Circolari

Circ. n. 30/2022

DECRETO LEGGE 23 SETTEMBRE 2022, N. 144

Si comunica che, nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre u.s., è stato pubblicato il Decreto-Legge 23 settembre 2022, n. 144 (All.)

 

DECRETO LEGGE 23 SETTEMBRE 2022, N. 144

(D.L. AIUTI-TER)

 

Il provvedimento reca misure urgenti per contenere il costo dell’energia e dei carburanti, a sostegno dell’economia e in materia di politiche sociali, nonché misure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il provvedimento è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in GU, cioè, il 24 settembre 2022, ed è stato presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Di seguito l’esame di alcune delle misure introdotte rinviando, per gli approfondimenti specifici, alle comunicazioni degli altri servizi, delle federazioni e di ICN S.p.a. [si vedano le Circolari n. 67/2022, Prot. 3613, del Servizio Sindacale Giuslavoristico; Confcooperative Fedagripesca del 27/09/2022, Prot. 3609; Servizio Ambiente Energia n. 62/2022, Prot. 3632 e la Newsletter n. 24/2022 di ICN S.p.a.].

 

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  1. Misure URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI

 

art. 5, commi 3, 4 e 5. contributo “una tantum” alle strutture sanitarie private accreditate.

In base al combinato disposto dei commi 3, 4 e 5, dell’articolo in commento, ne deriva la possibilità che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riconoscano alle strutture sanitarie private accreditate, (in virtù degli accordi o dei contratti stipulati ai sensi dell’articolo 8-quinquies, D.lgs. n. 502/92 e anche in deroga alle regole sulla razionalizzazione e riduzione delle spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 14, primo periodo, D.L. n. 95/2012), un contributo una tantum a valere sulle risorse indicate nel comma 4 dell’articolo in commento, non superiore allo 0,8% del limite di spesa assegnato per il 2022.

A tal fine, le predette strutture private dovranno addurre apposita rendicontazione che attesti l’avvenuto incremento del costo complessivo per lo stesso 2022 per il pagamento di utenze di energia elettrica e gas[1].

 

art.6. disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale.

Con la disposizione in commento si prevede l’incremento, di ulteriori 100 milioni di € dello stanziamento del Fondo di cui all’articolo 9, D.L. n. 115/2022 (c.d. decreto Aiuti-bis)[2].

Le ulteriori risorse sono destinate al riconoscimento di un contributo per l’aumento del costo (al netto dell’IVA) sostenuto nel terzo quadrimestre 2022, rispetto al periodo analogo del 2021, per l’acquisto di carburante per i mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo e ferroviario[3].

 

art. 7. disposizioni urgenti in materia di sport.

Incrementata di 50 milioni di € per l’anno 2022 la dotazione del Fondo istituito nello stato di previsione del MEF, ex articolo 1, comma 369, L. n. 205/2017 (L. di bilancio 2018), per l’erogazione di contributi a fondo perduto ad associazioni e società sportive dilettantistiche, discipline sportive, enti di promozione sportiva, federazioni sportive, ivi comprese le associazioni e federazioni sportive paralimpiche, che gestiscono impianti sportivi e piscine[4].

 

art.8. disposizioni urgenti in favore degli enti del terzo settore.

  • Il comma 1, istituisce nello stato di previsione del MEF, per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito Fondo, con una dotazione di 120 milioni di € per l’anno 2022, ai fini del riconoscimento di CONTRIBUTI a vantaggio degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali in regime residenziale e semiresidenziale, diretti a persone con disabilità e non autosufficienti (ciò allo scopo di contenere gli effetti della crisi energetica per tali enti che gestiscono servizi ritenuti prioritari, a fronte dei rincari energetici per energia termica ed elettrica nel terzo e quarto trimestre del 2022, in proporzione ai costi sostenuti rispetto nello stesso periodo dell’anno 2021)[5].

  • Il comma 2 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito Fondo, con una dotazione di 50 milioni di € per l’anno 2022, per la concessione di un contributo straordinario in favore degli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)[6], delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, coinvolte nella trasmigrazione dei rispettivi registri al RUNTS e a favore delle ONLUS di cui al D.lgs. n. 460/97, iscritte nella rispettiva anagrafe (se non compresi tra i soggetti di cui al comma 1), per il ristoro dei maggiori oneri sostenuti nell’anno 2022 per l’acquisto dell’energia e del gas naturale, calcolato in proporzione ai costi sostenuti nel 2021[7].

