È stato reso pubblico sul sito del
Ministero del Lavoro il testo del Decreto Interministeriale in oggetto
(Lavoro-MEF) che, a più di 2 anni di distanza dall’approvazione del Jobs Act,
detta le disposizioni attuative dell’art. 25, comma 1, del decreto legislativo n.
80/2015(1) recante “Misure per
la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”.
Come noto, tale norma ha previsto uno
specifico stanziamento per il triennio 2016-2018 finalizzato a incentivare la stipula di ACCORDI AZIENDALI
con contenuti riconducibili al tema della conciliazione tra vita professionale
e vita privata, rinviando ad un apposito decreto – quello ora emanato – per
l’individuazione dei criteri e delle modalità di utilizzo di tali
risorse.
Data la rilevanza del tema per tutte
le nostre imprese cooperative, e al fine di consentire ai soggetti interessati
una pianificazione delle attività necessarie per accedere ai benefici,
riteniamo utile fornire un primo commento del decreto, in attesa che venga registrato
dalla Corte dei Conti, pubblicato in G.U. e che l’INPS, a cui bisognerà inviare
un’apposita domanda, fornisca le necessarie istruzioni operative.
Essendo già trascorso il 2016, le
risorse stanziate sono state opportunamente rideterminate e si riassumono in
una DISPONIBILITA’ FINANZIARIA di 55,2
MILIONI per il 2017 e di 54,6 MILIONI per il 2017.
Il beneficio si concretizza in uno SGRAVIO CONTRIBUTIVO per un massimo del 5% DELLA RETRIBUZIONE
IMPONIBILE AI FINI PREVIDENZIALI in favore di quei datori di lavoro che
realizzano nella loro impresa MISURE di CONCILIAZIONE IN APPLICAZIONE DI UN
CONTRATTO AZIENDALE, “anche in recepimento di contratti collettivi
territoriali” (art. 2).
Ciò significa che la singola
cooperativa potrebbe già applicare un contratto di secondo livello territoriale avente al suo interno norme incentivanti
la conciliazione vita/lavoro, ma che necessitano di un recepimento aziendale con
la stipula di un nuovo accordo affinché sia rispettato il requisito principale
e necessario per accedere al sostegno economico in temini di riduzione del
costo del lavoro sulla parte contributiva.
L’art.
2 richiede necessariamente che tali misure
risultino innovative e migliorative
rispetto alla legge o ai CCNL di riferimento, ammettendo tuttavia al beneficio
anche quelle imprese che estendano (ad esempio ad altri lavoratori prima
non coperti) o integrino (ad esempio
con altri servizi) interventi di
conciliazione già previsti in precedenti contratti aziendali.
Ulteriore condizione posta è che il contratto aziendale risulti APPLICABILE AD UN NUMERO DI LAVORATORI PARI
ALMENO AL 70% DEI LAVORATORI OCCUPATI NELL’ANNO CIVILE PRECEDENTE L’INVIO DELLA
DOMANDA.
Per la fruizione del beneficio si
considerano validi i CONTRATTI
AZIENDALI SOTTOSCRITTI E DEPOSITATI TRA IL 1 GENNAIO 2017 E IL 31 AGOSTO 2018. Deposito
da effettuarsi in base alle norme vigenti in via telematica presso le DPL
competenti per territorio.
Rispetto al VENTAGLIO
delle MISURE di conciliazione il decreto riconosce dignità ad una serie molto ampia di soluzioni, non solo
azioni di conciliazione in senso stretto, visto che l’art. 3, nell’individuare puntualmente 3 aree di intervento da
realizzare e inserire nei contratti aziendali include anche, come rappresentato nella tabella che segue, la flessibilità organizzativa.
A)
GENITORIALITA’
|
B)
FLESSIBILITA’
ORGANIZZATIVA
|
C)
WELFARE AZIENDALE
|
Estensione
temporale congedo paternità, con previsione della relativa indennità
|
Lavoro agile
|
Convenzioni per
l’erogazione di servizi time saving
|
Estensione congedo
parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa indennità
|
Flessibilità oraria
in entrata e in uscita
|
Convenzioni con
strutture per servizi di cura
|
Previsione nidi
d’infanzia / Asili nido / Spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali
|
Part-time
|
Buoni per
l’acquisto di servizi di cura
|
Percorsi formativi
(e-learning/coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità
|
Banca ore
|
|
Buoni per
l’acquisto di servizi baby-sitting
|
Cessione solidale
dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti
|
|
IL CONTRATTO AZIENDALE DOVRA’ PREVEDERE l’introduzione (o
il miglioramento/estensione) di ALMENO 2 TRA LE MISURE DI CONCILIAZIONE
ELENCATE, DI CUI ALMENO 1 RICONDUCIBILE ALLA PRIMA AREA DI INTERVENTO (GENITORIALITA’)
O ALLA SECONDA (FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA).
Si sottolinea che in sede di presentazione della domanda
ciascuna impresa sarà chiamata a dichiarare la conformità del contratto
aziendale rispetto ai contenuti del decreto in oggetto e, quindi, anche a questa specifica disposizione.
Senza entrare nel
dettaglio delle singole misure di conciliazione indicate – meritevoli ciascuna
di opportuni approfondimenti, anche alla luce della novità normativa che in
molti casi rappresentano (es. lavoro agile e cessione solidale permessi) – registriamo
come diversi interventi, anche quelli ad
esempio in materia di welfare aziendale, siano analoghi se non identici a
quelli che danno accesso e diritto alla detassazione dei premi di produttività
(cedolare secca al 10% o tassazione nulla qualora il premio sia fruito sotto
forma di welfare(2)).
In base all’art. 4, l’AMMONTARE DELLO SGRAVIO CONTRIBUTIVO spettante ad ogni impresa verrà determinato solo a valle della
presentazione/ammissione delle domande.
In particolare, le risorse disponibili per ciascun anno
saranno così suddivise:
-
per un 20%, in misura uguale tra tutti i datori di lavoro ammessi;
-
per un 80%, sulla base della dimensione aziendale, rappresentata
numero medio dei dipendenti occupati dal singolo datore di lavoro nel corso
dell’anno civile (1 gennaio-31 dicembre) precedente la domanda.
Tale meccanismo
dovrebbe servire a garantire comunque un’attribuzione di risorse anche alle
piccole imprese.
In ogni caso, lo SGRAVIO CONTRIBUTIVO derivante
dall’applicazione dei criteri appena menzionati NON POTRA’ SUPERARE PER
CIASCUNA IMPRESA IL 5% DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE AI FINI PREVIDENZIALI
DICHIARATA DALLA STESSA NELL’ANNO CIVILE ANTECEDENTE LA DOMANDA.
Considerato il
carattere sperimentale della misura lo
sgravio potrà essere riconosciuto a ciascun datore di lavoro una sola volta
nel biennio 2017/2018.
Per fruire dello
sgravio, inoltre, le imprese dovranno rispettare l’art. 1, comma 1175, della
legge 296/2006, vale a dire essere in regola sotto il profilo contributivo
(DURC), ottemperare tutti gli altri obblighi di legge e applicare correttamente
la contrattazione collettiva sottoscritta dalle parti sociali comparativamente
più rappresentative a livello nazionale.
Operativamente, la PROCEDURA si riassume nel deposito del contratto aziendale (entro
il 31 agosto 2018) e nella presentazione
in via telematica all’INPS di un’apposita domanda di accesso al beneficio
(anche tramite intermediari):
-
entro il 15 novembre 2017 per contratti aziendali depositati
entro il 31 ottobre 2017 e a valere su risorse 2017 (55,2 milioni);
-
entro il 15 settembre 2018 per contratti aziendali
depositati entro il 31 agosto 2018 e a valere su risorse 2018 (54,6 milioni).
L’ammissione al
beneficio avverrà a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla scadenza di
invio delle domande.
Nel rimandare al
testo allegato per ulteriori approfondimenti, precisiamo di nuovo che NON è ancora possibile inviare le domande
dato che, come sopra detto, bisognerà attendere la pubblicazione del decreto in
Gazzetta Ufficiale e le istruzioni dell’INPS.
(1)
Nostra
circolare n. 39 del 2 luglio 2015 – prot. n. 3138
(2) Si veda in particolare nostra
circolare n. 27 del 24 giugno 2016 – prot. n. 3131.