Circolari

Circ. n. 31/2021

LEGGE 29 LUGLIO 2021 N. 108 DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2021, N. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) [CD DECRETO GOVERNANCE PNRR E SEMPLIFICAZIONI-BIS] (GU N. 181 DEL 30 LUGLIO 2021- S.O. N. 26)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 30 luglio u.s., è stata pubblicata la Legge recante conversione  del Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (All.)

 

 

CONVERSIONE

DECRETO “GOVERNANCE PNRR-SEMPLIFICAZIONI-BIS”

(DL 77/2021)

 

 

Il decreto (di cui è stata fornita una prima illustrazione con CIRCOLARE DEL SERVIZIO LEGISLATIVO N. 27/2021)  reca una serie di disposizioni per la Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), di cui al Regolamento (UE) 2021/241 e del Piano nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030, allo scopo di snellire le procedure amministrative in tutti i settori coinvolti nei Piani e consentire un’efficace, tempestiva ed efficiente realizzazione degli interventi. 
A tale scopo, sono anche introdotte una serie di misure rivolte all’accelerazione dei procedimenti riguardanti gli interventi in materia di transizione ecologica e digitale e dei contratti pubblici.

Di seguito l’esame di alcune delle misure introdotte rinviando, per gli approfondimenti specifici, alle comunicazioni degli altri servizi, delle federazioni e di ICN S.p.a.

 

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I.                Governance per il PNRR

 

Art 2 (Cabina di regia). La disposizione prevede l’istituzione di una Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, diretta a dirigere il sistema di governance del PNRR, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri e a composizione variabile tra Ministri e Sottosegretari competenti per materia, tenuto conto dei temi affrontati nelle singole sedute.

Alle riunioni della Cabina di regia possono essere, inoltre, invitati (tenuto conto delle tematiche affrontate), i rappresentanti dei soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e i rappresentanti o referenti del partenariato economico e sociale, nonché i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome[1].

Si prevede che le amministrazioni centrali, titolari di interventi previsti dal PNRR, debbano assicurare che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR.

 

Art. 3 (Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale). Si prevede l’istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di un Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, diretto a garantire una collaborazione costante con le parti sociali. Al Tavolo permanente partecipano i rappresentanti dei vari livelli di governo centrali e territoriali (Regioni, Province autonome, Enti locali e rispettivi organismi associativi), i rappresentanti delle Parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell’Università e della ricerca scientifica e della società civile, nonché le organizzazioni della cittadinanza attiva[2].

Il Tavolo svolge funzioni consultive sulle materie e sugli interventi previsti dal PNRR e collabora attivamente con la Cabina di regia PNRR e con il Servizio centrale del MEF per il PNRR, per ogni profilo ritenuto rilevante ai fini della realizzazione del PNRR, anche allo scopo di favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l’efficace e celere attuazione degli interventi.

 

Art. 4 (Segreteria Tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri).
La disposizione prevede la costituzione di una Segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia e del Tavolo permanente, la cui durata si protrae fino al completamento del PNRR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026[3].
 
Art. 4-bis (Misure per il supporto tecnico all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità in attuazione del PNRR).
Allo scopo di garantire un adeguato supporto tecnico per lo svolgimento dei compiti dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (articolo 3, L. 3 marzo 2009, n. 18), la disposizione prevede che, con specifico riferimento al monitoraggio delle riforme attuative del PNRR, la durata della Segreteria tecnica (costituita presso la Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui al DPC; 25 ottobre 2018), venga prorogata fino al completamento del PNRR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.
A tale scopo è autorizzata la spesa di 200.000 euro per gli anni 2022 e 2023 (che si aggiungono al precedente stanziamento di euro 700.000, ex articolo 1, comma 368, L. 178/2020) e 900.000 per gli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 
Art. 5 (Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione e Ufficio per la semplificazione).
L’articolo istituisce presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri un’apposita struttura di missione denominata Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, il cui scopo è garantire una rapida e continua adozione di provvedimenti normativi necessari per rispettare i tempi di attuazione dei vari progetti previsti dal PNRR.
Uno degli obiettivi del PNRR, infatti, è garantire una costante semplificazione normativa e amministrativa. A tale scopo, si prevede che l’Ufficio per la semplificazione del Dipartimento per la funzione pubblica, debba operare in raccordo con l’Unità[4]. 
 
Art. 6 (Monitoraggio e rendicontazione del PNRR).
Presso il MEF-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato è istituito il Servizio centrale per il PNRR, il cui compito è monitorare costantemente, rendicontare e controllare il PNRR e rappresenta il punto di raccordo e contatto con la Commissione Europea per l’attuazione del PNRR. Tale struttura è, inoltre, responsabile della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull’attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR.
 
Art. 7 (Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza).
Il sistema dei controlli, è articolato secondo le disposizioni che seguono:
-        è prevista l’istituzione, presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato-Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l’Unione Europea (IGRUE), di un ufficio dirigenziale di livello non generale, con una posizione di indipendenza funzionale rispetto alle altre strutture coinvolte nella gestione delle risorse finanziarie destinate all’attuazione del PNRR. Tale ufficio dirigenziale svolgerà funzioni di audit attraverso le Ragionerie territoriali dello Stato, ai fini dello svolgimento delle funzioni di controllo sugli interventi territoriali;
-        si prevede che alla società in house Sogei S.p.a. è attribuito l’incarico di fornire il necessario supporto di competenze tecniche e funzionali all’amministrazione economica e finanziaria al MEF, avvalendosi della società in house Studiare Sviluppo S.r.l. e, attraverso apposita convenzione, saranno definite le modalità con cui potranno essere reclutati esperti a cui affidare le attività di supporto tecnico;
-        alla Corte dei Conti, quale organo istituzionale, è affidato, invece, il compito di controllare successivamente la gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché il controllo sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi europei, dovendo verificare la regolarità e la legittimità delle gestioni e il regolare funzionamento del sistema dei controlli interno di ciascuna amministrazione. Inoltre, esegue valutazioni circa l’utilizzo delle risorse dei fondi europei acquisiti per l’attuazione del PNRR;
-        si prevede, infine, la possibilità che le amministrazioni coinvolte nell’attuazione del PNRR possano stipulare protocolli d’intesa con la Guardia di Finanza allo scopo di rafforzare il regime dei controlli sulla prevenzione delle frodi, dei conflitti d’interesse e della corruzione, fermo restando le competenze e funzioni dell’Autorità nazionale anticorruzione.
 
Art. 8 (Coordinamento della fase attuativa).
L’articolo prevede che ogni amministrazione centrale, titolare di interventi previsti nel PNRR, provvede al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo individuando, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale di riferimento ovvero istituendo ex novo apposita unità di missione di livello dirigenziale generale, fino al completamento del PNRR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026[5].
Rappresenta il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR per l’adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento. Conseguentemente, invia al Servizio centrale tutti i dati relativi riguardanti la realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme previste dal PNRR.
La disposizione prevede, inoltre, che nell’ambito di un protocollo d’intesa tra il Governo e le parti sociali più rappresentative, ogni amministrazione centrale titolare di interventi del PNRR, debba prevedere Tavoli periodici di settore e territoriali finalizzati sui progetti di investimento. Ai partecipanti ai predetti Tavoli, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborso spese o altri emolumenti simili.
 
Art. 8-bis (Disposizioni per l’attuazione del programma di Governo).
È rafforzata la Rete governativa permanente dell’attuazione del programma di Governo, costituita a maggio 2021 e coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ufficio del programma di Governo. È costituita dai Nuclei per l’attuazione del programma di Governo che ogni Ministero istituisce all’interno degli Uffici di diretta collaborazione ed ha il compito di provvedere all’attuazione dei provvedimenti attuativi a cui le leggi rinviano e al recupero degli arretrati.
 
Art. 9 (Attuazione degli interventi del PNRR).
La concreta realizzazione operativa degli interventi del PNRR è rimessa alle Amministrazioni centrali, alle Regioni, alle Province e agli Enti locali, i quali opereranno attraverso le proprie strutture ovvero anche avvalendosi di soggetti attuatori esterni[6].
 
Art. 10 (Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici).
Allo scopo di accelerare la realizzazione degli interventi pubblici previsti dal PNRR e la programmazione nazionale e comunitaria 2021-2027, nonché per sostenere la definizione e l’avvio delle procedure di affidamento, l’articolo in esame prevede che le amministrazioni interessate possono valersi del supporto tecnico di società in house qualificate anche nelle fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi[7].
 
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II.              POTERI SOSTITUTIVI. SUPERAMENTO DEL DISSENSO E PROCEDURE FINANZIARIE
 
Art. 11 (Rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti).
Allo scopo di garantire alle stazioni appaltanti la disponibilità di strumenti efficienti per la realizzazione degli interventi del PNRR, si prevede che Consip S.p.a. metta a disposizione delle pubbliche amministrazioni specifici contratti, accordi quadro e servizi di supporto tecnico nonché un programma di formazione, informazione e tutoraggio nella gestione delle procedure di acquisto e di progettualità per l’evoluzione del Sistema Nazionale di e-Procurement e il rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni.
 
