Circolari

Circ. n. 31/2020

Veicoli fuori uso

Con il decreto legislativo 3 settembre 2020, n.119 (in G.U. n.227 del 12 settembre 2020 – in Allegato 1), è stato recepito l’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che fa parte del pacchetto di direttive orientate alla promozione di politiche e strategie in materia di economia circolare (che comprende la direttiva (UE) 2018/850 sulle discariche dei rifiuti, la direttiva (UE) 2018/851 sui rifiuti e la direttiva (UE) 2018/852 sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio). Il pacchetto era stato proposto dalla Commissione europea nel dicembre 2015 nell'ambito del Piano d'azione per l'economia circolare.

Il nuovo decreto, in particolare, introduce modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 relativo ai veicoli fuori uso.

Nel decreto, a margine delle molteplici modifiche di coordinamento finalizzate all’aggiornamento delle norme e delle denominazioni istituzionali obsolete, o delle modifiche finalizzate ad un maggiore chiarimento della disciplina, tra le principali novità si segnalano:

  • art.3, comma 1, lettera n), nella definizione di frantumazione (operazioni per la riduzione in pezzi o in frammenti, tramite frantumatore, del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione, allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili) è riconosciuta la possibilità di separazione anche dalle parti non metalliche destinate al riciclaggio, oltre che da quelle destinate al recupero, anche energetico, o allo smaltimento, che erano già previste;

  • art.3, comma 1, lettera p), nella definizione centro di raccolta (impianto di trattamento autorizzato che effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo fuori uso) è stato previsto che l’impianto possa essere autorizzato anche disgiuntamente, per le operazioni R4 (Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici), R12 (cambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 ) e R13 (Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) di cui all'Allegato C alla Parte quarta del codice ambientale;

  • art. 5, comma 1, con riferimento al veicolo destinato alla demolizione, nel caso in cui il detentore intende cedere il proprio veicolo per acquistarne un altro, nella disposizione che consente di consegnare il veicolo da demolire al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta, è stato aggiunto che il centro di consegna deve essere convenzionato con uno dei produttori di autoveicoli;

  • art.5, è aggiunto il comma 1-bis, che prevede che il veicolo destinato alla demolizione e accettato dal concessionario, dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, con i documenti del detentore del veicolo necessari alla radiazione dal PRA, è gestito dai predetti soggetti, come deposito temporaneo non autorizzato, conformemente all'articolo 6, comma 8-bis, ai fini del successivo trasporto al centro di raccolta autorizzato. La norma citata, in particolare, come modificata con il nuovo decreto, prevede che il deposito temporaneo dei veicoli nel luogo di produzione del rifiuto - presso il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o l'automercato - destinati all'invio a impianti autorizzati per il trattamento, è consentito fino a un massimo di trenta giorni. Tale deposito è consentito anche in aree scoperte e pavimentate nel solo caso di veicoli privi di fuoriuscite di liquidi e gas e che abbiano integre le componenti destinate alla successiva messa in sicurezza;

  • art. 5, comma 3, è previsto l’obbligo per i produttori di veicoli di dotarsi di un sito internet dal quale sono reperibili le procedure di selezione dei centri raccolta affiliati e le relative informazioni anagrafiche;

  • art.5, comma 10, prevede l’istituzione di un «Registro unico telematico dei veicoli fuori uso” presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rinviando ad un decreto la definizione delle modalità di tenuta;

  • art.6, comma 2, lettera a), nella disciplina degli obblighi da rispettare per l’esercizio delle operazioni di trattamento, è previsto che le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso (che prima delle modifiche introdotte dovevano essere effettuate «al più presto») siano effettuate entro dieci giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta anche nel caso in cui non fosse ancora stato cancellato dal PRA;

  • art.6, comma 2, lettera a), nella disciplina degli obblighi da rispettare per l’esercizio delle operazioni di trattamento, è inserita lettera e-bis) prevedendo l’obbligo di eseguire le operazioni di condizionamento dei componenti, consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica della loro funzionalità, al fine di essere reimpiegati nel mercato del ricambio;

  • art.6, comma 3-bis (di nuova introduzione) prevede che i produttori dei veicoli assicurano le migliori prestazioni ambientali e l'efficienza dei centri di raccolta convenzionati attraverso la verifica dei modelli unici di dichiarazione ambientale e del possesso, ove disponibile, delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio ambientale interno all'azienda;

  • art.7, comma 1-bis (di nuova introduzione), prevede, al fine di  massimizzare il riciclaggio e il recupero energetico dei materiali e dei componenti non metallici, la possibilità di stipula di un apposito accordo di programma tra il Ministero dell’ambiente, le associazioni di categoria dei produttori dei veicoli, quelle delle imprese che effettuano la raccolta il riciclaggio, il recupero, il recupero di energia, nonché quelle che utilizzano materiali e componenti non metallici in qualità di combustibile solido secondario, atto al conferimento a sistemi di gestione di filiera istituiti ai sensi del codice ambientale;

  • art. 7, comma 2-bis, tra gli oneri di comunicazione a carico dei responsabili degli impianti di trattamento sono aggiunte le informazioni relative al peso effettivo dei veicoli fuori uso ottenuto dal sistema di pesatura posto all'ingresso del centro di raccolta;

  • art. 11, comma 3, prevede che fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale (REN), i soggetti che effettuano le attività di raccolta, di trasporto e di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, utilizzando il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);

  • art.13, comma 7, disciplina le sanzioni per la mancata o incompleta o inesatta comunicazione prevista dall'articolo 11, comma 3;

  • art. 15, comma 7, nella disposizione che consente il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso effettuate in un centro di raccolta autorizzato (ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza del veicolo ed individuate all'allegato III) è aggiunto che il gestore del centro di raccolta deve garantire la tracciabilità, con l'indicazione sui documenti di vendita, dei ricambi matricolati posti in commercio;

  • art. 15, comma 8, è previsto che le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo derivanti dal trattamento del veicolo fuori uso possano essere cedute solo agli esercenti attività di autoriparazione per essere riutilizzate. Ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità;

  • allegato I, punto 1.1.2., con riferimento all’ubicazione dei centri di raccolta è previsto che il centro di raccolta e l'impianto di trattamento devono essere ubicati in aree compatibili con la disciplina dei piani di bacino o piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico;

  • allegato I, punto 2.1, lettera f-bis, con riferimento ai requisiti del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento viene inserito tra i requisiti l’obbligo di dotarsi di un adeguato sistema di pesatura per i veicoli fuori uso in ingresso al centro di raccolta.

    La norma transitoria prevede che i titolari dei centri di raccolta si adeguano a questa disposizione entro il 31 dicembre 2020. Qualora tale adeguamento non fosse possibile nel termine previsto, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione può concedere, per un periodo di ulteriori dodici mesi, l'utilizzo di sistemi di pesatura alternativi anche esterni al centro di raccolta.