Circolari

Circ. n. 31/2023

CERTIFICAZIONE PARITA’ DI GENERE

PREMESSA

 Il “Sistema di certificazione della parità di genere” rientra nella Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 1 “Politiche attive del lavoro e sostegno all’occupazione” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e aspira ad implementare l’inserimento delle donne nel mercato del lavoro.

Introdotto a valere sul dispositivo Next Generation EU e regolamentato dall’articolo 4, della L. n. 162 del 2021 (Legge Gribaudo)[1] e dall’articolo 1, comma 147, L. n. 234 del 2021 (Legge di Bilancio 2022)[2], il Sistema di certificazione della parità di genere ha, altresì,  l’obiettivo di garantire una migliore qualità del lavoro femminile, promuovere la trasparenza sui processi lavorativi nelle imprese, limitando il divario retributivo di genere (differenza tra il salario annuale medio percepito dalle donne e quello percepito dagli uomini), proteggere la maternità, espandere le opportunità di crescita femminile nell’impresa.

La titolarità del Sistema in commento è stata attribuita al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La ratio ispiratrice dello stesso è di guidare, favorire e incoraggiare le imprese all’adozione di politiche di inclusione sociale idonee alla riduzione del divario di genere, ai fini della crescita professionale delle donne, quale elemento fondamentale per la crescita economica del nostro Paese.[3]

Il Sistema è in itinere e richiede un’attuazione attraverso uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per le pari opportunità, con cui sono stabiliti:
  •  i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere da parte delle aziende, con specifico riferimento alla retribuzione corrisposta, alle opportunità di progressione in carriera e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche con riguardo ai lavoratori occupati di sesso femminile in stato di gravidanza;[4]
  •  le modalità di acquisizione e di monitoraggio dei dati che sono trasmessi dai datori di lavoro e poi resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
  •  le modalità di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali da un lato e dall’altro lato delle consigliere e dei consiglieri di parità; 
  •  le forme di pubblicità della certificazione.

 

IL SISTEMA DI PREMIALITA’

Allo scopo di favorire l’adozione della già menzionata certificazione della parità di genere da parte delle imprese, il Sistema è improntato su meccanismo di premialità con l’introduzione di strumenti di incentivazione, quali:

  •  l’esonero dal versamento di una percentuale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per le imprese private che siano in possesso della certificazione della parità di genere in applicazione della prassi UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.[5]
    A tale fine, con l’istituzione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali[6], agli iniziali 2 milioni di euro stanziati per il 2022 (l’esonero è determinato in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna impresa) con l’art. 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, sono stati stanziati ulteriori risorse per finanziare la misura, prevedendo 52 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023;
  • il riconoscimento di un punteggio premiale in relazione a proposte progettuali, da parte di Autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti alle imprese che, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parità di genere in applicazione alla prassi UNI/PdR 125:2022, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato;
  • una riduzione della garanzia prevista per la partecipazione alle procedure di gara (diminuzione della garanzia del 30% nei contratti per servizi e forniture) per aziende certificate e la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di attribuire un maggior punteggio (misure premiali) alle imprese partecipanti alla gara in possesso della certificazione di genere (articoli 93, comma 7 e 95, comma 13 D.lgs. n. 50/2016-Codice dei contratti pubblici), per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo 34, comma 1, lettere a) e b), D.lgs. n. 36/2022 recante Ulteriori misure urgenti per  l'attuazione  del  Piano  nazionale  di ripresa e resilienza (PNRR).

 

CONTRIBUTI

Per agevolare e supportare le PMI proprio nelle procedure di certificazione, il Dipartimento per le pari opportunità erogherà per ciascuna impresa, un contributo di € 2.500 ad impresa per far fronte ai costi relativi ai servizi di assistenza tecnica e di accompagnamento, ed un contribuito massimo di euro 12.500 ad impresa per far fronte ai costi di certificazione.

Quest'ultimo contributo sarà erogato direttamente agli Organismi di certificazione (OdC).

I contributi sono erogati secondo le modalità stabilite da due Avvisi pubblici, in accordo con Unioncamere, e cioè:

  • il I Avviso per la formazione dell’elenco degli OdC accreditati presso Accredia, (per lo schema di certificazione della parità di genere che operano in base alla prassi UNI/PdR 125:2022), interessati a aderire alla misura di agevolazione delle piccole e medie imprese e microimprese (PMI), che è stato pubblicato il 14 febbraio 2023 .[7]
    Le domande d’iscrizione al menzionato elenco sono trasmessibili a decorrere dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul sito della certificazione https://certificazione.pariopportunita.gov.it e fino al 30 giugno 2026.
  • Il II Avviso, finalizzato alla gestione ed erogazione dei contributi previsti dal PNRR per agevolare la certificazione delle PMI, che è stato pubblicato solo di recente, il 6 novembre 2023.
    Scopo della misura, come detto, è accompagnare le PMI verso una sempre più ampia filosofia/strategia improntata alla riduzione del divario di genere e consentire alle PMI stesse di concorrere al raggiungimento, entro il 2026, dell’incremento dei 5 punti nella classifica dell’Indice sull’uguaglianza di genere elaborato dall’Istituto europeo sull’uguaglianza di genere (EIGE).

