L’Istituto,
nel fornire le istruzioni per la prossima autoliquidazione, comunica anche che per ora il
pagamento dei premi assicurativi rimarrà provvisoriamente calcolato
sulla base delle tariffe vigenti in questi anni, così come definite a
partire dal 2000. Ciò perché sono in
attesa dell’approvazione delle nuove tariffe dei premi con apposito decreto
ministeriale.
Sappiamo
che da tempo l’INAIL sta lavorando internamente a questa revisione, ma ad oggi
non sono noti né gli sviluppi concreti né i tempi entro cui il decreto potrà
essere eventualmente approvato.
Ricordiamo
che l’impegno per una revisione delle tariffe era contenuto nella legge di
stabilità 2014 – art. 1, c. 128, legge 147/2013(1) - laddove si
prevedeva contestualmente che, nelle
more di tale revisione, operasse comunque una riduzione generalizzata dei premi - soluzione praticata per tutti
questi anni in cui, come noto(2), abbiamo registrato
una riduzione pari rispettivamente al 14,17% nel 2014, al 15,38% nel 2015, al
16,61% nel 2016 e al 16,48% nel 2017.
PER IL 2018 LA RIDUZIONE SARA’ PARI AL 15,81%.
Si
tratta di un valore inferiore all’anno scorso ma che, applicandosi a tutti i
premi/contributi INAIL con le medesime regole degli anni passati,
rappresenta un significativo beneficio
in termini di RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO a vantaggio di tutte le imprese,
comprese quelle agricole.
Fatta
questa premessa, l’INAIL illustra
scadenze, procedure e novità per l’autoliquidazione 2017/2018, rinviando per
ulteriori dettagli ad un’apposita Guida pubblicata sul suo sito (www.inail.it).
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Rispetto
alla TEMPISTICA, vengono confermate le scadenze del 16 febbraio 2018 per il versamento del
premio in unica soluzione o della prima rata - 16 maggio, 16 agosto e 16
novembre sono i termini per le successive rate - nonché quella del 28 febbraio 2018 per l’invio delle
dichiarazioni sulle retribuzioni.
Diversi sono, invece, i chiarimenti che riguardano specificatamente
le imprese COOPERATIVE operanti nei
vari settori, richiamati di seguito.
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In primo luogo, ci preme sottolineare la SOSPENSIONE DEGLI SGRAVI RICONOSCIUTI IN
FAVORE DEL SETTORE DELLE PESCA COSTIERA E DELLE ACQUE INTERNE E LAGUNARI.
Si
tratta di una novità assoluta, già oggetto
di un’apposita circolare INAIL di qualche giorno fa, anch’essa allegata,
relativa ai benefici previsti dalla legge 30/1998 e prorogati via via nel tempo
(per il 2018 la riduzione dovrebbe esser pari al 45,07%).
La
decisione di sospensione deriva dalla posizione assunta a fine 2017 dal
Ministero del Lavoro circa il procedimento di autorizzazione di tale regime
agevolativo da parte della Commissione europea nell’ambito della disciplina
sugli aiuti di Stato. Fino a nuove indicazioni da parte del Ministero –
scrive l’Istituto – i relativi premi, anche quelli riconducibili al 2017 da
regolare quest’anno, sono dovuti in misura piena.
Rispetto
a questa posizione, che determina effetti oltremodo significativi e
preoccupanti per le società cooperative, sono
in corso, congiuntamente a Federcoopesca, specifici approfondimenti con il
Ministero del Lavoro e il MIPAF.
Parallelamente, trattandosi di un regime agevolativo applicabile anche
sulla parte contributivo-previdenziale,
abbiamo ricevuto rassicurazioni dall’INPS che, per ora, diversamente
dall’INAIL, non emanerà alcuna circolare e non procederà ad alcuna sospensione
in attesa di ulteriori istruzioni da parte del Ministero vigilante.
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In secondo luogo, registriamo la conferma della riduzione contributiva a favore delle
imprese EDILI nella misura dell’11,50%, beneficio che si applica in sede di
regolazione 2017 anche alle cooperative
di produzione e lavoro con riferimento ai loro soci lavoratori.
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Infine, evidenziamo la conferma della riduzione del premio per le cooperative
AGRICOLE e i loro consorzi di cui alla legge 240/1984 operanti nelle
zone montane e svantaggiate, che manipolano, trasformano e commercializzano
prodotti agricoli e zootecnici nella misura rispettivamente del 75% e del
68%. Il beneficio si applica sia in sede di regolazione (sul 2017) che di
rata (2018) e, come noto, da diversi anni spetta anche a cooperative agricole e consorzi che, pur non operando direttamente
in zone di montagna/svantaggiate, trasformano il prodotto coltivato o allevato
in dette aree (in quest’ultimo caso è fruibile in misura proporzionale
alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci in dette aree e poi
conferito).
(1)
Nostra
circolare n. 4 del 22 gennaio 2014 – prot. n. 262.
(2)
Da ultimo, nostra circolare n. 3 del 31 gennaio 2017 - prot. n. 594.