 

art.11. CONTRIBUTO ENERGIA E GAS PER CINEMA, TEATRI, ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA.

L’articolo prevede lo stanziamento di 40 milioni di € per l’anno 2022, con la finalità di concedere un contributo a sale teatrali, da concerto, cinematografiche e istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101, D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per spese di funzionamento incrementate a seguito degli aumenti dei costi dell’energia elettrica e il gas[8].

 

art.12. rifinanziamento del fondo destinato all’erogazione del bonus trasporti[9].

Incrementata di ulteriori 10 milioni di € per l’anno 2022 la dotazione del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 35, D.L. n. 50/2022 (Decreto aiuti), rifinanziato già con l’articolo 27, D.L. n. 115/2022 (Decreto aiuti-bis), ai fini dell’erogazione di un buono per l’acquisto di abbonamenti per servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e per il servizio di trasporto ferroviario nazionale.[10]

 

art.13. disposizioni per la gestione dell’emergenza energetica nelle scuole paritarie.

Tenuto conto delle maggiori esigenze finanziarie derivanti dal fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari, la disposizione prevede l’incremento di 30 milioni di €, per l’anno 2022, dei contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e per le spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato, secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 13, L. n. 62/2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione).

 

art.14. disposizioni per il sostegno del settore del trasporto.

La disposizione reca misure di sostegno a favore degli operatori del settore trasporto, al fine di temperare gli eccezionali aumenti del costo dei carburanti e dell’energia.

A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di € per l’anno 2022, di cui:

  • 85 milioni di € per il sostegno del settore autotrasporto merci di cui all’articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

  • 15 milioni di € da destinare al settore dei servizi di trasporto persone su strada[11].

Con successivo decreto MIMS di concerto con il MEF, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, saranno determinati i criteri di determinazione, le procedure di erogazione e le modalità di assegnazione delle provvidenze, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

 

art.15. contributo una tantum in favore degli istituti di patronato.

La disposizione riconosce agli istituti di patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, un contributo una tantum pari a 100 euro per ciascuna sede centrale, regionale e provinciale e zonale, riconosciuta alla data di entrata in vigore del decreto in commento, a parziale compensazione dei costi sostenuti per il pagamento delle utenze di energia elettrica e gas.

Ciò allo scopo di sostenere le attività di assistenza dei predetti istituti e tamponare in parte le ripercussioni economiche derivanti dagli eccezionali incrementi dei costi energetici[12].

 

art.16. procedure di prevenzione incendi.

La disposizione, di natura ordinamentale, interviene sulle procedure semplificate in materia di prevenzione degli incendi, introdotte dal D.P.R. n. 151/2011 che ha inserito, in alcuni casi nei procedimenti, la segnalazione di inizio attività (SCIA) in luogo della procedura amministrativa autorizzatoria preventiva.[13]

Pertanto, la disposizione in esame introduce una semplificazione delle procedure di prevenzione autorizzatorie per le attività indicate nelle sopra citate categorie complesse B e C, riducendo da 60 giorni a 30 giorni il termine entro cui il comando generale dei vigili del fuoco deve esprimere il proprio parere nei casi in cui, a seguito di installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture sulle facciate di edifici a servizio delle predette attività, sia necessaria la preventiva valutazione della conformità antincendio del progetto.

 

art.17. adeguamento dell’importo massimo dei finanziamenti garantiti.

L’articolo interviene sulla disciplina contenuta nell’articolo 20, comma 1, D.L. n. 50/2022 (Decreto aiuti) in materia di garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, che hanno subito un incremento dei costi energetici. Conseguentemente, si adegua l’importo massimo dei finanziamenti garantiti gratuitamente da ISMEA ai nuovi limiti previsti dal primo emendamento del 20 luglio 2022 al Quadro temporaneo di crisi degli aiuti di Stato (del 23 marzo 2022) della Commissione europea, adottato a seguito del conflitto bellico russo-ucraino.

