EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019
DL 18/2020 – CD “DECRETO CURA ITALIA”
CONVERSIONE IN LEGGE
È stata pubblicata in GU n.110 del 29-4-2020 - SO n. 16, la legge n. 27/2020 di conversione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, contenente molteplici misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (testo coordinato allegato).
Al momento, le federazioni e i servizi di Confcooperative hanno diramato le seguenti comunicazioni – e ad esse si rinvia (oltre alla precedente Circolare del Servizio legislativo n. 17/2020 – LX COMUNICAZIONE “EMERGENZA COVID-19” ) per l’esame delle disposizioni di interesse specifico:
- Circolare del Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 36/2020;
(CXLVI COMUNICAZIONE EMERGENZA COVID-19)
- Circolare del Servizio Ambiente ed Energia n. 10/2020;
(CL COMUNICAZIONE “EMERGENZA COVID-19”)
- Circolare di Fedagripesca 30 aprile 2020, prot. 1545/MM/aa;
(CXLIV COMUNICAZIONE “EMERGENZA COVID-19”)
- ICN, LEGALE SOCIETARIO 22 aprile 2020, Circolari 3, 4, 5 e 6 (Partecipazione dei Soci all'Assemblea con voto elettronico; Le decisioni Extra Assembleari nelle S.R.L.; Il “rappresentante designato” per l’espressione del voto in assemblea; Partecipazione dei Soci all'Assemblea con mezzi di teleconferenza).
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A. Misure di sostegno diretto alle imprese o dedicate alle imprese
Tra le misure di sostegno alle imprese si segnalano:
- (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia, art. 56) Fra le misure di sostegno finanziario in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese[1] è anzitutto disposta una moratoria, fino al 30 settembre 2020, in relazione a diverse tipologie di esposizioni debitorie nei confronti di soggetti autorizzati alla concessione di credito in Italia. Le imprese possono beneficiare della sospensione delle scadenze previa richiesta che dovrà essere corredata di una dichiarazione che autocertifichi la carenza di liquidità conseguente, in via diretta, all'emergenza in atto[2].
- (Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia, art. 57) Si stabilisce altresì che le esposizioni assunte da Cassa Depositi e Presiti in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato fino ad un massimo dell’80% dell’esposizione assunta. A tale scopo è istituito, nello stato di previsione del MEF, un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020.
- (Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici, art. 5) Il decreto autorizza il Commissario straordinario per l’emergenza a erogare finanziamenti in favore delle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, per fare fronte alla situazione di indisponibilità determinata dall’emergenza. I dispositivi di protezione individuale sono forniti in via prioritaria ai medici, e agli operatori sanitari e sociosanitari e agli operatori sanitari e sociosanitari.
- (Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi, art. 51) È consentito ai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) di ridurre i contributi obbligatori ai fondi interconsortili cui aderiscono, in misura pari ai contributi che i medesimi confidi sono tenuti a versare al relativo Organismo di vigilanza e tenuta dell'elenco[3].
- (Istituzione di un tavolo di crisi per il turismo, art. 72-quater) È istituito - presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – un Tavolo di confronto sul comparto turistico al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza e valutare l'adozione delle opportune iniziative. Il Tavolo vedrà la partecipazione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, degli enti locali e delle associazioni di categoria. Ai componenti non spetteranno compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
- (Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo, art. 80) È autorizzata la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per il 2020 per la concessione delle agevolazioni previste nell’ambito dei “contratti di sviluppo”.
- (Fondi emergenze spettacolo, cinema, audiovisivo, art. 89) Sono istituiti – nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – due Fondi da ripartire, volti al sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, con uno stanziamento complessivo, per il 2020, di € 130 mln.
- (Anticipazione del prezzo in favore dell’appaltatore in materia di contratti pubblici, art. 91, c. 2) In materia di appalti pubblici, è precisato che l’erogazione dell’anticipazione del prezzo a favore dell’appaltatore è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza di lavori, servizi o forniture[4].
