Con il
decreto interministeriale in allegato, il Ministero del Lavoro di concerto con
il MEF ha quantificato la nuova riduzione dei premi e dei contributi INAIL a
valere sul 2017.
Si
tratta di una decisione in linea di
continuità con quanto previsto per il triennio 2014-2016 ai sensi della
legge di stabilità 2014 – art. 1, c. 128, legge 147/2013(1) - anni in cui, come noto(2), abbiamo registrato
una riduzione pari rispettivamente al 14,17% nel 2014, al 15,38% nel 2015 e al
16,61% nel 2016.
PER IL 2017 LA RIDUZIONE SARA’ PARI AL 16,48%.
Trattasi di un valore leggermente
inferiore all’anno scorso ma che, applicandosi
a tutti i premi/contributi INAIL, rappresenta un significativo beneficio in
termini di RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO a vantaggio di tutte le imprese,
comprese quelle agricole.
Vale sottolineare
che, come previsto dalla stessa legge di stabilità 2014 e come ricordato nel
medesimo decreto interministeriale, tale
misura trova applicazione nelle more di una generale e complessiva revisione
tariffaria ancora da realizzare.
Contestualmente e in
vista della prossima autoliquidazione di febbraio, l’INAIL ha provveduto ad
emanare la circolare n. 6 del 25
gennaio 2017 attraverso cui si confermano le medesime modalità
applicative di tale riduzione valide per il passato, fatto salvo solamente
un aggiornamento degli indici di gravità media per il triennio 2017-2019
applicabili ad alcuni premi speciali (es. per i facchini e per la piccola
pesca) e ai contributi dovuti dalle imprese del settore agricolo.
Infine, proprio in
merito all’Autoliquidazione 2016-2017,
l’Istituto ha diffuso apposite istruzioni
operative – anch’esse allegate – a cui si aggiunge, come ogni anno la
pubblicazione di un’apposita Guida aggiornata disponibile sul sito www.inail.it.