Pertanto, si incrementa l’importo massimo concedibile che passa dagli originari 35.000 € a 62.000 €, al fine di garantire maggiore liquidità alle PMI agricole e della pesca colpite dai rincari dei costi delle materie prime, dell’energia e dei carburanti.

 

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  1. Misure per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza
     

art.25. nuove misure di attuazione del PNRR in materia di alloggi e residenze per studenti universitari.

L’articolo in esame integra le disposizioni di attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR (Alloggi per studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti), introducendo l’articolo 1-bis, alla L. n. 338/2000 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari) titolato “Nuovo housing universitario”.

In particolare, si prevede la costituzione di un apposito Fondo housing universitario nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, con una dotazione pari a 660 milioni di €[14].

 

art. 26. misure per la riforma degli istituti tecnici.

art. 27. misure per la riforma degli istituti professionali.

art. 28. osservatorio nazionale per l’istruzione tecnica e professionale.

Le disposizioni in commento rispondono alla necessità di garantire la piena attuazione del PNRR-M4C1-R1.1.

In tale ottica:

  • l’articolo 26, introduce disposizioni per la riforma degli istituti tecnici[15];
  • l’articolo 27 reca misure per la riforma degli istituti professionali[16];
  • l’articolo 28, infine, istituisce l’”Osservatorio nazionale per l’istruzione tecnica e professionale”[17].
     
     
    art. 30. utilizzo economie da contratti di forniture e servizi o di concessione di contributi pubblici.

Sempre al fine di contenere gli eccezionali aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dell’energia e del carburante, accogliendo una specifica richiesta dell’Alleanza e delle altre associazioni di rappresentanza, la disposizione autorizza le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR ad utilizzare, previa comunicazione al MEF/Ragioneria generale dello Stato, le risorse assegnate e non utilizzate per procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, o per la concessione di contributi connessi con gli interventi del PNRR), nell’ambito degli stessi interventi per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall’incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell’energia.

 

art. 31. realizzazione piattaforme per la gestione di informazioni e dati relativi all’attuazione delle misure del pnrr del ministero dello sviluppo economico.

L’articolo autorizza il Ministero dello sviluppo economico, quale amministrazione centrale titolare degli interventi, ad affidare direttamente a società ed enti in house la realizzazione di piattaforme informatiche utili a garantire l’acquisizione, l’elaborazione e la gestione dei dati e processi, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di coordinamento, gestione, monitoraggio, attuazione, rendicontazione e controllo delle misure previste nel PNRR.

 

art.32.misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici.

La disposizione si inserisce tra le misure dirette ad accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici, previste dall’articolo 10, D.L. n. 77/2021, finalizzate a sostenere l’avvio delle procedure di affidamento e accelerare l’attuazione degli investimenti previsti nel PNRR.

Essa, infatti, nell’inserire il comma 6-quater all’articolo 10 sopra citato, individua nelle procedure di affidamento per accordo quadro una misura utile a sostenere ed attuare celermente gli investimenti del PNRR[18].

 

art.34. estensione e rifinanziamento della misura pnrr in favore delle farmacie rurali sussidiate.

L’articolo ha la finalità di completare il processo di consolidamento delle farmacie rurali sussidiate, di cui all’articolo 2, L. n. 221/68, nell’ambito della M5C3, Investimento 1, sub-investimento 1.2 del PNRR.

Si evidenzia che il processo di consolidamento delle c.d. farmacie rurali (secondo la definizione di cui all’articolo 1, L. n. 221/68 sopra citata), è stato avviato con la pubblicazione dell’avviso pubblico dell’Agenzia per la coesione territoriale n. 305/2021, ai fini della presentazione di proposte di intervento per la selezione di progetti diretti a consolidare le predette farmacie e riguardanti, principalmente:

  • l’ammodernamento delle postazioni di lavoro;
  • l’ampliamento dello spazio di conservazione dei farmaci;
  • le postazioni per i video-consulti;
  • i dispositivi per screening, prevenzione e monitoraggio delle patologie[19].
     
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  1. ulteriori disposizioni urgenti.
     
    art.35. partecipazione dello stato italiano al programma di assistenza macrofinanziaria eccezionale in favore dell’ucraina.