Art. 12 (Poteri sostitutivi).
La disposizione prevede che, nel caso di inerzia, inottemperanza o mancato rispetto degli obblighi e degli impegni assunti, da parte delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane o dei Comuni, in quanto soggetti attuatori, il Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora sussista il rischio di un mancato conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto obbligato attuatore un termine entro il quale provvedere, non superiore a 30 giorni. Qualora perduri l’inerzia, il Consiglio dei Ministri individua l’ente, l’amministrazione, l’organo o l’ufficio ovvero nomina uno o più commissari ad acta a cui, in via sostitutiva, attribuisce il compito di adottare tutti gli atti e i provvedimenti necessari per l’attuazione dei progetti.
Qualora i ritardi e le inerzie siano imputabili a soggetti diversi dalle Regioni, Province, Città metropolitane o Comuni, sarà il Ministro competente a sollecitare e diffidare il soggetto inadempiente e, nel caso di perdurante inerzia, ad esercitare i poteri sostituivi sopra enunciati.
I soggetti nominati con poteri sostitutivi hanno la possibilità di derogare con ordinanza motivata ad ogni disposizione di legge (eccezion fatta per le leggi penali e fatto salvo il rispetto del Codice Antimafia e della normativa europea) previa intesa con la Conferenza permanente nel caso di legislazione regionale e, qualora la deroga riguardi la legislazione in materia di salute, sicurezza incolumità pubblica, ambiente e patrimonio culturale, previa autorizzazione della Cabina di regia.
La Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, restano estranei ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio derivante dagli atti, i provvedimenti e i comportamenti assunti da parte dei soggetti nominati con poteri sostitutivi. 
Per tutte le obbligazioni nei confronti dei terzi rispondono, con le risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti.
 
Art. 13 (Superamento del dissenso).
L’articolo prevede, in via residuale, un meccanismo diretto a superare il dissenso, il diniego, l’opposizione o simili, che possa precludere la realizzazione di un intervento rientrante dal PNRR[8]. 
 
Art. 14 (Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare e ai Contratti Istituzionali di Sviluppo).
Tutte le disposizioni sopra esaminate, comprese quelle in materia di poteri sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare (PNC) e ai Contratti Istituzionali di Sviluppo, di cui all’articolo 6, D.lgs. n. 88/2011.[9]
 
Art. 14-bis. (Governance degli interventi del Piano complementare nei territori del sisma 2009 e 2016).
Allo scopo di garantire la piena attuazione degli interventi e investimenti previsti nel PNRR per i territori colpiti dal sisma del 2009 e 2016, la disposizione prevede l’integrazione della composizione della Cabina di coordinamento della ricostruzione, prevista dall’articolo 5, comma 5, D.L. n. 189/2016. 
 
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III.            TRANSIZIONE DIGITALE
 
Artt. 38-ter-Art.39 (Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali delle pubbliche amministrazioni e divario digitale).
Allo scopo di incentivare l'utilizzo delle comunicazioni digitali e di semplificare le procedure di invio e ricezione di comunicazioni tra imprese e utenti, si dispone che i gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e comunicazioni elettroniche, hanno l’obbligo di trasmettere agli utenti e fruitori dei servizi, le comunicazioni di contestazione di eventuali mancati pagamenti di fatture oltre che con raccomandata A/R, anche con posta elettronica certificata al domicilio digitale del destinatario, secondo quanto disposto dal Codice dell’amministrazione digitale (articolo 6, D.lgs. n. 82/2005).
Tenuto conto che il PNRR prevede lo stanziamento di ingenti risorse, la disposizione reca una serie di misure dirette ad intervenire, innanzitutto, sulla c.d. notifica digitale degli atti della pubblica amministrazione. Si stima che nel secondo trimestre del 2026, circa l’80% delle pubbliche amministrazioni, dovranno dotarsi della Piattaforma notifiche digitali (PND).
In particolare, si prevede che il gestore della Piattaforma per la notificazione digitale invii al destinatario della notifica (che abbia comunicato oltre alla PEC o altro indirizzo certificato digitale, ovvero un indirizzo e-mail non certificato, un numero di telefono o altro recapito digitale) un avviso di cortesia con modalità informatiche oltre all’avviso di avvenuta ricezione. Ai soggetti destinatari non titolari di un indirizzo PEC o altro servizio digitale qualificato, la notifica dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di irreperibilità assoluta del destinatario, è prevista la possibilità di individuare un recapito alternativo per l’invio della notifica della raccomandata.
Altre disposizioni sono dirette a implementare l’uso del domicilio digitale e delle identità digitali, attraverso l’introduzione del c.d. Sistema di gestione delle deleghe (SGD), in modo da permettere a chi è sprovvisto di identità digitale di delegare un altro soggetto ad effettuare l’accesso per proprio conto ai servizi on-line.
Inoltre, altre disposizioni riguardano:
-        l’attribuzione a tutti i cittadini del domicilio digitale nel momento in cui entra in vigore per tutte le PA l’obbligo di comunicare esclusivamente in forma digitale;
-        il riconoscimento della stessa efficacia della sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale alle copie analogiche contenenti l’indicazione a mezzo stampa del responsabile in sostituzione della firma autografa;
-        l’assegnazione all’Agenzia per l’identità digitale del compito di provvedere sia al trasferimento dei domicili digitali dei cittadini, contenuto nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, ma anche di provvedere al loro aggiornamento periodico.
 
Art. 39 (Semplificazione di dati pubblici).
La disposizione introduce varie misure dirette a semplificare le modalità operative dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), tra le quali si segnala:
-        il compito all’ANPR di fornire ai Comuni i necessari servizi per l’utilizzo dell’Archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile;
-        l’esclusione dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici informatici, per l’anno 2021;
-        l’integrazione delle liste elettorali nell’ANPR, secondo le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro dell’interno;
-        la possibilità di utilizzo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) come ulteriore modalità per l’uso dei dati anagrafici da parte dei soggetti che ne hanno diritto.
Diverse disposizioni, poi, sono dirette a semplificare le modalità di condivisione ed interoperabilità dei dati tra le pubbliche amministrazioni, attraverso l’estensione dell’operatività della PDND (prima limitata all’ISEE, ANPR, alle banche dati dell’Agenzia delle entrate) anche alle seguenti banche dati:
-        l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
-        l’indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non soggetti all’iscrizione ad albi, elenchi o registri professionali ovvero nel registro delle imprese;
-        il sistema informativo dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Sono altresì eliminati gli accordi quadro quale condizione in base alla quale le pubbliche amministrazioni certificanti, detentrici di dati, ne garantiscono la fruizione e condivisione con i soggetti che hanno diritto ad accedervi.
Inoltre viene fissato un termine da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro delegato per l’innovazione digitale, a seguito delle prove tecniche di funzionamento della piattaforma, a decorrere dal quale scatta l’obbligo per le pubbliche amministrazioni, le società a controllo pubblico, e i gestori di pubblici servizi, di accreditarsi alla PDND a rendere disponibili le proprie banche dati.
È poi previsto che le amministrazioni che ricevono e trattano i dati sono considerati titolari autonomi del trattamento con le conseguenti responsabilità in termini di tutela e sicurezza dei dati.
Si chiarisce, altresì, che l’AgID, nel rispetto degli obblighi comunitari e tenuto conto delle esigenze delle pubbliche amministrazioni, può aggiornare l’elenco delle banche dati di interesse nazionale e individuare altre banche dati.
Infine, la disposizione subordina l’efficacia delle disposizioni di cui sopra alla definitiva approvazione del PNRR dal Consiglio dell’Unione europea, tenuto conto che i relativi oneri di spesa gravano sulle risorse dello stesso PNRR.
 
Artt. 39-quinquies. (Anagrafe nazionale dell’istruzione e Anagrafe nazionale dell’istruzione superiore).
La disposizione in esame, prevede l’istituzione dell’Anagrafe nazionale dell’istruzione (ANIST) e dell’Anagrafe nazionale dell’istruzione superiore (ANIS).
In particolare l’ANIST è istituita nell’ambito del novello sistema informativo denominato “hubscuola”, presso il Ministero dell’istruzione, ed è diretto a garantire l’accelerazione del processo digitale e migliorare i servizi per cittadini e PPAA. Essa subentra, a tutte le anagrafi e banche dati degli studenti, docenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche nazionali, regionali, provinciali e locali. L’ANIST è costantemente aggiornata con i dati sul rendimento scolastico degli studenti attraverso il trasferimento dei registri scolastici online adottati dai docenti e dalle istituzioni scolastiche[10]. 
 
