È stata pubblicata in G.U. la Legge 15 dicembre 2023, n. 191 di conversione del DL 18 ottobre 2023, n. 145, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (All.1).
Nel rinviare alla circolare generale del Servizio legislativo-legale-fiscale n.33 del 18 dicembre u.s., si segnalano di seguito le disposizioni di maggiore interesse per il settore ambientale e dell’energia.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
Contributo di solidarietà e base imponibile
Riferimento articolo 6 - Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127
L’articolo 6 interviene sulle modalità di calcolo del contributo di solidarietà previsto dalla legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022, commi da 115 a 121) a carico di talune imprese del settore energetico escludendo parzialmente dalla base imponibile del contributo la distribuzione, o comunque l’utilizzo, nel periodo di imposta 2022, di riserve accantonate in sospensione d’imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali.
Contestualmente, si istituisce, per il 2024, un contributo di solidarietà a carico delle imprese che si avvalgono della suddetta esclusione di ammontare pari al beneficio conseguente.
Al riguardo, si ricorda che l’articolo 1 della legge di bilancio 2023, commi da 115 a 119, ha istituito un contributo di solidarietà temporaneo per l’anno 2023 a carico dei soggetti:
- che esercitano in Italia, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica;
- che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale;
- rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale;
- che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;
- che importano a titolo definitivo, per la successiva rivendita, energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni.
In particolare, il contributo è determinato applicando un'aliquota del 50% sulla quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società, relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 % la media dei redditi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022. Il valore si assume pari a zero nel caso in cui la media dei redditi pregressi sia negativa.
Il comma 1 dell’articolo in esame, quindi, prevede, ai fini della determinazione del suddetto contributo di solidarietà, l'esclusione dalla base di calcolo del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate a copertura di vincoli fiscali, cioè destinate alla copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera b) del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) nel testo previgente alle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 33, lettera q) della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007). Tale esclusione si applica nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
Inoltre, il comma 2 prevede che, nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, siano parimenti esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1 ° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta.
Nella relazione illustrativa, si chiarisce che commi 1 e 2 mirano a ripristinare il contenuto dell’articolo 5 del D.L. n. 34/2023, che già prevedeva una rideterminazione, nei termini indicati, della base imponibile su cui applicare il contributo di solidarietà temporaneo. Detta disposizione, tuttavia, era stata successivamente abrogata dall’articolo 22, comma 1 del D.L. n. 61/2023.
Il comma 3 prevede l’abrogazione della disposizione (articolo 4, comma 1 del D.L. n. 98/2023) che ha stabilito al 30 novembre il termine ultimo per il versamento della quota del contributo di solidarietà dovuta in ragione dell’abrogazione dell’articolo 5 del D.L. n. 34/2023. Il comma 4 precisa che non si fa luogo, in ogni caso, a restituzione delle somme già versate, che, quindi, rimangono acquisite al bilancio dello Stato.
Il comma 5, infine, istituisce per il solo anno 2024 un contributo di solidarietà, a carico dei soggetti che si avvalgono delle disposizioni indicate ai commi 1 e 2, di ammontare pari al beneficio che si ottiene per effetto dell’applicazione delle medesime disposizioni, da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024.
In sintesi, quindi, la quota del contributo di solidarietà per il 2023 non versata in applicazione dell’articolo 5 del D.L. n. 34/2023 sarà comunque dovuta a titolo di contributo di solidarietà temporaneo per l’anno 2024.
Riduzione delle accise sui prodotti energetici
Riferimento articolo 7, comma 1
La disposizione modifica l’articolo 1, comma 291, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) intervenendo sul meccanismo di rideterminazione delle aliquote d’accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale.
In particolare, si modificano i presupposti di emanazione del decreto ministeriale di riduzione delle accise, allo scopo di condizionarlo all’aumento del greggio, sulla media del mese precedente (in luogo del “precedente bimestre”, come previsto finora) rispetto al valore di riferimento indicato nei documenti di finanza pubblica (DEF o NADEF) e tenuto conto dell’eventuale diminuzione del prezzo, nella media del bimestre precedente (in luogo del “quadrimestre”, come finora previsto).
Proroga di termini per la restituzione del gas stoccato dal GSE ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50
Riferimento articolo 8
La disposizione interviene sullo svolgimento del servizio di riempimento di ultima istanza degli stoccaggi di gas naturale (stabilito dall’5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50), ai sensi del quale il Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE) ha provveduto all’acquisto e allo stoccaggio.
Si ricorda che l’articolo 5-bis del decreto-legge n. 50 del 2022 stabiliva che, per contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti, il GSE, anche tramite accordi con società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e in coordinamento con impresa di trasporto di gas naturale, provvedesse ad erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l’acquisto di gas naturale, ai fini del suo stoccaggio e della sua successiva vendita entro il 31 dicembre 2022.
Rispetto alle procedure già esperite, rimane ancora nella disponibilità del GSE una quantità di gas in stoccaggio pari 12.199 GWh.
L’articolo in commento mira a valorizzare al meglio la vendita del gas stoccato da parte del GSE, potendo disporre di un periodo che vada oltre l’anno termico di stoccaggio (fino al 15 ottobre 2024) per vendere il gas in uno scenario di prezzi del mercato gas tendenzialmente rialzisti.
Sulla base della relazione tecnica, un periodo più ampio per la vendita permetterebbe infatti di valorizzare il servizio di ultima istanza del gas stoccato con vantaggi per il sistema:
- assicurare che il gas di ultima istanza sia meglio valorizzato ed impiegato in coerenza con la complessiva disponibilità di gas sul mercato nel corso della stagione invernale 2023/24;
- contribuire a ridurre la tensione sui mercati legata agli approvvigionamenti di gas;
- contribuire al mantenimento dei livelli di gas stoccato in coerenza con gli obiettivi strategici nazionali di riempimento fino al 2024;
- concorrere alla stabilizzazione degli approvvigionamenti di gas di importazione che consentano di sopperire alle previste riduzioni di gas russo.
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE
Sanzioni per violazioni relative a comunicazioni, registri e formulari per la gestione dei rifiuti
Riferimento articolo 8-quater
La disposizione, introdotta in sede di conversione, interviene sulle sanzioni in materia di tracciabilità dei rifiuti, previste dall’articolo 258 del codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006).
In particolare, il comma 9 dell’articolo 258 richiamato, introducendo una norma di favore rispetto al regime previgente, stabilisce che chiunque viola le disposizioni relative agli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per quanto attiene al trasporto dei rifiuti soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica inoltre a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui all’articolo 258.
La modifica introdotta dall’articolo in esame stabilisce che queste disposizioni di favore (che erano state introdotte con il decreto legislativo n. 116 del 2020), possano essere applicate a tutte le violazioni commesse anteriormente all' entrata in vigore del decreto legislativo n. 116, (26 settembre 2020) per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.
Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (ambiente@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.