- (Disposizioni in materia di trasporto e di autoservizi pubblici non di linea, artt. 92 e 93) In sede di conversione sono state introdotte disposizioni volte a tutelare le società che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e scolastico, segnatamente escludendo la possibilità di ridurre i corrispettivi dovuti a seguito della riduzione o sospensione dei servizi; e attribuendo anche alle amministrazioni la possibilità di sospendere le procedure relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale in corso (salvo quelle per cui vi è già stata l’aggiudicazione) prevedendo contestualmente la possibilità di prorogare gli affidamenti in atto. È altresì previsto un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di Taxi e NCC, per dotare i veicoli di paratie divisorie per separare il posto guida dai posteriori, istituendo un apposito fondo a tal fine e rinviando ad un decreto ministeriale per le disposizioni attuative.
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B. Misure fiscali
Tra le misure fiscali si evidenziano:
- Sono confermate le sospensioni di versamenti tributari contenute agli articoli 60, 61 e 62 del decreto (v. Circolare del Servizio legislativo n. 17/2020 – LX COMUNICAZIONE “EMERGENZA COVID-19” ); per la modifica dei quali è da ultimo intervenuto il decreto legge 23/2020 (v. Circolare del Servizio legislativo n. 26/2020 – CXXIII COMUNICAZIONE “EMERGENZA COVID-19”).
- (Premio ai lavoratori dipendenti, art. 63) È confermata la previsione riguardante l’erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. La misura, erogata in favore dei titolari di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell’art. 49 del TUIR, non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette, ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è prestato nella sede ordinaria[5]. I destinatari del premio sono i titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del Tuir, ivi inclusi i soci lavoratori di società cooperative con rapporto di lavoro subordinato[6].
- (Credito d’imposta sanificazione ambienti di lavoro, art. 64) Viene confermato il credito d’imposta, per l’anno 2020, pari al 50 per cento delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro[7], recentemente modificato dal decreto legge n. 23 del 2020 ed esteso all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), di dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi), di detergenti mani e i disinfettanti.
- (Credito d’imposta per botteghe e negozi, art. 65, cc. 1-2-bis e 3) È altresì confermato il credito d’imposta pari al 60 per cento del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe (immobili rientranti nella categoria catastale C/1). Il credito d’imposta è riservato agli esercenti attività d’impresa[8].
- (Incentivi fiscali per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza, art. 66) Sono vieppiù confermati gli incentivi fiscali alle erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell’emergenza. In particolare: le persone fisiche e gli enti non commerciali possono detrarre dalle imposte sui redditi il 30 per cento delle erogazioni liberali, fino a un massimo di 30.000 euro (i); i titolari di reddito d’impresa possono dedurre le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti; i beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e dunque non sono considerati ricavi assoggettati a imposta; tali operazioni non sono soggette all'imposta sulle donazioni. In sede di conversione, le agevolazioni sono state estese anche alle erogazioni in favore di enti religiosi civilmente riconosciuti.
- (Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori e della riscossione, artt. 67 e 68) È confermata la sospensione di alcune attività dell’amministrazione finanziaria. Più in dettaglio sono sospesi dall’8 marzo fino al 31 maggio 2020: i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori; i termini per fornire risposta alle istanze di interpello e regolarizzarle; i termini relativi alle procedure di accesso a istituti agevolativi o regimi fiscali di cooperazione; i termini per le risposte a specifiche istanze dei contribuenti, tra cui quelle relative all’accesso ad atti e documenti amministrativi, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza. L’agente della riscossione non procederà alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione. A seguito delle modifiche introdotte in sede di conversione – anche su sollecitazione delle associazioni e di Confcooperative – è soppressa la proroga di due anni dei termini di accertamento relativa agli adempimenti e versamenti sospesi dalle norme in commento[9]. Inoltre, sono sospesi i termini, scadenti dall’8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali. È differito al 31 maggio 2020 anche il termine per il pagamento delle rate relative alle definizioni agevolate e al saldo e stralcio dei debiti tributari. Viene di conseguenza differito anche il termine per le comunicazioni di inesigibilità poste a carico degli agenti della riscossione.
- (Donazioni antispreco per il rilancio della solidarietà sociale, art. 71-bis) È altresì ribadita l’estensione delle agevolazioni fiscali cd antispreco alimentare a determinate cessioni gratuite di prodotti non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione. Sono in particolare ampliate le categorie dei beni per le quali non opera la presunzione di cessione[10] (beni tra i quali sono compresi le eccedenze alimentari o taluni medicinali o altri prodotti a fini di solidarietà sociale), ai prodotti tessili, per l'abbigliamento e per l'arredamento, giocattoli, materiali per l'edilizia ed elettrodomestici, personal computer, tablet, reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari.