Art. 39-septies. (Disposizioni in materia di start-up innovative e PMI innovative).
La disposizione fa salva la validità ed efficacia degli atti costitutivi, degli statuti e delle loro modificazioni delle start-up innovative costituite in forma di S.r.l. anche semplificata, depositati presso l'ufficio del registro delle imprese al 31 luglio 2021, redatti con le modalità alternative previste dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 febbraio 2016 (ritenuto illegittimo di recente dal Consiglio Stato con sentenza SEZ. VI- 29 marzo 2021, n. 2643), che aveva previsto la possibilità di redigere i predetti atti o per atto pubblico ovvero in forma elettronica e con firma digitale, senza necessità di autenticare le sottoscrizioni e introdotto un modello standard di atto costituitivo/statuto per le modifiche ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese. 
Fino all’adozione delle nuove disposizioni sui processi digitali nel diritto societario, alle modifiche degli atti costitutivi e degli statuti deliberati dalle predette società, si applica l’articolo 2480 c.c., che prevede la deliberazione dell’assemblea dei soci e la redazione del verbale da parte del notaio, il cui compenso per la predetta attività non può essere determinato in misura superiore a quella minima fissata dall’apposito regolamento ministeriale (compenso minimo da 600 a 4.000 euro).
 
Art.41 (Violazione degli obblighi di transizione digitale).
La disposizione prevede un articolato sistema sanzionatorio per le pubbliche amministrazioni, qualora siano accertate, da parte dell’AgID, violazioni degli obblighi in materia di transizione digitale.
Le previsioni hanno lo scopo di garantire l’attuazione dell’Agenda digitale italiana ed europea e la digitalizzazione per i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni.
In particolare, si prevede che, accertate le violazioni, le stesse avranno come conseguenza l’applicazione delle seguenti sanzioni:
-        responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dirigenti responsabili;
-        l’applicazione da parte dell’AgID di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila a 100 mila euro (in casi tassativamente previsti);
-        esercizio del potere sostitutivo del Governo nei confronti dell’amministrazione inadempiente e la nomina di un commissario ad acta. 
 
Art. 42 (Implementazione della piattaforma nazionale per l’emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19).
L’articolo reca varie disposizioni attuative riguardanti la Piattaforma nazionale-DGC (digital green certificate), riguardante l’emissione e le validazioni delle certificazioni verdi Covid-19[11].
 
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IV. CONTRATTI PUBBLICI
 
Art. 47 (Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC).
La disposizione contiene una serie di previsioni dirette a promuovere le pari opportunità, la parità di genere, l’imprenditoria giovanile e l’inclusione lavorativa delle persone disabili, nell’ambito delle procedure di gara riguardanti gli investimenti pubblici finanziati, in tutti o in parte, con le risorse previste dal Dispositivo di ripresa e resilienza (Regolamenti (UE) 2021/240 e 2021/241) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (D.L. n. 59).
In particolare, si prevede che:
Ø  gli operatori economici che occupano più di 100 dipendenti – i quali, ai sensi dell’articolo 46, del D.lgs. n. 198/2006, devono redigere ogni due anni un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile[12]– devono presentare la copia dell’ultimo rapporto redatto a pena di esclusione dalla gara, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara; l’azienda deve attestare che la copia è conforme a quella già trasmessa agli organi competenti (consigliera e consigliere di parità e rappresentanze sindacali) (comma 2);
Ø  gli operatori economici con almeno 15 dipendenti e meno di 100, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, devono presentare alla stazione appaltante una relazione di genere con contenuto analogo a quello del rapporto biennale redatto dalle aziende più grandi. I contratti di appalto prevedono l’applicazione, in caso di inadempimento dell’appaltatore, di penali commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto[13] (comma 3 e 6). Gli stessi operatori sono altresì obbligati a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione che attesta il rispetto delle norme che disciplinano il diritto di accesso al lavoro dei disabili e il loro collocamento obbligatorio (art. 17, L. n. 68/1999), nonché una relazione, trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, riguardante l’assolvimento degli obblighi in materia di collocamento obbligatorio e le eventuali sanzioni o i provvedimenti presi a loro carico nel triennio precedente la data di scadenza di presentazione delle offerte (comma 3-bis);
Ø  le stazioni appaltanti inseriscano nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole[14] finalizzate all’inserimento, come requisiti necessari dell’offerta, (e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta), criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, la parità di genere e l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, donne e persone disabili. È requisito necessario dell’offerta, l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e l’assunzione dell’obbligo di assicurare all’occupazione giovanile e femminile una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali. I contratti di appalto prevedono, altresì, l’applicazione per l’appaltatore, in caso di inadempimento, di penali commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. L’esclusione di tali clausole, da parte delle stazioni appaltanti, ovvero la previsione di una percentuale inferiore al 30 per cento, deve essere adeguatamente motivata, tenuto conto dell’oggetto del contratto, la tipologia del progetto ed altre circostanze che impediscano il rispetto della universalità, parità, efficienza, qualità dei servizi ed economicità (commi 4, 5, 6 e 7);
Ø  possano essere inserite nei bandi di gara, avvisi e inviti, ulteriori misure premiali che possono prevedere l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo al candidato;[15]
Ø  i criteri applicativi delle misure sopra enunciate, le modalità applicative, le misure premiali e la predisposizione dei modelli di clausole da inserire nei bandi gara siano definite con Linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o autorità delegati per le pari opportunità e la famiglia, le politiche giovanili, il servizio civile universale, di concerto con il Ministro del lavoro, con il Ministro per le disabilità e il Ministro dei trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2021 (comma 8).
 
Art.47-ter (Disposizioni urgenti in materia di affidamenti dei concessionari).
Differito, dal 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022, il termine a decorrere dal quale scatta l’obbligo, per i titolari di concessioni già in essere alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici (19 aprile 2016) di affidare, attraverso procedure ad evidenza pubblica, una quota pari all’80% dei contratti di lavori e servizi[16].
La proroga disposta è il risultato di un’iniziativa condotta, fra le altre associazioni, da Confcooperative, al fine di consentire al legislatore di affrontare con maggior equilibrio il tema delle concessioni senza gara, specie per le piccole imprese del settore elettrico (tra le quali rientrano le cooperative elettriche storiche).
 
Art. 47-quater (Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei contratti pubblici PNRR e PNC).
La disposizione prevede la possibilità che nei bandi di gara, avvisi o inviti, afferenti agli investimenti PNRR e PNC, siano previste misure premiali per agevolare le PMI nella valutazione dell’offerta.
 
Art. 48 (Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC).
L’articolo introduce una serie di misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici finanziati in tutto o in parte dalle risorse del PNRR e del PNC ovvero dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea. 
A tale scopo, pertanto, in relazione alle procedure di affidamento sopra citate, si prevede l’applicazione di procedure semplificate[17].
Per ogni procedura è prevista la nomina di un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione motivata, valida e approva ogni fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera, fermo restando quanto disposto dall’articolo 26, comma 6, D.l.gs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici)[18].
Il comma 3 dell’articolo in esame, prevede, inoltre, che le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura di cui all’articolo 63 per i settori ordinari e all’articolo 125 (del Codice) per i settori speciali[19], nella misura strettamente necessaria quando (per ragioni di assoluta urgenza derivanti da circostanze imprevedibili non imputabili alle stazioni appaltanti) l’applicazione delle ordinarie procedure con i relativi termini, anche abbreviati, può compromettere la concreta realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC ovvero dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali UE.
Sempre per le finalità di semplificazione delle procedure di affidamento dei contratti PNRR e PNC evidenziate in premessa, in deroga a quanto previsto dall’articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter del Codice dei contratti pubblici, si prevede che sia ammesso l’affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, comma 5, del Codice stesso. L’affidamento, pertanto, avviene attraverso l’acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta o, in alternativa, attraverso offerte aventi ad oggetto la realizzazione del progetto definitivo, di quello esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l’offerta relativa deve indicare il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per quella esecutiva e per l’esecuzione dei lavori.
Resta fermo che alla conferenza di servizi indetta per l’approvazione del progetto definitivo partecipa anche l’affidatario dell’appalto che provvede, se necessario, ad adeguare il progetto alle prescrizioni stabilite.
Si prevede, inoltre, che le stazioni appaltanti nel procedere agli affidamenti dei contratti PNRR e PNC sopra citati, possano prevedere nel bando di gara o nella lettera di invito, l’assegnazione di un punteggio premio per l’uso nella progettazione di metodi o strumenti elettronici specifici di cui all’articolo 23, comma 1, lett. h) del Codice[20].
Infine, sono introdotte misure di semplificazione e di deroga rispetto al parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, previsto dalla normativa vigente. A tale scopo si prevede che il predetto parere è richiesto esclusivamente su progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale ovvero finanziati per almeno il 50% dallo Stato di importo pari o superiore a 100 milioni di euro. In tali casi, il parere non riguarderà le valutazioni della congruità del costo.
Rispetto, invece, agli investimenti per lavori pubblici di competenza statale ovvero finanziati per almeno il 50% dallo Stato di importo inferiore a 100 milioni di euro, fino al 31 dicembre 2026, si prescinde dall’acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all’articolo 215, comma 3, Codice.
Con successivo provvedimento del Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, adottato entro sessanta giorni, sono individuate le modalità di presentazione delle richieste di parere, il contenuto essenziale dei documenti e degli elaborati occorrenti per l’espressione del parere, nonché disciplinate, le procedure semplificate per la verifica della completezza della documentazione prodotta e, in caso positivo, per la conseguente definizione accelerata del procedimento.
 
