Circolari

Circ. n. 3/2019

DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N. 119 Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2018, n. 136; pubblicato in GU n.293 del 18-12-2018);

La presente circolare ripercorre i contenuti del Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2018, n. 136; pubblicato in GU n.293 del 18-12-2018) [all. 1] e della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (GU n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62) [all. 2].

I suddetti provvedimenti compongono nel loro complesso la

 

 

MANOVRA DI BILANCIO PER IL 2019

 

 

Alcune delle questioni trattate e risolte dai citati provvedimenti sono state elaborate o promosse dall’Alleanza delle Cooperative e da Confcooperative, come sarà rimarcato nel prosieguo (vedi in particolare testo in evidenza).

Molti temi sono stati già illustrati e commentati in altre comunicazioni, alle quali si rinvia per tutti gli approfondimenti; segnatamente:

  • la CIRCOLARE DEL SERVIZIO SINDACALE 10 GENNAIO 2019, N.1/2019;

  • la CIRCOLARE DI CONFCOOPERATIVE FEDERSOLIDARIETÀ 16 GENNAIO 2019, PROT. N. 190;

  • la CIRCOLARE DI CONFCOOPERATIVE HABITAT 8 GENNAIO 2018, PROT. N. 296;

  • la CIRCOLARE DI CONFCOOPERATIVE FEDAGRIPESCA 10 GENNAIO 2019, PROT. N. 46/MM/is;

  • la CIRCOLARE DI CONFCOOPERATIVE FEDERSOLIDARIETÀ 16 GENNAIO 2019, PROT. N. 190;

  • la CIRCOLARE DI CONFCOOPERATIVE FEDERAZIONE SANITÀ 24 GENNAIO 2019, PROT. N. 387;

  • ICN, NEWSLETTER N. 17/2018, SPECIALE LEGGE 17.12.18, N. 136, di conversione del DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N. 119;

  • ICN, NEWSLETTER N. 1/2019, SPECIALE LEGGE 30.12.18, N. 145 (LEGGE DI BILANCIO 2019);

  • ICN, CIRCOLARE 3.2019 DEL 10-01-2019, Fatturazione elettronica, Ultimi chiarimenti normativi e di prassi ed aspetti operativi;

  • le CIRCOLARI SEGRETERIA GENERALE prot. nn. 41/RC e 169/RC (rispettivamente del 9 e del 15 gennaio 2019, sulla misura Resto al Sud).

     

    Quanto ai temi non approfonditi in questa sede, si rinvia alle successive comunicazioni di questo Dipartimento ovvero alle comunicazioni degli altri Dipartimenti e Servizi e delle Federazioni di settore.

    Si ricorda infine che, in sede di esame del d.d.l. di Bilancio, l’Alleanza delle Cooperative è stata audita innanzi alla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati in data 12 novembre 2018 (v. Osservazioni depositate in Commissione, http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/702/Memoria_Alleanza_delle_cooperative.pdf ).

     

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  1. LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

     

    La manovra nel suo complesso reca una serie di disposizioni orientate alla semplificazione in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica.

    Il decreto fiscale in particolare contiene anzitutto un’attenuazione delle conseguenze sanzionatorie della mancata emissione della fattura elettronica per il primo semestre di vigenza del sistema generalizzato di fatturazione elettronica obbligatoria (1 gennaio 2019 – 30 giugno 2019). In particolare, nel primo semestre, nell’ipotesi di mancata emissione della fattura elettronica:

  • non si applicherà alcuna sanzione a carico del contribuente che emette la fattura tardivamente (oltre il momento di effettuazione dell’operazione) ma, comunque, entro il termine per far concorrere l’imposta indicata alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale);

  • la sanzione è ridotta al 20%, qualora la fattura sia emessa oltre il termine previsto ma, comunque, entro quello per far concorrere l’imposta indicata alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo.

    A decorrere dal 1° luglio 2019, cambiano anche le regole in tema di emissione delle fatture. In particolare si interviene sull’art. 21 del decreto IVA (dpr 633/1972), stabilendo che la fattura, sia elettronica sia cartacea, possa essere emessa entro 10 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione (quindi non più entro le 24 del giorno stesso di effettuazione). Nondimeno, chi si avvale della facoltà di emettere le fatture entro il più ampio termine concesso, dovrà obbligatoriamente integrare il contenuto della fattura indicando la “data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi” se tale data è diversa dalla data di emissione della fattura.

    Il decreto interviene anche sulla disciplina dell’annotazione delle fatture emesse, modificando i termini di registrazione di cui all’art. 23 del decreto IVA. In particolare, anziché prevedere che si annotino entro 15 giorni dall’emissione, si stabilisce ora che debbano essere annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. La modifica, evidentemente deriva dal fatto che, essendo mutato il termine di emissione, i tempi per l’annotazione devono necessariamente ancorarsi al momento di effettuazione (non più al termine di emissione).

    Quanto alle fatture passive, il decreto modifica anche l’art. 25 del dpr 633/1972, sopprimendo l’obbligo di inserimento nella fattura sugli acquisiti ricevuta del numero di protocollo progressivo, risultando tale incombente automaticamente assolto attraverso il sistema di trasmissione della fattura elettronica (cd Sistema di interscambio).

    È infine modificata anche la disciplina della detrazione IVA, prevedendosi la possibilità che il cessionario/committente computi l’IVA addebitatagli in fattura nella liquidazione del periodo in cui l’operazione si considera effettuata, purché la fattura sia recapitata e registrata entro i termini di liquidazione. Ciò consente di evitare pregiudizi di natura finanziaria per gli acquirenti che ricevono la fattura relativa ad un’operazione effettuata in un dato mese i primi giorni del mese successivo.