La disposizione autorizza il MEF ad adottare tutti gli atti ed accordi necessari ai fini della partecipazione dello Stato italiano al programma europeo di Assistenza MacroFinanziaria (AMF) a favore dell’Ucraina, per un importo complessivo massimo di euro 700.000.000 di € per l’anno 2022, per la copertura, nei limiti della quota di spettanza dello Stato italiano, dei rischi sostenuti dall’Unione europea[20].

 

art.36. incremento delle risorse destinate ai centri di assistenza fiscale.

La disposizione incrementa di 15 milioni di € (passando, quindi da 13 a 28 milioni di € per l’anno 2022) lo stanziamento previsto dall’articolo 49, comma 1-bis, D.L. n. 36/2022, in favore dei centri di assistenza fiscale, tenuto conto dell’incremento rilevante del numero delle dichiarazioni sostitutive uniche per il calcolo dell’ISEE, connesso anche al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale previsto dal D.lgs. n. 230/2021.

 

art.38. disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo.

L’articolo interviene sulla disciplina della procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, di cui all’articolo 5, commi da 7 a 12, D.L. n. 146/2021, prevista per i soggetti che intendono riversare il credito maturato in uno o più periodi d’imposta a decorrere da quello successivo al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, utilizzato indebitamente in compensazione alla data di entrata in vigore del decreto n. 146 sopra citato (22 ottobre 2021).[21]

A tal fine, la disposizione in commento, tenuto conto dell’emergenza energetica in corso, proroga (dal 30 settembre 2022) al 31 ottobre 2022, il termine entro cui aderire alla procedura di riversamento, allo scopo di permettere alle imprese di regolarizzare la loro posizione, senza addebiti di sanzioni o interessi, rispetto a indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo.

 

art.39. clausola sociale per l’affidamento dei servizi museali.

La disposizione modifica l’articolo 1-ter, D.L. n. 104/2019 (Misure per il servizio pubblico essenziale di tutela, valorizzazione e fruizione degli istituti e luoghi della cultura), inserendo un nuovo comma, 2-bis, con cui si prevede l’applicazione della c.d. clausola sociale di cui all’articolo 50, D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) anche nel caso di affidamento diretto di servizi di valorizzazione museale e strumentali di cui all’articolo 117 del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) da parte del Ministero della cultura a società in house dello stesso Ministero[22].

 

art.40. ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese.

L’articolo proroga ulteriormente, fino al 31 dicembre 2022, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 9-ter, comma 5, del D.L. n. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori), riguardanti il sostegno delle imprese di pubblico esercizio per le quali, come noto, è stato previsto che la posa in opera temporanea, su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili (ombrelloni, tavoli, sedie, arredamenti d’arredo e similari) funzionali all’attività di somministrazione di bevande e alimenti, non è subordinata alla autorizzazioni previste dagli articoli 21 e 146 del codice di cui al D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Inoltre, non trova applicazione il limite temporale dei 180 giorni previsto per la rimozione di opere stagionali legate ad esigenze temporanee e contingenti, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico in materia di edilizia, di cui al D.P.R. n. 380/2001[23].

 

[1] Trattasi delle risorse stanziate ai sensi del comma 3 dell’articolo in esame, pari a 1.400 milioni di € per il 2022 e delle risorse stanziate ai sensi dell’articolo 40, comma 1, D.L. n. 50/2022 (c.d. decreto aiuti) a favore del SSN, al fine di temperare i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e al perdurare degli effetti della pandemia.

Con successivo decreto del Ministero della salute/MEF, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, saranno determinate le modalità di ripartizione delle risorse in esame.

[2] Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 29/2022.

[3] Si rammenta che l’articolo 9 sopra citato, ha istituito presso il MIMS, un Fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, allo scopo di erogare ai soggetti esercenti i servizi di trasporto enunciati, un contributo per il maggior costo sostenuto nel secondo quadrimestre 2022, (al netto dell’IVA) rispetto al costo del medesimo periodo 2021, per l’acquisto di carburante.

Pertanto, con la disposizione in commento, tenuto conto del protrarsi della crisi energetica, si estende la misura di supporto anche al terzo quadrimestre 2022.

Il MIMS, di concerto con il MEF, con decreto, da adottarsi entro il 31 ottobre 2022, provvede a determinare i criteri e le modalità per il riconoscimento da parte dell’ente concedente o affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo e le modalità di rendicontazione.

