compresa la fabbricazione di leghe, l’affinazione, la formatura in fonderia, ecc., ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tra cui i combustibili utilizzati come agenti riducenti)

Biossido di carbonio

Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno

Biossido di carbonio

Produzione di calce viva o calcinazione di dolomite o magnesite in forni rotativi o altri tipi di forni con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno

Biossido di carbonio

Fabbricazione del vetro, tra cui le fibre di vetro, con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno

Biossido di carbonio

Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con capacità di produzione superiore a 75 tonnellate al giorno

Biossido di carbonio

Fabbricazione di materiale isolante in lana minerale a base di vetro, roccia o scorie con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno

Biossido di carbonio

Essiccazione o calcinazione del gesso o produzione di pannelli di cartongesso e altri prodotti a base di gesso, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW

Biossido di carbonio

Fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose

Biossido di carbonio

Fabbricazione di carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno

Biossido di carbonio

Produzione di nerofumo, compresa la carbonizzazione di sostanze organiche quali oli, bitumi, residui del cracking e della distillazione, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW

Biossido di carbonio

Produzione di acido nitrico

Biossido di carbonio e protossido di azoto

Produzione di acido adipico

Biossido di carbonio e protossido di azoto

Produzione di gliossale e acido gliossilico

Biossido di carbonio e protossido di azoto

Produzione di ammoniaca

Biossido di carbonio

Produzione di prodotti chimici organici su larga scala mediante cracking, reforming, ossidazione parziale o totale o processi simili, con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno

Biossido di carbonio

Produzione di idrogeno (H2) e di gas di sintesi mediante reforming o mediante ossidazione parziale, con una capacità di produzione superiore a 25 tonnellate al giorno

Biossido di carbonio

Produzione di carbonato di sodio (Na2CO3) e di bicarbonato di sodio (NaHCO3)

Biossido di carbonio

Cattura dei gas a effetto serra provenienti da impianti disciplinati dalla presente direttiva ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE

Biossido di carbonio

Trasporto dei gas a effetto serra mediante condutture ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE

Biossido di carbonio

Stoccaggio geologico dei gas a effetto serra in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE

Biossido di carbonio

Trasporto aereo

Biossido di carbonio

Voli in partenza da o in arrivo a un aerodromo situato nel territorio della Unione europea, ad esclusione dei:

 

a) i voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell’ambito di un viaggio ufficiale, il monarca regnante o i membri più prossimi della sua famiglia, i capi di Stato, i capi di governo, i ministri del governo, di un Paese diverso da uno Stato membro, a condizione che tale situazione sia comprovata da un adeguato indicatore attestante tale status nel piano di volo;

 

b) i voli militari effettuati da aeromobili militari e i voli delle autorità doganali e di polizia;

 

c) i voli effettuati a fini di ricerca e soccorso, i voli per attività antincendio, i voli umanitari e i voli per servizi medici d’emergenza autorizzati dall’autorità competente responsabile;

 

d) i voli effettuati esclusivamente secondo le regole del volo a vista definite nell’allegato 2 della convenzione di Chicago;

 

e) i voli che terminano presso l’aerodromo dal quale l’aeromobile è decollato e durante i quali non è stato effettuato alcun atterraggio intermedio;

 

f) i voli di addestramento effettuati al solo fine di ottenere un brevetto o, nel caso di un equipaggio di cabina, un’abilitazione (rating), qualora questa situazione sia comprovata da una menzione inserita nel piano di volo, a condizione che il volo non sia destinato al trasporto di passeggeri e/o merci o al posizionamento o al trasferimento dell’aeromobile;

 

g) i voli effettuati al solo fine della ricerca scientifica o verificare, collaudare o certificare aeromobili o apparecchiature sia a bordo che a terra;

 

h) i voli effettuati da un aeromobile con una massa massima al decollo certificata inferiore a 5.700 kg;

 

i) voli effettuati nel quadro di obblighi di servizio pubblico imposti ai sensi del regolamento (CEE) n. 1008/2008 su rotte all’interno di regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato, o su rotte per le quali la capacità offerta non supera i 30.000 posti all’anno; e

 

l) i voli che, se non fosse per questo, rientrerebbero in questa attività e sono effettuati da un operatore di trasporto aereo commerciale che opera:

 

- meno di 243 voli per periodo per tre periodi di quattro mesi consecutivi; o

 

- voli con emissioni annue totali inferiori a 10.000 tonnellate l’anno.

 

I voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell’ambito di un viaggio ufficiale, un monarca regnante o i membri più prossimi della sua famiglia, un capo di Stato, i capi di governo, i ministri del governo di uno Stato membro non possono essere esclusi a titolo del presente punto.

 

 

L’elenco indicato può subire variazioni sulla base delle valutazioni del Comitato nazionale. In particolare, ai sensi dell’articolo 37 del decreto Il Comitato può applicare, su propria iniziativa o su richiesta di uno o più gestori, lo scambio di quote di emissioni ad attività ed a gas a effetto serra che non figurano all'allegato I, tenuto conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare le ripercussioni sul mercato interno, la potenziale distorsione della concorrenza, l'integrità ambientale del sistema comunitario e l'affidabilità del sistema di monitoraggio e di comunicazione previsto, purché l'inclusione di tali attività e gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione europea.

Ai sensi dell’articolo 38 del decreto il Comitato nazionale può deliberare l’esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione di misure equivalenti.

In particolare, a richiesta dell'interessato il Comitato può escludere dal sistema:

a)  gli impianti che in ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 hanno comunicato al Comitato emissioni inferiori a 25.000 tonnellate di CO2 equivalente;

b)  gli impianti che, nel caso svolgano l'attività di combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW di cui all'allegato I, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa;

c)  gli impianti termici asserviti a strutture ospedaliere a determinate condizioni.

Gli impianti eventualmente esclusi che, sulla base della comunicazione annuale delle emissioni, risulti che in uno degli anni del periodo 2013-2020 emettano più di 25000 tCO2eq.rientrano nel sistema e non possono essere oggetto di ulteriore esclusione.

Il gestore dell'impianto escluso ha comunque l'obbligo di:

  • monitorare le emissioni rilasciate;

  • comunicare al Comitato le eventuali modifiche dell'identità del gestore ed alla natura o al funzionamento dell'impianto;

  • comunicare al Comitato ampliamenti o riduzioni di capacità superiori al 20 per cento della capacità produttiva al fine di permettere allo stesso Comitato la revisione della quantità di emissione che possono essere emesse a titolo gratuito.

 

5.2.2. L’Autorità nazionale competente

Rif.: articolo 4

L'articolo 4 del decreto legislativo istituisce il "Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto” che svolge la funzione di autorità nazionale competente ed è composto da un Consiglio direttivo (organo deliberante) e da una Segreteria tecnica. Il Consiglio direttivo è composto di base da nove membri nominati per 4 anni (otto di nomina ministeriale e uno, con funzione consultiva, nominato dalla Conferenza Stato-Regioni), mentre la Segreteria tecnica è composta da 22 membri "di elevata qualifica professionale, con comprovata esperienza in materia ambientale e nei settori interessati dal presente decreto". Quando si discute di trasporti aerei, il Consiglio viene integrato da altri 3 membri (due devono appartenere all'Enac, Ente nazionale per l'aviazione civile)

Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo.

Il Comitato ha il compito, tra l’altro, di:

  • determinare l'elenco degli impianti che ricadono nel campo di applicazione del decreto e le quote preliminari eventualmente assegnate a titolo gratuito e notificare alla Commissione queste informazioni;

  • deliberare l'assegnazione finale a ciascuno degli impianti ricompresi nell'elenco;

  • determinare l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti;

  • rilasciare, riesaminare, revocare o aggiornare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra;

  • rilasciare annualmente una parte delle quote assegnate a titolo gratuito;

  • adottare eventuali disposizioni interpretative in materia di monitoraggio delle emissioni;

  • definire i contenuti e le modalità per l'invio delle informazioni e delle comunicazioni;

  • definire i contenuti e le modalità per l'invio della domanda di assegnazione di quote a titolo gratuito da parte dei gestori degli impianti nuovi entranti, valutare l'eleggibilità della richiesta, determinare il quantitativo annuo preliminare di quote e comunicare il medesimo alla Commissione europea;

  • avanzare richiesta, presso la Commissione europea, di integrazione dell'elenco dei settori o dei sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;

  • valutare le richieste di rilascio di quote o di crediti per progetti che riducono le emissioni di gas ad effetto serra sul territorio nazionale;

  • adottare i provvedimenti necessari per assicurare la cancellazione delle quote;

  • applicare il presente decreto ad attività e a gas a effetto serra che non figurano all'allegato 1 e dare attuazione alle disposizioni per l'esclusione di impianti di dimensioni ridotte.

Il Comitato, inoltre, ha funzioni di proposta al Ministero dell'ambiente per azioni da svolgere a livello internazionale, tra cui:

  • promuovere le attività progettuali legate ai meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto;

  • favorire la diffusione dell'informazione, la promozione e l'orientamento con riferimento al settore privato e pubblico a livello nazionale;

  • valorizzare e rafforzare, attraverso la rete diplomatica italiana, i canali informativi ed operativi per fornire adeguati punti di riferimento al sistema industriale ed imprenditoriale italiano;

  • valorizzare e rafforzare le attività pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;

  • fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari delle attività progettuali per lo svolgimento di attività di formazione, per l'assistenza nella creazione delle necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto di procedure decisionali per l'approvazione dei progetti, per la semplificazione dei percorsi amministrativi autorizzatori e per ogni altra necessaria attività funzionale alla facilitazione dei progetti JI e CDM;

  • supportare le aziende italiane nella preparazione di progetti specifici corrispondenti alle priorità di sviluppo sostenibile del Paese destinatario;

  • valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione delle emissioni.

 

5.2.3. Disciplina degli impianti fissi

Rif.: Capo IV - articoli 12-27

 

Impianti fissi

Il Capo IV del decreto legislativo n. 30 del 2013 disciplina le autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra e l'assegnazione ed il rilascio di quote per le attività elencate all'allegato I diverse dalle attività di trasporto aereo.

La regola è che il gestore di un impianto che esercita le attività elencate nell'allegato I che comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nel medesimo allegato non può esercitare l’attività senza l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata dal Comitato nazionale.

Ad eccezione degli impianti già autorizzati (ai sensi del Dlgs 216 del 2006 e della deliberazione 22/2011), la domanda (comprensiva del Piano di monitoraggio predisposto in conformità alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni) va presentata almeno 90 giorni prima della data di entrata in esercizio dell'impianto.

Il Comitato ne verifica la completezza e correttezza e rilascia l'autorizzazione, entro 45 giorni dal ricevimento della domanda (termine sospendibile sine die nel caso di richiesta di ulteriori informazioni da parte del Comitato), dopo aver accertato che il gestore è in grado di monitorare e comunicare le emissioni.

Tra le varie prescrizioni, l’autorizzazione prevede l’obbligo di restituire quote di emissioni, diverse dalle quote rilasciate a norma del Capo III, pari alle emissioni complessivamente rilasciate dall'impianto durante ciascun anno civile, entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il Comitato deve riesaminare l'autorizzazione almeno ogni 5 anni, apportando le modifiche opportune.