    Infine, è stabilito che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili solo su richiesta a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

    Quanto agli esoneri dall’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, sono da ultimo esonerate le associazioni e le società sportive dilettantistiche che conseguono nell’esercizio precedente proventi per un importo non superiore a 65.000 euro. Con l’occasione sono introdotte alcune semplificazioni per i medesimi soggetti.

     

    Più importante è la modifica intervenuta in tema di soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

    Ebbene, per il periodo d’imposta 2019 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria (art. 10-bis, DL 119/2018). Con decreto del MEF, di concerto con il Ministero della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti; i tipi di dati che possono essere trattati; le operazioni eseguibili; le misure per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato. Questa disposizione potrebbe determinare una evidente complicazione per quelle imprese e cooperative che operano nel settore sanitario e sociosanitario e che si imbattono nello svolgimento di prestazioni che rientrano nel raggio di operatività del Sistema tessera sanitaria, per le quali vige il citato divieto della fatturazione elettronica.

    Tali soggetti possono infatti svolgere prestazioni diverse da quelle sanitarie, per le quali opera – in luogo del divieto – l’obbligo di fatturazione elettronica. Come riportato nella Circolare ICN 3.2019, le imprese che realizzano sia prestazioni sanitarie, sia prestazioni non sanitarie, dovranno isolare ciascuna singola prestazione e verificare se la stessa sia relativa a dati che “obbligatoriamente” vanno inviati al sistema TS o meno. Nella prassi, tuttavia, le imprese del settore – segnatamente le cooperative sociali – svolgono perlopiù prestazioni che contengono sia una componente sanitaria, sia una componente non sanitaria. In tali casi le prestazioni possono essere “indistinte” in fattura, oppure “distinte in righe separate” oppure fatturate separatamente. Ebbene, come ha precisato in altre occasioni l’Amministrazione:

  • qualora dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (ad esempio, a seguito di un ricovero), l’impresa fatturerà l’intero importo in forma cartacea e lo trasmetterà al sistema TS (in tal caso, infatti, vigerà il divieto di fatturazione elettronica per tutto l’importo e dovrà essere emessa fattura cartacea);

  • qualora, invece, dal documento di spesa sia possibile distinguere l’importo di spesa sanitaria da quella non sanitaria, al sistema TS potrà essere trasmesso solo l’importo che si riferisce alla spesa sanitaria: di conseguenza, l’importo corrispondente alla quota non sanitaria dovrà essere fatturato separatamente nelle forme della fatturazione elettronica.

    Le suddette indicazioni, ovviamente, si rendono a scopo cautelativo nelle more di un chiarimento amministrativo.

     

    Per le restanti novità in tema di disciplina della fatturazione elettronica, si rinvia al testo del decreto, nonché all’ultima Circolare ICN 3.2019 del 10.01.2019. Con l’occasione si ricorda che

    in tema di cooperative agricole che emettono la fattura per conto dei propri soci produttori agricoli (ai sensi dell’art. 34, cc. 6 e 7, DPR 633/1972), dopo vari confronti con l’Amministrazione, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la FAQ n.4 del 21 dicembre 2018, confermando le procedure e la metodologia proposte da Confcooperative – Fedagripesca e ICN, da ultimo recepite dalle altre organizzazioni del coordinamento Agrinsieme (la FAQ n. 4 è consultabile sul portale “Fatture e corrispettivi”; vedi in ogni caso Circ. ICN 3.2019; Circolare Fedagripesca 8 gennaio 2019, n. prot. 22/MM; Circolare Fedagripesca 7 dicembre 2018, n. prot. 5045).

     

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  1. BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

     

    La manovra reca poi una serie di disposizioni riguardanti le banche di credito cooperativo, alcune delle quali elaborate in seno al movimento.

     

    (Estensione dell’istituto del gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi, art. 20) Si prevede che l’istituto del gruppo IVA trovi applicazione anche con riferimento ai Gruppi bancari cooperativi. Più precisamente, per effetto della modifica si chiarisce che il vincolo finanziario, la cui esistenza è presupposto per la costituzione del gruppo IVA, si considera sussistente anche tra i partecipanti al Gruppo Bancario Cooperativo di cui all’articolo 37-bis del TUB: nel GBC l’attività di direzione e coordinamento sulle banche aderenti non si basa su un vincolo finanziario, in quanto la capogruppo non dispone della maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie, bensì su un vincolo giuridico derivante dalla stipula del cd contratto di coesione. La modifica legislativa, quindi, assimila le due situazioni di controllo ai fini dell’applicazione della disciplina sul gruppo Iva.

    È poi precisato che, per l’anno 2019, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA da parte dei partecipanti ad un Gruppo Bancario Cooperativo ha effetto se presentata entro il 31 dicembre 2018 e se a tale data sussistono i vincoli finanziario, economico e organizzativo. Il vincolo finanziario si considera sussistere se a tale data è stato sottoscritto il contratto di coesione. Invece, la dichiarazione per la costituzione del gruppo IVA ha effetto dal 1° luglio 2019 se presentata dai partecipanti (previa sottoscrizione del contratto di coesione) successivamente al 31 dicembre 2018 ed entro il 30 aprile 2019.

     

    (Disposizioni in materia di vigilanza cooperativa sulle capogruppo dei gruppi bancari cooperativi, art. 20-ter, dl 119/2018) Si estende la vigilanza amministrativa sulle società cooperative di cui al d.l.vo 220/2002, anche alle società Capogruppo dei Gruppi Bancari Cooperativi. Tali controlli devono essere finalizzati a verificare che l’esercizio del ruolo e delle funzioni di capogruppo sia coerente con le finalità mutualistiche delle Bcc aderenti al gruppo. In caso di difformità, la Banca d’Italia, su segnalazione dell’autorità governativa, può assumere adeguati provvedimenti di vigilanza. Un successivo decreto interministeriale preciserà le modalità, i soggetti abilitati e i modelli di verbale.

