Circolari

Circ. n. 30/2021

Nella Gazzetta Ufficiale n. 176, del 24 luglio u.s. è stata pubblicata la Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante la conversione in legge del Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (allegato).

 

CONVERSIONE “DECRETO SOSTEGNI-BIS”

[Conversione DL 73/2021]

 

Il decreto (di cui è stata fornita una prima illustrazione con Circolare del Servizio legislativo n. 26/2021) intende introdurre misure più incisive a sostegno dei settori economici e lavorativi più direttamente interessati dalle misure restrittive adottate per la tutela della salute, in connessione al perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il provvedimento ha subito diverse modifiche nel corso dell’iter parlamentare di conversione, tanto da determinare un ampliamento del numero delle disposizioni di cui si compone, comprese quelle derivanti dall’abrogazione del D.L. 22 giugno 2021, n. 89 (Misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario) e del D.L. 30 giugno 2021, n. 99 (Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese), che sono state trasfuse nel provvedimento in commento.

Gli interventi previsti riguardano 8 ambiti prioritari:

  • sostegno alle imprese e all’economia;

  • misure per l’accesso al credito e la liquidità delle imprese;

  • misure per la tutela della salute;

  • lavoro e politiche sociali;

  • sostegno agli enti territoriali;

  • giovani, scuola e ricerca;

  • cultura;

  • agricoltura e trasporti.

Di seguito l’esame di alcune delle misure introdotte rinviando, per gli approfondimenti specifici, alle comunicazioni e approfondimenti degli altri Servizi (v. Circolare del Servizio Sindacale Giuslavoristico 28 luglio 2021, n. 52/2021), delle Federazioni e di ICN S.p.a.

 

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Art. 1 - Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici

 

La legge di conversione conferma come misura principale la riedizione del contributo a fondo perduto per gli operatori economici. In particolare, viene riconosciuto e disciplinato un “ulteriore” contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021 (i) e che hanno già ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto per i titolari di partita IVA (ii) introdotto dall’articolo 1 del primo decreto sostegni (D.L. 41/2021, v. Circolare del Servizio legislativo n. 25/2021). Beninteso tale contributo spetta a condizione che il primo contributo non sia stato indebitamente percepito o restituito.

Viene poi riconosciuto un “secondo” contributo a fondo perduto, alternativo a quello precedente, a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario. I soggetti che abbiano beneficiato del “primo” contributo potranno ottenere l’eventuale maggior valore spettante in base alle regole di determinazione del “secondo” contributo[1]. Il decreto specifica le condizioni, in termini di limiti di reddito agrario, ricavi o compensi, per accedere al contributo.

In particolare:

  • il contributo spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente al 26 maggio 2021;

  • a condizione che l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

    Quanto alle modalità di calcolo, il decreto distingue tra i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al primo decreto sostegni (art. 1, DL 41/2021)[2].

    Per tutti i soggetti, l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

    Il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell’imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.

    Inoltre, è previsto anche un “terzo” contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario[3]. Il contributo potrà essere erogato a condizione che si verifichi un peggioramento del risultato economico di esercizio, nella misura che verrà definita con decreto ministeriale[4].

    Infine, si prevede un “quarto” tipo di contributo a fondo perduto a favore delle imprese di maggior dimensione, precisamente a beneficio dei soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame[5].

    L’efficacia delle misure in esame è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

    Inoltre si introduce l’obbligo per le imprese di presentare un’apposita autodichiarazione con la quale attestano l’esistenza delle condizioni previste dalla Sezione 3.1 «Aiuti di importo limitato» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni[6].

     

    Art. 1-quater. Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore.

    La disposizione prevede l’incremento, per l’anno 2021, per un importo pari a 60 milioni di euro (che si aggiungono agli iniziali 70 milioni di euro) della dotazione del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, di cui all’articolo 13-quaterdecies del decreto legge n. 137/2020 (cd. Decreto Ristori).

    A valere sulla dotazione del predetto Fondo, una quota pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021, è destinata al riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore:

  • degli enti non commerciali residenti;

  • degli enti religiosi civilmente riconosciuti;

  • delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semiresidenziale e residenziale a favore di anziani non autosufficienti e disabili, ancorché svolte da enti pubblici.

     

    Art. 1-sexies. Modifica di termini per il versamento delle rate per la definizione agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione.

    Con la disposizione in commento, vengono riformulati i termini per il versamento delle rate dovute nel biennio 2020-2021 relativi ad alcuni istituti di definizione agevolata di carichi affidati all’agente della riscossione.

    Trattasi, in particolare:

  • della c.d. rottamazione-ter (di cui all’articolo 3, D.L. n. 119/2018 e articolo 16-bis del D.L. n. 34/2019);

  • della rottamazione/definizione agevolata delle risorse UE (di cui all’articolo 5, D.L. n. 119/2018);

  • del saldo e stralcio delle cartelle (di cui all’articolo 1, commi 190 e 193, L. n. 145/2018- Legge di Bilancio 2019).

    Conseguentemente, si considera tempestivo e non pregiudizievole dell’efficacia delle relative definizioni agevolate, il versamento delle rate dovute nel 2020 e di quelle dovute entro il 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021, se effettuato integralmente e con un ritardo non superiore a 5 giorni:

  • entro il 31 luglio 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020;

  • entro il 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;

  • entro il 30 settembre, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;

  • entro il 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020;

  • entro il 30 novembre 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e il 31 luglio 2021.

     

     

     

    Art. 1-septies. Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici.

    La disposizione – promossa dall’Alleanza delle Cooperative Italiane – contiene una serie di previsioni dirette a far fronte agli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, concretizzatisi nel primo semestre del 2021 e limitatamente ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in commento[7].

     

    Art. 2. Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse.

    La disposizione prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, del “Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse”, con una dotazione di 140 milioni di euro per l’anno 2021, al fine di favorire la continuità delle attività economiche per le quali, a causa delle misure restrittive connesse all’emergenza epidemiologica (adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.L. n. 19/2020), sia stata disposta la chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di  entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in commento.

    I soggetti beneficiari e l’entità del ristoro, sono determinati, nei limiti della dotazione finanziaria, in base ai criteri individuati (tenuto conto delle misure di sostegno già adottate per i settori economici e dei contributi a fondo perduto di cui all’articolo 1, del D.L. n. 41/2021 -decreto Sostegni- e di cui all’articolo 1 del decreto in esame), con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, da adottare entro il 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

    I contributi sono concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.

    La disposizione prevede, altresì, l’incremento di 50 milioni di euro per l’anno 2021, della dotazione del Fondo di cui all’articolo 38, comma 3, D.L. n. 41/2021 (Decreto Sostegni), destinato al ristoro delle perdite subite a seguito dell’annullamento, del rinvio e del ridimensionamento delle fiere e dei congressi a seguito dell’emergenza da Covid-19, nonché al ristoro anche a favore degli operatori dei servizi di logistica, trasporto e allestimento, che abbiano una quota superiore al 51% dei ricavi derivanti dalle attività di fiere e congressi. L’efficacia del regime di aiuto in parola è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione UE, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

     

    Art. 2-bis. Incremento della dotazione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura.

    La disposizione prevede l’incremento di 10 milioni di euro per l’anno 2021, della dotazione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui all’articolo 15, comma 1, L. n. 108/96.[8]

     

    Art. 3. Incremento delle risorse per il sostegno ai comuni a vocazione montana.

    La dotazione del Fondo istituito ai sensi dell’articolo 2, del decreto legge n. 41/2021 (decreto Sostegni), convertito con modificazioni dalla L. n. 69/2021, è incrementata di 100 milioni di euro per l’anno 2021[9].

    Tale incremento, è assegnato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano secondo le entità stabilite dalla tabella compresa nel medesimo articolo 3, ai fini dell’erogazione di contributi a favore delle imprese turistiche, di cui all’articolo 4, D.lgs. n. 79/2011, localizzate nei Comuni ubicati all’interno dei comprensori sciistici.

    Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con proprio provvedimento definiranno i comprensori sciistici e Comuni ubicati al loro interno, nonché i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.[10]

     

    Art. 3-bis. Incremento del Fondo per il ristoro delle città portuali.

    Incrementata da 5 a 10 milioni di euro la dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 734, L. n. 178/2020, diretto a ristorare le città portuali che hanno subito perdite economiche a seguito del calo del turismo conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

     

    Art. 4. Estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto di azienda.

    La disposizione, interviene sul credito d’imposta introdotto dall’articolo 28, del D.L. n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto di azienda.[11]

    In particolare:

  • estende (dal 30 aprile 2021) fino al 31 luglio 2021, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d’imposta in commento;

  • prevede il credito di imposta di cui all’articolo 28, commi 1, 2 e 4 del decreto Rilancio, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente al 26 maggio 2021, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Il credito d’imposta in esame, spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.

    Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui sopra, ai soggetti che hanno iniziato la loro attività a partire dal 1° gennaio 2019.

    Tale credito d’imposta è riconosciuto anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto legge in esame, per i canoni versati relativamente ai mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo tra 1° aprile 2020 e 31 marzo 2021, sia inferiore del 30% rispetto all’ammontare medio mensile dello stesso periodo dell’anno precedente. Il credito d’imposta spetta nella misura del 40%.

    Lo stesso credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti, ai soggetti che hanno iniziato la loro attività a partire dal 1° gennaio 2019, nella misura del 20%.

     

    Art 5 Proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche.

    La disposizione estende anche al mese di luglio 2021, con riferimento alle tariffe da applicare tra il 1° luglio e il 31 luglio 2021 e nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2021, la disposizione di cui all’articolo 6, D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni) che autorizza l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, a disporre la riduzione della spesa delle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse da quelle per gli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta individuate come “trasporto e gestione contatore” e “oneri generali di sistema”.

     

    Art. 6-bis. Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi.

    La disposizione modifica l’articolo 100, comma 4, del D.L. n. 104/2020 (Decreto Agosto) in materia di canoni demaniali marittimi.

    In dettaglio, si prevede che, per l’anno 2021, il canone minimo dovuto come corrispettivo nei casi di aree e relative pertinenze demaniali marittime destinate ad attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni legali, svolte sia in forma singola o associata senza scopo di lucro e per finalità di interesse pubblico, come individuate e deliberate dagli enti locali, non possa essere inferiore a euro 500.

     

    Art. 7 Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d’Arte e bonus alberghi.

Incrementata di ulteriori 160 milioni di euro la dotazione del Fondo di cui all’articolo 182, comma 1, decreto Rilancio (n. 34/2020)[12].
Nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a valere sul Fondo sopra citato, sono concessi contributi in favore delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici titolari di partita IVA non risultati beneficiari del contributo di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 440 del 2 ottobre 2020.

La disposizione, inoltre, ricomprende (oltre alle imprese turistico ricettive, gli agriturismo, bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva) anche le agenzie di viaggi e i tour operator, tra i soggetti presso i quali dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, può essere utilizzato il c.d. Tax credit vacanze, previsto dall’articolo 176 decreto Rilancio, per il pagamento di servizi offerti, a seguito del riconoscimento di un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 40.000 euro.

Istituito, inoltre, presso il Ministero del Turismo un Fondo, con una dotazione di 60 milioni di euro per l’anno 2021, destinato all’erogazione di contributi a favore di Comuni classificati dall’ISTAT a vocazione culturale, artistica, storica e paesaggistica, nei cui territori siano collocati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità, tenuto conto delle riduzioni delle presenze turistiche nell’anno 2020 rispetto al 2019.

La dotazione di tale Fondo è, altresì, integrata di ulteriori 15 milioni di euro per l’anno 2021, destinando 5 milioni di euro ai Comuni che fanno parte della rete delle città creative dell'UNESCO.

Esteso, (dagli originari due periodi d’imposta), per i tre periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere (di cui all’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106), sempre nella misura del 65 per cento. A tale scopo, agli iniziali 180 milioni di euro per l’anno 2020 e 2021, sono stanziati ulteriori 100 milioni di euro per l’anno 2022.

Incrementata, per l’anno 2021, di ulteriori 5 milioni di euro, la dotazione del Fondo di cui all’articolo 85, comma 1, lettera a), D.L. n. 104/2020 (decreto “Agosto” del 2020), destinato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus, non soggetti ad obbligo di servizio pubblico, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Infine, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro, per l’anno 2021, la dotazione del Fondo di cui all’articolo 26, comma 1, D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni), da ripartire tra le Regioni e le Province autonome, allo scopo di sostenere le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti.

 

Art. 7-bis. Misure a sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale e delle agenzie di animazione.

La disposizione prevede che il credito vacanze, per i pagamenti dei servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale, utilizzabile dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (cd Tax credit vacanze), sia utilizzabile anche per il pagamento di pacchetti turistici (come definiti dall’articolo 34 del D.lgs. 23 maggio 2011 n.79).

Ampliata, inoltre, la platea dei beneficiari del Fondo di cui all’articolo 182, comma 1, D.L. n. 34/2020, sopra citato, comprendendo tra gli stessi (oltre alle agenzie di viaggio, tour operator, guide e accompagnatori turistici, le strutture ricettive e le imprese di trasporto di persone con autobus scoperti) anche le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici.

Infine, la disposizione prevede l’istituzione presso il Ministero del turismo di un Fondo, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro, per l’anno 2021, per il sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale, munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate attraverso autocertificazione circa lo svolgimento dell'attività ricettiva di bed & breakfast.

I criteri di riparto del Fondo saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Art. 8 Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica.

La disposizione estende anche al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta (nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino) per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile della moda e degli accessori, previsto dall’articolo 48-bis del decreto Rilancio.
A tale scopo gli iniziali 45 milioni di euro per il 2021 sono sostituiti da 95 milioni di euro, e 150 milioni di euro sono stanziati per il 2022, che costituiscono limite di spesa. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sono fissati i criteri per la precisa individuazione dei settori in cui operano i beneficiari del credito d’imposta in esame. Ai fini dell’accesso al beneficio, i soggetti interessati devono presentare istanza all’Agenzia delle entrate secondo i termini e le modalità stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia stessa da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.
Incrementata, inoltre, di 120 milioni di euro per il 2021, la dotazione del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica[13] di cui all’articolo 26, D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni), di cui 20 milioni di euro destinati a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. 
Infine, si prevede l’istituzione nello stato di previsione del MEF di un Fondo con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro, per l’anno 2021, che costituisce limite di spesa, per sostenere l’industria conciaria, gravemente danneggiata dagli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Le modalità di erogazione delle risorse, le spese finanziabili, le modalità di controllo, verifica e rendicontazione delle spese, saranno stabilite con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in commento.

 

Art. 9. Proroga dei termini relativi alla riscossione e alla plastic tax.

L’articolo 9 è dedicato a disposizioni di natura tributaria e, anzitutto, differisce dal 30 aprile al 31 agosto 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi di accertamento esecutivi previsti dalla legge[14].

È importante rilevare che in considerazione della sospensione, anche i controlli di regolarità tributaria effettuati dalle amministrazioni pubbliche prima di dare corso al pagamento di un importo superiore a cinquemila euro (art. 48-bis, c. 1, DPR n. 602/1973), sono inefficaci e i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.

È inoltre differita al 1° gennaio 2022 l’efficacia delle disposizioni istitutive della cd. plastic tax.

 

Art. 9-ter. Proroga dei versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale.

La disposizione, proroga al 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione, il termine per il versamento delle imposte relative alle dichiarazioni dei redditi, all’IRAP e all’IVA, per i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), scadenti nel periodo compreso dal 30 giugno al 31 agosto 2021.[15]

Tale proroga si applica anche:

  • ai soggetti che presentano cause legittime di esclusione dall’applicazione degli ISA, compresi quelli che adottano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (di cui all’articolo 27, comma 1, D.L. n. 98/2011);

  • ai soggetti che applicano il regime forfetario (L. n. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89);

  • ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che rientrano nel regime previsto per i redditi prodotti in forma associata e di trasparenza fiscale (articoli 5, 115 e 116, D.P.R. n. 917/86).

     

    Art. 10 Misure a sostegno del settore sportivo.

Esteso anche per le spese sostenute durante l’anno d’imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, il Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 81, decreto legge n. 104/2020.  A tale scopo è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro per il 2021.
Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è istituito per l’anno 2021, un Fondo con una dotazione di 86 milioni di euro, allo scopo di erogare un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie per la sanificazione e prevenzione e l’effettuazione dei test di diagnosi del Covid-19, a favore degli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 24 ottobre 2020. Tale contributo è riconosciuto a favore delle società sportive professionistiche che nel 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e delle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro CONI, operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici.
La dotazione del “Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche”, di cui all’articolo 3, decreto legge n. 137/2020 (decreto Ristori), è incrementata per l’anno 2021 di 190 milioni di euro. Tale importo è destinato all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l’attività sportiva.

I commi 13-quater e 13-quinquies, dell’articolo 10 in commento, modificano ulteriormente i termini di applicazione delle disposizioni previste dai decreti legislativi in materia di riforma dello sport (decreti legislativi adottati in attuazione della legge delega n. 86/2019) fra i quali il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di enti sportivi, accogliendo così una proposta dell’Alleanza delle Cooperative Italiane.

