Si comunica l’emanazione delle nuove regole per l’ingresso dei lavoratori non comunitari nel nostro paese contenute nel DPCM in oggetto recante l’individuazione delle quote di ingresso dei LAVORATORI EXTRACOMUNITARI STAGIONALI E NON STAGIONALI, NONCHE’ AUTONOMI PER il TRIENNIO 2026-2028 da leggersi in combinato disposto al Decreto legge n. 146/2025 già in vigore, che apporta modifiche strutturali al T.U. Immigrazione n. 286/1998 mettendo a regime meccanismi attuativi già sperimentati negli anni scorsi, come ad esempio l’obbligo di precaricamento delle domande.
Esaminando l’insieme delle novità applicative, come illustrate puntualmente nella Circolare Interministeriale n. 8047 del 16 ottobre 2025 (allegata), si evidenziano le regole ora valide perché inserite nel T.U. Immigrazione:
- decorrenza del termine per l’adozione del nulla osta per lavoro subordinato dal momento in cui la richiesta viene imputata alla quota di ingresso, anziché dalla data di presentazione della domanda (ricordiamo termine fissato in 60 giorni per ingressi non stagionali e in 20 giorni per stagionali);
- conferma della PRECOMPILAZIONE OBBLIGATORIA delle richieste che per il 2026 si terrà DALLE 9.00 DEL 23 OTTOBRE p.v. ALLE ORE 20.00 DEL 7 DICEMBRE 2025;
- conferma del limite di 3 richieste di nulla osta presentabili da parte di ciascun datore di lavoro, limite NON applicabile – ricordiamo - per le domande presentate tramite intermediari autorizzati o associazioni datoriali, come Confcooperative, che abbiano sottoscritto specifico Protocollo con il Ministero del Lavoro.
Sul fronte della programmazione Il DPCM, adottato secondo l’impianto normativo già in vigore per il precedente triennio 2023-2025 tranne che per le modifiche normative nel frattempo intervenute, conferma le quote dei lavoratori stagionali nei valori della precedente programmazione
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Anno
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Stagionali
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Non stagionali
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Autonomi
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Totale
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2026
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88.000
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76.850
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650
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164.850
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2027
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89.000
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76.850
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650
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165.850
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2028
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90.000
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76.850
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650
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166.850
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Totale
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267.000
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230.550
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650
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497.550
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prevedendo l’INVIO EFFETTIVO DELLE DOMANDE A PARTIRE DAI SEGUENTI TERMINI:
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Anno
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2026
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2027
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2028
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Stagionali settore agricolo
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12/01 h. 9.00
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12/01 h. 9.00
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12/01 h. 9.00
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Stagionali settore turistico
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9/02 h. 9.00
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9/02 h. 9.00
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9/02 h. 9.00
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Non stagionali
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16/02 h. 9.00
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16/02 h. 9.00
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16/02 h. 9.00
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No stagionali per assistenza familiare/autonomi
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18/02 h. 9.00
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18/02 h. 9.00
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18/02 h. 9.00
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Alla fine della fase di precompilazione delle domande, praticabile tramite il Portale ALI (https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm) dal 23 ottobre al 7 dicembre 2025 con riferimento all’annualità 2026, l’applicativo verrà riaperto nel periodo 9-13 dicembre p.v. per consentire, soprattutto a coloro che abbiano precaricato l’istanza negli ultimi giorni disponibili, di verificare in via definitiva i dati acquisti dal sistema ed effettuare la necessaria operazione di salvataggio rendendo la domanda pronta per l’invio nei giorni di click day.
Ciò detto, quale ulteriore novità procedurale al fine di evitare utilizzi impropri degli ingressi stabiliti, il DPCM precisa all’articolo 8 una decadenza delle domande caricate sul sistema decorsi 6 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per la quale sono state inserite o qualora a seguito dell’ottenimento del nulla osta di ingresso non sia seguito nel medesimo termine il rilascio del visto di ingresso.
Mentre, diversamente dalle annualità passate, per accelerare il percorso di approvazione delle istanze, il Ministero del Lavoro dovrebbe ripartire e assegnare le quote per ambito provinciale in tempi piuttosto rapidi rispetto all’avvio dei termini per la presentazione delle domande (10 giorni dai rispettivi click day, come previsto dall’art. 9 DPCM).