     

    (Bilanci capogruppo BCC, c. 1072 legge di bilancio) È poi stabilito che nei Gruppi Bancari Cooperativi, la società capogruppo e le banche di credito cooperativo ad essa affiliate in virtù del contratto di coesione costituiscano un’unica entità consolidante. Di conseguenza, le relative poste contabili dell’attivo e del passivo sono iscritte a bilancio secondo criteri omogenei.

     

    (Facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali, cc. 1070 e 1071, legge di bilancio) È concessa la facoltà (e di conseguenza è soppresso l’obbligo) di applicare i principi contabili internazionali ai soggetti non quotati, comprese le banche non quotate (ancorché rientrino nell’ambito di applicazione del decreto che disciplina l’applicazione dei suddetti principi).

     

    (Disapplicazione degli obblighi di trasparenza all’offerta e alla consulenza su azioni delle Bcc, art. 20, c. 2-ter, d.l.119/2018) È poi stabilito che con riferimento alle azioni emesse da banche di credito cooperativo e da banche qualificate come operatori di finanza etica e sostenibile ai sensi dell’articolo 111-bis del TUB, non si applicano le regole particolari di trasparenza, correttezza e diligenza previste dagli articoli 21, 23, e 24-bis del decreto legislativo n. 58/1998 (TUF) per l’offerta e la consulenza aventi a oggetti tali tipologie di strumenti finanziari. Tale disapplicazione viene tuttavia limitata ai casi in cui la sottoscrizione o l’acquisto risulti di valore nominale non superiore a 1.000 euro o, se superiore, rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio purché la stessa non ecceda il valore nominale di 2.500 euro, tenendo conto, ai fini dei limiti suddetti, delle operazioni effettuate nei 24 mesi precedenti.

     

    (Sistemi di tutela istituzionale per le Bcc costituite nelle province di Trento e Bolzano, art. 20-bis, dl 119/2018) In ultimo, è modificata la disciplina delle sole banche di credito cooperativo costituite nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, consentendo loro di costituire, in alternativa al gruppo bancario cooperativo previsto dal Testo Unico Bancario, un sistema di tutela istituzionale, vale a dire un accordo di responsabilità contrattuale che tuteli le parti assicurandone liquidità e solvibilità.

     

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  2. COOPERATIVE SOCIALI, TERZO SETTORE E IMPRESE SOCIALI

     

    Occorre dar conto innanzitutto dell’importante risultato conseguito sul tema degli educatori professionali (cc. 517, 539 e 537). La legge di bilancio, accogliendo la proposta elaborata da Confcooperative Federsolidarietà, risolve tutta una serie di questioni che si erano venute a creare all’indomani della legge di bilancio per il 2018, consentendo ora in maniera esplicita agli educatori socio pedagogici di lavorare nelle strutture sanitarie e socio sanitarie spendendo le relative competenze socio pedagogiche. La norma riconosce il valore delle prassi esistenti e consente a tali figure professionali, già individuate nella normativa vigente, di proseguire la loro attività.

    A tale disposizione si aggiungono ulteriori precisazioni comunque rilevanti, riguardanti sempre la figura degli educatori:

  • i diplomi e gli attestati, indicati nella tabella allegata al DM 22 giugno 2016, relativamente al profilo di educatore professionale, purché ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o comunque conseguiti entro il 2005, sono da considerarsi equipollenti al diploma universitario (rilasciato a seguito di completamento del corso di laurea L/SNT2) per educatore professionale socio-sanitario. L’equipollenza sana le situazioni di chi aveva ottenuto titoli variamente denominati sino al 2005;

  • inoltre si stabilisce che coloro che svolgano o abbiano svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, nell’arco degli ultimi dieci anni, sono autorizzati a continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, a condizione che si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

    Le norme in esame, dicevamo, costituiscono un’importante risultato dell’attività di rappresentanza di Confcooperative e di Federsolidarietà. Per maggiori approfondimenti v. CIRCOLARE DI CONFCOOPERATIVE FEDERSOLIDARIETÀ 16 GENNAIO 2019, PROT. N. 190.

     

    I provvedimenti in esame recano altresì disposizioni di interesse anche per il Terzo settore in generale. In particolare, sia il comma 82 della legge di bilancio, sia l’articolo 24-ter del dl 119/2018, intervengono su alcune norme del Codice del terzo settore (d.l.vo 117/2017). Fra queste disposizioni, sono degne di rilievo:

  • (Titoli di solidarietà per tutti gli ETS, imprese sociali e cooperative sociali incluse) la modifica della disciplina dei cosiddetti “titoli di solidarietà” emessi dagli istituti di credito autorizzati ad operare in Italia e rivolti a favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore (art. 77, CTS). Fra i soggetti che possono usufruire del sostegno dei titoli di solidarietà sono inclusi anche gli enti del Terzo settore svolgenti attività commerciale, pertanto anche le imprese sociali e le cooperative sociali. Le somme raccolte con l’emissione dei titoli e non impiegate a favore degli enti del Terzo settore entro dodici mesi dal loro collocamento sono utilizzate per la sottoscrizione o per l’acquisto di titoli di Stato italiani aventi durata pari a quella originaria dei relativi titoli;

  • (Erogazioni liberali) la soppressione della parola “denaro” in tutto il comma 1 dell’articolo 83: si dispone quindi che le detrazioni previste dalla norma valgano per tutte le categorie di erogazioni liberali (non solo per quelle in danaro);

