Nella Gazzetta Ufficiale n. 176, del
24 luglio u.s. è stata pubblicata la Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante la conversione
in legge del Decreto legge 25 maggio 2021,
n. 73 (allegato).
CONVERSIONE “DECRETO SOSTEGNI-BIS”
[Conversione DL 73/2021]
Il decreto (di
cui è stata fornita una prima illustrazione con Circolare del Servizio legislativo n. 26/2021)
intende introdurre misure più incisive a sostegno dei settori economici e
lavorativi più direttamente interessati dalle misure restrittive adottate per
la tutela della salute, in connessione al perdurare dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19.
Il
provvedimento ha subito diverse modifiche nel corso dell’iter
parlamentare di conversione, tanto da determinare un ampliamento del numero
delle disposizioni di cui si compone, comprese quelle derivanti
dall’abrogazione del D.L. 22 giugno 2021, n. 89 (Misure urgenti in materia
di agricoltura e per il settore ferroviario) e del D.L. 30 giugno 2021, n.
99 (Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori
e di sostegno alle imprese), che sono state trasfuse nel provvedimento in
commento.
Gli interventi
previsti riguardano 8 ambiti prioritari:
-
sostegno alle imprese e
all’economia;
-
misure per l’accesso al
credito e la liquidità delle imprese;
-
misure per la tutela
della salute;
-
lavoro e politiche
sociali;
-
sostegno agli enti
territoriali;
-
giovani, scuola e
ricerca;
-
cultura;
-
agricoltura e trasporti.
Di seguito l’esame
di alcune delle misure introdotte rinviando, per gli approfondimenti specifici,
alle comunicazioni e approfondimenti degli altri Servizi (v. Circolare
del Servizio Sindacale Giuslavoristico 28 luglio 2021, n.
52/2021), delle Federazioni e di ICN S.p.a.
*
Art. 1 - Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici
La legge di conversione conferma come misura principale
la riedizione del contributo a fondo perduto per gli operatori economici. In
particolare, viene riconosciuto e disciplinato un “ulteriore” contributo
a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA
attiva alla data del 26 maggio 2021 (i) e che hanno già ottenuto il
riconoscimento del contributo a fondo perduto per i titolari di partita IVA (ii)
introdotto dall’articolo 1 del primo decreto sostegni (D.L. 41/2021, v. Circolare
del Servizio legislativo n. 25/2021). Beninteso tale contributo spetta a
condizione che il primo contributo non sia stato indebitamente percepito o
restituito.
Viene poi riconosciuto un “secondo” contributo a
fondo perduto, alternativo a quello precedente, a favore dei soggetti
titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o
producono reddito agrario. I soggetti che abbiano beneficiato del “primo”
contributo potranno ottenere l’eventuale maggior valore spettante in base alle
regole di determinazione del “secondo” contributo[1].
Il decreto specifica le condizioni, in termini di limiti di reddito agrario,
ricavi o compensi, per accedere al contributo.
In particolare:
-
il contributo spetta ai
soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel
secondo periodo d’imposta antecedente al 26 maggio 2021;
-
a condizione che l’ammontare
medio mensile di fatturato e corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31
marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del periodo dal 1°
aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Quanto alle
modalità di calcolo, il decreto distingue tra i soggetti che hanno già
beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al primo decreto sostegni (art.
1, DL 41/2021)[2].
Per tutti i
soggetti, l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.
Il contributo non
concorre alla determinazione della base imponibile dell’imposta sui redditi,
non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri
deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai
fini dell’IRAP.
Inoltre,
è previsto anche un “terzo” contributo a fondo perduto a favore
dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o
professione o producono reddito agrario[3]. Il
contributo potrà essere erogato a condizione che si verifichi un peggioramento
del risultato economico di esercizio, nella misura che verrà definita con
decreto ministeriale[4].
Infine, si prevede un “quarto” tipo di contributo a
fondo perduto a favore delle imprese di maggior dimensione,
precisamente a beneficio dei soggetti con ricavi o compensi superiori a 10
milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta
antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto legge in esame[5].
L’efficacia delle misure in esame è subordinata all’autorizzazione della
Commissione europea.
Inoltre si introduce l’obbligo per le imprese di
presentare un’apposita autodichiarazione con la quale attestano l’esistenza
delle condizioni previste dalla Sezione 3.1 «Aiuti di importo limitato» della
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final
«Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del COVID-19», e successive modificazioni[6].