- (Misure di sostegno finanziario alle imprese, art. 55) L’art. 55 è volto ad incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria, con l'obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità. I crediti deteriorati oggetto dell'incentivo possono essere sia di natura commerciale sia di finanziamento. Anche per ridurre gli oneri di cessione, la disposizione introduce la possibilità di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets, DTA) riferite a determinati componenti, per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi. L'intervento consente alle imprese di anticipare l'utilizzo come crediti d'imposta di tali importi, di cui altrimenti avrebbero usufruito in anni successivi, determinando nell'immediato una riduzione del carico fiscale[11]. Nel dettaglio, la misura in esame attribuisce alle società che cedono a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti qualificati, il diritto alla trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate (DTA) riferite alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione ed alle eccedenze ACE[12]. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui all’articolo 84, comma 1, secondo periodo, del TUIR.: pertanto non trovano applicazione i limiti di riportabilità per i soggetti che fruiscono di regimi di esenzione dell’utile. Questa precisazione produce effetti positivi in particolare per le società cooperative (in quanto soggetti che beneficiano di regimi di parziale esenzione dell’utile).
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C. Ulteriori proroghe, sospensioni, semplificazioni
(Semplificazioni in materia di organi collegiali, art. 73; norme in materia di svolgimento delle assemblee di società, art. 106) L’art. 73, al comma 4, stabilisce che le associazioni private, incluse quelle non riconosciute, le fondazioni e le società, comprese le società cooperative e i consorzi, possono svolgere le sedute (s'intende dei rispettivi organi) mediante il ricorso alla videoconferenza, nell'evenienza in cui tale possibilità non sia stata già prevista. A tal fine, la norma prescrive: il rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità che devono essere a tal fine fissati; l'individuazione di sistemi che permettano l'identificazione con certezza dei partecipanti; il rispetto delle forme di pubblicità secondo le modalità individuate da ciascun ente[13].
Da par suo, l'articolo 106 stabilisce norme eccezionali applicabili alle assemblee sociali convocate entro il 31 luglio 2020 (ovvero fino alla data, se successiva, in cui resterà in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19. Le norme in esame, pur essendo destinate alle società, in sede di conversione è stata estesa alle associazioni e alle fondazioni diverse che non siano onlus o associazioni di promozione sociale o di volontariato (quindi si applica anche alle associazioni di rappresentanza e ad alle articolazioni territoriali autonome di tali associazioni).
o anzitutto si conferma il posticipo del termine entro il quale l'assemblea ordinaria delle società dev'essere necessariamente convocata (da centoventi a centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio)[14];
o in secondo luogo è consentito un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Più precisamente con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio;
o in aggiunta, con esclusivo riferimento alle s.r.l., si consente che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto;
o si prevede dunque che anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possano designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del TUF[15].
In estrema sintesi, il combinato disposto degli articoli 73 e 106, sia per le associazioni, sia per le società cooperative, prevede che:
- per tutto il periodo di emergenza (al momento fino al 31 luglio), tutte le riunioni degli organi possano avvenire in videoconferenza, con modalità liberamente individuate da ciascun ente purché nel rispetto dei principi di trasparenza (i) e tracciabilità previamente fissati (ii), certa identificazione dei partecipanti (iii) e adeguata pubblicità delle sedute (iv). In caso di assemblea dovrà anche essere garantita l’effettiva partecipazione di tutti gli aventi diritto (v) e l'esercizio del diritto di voto (vi), senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio;
- l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie potrà prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica (i) o per corrispondenza (ii) o mediante consultazione scritta (iii) o per consenso espresso per iscritto (iv) e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (l'assemblea potrà svolgersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione);
- l’assemblea potrebbe svolgersi anche con la designazione del rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come previsto per le società quotate (e ciò anche in via esclusiva).