  •  (Enti del Terzo settore non commerciali) l’introduzione del nuovo comma 2-bis all’articolo 79: le attività di interesse generale svolte da un ETS si considerano comunque di natura non commerciale ai fini delle imposte sui redditi qualora i ricavi non superino di oltre il 5 per cento i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre due periodi d’imposta consecutivi;

  • (Fondazioni ex Ipab, legge di bilancio, c. 82) il chiarimento sulla non commercialità dell’attività delle Fondazioni ex Ipab ai fini Ires a condizione che gli utili siano reinvestiti interamente nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso in favore degli organi amministrativi;

  • (Abrogazione della mini-Ires per gli enti che svolgono attività sociali, culturali e attività con fini solidaristici, nonché nei confronti degli istituti autonomi per le case popolari, cc. 51 e 52) l’abrogazione dell’articolo 6 del D.P.R. 601/1973 che dispone la riduzione alla metà dell’IRES (dal 24 al 12 per cento) nei confronti degli enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza; istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali; enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione; istituti autonomi per le case popolari (Iacp), comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti. La riduzione in parola non si applica alle cooperative e alle imprese sociali, nonché agli enti iscritti nel Registro Unico nazionale del terzo settore di cui al D. Lgs. n. 117 del 2017. Si avverte che in sede di esame del d.d.l A.S. 989 di conversione del decreto legge cd semplificazione (D.L. 135/2018) è stato approvato in Commissione un emendamento che reintroduce l’agevolazione in parola.

     

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  1. COOPERATIVE FINANZIARIE

     

    Il comma 69 della legge di bilancio proroga fino al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale le società cooperative che operano nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 112, comma 7, del TUB, possono continuare a svolgere la propria attività senza obbligo di iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari. Si rammenta che l’articolo 112 del TUB, ultimo periodo, prevede che, in attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, le società cooperative esistenti alla data del 1° gennaio 1996 – le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati e che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci – possono continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari (di cui all’articolo 106 TUB); ciò a determinate condizioni indicate nella medesima disposizione, tra le quali il limite del volume complessivo dei finanziamenti (massimo quindici milioni di euro) e il limite dell’importo unitario del finanziamento (massimo 20.000 euro).

    L’originario termine del 31 dicembre 2014 era stato prorogato dapprima fino al 31 dicembre 2018 ed ora differito al 31 dicembre 2023.

     

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  2. NORME TRIBUTARIE DI INTERESSE PER LE IMPRESE

     

    Fra le misure tributarie di rilevo si segnalano anzitutto i seguenti interventi.

     

    (Tassazione agevolata utili reinvestiti in beni materiali strumentali e incremento dell’occupazione) È prevista l’applicazione di un’aliquota IRES agevolata al 15 per cento (in luogo dell’ordinaria del 24 per cento) da applicarsi sulla parte di reddito delle imprese collegata all’incremento dei livelli occupazionali ed a nuovi investimenti.

    La norma si applica anche alle società cooperative.

    In particolare, è stabilito che a decorrere dal 2019, il reddito complessivo netto dichiarato dai soggetti Ires, potrà essere assoggettato ad una aliquota ridotta di nove punti percentuali rispetto all’ordinaria (quindi, 15%) per la parte corrispondente agli utili del periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi e dell’incremento del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. Per le nozioni di riserve non disponibili, investimento e costo del personale dipendente ai fini dell’applicazione dell’agevolazione si rinvia al testo di legge.

    Il beneficio è cumulabile con altri benefici (ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito) e può essere tranquillamente fruito dalle società cooperative. A tal fine, la norma precisa che i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

    L’agevolazione può essere goduta anche da persone fisiche; se i predetti soggetti operano in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano a condizione che le scritture contabili siano integrate con apposito prospetto da cui risultino la destinazione a riserva dell’utile di esercizio e le vicende della riserva.

    Per approfondimenti si rinvia a ICN, NEWSLETTER N. 1/2019, SPECIALE LEGGE 30.12.18, N. 145 (LEGGE DI BILANCIO 2019).

     

    (Soppressione dell’Aiuto alla crescita economica – ACE, c. 1080) L’articolo 1, comma 1080, prevede la soppressione della normativa in materia di aiuto alla crescita economica (ACE). L’ACE è un’agevolazione fiscale introdotta nel 2012 per favorire il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano e che ha ricevuto applicazione diffusa anche da parte delle cooperative.

    La misura si sostanzia nella deduzione dal reddito imponibile netto di un importo pari al rendimento figurativo degli incrementi di capitale. La ragione di tale soppressione è motivata, in base a quanto illustrato nella Nota di aggiornamento al DEF 2018, con riferimento all’introduzione dell’aliquota ridotta per l’imposta sui redditi di impresa, da applicare agli utili destinati all’acquisto di beni strumentali e alle nuove assunzioni (vedi sopra). In altri termini, il Governo ritiene che i benefici dell’agevolazione relativa alla tassazione agevolata degli utili reinvestiti sostituisca i benefici dell’ACE. In via transitoria sarà comunque consentito l’utilizzo delle eccedenze ACE pregresse per il periodo d’imposta 2018, allo scopo – come precisato in relazione illustrativa - di salvaguardare i diritti quesiti.

     

    (Proroga e rimodulazione dell’iperammortamento, cc. 60-65) È altresì prevista la proroga e la rimodulazione del cd. iperammortamento, disposto in origine dalla legge di bilancio per il 2017 (art. 1, c.9, L. 232/2016). Tale misura consente di maggiorare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale ricompresi negli Allegati A e B alla legge di bilancio per il 2017. In particolare, l’agevolazione viene riconosciuta anche per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019 (oppure fino al 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019). Inoltre, a differenza del passato, i coefficienti di iperammortamento sono rimodulati secondo gli importi degli investimenti effettuati.