Con le nuove disposizioni, dunque, con specifico riferimento al D.lgs. n. 36/2021, si stabilisce che le disposizioni dello stesso troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2023 ad eccezione di alcuni articoli (10, 39, 40 e da 43 al 50) che si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2022[16].

Sicché, il legislatore (e il Governo quale legislatore delegato) avrà ora tutto il tempo occorrente per provvedere alla correzione del testo del decreto legislativo n. 36/2021 e rimediare agli errori e alle dimenticanze relativi alle società sportive in forma cooperativa, già denunciati alle massime autorità dello sport e del Paese (v. Circolare del Servizio legislativo n. 15/2021).

Si allude in particolare: all’art. 6 c. 1, lett. c, che non cita le società cooperative di cui al Libro V, Titolo VI, del codice civile, fra i tipi di enti che possono assumere lo status di “società sportiva dilettantistica”[17]; e all’art. 13, c. 1, che non cita le società cooperative dai tipi di enti che possono assumere lo status di “società sportiva professionistica”.

 
Art. 11 Misure urgenti di sostegno all’internazionalizzazione.
La disposizione incrementa di 1,2 miliardi di euro per l’anno 2021, la dotazione del Fondo rotativo istituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, decreto legge n. 251/81, (convertito, con modificazioni dalla L. n. 394/1981), destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all’estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l’Italia.
Incrementata, infine, di 400 milioni di euro per l’anno 2021, la dotazione del “Fondo per la promozione integrata”, istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai sensi dell’articolo 72, comma 1, decreto legge n. 18/2020 (decreto Cura Italia). Tale incremento è destinato alla concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al dieci per cento dei finanziamenti di cui all’articolo 2, decreto legge n. 251/81, sopra citato.
 
Art. 11-ter. Semplificazione e rifinanziamento della misura «Nuova Sabatini».
La disposizione, riproduce l’articolo 5 del D.L. n. 99/2021, recante “Semplificazione e rifinanziamento della misura Nuova Sabatini”, abrogato e assorbito dal decreto legge in esame.
In dettaglio, si prevede che l’erogazione delle quote del contributo agli investimenti produttivi di micro, piccole e medie imprese (di cui all’articolo 2, comma 4, del D.L. n. 69/2013) successiva alla prima già erogata, avvenga in un’unica soluzione e non in più quote come originariamente previsto.
In particolare, si prevede che il Mise provveda al pagamento in un’unica soluzione delle quote residue di contributo:
  • rispetto alle domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021 per cui sia già stata erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota;
  • in base a criteri cronologici e nei limiti delle risorse stanziate, pari a 425 milioni per l’anno 2021, anche senza espressa richiesta delle imprese beneficiarie, previo accertamento positivo delle corrispondenti verifiche amministrative.[18]
 
Art. 11-quinquies. Strumenti finanziari per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni.
La disposizione proroga, dal 30 giugno 2021, al 31 dicembre 2021, il termine entro cui Invitalia (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa) può procedere alla sottoscrizione di strumenti finanziari diretti al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (art. 26, comma 18, del D.L. n. 34/2020-Rilancio), limitatamente alle istanze presentate entro il 30 giugno 2021. 
La sottoscrizione e il relativo versamento sono effettuati nei limiti della dotazione del Fondo Patrimonio PMI e subordinatamente all’autorizzazione della Commissione europea (articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in materia di disciplina degli aiuti di Stato).
 
Art. 11-octies. Modifiche al TUB, di cui al D.lgs. n. 385/1993.
L’articolo, introduce modifiche al Testo Unico Bancario (D.lgs. n. 385/1993-TUB), al fine di dare certezza e trasparenza alle condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno alle famiglie, tenuto conto degli effetti economici connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
A tale scopo, viene modificata la disciplina relativa al c.d. “rimborso anticipato” del credito ai consumatori, con la sostituzione dell’articolo 125-sexies del TUB.
La modifica in parola, precisa che in caso di rimborso anticipato, il consumatore ha diritto alla riduzione degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte, in proporzione alla vita residua del contratto. Si dispone, inoltre, che i contratti di credito debbano indicare in maniera chiara i criteri per la predetta riduzione proporzionale degli interessi e dei costi (indicando in modo analitico l’applicazione del criterio lineare ovvero del criterio del costo ammortizzato).
La disposizione, inoltre, interviene nei rapporti fra il finanziatore, (ovvero il soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale, offre o stipula contratti di credito) e l'intermediario del credito (ovvero l'agente in attività finanziaria, il mediatore creditizio o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore che, nell'esercizio della propria attività, propone contratti di credito ai consumatori ed eventualmente li conclude per conto del finanziatore). In particolare, in relazione alla riduzione del costo totale del credito, viene disposto che, salvo diversa pattuizione fra le parti, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito.
Le nuove disposizioni in esame troveranno applicazione ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.
 
Art. 12 Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento.
La disposizione introduce una disciplina derogatoria alla disciplina vigente di cui all’articolo 2, comma 100, lett. a), legge n. 662/96[19]. 
In particolare, si prevede che, per le garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio e lungo termine concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (PMI e c.d. mid-cap) per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione ovvero programmi di investimenti, si applicano le seguenti regole:
  • l’ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è portato a 500 milioni di euro;
  • i finanziamenti hanno durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 15 anni e sono finalizzati, almeno per il 60%, a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione ovvero a programmi di investimenti;
  • i beneficiari sono ammessi senza la valutazione economico finanziaria del Gestore del Fondo;
  • la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore al 80% della tance junior del portafoglio di finanziamenti;
  • il Fondo copre l’80% della perdita registrata sul singolo finanziamento;
  • la chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti non può superare 24 mesi dalla data di concessione della garanzia del Fondo.
Per tali finalità la dotazione del Fondo di garanzia per le PMI, di cui all’articolo 2, comma 100, lett. a) sopra citato, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l’anno 2021.
 
Art. 13 Misure di sostegno alla liquidità delle imprese.
La disposizione apporta una serie di modifiche alla disciplina introdotta dal decreto legge n. 23/2020, relativa all’intervento straordinario in garanzia di SACE e del Fondo di garanzia PMI.[20]
In particolare:
  • viene prorogata al 31 dicembre 2021 (anziché 30 giugno 2021) la possibilità di intervento straordinario di garanzia di SACE;
  • viene estesa da 6 anni a 10 anni, previa autorizzazione della Commissione europea, la durata dei finanziamenti già coperti dalla Garanzia Italia SACE;
  • sui prestiti obbligazionari o titoli di debito, anche essa concedibile fino al 31 dicembre 2021, si riduce dal 30% al 15% la quota che i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari sono tenuti a mantenere per tutta la durata della garanzia.
La disposizione, inoltre, differisce dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021, la disciplina sull’intervento straordinario del Fondo di garanzia PMI a vantaggio delle imprese danneggiate dalla pandemia, previsto dall’articolo 13, comma 1, D.L. n. 23/2020 e già prorogato dalla L. n. 178/2020, articolo 1, comma 244.
Viene, altresì, prorogata, fino al 31 dicembre 2021, l’efficacia della dotazione riservata di 100 milioni di euro del Fondo di garanzia PMI, prevista dall’articolo 13, comma 12-bis, D.L. n. 23/2020, per l’erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30 mila euro a favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, prima efficace fino al 30 dicembre 2020.
Assegnati a ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare) 80 milioni di euro per l’anno 2021, ai fini della gestione delle garanzie in favore delle imprese agricole, forestali, della pesca dell’acquacoltura, dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali.

Sempre in merito alla garanzia di ISMEA, la disposizione elimina il limite di 15.000 euro prima previsto quale limite di garanzia a favore delle imprese agricole, ex articolo 13, comma 2, D.L. n. 193/2016. Conseguentemente, si prevede che la garanzia ISMEA è concessa a titolo gratuito entro i limiti previsti dai Regolamenti UE sugli aiuti di Stato di importanza minore-c.d. de minimis- nn. 717/2014, 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione e successive modifiche e integrazioni.

Sospesi, infine, fino al 30 settembre 2021, i termini di scadenza dei titoli di credito (vaglia cambiari, cambiali, altri titoli di credito, nonché ogni altro atto avente efficacia esecutiva) che ricadono o decorrono nel periodo compreso dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021. I protesti o le contestazioni equivalenti già emessi in tale periodo sono cancellati d’ufficio, ma non si da luogo al rimborso delle somme già riscosse.

 

Art. 13-bis. Modifiche all’articolo 1, D.L. n. 23/2020, in materia di sostegno alla liquidità delle imprese.

La norma reca una modifica alla lettera a-bis) del comma 2, articolo 1, D.L. n. 23/2020 (decreto Liquidità), che estende da 6 a 10 anni la durata dei finanziamenti coperti da garanzia straordinaria SACE a favore delle imprese colpite dagli effetti economici pregiudizievoli derivanti dalla pandemia.

