Con legge 21 maggio 2021, n. 69 è stato convertito il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (in G.U. n. 120 del 21 maggio 2021, S.O. n. 21).
Al riguardo, nel rinviare alla lettura delle disposizioni in allegato ed alla circolare del Servizio Legale n.25/2021 del 22 maggio u.s., si segnalano di seguito le principali disposizioni di interesse per il settore ambientale ed energetico.
Articolo 6 - Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI
In estrema sintesi, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, è disposta, previo provvedimento di ARERA, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione con riferimento alle voci della bolletta identificate come «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema. L'Autorità ridetermina le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021.
Articolo 6 – bis - Superbonus, calcolo dell'IVA ai fini degli incentivi per l'efficienza energetica
La disposizione di nuova introduzione in sede di conversione, aggiunge all’articolo 119 del decreto legge n.34 del 2020 (disposizioni in materia di Superbonus) il nuovo comma 9-ter che prevede che l'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.
Articolo 30, comma 5 - Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga - Disposizioni in materia di TARI e tariffa corrispettiva
L’articolo 30, comma 5, reca disposizioni finalizzate, da un lato, a prorogare al 30 giugno 2021 il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva e, dall’altro, a disciplinare i termini di comunicazione della scelta delle utenze non domestiche di servirsi o meno del gestore del servizio pubblico, in relazione ai rifiuti prodotti da utenze non domestiche, ora considerati come urbani, a seguito del decreto legislativo n.116 del 2021.
In particolare, il quarto periodo introduce una disposizione finalizzata a consentire l’applicazione della norma (recata dall’art. 3, comma 12, del d.lgs. 116/2020) volta a regolare le riduzioni tariffarie per quelli che un tempo erano definiti i “rifiuti speciali assimilabili/assimilati agli urbani” e che ora sono considerati urbani ex lege.
Al riguardo, si ricorda che nel testo del Codice ambientale previgente alle modifiche operate dal d.lgs. 116/2020 erano considerati rifiuti urbani non solo i rifiuti domestici, ma anche i rifiuti non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità con apposito regolamento comunale. Il nuovo testo del Codice, come modificato dal d.lgs. 116/2020, prevede che tra i rifiuti urbani rientrano “i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies” (art. 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)).
In virtù di tale ridefinizione, il nuovo testo del comma 10 dell’art. 238 del Codice ambientale dispone che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.
Il nuovo testo del citato comma 10 dispone altresì che tali utenze non domestiche effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni (salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale).
Gli ultimi periodi dell’articolo 30 comma 5 del decreto legge in esame si riferiscono proprio alle modalità e ai termini di effettuazione di tale scelta. Rispetto al testo originario, che prevede che tale scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio di ciascun anno, il nuovo testo proposto in sede referente prevede che:
- il privato debba comunicare la scelta di avvalersi del servizio pubblico o privato entro il 30 giugno di ciascun anno e che la stessa abbia effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo;
- solo per l’anno 2021, la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio, con effetto dal 1° gennaio 2022.
Articolo 30, comma 11-bis - Opzione per la cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali. Acquisto di mobili ed elettrodomestici
L’articolo 30, comma 11-bis, integrando l’articolo 121, comma 2 del decreto legge n.34 del 2020, in materia di superbonus, aggiunge l'acquisto di mobili ed elettrodomestici ad alta prestazione energetica alle spese - sostenute negli anni 2020 e 2021 - per le quali si può usufruire di alcune detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica (in prevalenza, aventi forma di detrazione dalle imposte sui redditi) sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei crediti.
Art. 39 - quater - Disposizioni in materia di materiale vegetale spiaggiato
La disposizione aggiunge all’elenco dei materiali esclusi dalla normativa in materia di rifiuti di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) del Codice ambientale la posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana. L’esclusione si applica fino al 31 dicembre 2022.