Art. 49 (Modifiche alla disciplina del subappalto).[21]
La disposizione introduce una serie di modifiche alla disciplina del subappalto di cui all’articolo 105 del Codice dei contratti pubblici. Tali modifiche, alcune con efficacia immediata e altre la cui efficacia è differita al 1° novembre 2021, si sono rese necessarie a seguito delle rilevazioni evidenziate dalla Commissione Europea nella procedura di infrazione 2018/2273, con particolare riguardo alla previsione di cui al citato articolo 105, che fissa un limite alla percentuale di subappalto per tutti i contratti pubblici[22].
Conseguentemente, le modifiche introdotte possono essere così sintetizzate:
1.      modifiche alla disciplina del subappalto la cui efficacia decorre dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame (1° maggio 2021);
2.      modifiche all’articolo 105, la cui efficacia decorrerà a partire dal 1° novembre 2021.
Per quanto riguarda le prime, si stabilisce che, dal 1° maggio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, in deroga all’articolo 105, commi 2 e 5[23], la quota di subappalto non può superare il 50 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture. Conseguentemente, viene abrogato l’articolo 1, comma 18, primo periodo del decreto legge n. 32/2018 (c.d. Sblocca cantieri) che ha dettato una disciplina transitoria del subappalto, in attesa della revisione definitiva del Codice, prevedendo transitoriamente, fino al 31 dicembre 2021, l’innalzamento della quota massima di subappalto dal 30 al 40 per cento.
Come noto, nell’ambito della procedura d’infrazione n. 2018/2273 sopra citata, la Commissione europea nel gennaio 2019 e nel novembre 2019, ha inviato al Governo italiano due lettere con cui ha contestato all’Italia l’incompatibilità con la normativa europea di alcune disposizioni dell’ordinamento italiano, in materia di contratti pubblici. Le contestazioni hanno riguardato il regime delle concessioni (direttiva 2014/23); gli appalti pubblici nei settori ordinari (2014/24); gli appalti pubblici nei settori speciali (2014/25); il ben noto divieto di subappalto superiore al 30 per cento del contratto; il divieto per i subappaltatori di fare ricorso al c.d. subappalto a cascata, subappaltando a loro volta; il divieto di sub-avvalimento; il divieto per i diversi offerenti in una procedura di gara di avvalersi dello stesso operatore economico; il divieto per il soggetto di cui un offerente intende avvalersi nell’esecuzione del contratto, di poter presentare un’offerta nella stessa procedura di gara; il divieto per l’offerente di essere subappaltatore di altro offerente nella medesima procedura di gara.
Le altre modifiche all’articolo 105, di immediata vigenza, riguardano:
-        la previsione secondo cui, (oltre al divieto di cessione del contratto a pena di nullità, già previsto dal comma 1, dell’articolo 105), a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lett. d),[24] non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’articolo 49 del decreto legge in commento;
-        l’integrale sostituzione del primo periodo del comma 14 dell’articolo 105, prevedendo:
o   l’imputazione direttamente in capo al subappaltatore, per le prestazioni oggetto di subappalto (che nel testo previgente era imputato all’affidatario principale) dell’obbligo di garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
o   la soppressione della previsione secondo cui il ribasso non può essere superiore al 20 per cento dei prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione all’affidatario principale;
o   l’obbligo per il subappaltatore del riconoscimento ai lavoratori di un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. Tale previsione si è resa necessaria per assicurare la tutela dei lavoratori dagli eccessivi ribassi applicati ai subappaltatori, anche alla luce della soppressione della previsione che fissa un limite percentuale pari al 20 per cento al ribasso.
 
Per quanto riguarda, invece, il complesso delle modifiche la cui efficacia decorre dal 1° novembre 2021, si segnala:
-        la sostituzione integrale del terzo periodo del comma 2, dell’articolo 105, che fissa, come noto, il limite percentuale al subappalto al 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture[25]. Pertanto a partire dal 1° novembre 2021, è soppresso il limite del 30 per cento predetto. Dal 1° maggio 2021, fino al 31 ottobre 2021, invece, si applicherà il nuovo limite del 50 per cento, come sopra evidenziato;
-        la previsione secondo cui le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, avvalendosi eventualmente del parere delle Prefetture competenti, devono indicare nei documenti di gara le prestazioni ovvero le lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell’aggiudicatario, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell’appalto, comprese quelle di cui al comma 11 dell’articolo 89 (opere per cui sono necessari particolari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica che non possono essere oggetto di avvalimento); stesso obbligo incombe, in considerazione dell’esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una maggiore tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o lavorazioni da effettuare (a meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all’articolo 1, comma 52, L. n. 190/2012 ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30, D.L. n. 189/2016);
-        la soppressione del comma 5, dell’articolo 105, abrogando sempre dal 1° novembre 2021 il limite del 30 per cento del subappalto e il divieto di suddivisione in lotti senza ragioni obiettive, anche per le opere di cui all’articolo 89, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, sopra citato (c.d. opere super specialistiche);
-        la modifica del comma 7, dell’articolo 105, stabilendo l’obbligo, direttamente in capo al subappaltatore (e non più all’affidatario principale) di produrre l’attestazione circa l’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice e il possesso da parte dello stesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del Codice, riguardanti l’idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria, le capacità tecniche e professionali (da trasmettere alla stazione appaltante insieme  al contratto di subappalto ad opera dell’affidatario). Spetterà alla stazione appaltante verificare la dichiarazione del subappaltatore attraverso la banca dati di cui all’articolo 81 del Codice dei contratti pubblici;
-        la modifica al comma 8, dell’articolo 105 in materia di responsabilità solidale del contraente principale e del subappaltatore nei confronti della stazione appaltante[26]. Conseguentemente, viene sancita la responsabilità solidale del contraente principale e del subappaltatore nei confronti della stazione appaltante;
-        altre disposizioni, infine, dettano una serie di prescrizioni nei confronti delle amministrazioni pubbliche dirette a garantire la piena attuazione delle modifiche introdotte. In particolare si prescrive che le stesse:
-        debbano garantire la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici di cui all’articolo 81 del Codice (per la cui implementazione è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2021 e 2 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026);
-        dovranno adottare il documento relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera di cui all’articolo 105, comma 16, del Codice dei contratti pubblici, e dell’articolo 8, comma 10-bis D.L. n. 76/2020;
-        dovranno adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il regolamento per l’individuazione delle diverse tipologie di attività suscettibili di possibili infiltrazioni mafiose nell’attività d’impresa, ex articolo 91, comma 7, del Codice antimafia (D.lgs. n. 159/2011, lettera c)).
 
Art. 50 (Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC).
Allo scopo di garantire il rispetto dei tempi di realizzazione degli investimenti del PNRR e del PNC, nonché dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’UE, qualora si concretizzi l’inerzia nella stipulazione dei contratti, nella consegna dei lavori, nella costituzione del collegio consultivo tecnico, negli atti e nelle attività relativi alla sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica di cui all’articolo 5, D.L. n. 76/2020 (decreto legge Semplificazioni), nonché nell’adozione di tutti gli altri atti, anche intermedi, previsti per l’esecuzione dei contratti pubblici di cui al PNRR e PNC, l’articolo in esame prevede che:
-        i termini per l’esercizio dei poteri sostitutivi (d’ufficio o su richiesta dell’interessato) da parte del responsabile o dell’unità organizzativa di cui all’articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n.241, siano ridotti alla metà di quelli originariamente previsti;
-        il contratto diviene efficace con la stipulazione e non si applica l’articolo 32, comma 12, Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016) che prevede, invece, che il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’approvazione e degli altri controlli previsti per le stazioni appaltanti;
-        è previsto un premio di accelerazione nei casi di anticipata ultimazione dei lavori e sono elevate le soglie delle penali nel caso di ritardato adempimento[27].
 