Art. 1-quater. Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti
del Terzo settore.
La disposizione prevede
l’incremento, per l’anno 2021, per un importo pari a 60 milioni di euro (che si
aggiungono agli iniziali 70 milioni di euro) della dotazione del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, di cui all’articolo 13-quaterdecies del decreto legge n. 137/2020
(cd. Decreto Ristori).
A valere sulla
dotazione del predetto Fondo, una quota pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021,
è destinata al riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore:
-
degli enti non commerciali residenti;
-
degli enti religiosi civilmente riconosciuti;
-
delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita IVA,
fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività
di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno,
semiresidenziale e residenziale a favore di anziani non autosufficienti e
disabili, ancorché svolte da enti pubblici.
Art. 1-sexies. Modifica di termini per il versamento delle rate per la
definizione agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione.
Con la
disposizione in commento, vengono riformulati i termini per il versamento delle
rate dovute nel biennio 2020-2021 relativi ad alcuni istituti di definizione
agevolata di carichi affidati all’agente della riscossione.
Trattasi,
in particolare:
-
della c.d. rottamazione-ter
(di cui all’articolo 3, D.L. n. 119/2018 e articolo 16-bis del D.L. n.
34/2019);
-
della rottamazione/definizione
agevolata delle risorse UE (di cui all’articolo 5, D.L. n. 119/2018);
-
del saldo e
stralcio delle cartelle (di cui all’articolo 1, commi 190 e 193, L. n.
145/2018- Legge di Bilancio 2019).
Conseguentemente, si considera tempestivo e non
pregiudizievole dell’efficacia delle relative definizioni agevolate, il
versamento delle rate dovute nel 2020 e di quelle dovute entro il 28 febbraio,
31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021, se effettuato integralmente e con un
ritardo non superiore a 5 giorni:
-
entro il 31
luglio 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020;
-
entro il 31
agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;
-
entro il 30
settembre, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;
-
entro il 31
ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020;
-
entro il 30
novembre 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e il
31 luglio 2021.
Art. 1-septies. Disposizioni urgenti in materia di revisione
dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici.
La disposizione – promossa dall’Alleanza
delle Cooperative Italiane – contiene una serie di previsioni dirette a
far fronte agli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da
costruzione, concretizzatisi nel primo semestre del 2021 e limitatamente ai
contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto legge in commento[7].
Art. 2. Fondo per
il sostegno delle attività economiche chiuse.
La disposizione
prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico, del “Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse”, con
una dotazione di 140 milioni di euro per l’anno 2021, al fine di favorire la
continuità delle attività economiche per le quali, a causa delle misure
restrittive connesse all’emergenza epidemiologica (adottate ai sensi degli
artt. 1 e 2 del D.L. n. 19/2020), sia stata disposta la chiusura per un periodo
complessivo di almeno 100 giorni, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio
2021 e la data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto legge in commento.
I soggetti
beneficiari e l’entità del ristoro, sono determinati, nei limiti della
dotazione finanziaria, in base ai criteri individuati (tenuto conto delle
misure di sostegno già adottate per i settori economici e dei contributi a
fondo perduto di cui all’articolo 1, del D.L. n. 41/2021 -decreto Sostegni- e
di cui all’articolo 1 del decreto in esame), con decreto del Ministero dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, da
adottare entro il 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
I contributi sono
concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19
marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.
La disposizione
prevede, altresì, l’incremento di 50 milioni di euro per l’anno 2021, della
dotazione del Fondo di cui all’articolo 38, comma 3, D.L. n. 41/2021 (Decreto
Sostegni), destinato al ristoro delle perdite subite a seguito
dell’annullamento, del rinvio e del ridimensionamento delle fiere e dei
congressi a seguito dell’emergenza da Covid-19, nonché al ristoro
anche a favore degli operatori dei servizi di logistica, trasporto e
allestimento, che abbiano una quota superiore al 51% dei ricavi derivanti dalle
attività di fiere e congressi. L’efficacia del regime di aiuto in
parola è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione UE, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
Art. 2-bis.
Incremento della dotazione del Fondo per la prevenzione del fenomeno
dell’usura.
La disposizione
prevede l’incremento di 10 milioni di euro per l’anno 2021, della dotazione del
Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui all’articolo 15,
comma 1, L. n. 108/96.[8]
Art.