Nel caso di modifiche dell'identità del gestore o della natura o del funzionamento dell'impianto, il gestore deve informare il Comitato almeno 90 giorni prima della data in cui la modifica ha effetto. Se del caso, il Comitato procede all'aggiornamento dell'autorizzazione entro 45 giorni (anche questo termine si può sospendere per ulteriori informazioni).

Nel caso di modifiche al sistema di monitoraggio il gestore deve presentare la proposta di aggiornamento del Piano di monitoraggio, che può essere approvata dal Comitato senza modificare l'autorizzazione.

Nel caso di cessazione di attività, l'autorizzazione è revocata.

La cessazione dell'attività e la riduzione sostanziale della capacità deve essere comunicata entro 10 giorni dall'avvenuta cessazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta.

Ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo n.30 del 2013, si considera che un impianto abbia cessato le sue attività quando:

a)  l'autorizzazione ambientale integrata è revocata e l'impianto è chiuso;

b)  l'esercizio delle attività è tecnicamente impossibile;

c)  l'impianto non esercita le attività in via definitiva;

d)  l'impianto interrompe le attività per un periodo superiore a 6 mesi, ad eccezione degli impianti che funzionano in base ad un calendario stagionale, quando il gestore è titolare di un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e di tutte le altre autorizzazioni necessarie, è tecnicamente possibile riprendere le attività senza apportare modifiche fisiche all'impianto e l'impianto è oggetto di una manutenzione periodica.

Deve essere comunicata entro la fine dell'anno anche l’eventuale cessazione parziale di attività che si verifica quando uno dei sottoimpianti, che contribuisce almeno per il 30 per cento o con l'assegnazione di oltre 50mila quote di emissioni al quantitativo annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito all'impianto, riduce il suo livello di attività in un determinato anno civile di almeno il 50 per cento rispetto al livello di attività iniziale.

Il decreto prevede anche un obbligo di comunicazione a carico del gestore per l’ipotesi della riduzione sostanziale di capacità (cfr. articolo 26 decreto legislativo n.30 del 2013), che si verifica nel caso di una o più modifiche fisiche che determinano una riduzione sostanziale della capacità installata iniziale di un sottoimpianto e del suo livello di attività la cui entità comporta:

a)  una riduzione di almeno il 10 per cento rispetto alla capacità installata iniziale del sottoimpianto prima della modifica;

b)  una riduzione del livello di attività che porta ad una riduzione di assegnazione al sottoimpianto di oltre 50.000 quote di emissioni l'anno, che rappresentano almeno il 5 per cento del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per questo sottoimpianto prima delle modifiche.

 

Assegnazione di quote

L'assegnazione delle quote può avvenire a titolo oneroso o a titolo gratuito.

Con riferimento all’assegnazione a titolo oneroso, l’articolo 19 del decreto disciplina la messa all'asta delle quote che, allo stato, è regolamentata dal Regolamento n.1031/2010/Ue.

I produttori di energia elettrica e gli impianti che si occupano di cattura, trasporto e stoccaggio di CO2 (CCS), quindi, devono approvvigionarsi sul mercato delle quote necessarie per coprire il proprio fabbisogno di emissioni. Manifattura ed aviazione ricevono parte delle quote a titolo gratuito e ricorrono alle aste per la parte rimanente. I soggetti finanziari invece (banche, società di investimento e intermediari finanziari) partecipano alle aste contribuendo ad aumentare la liquidità del mercato primario e secondario.

In tale ambito, il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento e pone in essere tutte le attività necessarie.

I proventi delle aste sono versati al GSE in un apposito conto corrente dedicato "Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System" ("TARGET2"). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato. I proventi sono successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi comunitari.

Le aste si svolgono su piattaforme individuate tramite gara d'appalto e gestite nelle modalità previste dal Regolamento 1031/2010 (Regolamento Aste).  

Secondo quanto riportato sul sito del GSE, le piattaforme operative sono tre:

1. CAP2: una piattaforma centralizzata a livello europeo che raccoglie le quote di proprietà di 25 Stati membri, inclusa l'Italia. Una volta completate le procedure di adesione, la CAP2 accoglierà anche le quote di Islanda, Norvegia e Liechtenstein. Pur utilizzando la CAP2, la Polonia si avvale di una sessione d'asta separata in attesa di individuare una piattaforma nazionale al pari di Germania e Regno Unito.

2. EEX-DE: la piattaforma definitiva tedesca che collocale le quote della Germania.

3. ICE UK: la piattaforma definitiva britannica che colloca le quote del Regno Unito.

I soggetti obbligati all'EU ETS, siano essi impianti fissi o operatori aerei, possono approvvigionarsi di quote su tutte le piattaforme a prescindere della propria nazionalità.

Con riferimento all’assegnazione a titolo gratuito, l’articolo 20 del decreto n.30 del 2013 ne disciplina i criteri prevedendo che il Comitato determina il quantitativo annuo di quote da assegnare a titolo gratuito ai gestori eleggibili conformemente alle misure comunitarie per l'assegnazione.

In particolare, le quote a titolo gratuito:

a)  non sono assegnate per la produzione di elettricità, fatta eccezione per l'elettricità prodotta dai gas residui;

b)  non sono assegnate agli impianti deputati alla cattura di CO2, alle condutture per il trasporto di CO2 o ai siti di stoccaggio di CO2;

c)  sono assegnate al teleriscaldamento e per la generazione di energia per il riscaldamento o il raffreddamento da cogenerazione, in conformità con le misure comunitarie per l'assegnazione;

d)  non sono assegnate agli impianti la cui autorizzazione è stata revocata successivamente all'invio alla Commissione del relativo elenco (articolo 21, comma 1) e prima dell'adozione dell'assegnazione (articolo 21, comma 1);

e)  non sono assegnate agli impianti per i quali la Commissione respinge l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 21, comma 1.

Le quote rilasciate a titolo gratuito possono essere riviste in caso di cessazione parziale di attività o quando un impianto è stato oggetto di una riduzione sostanziale della capacità.

Fatti salvi i casi in cui la Commissione europea abbia respinto l'iscrizione di un impianto nell'elenco, o in cui l’'impianto abbia cessato l'attività o l'abbia interrotta temporaneamente per un termine non superiore ai sei mesi, il Comitato rilascia le quote assegnate ai gestori entro il 28 febbraio di ogni anno.

Sono poi previste misure possibili a favore dei settori o sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (cd. "carbon leakage"):

  • il Comitato può avanzare richiesta alla Commissione Ue per integrare l'elenco dei settori o dei sottosettori in questione (elenco attualmente stabilito a livello europeo dalla decisione 2014/746/Ue). La richiesta è corredata da una relazione analitica volta a dimostrare che il settore o il sottosettore in questione soddisfa i criteri di cui all'articolo 10-bis, paragrafi da 14 a 17, della direttiva 2003/87/CE

  • il Ministero dello sviluppo economico ha istituito un “Fondo per la transizione energetica nel settore industriale” per sostenere la transizione energetica di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, dando priorità a interventi di riconversione sostenibili, caratterizzati da processi di decarbonizzazione che escludono l'utilizzo di ulteriori combustibili fossili diversi dal carbone (la norma è stata così modificata da art. 13, comma 2, D.L. 3 settembre 2019, n. 101).

 

5.2.4. Disposizioni applicabili al trasporto aereo e agli impianti fissi

Rif.: Capo V - articoli 28-38

Il Capo V del decreto legislativo n. 30 del 2013 contiene disposizioni "comuni" ai due grandi settori di riferimento dell'Eu Ets: le emissioni degli impianti fissi e quelle degli operatori aerei (entrate nell'Emission trading a seguito della decisione 2008/101/Ce).

 

Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni

Il decreto dispone un obbligo di iscrizione al Registro a carico:

a) del gestore di un impianto e dell'operatore aereo amministrato dall'Italia che esercita le attività soggette al regime ETS;

b) di qualsiasi persona che intenda trasferire, restituire o cancellare quote.

L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) svolge funzioni di amministratore della sezione italiana del Registro dell'Unione, nonché le funzioni di amministratore del Registro nazionale per la contabilizzazione delle quote rilasciate, possedute, trasferite, restituite e cancellate.

Il Registro dell'Unione è accessibile al pubblico.  Qualsiasi persona può possedere quote di emissioni. Il Registro dell'Unione contiene separata contabilità delle quote di emissioni possedute da ciascuna persona. Nei casi in cui una stessa persona rivesta il ruolo di gestore di più impianti o di più operatori aerei amministrati dall'Italia, il Registro dell'Unione contiene una contabilità separata per ciascun impianto o per ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia.

 

Assegnazione delle quote

Una novità importante del decreto legislativo n.30 del 2013 è rappresentata dall'articolo 31 ("Norme armonizzate applicabili ai progetti di riduzione delle emissioni"), che autorizza il Comitato a rilasciare quote o crediti per determinati progetti di riduzione delle emissioni sul territorio nazionale che non sono disciplinati dall'Emission trading.

La norma concede al Comitato 90 giorni di tempo, a partire dalla presentazione della richiesta da parte dei soggetti interessati, per verificare la conformità della stessa alle misure stabilite dalla Commissione in materia, ed esprimersi sul rilascio delle quote o crediti.

 

Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni

(Rif. articoli 32 e 33)

Le quote di emissioni possono essere trasferite:

a)  tra persone all'interno della Unione europea;

b)  tra persone all'interno della Unione europea e persone nei Paesi terzi, quando tali quote di emissioni sono riconosciute nel rispetto delle procedure adottate in conformità alla direttiva.

Il trasferimento delle quote è libero (e sono utilizzabili anche le quote rilasciate da altri Stati membri), a condizione che l'operazione venga annotata nel registro in conformità alle seguenti procedure:

  • per il gestore: entro il 30 aprile di ogni anno restituisce un numero di quote di emissioni, diverse dalle quote rilasciate gratuitamente agli operatori aerei, pari alle emissioni totali di tale impianto nel corso dell'anno civile precedente, come verificate conformemente alle disposizioni sulle verifiche. Il Comitato dispone che tali quote siano successivamente cancellate.

  • per il Comitato: entro il 30 aprile di ogni anno accerta che ciascun operatore aereo restituisca un numero di quote corrispondente alle emissioni complessive prodotte nell'anno civile precedente dalle attività di trasporto aereo elencate all'allegato I per le quali l'operatore in questione è l'operatore aereo, come verificate conformemente alle disposizioni sulle verifiche, e che tali quote siano successivamente cancellate.

L'obbligo di restituzione non sussiste per le emissioni di cui sono stati verificati la cattura e il trasporto ai fini dello stoccaggio permanente presso un impianto autorizzato ai sensi del Dlgs 162/2011 (Attuazione della direttiva 2009/31/Ce in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio).

Le quote rilasciate nel periodo 2008-2012 sono valide per le emissioni prodotte nel medesimo periodo e a tal fine entro il prossimo 30 aprile il Comitato dovrà disporre la cancellazione delle quote non più valide e che sono state restituite o cancellate.

Le quote rilasciate a partire dal 1° gennaio 2013 sono valide per le emissioni prodotte durante un periodo di otto anni, e quindi fino al 2020, dopodiché saranno anch'esse cancellate entro la fine di aprile del 2020. A partire dal 2013, il Comitato rilascia quote di emissioni valide alle persone le cui quote siano state cancellate, in sostituzione di queste ultime.