Art. 51 (Modifiche al D.L. n. 76/2020).[28]
La disposizione reca una serie di modifiche al decreto legge n. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni).
In sintesi:
-        vengono prorogate dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 le procedure semplificate previste per incentivare gli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale con riguardo all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, previste dall’articolo 1, comma 1, decreto legge n. 76/2020. Trattasi delle procedure relative alle modalità di affidamento semplificate per i contratti sotto soglia (aumento della soglia per procedere con affidamenti diretti e possibilità di utilizzo di procedure negoziate senza la pubblicazione del bando);
-        si conferma l’affidamento diretto dei lavori fino a 150.000 euro e si eleva a 139.000 euro (precedente limite 75.000 euro) il limite per l’affidamento diretto delle forniture e dei servizi (inclusi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione), anche senza consultazione di più operatori, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza e economicità (art. 1, comma 2, lett. a);
-        si interviene, altresì, sulla procedura negoziata senza bando di cui all’articolo 1, comma 2, lett. b), prevedendo l’invito a 5 operatori per lavori oltre i 150 mila euro e fino ad 1 milione di euro e per forniture e servizi da 139.000 mila euro e fino alle soglie comunitarie; per i lavori di importo pari o superiore ad 1 milione e fino alle soglie comunitarie, l’invito deve essere rivolto ad almeno 10 operatori economici;
-        si proroga fino al 30 giugno 2023, l’efficacia:
o   delle disposizioni di semplificazione previste dall’articolo 2 del decreto legge n. 76/2020 e si prevede che le procedure semplificate possano essere applicate, se ne sussiste la necessità, anche agli interventi previsti nel PNRR;
o   delle disposizioni di semplificazione previste dall’articolo 3, in materia di verifiche antimafia e protocolli di legalità che permettono alle pubbliche amministrazioni di erogare ai privati agevolazioni o alle provvidenze economiche, anche senza documentazione antimafia, fermo restando l’obbligo di restituzione qualora in via successiva si rilevi una causa interdittiva; allo stesso modo, è prorogata la possibilità di stipulare contratti pubblici per lavori, servizi e forniture, sulla base della c.d. informativa antimafia liberatoria provvisoria, valida per 60 giorni, con vincolo di recesso qualora le verifiche successive dovessero rilevare l’esistenza di una causa interdittiva. Qualora, infatti, la documentazione successivamente pervenuta dimostri la sussistenza di una causa interdittiva, le stazioni appaltanti recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;
o   della disciplina della sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica di cui all’articolo 5, del decreto legge n. 76/2020; si chiarisce, inoltre, che nei casi in cui essa è prevista (gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nel realizzare le opere e per gravi ragioni di ordine tecnico) le stazioni appaltanti o le autorità competenti, su parere (e non più su determinazione) del Collegio consultivo tecnico, di cui all’articolo 6, del decreto legge n. 76/2020, possono disporre la prosecuzione dei lavori, salvo i casi di assoluta impossibilità di conciliare la prosecuzione dei lavori e la causa di sospensione;
o   della disciplina sul Collegio consultivo tecnico, di cui al citato articolo 6, in scadenza il 31 dicembre 2021, e si rinvia ad un provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per l’approvazione delle Linee guida dirette a definire i requisiti tecnici e professionali e le cause di incompatibilità dei componenti del Collegio consultivo tecnico stesso;
o   delle disposizioni di semplificazione contenute nell’articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 76, riguardanti: la consegna dei lavori in via d’urgenza che è sempre autorizzata; la possibilità di ovviare alla visita dei luoghi nonché alla possibilità di consultare i documenti di gara sul posto, quando non necessario; l’eventuale riduzione dei termini per motivi di urgenza, per le procedure ordinarie; la possibilità di prevedere affidamenti anche nel caso in cui questi non siano stati previamente inseriti nella programmazione;
o   delle disposizioni di cui all’articolo 21, comma 2, in materia di responsabilità erariale, secondo cui la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità è circoscritta ai soli casi in cui la produzione del danno è conseguente alla condotta del soggetto agente per il solo caso di dolo, con esclusione della predetta responsabilità ai casi in cui i danni derivino da omissione o inerzia del soggetto agente;
o   infine, si chiarisce che, le modifiche introdotte all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b) del decreto legge n. 76 (riguardanti, cioè, le nuove soglie per l’affidamento diretto e per la procedura negoziata senza bando di cui ai precedenti nn. 2 e 3) si applicano alle procedure avviate dopo la data di entrata in vigore del decreto legge in esame (1° maggio 2021). Per tutte le procedure, invece, avviate entro tale data, continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti dell’articolo 1, decreto legge n. 76/2020, nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal decreto in esame.
 
Art. 52 (Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti.
L’articolo proroga, al 31 dicembre 2021, l’efficacia di una serie di disposizioni contenute nel D.L. n. 32/2019 (c.d. Sblocca Cantieri), che sospendono l’efficacia di diverse norme del Codice dei contratti pubblici, per il cui dettaglio si rinvia al testo del provvedimento.
La disposizione prevede, inoltre, l’abrogazione del comma 2, dell’articolo 1 del decreto legge n. 32/2019, che impone al Governo la presentazione, entro il 30 novembre 2021, al Parlamento di una relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019-2020.
Prorogata al 30 giugno 2023 la previsione circa l’applicazione anche ai settori ordinari delle disposizioni di cui all’articolo 133, comma 8, Codice dei contratti pubblici, secondo cui nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti, laddove tale possibilità sia prevista nel bando di gara o nell’avviso pubblico.
Sono prorogate al 31 dicembre 2023, le sospensioni previste dall’articolo 1, comma 18, del decreto Sbocca cantieri, riguardanti l’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti pubblici e concessioni e le verifiche in sede di gara dirette ad escludere un operatore economico, di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici, riferite al suo subappaltatore. 
Infine, è prorogato dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 il termine per l’adozione dei dPCM ai fini dell’individuazione di ulteriori interventi per i quali è necessaria la nomina di Commissari straordinari ai sensi dell’articolo 4, comma 1, D.L. n. 32/2019.
 
 
Art. 56-ter. (Misure di semplificazione in materia di agricoltura e pesca).
Allo scopo di accelerare e semplificare l’esecuzione degli interventi in materia di agricoltura e pesca previsti nel PNRR, la disposizione prevede che la perizia tecnica attestante che i beni strumentali acquistati dall’impresa hanno le caratteristiche tecniche richieste dalla normativa vigente ai fini della loro inclusione negli elenchi dei beni agevolabili, si amplia la platea dei soggetti professionisti abilitati al rilascio della predetta perizia, comprendendo i dottori agronomi o forestali, gli agrotecnici laureati e i periti agrari.
La disposizione, inoltre, riconosce l’efficacia in tutto il territorio nazionale, dell’accertamento fatto da una Regione circa l’esistenza dei requisiti per il riconoscimento della qualità di imprenditore agricolo professionale (IAP).
 
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V.              SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI E INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO
 
Art. 57 (Zone economiche speciali-ZES).
La disposizione è diretta ad apportare modifiche alla disciplina relativa alla costituzione, all’organizzazione e al funzionamento delle Zone economiche speciali (ZES) tenuto conto del sistema di intervento previsto nel PNRR per le stesse[29].
Conseguentemente, sono apportate una serie di modifiche alla legge n. 91/2017, che fissa le condizioni e le procedure per la costituzione delle ZES in particolari aree del territorio nazionale (le Regioni definite a livello comunitario come meno sviluppate ovvero in transizione).
Le principali modifiche riguardano:
-        le modalità di nomina del Commissario del Governo (che presiede il Comitato di indirizzo delle ZES, quale organo amministrativo delle stesse) e l’introduzione tra i ci componenti del Comitato di indirizzo di un rappresentante dei consorzi di sviluppo industriale;
-        le procedure per la nomina del Commissario straordinario che dovrà avvenire con DPCM, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, previa intesa con il Presidente della Regione interessata;
-        le funzioni dell’Agenzia per la Coesione territoriale la quale dovrà supportare l’attività dei Commissari e dovrà garantire, in base alle indicazioni della Cabina di regia di cui all’articolo 5, comma 1-quater del D.L. n. 91/2017, il coordinamento della loro azione e la pianificazione nazionale degli interventi nelle ZES, attraverso proprio personale appositamente destinato, amministrativo e tecnico. L’Agenzia, inoltre, dovrà fornire ai Commissari supporto, con personale tecnico e amministrativo in numero adeguato alle esigenze e dotato di specifiche competenze;
-        l’introduzione della previsione secondo cui il Commissario straordinario può assumere la veste di stazione appaltante fino al 31/12/2026, operando con poteri straordinari in deroga alla legislazione vigente in materia di contratti pubblici, allo scopo di garantire una tempestiva ed effettiva attuazione degli interventi del PNRR riguardanti le ZES. Resta fermo il rispetto degli articoli 30, 34 e 42 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016), delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e di prevenzione, di cui al D.lgs. n. 159/2011, nonché degli obblighi comunitari. Per l’esercizio di tali funzioni il Commissario straordinario provvede anche attraverso ordinanze;
-        la previsione secondo cui le Regioni dovranno adeguare la propria programmazione o riprogrammazione dei fondi strutturali alle esigenze di funzionamento e sviluppo delle ZES e concordare con il Commissario linee strategiche per la piena realizzazione del piano strategico di sviluppo;
-        la riduzione dei termini dei procedimenti. In particolare, si introduce la nuova autorizzazione unica (nuovo articolo 5-bis, D.L. 91/2017) e si riducono alla metà i termini per l’ottenimento della stessa; ridotti alla metà anche i termini relativi al silenzio assenso; 
-        la previsione secondo cui, tutti i termini previsti per il rilascio di approvazioni, autorizzazioni, intese, pareri, concessioni, accertamenti di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, nulla osta a atti di assenso degli enti locali, delle Regioni e agenzie, sono da considerare assolutamente perentori. Decorsi inutilmente i termini, gli atti si intendono resi in senso favorevole; 
-         la previsione di benefici fiscali per le attività nelle ZES, aumentando da 50 a 100 milioni di euro il limite per ciascun progetto d’investimento a cui è commisurato il credito d’imposta previsto dalla legislazione vigente e si estende tale credito d’imposta anche all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti.
 