L’Avviso in esame fissa, pertanto, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi alle PMI per i servizi di accompagnamento, assistenza tecnica e tutoraggio, ai fini dell’ottenimento della già menzionata certificazione della parità di genere.

A tal fine, viene erogata una prima tranche di 4 milioni di € (sulla dotazione complessiva della misura pari a 10 milioni di €, di cui 8 destinati proprio a sostenere le PMI), e ripartiti nel seguente modo:

  1. 1.250.000,00 di € destinati ai contributi per i servizi di assistenza tecnica e di accompagnamento alla certificazione della parità di genere, sotto forma di voucher, come descritti all’articolo 8 dell’Avviso stesso;
  2.  b) 2.750.000,00 di € destinati ai contributi per servizi di certificazione della parità di genere come descritti all’articolo 9 del medesimo Avviso.

Possono usufruire delle provvidenze in commento le PMI aventi sede legale e operativa in Italia, iscritte nel Registro delle imprese e risultanti attive, nonché in possesso di tutti gli altri requisiti enunciati nell’articolo 4 dell’Avviso stesso.

 

L'erogazione delle risorse è gestita con un meccanismo a sportello e i contributi saranno corrisposti tenuto conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande a partire dalle ore 10.00 del 6 dicembre 2023 e fino alle ore 16.00 del 28 marzo 2024, salvo esaurimento anticipato delle risorse disponibili.

 

L’Avviso, i relativi Allegati, compreso il Test pre-screening di autovalutazione, sono disponibili al seguente link:  https://certificazioneparitadigenere.unioncamere.gov.it/

I contributi erogati attraverso l’Avviso in commento, si aggiungono alle agevolazioni già previste dalla normativa vigente che hanno natura premiale relative al Codice degli appalti e agli esoneri contributivi evidenziati sopra.

Tutte le informazioni utili sul Sistema di certificazione della parità di genere sono disponibili al seguente link: https://certificazione.pariopportunita.gov.it

Si segnala, infine, l’Avviso di Unioncamere del 28 luglio 2023 (https://www.unioncamere.gov.it/comunicazione/primo-piano/certificazione-parita-di-genere-sul-sito-di-unioncamere-lavviso-la-creazione-di-un-elenco-di-esperti-accompagnare-le-pmi-alla-certificazione) diretto alla costituzione di un elenco di esperti per tutte le attività di assistenza tecnico-consulenziale alle PMI relativamente alla prassi di riferimento UNI/Pdr 125: 2022 al fine del raggiungimento della certificazione della parità di genere.

Gli esperti dovranno sostenere le imprese nell’iter di certificazione.

Il 12 ottobre 2023 è stato pubblicato il primo elenco dei 58 esperti selezionati (https://www.unioncamere.gov.it/sites/default/files/articoli/202310/Elenco%20esperti%20PdR%20125_2022_11.10.2023.pdf) con l’Avviso del 28 luglio sopra citato, con la prima finestra temporale.

Per la seconda finestra temporale, le ulteriori domande di iscrizione dovranno essere inviate entro il giorno di chiusura dei temini di presentazione previsti dal 15 gennaio al 5 febbraio 2024.

I requisiti richiesti ai fini dell’inserimento nel predetto elenco, l’Avviso in commento, il facsimile del modello di candidatura e della dichiarazione dei servizi resi alle PMI, sono disponibili al seguente link:  https://www.unioncamere.gov.it/comunicazione/primo-piano/certificazione-parita-di-genere-sul-sito-di-unioncamere-lavviso-la-creazione-di-un-elenco-di-esperti-accompagnare-le-pmi-alla-certificazione

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 20 GIUGNO 2023

LINEE GUIDA PARI OPPORTUNITA’ PER DONNE, GIOVANI E DISABILI

APPALTI RISERVATI

 

 

Si rende noto, altresì, che nella G.U. del 26 luglio 2023, n. 173, è stato pubblicato il Decreto interministeriale (Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Ministro per lo sport e i giovani, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali e Ministro per le disabilità) contenente le Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (All.) in attuazione di quanto disposto dall’articolo 61, D.lgs. n. 36/2023 (Codice di contratti pubblici) e dell’articolo 1, Allegato II.3 del Codice stesso.[8]