     

    (Credito d’imposta per ricerca e sviluppo, cc. 70-72) Si interviene sulla disciplina del credito d’imposta per spese di ricerca e sviluppo, prevedendo l’abbassamento della quota agevolabile (salvo ipotesi tassativamente previste) dal 50 al 25 per cento, nonché del massimo importo annualmente concedibile a ciascuna impresa da 20 a 10 milioni; si introduce un maggior dettaglio nell’individuazione delle spese agevolabili; si introducono infine specifici adempimenti documentali per il riconoscimento e l’utilizzabilità del credito d’imposta.

     

    (Credito d’imposta formazione, c. 78-81) È prorogata di un anno l’applicazione del credito d’imposta formazione 4.0 (estendendolo alle spese di formazione sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018). Si mantiene fermo il limite massimo annuale di 300.000 euro, ma il credito viene rimodulato secondo la dimensione delle imprese.

     

    Fra le altre disposizioni tributarie di interesse si segnala:

  • (Deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali, c. 12) l’innalzamento dal 20 al 40 per cento della percentuale di deducibilità dalle imposte sui redditi dell’IMU dovuta su immobili strumentali;

  • (Cedolare secca sugli immobili commerciali, c. 59) l’applicazione del regime agevolato della cedolare secca sulle locazioni (imposta sostitutiva del 21% ovvero del 10% in presenza di locazioni a canone concordato) anche ai contratti stipulati nell’anno 2019 relativi a locali commerciali classificati nella categoria catastale C/1 (fino a 600 mq di superficie e al netto delle pertinenze);

  • (Abrogazione di agevolazioni in materia di IRAP, cc. 1085 e 1086) l’abrogazione di alcune agevolazioni in materia di IRAP, tra le quali la deduzione dalla base imponibile IRAP di un importo fino a 15.000 euro per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentato a 21.000 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni;

  • (Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili, c. 67) la proroga, per l’anno 2019, delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, la cui disciplina è contenuta, rispettivamente, negli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (si rinvia alla CIRCOLARE DI CONFCOOPERATIVE HABITAT 8 GENNAIO 2018, PROT. N. 296; v. anche ICN, NEWSLETTER N. 1/2019, SPECIALE LEGGE 30.12.18, N. 145 (LEGGE DI BILANCIO 2019);

  • (Proroga detrazioni sistemazione a verde, c. 68) la proroga di un anno (dal 2018 a tutto il 2019) l’agevolazione fiscale inerente alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. L’agevolazione riguarda l’IRPEF e consiste nella detrazione dall’imposta lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, nei limiti di un massimo di spesa di euro 5000 annui e – pertanto – entro la somma massima detraibile di 1800 euro (si rinvia alla CIRCOLARE DI CONFCOOPERATIVE HABITAT 8 GENNAIO 2018, PROT. N. 296; v. anche ICN, NEWSLETTER N. 1/2019, SPECIALE LEGGE 30.12.18, N. 145 (LEGGE DI BILANCIO 2019);

  • (IVA agevolata prodotti di panetteria, c. 4) l’estensione, con norma di interpretazione autentica, dell’IVA agevolata al 4% non solo ai prodotti di panetteria, ma anche a taluni ingredienti utilizzati per la preparazione del pane;

  • (Interessi passivi imprese immobiliari, cc. 7 e 8) la conferma che, per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, i limiti e le regole di deducibilità previsti dal TUIR in tema di interessi passivi non si applicano agli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione;

  • (Estensione del regime forfetario, cc. 9-11) l’estensione del regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, introdotto dalla legge di stabilità 2015, ai contribuenti che hanno conseguito nell’anno precedente ricavi, ovvero percepito compensi, fino a un massimo di 65.000 euro e ne semplificano le condizioni di accesso (cd “anticipo della flat tax per le partite Iva”);

  • (Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni, cc. 17 e ss.) l’introduzione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, con aliquota al 20 per cento, per gli imprenditori individuali, gli artisti e i professionisti con ricavi fino a 100.000 euro che non ricadono nel regime forfettario;

  • (Imposta sui servizi digitali, cc. 35-50) l’istituzione di un’imposta sui servizi digitali (in sostituzione dell’imposta sulle transazioni digitali istituita dalla legge di bilancio 2018, che avrebbe dovuto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2019), che si applica ai soggetti che prestano servizi digitali e che hanno un ammontare complessivo di ricavi pari o superiore a 750 milioni di euro, di cui almeno 5,5 milioni realizzati nel territorio italiano per prestazione di servizi digitali. L’imposta si applica con un’aliquota del 3 per cento sui ricavi e deve essere versata entro il mese successivo a ciascun trimestre;

  • (Agevolazione per il riciclaggio di plastiche, cc. 73-77) il riconoscimento di un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica nonché per l’acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio (in sostituzione dell’agevolazione introdotta, per finalità analoghe, dai commi 96-99 della legge di bilancio 2018);

  • (Rivalutazione quote societarie, c. 940 e ss.) la previsione della rivalutazione dei beni e delle partecipazioni per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio. La rivalutazione ha per oggetto beni di impresa e le partecipazioni iscritte in bilancio al 31 dicembre 2017 ed è effettuata attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili; per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è fissata un’imposta sostitutiva del dieci per cento;

  • (Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni, cc. 1053 e 1054) la proroga della rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2019. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2019. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2019. Con l’occasione è rideterminato il valore delle aliquote per il calcolo dell’imposta sostitutiva (l’aliquota – a differenza del passato – è pari all’11 per cento per le partecipazioni qualificate alla data del 1º gennaio 2019, e al 10 per cento per le partecipazioni non qualificate; per i terreni l’aliquota viene fissata al 10 per cento).

