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art.3, comma 1, lettera n), nella
definizione di frantumazione (operazioni per la riduzione in pezzi o in frammenti, tramite
frantumatore, del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza
e di demolizione, allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili) è
riconosciuta la possibilità di separazione anche dalle parti non metalliche
destinate al riciclaggio, oltre che da quelle destinate al recupero,
anche energetico, o allo smaltimento, che erano già previste;
-
art.3, comma 1, lettera p), nella
definizione centro di raccolta (impianto
di trattamento autorizzato che effettua almeno le operazioni relative alla
messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo fuori uso) è stato previsto
che l’impianto possa essere autorizzato anche disgiuntamente, per le
operazioni R4 (Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici), R12 (cambio
di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 ) e R13 (Messa
in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti
da R1 a R12, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in
cui sono prodotti) di cui all'Allegato C alla Parte quarta del codice
ambientale;
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art. 5, comma 1, con riferimento al
veicolo destinato alla demolizione, nel
caso in cui il detentore intende cedere il proprio veicolo per acquistarne un
altro, nella disposizione che consente di consegnare il veicolo da demolire al
concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o
dell'automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta, è stato
aggiunto che il centro di consegna deve essere convenzionato con uno dei
produttori di autoveicoli;
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art.5, è aggiunto il comma 1-bis, che prevede che il veicolo destinato alla
demolizione e accettato dal concessionario, dal gestore della succursale della
casa costruttrice o dell'automercato, con i documenti del detentore
del veicolo necessari alla radiazione dal PRA, è gestito dai predetti soggetti,
come
deposito temporaneo non autorizzato, conformemente all'articolo 6,
comma 8-bis, ai fini del successivo trasporto al centro di
raccolta autorizzato. La norma citata, in particolare, come modificata con il
nuovo decreto, prevede che il deposito temporaneo dei veicoli nel luogo di
produzione del rifiuto - presso il concessionario, il gestore della succursale
della casa costruttrice o l'automercato - destinati all'invio a impianti
autorizzati per il trattamento, è consentito fino a un massimo di trenta giorni.
Tale deposito è consentito anche in aree scoperte e pavimentate nel solo
caso di veicoli privi di fuoriuscite di liquidi e gas e che abbiano integre le
componenti destinate alla successiva messa in sicurezza;
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art. 5, comma 3, è previsto l’obbligo per i produttori di veicoli di
dotarsi di un sito internet dal quale sono reperibili le procedure di selezione dei
centri raccolta affiliati e le relative informazioni anagrafiche;
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art.5, comma 10, prevede l’istituzione di un «Registro unico
telematico dei veicoli fuori uso” presso il centro elaborazione dati
della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, rinviando ad un decreto la definizione delle
modalità di tenuta;
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art.6, comma 2, lettera a), nella
disciplina degli obblighi da rispettare per l’esercizio delle operazioni di
trattamento, è previsto che le
operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso (che prima delle
modifiche introdotte dovevano essere effettuate «al più presto») siano effettuate
entro dieci giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di
raccolta anche nel caso in cui non fosse ancora stato cancellato dal PRA;
-
art.6, comma 2, lettera a), nella
disciplina degli obblighi da rispettare per l’esercizio delle operazioni di
trattamento, è inserita lettera e-bis)
prevedendo l’obbligo di eseguire le operazioni di condizionamento dei
componenti, consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica della
loro funzionalità, al fine di essere reimpiegati nel mercato del ricambio;
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art.6, comma 3-bis (di nuova introduzione) prevede che i produttori
dei veicoli assicurano le migliori prestazioni ambientali e l'efficienza dei
centri di raccolta convenzionati attraverso la verifica dei
modelli unici di dichiarazione ambientale e del possesso, ove disponibile,
delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS o altro sistema equivalente di
gestione della qualità sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di
trattamento ed il monitoraggio ambientale interno all'azienda;
-
art.7, comma 1-bis (di nuova introduzione), prevede,
al fine di massimizzare il riciclaggio e
il recupero energetico dei materiali e dei componenti non metallici, la
possibilità di stipula di un apposito accordo di programma tra il Ministero
dell’ambiente, le associazioni di categoria dei produttori dei veicoli, quelle delle
imprese che effettuano la raccolta il riciclaggio, il recupero, il recupero di
energia, nonché quelle che utilizzano materiali e componenti non metallici in
qualità di combustibile solido secondario, atto al conferimento a sistemi di
gestione di filiera istituiti ai sensi del codice ambientale;
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art. 7, comma 2-bis, tra gli oneri di comunicazione a carico dei responsabili
degli impianti di trattamento sono aggiunte le informazioni relative
al peso effettivo dei veicoli fuori uso ottenuto dal sistema di pesatura
posto all'ingresso del centro di raccolta;
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art. 11, comma 3, prevede che fino al termine di piena operatività del
Registro elettronico nazionale (REN), i soggetti che effettuano le attività di
raccolta, di trasporto e di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi
componenti e materiali comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli fuori
uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i
dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al
reimpiego, al riciclaggio e al recupero, utilizzando il modello unico di
dichiarazione ambientale (MUD);
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art.13, comma 7, disciplina le sanzioni per la mancata o incompleta o
inesatta comunicazione prevista dall'articolo 11, comma 3;
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art. 15, comma 7, nella disposizione che consente il commercio delle
parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle
operazioni di trattamento del veicolo fuori uso effettuate in un centro di
raccolta autorizzato (ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la
sicurezza del veicolo ed individuate all'allegato III) è aggiunto che il
gestore del centro di raccolta deve garantire la tracciabilità, con
l'indicazione sui documenti di vendita, dei ricambi matricolati posti in
commercio;
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art. 15, comma 8, è previsto che le parti di ricambio
attinenti alla sicurezza del veicolo derivanti dal trattamento del veicolo
fuori uso possano essere cedute solo agli esercenti attività di autoriparazione
per essere riutilizzate. Ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a
certificarne l'idoneità e la funzionalità;
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allegato I, punto 1.1.2., con
riferimento all’ubicazione dei centri di raccolta è previsto che il centro di
raccolta e l'impianto di trattamento devono essere ubicati in aree compatibili
con la disciplina dei piani di bacino o piani di bacino stralcio per l'assetto
idrogeologico;
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allegato I, punto 2.1, lettera f-bis,
con riferimento ai requisiti del centro di raccolta e dell'impianto di
trattamento viene inserito tra i
requisiti l’obbligo di dotarsi di un adeguato sistema di pesatura per i
veicoli fuori uso in ingresso al centro di raccolta.
La norma transitoria prevede che i titolari dei centri di raccolta si
adeguano a questa disposizione entro il 31 dicembre 2020. Qualora tale
adeguamento non fosse possibile nel termine previsto, l'autorità competente al
rilascio dell'autorizzazione può concedere, per un periodo di ulteriori dodici
mesi, l'utilizzo di sistemi di pesatura alternativi anche esterni al centro di
raccolta.