 

Monitoraggio delle emissioni

I gestori degli impianti e gli operatori aerei hanno l’obbligo di monitorare le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile secondo quanto stabilito dalle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni e conformemente al Piano di monitoraggio approvato dal Comitato (a livello Ue, si veda da ultimo il regolamento 601/2012/Ue che sarà sostituito dal regolamento 18 dicembre 2018, n. 2018/2066/Ue a decorrere dal 1° gennaio 2021).

Il gestore dell’impianto ha l’obbligo di inviare la dichiarazione sulle emissioni dell'impianto relative all’anno solare precedente entro il 3  1marzo di ogni anno. In caso di mancata comunicazione e iscrizione, di comunicazione incompleta, ovvero qualora il Comitato accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni, lo stesso Comitato procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni entro il 15 aprile di ciascun anno e il gestore o l'operatore aereo amministrato dall'Italia adempie all'obbligo di restituzione sulla base di tale stima conservativa.

 

Utilizzo CERs (riduzioni certificate delle emissioni) ed ERUs (unità di riduzione delle emissioni)

Nel 1° periodo di riferimento (2005-2008), i gestori degli impianti hanno potuto utilizzare liberamente le Cer mediante uno scambio alla pari (una Cer/una quota di emissioni).

A partire dal 2008, gli stessi gestori stessi hanno potuto utilizzare sia le Cer, sia le Eru (unità di riduzione delle emissioni) fino a una percentuale della quota di emissioni assegnata ad ogni impianto nel Pna; lo scambio rimane alla pari.

A partire dalla fase 3 le CER (riduzioni certificate delle emissioni) e le ERU (unità di riduzione delle emissioni) non costituiscono più unità utilizzabili per conformarsi agli obblighi nell'ambito dell'ETS e devono essere scambiate con quote UE. I gestori devono chiedere di scambiare le CER e le ERU con quote di emissione fino al limite dei loro diritti individuali indicato nel registro.

I crediti rilasciati a seguito di riduzioni delle emissioni nel primo periodo d'impegno del Protocollo di Kyoto (2008-2012) dovevano essere scambiati con quote di emissione entro il 31 marzo 2015.

Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per il periodo 2013-2020 i gestori degli impianti esistenti, degli impianti nuovi entranti e gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare crediti, Cer ed Eru che rispettano i criteri qualitativi sanciti dall'articolo 11-bis della direttiva 2003/87/Ce (paragrafi 2-4), fino alla quantità stabilita con delibera del Comitato e sulla base di quanto stabilito dal citato articolo 11-bis e, in particolare, dalle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dello stesso.

 

Attività di attuazione congiunta e attività di meccanismo pulito

(fonte ISPRA)

I crediti internazionali sono strumenti finanziari che rappresentano dei certificati negoziabili, ovvero dei titoli equivalenti ad una tonnellata di COrimossa o ridotta dall'atmosfera a seguito della realizzazione di un progetto nazionale o internazionale di tutela ambientale con l’obiettivo di ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra.

I crediti di emissione sono uno strumento istituito per consentire ai governi e alle aziende di raggiungere i loro obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra nel modo più flessibile ed economicamente efficace.

L'accordo di Parigi ha istituito un nuovo meccanismo di mercato per sostituire il CDM e la JI dopo il 2020.

Attualmente i crediti internazionali sono generati attraverso due meccanismi istituiti dal Protocollo di Kyoto:

  • Clean Development Mechanism

    Il Clean Development Mechanism (CDM), disciplinato dall’art. 12 del Protocollo di Kyoto, permette alle imprese dei Paesi industrializzati con vincoli di emissione (elencati nell’Allegato I della Convenzione delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici) di investire in progetti che riducono le emissioni nei paesi in via di sviluppo in alternativa a riduzioni più costose delle emissioni nei loro Paesi.  Il meccanismo di sviluppo pulito (CDM) prevede la creazione di riduzioni delle emissioni certificate (CER).

  • Joint Implementation (JI)

    Il meccanismo di Joint Implementation (JI) è disciplinato dall’art. 6 del Protocollo di Kyoto.



    Il meccanismo di JI permette alle imprese dei Paesi industrializzati con vincoli di emissione (elencati nell’Allegato I della Convenzione delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici) di ottemperare in parte all’obbligo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra finanziando progetti che riducono tali emissioni in altri Paesi industrializzati.

    Lo scopo del meccanismo di JI è di ridurre il costo complessivo derivante dall’adempimento degli obblighi di Kyoto permettendo l'abbattimento delle emissioni laddove è economicamente più conveniente.  L'implementazione congiunta (JI) prevede la creazione di unità di riduzione delle emissioni (ERU).

Le norme per la determinazione dei diritti dei singoli operatori e degli operatori aerei fino al 2020 sono stabilite nel Regolamento (UE) n. 1123/2013. 

 

Uso di crediti internazionali nella 3^ Fase

I partecipanti al sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (EU ETS) possono utilizzare i crediti internazionali di CDM e JI per adempiere a una parte dei loro obblighi ai sensi dell'EU ETS fino al 2020, nel rispetto di alcune condizioni qualitative e quantitative.

I crediti non devono essere generati da progetti:

  • nel settore dell’energia nucleare;

  • relativi ad attività di afforestazione o riforestazione (LULUCF);

  • che comportano la distruzione di gas industriali (HFC-23 e N2O).

I crediti derivanti da progetti idroelettrici che superano i 20 MW di capacità installata possono essere accettati solo a determinate condizioni.

Inoltre, è vietato l'uso di nuovi crediti/CER per progetti dopo il 2012, a meno che il progetto non sia registrato in uno dei paesi meno sviluppati (LDC).

Le restrizioni qualitative sono monitorate e controllate attraverso l'introduzione di controlli automatici nel Registro dell'Unione, sulla base delle informazioni relative all'ID del progetto e all'identificatore del periodo di impegno dei crediti internazionali pertinenti.

I limiti massimi di crediti internazionali ammissibili che gli operatori possono utilizzare nell'ambito dell'EU ETS per ottemperare agli obblighi di conformità nella fase 3, sono stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1123/2013 della Commissione. In linea generale, il quantitativo di crediti ammissibili che è possibile scambiare con quote Fase 3 è calcolato sulla base del residuo del limite di restituzione concesso a ciascun impianto nella Fase 2 o, per gli impianti nuovi entranti e per gli operatori aerei, come percentuale del quantitativo emesso.

Il quantitativo di crediti che ciascun operatore può utilizzare è visualizzabile all’interno del Registro nella tabella presente nella sezione Depositi sotto la voce Diritto residuo.

Un progetto in un LDC (incluso nell'elenco LDC delle Nazioni Unite) può continuare a generare crediti fino al 2020 quando il progetto è registrato dal Consiglio Direttivo del CDM, qualunque cosa accada all'elenco LDC delle Nazioni Unite.


Uso di crediti internazionali nella 4^ Fase

L'UE ha un obiettivo di riduzione delle emissioni nazionali e al momento non prevede di continuare ad utilizzare crediti internazionali dopo il 2020.

Tuttavia, è importante che l'accordo di Parigi stabilisca disposizioni sull'uso dei mercati per fornire un quadro chiaro e solido per collegare i mercati del carbonio in futuro.

L'articolo 6 dell'Accordo prevede:

  • norme contabili che impongono alle parti di applicare una contabilità rigorosa agli approcci che ricorrono all'utilizzo dei "risultati della mitigazione trasferiti a livello internazionale" per raggiungere i loro contributi determinati a livello nazionale. Tali norme devono consentire di collegare i diversi regimi pur garantendo l'integrità degli impegni.

  • un meccanismo di mitigazione che sostituisca quelli esistenti (come CDM e JI) e fornisca una certificazione delle riduzioni delle emissioni da utilizzare per rispettare gli impegni stabiliti a livello nazionale. Ciò potrebbe agevolare la partecipazione ai mercati internazionali della CO2 definiti sulla base di un contributo alla mitigazione definito.

Tali disposizioni nei prossimi anni dovranno essere implementate mediante apposite decisioni di attuazione.

In tale contesto, l’articolo 30 del decreto legislativo n.30 del 2013 assegna al Ministero dell’ambiente una serie di compiti al fine di garantire che: 

  • le condizioni di riferimento per le attività di progetto, definite da decisioni successive adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto, che vengono effettuate in Paesi che abbiano firmato un Trattato di adesione con l'Unione europea, siano pienamente conformi all'acquis comunitario;

  • non siano rilasciate ERUs per le riduzioni o per le limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra ottenute nelle attività rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo nel caso in cui sul territorio nazionale siano ospitate attività di attuazione congiunta;

  • la partecipazione ad attività di attuazione congiunta e ad attività di meccanismo pulito autorizzata ad entità private o pubbliche sia coerente con le relative linee guida, modalità e procedure adottate a norma della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto;

  • sia assicurato il rispetto dei criteri e delle linee guida internazionali applicabili o delle disposizioni comunitarie se adottate, nel caso di attività di attuazione congiunta e di attività di meccanismo pulito per la produzione di energia idroelettrica con capacità di generazione superiore ai 20 MW.

     

Sanzioni

Le sanzioni peer la violazione delle disposizioni del decreto legislativo n.30 del 2013 sono irrogate dal Comitato ed al procedimento si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nel decreto sono previste le seguenti sanzioni (salvo che il fatto costituisca reato):

CONDOTTA

SANZIONE

Esercizio di un'attività elencata all'allegato I senza l'autorizzazione di cui all'articolo 13

 

sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata:

- di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione;

- di un ammontare corrispondente al costo di acquisto e di trasferimento sul Registro dell'Unione, di una quantità di quote di emissione pari:

a)  alla differenza tra le emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione e la quantità di quote che sarebbe stata assegnata a titolo gratuito, nel caso in cui il gestore abbia beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito;

b)  alle emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione, nel caso in cui il gestore non abbia beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito

mancata presentazione delle comunicazione entro il 31 marzo (art.34) o dichiarazioni false o incomplete da parte del gestore dell'impianto munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra o dell'operatore aereo amministrato dall'Italia

sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro

Mancata restituzione delle quote di emissione entro il 30 aprile di ogni anno nella quantità di cui alla comunicazione o alla stima conservativa da parte del gestore dell'impianto munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra o dell'operatore aereo amministrato dall'Italia

sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni quota non restituita di 100 euro.

All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore di restituire quote di emissioni, non più tardi del 30 aprile dell'anno successivo, nella quantità di cui alla comunicazione o alla stima conservativa.

Il Comitato rende pubblico il nome del gestore che ha violato l'obbligo di restituzione.

Mancato rilascio informazioni e comunicazioni ai sensi degli articoli 16, 24, comma 3, 25 e 26 da parte del gestore dell'impianto munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra

 

sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro aumentata, per ciascuna quota indebitamente rilasciata, di una somma pari a tre volte il valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro per ciascuna quota. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore di trasferire nel conto unionale una quantità di quote di emissione pari alle quote indebitamente rilasciate.