3. Incremento delle risorse per il sostegno ai comuni a vocazione montana.
La dotazione del
Fondo istituito ai sensi dell’articolo 2, del decreto legge n. 41/2021 (decreto
Sostegni), convertito con modificazioni dalla L. n. 69/2021, è incrementata di
100 milioni di euro per l’anno 2021[9].
Tale incremento,
è assegnato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano secondo
le entità stabilite dalla tabella compresa nel medesimo articolo 3, ai fini
dell’erogazione di contributi a favore delle imprese turistiche, di cui all’articolo
4, D.lgs. n. 79/2011, localizzate nei Comuni ubicati all’interno dei
comprensori sciistici.
Le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, con proprio provvedimento definiranno i
comprensori sciistici e Comuni ubicati al loro interno, nonché i criteri e le
modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.[10]
Art. 3-bis.
Incremento del Fondo per il ristoro delle città portuali.
Incrementata da 5
a 10 milioni di euro la dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 734,
L. n. 178/2020, diretto a ristorare le città portuali che hanno subito perdite
economiche a seguito del calo del turismo conseguente all’emergenza
epidemiologica da Covid-19.
Art.
4. Estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli
immobili a uso non abitativo e affitto di azienda.
La disposizione,
interviene sul credito d’imposta introdotto dall’articolo 28, del D.L. n.
34/2020 (c.d. decreto Rilancio) per i canoni di locazione degli immobili a
uso non abitativo e affitto di azienda.[11]
In particolare:
-
estende (dal 30 aprile 2021)
fino al 31 luglio 2021, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di
viaggio e i tour operator, il credito d’imposta in commento;
-
prevede il credito di imposta di cui all’articolo 28,
commi 1, 2 e 4 del decreto Rilancio, per i soggetti esercenti attività d’impresa,
arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di
euro nel secondo periodo d’imposta antecedente al 26 maggio 2021, nonché
agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli
enti religiosi civilmente riconosciuti. Il credito d’imposta in esame,
spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio
2021 a maggio 2021.
Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito spetta a
condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del
periodo compreso tra 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del
30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del
periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d’imposta
spetta anche in assenza dei requisiti di cui sopra, ai soggetti che hanno
iniziato la loro attività a partire dal 1° gennaio 2019.
Tale credito
d’imposta è riconosciuto anche alle imprese esercenti attività di
commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel
secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto
legge in esame, per i canoni versati relativamente ai mesi da gennaio 2021 a
maggio 2021, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei
corrispettivi del periodo tra 1° aprile 2020 e 31 marzo 2021, sia inferiore del
30% rispetto all’ammontare medio mensile dello stesso periodo dell’anno
precedente. Il credito d’imposta spetta nella misura del 40%.
Lo stesso credito
d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti, ai soggetti che hanno iniziato
la loro attività a partire dal 1° gennaio 2019, nella misura del 20%.
Art 5
Proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche.
La
disposizione estende anche al mese di luglio 2021, con
riferimento alle tariffe da applicare tra il 1° luglio e il 31 luglio 2021 e
nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2021, la disposizione di
cui all’articolo 6, D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni) che autorizza l’Autorità
di regolazione per energia, reti e ambiente, per i mesi di aprile, maggio e
giugno 2021, a disporre la riduzione della spesa delle utenze elettriche
connesse in bassa tensione diverse da quelle per gli usi domestici, con
riferimento alle voci della bolletta individuate come “trasporto e gestione
contatore” e “oneri generali di sistema”.
Art.
6-bis. Rideterminazione
della soglia minima dei canoni demaniali marittimi.
La
disposizione modifica l’articolo 100, comma 4, del D.L. n. 104/2020 (Decreto
Agosto) in materia di canoni demaniali marittimi.
In
dettaglio, si prevede che, per l’anno 2021, il canone minimo dovuto come
corrispettivo nei casi di aree e relative pertinenze demaniali marittime
destinate ad attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni legali,
svolte sia in forma singola o associata senza scopo di lucro e per finalità di
interesse pubblico, come individuate e deliberate dagli enti locali, non possa
essere inferiore a euro 500.
Art.
7 Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e
commerciali nelle Città d’Arte e bonus alberghi.
Incrementata di ulteriori 160 milioni di euro la dotazione del Fondo di cui all’articolo 182, comma 1, decreto Rilancio (n. 34/2020)[12].
Nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a valere sul Fondo sopra citato, sono concessi contributi in favore delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici titolari di partita IVA non risultati beneficiari del contributo di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 440 del 2 ottobre 2020.
La
disposizione, inoltre, ricomprende (oltre alle imprese turistico ricettive, gli
agriturismo, bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa
nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva) anche le agenzie di viaggi e i
tour operator, tra i soggetti presso i quali dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021,
può essere utilizzato il c.d. Tax credit vacanze, previsto dall’articolo
176 decreto Rilancio, per il pagamento di servizi offerti, a seguito del
riconoscimento di un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso
di validità, ordinario o corrente non superiore a 40.000 euro.
Istituito, inoltre, presso il
Ministero del Turismo un Fondo, con una dotazione di 60 milioni di euro per l’anno
2021, destinato all’erogazione di contributi a favore di Comuni classificati
dall’ISTAT a vocazione culturale, artistica, storica e paesaggistica, nei cui
territori siano collocati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale
dell’umanità, tenuto conto delle riduzioni delle presenze turistiche nell’anno
2020 rispetto al 2019.
La dotazione di tale Fondo è,
altresì, integrata di ulteriori 15 milioni di euro per l’anno 2021, destinando
5 milioni di euro ai Comuni che fanno parte
della rete delle città creative dell'UNESCO.
Esteso, (dagli originari due
periodi d’imposta), per i tre periodi d’imposta successivi a quello in corso
alla data del 31 dicembre 2019, il credito di imposta per la
riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive
turistico-alberghiere (di cui all’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106),
sempre nella misura del 65 per cento. A tale scopo, agli iniziali 180 milioni
di euro per l’anno 2020 e 2021, sono stanziati ulteriori 100 milioni di euro
per l’anno 2022.
Incrementata, per l’anno
2021, di ulteriori 5 milioni di euro, la dotazione del Fondo di cui
all’articolo 85, comma 1, lettera a), D.L. n. 104/2020 (decreto “Agosto” del
2020), destinato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti servizi di
trasporto di persone su strada mediante autobus, non soggetti ad obbligo di
servizio pubblico, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
Infine, è incrementata di
ulteriori 10 milioni di euro, per l’anno 2021, la dotazione del Fondo di cui
all’articolo 26, comma 1, D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni), da ripartire tra
le Regioni e le Province autonome, allo scopo di sostenere le imprese esercenti
trasporto turistico di persone mediante autobus coperti.
Art. 7-bis. Misure a sostegno
delle strutture ricettive extralberghiere
a carattere non imprenditoriale e delle agenzie di animazione.
La disposizione prevede che il
credito vacanze, per
i pagamenti dei servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale,
utilizzabile dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (cd Tax credit vacanze),
sia utilizzabile anche per il pagamento di pacchetti turistici (come
definiti dall’articolo 34 del D.lgs. 23 maggio 2011 n.79).
Ampliata,
inoltre, la platea dei beneficiari del Fondo di cui all’articolo 182, comma 1,
D.L. n. 34/2020, sopra citato, comprendendo tra gli stessi (oltre alle agenzie
di viaggio, tour operator, guide e accompagnatori turistici, le
strutture ricettive e le imprese di trasporto di persone con autobus scoperti)
anche le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici.
Infine, la
disposizione prevede l’istituzione presso il Ministero del turismo di un Fondo,
con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro, per l’anno 2021, per il
sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non
imprenditoriale, munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza,
identificate attraverso autocertificazione circa
lo svolgimento dell'attività ricettiva di bed
& breakfast.
I criteri di riparto del Fondo
saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro del turismo di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 8 Misure urgenti per il
settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche
particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica.
La disposizione estende anche al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta (nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino) per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile della moda e degli accessori, previsto dall’articolo 48-bis del decreto Rilancio.
A tale scopo gli iniziali 45 milioni di euro per il 2021 sono sostituiti da 95 milioni di euro, e 150 milioni di euro sono stanziati per il 2022, che costituiscono limite di spesa. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sono fissati i criteri per la precisa individuazione dei settori in cui operano i beneficiari del credito d’imposta in esame. Ai fini dell’accesso al beneficio, i soggetti interessati devono presentare istanza all’Agenzia delle entrate secondo i termini e le modalità stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia stessa da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.
