L’art. 1, comma 110, della legge di stabilità 2015 ha destinato
60 MILIONI DI EURO
per il completamento nell’anno 2015 dei piani di gestione degli esuberi di personale articolati in 24 mesi e previsti dall’art. 1, comma 1, della legge 291/2004.
Tale norma prevede che nel caso di cessazione dell’attività dell’intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi, il trattamento di CIGS per crisi aziendale possa essere prorogato per un massimo di 12 mesi.
Questo sulla base di:
v specifici accordi stipulati in sede governativa;
v in presenza di programmi finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori;
v solo qualora il Ministero abbia già accertato il concreto avvio del piano di gestione degli esuberi.
Alla luce di ciò, e del rifinanziamento disposto con la legge di stabilità, il Ministero con la circolare in oggetto ha dettato le relative istruzioni specificando che saranno prese in esame, IN ORDINE CRONOLOGICO e nel limite delle risorse finanziarie stanziate, solamente le istanze relative a proroghe di trattamento di CIGS per cessazione attività che siano già state avviate entro il 2014, e non quelle riconducibili a programmi di proroghe decorrenti dal 2015.
Nel rimandare alla circolare allegata, si inviano cordiali saluti.