 

Resta ferma la sanzione prevista per la mancata ottemperanza dell'obbligo di restituzione delle quote

Mancata presentazione del piano di monitoraggio da parte dell'operatore aereo amministrato dall'Italia entro i termini di cui all'articolo 10, comma 1:

 

 

sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa e non monitorata, di 100 euro, nonché di un ammontare corrispondente al costo di acquisto e di trasferimento sul Registro dell'Unione, di una ulteriore quantità di quote di emissione.

Emissione e mancato monitoraggio quote di biossido di carbonio, in conseguenza di omissioni o false informazioni

stessa sanzione prevista per il mancato rilascio delle quote (sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni quota non restituita di 100 euro)

Rilascio di informazioni delle misure comunitarie per l'assegnazione false o non veritiere da parte del gestore dell'impianto

sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro aumentata, per ciascuna quota indebitamente rilasciata, di una somma pari a tre volte il valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro per ciascuna quota.

 

All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore di trasferire nel conto unionale una quantità di quote di emissione pari alle quote indebitamente rilasciate.

Resta ferma la sanzione per la mancata ottemperanza dell'obbligo di restituzione delle quote.

informazioni delle misure comunitarie per l'assegnazione, incongruenti

sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro aumentata, per ciascuna quota indebitamente rilasciata, di una somma pari a tre volte il valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro per ciascuna quota.

 

All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore di trasferire nel conto unionale una quantità di quote di emissione pari alle quote indebitamente rilasciate. Resta ferma la sanzione di cui al comma 6 in caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di restituzione delle quote.

violazione dell'articolo 38, comma 4, con riferimento alla quantità di emissioni emesse da impianti esclusi

 

sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 5000 euro, aumentata di 20 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio emessa in eccesso, ciascun anno, rispetto a quelle determinate con la metodologia, approvata dalla Commissione europea,

All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo di corrispondere il pagamento o la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido emesse in eccesso.

A carico del gestore dell'impianto di ridotte dimensioni:

Mancato invio del Piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato

mancata comunicazione al Comitato del Piano di monitoraggio aggiornato entro 30 giorni dal verificarsi di modifiche dell'identità del gestore, ampliamenti o riduzioni della capacità produttiva dell'impianto superiori al 20 per cento, modifiche alla natura e al funzionamento dell'impianto nonché modifiche significative al sistema di monitoraggio;

Mancato invio della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 30 aprile

sanzione pecuniaria da 1000 euro a 5000 euro

Rilascio di   attestati di verifica per informazioni risultate false o non veritiere o non congruenti da parte del verificatore

sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 40 euro per ogni tonnellata effettivamente emessa dall'impianto in eccesso alle emissioni dichiarate e verificate.

L'organismo di accreditamento nazionale applicherà, nel rispetto dei propri regolamenti e delle linee guida internazionali pertinenti, adeguate sanzioni, inclusa, nei casi di particolare gravità, la revoca

 





 

6. QUESTIONI INTERPRETATIVE ALL’ESAME DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

6.1. Questione pregiudiziale in Corte di Giustizia (Causa C-617/19)

Con ordinanza 24 luglio 2019, n. 9951, il T.a.r. per il Lazio, sezione II-bis ha sottoposto alla Corte di giustizia UE la normativa interna in tema di emissioni di gas serra al fine di accertare se le emissioni rilasciate dal cogeneratore di uno stabilimento di produzione di energia elettrica volta al soddisfacimento del proprio fabbisogno, debbano essere sottratte dal computo del sistema EU ETS (European Union Emissions Trading Scheme), nel caso in cui  l’imprenditore abbia ceduto l’impianto (insieme al ramo d’azienda) ad altro imprenditore del settore dell’energia.

(Riferimento Pronuncia pregiudiziale: Corte di Giustizia, causa C-617/19)

La questione pregiudiziale all’esame della Corte è la seguente:

“Se l’art. 3 lett. e) della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 20092 , debba essere interpretato nel senso da ricomprendere nella nozione di “impianto” anche una fattispecie come quella in esame, nella quale un cogeneratore costruito dalla ricorrente nel suo sito industriale per assicurare energia al suo stabilimento produttivo sia stato successivamente ceduto, tramite cessione di ramo di azienda, ad altra società specializzata nel settore dell’energia, con un contratto che preveda, da un lato, il trasferimento alla cessionaria dell’impianto di cogenerazione di energia elettrica e calore, delle certificazioni, dei documenti, delle dichiarazioni di conformità, licenze, concessioni, autorizzazioni e permessi richiesti per l’esercizio dell’impianto stesso e per lo svolgimento dell’attività, la costituzione in suo favore di un diritto di superficie sull’area dello stabilimento adeguata e funzionale alla gestione e manutenzione dell’impianto e dei diritti di servitù a favore del manufatto ad uso cogeneratore, con circostante area esclusiva, e, dall’altro lato, la fornitura dalla cessionaria alla cedente per 12 anni dell’energia prodotta dall’impianto stesso, ai prezzi di cui al contratto.

Se, in particolare, nella nozione di “collegamento tecnico” di cui al medesimo art. 3 lett. e) possa essere ricompreso un collegamento tra un cogeneratore ed uno stabilimento produttivo tale che quest’ultimo, appartenendo ad altro soggetto, pur godendo di un rapporto privilegiato con il cogeneratore ai fini della fornitura di energia (collegamento tramite rete di distribuzione di energia, specifico contratto di fornitura con la società energetica cessionaria dell’impianto, impegno di questa ad erogare un quantitativo minimo di energia allo stabilimento produttivo salvo il rimborso di un importo pari alla differenza tra i costi di approvvigionamento dell’energia sul mercato ed i prezzi previsti nel contratto, sconto sui prezzi di vendita dell’energia a partire dal decimo anno e sei mesi di decorrenza del contratto, concessione del diritto di opzione di riacquisto del cogeneratore in ogni momento da parte della società cedente, necessità dell’autorizzazione della cedente per lo svolgimento di lavori sull’impianto di cogenerazione) possa continuare a svolgere la propria attività anche nel caso di interruzione della somministrazione di energia o nel caso di malfunzionamento o cessazione dell’attività da parte del cogeneratore.

Se, infine, nel caso di cessione effettiva di un impianto di produzione di energia da parte del soggetto costruttore, titolare nello stesso sito di uno stabilimento industriale, a diversa società specializzata nel campo energetico, per ragioni di efficientamento, la possibilità di scorporo delle relative emissioni dalla autorizzazione ETS del titolare dello stabilimento industriale, a seguito della cessione[,] e l’eventuale effetto di “fuoriuscita” delle emissioni dal sistema ETS determinato dal mancato superamento da parte dell’impianto di produzione di energia, considerato da solo, della soglia di qualificazione dei “piccoli emettitori”[,] rappresentino una violazione della regola dell’aggregazione delle fonti di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE o, al contrario, una semplice e lecita conseguenza delle scelte organizzative degli operatori, non vietata dal sistema ETS”.

 

6.2. Giurisprudenza Comunitaria di riferimento

Per completezza si segnalano alcune pronunce della Corte di Giustizia di interesse:

  • sugli oneri amministrativi a carico delle imprese del settore

    Corte di giustizia UE, 8 settembre 2016, C- 461/15, E.ON KraftwerkeGmbH

    E’ legittima una richiesta dello Stato rivolta alle imprese soggette all’obbligo di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra che beneficiano di un’assegnazione di tali quote a titolo gratuito, di fornire informazioni sulla capacità, sul livello di attività e sul funzionamento di un impianto, senza limitare tale richiesta alle sole informazioni riguardanti le modifiche che possano avere un impatto su tale assegnazione.

  • sulla esclusione dall’obbligo di monitoraggio delle emissioni non rilasciate in atmosfera, di quelle utilizzate per produrre elettricità e di quelle dovute alla produzione di calore per la cogenerazione

    Corte di giustizia UE, 19 gennaio 2017, C-460/15, SchaeferKalkGmbH& Co. KG

    La presunzione secondo cui “il CO2 trasferito ad un impianto, come quello dove si produce il PCC, a prescindere che sia rilasciato o meno nell’atmosfera, sia considerato come un’emissione nell’atmosfera, […] non solo inficia la coerenza del sistema messo in atto alla luce dello scopo della direttiva 2003/87, ma eccede anche quanto necessario per conseguire tale scopo;

    Corte di giustizia UE, 8 settembre 2016, C- 180/15, Borealis AB

    (id. 28 aprile 2016, C-191/14, BorealisPolyolefine)

    L’articolo 10 bis della direttiva 2003/87, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, come modificata dalla direttiva 2009/29, e l’articolo 10, paragrafi da 1 a 3 e 8, della decisione 2011/278, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87, devono essere interpretati nel senso che essi consentono, allo scopo di evitare doppie assegnazioni, di non assegnare quote di emissioni di gas a effetto serra ad un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore allorché questo esporta, verso utenze private, calore recuperato da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili.



7. LA NUOVA DIRETTIVA 2018/410/UE ED IL RECEPIMENTO IN CORSO

7.1. LA DIRETTIVA 2018/410/UE

La direttiva 2018/410/UE (entrata in vigore l'8 aprile 2018), è composta di sei articoli e due allegati che recano, principalmente, una serie di modifiche alla direttiva 2003/87/CE che ha disciplinato a partire dal 2005 il sistema europeo di scambio di quote d'emissione (EU - Emission Trading System - EU ETS), per gli impianti industriali, per il settore della produzione di energia elettrica e termica e per gli operatori aerei.

La revisione del sistema ETS operata dalla direttiva è motivata dalla necessità di contribuire efficacemente al raggiungimento dell'obiettivo del 40% di abbattimento delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, in coerenza con il Quadro 2030 delle Politiche per il clima e l'energia della UE e come contributo all'Accordo di Parigi sul clima del 2015 (COP 21) e recepiti dall'UE con il "Quadro Clima-Energia 2030".

Al riguardo, il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 ha confermato nelle sue conclusioni che un sistema EU ETS riformato e ben funzionante, con uno strumento di stabilizzazione del mercato, sarà il principale strumento europeo impiegato per raggiungere l'obiettivo di riduzione di almeno il 40 %, con un fattore annuale di riduzione del 2,2 % a decorrere dal 2021.

La nuova direttiva, destinata a regolare il funzionamento dell'EU-ETS nel periodo 2021-2030 (c.d. fase 4 dell'EU ETS), introduce una serie di novità, tra le quali merita soprattutto ricordare:

  • l'innalzamento del cd. "fattore di riduzione lineare", al fine di determinare una riduzione annuale del volume totale di emissioni del 2,2%;

  • la riscrittura delle modalità di assegnazione gratuita delle quote e il raddoppio temporaneo (fino al 2023) del numero di quote da immettere nella riserva stabilizzatrice del mercato;

  • la modifica delle regole per gli impianti "nuovi entranti" e per la concessione di finanziamenti da parte dell'UE.

Con specifico riferimento al tema della vendita all’asta delle quote, nei considerando della direttiva è precisato che la vendita all'asta delle quote rimane la regola generale, con l'assegnazione gratuita come eccezione. La valutazione d'impatto della Commissione specifica che la percentuale di quote da mettere all'asta è del 57 % nel periodo dal 2013 al 2020.