Eventuali risorse residue, a seguito del riparto di cui alle disposizioni precedenti, possono essere destinate ad incrementare la quota diretta al riconoscimento dei contributi per il secondo quadrimestre 2022.

[4] Con successivo provvedimento dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, saranno individuati i termini, le modalità per la presentazione delle richieste, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione e i controlli.

[5] Al fine di evitare che tali maggiori oneri siano addebitati agli utenti e fruitori dei predetti servizi ovvero un’eventuale riduzione o cancellazione degli stessi, determinando così non solo un effetto gravoso da un punto di vista dei maggiori oneri delle strutture pubbliche, ma anche in termini di impatto sociale, si ritiene necessario fornire il dovuto supporto agli enti erogatori dei servizi stessi.

[6] Tra i quali si annoverano anche le cooperative sociali e le altre imprese sociali.

[7] Con successivo decreto del PCM, di concerto con l’Autorità delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, saranno determinate le modalità e i termini di presentazione delle richieste, di erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 e le procedure di controllo.

I contributi in esame non sono cumulabili tra loro. Non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né dell’imponibile ai fini IRAP.

Sono cumulabili, invece, con altre misure agevolative aventi ad oggetto gli stessi costi, purché il cumulo non determini il superamento del costo sostenuto.

Le amministrazioni coinvolte nell’erogazione dei predetti contributi possono valersi di società in house.

[8] Tali realtà sono state già fortemente penalizzate a seguito della pandemia da COVID-19 e operano ancora con un numero di presenze limitate. Pertanto, l’intervento in commento è diretto temperare la crescita dei costi fissi.

Le modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse saranno determinate con successivo decreto del Ministero della cultura, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

[9] Circolari del Servizio Legislativo e Legale nn. 25 e 29/2022.

[10] Si rammenta che la dotazione iniziale del predetto Fondo era pari a 79 milioni di €, elevata a 180 milioni dall’articolo 27, D.L. n. 115/2022 e incrementata, per ultimo, di ulteriori 10 milioni di € dalla disposizione in commento.

[11] Trattasi dei servizi di trasporto resi ai sensi del D.lgs. n. 285/2005; quelli resi sulla base delle autorizzazioni rilasciate dal MIMS, ex regolamento (CE) n. 1073/2009; quelli resi sulla base delle autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali, ai sensi delle norme regionali di attuazione del D.lgs. n. 422/97; quelli resi in base alla L. n. 218/2003.

[12] Ai fini della fruizione della provvidenza, dovrà essere presentata apposita istanza, con l'elenco delle sedi per le quali si chiede il contributo,

al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

[13] Ciò tenuto conto del carattere delle attività e cioè:

  • semplici e a basso rischio di incendio (di cui all’Allegato I, categoria A), per cui è sufficiente la mera SCIA;

 ovvero

  • complesse e ad alto rischio di incendio (di cui alle categorie B e C, Allegato I, del sopra citato D.P.R. 151/2011), per cui è necessaria la preventiva valutazione di conformità antincendio del progetto da parte del comando dei vigili del fuoco territorialmente competente, che deve esprimere il proprio pare entro 60 giorni.

 

[14] Le risorse del Fondo sono assegnate, anche in convenzione ovvero in partenariato con le università, con le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, o con gli enti regionali per il diritto allo studio, alle  imprese, agli operatori economici (di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) D.lgs. n. 50/2016) e agli altri soggetti privati di cui all’articolo 1, comma 1, L. n. 338/2000 (cioè Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, università statali legalmente riconosciute, collegi universitari, consorzi universitari, cooperative di studenti senza fini di lucro e ONLUS operanti nel settore del diritto allo studio), sulla base di proposte selezionate da una Commissione istituita presso il MUR.

Le risorse sono ripartite in base al numero dei posti letto attesi, considerato il fabbisogno territoriale e la quota riservata alle regioni del Mezzogiorno (ex articolo 2, comma 6-bis, D.L. n. 77/2021.