Per un esame approfondito dei citati istituti e meccanismi di convocazione, partecipazione e voto, si rinvia a ICN, LEGALE SOCIETARIO 22 aprile 2020, Circolari 3, 4, 5 e 6 (Partecipazione dei Soci all'Assemblea con voto elettronico; Le decisioni Extra Assembleari nelle S.R.L.; Il “rappresentante designato” per l’espressione del voto in assemblea; Partecipazione dei Soci all'Assemblea con mezzi di teleconferenza).
Tra le altre misure si segnalano:
- (Abrogazione decreti leggi precedenti) La legge di conversione anzitutto abroga i precedenti decreti legge n. 9, n. 11, e n. 14 del 2020 (si tratta dei primi decreti recanti le misure di contrasto al contagio e sostegno alle persone e alle imprese[16]) sono abrogati[17]. La disposizione chiarisce che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e fa salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.
- (Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi) È altresì dettata una disposizione a carattere generale che proroga – ovvero differisce – di tre mesi i termini per l’adozione dei decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020[18].
- (Volontari, art. 2-septies) Per il periodo della durata emergenziale, ovvero fino al 31 luglio 2020, non si applica il regime di incompatibilità tra lo status di volontario e quello di lavoratore dell’Ente del Terzo settore presso cui si svolge l’attività di volontariato. Si ricorda che il predetto regime di incompatibilità, oggetto di eccezionale disapplicazione, è stabilito dall’art. 17, comma 5, del Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017), ove si stabilisce che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria[19].
- (Disposizioni in materia di terzo settore, art. 35) È anzitutto confermato il rinvio al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale gli Enti del Terzo settore devono adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nel Codice del terzo settore. Entro lo stesso termine del 31 ottobre 2020, le imprese sociali possono modificare i propri statuti (per adeguarli al d.l.vo 112/2017) con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
Per quanto riguarda l’approvazione dei bilanci, viste le misure poste in essere nel periodo emergenziale e la conseguente difficoltà di convocare gli organi sociali, viene rinviato al 31 ottobre 2020 il termine utile per l’approvazione dei bilanci di esercizio degli enti del Terzo settore non commerciali, per le quali la scadenza del termine di approvazione ricade all’interno del periodo emergenziale[20]. In sede di conversione detta proroga è stata estesa alle Associazioni e Fondazioni, alle Associazioni non riconosciute e ai Comitati, nonché agli enti pubblici e privati diversi dalle società, ai trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, nonché agli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato[21].
È poi chiarito che le medesime organizzazioni e associazioni sono autorizzate a svolgere le attività correlate ai fondi cinque per mille per l'anno 2017 entro il 31 ottobre 2020 e che alla medesima data del 31 ottobre 2020 sono prorogati i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali. Inoltre, per il solo 2020, è stato modificato il termine per la redazione del rendiconto sull'utilizzo delle somme percepite dal cinque per mille (18 mesi dalla data di ricezione delle somme medesime in luogo di un anno).
- (Prestazioni individuali domiciliari, art. 48) Agli articoli 47 e 48 – per la modifica dei quali sono state presentate una serie di proposte, non accolte a causa della presentazione della mozione di fiducia in sede di conversione del decreto, avvenuta in sole due letture – si dispone che nel periodo di sospensione dei servizi educativi e scolastici e delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, le pubbliche amministrazioni:
o dovranno garantire le prestazioni o in forme individuali domiciliari (i) o a distanza (ii) o comunque negli stessi luoghi ma nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi beninteso senza determinare aggregazione o assembramento di persone (iii), avvalendosi del personale disponibile già impiegato in tali servizi e dipendente dai soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto (iv)[22];
o sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi sospesi sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo e retribuiranno le prestazioni convertite in altra forma con “quota parte” dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi;
o dovranno altresì corrispondere un'ulteriore quota che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità pari all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso[23].
I pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni comporteranno la cessazione, in tutto o solo in parte, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassaintegrazione in deroga nel caso fossero riconosciuti ai gestori nel periodo di sospensione dei servizi. Si ricorda infine che prosegue tuttora il lavoro per addivenire, sin dal varo del prossimo decreto cd. “Primavera”, ad un miglioramento del testo delle citate norme e del funzionamento degli istituti in esse previsti.