Nella nuova direttiva è stabilito, in linea di principio, che tale percentuale dovrebbe rimanere al 57%. Tale percentuale è costituita da quote messe all'asta per conto degli Stati membri, comprese le quote accantonate per i nuovi entranti ma non assegnate, da quote per la modernizzazione della produzione di energia elettrica in alcuni Stati membri e da quote destinate a essere messe all'asta in un secondo momento in ragione della loro collocazione nella riserva stabilizzatrice del mercato istituita con decisione (UE) 2015/1814. Tale percentuale dovrebbe includere 75 milioni di quote utilizzate per sostenere l'innovazione. Nel caso in cui la domanda di quote a titolo gratuito comporti la necessità di applicare un fattore di correzione transettoriale uniforme prima del 2030, la percentuale di quote da mettere all'asta nel corso del periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovrebbe essere ridotta fino al 3 % della quantità totale di quote.

Ai fini della solidarietà, della crescita e delle interconnessioni, il 10 % delle quote che gli Stati membri mettono all'asta dovrebbe essere distribuito fra gli Stati membri il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, a prezzi di mercato, non ha superato il 90 % della media dell'Unione nel 2013 ed il resto delle quote dovrebbe essere distribuito fra tutti gli Stati membri sulla base delle emissioni verificate. L'esenzione per determinati Stati membri con un reddito medio pro capite che supera di oltre il 20 % la media dell'Unione in relazione a tale distribuzione nel periodo dal 2013 al 2020 dovrebbe venire a scadenza.

 

7.2.  ITER PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA N.2018/410/UE

Il termine per il recepimento della direttiva 2018/410 è scaduto il 9 ottobre 2019.

Ciò ha portato la Commissione europea ad aprire, in data 22 novembre 2019, la procedura di infrazione n. 2019/0329.

La delega per il recepimento della direttiva 2018/410/UE è nella legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018) che all’articolo 13 contiene inoltre i seguenti principi e i criteri direttivi:

a) razionalizzazione e rafforzamento della struttura organizzativa dell'autorità nazionale competente (vale a dire il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, d'ora in avanti indicato semplicemente come "Comitato", previsto e disciplinato dall'art. 4 del D.Lgs. 30/2013), in considerazione del miglioramento, della complessità e della specificità dei compiti da svolgere, che richiedono la disponibilità di personale dedicato, e tenuto conto della rilevanza, anche in termini economici, dei provvedimenti decisori adottati dalla stessa autorità;

b) ottimizzazione e informatizzazione delle procedure rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (European Union Emissions Trading System - EU ETS) allineando ed integrando tali procedure con altre normative e politiche dell'UE e nazionali;

c) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni;

d) riassegnazione al Ministero dell'ambiente dei proventi derivanti dalle eventuali sanzioni amministrative di nuova istituzione e destinazione degli stessi al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nell'EU ETS;

e) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili e coordinamento delle residue disposizioni del D.Lgs. 30/2013, assicurando la neutralità sui saldi di finanza pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione.

Oltre a ciò, l'art. 13, comma 2, delega il Governo ad adottare anche le disposizioni necessarie:

  • per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392, recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021;

  • per l'attuazione della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nell'EU ETS e recante modifica della direttiva 2003/87/CE.

     

7.3. LO SCHEMA DI DECRETO DI RECEPIMENTO

Lo schema di decreto di recepimento, alla data odierna (31 marzo 2020) risulta sottoposto a parere delle commissioni parlamentari (ATTO n.156).

Lo schema di decreto proposto si compone di 47 articoli e 4 allegati ed opera una riscrittura completa dell'attuale disciplina dello scambio di quote di emissione di gas a effetto serra recata dal D.Lgs. 30/2013.

Nella relazione illustrativa risulta chiarita l’opportunità di una completa riscrittura del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.30 "considerate le profonde modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2018/410 al sistema ETS….. ed in linea con le nuove disposizioni europee ".

 

7.3.1. Disposizioni generali - Oggetto, campo di applicazione e definizioni

(Rif. Capo I, Artt. 1-3)

L'articolo 1 (Oggetto) definisce l'oggetto del provvedimento in esame ed opera un mero aggiornamento dei riferimenti normativi comunitari.

L'articolo 2 (Campo di applicazione), così come il testo vigente, definisce il campo di applicazione facendo riferimento alle categorie di attività indicate all'allegato I ed ai gas ad effetto serra elencati all'allegato II.

Rispetto all’articolo 2 del decreto n.30 del 2013, attualmente vigente, l’esclusione degli impianti di incenerimento prevista dall’attuale articolo 2, risulta spostata nel punto 5 dell'allegato I.

Con riferimento al campo di applicazione, l’elenco degli impianti è contenuto nell’allegato 1.

Le uniche modifiche apportate all'allegato I, rispetto a quello vigente riguardano:

  • l'inserimento, all'interno del punto 5, della disposizione finalizzata all'esclusione degli impianti di incenerimento dal campo di applicazione (attualmente nell’articolo 2 del decreto legislativo 30 del 2013);

  • l'inserimento della lettera k) che prevede l'esclusione dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2030 dei voli effettuati da un operatore di trasporto aereo non commerciale che opera voli con emissioni annue totali inferiori a 1.000 tonnellate l'anno.

Con riferimento ai gas a effetto serra inclusi nel campo di applicazione (elencati in Allegato II) non si registrano variazioni rispetto alla disciplina vigente.

Rientrano quindi nel campo di applicazione della disciplina:

  • Biossido di carbonio (CO2)

  • Metano (CH4)

  • Protossido di azoto (N2O)

  • Idrofluorocarburi (HFC)

  • Perfluorocarburi (PFC)

  • Esafluoro di zolfo (SF6)

L’articolo 3 (Definizioni) introduce come novità la definizione di "nuovo entrante" (lettera dd).

In linea con la riscrittura operata dalla direttiva, la nuova definizione di nuovo entrante non fa più riferimento, come nel testo vigente, a coloro che hanno ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas serra per la prima volta dopo il 30 giugno 2011 (termine introdotto dalla direttiva 2009/29/CE in relazione al funzionamento dell'EU ETS nel periodo post-2012), ma a coloro che la ottengono per la prima volta nel periodo che inizia da tre mesi prima della data di trasmissione dell'elenco quinquennale trasmesso dal Comitato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 25, comma 2, e termina tre mesi prima della data di trasmissione del successivo elenco quinquennale. 

Al riguardo, l’articolo 25 prevede che il Comitato trasmetta alla Commissione europea ogni cinque anni, a partire dal 1° gennaio 2021, un elenco di impianti soggetti alle disposizioni del decreto, aggiornandolo ogni cinque anni.

Nell’articolo sono previste casistiche ulteriori rispetto a quanto disposto in direttiva, inserendo nella nozione di “nuovo entrante”:

  • l'impianto che esercita per la prima volta un'attività inclusa nel sistema comunitario o rientri nel sistema EU ETS a norma degli articoli 31-32 (che disciplinano l'esclusione di impianti di dimensioni o emissioni ridotte). Diversamente, il testo vigente fa riferimento agli impianti non previsti dalla direttiva, ma inclusi unilateralmente dal Comitato nel campo di applicazione, nonché agli ampliamenti sostanziali di impianti già inclusi;

  • l'operatore aereo identificato dalla Commissione europea previa pubblicazione dell'elenco degli operatori aerei a cui è associato un nuovo codice identificativo (CRCO) e la cui attività di trasporto aereo non è in alcun modo collegata ad altro operatore aereo precedentemente individuato.

Risulta introdotta (lettera pp) anche la definizione di "portale ETS" (non prevista dalla direttiva) che è la "piattaforma informatica che costituisce l'interfaccia telematica tra utente, gestore ovvero operatore aereo e il Comitato".

L'art. 4, comma 8, dello schema stabilisce che il Portale ETS è lo strumento utilizzato dal Ministero dell'ambiente e dal Comitato per lo svolgimento delle rispettive attività, ai fini dell'interlocuzione con i destinatari della disciplina, da connettere con le tecnologie telematiche delle Camere di commercio.

Sono inoltre introdotte le definizioni di "analisi del profilo di rischio" (lettera a)) e di "ispezioni" (lettera cc)), funzionali alla comprensione delle disposizioni recate dall'art. 33.

Sono altresì introdotte alcune definizioni in materia di trasporto aereo, nonché le definizioni di "piccolo emettitore" (lett. nn)) e di "piccolissimo emettitore" (lett. oo)) con cui vengono indicati, rispettivamente, gli impianti esclusi dall'EU ETS in virtù delle norme recate, rispettivamente, dagli artt. 31 e 32 dello schema.

 

7.3.2. Autorità nazionale competente  

(Rif. Capo II, art. 4)

L'articolo 4 riscrive la disciplina relativa al Comitato (recata dal corrispondente articolo del testo vigente del decreto legislativo n.30 del 2013). Rimangono confermati:

  • il ruolo di autorità nazionale competente per l'emission trading

  • l’incardinazione presso il Ministero dell'ambiente.

Le modifiche principali introdotte si registrano nella variazione dell'assetto organizzativo:

  • il Comitato diventa un organo collegiale composto da 15 membri (10 con diritto di voto e 5 con funzioni consultive) mentre il testo vigente del decreto legislativo n.30 del 2013 prevede che il Comitato è composto da un Consiglio direttivo e da una Segreteria tecnica;

  • la preliminare attività istruttoria, ai fini della stesura degli atti deliberativi del Comitato relativi agli impianti fissi e agli operatori aerei, viene affidata ad una segreteria tecnica istituita nell'ambito della Direzione Generale del Ministero dell'ambiente competente per materia, composta da cinque funzionari di ruolo appartenenti alla stessa Direzione (c. 6).

Sono inoltre inserite disposizioni (dai commi 6, 7 e 8) volte a garantire al Ministero dell'ambiente un adeguato supporto specialistico (da parte delle proprie società in house e di ISPRA e, per le attività inerenti al trasporto aereo ed i piccoli emettitori, da parte, rispettivamente, di ENAC e GSE) e l'interconnessione con le Camere di commercio.

 

7.3.3. Trasporto aereo

(Rif. Capo III, artt. 5-12)

Il Capo III contiene disposizioni specifiche per il trasporto aereo

L'articolo 5 disciplina l’ambito di applicazione dell'EU ETS per il trasporto aereo.

L'articolo 6, che nella sostanza non risulta modificato rispetto a quanto previsto dal vigente art. 6 del decreto legislativo n. 30 del 2013, prevede che la messa all'asta della quantità di quote determinata con decisione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87, è disciplinata dal regolamento unionale in materia di aste (regolamento (UE) n. 1031/2010).

L'articolo 7 riproduce la modalità di assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia.

L'articolo 8 risulta corrispondente all'articolo 8 del decreto legislativo n. 30 del 2013 e disciplina le Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui alla riserva speciale a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia

L'articolo 9 riguarda, come sottolineato nella tabella di concordanza allegata al presente decreto, le attività svolte dell'Autorità nazionale competente in materia di assegnazione e rilascio delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia

L'articolo 10 riscrive in modo dettagliato le attività relative ai Piani di monitoraggio delle emissioni e la loro comunicazione, previsti dall'art. 3-octies della direttiva 2003/87, di competenza del Comitato, che non investono direttamente la Commissione.