Conseguentemente, per effetto di tale modifica, non solo le commissioni dovute per il rilascio e l’estensione della garanzia, ma anche la durata effettiva della garanzia stessa, saranno determinate, in conformità al “Quadro europeo temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, c.d. Temporary Framework, previa notifica e autorizzazione della Commissione UE.

 

Art. 14. Esenzione plusvalenze capital gain start up innovative.

La disposizione introduce un regime di favore, prevedendo la temporanea esclusione della tassazione delle plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti da cessioni di partecipazioni societarie in start up innovative o PMI innovative, a condizione che siano acquisite mediante sottoscrizione del capitale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute da almeno 3 anni.

Sono escluse, inoltre, dalla tassazione le plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni nel capitale di società ed enti (soggetti ad IRPEF o IRES) a condizione che entro un anno dalla loro realizzazione siano reinvestite in start up innovative o PMI innovative, attraverso la sottoscrizione del rispettivo capitale entro il 31 dicembre 2025.

Infine, con due modifiche al comma 2, dell'articolo 2, D.L.  24 dicembre 2002, n. 282, si dispone che, le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione fiscale delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli che edificabili), posseduti alla data del 1° gennaio 2021, possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2021 (termine previgente: 30 giugno 2021).

Anche la redazione e il giuramento della perizia di stima usufruiscono della proroga e devono essere effettuati entro la data del 15 novembre 2021 (termine previgente: 30 giugno 2021).

 

Art. 15. Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese.

Allo scopo di sostenere l’accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con un numero di dipendenti inferiore a 499 (c.d. mid cap) la disposizione in esame prevede l’istituzione di un’apposita Sezione nell’ambito del Fondo di garanzia PMI, di cui all’articolo 2, comma 100, lett. a), legge n. 662/96, sopra citato.

A tale scopo la Sezione appositamente costituita, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per il 2021 e 100 milioni di euro per il 2022, concede garanzie su portafogli di obbligazioni emesse da imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.

L’importo di obbligazioni emesse da ogni impresa non può essere inferiore 2 milioni di euro né superiore a 8 milioni di euro, ai fini dell’ammissibilità alla garanzia in esame.

Con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, saranno stabiliti termini, modalità, caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili, i requisiti dei soggetti proponenti e l’eventuale coinvolgimento di investitori professionali o istituzionali.

 

Art. 16. Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto legge n. 18/2020.

Prorogata al 31 dicembre 2021 la moratoria per il rimborso di finanziamenti (mutui, finanziamenti a rimborso rateale, linee di credito ecc.), prevista dall’articolo 56, del decreto legge Cura Italia (n. 18/2020) a favore delle micro, piccole e medie imprese che autocertifichino di aver subito una carenza di liquidità a causa della pandemia in relazione ai finanziamenti esistenti, limitatamente alla quota di capitale, se applicabile.

 

Art 17. Disposizioni in materia di Patrimonio destinato.

La disposizione interviene sulla disciplina del c.d. Patrimonio Destinato, introdotta dall’articolo 27, comma 1, D.L. Rilancio (n. 34/2020)[21]. Conseguentemente, si prorogano al 31 dicembre 2021 gli interventi del Patrimonio Destinato nelle forme e alle condizioni previsti dal quadro normativo dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato (Temporary Framework) adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Infine, la disposizione prevede che l’emissione di titoli di Stato per gli anni successivi al 2020, come apporto da parte del MEF, può essere alternativa all’apporto di liquidità da parte del MEF stesso.

 

Art 18. Recupero Iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali.

La disposizione incide sulla disciplina della variazione dell’imponibile IVA o dell’imposta dovuta e, dunque, sul diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo legato a procedure concorsuali ed esecutive individuali. In particolare, per le procedure concorsuali, si ripristina la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione da mancato pagamento (emettendo una nota di credito IVA) già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale, in luogo di dover attendere l’infruttuoso esperimento della stessa. La condizione di infruttuosità della procedura, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione, permane per le procedure esecutive individuali.

 

Art 19. Proroga degli incentivi per la cessione di crediti e ACE innovativa 2021.

Anche la disposizione in esame pertiene a istituti tributari.

Il comma 1, proroga la possibilità riconosciuta alle società di cedere propri crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, trasformandoli in crediti d’imposta (ai sensi dell’articolo 44-bis, D.L. 30 aprile 2019, n. 34), fino al 31 dicembre 2021 (rispetto al previgente 31 dicembre 2020) e prevede che il limite del valore nominale massimo dei crediti ceduti, stabilito in 2 miliardi, valga per ciascuno degli anni 2020 e 2021[22].

I commi da 2 a 7 invece – recependo in particolare una specifica sollecitazione in tal senso dell’Alleanza delle Cooperative Italiane avanzata in sede di esame parlamentare al Decreto Rilancio (DL 34/2020) – introducono delle modifiche alla disciplina dell’ACE, prevedendo per i soli incrementi di capitale proprio effettuati nel corso del 2021, e fino a 5 milioni di euro, una valutazione del rendimento nozionale mediante l’applicazione di un coefficiente più elevato (15 per cento) rispetto a quello ordinario (1,3 per cento)[23]. Viene, inoltre, disposta la possibilità di fruire dell’agevolazione in via anticipata sotto forma di credito d’imposta, che può essere usato in compensazione in F24 senza limiti d’importo, oppure richiesto a rimborso o ceduto a terzi[24].

Il comma 8 semplifica gli adempimenti procedurali riguardanti il cd bonus aggregazione, di cui al comma 233 della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178)[25].

 

 

 

 

 

Art. 19-bis. Proroga incentivi società benefit.

La norma consente, fino al 31 dicembre 2021, di poter usufruire del credito di imposta per i costi di costituzione o trasformazione in società c.d. benefit[26].

Tale credito di imposta, come noto, disciplinato dall’articolo 38-ter del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), comporta il riconoscimento di un contributo per i costi di costituzione o trasformazione in società benefit, pari al 50% dei costi sostenuti.

Si chiarisce, inoltre, che tra i costi di costituzione o trasformazione, sono compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonché le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit.

Fissato, inoltre, l'importo massimo utilizzabile in compensazione, in 10.000 euro per ciascun contribuente.

 

Art 20 Modifiche al credito d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi.

La disposizione riconosce ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro, di poter fruire del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui al modello Industria 4.0), di cui all’articolo 1, commi 184-197 della legge n. 160 del 2019, in un’unica quota annuale, a condizione che gli investimenti siano effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

 

Art 21 Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali.

È rilanciata, anche con un incremento della dotazione di ben 1.000 milioni di euro, la funzione del Fondo liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali (come noto istituito nello stato di previsione del MEF, dall’articolo 115, decreto legge Rilancio n.34/2020, in accoglimento di forti sollecitazioni delle associazioni di rappresentanza e dell’Alleanza delle Cooperative in particolare), allo scopo di garantire la liquidità necessaria al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili da parte degli enti territoriali, che si trovino in uno stato di carenza di risorse per far fronte ai debiti commerciali diversi da quelli sanitari e finanziari[27].

Gli enti locali, le Regioni e le Province autonome possono chiedere alla Cassa depositi e prestiti, anticipi di liquidità qualora non siano in grado di far fronte ai propri debiti derivanti da contratti di somministrazione, forniture, appalti e prestazioni professionali. Le anticipazioni sono dirette ad estinguere debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2020, cui gli enti territoriali non siano in grado soddisfare a causa dell’emergenza epidemiologica.

L’anticipazione è concessa entro il 23 luglio 2021, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili, a valere sulla Sezione del Fondo sopra citato. La gestione dell'erogazione dell'anticipazione alla Cassa depositi e prestiti.

Quanto alle modalità di restituzione, si prevede una restituzione secondo rate costanti e in un periodo massimo di ben 30 anni. La restituzione è tuttavia anticipata nell'evenienza che si determini il ripristino della normale gestione della liquidità.

Infine, si prevede che, gli enti territoriali destinatari delle anticipazioni di liquidità, sono tenuti ad estinguere le proprie posizioni debitorie entro 30 giorni dalla data di erogazione delle risorse. L’eventuale inadempimento ovvero il ritardo dello stesso, rileva ai fini della valutazione delle performances individuali dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità disciplinare e dirigenziale.

Cassa depositi e prestiti verifica l’avvenuto pagamento attraverso una piattaforma elettronica.

 

Art. 22.  Estensione limite annuo di compensazione per l’anno 2021.

È inoltre modificato per l'anno 2021 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili (di cui all'art. 34, comma 1 (primo periodo), della legge 23 dicembre 2000, n. 388), elevandolo a 2 milione di euro[28].

