Circolari

Circ. n. 32 - 2022

Etichettatura ambientale imballaggi - Linee guida Ministero della Transizione Ecologica

Il Ministero della transizione ecologica ha adottato le Linee guida sulla etichettatura degli imballaggi (in allegato 1).

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 219, comma 5 del codice ambientale, come modificato con il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, dispone che tutti gli imballaggi decvono essere“opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.”

Il documento, elaborato sulla base delle linee guida predisposte dal Consorzio imballaggi CONAI, contiene:

  • Alcuni chiarimenti sugli obblighi di etichettatura
  • Contenuti illustrati e l’analisi di casistiche
  • Modalità per costruire etichettatura
  • Tempistiche di riferimento per la decorrenza dell’obbligo e lo smaltimento delle scorte

Nel rinviare alla lettura del documento per l’analisi delle fattispecie specifiche, si riportano di seguito alcune indicazioni di carattere generale.

Sul documento viene innanzitutto chiarito quanto segue:

  • Su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) i produttori devono indicare la codifica alfanumerica prevista dalla Decisione 97/129/CE;
  • Tutti gli imballaggi devono essere etichettati nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei e efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo;
  • Sugli imballaggi destinati al consumatore devono essere presenti anche le diciture opportune per supportarlo nella raccolta differenziata;
  • Per gli imballaggi in plastica realizzati con polimeri o loro combinazione non previsti espressamente nella Decisione 97/129/CE, si può far riferimento alle norme UNI EN ISO 1043-1 per l’identificazione di materie plastiche non contemplate, e alla UNI EN ISO 10667-1 per identificare e riconoscere i polimeri provenienti da riciclo

 

CONTENUTI DELL’ETICHETTATURA: LE CASISTICHE

Nelle linee guida sono riportate due situazioni differenti per la strutturazione dei contenuti minimi dell’etichetta a seconda del circuito di destinazione finale degli imballaggi:

  • B2B (commerciale/industriale)
  • B2C (consumatore).

Partendo da questo assunto, oltre a presentare gli schemi distinti per destinazione B2B o B2C, la linea guida affronta anche le situazioni configurabili in ragione delle strutture di imballaggio: imballaggi/sistemi di imballaggio monocomponente e multicomponente.

Gli schemi definiti dalle linee guida presentano 3 livelli di informazioni:

- Cogente per rispondere alla norma

- Altamente consigliate, per rendere la comunicazione più efficace

- Consigliate, per arricchire di contenuti utili per una raccolta di qualità

 

COME COSTRUIRE L’ETICHETTATURA?

Nella sezione “come costruire l’etichetta” la linea guida presenta le informazioni che possono concorrere ai contenuti dell’etichetta:

- Codifica alfanumerica da Decisione 129/97/CE

- Famiglia di materiale

- Informazioni sulla raccolta

Viene chiarito che gli esempi non rappresentano l’unica struttura possibile di etichettatura, ma una delle diverse soluzioni che l’azienda può impiegare, e non contemplano, altresì, tutte le informazioni volontarie possibili. Infatti, ciascuna azienda ha la facoltà di comunicare con modalità grafiche e di presentazione, liberamente scelte, purché efficaci e coerenti con gli obiettivi previsti dall’art. 219 comma, 5.

 

ENTRATA IN VIGORE DELL’OBBLIGO E ESAURIMENTO SCORTE

Le linee guida, in conformità con quanto stabilito con l’articolo 11 del Decreto-Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, cosiddetto “Milleproroghe”, che prevede la sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 31 dicembre 2022, nonché la possibilità per gli operatori del settore di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti di etichetta al 1° gennaio 2023, fino a esaurimento scorte, forniscono i seguenti chiarimenti.

 

a) Cosa si intende per “prodotti”?

Il termine “prodotti” è da intendersi riferibile agli imballaggi e non ai prodotti imballati. Ne deriva che le aziende potranno utilizzare, fino a loro esaurimento, le scorte di imballaggi finiti anche se vuoti, che non siano conformi all’obbligo di etichettatura alla data del 31/12/2022.

 

b) Quali imballaggi possono essere commercializzati dopo il 31/12/2022?

Possono essere commercializzati gli imballaggi – anche se vuoti – che siano stati etichettati (che quindi già siano stampati, o per i quali sia già stata prodotta/apposta l’etichetta) prima del 31/12/2022; oppure gli imballaggi che siano stati acquistati da parte degli utilizzatori di imballaggio dai propri fornitori prima del 31/12/2022.

 

c) Con quali documenti è possibile provare che si tratti di scorte che è consentito commercializzare?

Considerando che la data di “immissione in commercio” dell’imballaggio può essere tracciata mediante i documenti di acquisto della merce, qualora un utilizzatore (In base all’art. 218, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/06, gli utilizzatori sono “i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni”) acquisti gli imballaggi già etichettati (che quindi già siano stampati, o per i quali sia già stata prodotta/apposta l’etichetta) da un fornitore, fa fede la data di tali documenti (l’effettivo trasferimento fisico della merce presso l’acquirente potrebbe avvenire anche in data successiva; l’importante è riuscire a provare che la merce sia stata acquistata prima del 31/12/2022).

L’autoproduttore di imballaggi (sono definiti “autoproduttori” i soggetti che acquistano materie prime e materiali di imballaggio al fine di fabbricare/riparare gli imballaggi per confezionare i propri prodotti (diversi dall’imballaggio) è considerato a tutti gli effetti utilizzatore anche con riferimento alla materia prima impiegata per la riparazione dei propri imballaggi). Qualora abbia in giacenza scorte di imballaggi già etichettati (che quindi già siano stampati, o per i quali sia già stata prodotta/apposta l’etichetta) prima del 31/12/2022, può fare riferimento alla data del lotto di produzione (in tal caso si dovrebbe fare riferimento al lotto di produzione dell’imballaggio o dell’etichetta, qualora si preveda di inserire sull’etichetta le informazioni obbligatorie).

Con riferimento ai produttori di imballaggi (in base all’art. 218, comma 1, lettera r), del D.Lgs. 152/06, i produttori di imballaggi sono “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio”) che abbiano scorte di imballaggi privi dei requisiti, si suppone che possano:

- commercializzare gli imballaggi acquistati dal cliente in data antecedente al 31/12/2022. In questo caso fa fede la data del documento di acquisto della merce da parte del suo cliente

- commercializzare le scorte di imballaggi neutri e privi di etichettatura – così come già previsto dalla nota di chiarimenti del Ministero per la Transizione Ecologica del 17 maggio 2021 – accompagnati da documentazione che contenga le informazioni obbligatorie da veicolare ai clienti (composizione dell’imballaggio ai sensi della decisione 129/97/CE). Qualora si tratti di imballaggi che subiranno un processo di stampa o l’apposizione di una etichetta (attraverso le diverse modalità previste negli specifici casi), sarà necessario stipulare un accordo con il cliente all’interno del quale si definisca in quale punto della filiera avverranno tali operazioni.

 

d) Possono essere commercializzate le scorte di imballaggi in giacenza in altri Paesi?

Se gli imballaggi sono stati acquistati prima del 31/12/2022, possono essere commercializzati anche se le scorte sono in giacenza in un altro Paese. Fa in tal caso fede la data del documento di acquisto della fornitura di imballaggi.

 

 

 

 

TABELLA DI SINTESI

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Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (ambiente@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.