Circolari

Circ. n. 3/2018

NOTA INAIL del 22 gennaio 2018 - AUTOLIQUIDAZIONE 2017-2018 - RIDUZIONE PREMI e CONTRIBUTI per il 2018.

L’Istituto, nel fornire le istruzioni per la prossima autoliquidazione, comunica anche che per ora il pagamento dei premi assicurativi rimarrà provvisoriamente calcolato sulla base delle tariffe vigenti in questi anni, così come definite a partire dal 2000. Ciò perché sono in attesa dell’approvazione delle nuove tariffe dei premi con apposito decreto ministeriale.

Sappiamo che da tempo l’INAIL sta lavorando internamente a questa revisione, ma ad oggi non sono noti né gli sviluppi concreti né i tempi entro cui il decreto potrà essere eventualmente approvato.

Ricordiamo che l’impegno per una revisione delle tariffe era contenuto nella legge di stabilità 2014 – art. 1, c. 128, legge 147/2013(1) - laddove si prevedeva contestualmente che, nelle more di tale revisione, operasse comunque una riduzione generalizzata dei premi - soluzione praticata per tutti questi anni in cui, come noto(2), abbiamo registrato una riduzione pari rispettivamente al 14,17% nel 2014, al 15,38% nel 2015, al 16,61% nel 2016 e al 16,48% nel 2017.

PER IL 2018 LA RIDUZIONE SARA’ PARI AL 15,81%. Si tratta di un valore inferiore all’anno scorso ma che, applicandosi a tutti i premi/contributi INAIL con le medesime regole degli anni passati, rappresenta un significativo beneficio in termini di RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO a vantaggio di tutte le imprese, comprese quelle agricole.

Fatta questa premessa, l’INAIL illustra scadenze, procedure e novità per l’autoliquidazione 2017/2018, rinviando per ulteriori dettagli ad un’apposita Guida pubblicata sul suo sito (www.inail.it).

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Rispetto alla TEMPISTICA, vengono confermate le scadenze del 16 febbraio 2018 per il versamento del premio in unica soluzione o della prima rata - 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre sono i termini per le successive rate - nonché quella del 28 febbraio 2018 per l’invio delle dichiarazioni sulle retribuzioni.

Diversi sono, invece, i chiarimenti che riguardano specificatamente le imprese COOPERATIVE operanti nei vari settori, richiamati di seguito.

  1. In primo luogo, ci preme sottolineare la SOSPENSIONE DEGLI SGRAVI RICONOSCIUTI IN FAVORE DEL SETTORE DELLE PESCA COSTIERA E DELLE ACQUE INTERNE E LAGUNARI.

    Si tratta di una novità assoluta, già oggetto di un’apposita circolare INAIL di qualche giorno fa, anch’essa allegata, relativa ai benefici previsti dalla legge 30/1998 e prorogati via via nel tempo (per il 2018 la riduzione dovrebbe esser pari al 45,07%).

    La decisione di sospensione deriva dalla posizione assunta a fine 2017 dal Ministero del Lavoro circa il procedimento di autorizzazione di tale regime agevolativo da parte della Commissione europea nell’ambito della disciplina sugli aiuti di Stato. Fino a nuove indicazioni da parte del Ministero – scrive l’Istituto – i relativi premi, anche quelli riconducibili al 2017 da regolare quest’anno, sono dovuti in misura piena.

    Rispetto a questa posizione, che determina effetti oltremodo significativi e preoccupanti per le società cooperative, sono in corso, congiuntamente a Federcoopesca, specifici approfondimenti con il Ministero del Lavoro e il MIPAF.

    Parallelamente, trattandosi di un regime agevolativo applicabile anche sulla parte contributivo-previdenziale, abbiamo ricevuto rassicurazioni dall’INPS che, per ora, diversamente dall’INAIL, non emanerà alcuna circolare e non procederà ad alcuna sospensione in attesa di ulteriori istruzioni da parte del Ministero vigilante.

  2. In secondo luogo, registriamo la conferma della riduzione contributiva a favore delle imprese EDILI nella misura dell’11,50%, beneficio che si applica in sede di regolazione 2017 anche alle cooperative di produzione e lavoro con riferimento ai loro soci lavoratori.

  3. Infine, evidenziamo la conferma della riduzione del premio per le cooperative AGRICOLE e i loro consorzi di cui alla legge 240/1984 operanti nelle zone montane e svantaggiate, che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici nella misura rispettivamente del 75% e del 68%. Il beneficio si applica sia in sede di regolazione (sul 2017) che di rata (2018) e, come noto, da diversi anni spetta anche a cooperative agricole e consorzi che, pur non operando direttamente in zone di montagna/svantaggiate, trasformano il prodotto coltivato o allevato in dette aree (in quest’ultimo caso è fruibile in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci in dette aree e poi conferito).


















(1) Nostra circolare n. 4 del 22 gennaio 2014 – prot. n. 262.

(2) Da ultimo, nostra circolare n. 3 del 31 gennaio 2017 - prot. n. 594.