L’articolo 147 del decreto legge 34/2020 aveva già incrementato tale limite, solo per l'anno 2020, portandolo a 1 milione di euro.

 

Art 24, comma 1. Sostegno alle grandi imprese.

La disposizione incrementa di ulteriori 200 milioni di euro per l’anno 2021, la dotazione del Fondo per il sostegno alle grandi imprese istituito dall’articolo 37, decreto legge n. 41/2021 (decreto Sostegni).

Si veda al riguardo la Circolare del Servizio Legislativo n. 12/2021.

 

Art. 26. Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse.

L’articolo proroga, fino al 31 dicembre 2021, la deroga al regime tariffario per le prestazioni aggiuntive previste dall’articolo 29, del Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) per il recupero delle prestazioni ambulatoriali, di screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica. Il Decreto Agosto richiedeva, infatti, l’elaborazione di uno specifico piano per le liste d'attesa da parte delle Regioni ed indicava, in via prioritaria, che le prestazioni aggiuntive fossero erogate attraverso personale a dipendenza diretta o convenzionato con il SSN. 

L’articolo in oggetto prevede, tuttavia, che le regioni e le PA possano integrare acquistando prestazioni di specialistica ambulatoriale (e ospedaliere) da privato nell’ambito degli accordi contrattuali (articolo 8-quinquies del D.Lgs n.  502/1992) rimodulando di conseguenza il suddetto paino.

 

 

 

Art. 31-quater. Modifiche al D.Lgs. n. 143/1998, in materia di finanziamento dei crediti all’esportazione.

La norma modifica la disciplina del “Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi”, gestito da SIMEST S.p.A.[29]

Le modifiche riguardano:

  • la soppressione della competenza del CIPESS (CIPE) nel determinare annualmente, entro il 30 giugno, il tipo e le caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo del Fondo. Al CIPESS è riconosciuta la competenza a determinare il piano strategico annuale, oltre che il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo, per l’anno successivo;

  • l’attribuzione della competenza a determinare la tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo del Fondo, che è ora demandata ad un decreto del MEF, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che fisserà anche i tempi e le modalità di concessione dei contributi;

  • l’estensione della platea dei soggetti che possono accedere alle provvidenze del Fondo, includendo anche società controllate e collegate estere degli operatori nazionali nella loro attività svolta con l’estero e di internazionalizzazione dell’economia italiana, che abbiano ricevuto finanziamenti in Italia o all'estero da banche nazionali o estere;

  • l’inclusione, tra i finanziatori degli operatori nazionali o della controparte estera (i quali pure hanno accesso al Fondo) anche degli operatori finanziari italiani o esteri che rispettino adeguati princìpi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operatività e i sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane.

 

Art. 32. Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.

La disposizione in esame, ricalca quanto già previsto dall’articolo 125, decreto legge Rilancio, per l’anno 2020, riconoscendo un credito d’imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021, per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e gli altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per Covid-19[30].

I soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate attraverso autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di B&B,  possono richiedere il riconoscimento del credito d’imposta in parola, secondo le modalità di applicazione e i criteri che saranno stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Il credito d’imposta, nel limite massimo di 60.000 euro per singolo beneficiario, può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione.

Esso non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa.

A tale scopo sono stanziati 200 milioni di euro.

 

Art 34, commi 1-3 Autorizzazione di spesa per interventi di competenza del Commissario straordinario per l’emergenza da Covid-19.

La norma autorizza la spesa, per l’anno 2021, di euro 1.650 milioni di euro, per gli interventi di competenza del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 da trasferire sull’apposita contabilità speciale ad esso intestata, previa motivata richiesta avanzata dal medesimo Commissario al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del Dipartimento della Protezione civile.

 

Art 34, comma 7. Somministrazione dei vaccini contro il Covid-19 da parte di strutture private accreditate.

Art. 34, comma 9-bis. Certificazione verde per cerimonie e viaggi negli Stati membri dell’Unione europea.

Art. 34, comma 9-quater e 9-quinquies. Fondo gratuità tamponi.

La disposizione prevede che le Regioni e le Province autonome possano demandare ai soggetti e alle strutture privati accreditati e convenzionati con il Servizio sanitario della Regione o della provincia autonoma, la somministrazione dei vaccini per Covid-19, attraverso l’integrazione a tale scopo, per l’anno 2021, dei corrispondenti accordi contrattuali esistenti.

La norma, pertanto, riguarda le strutture sanitarie e socio-sanitarie, gli enti autorizzati all’erogazione di cure domiciliari e i professionisti sanitari.

Per tale integrazione dell’accordo contrattuale, è ammessa la deroga alle disposizioni sui limiti dell’importo dei volumi d’acquisto.

Si prevede, inoltre, che i minori al di sotto dei 6 anni sono esentati dal possesso della certificazione verde COVID-19, ai fini della partecipazione a banchetti conseguenti a cerimonie o eventi simili, con un numero di partecipanti inferiore a 60 persone e sono esentati dal sottoporsi al test per COVID-19 per motivi di viaggio.

I minori che accompagnano il genitore o i genitori, non sono tenuti a sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per motivi di viaggio, se tale obbligo non è imposto al genitore o ai genitori perché in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione.

Prevista, inoltre, l’istituzione di un “Fondo per la gratuità dei tamponi” presso il Ministero della salute, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l’anno 2021, allo scopo di garantire ai cittadini con disabilità o condizioni di fragilità che impediscano la vaccinazione COVID-19 a causa di patologie ostative certificate, di poter eseguire gratuitamente i test molecolari o antigenici rapidi per l’ottenimento della certificazione verde COVID-19 ovvero del certificato COVI digitale UE.

 

 

Art. 37-bis. Incremento Fondo per le non autosufficienze.

Incrementata di 40 milioni di euro per il 2022, la dotazione del Fondo per le non autosufficienze (di cui all’art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 - Legge finanziaria 2007), allo scopo di finanziare specifici programmi di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata.

 

Art. 43-bis. Contributi per i servizi di ristorazione collettiva.

Accogliendo una specifica proposta avanzata dall’Alleanza delle Cooperative Italiane, l’articolo in esame riconosce contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei servizi della ristorazione collettiva con una misura alla quale vengono destinati nel complesso 100 milioni di euro per l’anno 2021 (stanziamento che costituisce che costituisce limite di spesa).

Con successivo decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, saranno definiti i criteri e le modalità di attuazione della disposizione, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa tenendo conto del costo del lavoro.

L'efficacia delle disposizioni, è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

Art. 51. Disposizioni urgenti in materia di Trasporto pubblico locale.

La norma incrementa di 450 milioni di euro per l’anno 2021, la dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 816, Legge n. 178/2020[31], allo scopo di garantire l’erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. Le risorse sono destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati, al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

La disposizione prevede, inoltre, che qualora sia necessario garantire servizi aggiuntivi per studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, le convezioni e gli accordi regolatori di tali servizi possano essere stipulati anche dagli uffici dirigenziali periferici del Ministero dell’istruzione, tenuto conto degli ambiti territoriali di competenza.

Inoltre, si prevede che le risorse del Fondo sopra citato, nei limiti di 45 milioni di euro, possano essere utilizzati per l’erogazione di contributi a favore degli operatori esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 ovvero dei titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, impiegati nell’erogazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico, per compensare i maggiori oneri sostenuti per la disinfezione delle superfici toccate frequentemente dall’utenza e per l’uso di sistemi di sanificazione ovvero di disinfezione dell’ambiente interno dei mezzi di trasporto, oltre che per ogni altra attività finalizzata a ridurre i rischi di contagi da Covid-19.

Infine, è prevista l’istituzione presso il Ministero delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibili, di un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2021, diretto a garantire una maggiore ed equa distribuzione degli utenti del trasporto di linea, nonché per garantire un raccordo tra gli orari di inizio e cessazione delle attività scolastiche, lavorative ed economiche e gli orari di TPL, urbano e extraurbano, nel perdurare delle misure di contenimento per Covid-19.

Tale Fondo, nei limiti delle risorse disponibili, è destinato ad erogare contributi a favore di imprese, soggetti pubblici e istituti scolastici di ogni ordine e grado, che provvedono, previa nomina del mobility manager, a predisporre entro il 31 agosto 2021, un piano per gli spostamenti casa-lavoro del proprio personale e degli alunni.

Tali contributi sono destinati al finanziamento di iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing.

 

Art. 51-bis. Proroga dei termini per il ricorso alla convenzione Consip Autobus 3 stipulata il 2 agosto 2018 e disposizioni in materia di Consip Spa.

L’articolo proroga, dal 30 giugno 2021, al 31 dicembre 2021, i termini per il ricorso alla Convenzione Consip ai fini dell’acquisto di autobus destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale (Convenzione Consip Autobus 3, stipulata il 2 agosto 2018).

