-
non si applicherà alcuna sanzione a carico del
contribuente che emette la fattura tardivamente (oltre il momento di
effettuazione dell’operazione) ma, comunque, entro il termine per far
concorrere l’imposta indicata alla liquidazione di periodo (mensile o
trimestrale);
-
la sanzione è ridotta al 20%, qualora la fattura
sia emessa oltre il termine previsto ma, comunque, entro quello per far
concorrere l’imposta indicata alla liquidazione periodica del mese o trimestre
successivo.
A decorrere dal 1° luglio 2019, cambiano anche le
regole in tema di emissione delle fatture. In particolare si
interviene sull’art. 21 del decreto IVA (dpr 633/1972), stabilendo che la
fattura, sia elettronica sia cartacea, possa essere emessa entro 10 giorni
dal momento di effettuazione dell’operazione (quindi non più entro le 24 del
giorno stesso di effettuazione). Nondimeno, chi si avvale della facoltà di
emettere le fatture entro il più ampio termine concesso, dovrà
obbligatoriamente integrare il contenuto della fattura indicando la “data in
cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi” se tale data
è diversa dalla data di emissione della fattura.
Il decreto interviene anche sulla disciplina dell’annotazione
delle fatture emesse, modificando i termini di registrazione di cui all’art.
23 del decreto IVA. In particolare, anziché prevedere che si annotino entro 15
giorni dall’emissione, si stabilisce ora che debbano essere annotate entro
il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni
e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. La
modifica, evidentemente deriva dal fatto che, essendo mutato il termine di
emissione, i tempi per l’annotazione devono necessariamente ancorarsi al
momento di effettuazione (non più al termine di emissione).
Quanto alle fatture passive, il
decreto modifica anche l’art. 25 del dpr 633/1972, sopprimendo l’obbligo di
inserimento nella fattura sugli acquisiti ricevuta del numero di protocollo
progressivo, risultando tale incombente automaticamente assolto attraverso
il sistema di trasmissione della fattura elettronica (cd Sistema di
interscambio).
È infine modificata anche la disciplina della detrazione
IVA, prevedendosi la possibilità che il cessionario/committente computi
l’IVA addebitatagli in fattura nella liquidazione del periodo in cui l’operazione
si considera effettuata, purché la fattura sia recapitata e registrata entro i
termini di liquidazione. Ciò consente di evitare pregiudizi di natura
finanziaria per gli acquirenti che ricevono la fattura relativa ad un’operazione
effettuata in un dato mese i primi giorni del mese successivo.
Infine, è stabilito che le fatture elettroniche
emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili solo su
richiesta a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Quanto agli esoneri dall’obbligo generalizzato di
fatturazione elettronica, sono da ultimo esonerate le associazioni e le
società sportive dilettantistiche che conseguono nell’esercizio
precedente proventi per un importo non superiore a 65.000 euro. Con l’occasione
sono introdotte alcune semplificazioni per i medesimi soggetti.
Più importante è la
modifica intervenuta in tema di soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema
tessera sanitaria.
Ebbene, per il periodo d’imposta
2019 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini
dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono
emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da
inviare al Sistema tessera sanitaria (art. 10-bis, DL 119/2018). Con decreto
del MEF, di concerto con il Ministero della salute e per la pubblica
amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono
definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali
i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti; i
tipi di dati che possono essere trattati; le operazioni eseguibili; le misure
per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato. Questa disposizione potrebbe
determinare una evidente complicazione per quelle imprese e cooperative che
operano nel settore sanitario e sociosanitario e che si imbattono nello
svolgimento di prestazioni che rientrano nel raggio di operatività del Sistema
tessera sanitaria, per le quali vige il citato divieto della fatturazione
elettronica.
Tali soggetti possono
infatti svolgere prestazioni diverse da quelle sanitarie, per le quali opera –
in luogo del divieto – l’obbligo di fatturazione elettronica. Come riportato
nella Circolare ICN 3.2019,
le imprese che realizzano sia prestazioni sanitarie, sia prestazioni non
sanitarie, dovranno isolare ciascuna singola prestazione e verificare se la
stessa sia relativa a dati che “obbligatoriamente” vanno inviati al sistema TS
o meno. Nella prassi, tuttavia, le imprese del settore – segnatamente le
cooperative sociali – svolgono perlopiù prestazioni che contengono sia una
componente sanitaria, sia una componente non sanitaria. In tali casi le prestazioni
possono essere “indistinte” in fattura, oppure “distinte in righe separate”
oppure fatturate separatamente. Ebbene, come ha precisato in altre occasioni l’Amministrazione:
-
BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO
La manovra reca poi una serie di disposizioni
riguardanti le banche di credito cooperativo, alcune delle quali elaborate in
seno al movimento.
(Estensione dell’istituto
del gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi, art. 20) Si prevede che l’istituto
del gruppo IVA trovi applicazione anche con riferimento ai Gruppi bancari
cooperativi. Più precisamente, per effetto della modifica si chiarisce che il
vincolo finanziario, la cui esistenza è presupposto per la costituzione del
gruppo IVA, si considera sussistente anche tra i partecipanti al Gruppo
Bancario Cooperativo di cui all’articolo 37-bis del TUB: nel GBC l’attività di
direzione e coordinamento sulle banche aderenti non si basa su un vincolo
finanziario, in quanto la capogruppo non dispone della maggioranza dei voti
nelle assemblee ordinarie, bensì su un vincolo giuridico derivante dalla
stipula del cd contratto di coesione. La modifica legislativa, quindi, assimila
le due situazioni di controllo ai fini dell’applicazione della disciplina sul
gruppo Iva.
