Circolari

Circ. n. 30/2022

CONVERSIONE DECRETO-LEGGE SOSTEGNI-TER ESONERO CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE PER AMMORTIZZATORI ESTESO AD ALTRI SETTORI

Rinviando alla circolare del Servizio Legislativo-Legale-Fiscale per un’analisi generale del provvedimento in oggetto segnaliamo, quale principale novità di nostro interesse introdotta in sede di conversione del D.L. 4/2022(1)  all’art. 7, l’ESTENSIONE DEI SETTTORI PER CUI TROVA APPLICAZIONE LIMITATAMENTE AL PRIMO TRIMESTRE 2022 L’ESONERO DAL PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE DOVUTA DAL DATORE DI LAVORO QUANDO UTILIZZA GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI.

 Ciò attraverso l’integrazione dell’Allegato I del decreto – cui si rinvia per un’analisi puntuale - con un significativo ampliamento di codici ATECO riconducibili fondamentalmente anche alla filiera HO.RE.CA./commercio all’ingrosso, gestione spettacoli e teatri nonché ad altri comparti produttivi quali, ad esempio, design, moda, legno, carta, produzione di generi alimentari.

Nel rammentare che tale misura – unica sostanziale deroga alla normativa generale attualmente in vigore in materia di ammortizzatori – già interessava tutta una serie di settori puntualmente identificati (es. turismo, ristorazione, attività ricreative), ricordiamo che la contribuzione addizionale che verrebbe risparmiata risulta:

  1. per CIGO/CIGS, pari al 9% fino alla fruizione di 52 settimane in un quinquennio mobile, al 12% nel caso di fruizione per oltre 52 ma fino a 104 settimane e infine al 15% (oltre le 104 settimane) - le aliquote indicate si applicano alla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate;
  2. per FIS, pari al 4% della medesima retribuzione persa.

 

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ULTERIORI NOVITA’ DEGNE DI NOTA introdotte in sede di conversione riguardano:

  • art. 4, commi 2-ter e ss.: l’introduzione di un nuovo esonero contributivo (premi INAIL da pagare) in favore di datori di lavoro operanti nel settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator e fruibile, nel limite delle risorse stanziate e previa approvazione della misura a livello europeo, fino a fine anno per un massimo di 5 mesi nel periodo di competenza aprile-agosto 2022;
  • art. 6-quinquies: la definizione di una nuova categoria di soggetti, c.d. “nomadi digitali” e lavoratori da remoto che, seppur cittadini non comunitari, possono svolgere la propria attività in Italia senza il nulla osta al lavoro, ottenendo un permesso di soggiorno fino ad un massimo di 1 anno - con una modifica al Testo unico immigrazione (decreto legislativo n. 286/1998) e rinviando ad apposito decreto attuativo per le modalità applicative tale possibilità configura, al pari di altre casistiche, una deroga al meccanismo delle quote di ingresso di cittadini non comunitari per lavoro stagionale o subordinato e viene ora concessa a lavoratori altamente specializzati e peculiari che prestano la loro attività attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici da remoto in via autonoma, ovvero per un’impresa anche non residente nel nostro territorio;
  • art. 7, comma 2-bis e ss: l’introduzione di alcune disposizioni finalizzate ad assicurare ai soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) – quali dislessia, disgrafia, disortografia, etc. - uguali opportunità per l’accesso al mondo del lavoro già a partire dalla fase di selezione del personale;
  • art. 23-quater: il differimento al 31 dicembre 2022 (in luogo del 30 settembre p.v. precedentemente individuato) della possibilità per un utilizzatore di avere un lavoratore in somministrazione a tempo determinato, anche oltre 24 mesi, qualora l’assunzione del medesimo da parte dell’agenzia di somministrazione sia a tempo indeterminato (fattispecie quindi prorogata per ulteriori 3 mesi).

 

(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 11 del 28 gennaio 2022 - prot. n. 443