Inoltre, si prevede che Consip possa avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato per tutte le attività relative al Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement nonché per quelle relative alle Reti telematiche delle PPPAA, per il Sistema pubblico di connettività e della Rete internazionale delle PPAA.

 

Art. 53. Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento di canoni di locazione e delle utenze domestiche.

La disposizione prevede l’istituzione di un Fondo presso il Ministero dell’interno, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2021, da destinare ai Comuni allo scopo di consentire l’adozione di misure di solidarietà alimentare e di sostegno di famiglie in condizioni difficoltà, per il pagamento di canoni di locazione e utenze domestiche.

La dotazione del Fondo è ripartita tra i Comuni, tenuto conto del numero della popolazione residente e dei valori reddituali comunali. Il contributo minimo spettante a ciascun Comune è pari a 600 euro.

Allo scopo di velocizzare il procedimento in parola, si prevede la facoltà per i Comuni di ricorrere alle procedure semplificate previste nell’Ordinanza del Dipartimento Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili.

 

Art. 54-ter. Riorganizzazione sistema camerale Regione siciliana.

La disposizione riconosce alla Regione Sicilia, tenuto conto della sua autonomia, la facoltà di provvedere, entro il 31 dicembre 2021, alla riorganizzazione del proprio sistema camerale e di recedere dagli accorpamenti effettuati o in corso, nel rispetto degli indicatori di efficienza ed equilibrio economico, nonché del numero massimo di camere CCIAA previsto dal D.lgs. n. 219/2016 (passate da 95 a 60 unità), assicurando alle nuove realtà costituite le dotazioni finanziarie e patrimoniali detenute dalle CCIAA precedentemente e presenti nella medesima circoscrizione territoriale.

Nelle more di attuazione della riorganizzazione di cui sopra, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, sono istituite le circoscrizioni territoriali della CCIAA di Catania, Ragusa, Siracusa, Agrigento, Caltanissetta e Trapani, con la nomina di un commissario ad acta per ciascuna delle unità sopra citate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Presidente della Regione siciliana.

 

Art. 56-quater. Misure a favore degli enti locali per l’assistenza dei minori in comunità.

La disposizione prevede l’istituzione, presso il Ministero dell’interno, di un Fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2021, allo scopo di contribuire alle spese sostenute dai Comuni fino a 3mila abitanti per l’assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l’allontanamento dalla famiglia da parte dell’autorità giudiziaria.

Per il riparto del Fondo, cui si provvede con decreto del Ministro dell’interno, si tiene conto del numero complessivo di minori interessati e dei costi per le attività socio-assistenziali.

 

Art. 57-bis.  Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Allo scopo di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e  la rimozione  di  ogni  ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e  delle  imprese  in  relazione all'emergenza COVID-19, la disposizione in esame differisce, al 31 dicembre 2021,  il termine di applicazione di cui all’articolo 264, comma 1, lettera a), D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio), che riconosce ai cittadini e alle imprese la facoltà di presentare, anche in deroga alla legislazione vigente (fermo restando il rispetto delle disposizioni antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.lgs. n. 159/2011), dichiarazioni sostitutive nei procedimenti avviati su istanza di parte che abbiano ad oggetto erogazioni di denaro, prestiti, finanziamenti, contributi, sovvenzioni, agevolazioni e sospensioni. [32] 
Tale misura trova applicazione per il periodo di vigenza del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020)1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020 e fissato, ad oggi, fino al 31 dicembre 2021.

 

Art. 58, comma 2, lettera g). Differimento termine per l’assunzione di collaboratori scolastici.

La norma differisce dal 1° marzo 2021 al 1° settembre 2021, il termine per l’assunzione a collaboratore scolastico del personale di imprese già impegnate in servizi di pulizia delle scuole, all’esito della seconda procedura selettiva.

 

Art. 58, commi da 3 a 6. Risorse per l’avvio dell’anno scolastico 2021-2022.

L’articolo stanzia ulteriori 70 milioni di euro per l’anno 2021, allo scopo di consentire l’acquisizione da parte degli enti locali di ulteriori spazi da destinare alle attività didattiche.

Istituito, inoltre, un apposito Fondo denominatoFondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’anno scolastico 2021/2022”, con una dotazione pari a 350 milioni di euro per l’anno 2021, da destinare a spese per l’acquisto di beni e servizi da parte di scuole statali.

Per le stesse finalità, è autorizzato uno stanziamento di 60 milioni di euro per l’anno 2021, a vantaggio delle scuole paritarie primarie e secondarie, di cui 10 milioni a favore delle scuole dell’infanzia. Tali risorse saranno ripartite con decreto del Ministero dell’istruzione tra le istituzioni scolastiche dell’infanzia, primarie e secondarie regionali, tenuto conto del numero degli alunni iscritti alle predette scuole paritarie.

Le risorse saranno erogate a condizione che le istituzioni scolastiche paritarie pubblichino nel proprio sito, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, una serie di informazioni dettagliate, coincidenti con quelle richieste alle PPAA dal D.lgs. n. 33/2013, articoli 13, 15, 16, 17, 29 e 30.

L’inosservanza degli obblighi di pubblicazione, determina la revoca dell’erogazione del contributo.

 

Art. 63. Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa.

 La disposizione incrementa di 135 milioni di euro il “Fondo per le politiche della famiglia”.

Le risorse sono destinate al finanziamento delle iniziative dei Comuni, da attuare nel periodo 1 giugno- 31 dicembre 2021, (anche in collaborazione con enti pubblici e privati) per il potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori.

I criteri di riparto delle risorse ai Comuni, sono stabiliti con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa con la Conferenza unificata, tenuto conto dei dati relativi alla popolazione minorenne sulla base dei dati ISTAT relativi all’ultimo censimento della popolazione residente. Lo stesso decreto stabilirà le modalità di monitoraggio dell’attuazione degli interventi finanziati, quelle di recupero delle somme attribuite, nel caso di mancata manifestazione di interesse alle iniziative, ovvero di mancata o inadeguata realizzazione dell’intervento.

La disposizione, inoltre, proroga anche per l’anno 2022 l’attività del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, di cui all’articolo 1, comma 392, L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016). Conseguentemente, anche per il 2022, viene riconosciuto alle Fondazioni bancarie un credito d’imposta, nella misura del 65% dei versamenti effettuati dalle Fondazioni stesse al predetto Fondo.

Elevato, pertanto, l’ammontare del contributo a 100 milioni di euro per il 2021 e stanziati 55 milioni di euro per l’anno 2022.

Infine, la disposizione estende, anche per il 2022, le misure previste dall’articolo 1, comma 202, L. n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), che riconosce alle Fondazioni bancarie un contributo anche esso sotto forma di credito d’imposta, pari al 65% delle erogazioni effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, per il finanziamento di progetti per la promozione di un welfare di comunità, attraverso interventi e misure di contrasto alle povertà, alle fragilità sociali e al disagio giovanile, di tutela dell’infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio-lavorativa e di integrazione degli immigrati, nonché di dotazioni di strumentazioni per le cure sanitarie.
Lo stanziamento a tale scopo, per il 2022, è pari a 60 milioni di euro, ed è assegnato secondo l’ordine temporale con cui le Fondazioni stesse comunicano all’Associazione di Fondazioni e di casse di risparmio s.p.a., l’impegno ad eseguire le predette erogazioni.

 

Art. 64. Misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione.

Si veda la Circolare di Confcooperative Habitat.

 

Art. 64, commi 12-14. Incremento Fondo per le politiche giovanili.

La dotazione del Fondo per le politiche giovanili, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2021 allo scopo di finanziare, nel limite di spesa autorizzato, politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e comportamenti a rischio, compresi quelli dovuti all'uso non consapevole delle piattaforme digitali, anche attraverso attività di assistenza e supporto psicologico, azioni volte a favorire l'inclusione e l'innovazione sociale nonché lo sviluppo individuale, la promozione di attività sportive per i giovani di età inferiore ai 35 anni.

Con successivo decreto del Ministro delle politiche giovanili, saranno definitele modalità di riparto e di attuazione degli interventi.

 

Art. 65. Misure urgenti per la cultura.

La norma incrementa, per l’anno 2021, di 47,85 milioni di euro per la parte corrente e di 120 milioni di euro per gli interventi in conto capitale, i Fondi destinati ai settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo, di cui all’articolo 89, comma 1, D.l. n. 18/2020 (decreto Cura Italia), istituiti nello stato di previsione del Ministero della cultura. La quota parte dell’incremento del fondo di parte corrente, è destinata a riconoscere un contributo a fondo perduto per le spese sostenute per i test di diagnosi dell’infezione da virus SARS-CoV-2 nel settore dello spettacolo.