È poi precisato che, per l’anno 2019, la
dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA da parte dei partecipanti ad
un Gruppo Bancario Cooperativo ha effetto se presentata entro il 31 dicembre
2018 e se a tale data sussistono i vincoli finanziario, economico e
organizzativo. Il vincolo finanziario si considera sussistere se a tale data è
stato sottoscritto il contratto di coesione. Invece, la dichiarazione per la
costituzione del gruppo IVA ha effetto dal 1° luglio 2019 se presentata dai
partecipanti (previa sottoscrizione del contratto di coesione) successivamente
al 31 dicembre 2018 ed entro il 30 aprile 2019.
(Disposizioni in
materia di vigilanza cooperativa sulle capogruppo dei gruppi bancari
cooperativi, art. 20-ter, dl 119/2018) Si estende la vigilanza
amministrativa sulle società cooperative di cui al d.l.vo 220/2002, anche alle
società Capogruppo dei Gruppi Bancari Cooperativi. Tali controlli devono essere
finalizzati a verificare che l’esercizio del ruolo e delle funzioni di
capogruppo sia coerente con le finalità mutualistiche delle Bcc aderenti al
gruppo. In caso di difformità, la Banca d’Italia, su segnalazione dell’autorità
governativa, può assumere adeguati provvedimenti di vigilanza. Un successivo decreto
interministeriale preciserà le modalità, i soggetti abilitati e i modelli di
verbale.
(Bilanci capogruppo BCC, c. 1072 legge di
bilancio) È poi stabilito che nei Gruppi Bancari Cooperativi, la
società capogruppo e le banche di credito cooperativo ad essa affiliate in
virtù del contratto di coesione costituiscano un’unica entità consolidante. Di
conseguenza, le relative poste contabili dell’attivo e del passivo sono
iscritte a bilancio secondo criteri omogenei.
(Facoltà di applicazione dei principi contabili
internazionali, cc. 1070 e 1071, legge di bilancio) È concessa la
facoltà (e di conseguenza è soppresso l’obbligo) di applicare i principi
contabili internazionali ai soggetti non quotati, comprese le banche non
quotate (ancorché rientrino nell’ambito di applicazione del decreto che
disciplina l’applicazione dei suddetti principi).
(Disapplicazione degli obblighi di
trasparenza all’offerta e alla consulenza su azioni delle Bcc, art. 20, c.
2-ter, d.l.119/2018) È poi stabilito che con riferimento alle azioni
emesse da banche di credito cooperativo e da banche qualificate come operatori
di finanza etica e sostenibile ai sensi dell’articolo 111-bis del TUB, non si
applicano le regole particolari di trasparenza, correttezza e diligenza
previste dagli articoli 21, 23, e 24-bis del decreto legislativo n. 58/1998
(TUF) per l’offerta e la consulenza aventi a oggetti tali tipologie di
strumenti finanziari. Tale disapplicazione viene tuttavia limitata ai casi in
cui la sottoscrizione o l’acquisto risulti di valore nominale non superiore a
1.000 euro o, se superiore, rappresenti la quota minima stabilita nello statuto
della banca per diventare socio purché la stessa non ecceda il valore nominale
di 2.500 euro, tenendo conto, ai fini dei limiti suddetti, delle operazioni
effettuate nei 24 mesi precedenti.
(Sistemi di tutela istituzionale per le Bcc
costituite nelle province di Trento e Bolzano, art. 20-bis, dl 119/2018)
In ultimo, è modificata la disciplina delle sole banche di credito cooperativo
costituite nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, consentendo loro di
costituire, in alternativa al gruppo bancario cooperativo previsto dal Testo
Unico Bancario, un sistema di tutela istituzionale, vale a dire un accordo di
responsabilità contrattuale che tuteli le parti assicurandone liquidità e
solvibilità.
*
-
COOPERATIVE SOCIALI,
TERZO SETTORE E IMPRESE SOCIALI
Occorre dar conto
innanzitutto dell’importante risultato conseguito sul tema degli educatori
professionali (cc. 517, 539 e 537). La legge di bilancio,
accogliendo la proposta elaborata da Confcooperative Federsolidarietà, risolve
tutta una serie di questioni che si erano venute a creare all’indomani della
legge di bilancio per il 2018, consentendo ora in maniera esplicita agli
educatori socio pedagogici di lavorare nelle strutture sanitarie e socio
sanitarie spendendo le relative competenze socio pedagogiche. La norma
riconosce il valore delle prassi esistenti e consente a tali figure
professionali, già individuate nella normativa vigente, di proseguire la loro
attività.
A tale disposizione si aggiungono ulteriori
precisazioni comunque rilevanti, riguardanti sempre la figura degli educatori:
-
COOPERATIVE FINANZIARIE
Il comma 69 della legge di bilancio proroga fino al
31 dicembre 2023 il termine entro il quale le società cooperative che operano
nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 112, comma 7, del TUB,
possono continuare a svolgere la propria attività senza obbligo di iscrizione
nell’albo degli intermediari finanziari. Si rammenta che l’articolo 112 del
TUB, ultimo periodo, prevede che, in attesa di un riordino complessivo degli
strumenti di intermediazione finanziaria, le società cooperative esistenti alla
data del 1° gennaio 1996 – le cui azioni non siano negoziate in mercati
regolamentati e che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma
esclusivamente nei confronti dei propri soci – possono continuare a svolgere la
propria attività, senza obbligo di iscrizione nell’albo degli intermediari
finanziari (di cui all’articolo 106 TUB); ciò a determinate condizioni indicate
nella medesima disposizione, tra le quali il limite del volume complessivo dei
finanziamenti (massimo quindici milioni di euro) e il limite dell’importo
unitario del finanziamento (massimo 20.000 euro).