L'articolo 11, che non presenta sostanziali modifiche in merito rispetto all'art. 11 del decreto legislativo n. 30 del 2013, introduce la specificazione, da indicarsi nella relazione da inviare alla Commissione europea, per l'applicazione del divieto operativo a carico dell'operatore aereo amministrato dall'Italia, che il mancato rispetto delle prescrizioni stabilite dal presente decreto deve avvenire per almeno tre anni consecutivi nell'arco di cinque anni.

Il nuovo articolo 12 viene introdotto al fine di individuare le modalità per ottenere la chiusura di un conto di deposito di un operatore aereo.

 

7.3.4. Disciplina degli impianti fissi

(Rif. Capo IV, artt. 13-33)

L'articolo 13 stabilisce che le disposizioni del Capo IV del decreto in esame si applicano alle procedure relative agli impianti fissi compresi nel regime EU-ETS, riproducendo nella sostanza quanto già previsto dal testo vigente dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 30 del 2013.

L'articolo 14, Procedure per l'inclusione unilaterale di altre attività e gas, reca disposizioni sostanzialmente identiche al testo vigente dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 30 del 2013.

L'articolo 15, Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, analogamente a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 30 del 2013) prevede che gli impianti che sono compresi nel regime EU-ETS devono acquisire la necessaria autorizzazione rilasciata dall'Autorità nazionale competente e che ciò vale anche per gli impianti inclusi unilateralmente. Il comma 3 ha carattere innovativo e precisa che l'obbligo di autorizzazione non vige per gli impianti di dimensioni ridotte (disciplinati dagli artt. 32 e 33 dello schema in esame), ai quali è rilasciata un'autorizzazione semplificata.

Gli articoli 16-19 disciplinano la domanda, il rilascio, la modifica e la revoca dell'autorizzazione.

L'articolo 16 precisa le modalità, i termini e la documentazione necessaria per richiedere una nuova autorizzazione, mentre l'articolo 17 definisce le condizioni e i termini per la richiesta di modifica, da parte dei gestori di impianti, di un'autorizzazione esistente. Le citate disposizioni riproducono nella sostanza il testo vigente degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo n. 30 del 2013.

Si segnalano alcune differenze:

  • l’attuale disciplina affida al Comitato il compito di disciplinare, con apposita deliberazione, le modalità per l'invio della domanda, mentre il nuovo articolo 16 fa riferimento solo all’obbligo di invio della domanda, declinandone i contenuti nell’articolato, con maggiore dettaglio;

  • risulta ridotto da 90 a 60 giorni prima della data in cui la modifica ha effetto il termine entro il quale il gestore è tenuto ad inviare la domanda di modifica (il testo vigente parla di informativa).

L'articolo 18 disciplina le modalità di rilascio e il contenuto dell'autorizzazione. Risulta eliminato l’obbligo del Comitato di riesaminare l'autorizzazione almeno ogni 5 anni.

L'articolo 19 individua i 2 casi di revoca dell'autorizzazione: la cessazione dell'attività (già contemplato nella disciplina vigente) e la revoca dell'AIA (autorizzazione ambientale integrata). In merito la relazione illustrativa sottolinea che tale secondo caso "è stato evidenziato in quanto nella pratica si è rilevata la stretta interdipendenza tra autorizzazione AIA (Direttiva 2010/75/UE) e autorizzazione ETS, come peraltro previsto dall'articolo 8 della Direttiva".

Gli articoli 20 e 21 disciplinano l'effettuazione, da parte del gestore, rispettivamente, del piano di monitoraggio delle emissioni dell'impianto (e dei suoi aggiornamenti) e del piano della metodologia di monitoraggio (e dei suoi aggiornamenti). Rispetto a tali articoli non si registrano modifiche sostanziali.

L'articolo 22 disciplina il coordinamento con le procedure di AIA prevedendo, in linea con il disposto dell'art. 8 della direttiva, che il Comitato metta in atto le opportune azioni volte ad attivare un coordinamento con le attività indicate nell'Allegato I della direttiva 2010/75/UE (sostanzialmente corrispondenti a quelle assoggettate ad AIA ed elencate nell'allegato VIII alla parte seconda del Codice ambientale di cui al D.Lgs.152/2006). Tali azioni riguardano lo scambio di informazioni e di dati informativi utili ai fini del coordinamento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni ad emettere gas serra. Tale disposizione riproduce, nella sostanza, quanto previsto dal testo dell'art. 18 del decreto legislativo n. 30 del 2013.

L'articolo 23 disciplina la messa all’asta delle quote, vale a dire le modalità di assegnazione onerosa delle quote di CO2 equivalente attraverso la vendita all'asta, nonché le modalità di ripartizione dei proventi tra i vari Ministeri e le relative finalità di spesa. In proposito viene confermato quanto previsto dal testo vigente, vale a dire l'attribuzione: del 50% dei proventi complessivamente ai Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico; del restante 50% al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Le uniche differenze meritevoli di nota rispetto alla normativa vigente sono rintracciabili nell'inserimento, al comma 7 (che disciplina le finalità a cui sono destinate le risorse attribuite ai Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico, e che corrisponde al comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs. 30/2013), delle seguenti misure a cui è possibile destinare quota dei proventi delle aste:

  • favorire sistemi di teleriscaldamento (lett. m));

  • finanziare attività a favore del clima in paesi terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici (lett. p));

  • promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una transizione equa verso un'economia a basse emissioni di carbonio, in particolare nelle regioni maggiormente interessate dalla transizione occupazionale, in stretto coordinamento con le parti sociali (lett. q)).

Si fa notare che tali integrazioni recepiscono le integrazioni apportate dalla direttiva 2018/410 alla direttiva 2003/87.

Gli articoli 24-27 disciplinano l’assegnazione ed il rilascio di quote a titolo gratuito.

 Si ricorda che l'assegnazione gratuita di quote è disciplinata sia dall'art. 10-bis della direttiva 2003/87, che dal regolamento n. 2019/331/UE "che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10-bis della direttiva 2003/87/CE".

L’articolo 24, comma 1 conferma, nella sostanza, quanto già previsto dall'art. 20 del decreto legislativo n. 30 del 2013, prevedendo che il Comitato determina il quantitativo annuo di quote da assegnare a titolo gratuito. Il comma 2 individua gli impianti per i quali non è possibile assegnare quote gratuite. E’ in particolare previsto che il Comitato:

a) non assegna quote a titolo gratuito per la produzione di elettricità, fatta eccezione per l'elettricità prodotta a partire dai gas di scarico;

b) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti deputati alla cattura di C02, alle condutture per il trasporto di C02 o ai siti di stoccaggio di C02;

c) assegna quote a titolo gratuito al teleriscaldamento e alla cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2012/27/UE, in caso di domanda economicamente giustificabile, rispetto alla generazione di energia termica e frigorifera. Per ogni anno successivo al 2013 le quote totali assegnate a tali impianti per la produzione di calore sono adeguate, applicando il fattore lineare di riduzione, tranne che per gli anni in cui dette assegnazioni sono adeguate in modo uniforme in conformità con le norme unionali sull'assegnazione;

d) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti la cui autorizzazione è stata revocata successivamente all'invio alla Commissione dell'elenco di cui all'articolo 25 e prima dell'adozione dell'assegnazione finale delle quote di emissioni a titolo gratuito;

e) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti per i quali la Commissione respinge l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 25;

f) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti che hanno adottato il regime di cui agli articoli 31 e 32.

 

Con riferimento a quanto disposto alla lettera c), in merito all'assegnazione di quote gratuite per il teleriscaldamento e la cogenerazione, tale disposizione risulta integrata, rispetto al testo vigente (comma 2 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 30 del 2013), al fine di precisare che l'assegnazione a tali attività è consentita "in caso di domanda economicamente giustificabile, rispetto alla generazione di energia termica e frigorifera" e che, per ogni anno successivo al 2013, le quote totali assegnate a tali impianti per la produzione di calore sono adeguate, applicando il fattore lineare di riduzione, tranne che per gli anni in cui dette assegnazioni sono adeguate in modo uniforme in conformità con le norme unionali sull'assegnazione.

Tali modifiche e integrazioni recepiscono quanto disposto dall’articolo 10-bis, paragrafo 4, della direttiva.

L’elenco degli impianti che non possono beneficiare del regime di assegnazione gratuita risulta, inoltre, integrato attraverso l'inserimento di un'ulteriore categoria di impianti, vale a dire gli impianti di dimensioni (o con emissioni) ridotte che hanno adottato il regime previsto dagli articoli 31 e 32 (lettera f)).

Ulteriori novità rispetto al testo vigente (art. 20 del decreto legislativo n.20 del 2013) sono contenute nei commi successivi.

Il comma 3 elenca gli impianti per i quali il Comitato determina e propone alla Commissione l'assegnazione di quote gratuite. Il comma 4 dispone che il Comitato, con le modalità e le forme previste dalle relative norme unionali, determina e propone alla Commissione europea l'adeguamento dell'assegnazione di quote gratuite in caso di impianti o sottoimpianti il cui gestore abbia presentato rinuncia all'assegnazione che riguarda gli anni successivi all'anno della domanda, o in caso di cessazione dell'attività (l’attuale disciplina fa invece riferimento al caso di cessazione parziale dell'attività).   Il comma 5, recependo il paragrafo 20 dell'art. 10-bis della direttiva) prevede che il Comitato modifica la quantità di quote assegnate a titolo gratuito agli impianti per i quali si ha una variazione del livello di attività superiore al 15% (valutata sulla base della media mobile dei due anni precedenti).

Il comma 6 dispone che gli adeguamenti previsti dai commi 3, 4 e 5 precedenti, sono effettuati con quote aggiunte o prelevate dal quantitativo di quote accantonate ai sensi dell'articolo 10-bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE.

Il paragrafo 5 dell'art. 10-bis della direttiva dispone, tra l'altro, che "per ogni anno in cui la somma delle assegnazioni gratuite non raggiunge la quantità massima di quote destinate a essere messe all'asta, la differenza tra le quote assegnate gratuitamente e tale quantità massima è utilizzata per evitare o limitare la riduzione delle assegnazioni gratuite per rispettare la parte di quote da mettere all'asta negli anni successivi", mentre il paragrafo 7 dispone che le quote della citata quantità massima "che non sono assegnate gratuitamente entro il 2020 sono accantonate per i nuovi entranti, unitamente a 200 milioni di quote immesse nella riserva stabilizzatrice del mercato".

L'articolo 25 - che rappresenta una novità e recepisce l'art. 11 della direttiva - prevede la trasmissione alla Commissione europea, da parte del Comitato, ogni cinque anni, di un elenco di impianti che individua tutti gli impianti di produzione di energia elettrica, gli impianti di dimensioni ridotte che possono essere esclusi dall'EU-ETS e gli impianti inclusi unilateralmente nell'EU-ETS.

Non viene indicato un termine per l'effettuazione della trasmissione, anche se l'art. 11, paragrafo 1, della direttiva prevede, come termine per la presentazione dell'elenco, la data del 30 settembre 2019.