Art. 58 (Accelerazione della Strategia nazionale per le aree interne).
La disposizione interviene sull’attuazione della Strategia Nazionale per le Aree interne (SNAI)[30]di cui alla L. n. 147/2013. 
A tale scopo, ai fini dell’attuazione degli interventi previsti dalla SNAI, sono introdotte nuove modalità che saranno individuate con delibera del CIPESS, anziché con Accordi di programma quadro tra i diversi livelli istituzionali, come previsto dalla normativa vigente. 
Conseguentemente, sono semplificate le modalità di attuazione degli interventi previste dalla SNAI, con la cooperazione delle varie amministrazioni interessate. Nelle more di adozione della delibera CIPESS, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la collaborazione tra le varie istituzioni continuerà ad essere attuata secondo le modalità vigenti e cioè la sottoscrizione di Accordi di programma quadro.
 
Art. 59 (Proroga del termine per la perequazione infrastrutturale).
Fermo restando l’impianto previsto dalla legislazione vigente (basato sulla individuazione della dotazione infrastrutturale del Paese, la ricognizione del divario esistente tra le varie aree geografiche del territorio nazionale e sulla adozione di misure dirette ad eliminarlo attraverso interventi finanziati da un Fondo con una dotazione pari a 4,6 miliardi di euro), l’articolo modifica la disciplina relativa alla perequazione infrastrutturale di cui all’articolo 22, L. n. 42/2009, allo scopo di semplificare le relative procedure e prorogare, al 31 dicembre 2021,  il termine entro cui deve essere eseguita la ricognizione delle infrastrutture esistenti ed entro cui sono definiti gli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale.
Conseguentemente, è riorganizzato tutto il sistema di ricognizione per eliminare il divario esistente, in tre fasi:
-        la prima, di carattere istruttorio, è diretta alla ricognizione di tutte le infrastrutture statali, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con tale provvedimento, limitatamente alle infrastrutture statali, si effettua la ricognizione e la classificazione delle strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche nonché delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali; la ricognizione delle infrastrutture non statali, invece, è demandata agli enti territoriali nonché agli altri soggetti pubblici e privati, da effettuare entro il 31 ottobre 2021. Le Regioni e le Province sono tenute a comunicare gli esiti della ricognizione per i territori di competenza entro il 31 dicembre 2021;
-        la seconda, di carattere perequativo, è diretta ad individuare il divario infrastrutturale nelle varie aree del Paese, con delibera del CIPESS, da adottare entro il 31 marzo 2022, previa intesa della Conferenza in sede di conferenza unificata, che dovrà, altresì, individuare le azioni e i criteri da perseguire per recuperare il predetto divario, i Ministeri competenti e ripartire le risorse disponibili;
-        la terza fase, di carattere attuativo, prevede che entro 30 giorni dall’adozione della delibera CIPESS, le amministrazioni centrali, individuano gli interventi da realizzare, che non devono essere già oggetto di integrale finanziamento a valere su altri fondi nazionali o comunitari, l’importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori, in relazione al tipo e alla localizzazione dell’intervento, il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione, nonché le modalità di revoca e di eventuale riassegnazione delle risorse in caso di mancato avvio nei termini previsti dell’opera da finanziare. Gli interventi devono essere corredati del Codice unico di progetto. A Tale scopo è prevista l’istituzione presso il MEF, del Fondo perequativo infrastrutturale, con una dotazione complessiva pari a 4,6 miliardi di euro per gli anni dal 2022 al 2033 ripartita in 100 milioni per il 2022, 300 milioni per ciascuno degli anni 2023-2027, 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028-2033.
Art. 60 (Rafforzamento del ruolo dell’Agenzia per la coesione territoriale).
La disposizione potenzia il ruolo dell’Agenzia per la coesione territoriale, al fine di esercitare il potere sostitutivo nel caso di inerzia o inadempienze delle pubbliche amministrazioni responsabili dell’attuazione degli interventi finanziati dai fondi strutturali.
A tale scopo si prevede che i poteri ispettivi e di monitoraggio, diretti ad accertare il rispetto dei tempi e dei programmi finanziati, possono essere esercitati oltre che dal Presidente del Consiglio dei Ministri anche dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale che si avvale dell’Agenzia per la coesione territoriale, oltre che delle amministrazioni statali e non statali in possesso delle competenze tecniche.
Allo stesso modo, si provvede a modificare la disciplina relativa ai poteri sostitutivi, prevedendo che gli stessi oltre che dal Presidente del Consiglio dei Ministri sono esercitabili anche dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale che si avvale dell’Agenzia per la coesione territoriale.
Infine, si prevede che l’Agenzia possa assumere le funzioni di soggetto attuatore, avvalendosi di una centrale di committenza per l’effettiva realizzazione degli interventi.
 
Art. 60-bis (Accelerazione dei procedimenti relativi ai beni confiscati alle mafie).
La disposizione interviene sulla disciplina relativa alla destinazione dei beni confiscati alle mafie, con una modifica all’articolo 48 del Codice antimafia (D.lgs. n. 159/2011), allo scopo di accelerare il procedimento di destinazione dei predetti beni confiscati, e di consentire un celere svolgimento delle attività previste nel PNRR.
In dettaglio, si prevede che:
-        i proventi dei beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica che, secondo la legislazione vigente, possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro, possono essere reimpiegati esclusivamente oltre che per finalità sociali, anche per il sostenimento delle spese di manutenzione straordinaria di beni confiscati e utilizzati per le medesime finalità sociali;
-        con riferimento all’immediata esecutorietà dei provvedimenti di destinazione dei beni immobili e aziendali (disposti dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui all’articolo 48, comma 13 del Codice antimafia), la disposizione precisa che il trasferimento del bene al patrimonio indisponibile dell’ente, si perfeziona con la notifica all’ente del provvedimento di destinazione. L’ente dovrà effettuare la trascrizione del provvedimento di trasferimento entro 10 giorni dalla notifica[31];
-        infine, si prevede che nel caso di revoca della destinazione, l’Agenzia nazionale ha a disposizione 60 giorni per la riassegnazione. Decorso inutilmente il termine, il bene sarà mantenuto nel patrimonio dello Stato e assegnato in gestione all’Agenzia del demanio che dovrà regolarizzare il bene confiscato e provvedere alla sua valorizzazione, per poi procedere alla successiva assegnazione del bene a titolo gratuito per finalità sociali.
 
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VI.            MODIFICHE ALLA LEGGE N. 241/1990
 
Art. 61 (Modifiche alla disciplina del potere sostitutivo).
L’articolo introduce una serie di modifiche alla legge sul procedimento amministrativo (L. n. 241/90), in particolare sul potere sostitutivo in caso di inerzia dell’amministrazione competente.
Pertanto, si prevede che l’organo di governo può individuare non solo una figura apicale ma anche un’unità organizzativa cui affidare i poteri sostitutivi.
Infine, si prevede che il potere sostitutivo possa essere attivato non solo su richiesta dell’interessato qualora il termine per la conclusione del procedimento sia decorso inutilmente, ma anche d’ufficio da parte del soggetto apicale o dell’unità organizzativa, che chiuderà il procedimento attraverso le strutture competenti ovvero nominerà un commissario, entro un termine pari alla metà di quello originario.
 