     

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  1. ALTRI INTERVENTI

     

    Fra gli altri interventi si evidenziano:

  • (Fondo per il reddito di cittadinanza e Fondo per la revisione del sistema pensionistico, cc. 255 e ss.) l’istituzione di due distinti Fondi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’uno volto a introdurre il reddito e la pensione di cittadinanza, con una dotazione pari a 7,1 miliardi di euro per il 2019 (8,055 per il 2020, e 8,317 per il 2021; l’altro per la revisione del sistema pensionistico, con una dotazione pari a 3,968 per il 2019 (8,336 per il 2020 e 8,684 per il 2021);

  • (Fondo Indennizzo Risparmiatori, c. 493 e ss.) l’istituzione, con una dotazione finanziaria di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021, e disciplina del Fondo per il ristoro dei risparmiatori che hanno subìto un danno ingiusto in relazione all’investimento in azioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa nell’ultimo biennio, usufruendo dei servizi prestati dalla banca emittente o da società controllata (tale Fondo sostituisce quello istituito dalla legge di bilancio 2018, avente analoghe finalità). Il ristoro è pari al 30 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore;

  • (Dismissioni immobiliari, c. 422 e ss.) l’impegno del Governo ad attuare un programma di dismissioni immobiliari e a fissare un obiettivo di introito per un importo non inferiore a 950 milioni di euro per il 2019 e a 150 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

  • (Fondo garanzia, art. 22, dl 119/2018) l’assegnazione al Fondo di garanzia per le PMI di 735 milioni di euro per l’anno 2018, di cui 300 milioni sono a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

  • (Limiti acquisti di beni e servizi con il MEPA, c. 130) l’innalzamento da 1.000 a 5.000 euro del limite di importo previsto per il ricorso al MEPA;

  • (Contributi ai Comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio culturale, cc. 107 e ss.) l’assegnazione, per l’anno 2019, di un contributo nel limite complessivo di 400 milioni di euro ai comuni, al fine di favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e del patrimonio comunale. I contributi vengono assegnati con decreto del Ministero dell’interno;

  • (Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, cc. 162 e ss.) l’istituzione (in luogo della Centrale per la progettazione delle opere pubbliche prevista dal testo originario del disegno di legge di bilancio) di una Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui possono avvalersi le amministrazioni centrali e gli enti territoriali. La denominazione, l’allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni della Struttura saranno individuati con un apposito D.P.C.M. da adottare entro il 31 gennaio p.v.;

  • (Rifinanziamento della “Nuova Sabatini”, c. 200) il rifinanziamento di 48 milioni di euro per il 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020-2023 e di 48 milioni di euro per il 2024 della cd. Nuova Sabatini (misura di sostegno volta alla concessione - alle micro, piccole e medie imprese - di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd investimenti in beni strumentali “Industria 4.0”);

  • (Piano Made in Italy, c. 201) lo stanziamento di 90 milioni per il 2019 e di 20 milioni per il 2020 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia;

  • (Contratti di sviluppo, c. 202) il rifinanziamento – 1,1 milione per il 2019, 41 per il 2020, 70,4 per il 2021 – dello strumento del cd contratto di sviluppo di cui all’art. 43 del DL 25 giugno 2008, n. 112 (misura di incentivazione, gestita da Invitalia, per le imprese che intendano realizzare, singolarmente o in forma associata, investimenti di grande dimensione nei settori industriale, turistico e della tutela ambientale);

  • (Confidi, c. 221) la disposizione secondo la quale il MiSE accerti, entro il 30 giugno 2019, la presenza di eventuali risorse residue da destinare alla crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei Confidi ed eventualmente destini tali risorse ai Confidi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale;

  • (Portali per la raccolta di capitali on-line, c. 236, 237, 238) la modifica della disciplina relativa ai portali per la raccolta di capitali on-line da parte delle pmi e delle imprese sociali, con l’estensione dell’operatività alla raccolta di finanziamenti tramite strumenti finanziari di debito, riservando la sottoscrizione specifiche categorie di investitori (investitori professionali e particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla CONSOB). La raccolta deve avvenire in una sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta del capitale di rischio;

  • (Stanziamenti vari) lo stanziamento di per il 2019 di 56,1 milioni di euro per il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare; 3 milioni per il 2019, 1 milione per il 2020 e 3 milioni per il 2021 per il Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia; 3 milioni di euro per il 2019, 1 milione per il 2020 e 3 milioni per il 2021 per il Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti; l’incremento di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 del Fondo per il sostegno di cura e di assistenza del caregiver familiare; la proroga e il rifinanziamento, per gli anni 2019, 2020 e 2021, del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile (con proroga del credito d’imposta concesso alle fondazioni di origine bancaria); il rifinanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile per 50 milioni di euro per l’anno 2019; l’istituzione e la disciplina del Fondo per l’accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità;

  • (Fondo per le politiche della famiglia, c. 482) una nuova disciplina e nuove finalità del Fondo per le politiche della famiglia, volto a finanziare interventi di sostegno alla famiglia, alla natalità, alla maternità e alla paternità, al fine prioritario del contrasto della crisi demografica, nonché per finanziare misure di sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari;

  • (Buono per gli asili nido, c. 488) l’innalzamento da 1.000 a 1.500 euro su base annua il buono per l’iscrizione in asili nido pubblici o privati e la sua estensione al triennio 2019-2021;

  • (Bonus bebé, art. 23-quater, dl 119/2018) la prosecuzione per il 2019 dell’assegno di natalità (cd. Bonus bebè) per i figli nati o adottati tra il 1º gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019. Il beneficio è erogato con le stesse modalità stabilite per i nati o adottati nel corso del 2018, con l’unica differenza di un incremento del 20 per cento dell’importo dell’assegno per le nascite e adozioni di figli successivi al primo, intervenute nel corso del 2019;