L’originario termine del 31 dicembre 2014 era stato
prorogato dapprima fino al 31 dicembre 2018 ed ora differito al 31 dicembre
2023.
*
-
NORME TRIBUTARIE DI
INTERESSE PER LE IMPRESE
Fra le misure tributarie di rilevo si segnalano
anzitutto i seguenti interventi.
(Tassazione
agevolata utili reinvestiti in beni materiali strumentali e incremento dell’occupazione)
È prevista l’applicazione di un’aliquota IRES agevolata al 15 per cento
(in luogo dell’ordinaria del 24 per cento) da applicarsi sulla parte di reddito
delle imprese collegata all’incremento dei livelli occupazionali ed a nuovi
investimenti.
La norma si applica anche alle società cooperative.
In particolare, è stabilito che a decorrere dal
2019, il reddito complessivo netto dichiarato dai soggetti Ires, potrà essere
assoggettato ad una aliquota ridotta di nove punti percentuali rispetto all’ordinaria
(quindi, 15%) per la parte corrispondente agli utili del periodo d’imposta
precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell’esercizio
di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non
disponibili, nei limiti dell’importo corrispondente alla somma degli
investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi e dell’incremento del
costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo
determinato o indeterminato. Per le nozioni di riserve non disponibili,
investimento e costo del personale dipendente ai fini dell’applicazione dell’agevolazione
si rinvia al testo di legge.
Il beneficio è cumulabile
con altri benefici (ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di
determinazione del reddito) e può essere tranquillamente fruito dalle società
cooperative. A tal fine, la norma precisa che i soci lavoratori di
società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
L’agevolazione può essere goduta anche da persone
fisiche; se i predetti soggetti operano in regime di contabilità semplificata,
le disposizioni stesse si applicano a condizione che le scritture contabili
siano integrate con apposito prospetto da cui risultino la destinazione a
riserva dell’utile di esercizio e le vicende della riserva.
Per approfondimenti si rinvia a ICN, NEWSLETTER
N. 1/2019, SPECIALE LEGGE 30.12.18, N. 145 (LEGGE DI BILANCIO 2019).
(Soppressione dell’Aiuto
alla crescita economica – ACE, c. 1080) L’articolo 1, comma 1080,
prevede la soppressione della normativa in materia di aiuto alla crescita
economica (ACE). L’ACE è un’agevolazione fiscale introdotta nel 2012 per
favorire il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e del
sistema produttivo italiano e che ha ricevuto applicazione diffusa anche da
parte delle cooperative.
La misura si sostanzia nella deduzione dal reddito
imponibile netto di un importo pari al rendimento figurativo degli incrementi
di capitale. La ragione di tale soppressione è motivata, in base a quanto
illustrato nella Nota di aggiornamento al DEF 2018, con riferimento all’introduzione
dell’aliquota ridotta per l’imposta sui redditi di impresa, da applicare agli
utili destinati all’acquisto di beni strumentali e alle nuove assunzioni (vedi
sopra). In altri termini, il Governo ritiene che i benefici dell’agevolazione
relativa alla tassazione agevolata degli utili reinvestiti sostituisca i benefici
dell’ACE. In via transitoria sarà comunque consentito l’utilizzo delle
eccedenze ACE pregresse per il periodo d’imposta 2018, allo scopo – come
precisato in relazione illustrativa - di salvaguardare i diritti quesiti.
(Proroga e
rimodulazione dell’iperammortamento, cc. 60-65) È altresì prevista la
proroga e la rimodulazione del cd. iperammortamento, disposto in origine dalla
legge di bilancio per il 2017 (art. 1, c.9, L. 232/2016). Tale misura consente
di maggiorare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi
funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale ricompresi negli
Allegati A e B alla legge di bilancio per il 2017. In particolare, l’agevolazione
viene riconosciuta anche per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre
2019 (oppure fino al 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31
dicembre 2019). Inoltre, a differenza del passato, i coefficienti di
iperammortamento sono rimodulati secondo gli importi degli investimenti
effettuati.
(Credito d’imposta per ricerca e sviluppo,
cc. 70-72) Si interviene sulla disciplina del credito d’imposta per
spese di ricerca e sviluppo, prevedendo l’abbassamento della quota agevolabile
(salvo ipotesi tassativamente previste) dal 50 al 25 per cento, nonché del
massimo importo annualmente concedibile a ciascuna impresa da 20 a 10 milioni;
si introduce un maggior dettaglio nell’individuazione delle spese agevolabili;
si introducono infine specifici adempimenti documentali per il riconoscimento e
l’utilizzabilità del credito d’imposta.
(Credito d’imposta formazione, c. 78-81)
È prorogata di un anno l’applicazione del credito d’imposta formazione 4.0
(estendendolo alle spese di formazione sostenute nel periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018). Si mantiene fermo il limite
massimo annuale di 300.000 euro, ma il credito viene rimodulato secondo la
dimensione delle imprese.
