Circolari

Circ. n. 30/2021

Schema di decreto di recepimento direttiva plastica monouso - Richiesta osservazioni (testo aperto per la consultazione)

In data odierna il Ministero della transizione ecologica ha trasmesso lo schema di decreto in allegato che, nel recepire la direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, fissa, con una tempistica piuttosto stringente, una serie di misure e di divieti orientati a definire misure di prevenzione e di riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente ed a promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili.

Il Ministero ha richiesto l’invio di contributi ed osservazioni da trasmettere a stretto giro.

Si invita, quindi, a voler segnalare entro giovedì 27 maggio p.v. eventuali commenti da considerare nell’ambito del documento da inviare al Ministero.

Con riferimento allo schema di decreto, si evidenzia come le norme proposte riproducano in modo abbastanza fedele la direttiva di riferimento.

Innanzitutto, si segnala l’ambito di applicazione delle previsioni, che risulta riferito ai prodotti in plastica monouso, ai prodotti in plastica oxo-degradabile, nonché agli attrezzi da pesca contenenti plastica. Rientrano nel campo di applicazione del decreto i prodotti in plastica fabbricata con polimeri naturali modificati o con sostanze di partenza a base organica, fossili o sintetiche ivi inclusi gli articoli in gomma a base polimerica ed anche la plastica a base organica e biodegradabile, a prescindere dal fatto che siano derivati da biomassa o destinati a biodegradarsi nel tempo.

L’obiettivo di riduzione al consumo di una serie di prodotti indicati in allegato, deve essere perseguito entro il 2026 e riguarda, in particolare, i seguenti prodotti:

  • tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;

  • contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:

  1. destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

  2. generalmente consumati direttamente dal recipiente; e

  3. pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.

Secondo quanto disposto dalla legge di delegazione europea di recente approvazione, tra i criteri di delega (articolo 22), sono inclusi i bicchieri di plastica tra i prodotti monouso cui applicare le misure previste dall’articolo 4.

Nella disposizione di recepimento sono state previste diverse misure finalizzate a produrre entro il 2026 una riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di plastica monouso indicati, tra cui accordi di programma ed una integrazione delle disposizioni in materia di appalti e criteri ambientali minimi.

Come anticipato, il nuovo decreto, conformemente a        quanto previsto in direttiva, oltre ad individuare, nell’articolo 4, le specifiche misure finalizzate a promuovere la riduzione degli imballaggi in plastica monouso, definisce una serie di tempistiche vincolanti:

  • 3 luglio 2021: divieto di immissione sul mercato per i prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell’allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile (articolo 5). Tra       questi si segnalano, in particolare,

  • forchette, coltelli, cucchiai, bacchette, piatti;

    • contenitori per alimenti in polistirene espanso, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:

      a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

      b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e

      c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

    • contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;

    • tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.

  • 3 luglio 2021: obbligo di marcatura dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell’allegato e immessi sul mercato, tra cui le tazze per bevande (articolo 7);

  • 5 gennaio 2023: adeguamento dei regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 e costituzione di nuovi sistemi a responsabilità estesa del produttore per quanto riguarda alcuni prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, dell’allegato (prodotti da fumo);

  • 3 luglio 2024: obbligo di immissione al consumo di prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell’allegato, assicurando che i tappi e coperchi di plastica restino attaccati ai contenitori per la durata dell’uso del prodotto (articolo 6).

    I prodotti a cui si applica la previsione sono, in particolare, i contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, vale a dire recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non si applica ai contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica o a contenitori per bevande destinati e usati per alimenti a fini medici speciali in forma liquida.

  • 31 dicembre 2024: obbligo di istituzione di specifici sistemi di responsabilità estesa del produttore e di copertura dei costi da parte dei produttori dei prodotti, relativamente ai rifiuti derivanti dai materiali indicati alla parte E, sezione 1 e 2 dell’allegato e per le attrezzature in plastica da pesca (articolo 8). La disposizione fa riferimento alla possibilità di raggiungere gli obiettivi fissati a carico dei produttori dei materiali mediante i sistemi già esistenti nel settore degli imballaggi o del polietilene o mediante la costituzione di nuovi sistemi.

La disposizione si applica, in particolare a:

  • contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:

a)    destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

b)    generalmente consumati direttamente dal recipiente; e

c)    pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

  •        pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione;

  •        contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;

  •        tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;

  • sacchetti di plastica in materiale leggero;

  • salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l’igiene personale e per uso domestico;

  • palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori.

Si segnalano ancora l’introduzione di specifici obiettivi di  raccolta differenziata (articolo 9) e di sanzioni connesse alla violazione dei nuovi obblighi, con particolare riferimento alla violazione dei divieti di immissione in consumo, degli obblighi di marcatura e di rispetto dei requisiti dei prodotti immessi sul mercato, nonché dell’obbligo di partecipazione ai sistemi a responsabilità estesa del produttore (articolo 13).

Si rinvia alla lettura integrale del testo in allegato per il dettaglio delle disposizioni.

Si segnala che per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (prosperoni.m@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.