Incrementato, inoltre, di 20 milioni di euro per il 2021, il Fondo per le emergenze delle imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio) per far fronte agli effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica in corso.

Incrementate di ulteriori 20 milioni di euro per il 2021, (che passano da 105 milioni a 125 milioni) anche le risorse destinate al funzionamento degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all’articolo 183, comma 3, decreto Rilancio (n. 34/2020).

Previsto, altresì, l’esonero dal pagamento dei canoni dovuti per concessioni o autorizzazioni riguardanti l’uso del suolo pubblico, per i soggetti che, dal 1° gennaio al 31 agosto 2021, esercitano attività di circo equestre e di spettacolo viaggiante.

Infine, le risorse per l’assegnazione della c.d. Card Cultura (di cui all’articolo 1, comma 576, L. n. 178/2020) ai giovani che compiono 18 anni nel 2021, sono incrementate di 70 milioni di euro.

 

Art. 68. Misure di sostegno per l’agricoltura, la pesca, l’acquacoltura e il settore agrituristico.

L’articolo 68 reca una serie di misure relative al comparto agricolo, tra le quali:

  • l’innalzamento al 9,5 per cento, limitatamente al 2021, della misura delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina;

  • l’estensione ai settori dell’agricoltura, della pesca e della silvicoltura della possibilità di cumulare la garanzia del Fondo centrale di garanzia delle PMI con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare a determinate condizioni;

  • l’istituzione nello stato di previsione del MIPAAF del Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero, con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2021.

 

Art.68-bis. Misure per lo sviluppo e il sostegno delle innovazioni in agricoltura.

Art.68-ter. Risorse per il riequilibrio degli interventi del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Art. 68-quater. Misure a sostegno del settore della birra artigianale.

Si rinvia per approfondimenti alle comunicazioni della Confcooperative Fedagripesca.

 

Art. 73. Disposizioni urgenti in materia di trasporto.

La disposizione prevede il finanziamento di diverse misure di sostegno al settore dei trasporti (aereo, aeroportuale, ferroviario).

Per quanto di specifico interesse, il comma 6, prevede l’assegnazione di un indennizzo per le prestazioni ridotte di ormeggio rese da società cooperative di cui all’articolo 14, comma 1-quinquies, L. n. 84/94 dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019, qualora sussistano risorse residue e non assegnate ai sensi dell’articolo 199, comma 7, del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio)[33].

 

 

 

Art. 73-bis. Contributo per i destinatari dei ristori delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori.

La norma riconosce un contributo, pari a 6 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce limite di spesa, a favore degli autotrasportatori a fronte delle maggiori spese affrontate per la forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi, nonché per le difficoltà logistiche derivanti dall’ingresso e dall’uscita da aree urbane e portuali, a seguito del crollo del “Ponte Morandi”.

Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, saranno definite le tipologie di spese ammesse, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi a favore degli autotrasportatori. Lo stesso decreto, determinerà le modalità per l’acquisizione, da parte dei soggetti destinatari dei contributi, dell'idonea documentazione necessaria per usufruire del contributo.

 

Art. 77, comma 3. Incremento Fondo sviluppo e coesione.

Art. 77, comma 4. Incremento Fondo unico per l’edilizia scolastica.

Art. 77, comma 5. Incremento Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie.

Art. 77, comma 6. Incremento Fondo art. 13-duodecies D.L. n. 137/2020.

La disposizione prevede l’incremento di 200 milioni di euro per l’anno 2021, del Fondo sviluppo e coesione (FSC) con riferimento al periodo programmatico 2021-2027.

Incrementata di 150 milioni di euro per l’anno 2021, la dotazione del Fondo unico per l’edilizia scolastica, di cui all’articolo 11, comma 4-sexies, decreto legge n. 179/2012.

La dotazione del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui all’articolo 5, comma 1, legge n. 183/87, è incrementata per l’anno 2025 di 100 milioni di euro e 140 milioni per l’anno 2026.

La dotazione del Fondo di cui all’articolo 13-duodecies del decreto legge Ristori (n. 137/2020), diretto a coprire gli oneri derivanti dall’adozione di misure restrittive adottate per far fronte all’emergenza epidemiologica, è incrementata per l’anno 2021 di 100 milioni di euro e di 130 milioni di euro per l’anno 2022.

 

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[1] Il contributo a fondo perduto non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata al 26 maggio 2021 (i), agli enti pubblici (ii) e ai soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni sia in intermediari finanziari sia in soggetti diversi dagli intermediari finanziari (iii).

[2] La misura è pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e quello del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue: a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 7 non superiori a 100.000 euro; b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro; c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro; d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, l’ammontare del contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e quello del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue: a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 7 non superiori a 100.000 euro; b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro; c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro; d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; e) 30% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

[3] Anche in questo caso, il contributo a fondo perduto:

-           spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente al 26 maggio 2021;

-           non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata al 26 maggio 2021 (i), agli enti pubblici (ii) e ai soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni sia in intermediari finanziari sia in soggetti diversi dagli intermediari finanziari (iii).

[4] L’ammontare del contributo è calcolato applicando la percentuale definita dal decreto ministeriale alla differenza tra il risultato economico di esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2019, diminuita dei contributi a fondo perduto già percepiti ai sensi delle disposizioni ivi indicate. Il limite del contributo spettante è pari a 150.000 euro per tutti i soggetti beneficiari. Anche in questo caso si chiarisce che il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell’imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.

[5] In particolare è riconosciuto:

a)    il contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,  determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019; in tale caso, è riconosciuto anche il contributo di cui ai commi da 1 a 3 dell’articolo 1, alle condizioni e con le modalità ivi previste;

b)    il contributo di cui ai commi da 5 a 13 dell’ articolo 1 del decreto in esame, determinato, nel caso in cui gli interessati beneficino del contributo di cui alla lettera a) del presente comma, in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020; in tale caso, non è riconosciuto il contributo di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo;

c)     il contributo di cui ai commi da 5 a 13 dell’articolo 1, determinato, nel caso in cui gli interessati non beneficino del contributo di cui alla lettera a), in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 30 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

[6] In proposito si ricorda che i commi 13 e ss. dell’art. 1, DL 41/2021, disciplinano le modalità di applicazione di determinate agevolazioni introdotte per contrastare le conseguenze economiche negative della pandemia (in particolare, quelle previste agli articoli 24, 25, 120, 129-bis e 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77; articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77; articolo 78, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126; articolo 78, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 limitatamente all’imposta municipale propria (IMU) dovuta per l’anno 2021; articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-ter, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; articoli 2 e 2-bis del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6; articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; commi da 1 a 9 dell’art. 1 e commi 5 e 6 dell’articolo 6 del D.L: 73/2021) e per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle Comunicazioni della Commissione UE (segnatamente le Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni). Nello specifico, detti aiuti potranno essere fruiti alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 della suddetta Comunicazione e cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione. A tal fine le imprese presenteranno un’apposita autodichiarazione con la quale attestano l’esistenza delle condizioni previste dalla Sezione 3.1 di cui al periodo precedente.

[7] In particolare, si prevede che:

-           con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili saranno individuati, entro il 31 ottobre 2021, i materiali da costruzione più significativi che hanno avuto un aumento o una diminuzione dei prezzi superiore all’8%, nel primo semestre del 2021;

-           le eventuali variazioni dei prezzi, in aumento o in diminuzione, dei materiali individuati dal predetto decreto ministeriali, determineranno le relative compensazioni, anche in deroga alle previsioni del Codice dei contratti pubblici (previgente, ex D.lgs. n. 163/2006 e vigente, ex D.lgs. n. 50/2016);

-           la compensazione viene determinata, applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto ministeriale sopra citato, con riferimento alla data dell'offerta;

-           per le variazioni in aumento, la richiesta di compensazione, a pena di decadenza, deve essere richiesta dall’appaltatore alla stazione appaltante, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione in GU del decreto ministeriale sopra citato, mentre per le variazioni in diminuzione, sarà direttamente la stazione appaltante a procedere d’ufficio, previo accertamento del relativo credito da parte del responsabile del procedimento e avvio della procedura di recupero;

-           le stazioni appaltanti procedono alle compensazioni nei limiti del 50% delle risorse all’uopo accantonate per gli imprevisti, potendo utilizzare anche risorse derivanti da ribassi d’asta, risorse residue di interventi già ultimati e collaudati;

-           nel caso di insufficienti risorse, le stazioni appaltanti possono reperire quanto necessario presso il Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, appositamente istituito dall’articolo in esame. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture, saranno determinate le modalità di utilizzo della dotazione del Fondo, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.

[8] Si evidenzia che il Fondo in parola è stato istituito presso il MEF ed è diretto a garantire l’accesso al credito ad imprese e famiglie in difficoltà economica. Il Fondo è gestito dal Dipartimento del Tesoro, e opera tramite i Confidi, le associazioni e le fondazioni, i quali attraverso i contributi del Fondo stesso (pari al 30% delle risorse) sono in grado di intervenire sul territorio, garantendo l’accesso al credito ai soggetti più fragili, in condizioni di legalità.

[9] Trattasi del Fondo istituito presso il Ministero del turismo, con una dotazione iniziale pari a 700 milioni di euro per l’anno 2021, destinato alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni e servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all’interno comprensori sciistici.

[10] La disposizione prevede un ulteriore incremento del Fondo di cui all’articolo 2, del D.L. n. 41/2021 sopra citato, di ulteriori 30 milioni di euro per l’anno 2021, da assegnare alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai fini della loro destinazione ai comprensori e alle aree sciistiche a carattere locale, come definiti dalla Commissione europea, per interventi di innovazione tecnologica, ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti di risalita, delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato.

[11] Trattasi del credito d’imposta per gli affitti.

[12] Trattasi del Fondo istituito presso il Ministero del turismo e diretto ad erogare risorse a favore di agenzie di viaggio, i tour operator, le imprese turistico-ricettive, le guide e gli accompagnatori turistici e le imprese di trasporto persone con bus scoperti, non soggette a obblighi di servizio pubblico, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro del turismo.

[13] Comprese le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici, le imprese di trasporto esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.

[14] In ragione della circostanza che il differimento della conclusione del periodo di sospensione dei versamenti previsto dalle norme in esame è stata disposta quando già il termine era decorso (30 aprile 2021), precisa che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto (26 maggio 2021) in esame e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.

[15] Trattasi dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze.

[16] In sintesi, con tali modifiche:

-               si rinvia di un ulteriore anno (dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2023) l’applicazione di gran parte delle disposizioni;

-               si anticipa di quasi 1 anno (dal 31 dicembre 2023 al 1° gennaio 2022) l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 25 a 37 riguardanti il lavoro sportivo;

-               si conferma l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39, e 40 a partire dal 1° gennaio 2022.

Altre novità riguardano la disciplina per l’iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al D.lgs. n. 39/2021. A tale scopo è modificato l’elenco dei documenti richiesti alle società e associazioni sportive dilettantistiche ai fini dell’iscrizione ed è imposto l’obbligo di trasmettere in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati di cui al comma 2, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

[17] Inoltre, l’art. 6, c. 2, laddove (pur riconoscendo agli “enti del terzo settore” e alle “imprese sociali” costituite ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. u, D.L. 112/2017, la possibilità di acquisire lo status di ente sportivo dilettantistico) non contempla le cooperative sociali, ancorché le medesime, a diritto vigente, possono legittimamente acquisire lo status di “società sportiva dilettantistica” (ovviamente sussistendo tutti i presupposti e i requisiti della legge 381/1991).

[18] Come noto, l'impianto normativo originario della cd. “Nuova Sabatini” prevedeva la corresponsione del contributo statale in più quote determinate con il decreto ministeriale attuativo della misura, il quale aveva disposto che la corresponsione avvenisse in sei quote annuali: l0% il primo anno, 20% dal secondo al quinto anno e 10% il sesto anno. Una serie di interventi normativi successivi hanno previsto una semplificazione e accelerazione del processo di corresponsione dei contributi statali, a determinate condizioni. La disposizione in esame, ha lo scopo di consentire il pagamento in un’unica soluzione anche per le imprese beneficiarie a cui non sono applicabili le disposizioni di accelerazione dei pagamenti susseguitesi negli anni.

[19] Trattasi della disciplina relativa al Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese. Esso rappresenta uno dei principali sostegni pubblici diretti ad assicurare la liquidità delle PMI.

 

[20] Si ricorda che ai sensi della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 sono definite (PMI):

-           medie imprese: quelle che occupano meno di 250 persone, un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, ovvero un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;

-           piccole imprese: quelle che occupano meno di 50 persone, con un fatturato annuo ovvero un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;

-           piccole imprese: quelle che occupano meno di 10 persone, con un fatturato annuo ovvero un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

[21] L’articolo 27, del decreto Rilancio, ha previsto la costituzione presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A. di un patrimonio destinato ad interventi di sostegno e rilancio del sistema economico e produttivo italiano fortemente danneggiato dall’emergenza epidemiologica. Il patrimonio è alimentato da titoli di Stato o di liquidità apportati dal MEF.

[22] A tale proposito, si ricorda che il richiamato articolo 44-bis dispone che, qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets, DTA) riferite alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile e all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né trasformato in credito d’imposta alla data della cessione. Ai fini della trasformazione in credito d’imposta, tali componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti. I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre.

[23] In particolare il comma 2 stabilisce che nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale (lettera b) del comma 287 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160) è pari al 15 per cento. Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta. La variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.

[24] In particolare, il comma 3 dispone che per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, la deduzione del rendimento nozionale corrispondente agli incrementi di capitale proprio può essere alternativamente fruita tramite riconoscimento di un credito d’imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale le aliquote delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società (articoli 11 e 77 del testo

unico delle imposte sui redditi-decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.

[25] La disposizione, modificando il comma 233 della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), stabilisce che in caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento di azienda il cui progetto sia stato approvato dall’organo amministrativo competente delle società partecipanti, in caso di fusioni e scissioni, o l’operazione sia stata deliberata dall’organo amministrativo competente della conferente, in caso di conferimenti, tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è consentita, rispettivamente, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate riferite alle seguenti componenti:

-           perdite fiscali maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile (articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi) alla medesima data;

-           importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto (articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) maturato fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta alla medesima data.

[26] Le società benefit, sono disciplinate dal comma 376, art. 1, della legge n. 208/2015. Trattasi di società che nell’esercizio dell’attività economica, oltre allo scopo di ripartizione degli utili tra i soci, perseguono anche una finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori, beni e attività culturali, sociali e ambiente. Tali finalità, indicate nell’oggetto sociale, sono perseguite in modo da contemperare gli interessi dei soci con il perseguimento di finalità di beneficio comune.

[27]Tale incremento del Fondo è attribuito alla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari”. Con un successivo addendum (da stipulare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento) tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e il Mef, saranno definite modalità e tempi per formulare le richieste da parte degli enti territoriali, le modalità di restituzione, ecc.

[28] In particolare, si modifica l'articolo 34, comma 1 (primo periodo), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di compensazione, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, era fissato in 1 miliardo di lire (516 mila euro) per ciascun anno solare, successivamente aumentato a 700.000 euro (articolo 9, comma 2, decreto legge 8 aprile 2013, n. 35).

[29] Il Fondo è stato istituito dall’art. 3 della legge n. 295/1973, è destinato alla corresponsione di contributi agli interessi, a fronte di operazioni di finanziamento di crediti anche nella forma di locazione finanziaria, relativi a esportazioni di merci, prestazioni di servizi, nonché esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero.

[30] Le spese che rientrano nell’agevolazione sono quelle riguardanti:

-           la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l ‘attività lavorativa e istituzionale e gli strumenti utilizzati per tale attività;

-            la somministrazione dei tamponi a chi presta la propria attività lavorativa e istituzionale;

-            l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione

e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

-           prodotti detergenti e disinfettanti;

-           altri dispositivi di sicurezza, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

-           l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

[31] Trattasi del Fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato ad assicurare l’erogazione di servizi aggiuntivi di TPL e regionale, destinato anche agli studenti, tenuto conto delle limitazioni di riempimento dovute all’emergenza epidemiologica. Per tali finalità, si ricorda che le Regioni e i Comuni sono autorizzati a ricorrere, attraverso accordi o apposite convenzioni e imponendo gli obblighi di servizio, a operatori che svolgono attività di trasporto di persone mediante noleggio di autobus con conducente nonché a titolari di NCC e licenze taxi.

[32] Si rammenta che la disposizione oggetto di proroga, prevede che nei procedimenti avviati su istanza di parte, che  hanno  ad oggetto  l'erogazione  di  benefici  economici  comunque  denominati, indennità , prestazioni previdenziali  e  assistenziali,  erogazioni, contributi,  sovvenzioni,  finanziamenti,  prestiti,  agevolazioni  e sospensioni, da parte  di  pubbliche  amministrazioni,  in  relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti   i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore.

 

[33] Si rammenta che l’articolo 199, comma 7, decreto Rilancio, assegna per il 2020 una dotazione pari a 24 milioni di euro, ai fini dell’indennizzo a società cooperative che svolgono servizi di ormeggio, a fronte delle minori prestazioni rese a seguito dell’emergenza epidemiologica, nel periodo compreso dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, rispetto ai mesi corrispondenti del 2019.