Fra le altre disposizioni tributarie di interesse
si segnala:
-
(Deducibilità dell’IMU sugli immobili
strumentali, c. 12) l’innalzamento dal 20 al 40 per cento della
percentuale di deducibilità dalle imposte sui redditi dell’IMU dovuta su
immobili strumentali;
-
(Cedolare secca sugli immobili commerciali,
c. 59) l’applicazione del regime agevolato della cedolare secca sulle
locazioni (imposta sostitutiva del 21% ovvero del 10% in presenza di locazioni
a canone concordato) anche ai contratti stipulati nell’anno 2019 relativi a
locali commerciali classificati nella categoria catastale C/1 (fino a 600 mq di
superficie e al netto delle pertinenze);
-
(Abrogazione di agevolazioni in materia di
IRAP, cc. 1085 e 1086) l’abrogazione di alcune agevolazioni in materia
di IRAP, tra le quali la deduzione dalla base imponibile IRAP di un importo
fino a 15.000 euro per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato
impiegato nel periodo d’imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentato a 21.000 euro per i
lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni;
-
(Proroga delle detrazioni fiscali per
interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto
di mobili, c. 67) la proroga, per l’anno 2019, delle detrazioni
spettanti per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica,
ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici, la cui disciplina è contenuta, rispettivamente, negli
articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (si rinvia alla CIRCOLARE
DI CONFCOOPERATIVE HABITAT 8 GENNAIO 2018, PROT. N. 296; v. anche ICN,
NEWSLETTER N. 1/2019, SPECIALE LEGGE 30.12.18, N. 145 (LEGGE DI BILANCIO 2019);
-
(Proroga detrazioni sistemazione a verde, c.
68) la proroga di un anno (dal 2018 a tutto il 2019) l’agevolazione
fiscale inerente alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati
a uso abitativo. L’agevolazione riguarda l’IRPEF e consiste nella detrazione
dall’imposta lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, nei limiti di un
massimo di spesa di euro 5000 annui e – pertanto – entro la somma massima
detraibile di 1800 euro (si rinvia alla CIRCOLARE DI CONFCOOPERATIVE HABITAT
8 GENNAIO 2018, PROT. N. 296; v. anche ICN, NEWSLETTER N. 1/2019,
SPECIALE LEGGE 30.12.18, N. 145 (LEGGE DI BILANCIO 2019);
-
(IVA agevolata prodotti di panetteria, c. 4)
l’estensione, con norma di interpretazione autentica, dell’IVA agevolata al 4%
non solo ai prodotti di panetteria, ma anche a taluni ingredienti utilizzati
per la preparazione del pane;
-
(Interessi passivi imprese immobiliari, cc. 7
e 8) la conferma che, per le società che svolgono in via effettiva e
prevalente attività immobiliare, i limiti e le regole di deducibilità previsti
dal TUIR in tema di interessi passivi non si applicano agli interessi passivi
relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla
locazione;
-
(Estensione del regime forfetario, cc. 9-11)
l’estensione del regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività
di impresa, arte o professione, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento,
introdotto dalla legge di stabilità 2015, ai contribuenti che hanno conseguito
nell’anno precedente ricavi, ovvero percepito compensi, fino a un massimo di
65.000 euro e ne semplificano le condizioni di accesso (cd “anticipo della flat
tax per le partite Iva”);
-
(Imposta sostitutiva per imprenditori
individuali ed esercenti arti e professioni, cc. 17 e ss.) l’introduzione
di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, con aliquota
al 20 per cento, per gli imprenditori individuali, gli artisti e i
professionisti con ricavi fino a 100.000 euro che non ricadono nel regime
forfettario;
-
(Imposta sui servizi digitali, cc. 35-50)
l’istituzione di un’imposta sui servizi digitali (in sostituzione dell’imposta
sulle transazioni digitali istituita dalla legge di bilancio 2018, che avrebbe
dovuto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2019), che si applica ai soggetti
che prestano servizi digitali e che hanno un ammontare complessivo di ricavi
pari o superiore a 750 milioni di euro, di cui almeno 5,5 milioni realizzati
nel territorio italiano per prestazione di servizi digitali. L’imposta si
applica con un’aliquota del 3 per cento sui ricavi e deve essere versata entro
il mese successivo a ciascun trimestre;
-
(Agevolazione per il riciclaggio di
plastiche, cc. 73-77) il riconoscimento di un credito d’imposta nella
misura del 36% delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di prodotti
realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli
imballaggi in plastica nonché per l’acquisto di imballaggi biodegradabili e
compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio
(in sostituzione dell’agevolazione introdotta, per finalità analoghe, dai commi
96-99 della legge di bilancio 2018);
-
(Rivalutazione quote societarie, c. 940 e ss.)
la previsione della rivalutazione dei beni e delle partecipazioni per le
imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione
del bilancio. La rivalutazione ha per oggetto beni di impresa e le
partecipazioni iscritte in bilancio al 31 dicembre 2017 ed è effettuata
attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del sedici per
cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non
ammortizzabili; per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è
fissata un’imposta sostitutiva del dieci per cento;
-
(Proroga della rideterminazione del valore di
acquisto dei terreni e delle partecipazioni, cc. 1053 e 1054) la
proroga della rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate e dei
terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2019. Le imposte sostitutive possono
essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a
decorrere dalla data del 30 giugno 2019. La redazione e il giuramento della
perizia devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2019. Con l’occasione
è rideterminato il valore delle aliquote per il calcolo dell’imposta
sostitutiva (l’aliquota – a differenza del passato – è pari all’11 per cento
per le partecipazioni qualificate alla data del 1º gennaio 2019, e al 10 per
cento per le partecipazioni non qualificate; per i terreni l’aliquota viene
fissata al 10 per cento).