Art. 62 (Modifica alla disciplina del silenzio assenso).
La disposizione prevede che nei casi in cui è previsto il silenzio assenso, fermo restando la formazione dello stesso allo spirare del termine previsto, la pubblica amministrazione è obbligata a rilasciare al privato che ne faccia richiesta, in via telematica, un’attestazione dell’intervenuto accoglimento della domanda entro 10 giorni dalla richiesta. In caso di inerzia, l’attestazione dell’amministrazione può essere sostituita da un’autocertificazione del privato.
La disposizione ha lo scopo di rafforzare l’efficacia del silenzio assenso, riconoscendo al privato il diritto di ottenere un’attestazione che ne testimoni l’avvenuta formazione.
 
Art. 63 (Annullamento d’ufficio).
L’articolo riduce da 18 a 12 mesi il termine previsto dall’articolo 21-nonies, della L. n. 241/90, entro il quale le pubbliche amministrazioni possono intervenire annullando d’ufficio i provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di riconoscimento dei vantaggi.
 
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VII.         ULTERIORI MISURE DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
 
Art. 66 (Disposizioni urgenti in materia di politiche sociali).
L’articolo differisce dal 31 maggio 2021 al 31 maggio 2022, il termine (di cui all’articolo 101, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017 - Codice del Terzo settore), entro cui gli enti del Terzo settore possono modificare i propri statuti, per adeguarli alle disposizioni del D.lgs. n. 117/2017 sopra citato, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria. 
Infine, la disposizione interviene sulla disciplina relativa alla Carta europea della disabilità in Italia, limitando le informazioni riguardante il soggetto disabile titolare della Carta stessa, cui possono accedere i soggetti erogatori di beni e servizi, pubblici e privati.
In sintesi, le modifiche recepiscono i rilievi fatti dal Garante privacy circa le informazioni accessibili, a tutela dei diritti fondamentali dell’interessato.
 
Art. 66-bis (Modifiche a disposizioni legislative).
La disposizione prevede alcune modifiche e abrogazioni di disposizioni normative che rinviano a provvedimenti attuativi di secondo grado, allo scopo di snellire e accelerare l’attuazione di varie disposizioni legislative.
Tra i provvedimenti che condizionavano l’entrata in vigore di alcuni istituti e che sono stati opportunamente abrogati, rilevano:
-        l’abrogazione del comma 4, L. n. 154/2016, che prevede l’adozione di uno o più decreti ministeriali diretti a stabilire le modalità di accesso da parte dei produttori del latte e dei prodotti lattiero caseari alle informazioni contenute nel fascicolo aziendale e nella banca dati nazionale dell’anagrafe zootecnica;
-        l’abrogazione del comma 3, articolo 78, D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), che rinvia ad un decreto ministeriale ai fini della determinazione delle modalità di attuazione del regime fiscale del social lending. In particolare, il comma abrogato prevedeva che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dovessero essere stabilite le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 1 del medesimo art. 78 relativo al regime fiscale del c.d. social lending[32].

 

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Il Servizio Legislativo resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

                                                                                                                                 

 

 

                                                                                                        IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                               (Marco Venturelli)

 

 

 

 

ALL.:

TESTO COORDINATO DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2021, N.77 E LEGGE DI CONVERSIONE n. 108.

 

 



[1] La Cabina esercita le seguenti funzioni: attività di indirizzo e di elaborazione di linee guida; ricognizione periodica dello stato di attuazione degli interventi; esame di particolari tematiche segnalate dai Ministri competenti; monitoraggio degli interventi che necessitano di adempimenti normativi attuativi; redazione e relazione semestrale alle Camere; promozione e coordinamento dei diversi livelli di governo e, nel caso, di attivazione dei poteri sostituivi; garantire la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale, attraverso il Tavolo permanente di cui al successivo articolo 3 del decreto in esame; valutazione e segnalazione alle Camere e alle Commissioni parlamentari competenti, dello stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con specifico riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

[2] I componenti sono individuati secondo un criterio di maggiore rappresentatività, della comprovata esperienza e competenza e di criteri oggettivi e predefiniti da fissare con il citato decreto. Agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti di qualsiasi natura.

[3] La Segreteria tecnica opera in raccordo con il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e l'Ufficio per il programma di governo. La Segreteria svolge le seguenti funzioni: supporto alla Cabina di regia e al Tavolo permanente nell’esercizio delle proprie funzioni; elaborazione periodica di rapporti informativi alla Cabina di regia sugli esiti del monitoraggio sull'attuazione del PNRR; individuazione e segnalazione al Presidente del Consiglio dei Ministri delle azioni necessarie per il superamento delle criticità segnalate dai Ministri competenti; acquisizione dal Servizio centrale per il PNRR presso il MEF delle informazioni e dei dati utili di attuazione del PNRR per ciascun progetto, compresi quelli inerenti la tempistica programmata ed eventuali criticità riscontrate nella fase attuativa degli interventi; segnalazione al Presidente del Consiglio dei Ministri dei casi da valutare ai fini dell’eventuale esercizio dei poteri sostitutivi previsti dal successivo articolo 12, all’esito dell’istruttoria svolta, qualora ne ricorrano i presupposti; istruttoria dei procedimenti riguardanti l’adozione di decisioni dirette al superamento del dissenso.

[4] Il coordinamento perseguirà i seguenti obiettivi previsti dal PNRR: promozione e coordinamento degli interventi di semplificazione e rivisitazione delle procedure con la predisposizione di procedimenti semplificati; riduzione dei tempi e degli oneri a carico di cittadini e imprese; promozione di interventi normativi, organizzativi e tecnologici di semplificazione anche attraverso un’Agenza per la semplificazione, condivisa con Regioni e Enti locali; pianificazione annuale della verifica degli interventi di semplificazione.

[5] Essa vigila sulla regolarità delle procedure e delle spese, adottando tutte le iniziative utili a prevenire, correggere e sanzionare le eventuali irregolarità e gli utilizzi indebiti delle risorse del PNRR. Assume, inoltre, tutte le iniziative necessarie ai fini della prevenzione delle frodi, dei conflitti d’interesse ovvero per evitare il rischio di un doppio finanziamento pubblico degli interventi. Essa, inoltre, è responsabile dell’avvio delle procedure per il recupero e la restituzione di risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o di doppio finanziamento pubblico. Allo scopo di salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, si prevede che tutti i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei progetti e l’assegnazione delle risorse, prevedano clausole per la riduzione, ovvero revoca, dei contributi, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi nei tempi assegnati e per la riassegnazione delle risorse per lo scorrimento delle graduatorie formatesi a seguito della presentazione delle domande ammesse ai contributi.

[6] Tutti gli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa saranno sottoposti agli ordinari controlli di legalità, amministrativi e contabili previsti dalla legislazione nazionale vigente. Tutte le operazioni di spesa dovranno essere tracciabili così come sussiste l’obbligo di una codificazione contabile ai fini dell’utilizzo delle risorse del PNRR. Le stesse amministrazioni dovranno conservare tutti gli atti e i documenti giustificativi su supporti informatici da esibire in caso di controlli e audit.

[7] Nella valutazione della congruità dell’offerta si dovrà avere riguardo all’oggetto e al valore della prestazione. Nella motivazione del provvedimento di affidamento si dovrà dare conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, in termini di risparmio di tempo e di spesa. È riconosciuta la possibilità di valersi del supporto tecnico delle società in house anche alle Regioni e agli Enti locali, ai fini della promozione e della realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei o nazionali. Tenuto conto degli effetti economici conseguenti alla pandemia da COVID-19, la disposizione prevede che nelle società a partecipazione pubblica, il risultato economico del 2020 non venga preso in considerazione ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 14, comma 5 e articolo 21, D.lgs. n. 175/2016, recante il T.U. in materia di società a partecipazione pubblica (l’articolo 14, comma 5, D.lgs. n. 175/2016, prevede che le PPAA non possono sottoscrivere aumenti di capitale, eseguire trasferimenti, aperture di credito, rilasciare garanzie a favore di società partecipate, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero abbiano utilizzato riserve disponibili per coprire le perdite; l’articolo 21, invece, prevede che nel caso in cui le società partecipate abbiano un risultato di esercizio negativo, le PPAA partecipanti, debbano accantonare, nell’asso successivo in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo, in misura proporzionale alla partecipazione posseduta nella società).

[8] In particolare, si prevede che  in  caso  di  dissenso,  diniego,  opposizione  o  altro   atto equivalente  proveniente  da  un  organo  statale  che,  secondo   la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o  in  parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR, la  Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale per il PNRR, ove un meccanismo di superamento del  dissenso  non  sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al  Presidente  del Consiglio  dei  ministri,  entro  i  successivi  cinque  giorni,   di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri  per  le conseguenti determinazioni. Ove il dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente provenga da un organo della regione o di un ente locale, la Segreteria tecnica proporrà di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni.