Incrementata, inoltre, di 120 milioni di euro per il 2021, la dotazione del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica[13] di cui all’articolo 26, D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni), di cui 20 milioni di euro destinati a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.
Infine, si prevede l’istituzione nello stato di previsione del MEF di un Fondo con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro, per l’anno 2021, che costituisce limite di spesa, per sostenere l’industria conciaria, gravemente danneggiata dagli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Le modalità di erogazione delle risorse, le spese finanziabili, le modalità di controllo, verifica e rendicontazione delle spese, saranno stabilite con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in commento.
Art. 9. Proroga dei termini relativi alla riscossione e
alla plastic tax.
L’articolo 9 è
dedicato a disposizioni di natura tributaria e, anzitutto, differisce dal 30
aprile al 31 agosto 2021 la conclusione del periodo di sospensione
dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e dagli
avvisi di accertamento esecutivi previsti dalla legge[14].
È
importante rilevare che in considerazione della sospensione, anche i controlli di
regolarità tributaria effettuati dalle amministrazioni pubbliche prima di dare
corso al pagamento di un importo superiore a cinquemila euro (art. 48-bis, c.
1, DPR n. 602/1973), sono inefficaci e i soggetti pubblici provvedono ad
effettuare il pagamento a favore del beneficiario.
È
inoltre differita al 1° gennaio 2022 l’efficacia delle disposizioni istitutive
della cd. plastic tax.
Art.
9-ter. Proroga dei
versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale.
La
disposizione, proroga al 15 settembre 2021, senza alcuna
maggiorazione, il termine per il versamento delle imposte relative alle
dichiarazioni dei redditi, all’IRAP e all’IVA, per i contribuenti che applicano
gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), scadenti nel periodo
compreso dal 30 giugno al 31 agosto 2021.[15]
Tale
proroga si applica anche:
-
ai soggetti che
presentano cause legittime di esclusione dall’applicazione degli ISA, compresi
quelli che adottano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e
lavoratori in mobilità (di cui all’articolo 27, comma 1, D.L. n. 98/2011);
-
ai soggetti che
applicano il regime forfetario (L. n. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89);
-
ai soggetti che
partecipano a società, associazioni e imprese che rientrano nel regime previsto
per i redditi prodotti in forma associata e di trasparenza fiscale (articoli 5,
115 e 116, D.P.R. n. 917/86).
Art. 10 Misure a sostegno del settore sportivo.
Esteso anche per le spese sostenute durante l’anno d’imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, il Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 81, decreto legge n. 104/2020. A tale scopo è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro per il 2021.
Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è istituito per l’anno 2021, un Fondo con una dotazione di 86 milioni di euro, allo scopo di erogare un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie per la sanificazione e prevenzione e l’effettuazione dei test di diagnosi del Covid-19, a favore degli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 24 ottobre 2020. Tale contributo è riconosciuto a favore delle società sportive professionistiche che nel 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e delle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro CONI, operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici.
La dotazione del “Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche”, di cui all’articolo 3, decreto legge n. 137/2020 (decreto Ristori), è incrementata per l’anno 2021 di 190 milioni di euro. Tale importo è destinato all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l’attività sportiva.
I commi 13-quater e 13-quinquies,
dell’articolo 10 in commento, modificano ulteriormente i termini di
applicazione delle disposizioni previste dai decreti legislativi in materia di
riforma dello sport (decreti legislativi adottati in attuazione della legge
delega n. 86/2019) fra i quali il decreto legislativo
28 febbraio 2021, n. 36, in materia di enti sportivi, accogliendo così una
proposta dell’Alleanza delle Cooperative Italiane.
Con le nuove disposizioni, dunque, con
specifico riferimento al D.lgs. n. 36/2021, si stabilisce che le disposizioni
dello stesso troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2023 ad
eccezione di alcuni articoli (10, 39, 40 e da 43 al 50) che si applicheranno a
decorrere dal 1° gennaio 2022[16].
Sicché,
il legislatore (e il Governo quale legislatore delegato) avrà ora tutto il
tempo occorrente per provvedere alla correzione del testo del decreto
legislativo n. 36/2021 e rimediare agli errori e alle dimenticanze relativi
alle società sportive in forma cooperativa, già denunciati alle massime
autorità dello sport e del Paese (v. Circolare del Servizio legislativo n.
15/2021).
Si allude in particolare: all’art.