*
-
(Fondo per il reddito di cittadinanza e Fondo
per la revisione del sistema pensionistico, cc. 255 e ss.) l’istituzione
di due distinti Fondi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
l’uno volto a introdurre il reddito e la pensione di cittadinanza, con
una dotazione pari a 7,1 miliardi di euro per il 2019 (8,055 per il 2020, e
8,317 per il 2021; l’altro per la revisione del sistema pensionistico,
con una dotazione pari a 3,968 per il 2019 (8,336 per il 2020 e 8,684 per il
2021);
-
(Fondo Indennizzo Risparmiatori, c. 493 e ss.)
l’istituzione, con una dotazione finanziaria di 525 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2019-2021, e disciplina del Fondo per il ristoro dei
risparmiatori che hanno subìto un danno ingiusto in relazione all’investimento
in azioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa nell’ultimo
biennio, usufruendo dei servizi prestati dalla banca emittente o da società
controllata (tale Fondo sostituisce quello istituito dalla legge di bilancio
2018, avente analoghe finalità). Il ristoro è pari al 30 per cento del costo di
acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun
risparmiatore;
-
(Dismissioni immobiliari, c. 422 e ss.)
l’impegno del Governo ad attuare un programma di dismissioni immobiliari e a
fissare un obiettivo di introito per un importo non inferiore a 950 milioni di euro
per il 2019 e a 150 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
-
(Fondo garanzia, art. 22, dl 119/2018)
l’assegnazione al Fondo di garanzia per le PMI di 735 milioni di euro per l’anno
2018, di cui 300 milioni sono a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo
e la coesione;
-
(Limiti acquisti di beni e servizi con il
MEPA, c. 130) l’innalzamento da 1.000 a 5.000 euro del limite di
importo previsto per il ricorso al MEPA;
-
(Contributi ai Comuni per la messa in
sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio culturale, cc. 107 e
ss.) l’assegnazione, per l’anno 2019, di un contributo nel limite
complessivo di 400 milioni di euro ai comuni, al fine di favorire gli
investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
del patrimonio comunale. I contributi vengono assegnati con decreto del
Ministero dell’interno;
-
(Struttura per la progettazione di beni ed
edifici pubblici, cc. 162 e ss.) l’istituzione (in luogo della Centrale
per la progettazione delle opere pubbliche prevista dal testo originario del
disegno di legge di bilancio) di una Struttura per la progettazione di beni ed
edifici pubblici di cui possono avvalersi le amministrazioni centrali e gli
enti territoriali. La denominazione, l’allocazione, le modalità di organizzazione
e le funzioni della Struttura saranno individuati con un apposito D.P.C.M. da
adottare entro il 31 gennaio p.v.;
-
(Rifinanziamento della “Nuova Sabatini”, c.
200) il rifinanziamento di 48 milioni di euro per il 2019, di 96
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020-2023 e di 48 milioni di euro
per il 2024 della cd. Nuova Sabatini (misura di sostegno volta alla concessione
- alle micro, piccole e medie imprese - di finanziamenti agevolati per
investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd
investimenti in beni strumentali “Industria 4.0”);
-
(Piano Made in Italy, c. 201) lo
stanziamento di 90 milioni per il 2019 e di 20 milioni per il 2020 per il
potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l’attrazione
degli investimenti in Italia;
-
(Contratti di sviluppo, c. 202) il
rifinanziamento – 1,1 milione per il 2019, 41 per il 2020, 70,4 per il 2021 –
dello strumento del cd contratto di sviluppo di cui all’art. 43 del DL 25
giugno 2008, n. 112 (misura di incentivazione, gestita da Invitalia, per le
imprese che intendano realizzare, singolarmente o in forma associata,
investimenti di grande dimensione nei settori industriale, turistico e della
tutela ambientale);
-
(Confidi, c. 221) la disposizione
secondo la quale il MiSE accerti, entro il 30 giugno 2019, la presenza di
eventuali risorse residue da destinare alla crescita dimensionale e di
rafforzamento della solidità patrimoniale dei Confidi ed eventualmente destini
tali risorse ai Confidi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di
digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale;
-
(Portali per la raccolta di capitali on-line,
c. 236, 237, 238) la modifica della disciplina relativa ai portali per
la raccolta di capitali on-line da parte delle pmi e delle imprese sociali, con
l’estensione dell’operatività alla raccolta di finanziamenti tramite strumenti
finanziari di debito, riservando la sottoscrizione specifiche categorie di
investitori (investitori professionali e particolari categorie di investitori
eventualmente individuate dalla CONSOB). La raccolta deve avvenire in una
sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta del capitale
di rischio;
-
(Stanziamenti vari) lo stanziamento
di per il 2019 di 56,1 milioni di euro per il Fondo per l’assistenza alle
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare; 3 milioni per il
2019, 1 milione per il 2020 e 3 milioni per il 2021 per il Fondo per l’inclusione
delle persone sorde e con ipoacusia; 3 milioni di euro per il 2019, 1 milione
per il 2020 e 3 milioni per il 2021 per il Fondo per la prevenzione della
dipendenza da stupefacenti; l’incremento di 5 milioni di euro per ciascun anno
del triennio 2019-2021 del Fondo per il sostegno di cura e di assistenza del
caregiver familiare; la proroga e il rifinanziamento, per gli anni 2019, 2020 e
2021, del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile (con proroga
del credito d’imposta concesso alle fondazioni di origine bancaria); il
rifinanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile per 50 milioni di
euro per l’anno 2019; l’istituzione e la disciplina del Fondo per l’accessibilità
e la mobilità delle persone con disabilità;
-
(Fondo per le politiche della famiglia, c.