Trattasi dei ben noti contratti cui possono partecipare cooperative sociali e loro consorzi e operatori economici il cui scopo principale è costituito dall'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, ovvero nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30% dei lavoratori dei suddetti operatori economici è composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.[9] 
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Ai fini della partecipazione alle procedure di gara è richiesta, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, la presentazione di una serie di documenti, attestanti l’impegno dell’impresa a realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate e, cioè:
  • la produzione della copia dell’ultimo rapporto redatto sulla situazione del personale, di cui all’articolo 46, Dl.gs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità), per le aziende pubbliche e private con oltre 50 dipendenti.
    Per la redazione dello stesso, obbligatoria ogni 2 anni, si utilizza la piattaforma “equalmonitor” sul sito del Ministero del lavoro, disponibile al seguente link: https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/rapporto-periodico-situazione-personale/Pagine/default
    La mancata produzione del rapporto al momento di presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta costituisce causa di esclusione dalla gara stessa.
    Si rammenta che tale rapporto va trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e anche alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
  • la consegna alla stazione appaltante della relazione di genere sulla situazione del personale femminile e maschile, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 2, Allegato II.3 sopra citato, per le aziende da 15 a 50 dipendenti, (a cui, pertanto, non è imposta la redazione del sopra menzionato rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile) in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, che va, però, trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
    La mancata produzione della relazione di genere in esame nell’ambito della gara implica l’applicazione di penali commisurate alla gravità della violazione e proporzionate all’importo del contratto o alle prestazioni e l’impossibilità di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti ai contratti riservati;
  • per le aziende da 15 a 50 dipendenti, la presentazione alla stazione appaltante, della relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, secondo quanto disposto dal comma 3, dell’articolo 1, Allegato II.3 sopra menzionato. Anche questa relazione va trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.
    Secondo quanto disposto dalle Linee guida in commento, la mancata produzione della relazione, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, implica l’applicazione di penali commisurate alla gravità della violazione e proporzionate all’importo del contratto o alle prestazioni.[10]
    Le Linee guida chiariscono che, al fine di garantire il più ampio rispetto delle norme sul diritto al lavoro dei soggetti disabili, l’obbligo di cui al comma 3, articolo 1, Allegato II.3 sopra menzionato deve essere richiesto, attraverso espressa previsione nel bando di gara, anche agli operatori economici con più di 50 dipendenti.

Tenuto conto di quanto disposto dai commi 4 e 5, articolo 1, Allegato II.3 sopra citato, recanti una serie di disposizioni dirette a garantire l’inserimento nei bandi, avvisi o inviti, come requisiti necessari ovvero requisiti premiali dell’offerta, di clausole finalizzate a promuovere l’imprenditoria giovanile, la parità di genere e l’assunzione di giovani under 36 e di donne, nonché l’inclusione lavorativa di persone affette da disabilità, considerate le caratteristiche del progetto e le peculiarità dei settori nel mercato del lavoro, il Decreto in esame chiarisce quanto segue.

Sono considerati requisiti necessari dell’offerta:

  1. l’assolvimento, al momento della presentazione dell’offerta, degli obblighi imposti dalla legislazione vigente in materia di lavoro delle persone con disabilità, declinati dalla L. n. 68/1999;
  2. l’assunzione dell’obbligo di garantire, in caso di aggiudicazione del contratto, di una quota pari almeno al 30% all’occupazione giovanile (under 36) e all’occupazione femminile.
    Le Linee guida enunciano dettagliatamente le modalità di calcolo del 30% di assunzioni riservate a donne e giovani, evidenziando che la quota si riferisce al numero complessivo di assunzioni necessarie all’esecuzione del contratto e alle attività connesse, anche tramite subappalti. Sono, inoltre, previste ipotesi derogatorie ai dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile, (con l’applicazione di una percentuale più bassa del 30%) solo se accuratamente motivate dalle stazioni appaltanti.
    I requisiti necessari dell’offerta, si applicano agli operatori economici che partecipano alla procedura di gara, pur in assenza di un’espressa previsione nel bando.
    Nondimeno, al fine di garantire certezza dei rapporti giuridici e tutela dell’affidamento dei partecipanti alla gara, si suggerisce alle stazioni appaltanti di esplicitare il contenuto degli stessi nel bando di gara e nel contratto.
    A tal fine le Linee guida, allo scopo di agevolare le stazioni appaltanti stesse, forniscono alcuni esempi di clausole necessarie, fatta salva la discrezionalità delle PPAA nella predisposizione delle stesse.