  • (Resto al Sud, c. 601) l’estensione dell’ambito di applicazione della misura di sostegno c.d. “Resto al sud” (introdotta dall’art. 1, DL 91/2017, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese, anche in forma cooperativa, da parte di giovani imprenditori nelle regioni del Mezzogiorno), ampliando la platea dei potenziali soggetti destinatari (elevando da 35 a 45 anni l’età massima dei beneficiari ed estendendo le agevolazioni previste dalla misura alle attività libero professionali);

  • (Aree rurali e crisi demografica, cc. 654 e ss.) l’assegnazione a titolo gratuito, per un periodo non inferiore a vent’anni, di una quota dei terreni agricoli demaniali a favore dei nuclei familiari con tre o più figli (almeno uno dei quali nato negli anni 2019, 2020 o 2021), o alle società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano una quota del 30 per cento della società agli stessi nuclei familiari. Questi potranno richiedere un mutuo fino a 200.000, a tasso zero, per l’acquisto della prima casa che dovrà essere ubicata in prossimità del terreno. La definizione dei criteri e delle modalità di attuazione della misura è rimessa ad un decreto;

  • (Sostegno all’apicoltura nazionale, c. 672) l’autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la realizzazione di progetti per il sostegno della produzione apistica;

  • (Sostegno al reddito per pescatori nel fermo biologico, cc. 673, 674) la conferma di misure di sostegno al reddito dei lavoratori della pesca, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca: la proroga per il 2019 dell’indennità giornaliera onnicomprensiva (fino a un massimo di 30 euro, e nel limite di spesa di 11 milioni di euro) per il periodo di arresto temporaneo obbligatorio dell’attività (i); l’incremento delle risorse di 2,5 milioni di euro delle risorse previste a legislazione vigente (ridotte da 5 a 4,5 milioni annui) del limite di spesa entro il quale è riconosciuta l’indennità giornaliera nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio (ii).

  • (Vendita diretta, c. 700) la previsione che l’imprenditore agricolo possa vendere direttamente su tutto il territorio della Repubblica prodotti agricoli e alimentari appartenenti a comparti agronomici diversi da quelli di cui è produttore acquistati direttamente da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti che provengono dalla propria azienda deve essere, comunque, prevalente rispetto a quello proveniente dalla vendita degli altri prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli;

  • (Trattamento fiscale dei familiari dell’imprenditore agricolo, c. 705) l’equiparazione del trattamento fiscale dei familiari che coadiuvano il coltivatore diretto, a specifiche condizioni, a quello dei titolari dell’impresa agricola;

  • (Tavolo operativo per il contrasto del caporalato, dl 119, art. 25-quater) l’istituzione di un Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura;

  • (Disapplicazione dell’obbligo di alienazione della partecipazione previsto dal Testo unico sulle società partecipate pubbliche, c. 723) la disapplicazione, fino al 31 dicembre 2021, dell’obbligo di alienazione (entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e del divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali (con successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) nel caso di società partecipate, anche cooperative, che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione (si suppone nel triennio 2014-2016). Per queste società in utile, dunque, la norma autorizza l’amministrazione pubblica a prolungare la detenzione delle partecipazioni societarie. È opportuno che le cooperative partecipate da una PA prestino la dovuta attenzione al requisito richiesto dalla suddetta disposizione, considerando in particolare che al fine del rispetto del requisito del “risultato in utile” è dubbio che il risultato in pareggio possa essere considerato risultato in utile;

  • (Misure di razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l’immigrazione, c. 767) l’impegno ad una razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l’immigrazione (tenuto conto della contrazione del fenomeno migratorio), nonché alla riduzione del costo giornaliero di accoglienza dei migranti. Dalla realizzazione di tali interventi devono derivare risparmi almeno pari a: 400 milioni di euro per il 2019; 550 milioni di euro per il 2020; 650 milioni di euro a decorrere dal 2021.

  • (Rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali – Anticipazioni di liquidità agli enti territoriali, c. 849 e ss.) l’ampliamento delle possibilità per gli enti di ottenere delle anticipazioni di cassa rispetto alla legislazione vigente. Si dispone, in particolare, che le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell’Unione europea possano concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. La richiesta di anticipazione deve essere presentata entro il 28 febbraio 2019. Il pagamento dei debiti per i quali è stata ottenuta l’anticipazione deve avvenire entro 15 giorni dalla data di erogazione. Tale termine è posticipato a 30 giorni nel caso di debiti degli enti del SSN;

  • (Rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali – comunicazione dei dati, c. 867) la fissazione dell’obbligo, a decorrere dal 2020, per le amministrazioni pubbliche di comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno, mediante la Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti vs la PA, l’ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio precedente. Per l’anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019;

  • (Rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali – pubblicazione dei dati, c. 869) la pubblicazione sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dei dati relativi ad ogni singola amministrazione riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall’inizio dell’anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal sistema informativo della Piattaforma elettronica;

  • (Deroghe al Codice dei contratti pubblici per lavori sotto soglia, c. 912) l’introduzione di una deroga all’art 36, comma 2 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016) le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento di lavori (e solo lavori, non servizi o forniture) di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici (ciò in deroga alla regola secondo la quale per questi lavori si deve procedere mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici). Le suddette deroghe sono introdotte nelle more di una complessiva revisione del Codice dei contratti pubblici e sono valide fino al 31 dicembre 2019;

  • (Incentivi per impianti di biogas realizzati da imprenditori agricoli, c. 954 e ss.) la previsione secondo la quale, fino al riordino della materia, gli impianti di biogas fino a 300 KW, realizzati da imprenditori agricoli, anche in forma consortile, alimentati con sottoprodotti provenienti da attività di allevamento e della gestione del verde, continuino ad accedere agli incentivi previsti per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, ai sensi del decreto ministeriale 23 giugno 2016, nel limite di un costo medio annuo pari a 25 milioni di euro;

  • (Sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli, art. 20-quater, d.l. 119/2018) l’introduzione della possibilità per i soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, in luogo del valore di mercato.