- Quanto alle disposizioni in tema di (Sospensione dei pagamenti delle utenze), (Conferma del rinvio al 30 giugno di determinate scadenze in materia ambientale) e l’introduzione dell’articolo 113-bis, che consente il (Deposito temporaneo dei rifiuti) e dell’art. 72-bis (Sospensione dei pagamenti delle utenze), si rinvia alla Circolare del Servizio Ambiente ed Energia 10/2020 (CL COMUNICAZIONE “EMERGENZA COVID-19”).
- (Estensione del fondo di solidarietà mutui per l’acquisto della prima casa, art. 54) È confermata l’estensione, per nove mesi, dell’operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che abbiano subito un calo del fatturato superiore al 33 per cento rispetto all’ultimo trimestre 2019, a seguito della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle misure adottate per l’emergenza. Sono stati altresì ampliati alcuni requisiti di accesso al Fondo[24].
- (Sospensione delle procedure esecutive sulla abitazione principale del debitore, art. 54-ter). È stabilita la sospensione su tutto il territorio nazionale per sei mesi – dal 30 aprile 2020 – di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, ai sensi dell'articolo 555 c.p.c. (Forma del pignoramento) che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.
- (Disagio abitativo, art. 65, cc. 2-ter e 2-quater) In sede di conversione è stata introdotta una procedura d’urgenza, per il riparto di risorse, pari complessivamente a 69,5 milioni di euro, a favore delle regioni, per l’annualità 2020, del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e del Fondo inquilini morosi incolpevoli[25].
- (Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici, art. 77) Trova conferma l’autorizzazione di spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020 per consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, di dotarsi di materiali per la pulizia straordinaria dei locali nonché di dispositivi di protezione e igiene personali.
- (Misure in favore del settore agricolo e della pesca, artt. 78, 103-bis, 105) Quanto a tali misure (anticipi dei pagamenti diretti PAC elevati dal 50 al 70%; sospensione adempimenti per il settore florovivaistico; riprogrammazione delle risorse previste dal programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e della pesca; aiuti alle imprese della filiera avicola; proroga al 30 settembre 2020 dei termini per l’emanazione del bando relativo agli incentivi degli impianti di produzione di biogas gestiti da imprenditori agricoli; principio generale di semplificazione per cui ai fini dei pagamenti di misure di sostegno nazionali ovvero di contributi comunitari della PAC, la situazione di emergenza COVID-19, rappresenta un “caso di urgenza” ai sensi del codice antimafia, con possibilità di effettuare i pagamenti in assenza di informazione antimafia; la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti che erogano aiuti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro; semplificazioni in tema di gestione del siero di latte; semplificazioni in tema di certificazione del prodotto biologico e a denominazione protetta, con possibilità di rilascio anche senza procedere alle visite in azienda; proroga al 31 dicembre 2020 di tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci) si rinvia alla Circolare di Fedagripesca 30 aprile 2020, prot. 1545/MM/aa (CXLIV COMUNICAZIONE “EMERGENZA COVID-19”).
- (Rimborso dei titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, art. 88) È disposta la risoluzione - per impossibilità sopravvenuta della prestazione - dei contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura, riconoscendo al contempo, su apposita istanza del soggetto interessato, il diritto all'emissione di un voucher di importo pari al titolo di acquisto da utilizzare entro un anno dall'emissione. Rispetto al testo originario vengono altresì modificati la procedura e i termini per il rimborso. (Rimborso titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici, art. 88-bis) Al verificarsi di determinate circostanze connesse all'emergenza epidemiologica, con riferimento a diverse tipologie di contratti di trasporto, di soggiorno e di pacchetto turistico, si applica la disciplina in materia di impossibilità totale della prestazione recata dall'art. 1463 del codice civile. In tali casi, quindi, la parte liberata dalla prestazione non può chiedere il corrispettivo e deve restituire quanto già ricevuto[26].
- (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza, art. 103) Viene confermata – con modifiche – la disposizione che sospende i termini dei procedimenti amministrativi. Più precisamente, è stabilito in termini generali che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020[27]. Tutti i termini inerenti lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, che risultino pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o che siano iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino al 15 aprile 2020. Si segnala, nondimeno, che l’articolo 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, entrato in vigore mentre il D.L. n. 18 in commento era in corso di conversione, proroga il termine del 15 aprile 2020 (di cui all’articolo 103 del decreto-legge in esame) al 15 maggio 2020. Si auspica che il legislatore provveda quanto prima a coordinare il testo dell’art. 103 con quello dell’articolo 37 del decreto legge n. 23/2020, onde prevenire ogni incertezza.