Analogamente, per agevolare le pubbliche amministrazioni, nelle Linee guida sono forniti anche alcuni esempi di clausole/requisiti premiali da utilizzare nella costruzione del disciplinare di gara che implicano l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo al candidato/offerente/partecipante alla gara stessa, conformemente a quanto disposto dal comma 5, articolo 1, Allegato II.3, sopra menzionato.[11]

 

CONTRATTI RISERVATI E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Il Decreto, infine, prevede che, sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” devono essere pubblicati i documenti sopra enunciati, vale a dire:

  • il rapporto sulla situazione del personale;
  • la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile;
  • la dichiarazione sul rispetto delle norme relative al diritto al lavoro delle persone con disabilità.

La notizia e il link di pubblicazione sono comunicati, via PEC, ai Ministri o Autorità delegate per le pari opportunità e la famiglia, per le politiche giovanili e il servizio civile universale e per le politiche in favore della disabilità.

 

Il Servizio legislativo (servlegale@confcooperative.it) resta a disposizione per ogni ulteriore

chiarimento.

 
[1] Con l’inserimento dell’articolo 46-bis, al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, ex D.lgs. n. 198/2006.

[2] Si evidenzia, inoltre, che l’articolo 1, comma 145, L. n. 234/2021, ha previsto l’istituzione di un Tavolo di lavoro permanente sulla certificazione di genere alle imprese presso il Dipartimento per le pari opportunità. Il Tavolo è stato istituito con il Decreto della Ministra per le pari opportunità e la famiglia del 5 aprile 2022, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 3 maggio 2022, disponibile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-05-03&atto.codiceRedazionale=22A02694&elenco30giorni=true

[3] Il Sistema di certificazione della parità di genere dà attuazione alla Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, presentata dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia in data 5 agosto 2021 al Consiglio dei ministri, previa informativa in sede di Conferenza unificata, avente l’obiettivo di raggiungere, entro il 2026, un avanzamento nella classifica dell’indice sull’uguaglianza di genere elaborato dall’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE), che ci vede, nella classifica dei Paesi UE, al 13° posto.

[5] Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro con delega per le pari opportunità, del 20 ottobre 2022, sono state definite le modalità di accesso all’esonero contributivo, mentre con  la Circolare INPS n. 137 del 27 dicembre 2022, sono state fornite le Istruzioni operative per l'accesso all'esonero contributivo in esame.

Entrambi i provvedimenti sono disponibili al seguente link: https://www.pariopportunita.gov.it/it/attuazione-misure-pnrr/sistema-di-certificazione-della-parita-di-genere/

[6] Articolo 1, comma 276, L. n. 178/2020 (L. di bilancio 2021).

[7] L’elenco degli organismi accreditati, abilitati alla certificazione della parità di genere è disponibile al seguente link: https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/organismi-di-certificazione

L’Avviso per la formazione dell’elenco degli OdC è consultabile al seguente link: https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/news-detail

 

 

 

 

 

 

[8] Articolo 61, comma 1, D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici). “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono  riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto  e  quelle  di concessione o possono riservarne l'esecuzione a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il  cui  scopo  principale  sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con  disabilità o svantaggiate, o possono riservarne  l'esecuzione  nel  contesto  di programmi di lavoro protetti  quando  almeno  il  30  per  cento  dei lavoratori  dei  suddetti  operatori  economici   sia   composto   da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati. 

Articolo 61, comma 2, D.lgs. n. 36/2023: “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, come requisiti necessari o come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, meccanismi e strumenti idonei a realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.”

[9] Sono considerati soggetti con disabilità quelli di cui all’articolo 1, L. n. 68/1999; le persone svantaggiate, quelle previste dall’articolo 4, L. n. 381/91, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti e gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno.

[10] Tale obbligo si aggiunge a quello già previsto in generale dall’articolo 17, L. n. 68/1999, secondo cui le imprese che partecipano ad appalti o intrattengono rapporti convenzionali o di concessione con PPAA devono preventivamente presentare, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione del legale rappresentante attestante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro di persone disabili.

[11] A mero titolo esemplificativo, si segnalano alcune tipologie di clausole premiali, e cioè: assenza, nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, di accertamenti relativi ad atti discriminatori; possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente; natura dell’impresa quale cooperativa sociale di tipo B) di cui all’articolo 1, comma 1, L. n. 381/91, con almeno il 30% dei lavoratori della stessa in condizioni di disabilità; impiego o assunzioni di persone disabili, giovani under 36 e donne in quota superiore al minimo legale; abbia, nell’ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere; utilizzo o impegno ad utilizzare particolari strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, vita e lavoro per i propri dipendenti e modalità innovative di organizzazione del lavoro (asili nido aziendali, flessibilità oraria, Smart working ecc.), adozione di un welfare aziendale a sostegno dei giovani dipendenti; forme di formazione professionale dedicate ai giovani dipendenti; rispetto, negli ultimi tre anni, degli obblighi in materia di lavoro delle persone disabili, ex L. n. 68/1999.