Per tutti gli approfondimenti: https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/aiuti-ter-3-nuovi-fondi-lhousing-universitario

[15] Con uno o più regolamenti, da adottare entro 180 giorni data di entrata in vigore del decreto in commento, si provvede a revisionare l'assetto ordinamentale dei percorsi dei suddetti istituti, in modo da sostenere il rilancio del Paese consolidando il legame tra crescita economica e giustizia sociale, secondo principi di potenziamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e della maggiore flessibilità nell’adeguamento dell’offerta formativa, secondo i criteri regolatori individuati nel comma 2 dell’articolo in esame.

Alla data di entrata in vigore dei suddetti regolamenti, sono abrogate tutte le norme, anche di legge, espressamente individuate nei regolamenti che regolano gli ordinamenti e i percorsi dell’istruzione tecnica, comprese le norme di cui al D.P.R. N. 88/2010.

[16] In particolare, si prevede che le istituzioni scolastiche dovranno procedere all’aggiornamento del Progetto formativo individuale per favorire la transizione nel mondo del lavoro e delle professioni.

Si prevede l’emanazione di Linee guida del MIUR, per definire misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione per la filiera tecnica e professionale, per la realizzazione dello spazio europeo dell’istruzione, conformemente agli obiettivi dell’Unione europea in materia di istruzione e formazione professionale.

[17] L’Osservatorio, con funzioni consultive e di proposta per il miglioramento del settore, è istituito presso il MIUR, è composto da quindici esperti dell'istruzione tecnica e professionale, e comunque del sistema nazionale di istruzione e formazione, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, individuati anche tra le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, compresa una rappresentanza delle Regioni, degli enti locali, del sistema camerale, dell’INVALSI e dell’INDIRE, con incarico annuale rinnovabile per una sola volta.

[18] Al fine di accelerare l'avvio degli investimenti previsti nel PNRR attraverso procedure aggregate e flessibili per l'affidamento dei contratti pubblici, d'intesa con le amministrazioni interessate, Invitalia S.p.A. promuove la definizione e la conclusione di appositi accordi quadro, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori.

La norma, pertanto, ha la finalità di implementare il ricorso a procedure aggregate per l’affidamento di servizi tecnici e dei lavori da parte delle stazioni appaltanti impegnate quali soggetti attuatori degli interventi previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, standardizzando l’impiego di elementi trasversali (es. parità tra i sessi) da parte delle singole stazioni appaltanti e agevolandone la verifica.

[19] L’avviso, con una dotazione di 100 milioni di €, prevede la concessione di un contributo  pubblico a fondo perduto una tantum per ogni farmacia rurale in regime di de minims, è disponibile al seguente link: https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Avviso-allegato-al-Decreto_305_2021.pdf.

Con la norma in esame, si prevede che il finanziamento di cui all’avviso sopra citato, possa essere concesso anche alle farmacie che operano in Comuni, centri abitati o frazioni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, collocati al di fuori del perimetro delle aree interne, come definito dalla mappatura 2021-2027 di cui all'accordo di partenariato 2021/2027 (c.d. farmacie rurali sussidiate).

 Il finanziamento è concesso alle condizioni, nei limiti e con le modalità previste dall'avviso pubblico.

[20] Il programma AMF, è stato annunciato nella comunicazione della Commissione del 18 maggio 2022 [COM(2022) 223 final] e nelle conclusioni del Consiglio europeo del 30-31 maggio e 23-24 giugno 2022, nonché nella decisione (UE) 2022/1201 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2022, quale parte dello straordinario intervento messo in atto dall’UE e dalla comunità internazionale a sostegno della stabilità macroeconomica e della resilienza dell’Ucraina nell’ambito del conflitto bellico in atto.

[21] Ai sensi del comma 9, articolo 5, D.L. n. 146/2021, i soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta in parola, devono inviare apposita richiesta all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, (e non più il 30 settembre 2022), specificando il periodo o i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili.

[22] Come noto, la clausola sociale di cui al sopra citato articolo 50 del Codice dei contratti pubblici, è diretta a garantire, (nel caso in cui i lavori o servizi precedentemente svolti da un’impresa, siano affidati, per bando, avviso o invito, ad altra impresa) la continuità del servizio e la stabilità occupazionale a tutela del lavoro, avente rango costituzionale.

[23]  Si rammenta che le disposizioni in esame, sono state introdotte e più volte prorogate per far fronte agli effetti economici negativi derivanti prima dalla pandemia da COVID-19 e, da ultimo, dalla crisi ucraina.