L'articolo 25 dispone altresì (al comma 6) che il Comitato delibera l'assegnazione finale delle quote assegnate a titolo gratuito a ciascuno degli impianti ricompresi in detto elenco, con l'esclusione degli impianti di dimensioni ridotte e (al comma 7) che le quote a titolo gratuito sono assegnate unicamente agli impianti ricompresi nell'elenco in questione.

Il successivo comma 8 dispone che l'elenco è inoltre pubblicato sul sito web del Ministero dell'ambiente.

L'articolo 26 disciplina i casi di cessazione di attività di un impianto, nonché di interruzione ed eventuale ripresa dell'attività medesima.

Non sembrano riprodotte dallo schema in esame le norme relative alla comunicazione della cessazione parziale di attività.

Rispetto al testo vigente si registrano alcune modifiche che riguardano i termini di invio delle comunicazioni:

  • il gestore di un impianto deve comunicare al Comitato la cessazione delle attività entro 30 giorni dall'avvenuta cessazione (attualmente il termine è di 10 giorni) e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la cessazione (termine identico a quello vigente);

  • la durata massima dell'interruzione, oltre la quale si considera cessata l'attività, può essere estesa fino ad un massimo di 24 mesi (attualmente sono 18 mesi).

L'articolo 27 (così come previsto dalla direttiva nonché dal testo vigente dell'art. 23 del decreto legislativo n. 30 del 2013, dispone (al comma 1) che entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato provvede al rilascio, per l'anno in corso, delle quote assegnate agli impianti aventi diritto, a norma dei relativi regolamenti. Lo stesso articolo disciplina (al comma 2) i casi di sospensione, da parte del Comitato, del rilascio delle quote.

Gli articoli 28 e 29 disciplinano le Misure transitorie per i settori a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

In particolare, l'articolo 28 (che si limita ad aggiornare l'articolo 27 del decreto legislativo n. 30 del 2013) prevede che il Comitato determina e propone alla Commissione europea l'assegnazione di quote gratuite agli impianti compresi nella lista dei settori e sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio individuati con decisione delegata (UE) 2019/708.

Al riguardo, l’articolo 10-ter della direttiva, nel disciplinare le misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, dispone, tra l'altro, che i settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sono oggetto di assegnazioni gratuite per il periodo fino al 2030 corrispondenti al 100% del quantitativo determinato a norma dell'articolo 10-bis (che reca norme comunitarie transitorie per l'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote).

La relazione illustrativa ricorda che "il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 ha concluso che l'assegnazione di quote gratuite non dovrebbe terminare e che le misure attuali dovrebbero proseguire dopo il 2020 per evitare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 dovuto alle politiche sul clima, fino a quando non verranno compiuti sforzi analoghi nelle altre grandi economie" e che i settori e sottosettori a rischio "sono stati determinati dopo un lungo processo istruttorio con la decisione delegata (UE) 2019/708".

L'articolo 29, comma 1, riproduce il testo vigente del comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 30 del 2013 che disciplina l'istituzione del "Fondo per la transizione energetica nel settore industriale" presso il Ministero dello sviluppo economico e il relativo funzionamento.

Il comma 2 dell'articolo in esame ripropone il testo del comma 2 dell'art. 27 del decreto legislativo n.30 del 2013 prima della riscrittura operata dal D.L. 101/2019. Tale disposizione recepisce il paragrafo 6 dell'art. 10-bis della direttiva relativamente alle misure finanziarie a favore di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Il comma 3, in linea con il secondo comma del paragrafo 6 dell'art. 10-bis della direttiva, prevede che i Ministeri dell'ambiente, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze debbano motivare l'utilizzo, per le misure finanziarie in favore dei citati settori a rischio di delocalizzazione, di più del 25% delle risorse dei proventi delle aste relative ai soggetti impianti fissi. In particolare, il secondo comma del paragrafo 6 dell'art. 10-bis della direttiva prevede che per le misure finanziarie gli Stati membri debbano cercare di utilizzare non più del 25% dei proventi della vendita all'asta di quote e che a decorrere dal 2018, per ogni anno in cui uno Stato membro utilizza più del 25% dei proventi della vendita all'asta di quote per tali finalità, occorre pubblicare una relazione esponendo i motivi che giustificano il superamento di tale percentuale.

L'articolo 30 dispone che il Fondo per l'innovazione istituito dall'art. 10-bis, paragrafo 8, della direttiva è direttamente gestito a livello unionale e che il Comitato mette in atto le azioni di competenza volte all'attuazione delle previsioni del regolamento unionale relativo al funzionamento del fondo.

Gli articoli 31 e 32 disciplinano l’esclusione di impianti di dimensioni (o con emissioni) ridotte (artt. 31-32).

Segnatamente, l’esclusione (sulla base di quanto previsto dagli articoli 27 e 27-bis della direttiva), può essere:

  • su richiesta del gestore interessato, con riferimento ad impianti di dimensioni ridotte, subordinata all'adozione di misure equivalenti (art. 31);

  • facoltativa, con riferimento ad impianti con un livello di emissioni inferiore a 2.500 tonnellate di CO2 equivalente o con funzionamento inferiore a 300 ore annue (art. 32).

L'articolo 31 corrisponde, nella sostanza, all’articolo 38 del decreto legislativo n. 30 del 2013. L'articolo 32 introduce invece disposizioni innovative volte al recepimento del nuovo art. 27-bis, introdotto nel testo della direttiva 2003/87 dalla direttiva 2018/410.

Nel testo dell'articolo 31 vi sono alcuni elementi di differenza rispetto al testo dell'art. 27 della direttiva (che non ha subito modifiche sostanziali ad opera della direttiva 2018/410). Una prima differenza riguarda le disposizioni relative agli ospedali e alle installazioni termiche che forniscono principalmente servizi a una struttura ospedaliera. Mentre la direttiva si limita a disporre che "anche gli ospedali possono essere esclusi se adottano misure equivalenti" nel recepimento è aggiunto che tale esclusione è applicata qualora anch'essi adottino le misure equivalenti, indipendentemente dal fatto che siano o meno al di sotto della soglia emissiva di 25.000 tonnellate di CO2.

Il comma 4 dell'art. 31 integra ulteriormente quanto previsto in direttiva, disponendo che le installazioni termiche possono essere escluse quando forniscono principalmente servizi a una struttura ospedaliera e che, in tal caso, si provvede ad applicare i criteri aggiuntivi per la loro selezione ed individuazione. Lo stesso comma dispone che una installazione termica ospedaliera può essere esclusa dal sistema ETS a condizione che, in qualsiasi anno del periodo, esporti non più del 15% del calore prodotto dall'impianto in uno stabilimento diverso da un ospedale.

L'articolo 32, invece, recepisce fedelmente l'art. 27-bis della direttiva.

L'articolo 33, analisi del profilo di rischio ed ispezioni prevede che il Comitato può svolgere attività ispettive (anche effettuando visite in loco) anche per determinare se un impianto fisso è conforme ai requisiti dettati dalla normativa dell'UE.

Il concetto di "analisi del profilo di rischio" è introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera a), dello schema in esame e fa riferimento all'attività svolta ai fini della determinazione del livello di rischio di non conformità di un impianto fisso. L'articolo in esame provvede inoltre (al comma 3) ad individuare gli impianti esclusi dalle ispezioni (quelli esclusi ai sensi degli articoli 31 e 32), a prevedere una programmazione e disciplina delle stesse da parte del Comitato (comma 2), nonché a prevedere la possibilità per il Comitato di avvalersi di ISPRA, di altri enti di ricerca e della collaborazione della Guardia di finanza (commi 4 e 5). I costi relativi alle attività previste dall'articolo in esame sono posti a carico dei soggetti ispezionati.

Le citate disposizioni hanno carattere innovativo rispetto alla normativa nazionale vigente.

 

7.3.5. Disposizioni comuni per impianti fissi ed operatori aerei

(Rif. Capo V, artt. 34 - 42)

Come nella normativa vigente, il decreto contiene alcune disposizioni specifiche per impianti fissi e per operatori aerei ed alcune comuni. Il Capo V disciplina le norme comuni alle due tipologie di impianti.

L'articolo 34, Sistema di registri, stabilisce che le quote rilasciate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, siano conservate nel registro dell'Unione ai fini della gestione dei conti di deposito aperti nella sezione italiana e per l'effettuazione di attività quali l'assegnazione, la restituzione e l'annullamento delle quote medesime. ISPRA svolge funzioni di amministratore della sezione italiana del Registro dell'Unione e del registro nazionale. L’individuazione di un amministratore nazionale è espressamente prevista dall’art. 7 del regolamento 2019/1122/UE (che integra la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione). Il registro dell'Unione è accessibile al pubblico. Qualsiasi persona può possedere quote di emissioni e di tali quote è tenuta, nel Registro, separata contabilità. Le domande di iscrizione al Registro, di trasferimento, restituzione o cancellazione delle quote devono essere presentate all'amministratore dal gestore dell'impianto o dal gestore aereo.

Ispra, quindi, utilizza e gestisce le banche dati elettroniche standardizzate per controllare le operazioni inerenti alle quote ed attua le norme sul riconoscimento reciproco delle quote nell'ambito degli accordi finalizzati al collegamento di sistemi di scambio di quote di emissione.

L'articolo 35, Monitoraggio e comunicazione delle emissioni, pone in capo al gestore gli obblighi di monitoraggio e di comunicazione concernenti le emissioni di gas rilasciate. Le modalità per il controllo e la comunicazione delle emissioni sono stabilite nell'Allegato III.

L'articolo 36, Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni, recepisce l'articolo 12 della direttiva 2003/87/CE e definisce le modalità per il trasferimento, la restituzione e la cancellazione delle quote di emissione da parte dei gestori o degli operatori aerei. Il gestore, dal 1° gennaio 2021 ed entro il 30 aprile di ogni anno, dovrà restituire un numero di quote pari alle emissioni totali prodotte nel corso dell'anno precedente dalle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I o dall'impianto fisso. Il Comitato garantisce che le quote restituite siano successivamente cancellate. Le quote potranno essere trasferite sia tra persone all'interno dell'UE che tra persone all'interno dell'UE e persone nei paesi terzi. Nel secondo caso potranno essere trasferite quando sono riconosciute sulla base della procedura di cui all'articolo 25 della direttiva 2003/87CE, che disciplina la conclusione di accordi sullo scambio di quote di emissione con Paesi al di fuori dell'UE. Le quote rilasciate dal Comitato di un altro Stato membro potranno essere utilizzate ai fini dell'adempimento degli obblighi di restituzione. Ai fini della tutela dell'integrità ambientale del sistema ETS gli operatori aerei e gli altri operatori non potranno utilizzare le quote rilasciate da uno Stato membro per cui sussistono obblighi estinti per gli operatori aerei e gli altri operatori (comma 4). L'articolo prevede poi che non dovranno essere restituite le quote relative alle emissioni destinate alla cattura ed al trasporto verso impianti che beneficiano di un'autorizzazione allo stoccaggio geologico del carbonio (comma 5).

Nel caso di chiusura della capacità di generazione di energia elettrica di un impianto a seguito di misure nazionali supplementari, la norma stabilisce che il Comitato potrà cancellare le quote dal volume d'asta totale. Tale possibilità è limitata ad un quantitativo corrispondente alle emissioni medie rilasciate dall'impianto in questione nei cinque anni precedenti alla chiusura.