6 c. 1, lett. c, che non cita le società cooperative di cui al Libro V,
Titolo VI, del codice civile, fra i tipi di enti che possono assumere lo status
di “società sportiva dilettantistica”[17]; e all’art. 13, c. 1, che non cita le
società cooperative dai tipi di enti che possono assumere lo status di “società
sportiva professionistica”.
Art. 11 Misure urgenti di sostegno all’internazionalizzazione.
La disposizione incrementa di 1,2 miliardi di euro per l’anno 2021, la dotazione del Fondo rotativo istituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, decreto legge n. 251/81, (convertito, con modificazioni dalla L. n. 394/1981), destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all’estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l’Italia.
Incrementata, infine, di 400 milioni di euro per l’anno 2021, la dotazione del “Fondo per la promozione integrata”, istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai sensi dell’articolo 72, comma 1, decreto legge n. 18/2020 (decreto Cura Italia). Tale incremento è destinato alla concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al dieci per cento dei finanziamenti di cui all’articolo 2, decreto legge n. 251/81, sopra citato.
Art. 11-ter. Semplificazione e rifinanziamento della misura «Nuova Sabatini».
La disposizione, riproduce l’articolo 5 del D.L. n. 99/2021, recante “Semplificazione e rifinanziamento della misura Nuova Sabatini”, abrogato e assorbito dal decreto legge in esame.
In dettaglio, si prevede che l’erogazione delle quote del contributo agli investimenti produttivi di micro, piccole e medie imprese (di cui all’articolo 2, comma 4, del D.L. n. 69/2013) successiva alla prima già erogata, avvenga in un’unica soluzione e non in più quote come originariamente previsto.
In particolare, si prevede che il Mise provveda al pagamento in un’unica soluzione delle quote residue di contributo:
-
rispetto alle domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021 per cui sia già stata erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota;
-
in base a criteri cronologici e nei limiti delle risorse stanziate, pari a 425 milioni per l’anno 2021, anche senza espressa richiesta delle imprese beneficiarie, previo accertamento positivo delle corrispondenti verifiche amministrative.[18]
Art. 11-quinquies. Strumenti finanziari per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni.
La disposizione proroga, dal 30 giugno 2021, al 31 dicembre 2021, il termine entro cui Invitalia (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa) può procedere alla sottoscrizione di strumenti finanziari diretti al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (art. 26, comma 18, del D.L. n. 34/2020-Rilancio), limitatamente alle istanze presentate entro il 30 giugno 2021.
La sottoscrizione e il relativo versamento sono effettuati nei limiti della dotazione del Fondo Patrimonio PMI e subordinatamente all’autorizzazione della Commissione europea (articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in materia di disciplina degli aiuti di Stato).
Art. 11-octies. Modifiche al TUB, di cui al D.lgs. n. 385/1993.
L’articolo, introduce modifiche al Testo Unico Bancario (D.lgs. n. 385/1993-TUB), al fine di dare certezza e trasparenza alle condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno alle famiglie, tenuto conto degli effetti economici connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
A tale scopo, viene modificata la disciplina relativa al c.d. “rimborso anticipato” del credito ai consumatori, con la sostituzione dell’articolo 125-sexies del TUB.
La modifica in parola, precisa che in caso di rimborso anticipato, il consumatore ha diritto alla riduzione degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte, in proporzione alla vita residua del contratto. Si dispone, inoltre, che i contratti di credito debbano indicare in maniera chiara i criteri per la predetta riduzione proporzionale degli interessi e dei costi (indicando in modo analitico l’applicazione del criterio lineare ovvero del criterio del costo ammortizzato).
La disposizione, inoltre, interviene nei rapporti fra il finanziatore, (ovvero il soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale, offre o stipula contratti di credito) e l'intermediario del credito (ovvero l'agente in attività finanziaria, il mediatore creditizio o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore che, nell'esercizio della propria attività, propone contratti di credito ai consumatori ed eventualmente li conclude per conto del finanziatore). In particolare, in relazione alla riduzione del costo totale del credito, viene disposto che, salvo diversa pattuizione fra le parti, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito.
Le nuove disposizioni in esame troveranno applicazione ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.
Art. 12 Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento.
La disposizione introduce una disciplina derogatoria alla disciplina vigente di cui all’articolo 2, comma 100, lett. a), legge n. 662/96[19].