Per il resto il quadro applicativo di riferimento, come analiticamente illustrato nella circolare interministeriale già richiamata, rimane quello degli anni precedenti con la conferma della regola per cui le istanze relative a lavoratori provenienti da Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka e Marocco - Stati individuati da specifico decreto MAECI quali a elevato rischio di presentazione di domande caratterizzate da documentazione contraffatta o prive dei requisiti - non saranno accolte con il meccanismo del silenzio-assenso e saranno soggette a procedure di verifica esclusiva da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, non delegabile a terzi (intermediari e organizzazioni datoriali, ancorché firmatarie di specifico Protocollo con il Ministero del Lavoro).
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- Ingressi per lavoro non stagionale
Oltre al dettaglio delle quote e alle tempistiche per l’invio delle domande, come riportate nelle tabelle precedenti, l’articolo 6 puntualizza l’ambito dei settori, esteso rispetto al passato (e da leggersi in combinato disposto con le definizioni e i codici ATECO 2025 richiamati all’art. 1 del DPCM), per i quali sono ammessi ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale: agricoltura, silvicoltura e pesca; industrie alimentari; delle bevande e del tabacco; industrie tessili, dell’abbigliamento e calzature; industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo; altre industrie (con codici ATECO da 16 a 22 e da 26 a 33); costruzioni; commercio all’ingrosso e al dettaglio; servizi di alloggio e ristorazione; servizi turistici; servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio; servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone; sanità, assistenza sociale e servizi sanitari privati; altri servizi (con codici ATECO 61,62,63 e 68).
Va rilevato che, a fronte di tale estensione, venga tuttavia eliminata l’indicazione esplicita di alcune figure professionali - acconciatori, elettricisti e idraulici.
Detto ciò, la norma come al solito declina ulteriormente il numero di ingressi complessivi rispetto a diverse fattispecie, andando in particolare a riservare un “cassetto” relativamente alle domande che interessano cittadini provenienti da Paesi con cui esistono specifiche intese di cooperazione in materia di immigrazione o che promuovono al loro interno campagne informative finalizzate a sottolineare i pericoli legati ai traffici migratori irregolari.
Un’altra conferma riguarda l’aver previsto una parte di quote riservate, pari a 13.600 per il 2026, 14 mila per il 2027 e 14.200 per il 2028, relativamente all’ingresso di lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell’assistenza familiare, ma – precisa la circolare interministeriale – limitatamente ai rapporti di lavoro domestico, per cui per le altre assunzioni nel settore della sanità, assistenza sociale e servizi sanitari privati andranno utilizzate le altre quote disponibili per l’ingresso di lavoratori subordinati in generale.
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- Ingressi per lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico
Su questo fronte l’articolo 7 conferma una riserva di quote (47 mila per ciascun anno del triennio 2026-2028) per l’ingresso di lavoratori stagionali dedicata a domande presentate da organizzazioni datoriali del settore agricolo quali Confcooperative.
Analoga conferma riguarda il un canale privilegiato contestualmente dedicato anche alle domande presentate nel settore turistico dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, non identificate nel DPCM (13 mila quote nel 2026, 14 mila quote nel 2027 e 15 mila nel 2028).
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Inoltre:
- il Decreto-Legge, ancora suscettibile di eventuali modifiche durante il suo iter di conversione parlamentare, contiene ulteriori profili di minor importanza, ma comunque degni di attenzione, tra i quali preme richiamare:
- possibilità di svolgere attività lavorativa anche se si risulta ancora in attesa della conversione del permesso di soggiorno (in analogia a quanto già disciplinato in caso di rilascio o rinnovo del permesso);
- estensione del controllo prescritto in relazione alla veridicità delle dichiarazioni rese dai datori di lavoro in fase di precompilazione delle domande di nulla osta al lavoro subordinato anche alle dichiarazioni fornite per ingressi relativi lavoro subordinato in casi particolari, volontariato, ricerca, lavoratori stranieri altamente qualificati, trasferimenti intra-societari;
- innalzamento da 6 a 12 mesi della durata del permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro o per motivi di protezione con possibilità d’ora in poi per gli stessi titolari di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e per le vittime di violenza domestica di richiedere l’assegno di inclusione (possibilità già concessa alle vittime di sfruttamento lavorativo);
- in materia di ricongiungimento familiare, innalzamento del termine per il rilascio del nulla osta da 90 a 150 giorni;
- il DPCM, in linea con la disciplina di riferimento in vigore, richiama in termini generali i criteri sottostanti la nuova programmazione sottolineando la possibilità di specifici ingressi al di fuori delle quote nei confronti in particolare di cittadini di Paesi con cui l’Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio oppure a lavoratori formatisi all’estero nei loro paesi di origine.