482) una nuova disciplina e nuove finalità del Fondo per le politiche
della famiglia, volto a finanziare interventi di sostegno alla famiglia, alla
natalità, alla maternità e alla paternità, al fine prioritario del contrasto
della crisi demografica, nonché per finanziare misure di sostegno alla componente
anziana dei nuclei familiari;
-
(Buono per gli asili nido, c. 488) l’innalzamento
da 1.000 a 1.500 euro su base annua il buono per l’iscrizione in asili nido
pubblici o privati e la sua estensione al triennio 2019-2021;
-
(Bonus bebé, art. 23-quater, dl 119/2018)
la prosecuzione per il 2019 dell’assegno di natalità (cd. Bonus bebè) per i
figli nati o adottati tra il 1º gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019. Il
beneficio è erogato con le stesse modalità stabilite per i nati o adottati nel
corso del 2018, con l’unica differenza di un incremento del 20 per cento dell’importo
dell’assegno per le nascite e adozioni di figli successivi al primo,
intervenute nel corso del 2019;
-
(Resto al Sud, c. 601) l’estensione
dell’ambito di applicazione della misura di sostegno c.d. “Resto al sud”
(introdotta dall’art. 1, DL 91/2017, al fine di promuovere la costituzione di
nuove imprese, anche in forma cooperativa, da parte di giovani imprenditori
nelle regioni del Mezzogiorno), ampliando la platea dei potenziali soggetti
destinatari (elevando da 35 a 45 anni l’età massima dei beneficiari ed
estendendo le agevolazioni previste dalla misura alle attività libero
professionali);
-
(Aree rurali e crisi demografica, cc. 654 e
ss.) l’assegnazione a titolo gratuito, per un periodo non inferiore a
vent’anni, di una quota dei terreni agricoli demaniali a favore dei nuclei
familiari con tre o più figli (almeno uno dei quali nato negli anni 2019, 2020
o 2021), o alle società costituite da giovani imprenditori agricoli che
riservano una quota del 30 per cento della società agli stessi nuclei
familiari. Questi potranno richiedere un mutuo fino a 200.000, a tasso zero,
per l’acquisto della prima casa che dovrà essere ubicata in prossimità del
terreno. La definizione dei criteri e delle modalità di attuazione della misura
è rimessa ad un decreto;
-
(Sostegno all’apicoltura nazionale, c. 672)
l’autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e
2020 per la realizzazione di progetti per il sostegno della produzione
apistica;
-
(Sostegno al reddito per pescatori nel fermo
biologico, cc. 673, 674) la conferma di misure di sostegno al reddito
dei lavoratori della pesca, compresi i soci lavoratori delle cooperative della
piccola pesca: la proroga per il 2019 dell’indennità giornaliera onnicomprensiva
(fino a un massimo di 30 euro, e nel limite di spesa di 11 milioni di euro) per
il periodo di arresto temporaneo obbligatorio dell’attività (i); l’incremento
delle risorse di 2,5 milioni di euro delle risorse previste a legislazione
vigente (ridotte da 5 a 4,5 milioni annui) del limite di spesa entro il quale è
riconosciuta l’indennità giornaliera nel periodo di sospensione dell’attività
lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio (ii).
-
(Vendita diretta, c. 700) la previsione
che l’imprenditore agricolo possa vendere direttamente su tutto il territorio
della Repubblica prodotti agricoli e alimentari appartenenti a comparti
agronomici diversi da quelli di cui è produttore acquistati direttamente da
altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti
che provengono dalla propria azienda deve essere, comunque, prevalente rispetto
a quello proveniente dalla vendita degli altri prodotti acquistati da altri
imprenditori agricoli;
-
(Trattamento fiscale dei familiari dell’imprenditore
agricolo, c. 705) l’equiparazione del trattamento fiscale dei familiari
che coadiuvano il coltivatore diretto, a specifiche condizioni, a quello dei
titolari dell’impresa agricola;
-
(Tavolo operativo per il contrasto del caporalato,
dl 119, art. 25-quater) l’istituzione di un Tavolo operativo per la
definizione di una nuova strategia di contrasto del caporalato e dello
sfruttamento lavorativo in agricoltura;
-
(Disapplicazione dell’obbligo di alienazione
della partecipazione previsto dal Testo unico sulle società partecipate
pubbliche, c. 723) la disapplicazione, fino al 31 dicembre 2021, dell’obbligo
di alienazione (entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e del divieto
per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali (con successiva
liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) nel caso di società
partecipate, anche cooperative, che abbiano prodotto un risultato medio in
utile nel triennio precedente alla ricognizione (si suppone nel triennio
2014-2016). Per queste società in utile, dunque, la norma autorizza l’amministrazione
pubblica a prolungare la detenzione delle partecipazioni societarie. È
opportuno che le cooperative partecipate da una PA prestino la dovuta
attenzione al requisito richiesto dalla suddetta disposizione, considerando in
particolare che al fine del rispetto del requisito del “risultato in utile” è
dubbio che il risultato in pareggio possa essere considerato risultato in utile;
-
(Misure di razionalizzazione della spesa per
la gestione dei centri per l’immigrazione, c. 767) l’impegno ad una
razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l’immigrazione
(tenuto conto della contrazione del fenomeno migratorio), nonché alla riduzione
del costo giornaliero di accoglienza dei migranti. Dalla realizzazione di tali
interventi devono derivare risparmi almeno pari a: 400 milioni di euro per il
2019; 550 milioni di euro per il 2020; 650 milioni di euro a decorrere dal
2021.
