Sulla base delle proposte
formulate da CGIL, CISL e UIL nel documento “Un moderno sistema di relazioni
industriali” – sottoposto all’attenzione di tutte le parti sociali ivi compresa
Alleanza cooperative - ha preso il via
alcuni mesi fa un tavolo di lavoro tecnico tra Confcooperative, Legacoop, AGCI
e le stesse Organizzazioni sindacali.
Nell’ambito di questo
confronto preliminare, che investe diversi temi significativi oltre ai nuovi
assetti contrattuali di cui all’Accordo del 2009 considerato scaduto, si è deciso
di approfondire alcuni argomenti tra i quali:
-
il progetto di
fusione dei nostri Fondi di previdenza complementare;
-
la piena attuazione
dell’accordo interconfederale sulla rappresentanza del 28 luglio 2015;
-
l’apprendistato 1 e 3
livello, di cui agli artt. 43 e 45 del Dlgs. 81/2015;
-
il tema degli accordi
sulla produttività nelle micro-piccole imprese senza rappresentanza sindacale
interna;
-
la partecipazione
organizzativa con l’avvio di un tavolo tecnico in materia, data la sensibilità
e alcune buone pratiche già in essere nelle imprese cooperative su questo tema.
Nell’ambito degli
incontri tecnici, è emersa l’opportunità di procedere subito con la stipula di 2 nuovi accordi interconfederali
in materia di apprendistato e produttività (allegati).
L’agenda dei lavori proseguirà con ulteriori
incontri nei prossimi mesi per andare a fondo sugli altri contenuti citati.
APPRENDISTATO 1 e 3 LIVELLO, ex artt. 43 e 45 Dlgs. n. 81/2015
Anche alla luce delle novità apportate dal
Jobs Act (1), l’accordo vuol favorire un maggior ricorso a queste due tipologie
di apprendistato finora poco utilizzate, funzionali rispettivamente al raggiungimento
di una qualifica, diploma o specializzazione professionale o ad un percorso di
alta formazione e ricerca.
Come noto, il sistema cooperativo sta
maturando un crescente interesse verso tali percorsi soprattutto nell’ottica di
una concreta alternanza scuola-lavoro e della costruzione di un c.d. sistema
duale anche nel nostro paese, particolarmente utile per avvicinare e inserire i
giovani nelle nostre imprese.
Confermando
il vantaggio dato dal legislatore di non retribuirli per le ore di formazione
svolte fuori dall’impresa e di pagarli solo in una misura del 10% per le ore di
formazione a carico del datore, l’accordo individua 2 diverse soluzioni con
cui retribuire gli apprendisti per le ore di lavoro:
-
per quelli di I°
livello, viene prevista la c.d.
percentualizzazione, individuando l’accordo determinate % minime della
retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento
contrattuale da riconoscere in corrispondenza di ciascun anno del percorso - cfr. punto 3;
-
per quelli di III°
livello, viene scelto il c.d.
sottoinquadramento, con la possibilità di inquadrare l’apprendista 2
livelli sotto rispetto a quello di destinazione finale nella prima metà del
periodo di apprendistato e 1 livello sotto per la seconda metà, sempreché si
tratti di percorsi di durata superiore a 12 mesi (altrimenti soltanto un
livello sotto) – cfr. punto 4.
L’accordo chiarisce che nell’ambito del
percorso di apprendistato venga compresa anche
la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (cfr. punto 1) e rimanda alla disciplina sull’apprendistato
professionalizzante contenuta nei nostri CCNL, nel caso in cui - come la
loro maggior parte di essi - non
avessero specificatamente disciplina l’apprendistato duale (cfr. punto 5).
TASSAZIONE
AGEVOLATA PREMI PRODUTTIVITA’ PER PMI PRIVE DI RAPPRESENTANZA SINDACALE INTERNA
L’accordo quadro sottoscritto a livello
nazionale risponde alla necessità di rendere comunque praticabile la tassazione
agevolata dei premi di produttività in tutte le imprese cooperative –
soprattutto quelle micro, piccole e medie - che non hanno una propria autonoma
contrattazione di secondo livello.
Come noto, l’accordo quadro rappresenta il punto di partenza per procedere alla
stipula di accordi territoriali seguendo la traccia allegata.
L’accordo risulta ovviamente conforme e
allineato alla disciplina della tassazione agevolata dei premi di produttività,
così come modificata a partire da quest’anno e su cui rimanda alle nostre
precedenti circolari in materia(2).
(1)
Nostra
circolare n. 38 del 25 giugno 2015 – prot. n. 3058
(2) Nostre circolari n. 25 del 20 maggio
2016 – prot. n. 2579 - e n. 27 del 24 giugno 2016 - prot. n. 3131.