Ad ogni modo, le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.
- (Acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie) Le regioni e le aziende sanitarie possono stipulare accordi contrattuali (ai sensi dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 50243), per l’acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie in deroga al limite di spesa previsti dalla legge per tali accordi[28]. Inoltre, in deroga alle disposizioni di cui al citato articolo 8-quinquies, D.Lgs. 502/1992, qualora non sia possibile perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 mediante le citate forme contrattuali, le regioni e le aziende sanitarie sono autorizzate a stipulare al medesimo fine contratti con strutture private non accreditate purché autorizzate ai sensi dell’articolo 8-ter del medesimo D. Lgs. 502/1992[29].
- (Aree sanitarie temporanee, art. 4) È inoltre consentito alle regioni, sino al termine dello stato di emergenza del 31 luglio, di attivare aree sanitarie anche temporanee, per la gestione dell’emergenza, sia all’interno che all’esterno di strutture, pubbliche o private, di ricovero, cura, accoglienza ed assistenza.
- (Assistenza a persone e alunni con disabilità, art. 4-ter) Si dà facoltà ai Comuni, durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, di fornire assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari. Le regioni possono istituire unità speciali atte a garantire l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio in favore di persone con disabilità che presentino condizione di fragilità o di comorbilità.
- (Dispositivi di protezione individuali e altri dispositivi medici, art. 5-bis, c. 3). Fino al termine dello stato di emergenza (31 luglio 2020), è consentita, in coerenza con le linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità ed in conformità alle attuali evidenze scientifiche, il ricorso alle mascherine chirurgiche quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari e prevede che siano utilizzabili, previa valutazione da parte dell’Istituto superiore di sanità, anche mascherine prive del marchio CE (marchio di conformità alle prescrizioni europee).
- (Requisizioni in uso o in proprietà, art. 6) Il decreto autorizza il Capo della protezione civile a disporre la requisizione in uso o proprietà di presidi sanitari e medico chirurgici e di beni mobili di qualsiasi genere da soggetti pubblici o privati. Inoltre il Prefetto è autorizzato a disporre la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario. Il termine massimo di durata delle requisizioni è fissato al 31 luglio 2020, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza.
- (Sorveglianza sanitaria, art. 14) Nei confronti degli operatori sanitari, degli operatori dei servizi pubblici essenziali e dei dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori, è prevista la disapplicazione della misura della quarantena precauzionale (di cui all’art. 1, comma 2, lettera d), del decreto legge 19/2020), anche nell’ipotesi di contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva. Tali lavoratori, sottoposti a sorveglianza, sospendono l’attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19.
- (Iniziative di solidarietà in favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari, art. 22-bis) È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, per l'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari (OSS) impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica.
- (Finanziamento case rifugio, art. 18-bis) È autorizzata per l’anno 2020 l’ulteriore spesa di 3 milioni di euro per le case rifugio pubbliche e private presenti su tutto il territorio nazionale, al fine di sostenere l’emersione del fenomeno della violenza domestica e di garantire un’adeguata protezione alle vittime, anche a causa delle norme di contenimento dell’epidemia.
- (Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento, art. 91, c. 1) Si prevede che il rispetto delle misure di contenimento è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218[30] e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche in relazione all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
- (Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo, art. 95) È riconosciuto alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle società e alle associazioni sportive, il diritto a non procedere – fino al 31 maggio 2020 – al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.
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Il Servizio legislativo (servlegale@confcooperative.it) resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.
[1] Come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE 2003/361/CE.
[2] Sono escluse dai benefici in esame le esposizioni debitorie deteriorate. Su richiesta del soggetto finanziatore, le operazioni destinatarie delle misure di sostegno sono ammesse a garanzia in apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, a parziale copertura dei danni subiti dal finanziatore in conseguenza dell’evento eccezionale.
[3] Inoltre, è estesa a tale Organismo la disciplina applicabile all’Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. In particolare, per effetto di tale estensione viene previsto che l’attività dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’elenco dei confidi, anche nei rapporti con i terzi, sia disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato, mentre viene esplicitamente esclusa l’applicazione delle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di pubblico impiego.
[4] Più precisamente si interviene sulla disciplina, contenuta nel comma 18 dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), dell’anticipazione del prezzo del 20 per cento del valore del contratto di appalto da corrispondere dalla stazione appaltante all’appaltatore, entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori, precisando che l’anticipazione è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.
[5] Il premio è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga se possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio. I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione, di cui all’art.17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
[6] E ciò ad onta di quanto previsto dall’articolo 50, comma 1, lettera a), del Tuir, ove sono enunciate alcune categorie di soci cooperative. Come noto la legge 142/2001, intervenuta successivamente alla formulazione della lett. a) del citato art. 50, prevede che il rapporto di lavoro instaurato coi soci lavoratori di cooperativa determini gli effetti fiscali e previdenziali. Non vi è dunque alcun ragionevole motivo, giuridico e logico, per escludere dall’ambito di applicazione della disposizione in esame i soci lavoratori di cooperativa con contratto di tipo subordinato.
[7] Il credito d’imposta è riservato agli esercenti attività d’impresa, arte o professione, fino ad un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di 50 milioni di euro.
[8] È precisato che tale credito non spetta alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Si tratta di attività di commercio al dettaglio e servizi per la persona che non sono state sottoposte, in tutto o in parte, alle chiusure e alle restrizioni dovute all’esigenza di contenimento e che, dunque, hanno potuto proseguire la propria attività nel mese di marzo 2020. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi delle disposizioni generali di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, né rileva ai fini del rapporto per il calcolo della deducibilità degli interessi e dei componenti negativi del reddito.
[9] Troveranno invece applicazione i principi di cui all’art. 12, cc. 1 e 3, d.l.vo 159/2015, secondo i quali “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresi’, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”.
[10] Di cui al DPR n. 441/1997.
[11] Ciò aumenta la disponibilità di cassa in un periodo di crisi economica e finanziaria connessa con l’emergenza sanitaria, rispettando la coerenza complessiva del sistema fiscale posto che a fronte di tale anticipazione viene meno il meccanismo ordinario di riporto in avanti dei componenti oggetto di trasformazione.
[12] Vale a dire all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 201 del 2011 non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione. Ai fini della trasformazione in credito d’imposta, le perdite e le eccedenze ACE possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti; inoltre i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio.
[13] Più in generale, l’art. 73 semplifica le riunioni alcuni organi di enti pubblici, consentendo lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi degli enti pubblici, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e organismi del sistema camerale e degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado.
[14] Più precisamente, è stabilito che, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria delle società è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. Viene dunque stabilito che, in deroga a quanto stabilito dal codice civile, è consentito a tutte le società di capitali (comprese le società cooperative) di convocare l’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Le assemblee per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2019 potranno essere convocate, in prima convocazione, entro il 28 giugno 2020 (considerando che si tratta di anno bisestile e prestando attenzione al fatto che quest’anno tale data cade di domenica) ed in seconda convocazione entro i successivi 30 giorni (e cioè entro il 28 luglio 2020). Si rinvia per approfondimenti a ICN, Circolare Fisco 13/2020.
[15] Più precisamente si prevede che, anche in deroga all’articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all’art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all’articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime banche, società e mutue possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l’articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all’art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.
[16] Più precisamente: con il decreto n. 9 del 2020 sono state adottate misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; il decreto n. 11 del 2020 ha recato ulteriori misure straordinarie e urgenti per contrastare l’emergenza e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria. Infine, sempre in relazione all’emergenza COVID-19, il decreto n. 14 del 2020 ha disposto ulteriori interventi urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale. L’abrogazione dei citati decreti legge è motivata dal venir meno delle esigenze di conversione, avendo il Governo inserito le relative previsioni nel decreto legge n. 18 del 2020 di cui si dispone la conversione.
[17] La disposizione chiarisce che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e fa fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.
[18] Più precisamente, si dispone che i termini per l’adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti al 30 aprile 2020, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi. I decreti legislativi di cui al primo periodo, il cui termine di adozione sia scaduto al 30 aprile 2020, possono essere adottati entro il 30 luglio 2020, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi di delega. Tra le deleghe che risulterebbero in particolare oggetto della proroga di 3 mesi si segnala, fra le altre, quella di cui alla L. 8 agosto 2019, n. 86, recante Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione (G.U. 16 agosto 2019, n. 191).
[19] Più precisamente, l’art. 17, comma 5, del Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017), stabilisce che “La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all’articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all’articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento”.
[20] La norma, nonostante la formulazione letterale equivoca (che fa riferimento alle “onlus… iscritte nei pubblici registri”), dovrebbe far riferimento ai soli enti non commerciali ed escludere le Onlus commerciali (ad es. le cooperative sociali e le cooperative Onlus, alle quali troverà applicazione la proroga di cui all’art. 106 del presente decreto).
[21] L’estensione conferma la tesi della non applicazione del rinvio dell’approvazione dei bilanci agli enti commerciali, quali le cooperative sociali e le cooperative Onlus. Si confida in un imminente chiarimento ministeriale che confermi questa posizione.
[22] Le priorità di tali prestazioni potranno essere individuate dall’amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni sinora previste, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.
[23] Questa seconda quota sarà corrisposta previa verifica dell’effettivo mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio, all’atto della ripresa della normale attività.
[24] Precisamente: è aumentato a 400.000 euro l’importo massimo del mutuo e inclusi i mutui già ammessi ai benefici per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate nonché i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa. Il decreto legge n. 23 del 2020 ha inoltre ampliato la platea dei beneficiari alle ditte individuali e agli artigiani, nonché ai mutui contratti da meno di un anno.
[25] Di cui 9,5 milioni di euro per il Fondo inquilini morosi incolpevoli, istituito dall’articolo 6, comma 5 del D. L. 102/2013, attribuite dall’articolo 1, comma 2, del D.L. 47/2014.
[26] Sono stabilite le modalità di comunicazione al vettore o alla struttura recettiva o all’organizzazione di pacchetti turistici della documentazione ai fini del rimborso del corrispettivo del titolo di viaggio o del soggiorno ovvero ai fini dell’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione. I commi 5-7 e 9 dell’articolo 88-bis - introdotto in sede di conversione - disciplinano le modalità di esercizio del diritto di recesso dai contratti relativi ai pacchetti turistici stipulati con strutture ricettive e organizzatori di pacchetti turistici; il comma 8, la sospensione dei viaggi istruzione; i commi 10-13, le ulteriori disposizioni in materia di rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici e norme di applicazione necessaria.
[27] La disposizione ha portata generale, con le sole eccezioni dei termini stabiliti da specifiche disposizioni dei decreti-legge sull’emergenza epidemiologica in corso, e dei relativi decreti di attuazione, nonché dei termini relativi a pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni, emolumenti per prestazioni a qualsiasi titolo, indennità da prestazioni assistenziali o sociali comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese. Rientrano nella sospensione, tra gli altri, anche i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali. In secondo luogo, viene disposta la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza La disposizione viene esplicitamente estesa alle SCIA e alle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali. Sono dettate norme ad hoc per la proroga della validità e dei termini delle convenzioni di lottizzazione e dei contratti che hanno ad oggetto l’esecuzione di lavori edili. Ulteriori disposizioni estendono la validità dei permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi fino al 31 agosto 2020, nonché prorogano alcuni termini in materia di immigrazione. Sono stabiliti termini speciali per l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, nonché la sospensione della prescrizione degli illeciti amministrativi in materia di lavoro.
[28] Dall’articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 12445 (c.d. decreto fiscale). La deroga è consentita in presenza dei seguenti presupposti: la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19 richieda l’attuazione nel territorio regionale e provinciale del piano, adottato in attuazione della circolare del Ministero della salute del 1° marzo 2020 (prot. GAB 2627), al fine di incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive; l’impossibilità di perseguire gli obiettivi di potenziamento dell’assistenza nelle strutture pubbliche e in quelle private accreditate mediante le prestazioni acquistate con i contratti in essere.
[29] Inoltre, le strutture private, accreditate e non, su richiesta delle regioni o delle aziende sanitarie, metteranno a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle suddette strutture.
[30] Ove si disciplina la responsabilità del debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta e l’obbligo di risarcimento del danno al creditore.