-
(Rispetto dei tempi di pagamento dei debiti
commerciali – Anticipazioni di liquidità agli enti territoriali, c. 849 e ss.)
l’ampliamento delle possibilità per gli enti di ottenere delle anticipazioni di
cassa rispetto alla legislazione vigente. Si dispone, in particolare, che le
banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le
istituzioni finanziarie dell’Unione europea possano concedere ai comuni, alle
province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome,
anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale (SSN),
anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi
ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a
somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni
professionali. La richiesta di anticipazione deve essere presentata entro il 28
febbraio 2019. Il pagamento dei debiti per i quali è stata ottenuta l’anticipazione
deve avvenire entro 15 giorni dalla data di erogazione. Tale termine è
posticipato a 30 giorni nel caso di debiti degli enti del SSN;
-
(Rispetto dei tempi di pagamento dei debiti
commerciali – comunicazione dei dati, c. 867) la fissazione dell’obbligo,
a decorrere dal 2020, per le amministrazioni pubbliche di comunicare entro il
31 gennaio di ogni anno, mediante la Piattaforma elettronica per la
certificazione dei crediti vs la PA, l’ammontare complessivo dello stock di
debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio
precedente. Per l’anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile
2019;
-
(Rispetto dei tempi di pagamento dei debiti
commerciali – pubblicazione dei dati, c. 869) la pubblicazione sul sito
web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a decorrere dal
1° gennaio 2019, dei dati relativi ad ogni singola amministrazione riguardanti
gli importi complessivi delle fatture ricevute dall’inizio dell’anno, i
pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di
ritardo, come desunti dal sistema informativo della Piattaforma elettronica;
-
(Deroghe al Codice dei contratti pubblici per
lavori sotto soglia, c. 912) l’introduzione di una deroga all’art 36,
comma 2 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016) le stazioni
appaltanti possono procedere all’affidamento di lavori (e solo lavori, non
servizi o forniture) di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000
mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3
operatori economici (ciò in deroga alla regola secondo la quale per questi
lavori si deve procedere mediante procedura negoziata, previa consultazione,
ove esistenti, di almeno dieci operatori economici). Le suddette deroghe sono
introdotte nelle more di una complessiva revisione del Codice dei contratti
pubblici e sono valide fino al 31 dicembre 2019;
-
(Incentivi per impianti di biogas realizzati
da imprenditori agricoli, c. 954 e ss.) la previsione secondo la quale,
fino al riordino della materia, gli impianti di biogas fino a 300 KW,
realizzati da imprenditori agricoli, anche in forma consortile, alimentati con
sottoprodotti provenienti da attività di allevamento e della gestione del
verde, continuino ad accedere agli incentivi previsti per l’energia elettrica
prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, ai sensi del decreto
ministeriale 23 giugno 2016, nel limite di un costo medio annuo pari a 25
milioni di euro;
-
(Sospensione temporanea delle minusvalenze
nei titoli non durevoli, art. 20-quater, d.l. 119/2018) l’introduzione
della possibilità per i soggetti che non adottano i princìpi contabili
internazionali di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel
loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, in luogo del valore di
mercato.
*
-
(Definizione agevolata dei processi verbali
di constatazione, art. 1, dl 119/2018) Il contribuente può definire il
contenuto integrale dei processi verbali di constatazione consegnati entro il
24 ottobre 2018, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le
violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi
previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, imposta sul valore degli
immobili all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e
Iva. È possibile definire solo i verbali per i quali al 24 ottobre 2018 non sia
stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al
contraddittorio. La definizione si perfeziona con la presentazione della
dichiarazione di adesione alla sanatoria entro il 31 maggio 2019 ed il
versamento in unica soluzione o della prima rata entro i medesimi termini. Il
pagamento è rateizzabile fino ad un massimo di venti rate trimestrali di pari
importo. Per i periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei
processi verbali di constatazione definibili, i termini di accertamento sono
prorogati di due anni.
-
(Definizione agevolata degli atti del
procedimento di accertamento, art. 2, dl 119/2018) Gli avvisi di
accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero
notificati entro il 24 ottobre 2018, ancora impugnabili, possono essere
definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole
imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro il
termine di impugnazione dell’atto. La definizione si perfeziona con il
versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro il medesimo
termine. Anche in questo caso il pagamento è rateizzabile fino a un massimo di
venti rate trimestrali di pari importo.
-
(Definizione agevolata dei carichi della
riscossione, art. 3, dl 119/2018) I debiti risultanti dai singoli
carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31
dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese
in tali carichi, gli interessi dimora e talune somme aggiuntive, versando
integralmente le somme a titolo di capitale e altri interessi, l’aggio di
riscossione e le spese di esecuzione e notifica della cartella. Sono esclusi da
tale sanatoria le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; i
crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; le multe, le
ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze
penali di condanna; le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni
tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi
dovuti agli enti previdenziali. Per le sanzioni amministrative per violazioni
del codice della strada, la sanatoria è ammessa (ma è limitata agli interessi).
L’adesione si perfeziona con una dichiarazione e
con il pagamento delle somme. Il pagamento delle somme è effettuato in unica
soluzione, entro il 31 luglio 2019; oppure in un massimo di diciotto rate
consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10
per cento delle somme dovute scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30
novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31
maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.3.
