In data odierna il Ministero della
transizione ecologica ha trasmesso lo schema di decreto in allegato che, nel
recepire la direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di
determinati prodotti di plastica sull’ambiente, fissa, con una tempistica piuttosto
stringente, una serie di misure e di divieti orientati a definire misure di
prevenzione e di riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica
sull’ambiente ed a promuovere la transizione verso un’economia circolare con
modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili.
Il Ministero ha richiesto l’invio di
contributi ed osservazioni da trasmettere a stretto giro.
Si invita, quindi, a voler segnalare
entro giovedì 27 maggio p.v. eventuali commenti da considerare nell’ambito del documento da
inviare al Ministero.
Con riferimento allo schema di decreto,
si evidenzia come le norme proposte riproducano in modo abbastanza fedele la
direttiva di riferimento.
Innanzitutto, si segnala l’ambito di
applicazione delle previsioni, che risulta riferito ai prodotti in plastica
monouso, ai prodotti in plastica oxo-degradabile, nonché agli
attrezzi da pesca contenenti plastica. Rientrano nel campo di
applicazione del decreto i prodotti in plastica fabbricata con polimeri
naturali modificati o con sostanze di partenza a base organica, fossili o
sintetiche ivi inclusi gli articoli in gomma a base polimerica ed anche la
plastica a base organica e biodegradabile, a prescindere dal fatto che siano
derivati da biomassa o destinati a biodegradarsi nel tempo.
L’obiettivo
di riduzione al consumo di una serie di prodotti indicati in allegato, deve
essere perseguito entro il 2026 e riguarda, in particolare, i seguenti
prodotti:
-
tazze per
bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;
-
contenitori per
alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per
alimenti:
-
destinati al consumo immediato, sul posto o da
asporto;
-
generalmente consumati direttamente dal
recipiente; e
-
pronti per il consumo senza ulteriore
preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i
contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo
immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e
involucri contenenti alimenti.
Secondo
quanto disposto dalla legge di delegazione europea di recente approvazione, tra
i criteri di delega (articolo 22), sono inclusi i bicchieri di plastica tra i
prodotti monouso cui applicare le misure previste dall’articolo 4.
Nella
disposizione di recepimento sono state previste diverse misure finalizzate a produrre
entro il 2026 una riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di plastica
monouso indicati, tra cui accordi di programma ed una integrazione delle
disposizioni in materia di appalti e criteri ambientali minimi.
Come
anticipato, il nuovo decreto, conformemente a quanto
previsto in direttiva, oltre ad individuare, nell’articolo 4, le specifiche
misure finalizzate a promuovere la riduzione degli imballaggi in plastica
monouso, definisce una serie di tempistiche vincolanti:
-
3 luglio 2021: divieto di immissione sul mercato per i
prodotti di plastica monouso elencati nella
parte B dell’allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile (articolo 5).
Tra questi si segnalano, in
particolare,
-
forchette, coltelli, cucchiai,
bacchette, piatti;
-
contenitori per alimenti in
polistirene espanso, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio,
usati per alimenti:
a) destinati al
consumo immediato, sul posto o da asporto;
b) generalmente
consumati direttamente dal recipiente; e
c) pronti per il
consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o
riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri
pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande,
piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
-
contenitori per bevande in polistirene
espanso e relativi tappi e coperchi;
-
tazze
per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.
-
3 luglio 2021: obbligo di marcatura dei prodotti di
plastica monouso elencati
nella parte D dell’allegato e immessi sul mercato, tra cui le tazze per bevande
(articolo 7);
-
5 gennaio 2023: adeguamento dei regimi di responsabilità estesa del
produttore istituiti prima del 4
luglio 2018 e costituzione di nuovi sistemi a responsabilità estesa del
produttore per quanto riguarda alcuni prodotti di plastica monouso elencati
nella parte E, dell’allegato (prodotti da fumo);
-
3 luglio 2024:
obbligo di immissione al consumo di prodotti di plastica monouso elencati nella
parte C dell’allegato, assicurando che i tappi e coperchi di plastica restino attaccati ai
contenitori per la durata dell’uso del prodotto (articolo 6).
I
prodotti a cui si applica la previsione sono, in particolare, i contenitori per
bevande con una capacità fino a tre litri, vale a dire recipienti usati per
contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e
coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi,
ma non si applica ai contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e
coperchi di plastica o a contenitori per bevande destinati e usati per alimenti
a fini medici speciali in forma liquida.
-
31 dicembre 2024: obbligo di istituzione di specifici sistemi di responsabilità estesa del
produttore e di copertura dei costi da parte dei
produttori dei prodotti, relativamente ai rifiuti derivanti dai materiali
indicati alla parte E, sezione 1 e 2 dell’allegato e per le attrezzature in
plastica da pesca (articolo 8). La disposizione fa riferimento alla possibilità
di raggiungere gli obiettivi fissati a carico dei produttori dei materiali
mediante i sistemi già esistenti nel settore degli imballaggi o del polietilene
o mediante la costituzione di nuovi sistemi.
La disposizione si applica, in particolare a:
a) destinati
al consumo immediato, sul posto o da asporto;
b) generalmente
consumati direttamente dal recipiente; e
c) pronti
per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o
riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a
eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti
alimenti;
-
pacchetti
e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo
immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione;
-
contenitori
per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per
contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e
coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi,
ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di
plastica;
-
tazze
per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;
-
sacchetti di plastica in materiale leggero;
-
salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite
per l’igiene personale e per uso domestico;
-
palloncini, tranne i palloncini per uso industriale
o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai
consumatori.
Si segnalano ancora l’introduzione di specifici
obiettivi di raccolta differenziata
(articolo 9) e di sanzioni connesse alla violazione dei nuovi obblighi, con
particolare riferimento alla violazione
dei divieti di immissione in consumo, degli obblighi di marcatura e di rispetto
dei requisiti dei prodotti immessi sul mercato, nonché dell’obbligo di
partecipazione ai sistemi a responsabilità estesa del produttore (articolo 13).
Si rinvia alla lettura integrale del
testo in allegato per il dettaglio delle disposizioni.
Si segnala che per qualsiasi chiarimento
o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (prosperoni.m@confcooperative.it), Capo
Servizio Ambiente ed Energia.