     

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  1. SANATORIE FISCALI

     

    La manovra reca altresì una serie di sanatorie fiscali, tra le quali si evidenziano:

  • (Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, art. 1, dl 119/2018) Il contribuente può definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e Iva. È possibile definire solo i verbali per i quali al 24 ottobre 2018 non sia stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio. La definizione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione di adesione alla sanatoria entro il 31 maggio 2019 ed il versamento in unica soluzione o della prima rata entro i medesimi termini. Il pagamento è rateizzabile fino ad un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Per i periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione definibili, i termini di accertamento sono prorogati di due anni.

     

  • (Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, art. 2, dl 119/2018) Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro il 24 ottobre 2018, ancora impugnabili, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro il termine di impugnazione dell’atto. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro il medesimo termine. Anche in questo caso il pagamento è rateizzabile fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

     

  • (Definizione agevolata dei carichi della riscossione, art. 3, dl 119/2018) I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi dimora e talune somme aggiuntive, versando integralmente le somme a titolo di capitale e altri interessi, l’aggio di riscossione e le spese di esecuzione e notifica della cartella. Sono esclusi da tale sanatoria le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la sanatoria è ammessa (ma è limitata agli interessi).

    L’adesione si perfeziona con una dichiarazione e con il pagamento delle somme. Il pagamento delle somme è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019; oppure in un massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme dovute scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.3. In caso di pagamento rateale sono dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento annuo. La dichiarazione di adesione va resa invece entro il 30 aprile 2019, utilizzando la modulistica messa a disposizione on line dall’amministrazione. Nella dichiarazione il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi (dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, tali giudizi sono sospesi dal giudice).

    A seguito della presentazione della dichiarazione sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni; non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti; non possono essere avviate nuove procedure esecutive; non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. Inoltre il debitore non potrà essere considerato inadempiente.

    Possono essere definiti con tale sanatoria anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti sanatorie (prima rottamazione delle cartelle, rottamazione bis).

     

  • (Stralcio automatico ed immediato dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, art. 4, dl 119/2018) I debiti di importo residuo, alla data del 24 ottobre 2018, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, sono automaticamente annullati.

     

  • (Definizione agevolata delle controversie tributarie, art. 6, dl 119/2018) Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio (o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione), con il pagamento di un importo pari cd valore della controversia, cioè al valore del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. La regola generale di definizione prevede quindi il pagamento del 100 per cento del tributo al netto di sanzioni e interessi.

    In deroga a tale regola generale sono poi previste una serie di eccezioni che rendono la definizione ancor più conveniente a date condizioni, segnatamente:

    • in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia;

    • in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24 ottobre 2018, le controversie possono essere definite con il pagamento:

      • del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

      • del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado;

    • le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione al 19 dicembre 2018, per le quali l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.

      La sanatoria in esame si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla data della presentazione della domanda di adesione alla sanatoria il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

      Sono invece escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte le risorse proprie tradizionali della UE, l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

      La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di adesione alla sanatoria e con il pagamento degli importi dovuti. La domanda è presentata, entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

      Il pagamento integrale o della prima rata deve essere effettuato entro il 31 maggio 2019. La rateizzazione (fino a 20 rate trimestrali) è ammessa nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro.

      Beninteso: le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.

      In ogni caso, per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019.

      L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni

      Sono definibili solo le controversie in cui è parte l’Agenzia delle entrate. Tuttavia, gli enti territoriali possono stabilire, entro il 31 marzo 2019, l’applicazione della descritta sanatoria sulle controversie tributarie anche alle liti tributarie in cui è parte l’ente territoriale o un suo ente strumentale.

       

  • (Definizione dei debiti tributari delle persone fisiche debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, cc. 184 e ss., legge di Bilancio). È infine introdotta una definizione con modalità agevolate dei debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (evidentemente diversi da quelli annullati automaticamente ai sensi delle sanatorie precedenti), affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 e derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini IRPEF e IVA.

     

  • (Abolizione della dichiarazione integrativa speciale, art. 9) In sede di conversione del dl 119/2018 è stata abrogata la sanatoria che consentiva di integrare, a condizioni eccezionali di maggior favore, le dichiarazioni presentate entro il 31/10/2017 (l’ultima delle quali relativa al periodo 2016), riguardanti annualità per le quali non era già scaduto il termine di accertamento. In sostituzione è stata introdotta una sanatoria sulle irregolarità formali.

     

  • (Definizione delle irregolarità formali, art. 9) Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni. Il versamento della somma è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (cd voluntary disclosure) e le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi al 19 dicembre 2018; né la procedura può essere esperita per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

     

  • (Altre sanatorie, artt. 5, 7, 8, 9-bis, dl 119/2018) Regole peculiari sono poi stabilite per la definizione di altri rapporti, segnatamente per i debiti relativi a risorse proprie dell’UE (art. 5, dl 119), per i debiti delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche (art. 7), per i debiti relativi all’imposta di consumo sui cd succedanei del tabacco (art. 8) e per i debiti relativi alle sanzioni per assegni senza clausola di non trasferibilità (art. 9-bis). Si rinvia al testo di legge per i dettagli di disciplina.

 

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