L'articolo 37, uso di crediti, traspone l'articolo 11-bis della direttiva 2003/87/ CE e prevede che, in attesa dell'entrata in vigore di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici, i gestori degli impianti esistenti e nuovi entranti e gli operatori aerei amministrati dall'Italia possano usare i crediti internazionali CERs e ERUs per adempiere agli obblighi di restituzione per il periodo 2021-2030.

Come già chiarito I CERs e gli ERUS sono attribuiti mediante  il meccanismo di sviluppo pulito (CDM), disciplinato dall'articolo 12 del Protocollo di Kyoto, che permette alle imprese dei Paesi industrializzati con vincoli di emissione (elencati nell'Allegato I della Convenzione delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici) di investire in progetti che riducono le emissioni nei paesi in via di sviluppo e in altri paesi specificati nel Protocollo, in alternativa a riduzioni più costose delle emissioni nei loro paesi o mediante il meccanismo di applicazione congiunta (JI), disciplinato dall'articolo 6 del Protocollo di Kyoto, che permette alle imprese dei Paesi industrializzati con vincoli di emissione di ottemperare in parte all'obbligo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra finanziando progetti che riducono tali emissioni in altri paesi industrializzati ugualmente soggetti a vincoli di emissione.

I crediti generati dai progetti sono pertanto sottratti dall'ammontare di "permessi di emissione" inizialmente assegnati al paese ospite. I CERs e gli ERUs possono essere scambiati con quote generali da operatori e operatori aerei ma fino ad un certo limite.

L'accordo di Parigi ha istituito un nuovo meccanismo di mercato, che sarà oggetto di misure di attuazione, che dopo il 2020 si sostituirà ai due suddetti meccanismi. L'utilizzo dei crediti CERs e ERUs è soggetto al rispetto dei criteri qualitativi sanciti nell'articolo 11-bis. Il Comitato stabilirà la quantità di crediti da utilizzare, conformemente a quanto previsto dal suddetto articolo e dalle misure adottate dalla Commissione europea.

L'articolo 38, Attività di attuazione congiunta de attività di meccanismo pulito che recepisce l'articolo 11-ter della direttiva 2003/87/CE, disciplina il ruolo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito alle attività generate dai due suddetti meccanismi.

Il Ministero dovrà provvedere affinché le condizioni di riferimento per le attività di progetto che vengono effettuate in Paesi che hanno firmato un trattato di adesione con l'UE siano pienamente conformi con l'acquis comunitario (comma 1). Nel caso di attività di applicazione congiunta (JI) nel territorio nazionale dovrà provvedere affinché non siano rilasciate ERU per le riduzioni o le limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra ottenute nelle attività che rientrano nel campo di applicazione del decreto.

Nel caso, inoltre, che autorizzi enti pubblici o privati a partecipare ad attività che rientrano nei due meccanismi, dovrà garantire che tale partecipazione sia coerente con tutte le linee guida, modalità e procedure adottate a norma dell'accordo di Parigi. Nel caso infine di attività di JI e CDM che prevedono la produzione di energia idroelettrica per livelli superiori a 20 MW dovrà garantire il rispetto dei criteri e delle linee guida internazionali applicabili,

L'articolo 39, Norme armonizzate applicabili ai progetti di riduzione delle emissioni riguarda le norme armonizzate applicabili ai progetti di riduzione delle emissioni e conferisce al Comitato la possibilità di rifiutare il rilascio di quote per i progetti che riducono le emissioni sul territorio, come previsto dall'articolo 24-bis della direttiva 2003/87/CE (paragrafo 3).

A tal fine, il Comitato valuta le richieste pervenute e verifica la conformità rispetto alle misure di attuazione adottate dalla Commissione europea.

L'articolo 40, Validità delle quote, stabilisce che quelle rilasciate dal 1° gennaio 2013 sono valide a tempo indeterminato.

L'articolo 41, Verifica e accreditamento, recepisce le prescrizioni in materia di verifica e accreditamento contenute nell'articolo 15 della direttiva. In particolare, prevede che i gestori e gli operatori aerei amministrati dall'Italia trasmettano al Comitato le comunicazioni effettuate a norma del decreto una volta verificate da un verificatore accreditato dal pertinente organismo nazionale designato (comma 1). L'articolo vieta a detti gestori e operatori aerei di trasferire quote di emissioni finché non sia stata riconosciuta la conformità delle comunicazioni da parte del verificatore, sulla base dei criteri definiti dall'Allegato III - che detta i principi in materia di controllo e di comunicazione - e secondo le eventuali disposizioni della Commissione europee).

L'articolo 42 recepisce l'articolo 16 della direttiva europea e reca sanzioni.

Il livello delle sanzioni risultante dalle modifiche proposte sembra più basso di quello stabilito dalla normativa vigente. Sulla base di quanto riportato nella relazione illustrativa, l'attenuazione delle sanzioni sarebbe dovuta al fatto che fino ad oggi un'eccessiva onerosità avrebbe indotto i destinatari a mantenere condotte antigiuridiche suscettibili di ingiunzioni piuttosto che a pagare e aprire crisi aziendali, nonché a nascondere il più possibile gli inadempimenti invece che farli emergere e regolarizzare le situazioni.

Sulla base di tale analisi, la diversificazione tra casi di accertamenti delle violazioni effettuati d'ufficio e accertamenti su dichiarazione spontanea del trasgressore mira, secondo la relazione illustrativa, a favorire l'emersione delle irregolarità ed i ravvedimenti operosi.

Si individua nel Comitato ETS l'autorità competente a controllare l'osservanza delle disposizioni, ad accertare eventuali violazioni, ad irrogare sanzioni e ad emettere ordinanze di ingiunzione.

Il comma 23 prevede che si applichino le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella misura in cui esse risultino compatibili. Il comma 24, in osservanza del principio penalistico della retroattività della legge più favorevole al reo, afferma l'applicabilità della disciplina più favorevole anche in via retroattiva a tutti i procedimenti sanzionatori relativi a violazioni per le quali al momento dell'entrata in vigore non siano decorsi i termini per l'impugnazione dell'ordinanza di ingiunzione.

 

7.3.6. Disposizioni Transitorie e finali 

(Rif. Capo VI, artt. 43- 47)

L'articolo 43 reca disposizioni concernenti la comunicazione e l'accesso alle informazioni, nonché la tutela del segreto industriale, in attuazione dell'art. 15-bis della direttiva 2003/87/UE.

L'articolo 44 stabilisce l’obbligo del Comitato ETS di relazione annuale alla Commissione europea e ne definisce i contenuti principali.

L'articolo 45 pone in capo all'ISPRA la realizzazione, la gestione e l'archiviazione dei dati dell'Inventario nazionale dei gas serra, nonché la raccolta dei dati di base e la realizzazione di un programma di controllo e di garanzia della qualità. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva, annualmente, l'Inventario e la trasmissione delle relative informazioni agli organismi nazionali della Convezione quadro sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto.

Inoltre, è previsto che ISPRA predisponga, aggiorni e trasmetta, con cadenza annuale, al medesimo Ministero un progetto per l'organizzazione del Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario Nazionale dei gas serra, conformemente a quanto stabilito dalla decisione 19/CMP.1 della conferenza delle parti della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici.

L'articolo 46 reca le disposizioni finanziarie demandando, tra l'altro, ad un decreto ministeriale la definizione delle tariffe versate da gestori ed operatori aerei - e delle relative modalità di versamento - a fronte delle attività di cui all'art. 4, comma 8, e all'art. 33 (si tratta delle attività connesse all'interlocuzione con i soggetti interessati mediante portale ETS nonché delle attività ispettive). Nelle more della definizione di tale decreto, continua ad applicarsi la disciplina vigente, in particolare il D.M. 25 luglio 2016, concernente "Tariffe a carico degli operatori per le attività previste dal decreto legislativo n. 30/2013 per la gestione del sistema UE-ETS".

L'articolo 47 reca l'abrogazione del decreto legislativo n.30 del 2013, stabilendo le disposizioni, ivi elencate, che continuano ad applicarsi ai fini del completamento delle attività del sistema EU-ETS per il periodo 2013- 2020. Sono fatti salvi i provvedimenti del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto (di cui all'art. 4 del d decreto legislativo n.30 del 2013) continua ad operare fino alla costituzione del Comitato ETS (art. 4 dello schema di decreto).

 

7.3.7. Allegati (campo di applicazione, controllo e comunicazioni, criteri di verifica)

(Rif. Allegati I, II; III; IV)

Di seguito sono riportati il contenuto dei quattro allegati e le modifiche più rilevanti rispetto al testo vigente del decreto legislativo n.30 del 2013.

Relativamente al confronto con gli allegati della direttiva, la relazione illustrativa di accompagnamento allo schema di decreto evidenzia che "gli allegati sono quelli della direttiva, fatta esclusione del II-bis, II-ter, che non riguardano direttamente l'Italia quale Stato membro, pertanto il IV è diventato III e il V è diventato IV".

Non vengono invece riprodotti gli allegati VI e VII del decreto legislativo n. 30 del 2013, in quanto contenenti disposizioni di dettaglio connesse ai commi 3 e 4 dell'art. 38 che non risultano riproposte dalla nuova direttiva e, conseguentemente, dall'articolo 31 dello schema in esame.

Con specifico riferimento ai singoli allegati, non risultano modifiche sostanziali con riferimento all’allegato I, relativo al campo di applicazione del sistema ETS, fatto salvo lo spostamento dall’articolato in allegato del riferimento agli impianti di incenerimento.

L'Allegato II, che elenca i gas serra rientranti del campo di applicazione dello schema in esame, è sostanzialmente identico a quello previsto dal testo vigente del decreto legislativo n.30 del 2013 ed identico a quello previsto nella direttiva di riferimento.

L’Allegato III, Monitoraggio e comunicazione delle emissioni, in analogia all'allegato IV della direttiva, accorpa, senza modifiche sostanziali, l’attuale Allegato IV del decreto legislativo n.30 (Principi per il monitoraggio delle emissioni) e l’allegato V (Elenco delle informazioni minime per la comunicazione delle emissioni).






[1] FONTI PRINCIPALI: Ufficio Studi parlamentari e dossier Camera e Senato; www.Gse.it; www.isprambiente.gov.it; www.reteambiente.it; www.reteclima.it.

[2] Anche nelle diverse attività di valutazione delle emissioni di gas serra di processi e prodotti (carbon assessment: carbon footprint, inventario delle emissioni,....etc.) si fa riferimento sempre al valore di CO2eq, volendo così esprimere il "potere riscaldante equivalente" e cumulativo di tutti i gas serra emessi in una o più fasi del ciclo di vita di un prodotto (o da una Organizzazione) rapportati all'unità di misura base che è la CO2 (anidride carbonica).

 

[3] http://www.isprambiente.gov.it/it/servizi-per-lambiente/Registro-italiano-Emission-Trading/contesto/emission-trading-europeo

[4] Con il regolamento 2019/1868/UE del 28 agosto 2019, sono state apportate modifiche al regolamento (UE) n. 1031/2010 per allineare la vendita all'asta delle quote alle norme dell'EU ETS per il periodo 2021-2030 e al riconoscimento delle quote quali strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE.