Circolari

Circ. n. 31/2015

INAIL nota del 27 maggio 2015, prot. 3824 Istruzioni per l’applicazione della RIDUZIONE DEL PREMIO per i LAVORATORI AGRICOLIANNO 2015.(legge n. 247/2007 art. 1, comma 60).

Con la nota in oggetto ed in linea con gli anni passati, l’INAIL comunica che dal

1 al 30 giugno 2015

è possibile presentare la domanda, esclusivamente in via telematica, per chiedere la riduzione dei contributi dovuti per l’assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti, ai sensi dell’art. 1, comma 60, della legge n. 247/2007.

Come noto, si tratta di un’ulteriore misura di RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO attivata già da alcuni anni, che interessa le imprese agricole anche cooperative e che come per l’anno scorso (nostra circolare n. 34 dell’11 giugno 2014 – prot. n. 2686) si va ad AGGIUNGERE agli interventi di riduzione contributiva disposti ai sensi della legge di stabilità 2014 e che, per l’anno 2015 è pari al 15,38% (nostra circolare n. 18 del 20 aprile 2015 – prot. n. 1891).

In termini operativi, la norma dispone una riduzione contributiva fino ad un massimo del 20%, ma lo sconto effettivo sarà noto solo una volta terminata la fase istruttoria delle richieste.

 

Si segnala che ai fini del beneficio restano in vigore i requisiti di accesso già applicati negli anni passati, come specificati dall’Istituto con propria circolare n. 61/2012, che sono:

  • le imprese attive almeno da un biennio: rileva la presenza di almeno un rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o determinato) come regolarmente denunciato attraverso il modello DMAG/UNICO; ciò con riferimento ai due anni solari precedenti l’annualità cui si riferisce lo sconto (per intenderci, per il 2015 bisogna considerare il 2013 e il 2014);

  • assenza di denunce di infortunio da un biennio: l’orizzonte temporale da considerare è lo stesso di cui sopra, per cui nella sostanza le aziende che hanno una data di inizio attività successiva al 1° gennaio del biennio di osservazione sono escluse; il riferimento è agli infortuni solo se “denunciati” (o tramite certificato medico o direttamente dall’impresa); la presenza di infortuni in itinere o c.d. “in franchigia” non rappresentano una condizione ostativa, così come di quelli ritenuti negativi; non rileva nemmeno la presenza di malattie professionali;

  • assenza, sempre da 2 anni, di provvedimenti sanzionatori ex art. 14 TU sicurezza o sanzionatori conseguenti a violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

  • rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione, infortuni e igiene e contestuale adozione di misure per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza (già previste nell’ambito delle procedure in materia di valutazione dei rischi);

  • regolarità in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché per adempimenti contributivi e assicurativi.

    Verificate tutte queste condizioni, ogni impresa, entro la scadenza del 30 giugno p.v., può inoltrare la domanda utilizzando l’apposito MODULO – invariato rispetto all’anno scorso e allegato anch’esso alla circolare insieme alla “Guida alla compilazione 2015”.

    Si segnala che potrà operare tranquillamente anche un intermediario (CSA) autorizzato dal datore di lavoro.

    A fronte della presentazione della domanda, la procedura rilascerà una ricevuta con l’invio di un messaggio di posta elettronica.

    In merito all’ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE e alla concessione del beneficio - in caso di esito positivo - la lista definitiva delle aziende ammesse allo sconto sarà disponibile solo alla fine dell’anno successivo – cioè a fine 2016.

    Come noto, ciò dipende dalla specifica tempistica legata al pagamento dei contributi agricoli e al successivo controllo di regolarità contributiva dell’INPS.

    Per cui, solo allora verrà definita la percentuale di riduzione spettante, in funzione delle imprese beneficiarie e delle risorse disponibili (20 milioni di euro ogni anno).

    Come già detto, lo sgravio alle imprese beneficiarie si cumula con altre riduzioni di contribuzione eventualmente dovute.