[9] I contratti istituzionali di sviluppo sono strumenti che le PPAA competenti possono stipulare per incentivare e accelerare l’utilizzo dei fondi strutturali europei o la realizzazione di nuovi progetti strategici nazionali, interregionali o regionali, finanziati con risorse nazionali, risorse UE ovvero del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

[10] L’accesso all’ANIST per gli interessati, anche a fini certificativi, può avvenire o attraverso SPID o con la carta d’identità elettronica ovvero attraverso il punto di accesso telematico della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Essa rende disponibili i dati per attivare le iscrizioni online alle istituzioni scolastiche.

L’ANIS, è istituita presso il Ministero dell’università e della ricerca, ed è diretta ad accelerare il processo di automazione amministrativa migliorando i servizi per cittadini e PPAA. Essa rende disponibili i dati per attivare le iscrizioni online alle istituzioni superiori. Essa è alimentata dai dati degli studenti, dei diplomati degli istituti superiori e dei laureati. Il relativo accesso per gli interessati, anche a fini certificativi, può avvenire o attraverso SPID o con la carta d’identità elettronica ovvero attraverso il punto di accesso telematico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[11] Si rammenta che trattasi delle certificazioni introdotte dall’articolo 9, D.L. n. 52/2021 attestanti la vaccinazione anti Covid-19, l’avvenuta guarigione dal virus ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido negativo, rilevanti a determinati fini fissati dalla legge. A tale scopo, si precisa che la Piattaforma nazionale-DCG, è realizzata attraverso l’infrastruttura Sistema Tessera Sanitaria, dalla Sogei S.p.a. ed è gestita dalla stessa per conto del Ministro della salute.

Le predette certificazioni saranno disponibili all’interessato sia mediante l’inserimento nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e attraverso l’accesso (mediante autenticazione) alla Piattaforma nazionale-DCG, nonché attraverso l’applicazione APP Immuni, mentre le modalità attuative di rilascio saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio. Si rammenta che le certificazioni in esame possono essere rilasciate anche in formato cartaceo. La trasmissione alla Piattaforma da parte degli enti pubblici dei dati riguardanti i soggetti a cui sono state somministrate le dosi di vaccino, avviene tramite l’Anagrafe nazionale vaccini. Tale trasmissione è diretta a consentire la trasmissione all’interessato di un codice univoco che permette di acquisire il certificato dai canali di accesso alla Piattaforma. I codici saranno trasmessi all’interessato tramite msg di telefonia mobile.

[12] Il rapporto deve contenere l’illustrazione della situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei   prepensionamenti   e pensionamenti,  della    retribuzione effettivamente corrisposta.
[13]La violazione dell'obbligo determina, altresì, l'impossibilità' per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte con le risorse del PNRR, del PNC.

[14] Il contenuto delle clausole in parola, è determinato tenuto conto di criteri quali: la libera concorrenza, la proporzionalità e non discriminazione, l’oggetto del contratto, i principi dell’Unione europea e gli obiettivi auspicati in termine di occupazione femminile e giovanile al 2026 (che, come riportato nel PNRR, nel periodo 2024-2026 auspica un incremento pari al 3,2 per cento dell’occupazione giovanile e del 4 per cento di quella femminile), nonché  del tasso di occupazione delle persone disabili al 2026.

[15] E cioè: utilizzo di strumenti ad hoc per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro per i dipendenti; impegno ad assumere oltre la soglia minima percentuale; assenza nei tre anni antecedenti di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori di natura razziale, etnica, religiosa, anagrafica, sessuale, ovvero connessa a situazioni di handicap; adozione negli ultimi tre anni di misure dirette a promuovere la parità di genere, le pari opportunità generazionali; abbia rispettato, negli ultimi tre anni, le prescrizioni di cui alla L. n. 68/1999; abbia presentato o si impegni a presentare per ogni esercizio finanziario compreso nella durata del contratto di una dichiarazione volontaria sulla sostenibilità sociale e ambientale nei processi produttivi (comma 5).

[16] Si evidenzia che il predetto obbligo è previsto all’articolo 177, comma 1, D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), e riguarda sia soggetti pubblici che privati, titolari di concessioni di lavori e servizi pubblici, in essere alla data del 19 aprile 2016, non affidate con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa UE.

[17] Sono le procedure semplificate di cui al Titolo IV del decreto in esame, dell’articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (decreto Rilancio) nonché alcune specifiche disposizioni.

[18] L’articolo 26, comma 6, sopra citato, prevede che la verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

-        Per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, da organismi di controllo accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

-        Per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici, dai soggetti che dispongono di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero dalla stazione appaltante qualora la stessa disponga di un sistema interno di controllo di qualità;

-        Per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui al citato articolo 35 e fino ad 1 milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti se il progetto è redatto da progettisti esterni o le stazioni appaltanti dispongano di un sistema di controllo interno di qualità, se il progetto è stato redatto da progettisti interni;

-        Per i lavori di importo inferiore ad 1 milione di euro, la verifica è eseguita dal responsabile unico del procedimento.

[19] Trattasi della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara.

[20] Si tratta di strumenti che utilizzano piattaforme in grado di scambiare informazioni attraverso formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di progettualità tra i progettisti.

[21] Si rammenta che il subappalto, ex articolo 105, Codice dei contratti pubblici, è il contratto con cui l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto di appalto.

[22] Si evidenzia che, la revisione della disciplina del subappalto è uno dei principali criteri direttivi della delega legislativa (per il successivo disegno di legge delega che il Governo dovrà presentare al Parlamento entro 2021) contenuti nel PNRR trasmesso dal Governo alla Commissione europea il 30 aprile 2021, diretta a definire la revisione della disciplina dei contratti pubblici.

[23] Le disposizioni vigenti, contenute nei commi 2 e 5 dell’articolo 105, fissano quale limite massimo alla quota di subappalto il  30  per  cento dell'importo  complessivo  del  contratto  di   lavori, servizi   o forniture e per le opere di cui all'articolo 89, comma 11,  fermi  restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può  superare il 30 per cento dell'importo  delle  opere  e  non  può  essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

[24] Come noto, in base a quanto dispone l’articolo 106, comma 1, lett. d) del Codice dei contratti pubblici, i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali, possono essere modificati in corso di esecuzione senza una nuova procedura di affidamento, tra gli altri, nei casi in cui un nuovo contraente sostituisce quello aggiudicatario dell’appalto o per una clausola di revisione inequivocabile, o per la successione a causa di morte o ristrutturazione societaria all’aggiudicatario iniziale di un altro operatore economico in possesso dei requisiti qualitativi richiesti ab origine, ovvero nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

[25] La modifica è resa necessaria tenuto conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, secondo cui la normativa nazionale che fissa il limite del 30 per cento dell’appalto che l’offerente può subappaltare a terzi è in contrasto con la normativa europea per violazione della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi. Conseguentemente, secondo la Corte, la norma dell’ordinamento interno che fissa i limiti al subappalto deve essere disapplicata in quanto incompatibile con l’ordinamento euro-unitario.

[26] L’attuale previsione sancisce la responsabilità esclusiva del contraente principale nei confronti della stazione appaltante (rispondendo anche dei fatti commessi dal subappaltatore).

[27] La stazione appaltante prevede, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla  base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale,  mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. Le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

[28] Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 49/2020.

[29] Si rammenta che le ZES possono essere costituite nelle Regioni con PIL inferiore al 75% della media europea. In Italia sono le Regioni: Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Molise e Campania. Sono Regioni in transizione, con PIL tra il 75% e il 90%: Sardegna, Abruzzo). Per gli approfondimenti sulle ZES: https://www.agenziacoesione.gov.it/zes-zone-economiche-speciali/

 

[30] La SNAI prevede un forte coinvolgimento a livello locale, al fine di implementare la competitività territoriale sostenibile, allo scopo di contrastare il calo demografico nelle Aree Interne del Paese e creare nuove possibilità di reddito, garantendo agli utenti locali l’accessibilità a servizi essenziali, quali il TPL, i servizi socio-sanitari, l’istruzione e il miglioramento del territorio.

[31] Tale disciplina troverà applicazione ai provvedimenti di destinazione di immobili agli enti territoriali e destinati a finalità istituzionali, sociali o economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali e per quelli destinati ad essere adibiti a centri di cura e recupero di tossicodipendenti, se l’immobile è stato confiscato per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

[32] Il Codice del terzo settore, all’art.78, disciplina il regime fiscale del c.d. social lending al fine di favorire le erogazioni di prestiti destinati al finanziamento e al sostegno delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, del medesimo Codice, effettuati per il tramite di piattaforme on-line dedicate. Si prevede in particolare l’assoggettamento, per il tramite di una ritenuta a titolo d'imposta, della remunerazione di tali raccolte al medesimo trattamento fiscale previsto per le obbligazioni pubbliche (12,5%). Si ricorda che il Provvedimento della Banca d'Italia, emanato l'8 novembre 2016, recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche, definisce – alla sezione IX – il social lending (o lending based crowdfunding) come lo strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme on-line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto.