Circolari

Circ. n. 31/2017

Decreto Interministeriale 12 settembre 2017 SGRAVI CONTRIBUTIVI AI DATORI DI LAVORO PER MISURE DI CONCILIAZIONE TRA VITA PROFESSIONALE E VITA PRIVATA PREVISTE NEI CONTRATTI AZIENDALI.

È stato reso pubblico sul sito del Ministero del Lavoro il testo del Decreto Interministeriale in oggetto (Lavoro-MEF) che, a più di 2 anni di distanza dall’approvazione del Jobs Act, detta le disposizioni attuative dell’art. 25, comma 1, del decreto legislativo n. 80/2015(1) recante “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”.

Come noto, tale norma ha previsto uno specifico stanziamento per il triennio 2016-2018 finalizzato a incentivare la stipula di ACCORDI AZIENDALI con contenuti riconducibili al tema della conciliazione tra vita professionale e vita privata, rinviando ad un apposito decreto – quello ora emanato – per l’individuazione dei criteri e delle modalità di utilizzo di tali risorse.

Data la rilevanza del tema per tutte le nostre imprese cooperative, e al fine di consentire ai soggetti interessati una pianificazione delle attività necessarie per accedere ai benefici, riteniamo utile fornire un primo commento del decreto, in attesa che venga registrato dalla Corte dei Conti, pubblicato in G.U. e che l’INPS, a cui bisognerà inviare un’apposita domanda, fornisca le necessarie istruzioni operative.

Essendo già trascorso il 2016, le risorse stanziate sono state opportunamente rideterminate e si riassumono in una DISPONIBILITA’ FINANZIARIA di 55,2 MILIONI per il 2017 e di 54,6 MILIONI per il 2017.

Il beneficio si concretizza in uno SGRAVIO CONTRIBUTIVO per un massimo del 5% DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE AI FINI PREVIDENZIALI in favore di quei datori di lavoro che realizzano nella loro impresa MISURE di CONCILIAZIONE IN APPLICAZIONE DI UN CONTRATTO AZIENDALE, “anche in recepimento di contratti collettivi territoriali” (art. 2).

Ciò significa che la singola cooperativa potrebbe già applicare un contratto di secondo livello territoriale avente al suo interno norme incentivanti la conciliazione vita/lavoro, ma che necessitano di un recepimento aziendale con la stipula di un nuovo accordo affinché sia rispettato il requisito principale e necessario per accedere al sostegno economico in temini di riduzione del costo del lavoro sulla parte contributiva.

L’art. 2 richiede necessariamente che tali misure risultino innovative e migliorative rispetto alla legge o ai CCNL di riferimento, ammettendo tuttavia al beneficio anche quelle imprese che estendano (ad esempio ad altri lavoratori prima non coperti) o integrino (ad esempio con altri servizi) interventi di conciliazione già previsti in precedenti contratti aziendali.

Ulteriore condizione posta è che il contratto aziendale risulti APPLICABILE AD UN NUMERO DI LAVORATORI PARI ALMENO AL 70% DEI LAVORATORI OCCUPATI NELL’ANNO CIVILE PRECEDENTE L’INVIO DELLA DOMANDA.

Per la fruizione del beneficio si considerano validi i CONTRATTI AZIENDALI SOTTOSCRITTI E DEPOSITATI TRA IL 1 GENNAIO 2017 E IL 31 AGOSTO 2018. Deposito da effettuarsi in base alle norme vigenti in via telematica presso le DPL competenti per territorio.

Rispetto al VENTAGLIO delle MISURE di conciliazione il decreto riconosce dignità ad una serie molto ampia di soluzioni, non solo azioni di conciliazione in senso stretto, visto che l’art. 3, nell’individuare puntualmente 3 aree di intervento da realizzare e inserire nei contratti aziendali include anche, come rappresentato nella tabella che segue, la flessibilità organizzativa.

A)      GENITORIALITA’

B)       FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA

C)      WELFARE AZIENDALE

Estensione temporale congedo paternità, con previsione della relativa indennità

Lavoro agile

Convenzioni per l’erogazione di servizi time saving

Estensione congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa indennità

Flessibilità oraria in entrata e in uscita

Convenzioni con strutture per servizi di cura

Previsione nidi d’infanzia / Asili nido / Spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali

Part-time

Buoni per l’acquisto di servizi di cura

Percorsi formativi (e-learning/coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità

Banca ore

 

Buoni per l’acquisto di servizi baby-sitting

Cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti

 

 

IL CONTRATTO AZIENDALE DOVRA’ PREVEDERE l’introduzione (o il miglioramento/estensione) di ALMENO 2 TRA LE MISURE DI CONCILIAZIONE ELENCATE, DI CUI ALMENO 1 RICONDUCIBILE ALLA PRIMA AREA DI INTERVENTO (GENITORIALITA’) O ALLA SECONDA (FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA).

Si sottolinea che in sede di presentazione della domanda ciascuna impresa sarà chiamata a dichiarare la conformità del contratto aziendale rispetto ai contenuti del decreto in oggetto e, quindi, anche a questa specifica disposizione.

Senza entrare nel dettaglio delle singole misure di conciliazione indicate – meritevoli ciascuna di opportuni approfondimenti, anche alla luce della novità normativa che in molti casi rappresentano (es. lavoro agile e cessione solidale permessi) – registriamo come diversi interventi, anche quelli ad esempio in materia di welfare aziendale, siano analoghi se non identici a quelli che danno accesso e diritto alla detassazione dei premi di produttività (cedolare secca al 10% o tassazione nulla qualora il premio sia fruito sotto forma di welfare(2)).

In base all’art. 4, l’AMMONTARE DELLO SGRAVIO CONTRIBUTIVO spettante ad ogni impresa verrà determinato solo a valle della presentazione/ammissione delle domande.

In particolare, le risorse disponibili per ciascun anno saranno così suddivise:

  • per un 20%, in misura uguale tra tutti i datori di lavoro ammessi;

  • per un 80%, sulla base della dimensione aziendale, rappresentata numero medio dei dipendenti occupati dal singolo datore di lavoro nel corso dell’anno civile (1 gennaio-31 dicembre) precedente la domanda.

Tale meccanismo dovrebbe servire a garantire comunque un’attribuzione di risorse anche alle piccole imprese.

In ogni caso, lo SGRAVIO CONTRIBUTIVO derivante dall’applicazione dei criteri appena menzionati NON POTRA’ SUPERARE PER CIASCUNA IMPRESA IL 5% DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE AI FINI PREVIDENZIALI DICHIARATA DALLA STESSA NELL’ANNO CIVILE ANTECEDENTE LA DOMANDA.

Considerato il carattere sperimentale della misura lo sgravio potrà essere riconosciuto a ciascun datore di lavoro una sola volta nel biennio 2017/2018.

Per fruire dello sgravio, inoltre, le imprese dovranno rispettare l’art. 1, comma 1175, della legge 296/2006, vale a dire essere in regola sotto il profilo contributivo (DURC), ottemperare tutti gli altri obblighi di legge e applicare correttamente la contrattazione collettiva sottoscritta dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Operativamente, la PROCEDURA si riassume nel deposito del contratto aziendale (entro il 31 agosto 2018) e nella presentazione in via telematica all’INPS di un’apposita domanda di accesso al beneficio (anche tramite intermediari):

  • entro il 15 novembre 2017 per contratti aziendali depositati entro il 31 ottobre 2017 e a valere su risorse 2017 (55,2 milioni);

  • entro il 15 settembre 2018 per contratti aziendali depositati entro il 31 agosto 2018 e a valere su risorse 2018 (54,6 milioni).

L’ammissione al beneficio avverrà a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla scadenza di invio delle domande.

Nel rimandare al testo allegato per ulteriori approfondimenti, precisiamo di nuovo che NON è ancora possibile inviare le domande dato che, come sopra detto, bisognerà attendere la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale e le istruzioni dell’INPS.










(1) Nostra circolare n. 39 del 2 luglio 2015 – prot. n. 3138

(2) Si veda in particolare nostra circolare n. 27 del 24 giugno 2016 – prot. n. 3131.