In caso di pagamento rateale sono dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento
annuo. La dichiarazione di adesione va resa invece entro il 30 aprile 2019,
utilizzando la modulistica messa a disposizione on line dall’amministrazione.
Nella dichiarazione il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi
ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli
stessi giudizi (dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more
del pagamento delle somme dovute, tali giudizi sono sospesi dal giudice).
A seguito della presentazione della dichiarazione
sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; gli obblighi di pagamento
derivanti da precedenti dilazioni; non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi
e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti; non possono essere avviate nuove
procedure esecutive; non possono essere proseguite le procedure esecutive
precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito
positivo. Inoltre il debitore non potrà essere considerato inadempiente.
Possono essere definiti con tale sanatoria anche i
debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti sanatorie (prima
rottamazione delle cartelle, rottamazione bis).
-
(Stralcio automatico ed immediato dei debiti
fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, art.
4, dl 119/2018) I debiti di importo residuo, alla data del 24 ottobre
2018, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata
iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli
agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, sono
automaticamente annullati.
-
(Definizione agevolata delle controversie
tributarie, art. 6, dl 119/2018) Le controversie attribuite alla
giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia
delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato
e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di
rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto
introduttivo del giudizio (o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione),
con il pagamento di un importo pari cd valore della controversia, cioè
al valore del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni
irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente
alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. La
regola generale di definizione prevede quindi il pagamento del 100 per
cento del tributo al netto di sanzioni e interessi.
In deroga a tale regola generale sono poi previste
una serie di eccezioni che rendono la definizione ancor più conveniente a date
condizioni, segnatamente:
-
in caso di ricorso pendente
iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il
pagamento del 90 per cento del valore della controversia;
-
in caso di soccombenza
dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale
non cautelare depositata al 24 ottobre 2018, le controversie possono essere definite
con il pagamento:
-
del 40 per cento del valore della
controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
-
del 15 per cento del valore della
controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado;
-
le controversie tributarie
pendenti innanzi alla Corte di cassazione al 19 dicembre 2018, per le
quali l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti
gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo
pari al 5 per cento del valore della controversia.
La sanatoria in esame si applica alle controversie
in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il
24 ottobre 2018 e per le quali alla data della presentazione della domanda di
adesione alla sanatoria il processo non si sia concluso con pronuncia
definitiva.
Sono invece escluse dalla definizione le
controversie concernenti anche solo in parte le risorse proprie tradizionali
della UE, l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione e le somme
dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.
La definizione si perfeziona con la presentazione
della domanda di adesione alla sanatoria e con il pagamento degli importi
dovuti. La domanda è presentata, entro il 31 maggio 2019, per ciascuna
controversia autonoma. Per controversia autonoma si intende quella relativa
a ciascun atto impugnato.
Il pagamento integrale o della prima rata deve
essere effettuato entro il 31 maggio 2019. La rateizzazione (fino a 20 rate
trimestrali) è ammessa nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro.
Beninteso: le controversie definibili non sono
sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice,
dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In
tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il
contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale copia della domanda di
definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il
processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.
In ogni caso, per le controversie definibili sono
sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle
pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del
controricorso in Cassazione che scadono tra 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019.
L’eventuale diniego della definizione va notificato
entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli
atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni
Sono definibili solo le controversie in cui è parte
l’Agenzia delle entrate. Tuttavia, gli enti territoriali possono stabilire,
entro il 31 marzo 2019, l’applicazione della descritta sanatoria sulle
controversie tributarie anche alle liti tributarie in cui è parte l’ente
territoriale o un suo ente strumentale.
-
(Definizione dei debiti tributari delle
persone fisiche debitori che versano in una grave e comprovata situazione di
difficoltà economica, cc. 184 e ss., legge di Bilancio). È infine
introdotta una definizione con modalità agevolate dei debiti delle persone
fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà
economica (evidentemente diversi da quelli annullati automaticamente ai sensi
delle sanatorie precedenti), affidati all’agente della riscossione dal 1°
gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 e derivanti dall’omesso versamento di imposte
risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini
IRPEF e IVA.
-
(Abolizione della dichiarazione integrativa
speciale, art. 9) In sede di conversione del dl 119/2018 è stata
abrogata la sanatoria che consentiva di integrare, a condizioni eccezionali di
maggior favore, le dichiarazioni presentate entro il 31/10/2017 (l’ultima delle
quali relativa al periodo 2016), riguardanti annualità per le quali non era già
scaduto il termine di accertamento. In sostituzione è stata introdotta una
sanatoria sulle irregolarità formali.
-
(Definizione delle irregolarità formali, art.
9) Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o
adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della
base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul
pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere
regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun
periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni. Il versamento della somma è
eseguito in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020.
Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione
delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria
(cd voluntary disclosure) e le violazioni già contestate in atti
divenuti definitivi al 19 dicembre 2018; né la procedura può essere esperita
per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute
fuori dal territorio dello Stato.
-
(Altre sanatorie, artt. 5, 7, 8, 9-bis, dl
119/2018) Regole peculiari sono poi stabilite per la definizione di
altri rapporti, segnatamente per i debiti relativi a risorse proprie dell’UE
(art. 5, dl 119), per i debiti delle associazioni e delle società sportive
dilettantistiche (art. 7), per i debiti relativi all’imposta di consumo sui cd
succedanei del tabacco (art. 8) e per i debiti relativi alle sanzioni per
assegni senza clausola di non trasferibilità (art. 9-bis). Si rinvia al testo
di legge per i dettagli di disciplina.