In particolare, si prevede che, per le garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio e lungo termine concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (PMI e c.d. mid-cap) per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione ovvero programmi di investimenti, si applicano le seguenti regole:
-
l’ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è portato a 500 milioni di euro;
-
i finanziamenti hanno durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 15 anni e sono finalizzati, almeno per il 60%, a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione ovvero a programmi di investimenti;
-
i beneficiari sono ammessi senza la valutazione economico finanziaria del Gestore del Fondo;
-
la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore al 80% della tance junior del portafoglio di finanziamenti;
-
il Fondo copre l’80% della perdita registrata sul singolo finanziamento;
-
la chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti non può superare 24 mesi dalla data di concessione della garanzia del Fondo.
Per tali finalità la dotazione del Fondo di garanzia per le PMI, di cui all’articolo 2, comma 100, lett. a) sopra citato, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l’anno 2021.
Art. 13 Misure di sostegno alla liquidità delle imprese.
La disposizione apporta una serie di modifiche alla disciplina introdotta dal decreto legge n. 23/2020, relativa all’intervento straordinario in garanzia di SACE e del Fondo di garanzia PMI.[20]
In particolare:
-
viene prorogata al 31 dicembre 2021 (anziché 30 giugno 2021) la possibilità di intervento straordinario di garanzia di SACE;
-
viene estesa da 6 anni a 10 anni, previa autorizzazione della Commissione europea, la durata dei finanziamenti già coperti dalla Garanzia Italia SACE;
-
sui prestiti obbligazionari o titoli di debito, anche essa concedibile fino al 31 dicembre 2021, si riduce dal 30% al 15% la quota che i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari sono tenuti a mantenere per tutta la durata della garanzia.
La disposizione, inoltre, differisce dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021, la disciplina sull’intervento straordinario del Fondo di garanzia PMI a vantaggio delle imprese danneggiate dalla pandemia, previsto dall’articolo 13, comma 1, D.L. n. 23/2020 e già prorogato dalla L. n. 178/2020, articolo 1, comma 244.
Viene, altresì, prorogata, fino al 31 dicembre 2021, l’efficacia della dotazione riservata di 100 milioni di euro del Fondo di garanzia PMI, prevista dall’articolo 13, comma 12-bis, D.L. n. 23/2020, per l’erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30 mila euro a favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, prima efficace fino al 30 dicembre 2020.
Assegnati a ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare) 80 milioni di euro per l’anno 2021, ai fini della gestione delle garanzie in favore delle imprese agricole, forestali, della pesca dell’acquacoltura, dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali.
Sempre in merito alla garanzia di ISMEA, la disposizione elimina il limite
di 15.000 euro prima previsto quale limite di garanzia a favore delle imprese
agricole, ex articolo 13, comma 2, D.L. n. 193/2016. Conseguentemente, si
prevede che la garanzia ISMEA è concessa a titolo gratuito entro i limiti
previsti dai Regolamenti UE sugli aiuti di Stato di importanza minore-c.d. de
minimis- nn.
717/2014, 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione e successive modifiche e
integrazioni.
Sospesi, infine, fino al 30 settembre 2021, i termini di scadenza dei
titoli di credito (vaglia cambiari, cambiali, altri titoli di credito, nonché
ogni altro atto avente efficacia esecutiva) che ricadono o decorrono nel
periodo compreso dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021. I protesti o le
contestazioni equivalenti già emessi in tale periodo sono cancellati d’ufficio,
ma non si da luogo al rimborso delle somme già riscosse.
Art. 13-bis. Modifiche all’articolo 1, D.L. n. 23/2020, in materia di
sostegno alla liquidità delle imprese.
La norma reca una modifica alla lettera a-bis) del comma 2, articolo
1, D.L. n. 23/2020 (decreto Liquidità), che estende da 6 a 10 anni la durata
dei finanziamenti coperti da garanzia straordinaria SACE a favore delle imprese
colpite dagli effetti economici pregiudizievoli derivanti dalla pandemia.
Conseguentemente, per effetto di tale modifica, non solo le commissioni
dovute per il rilascio e l’estensione della garanzia, ma anche la durata
effettiva della garanzia stessa, saranno determinate, in conformità al “Quadro
europeo temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19”, c.d. Temporary Framework,
previa notifica e autorizzazione della Commissione UE.
Art. 14. Esenzione plusvalenze capital gain start up innovative.
La disposizione introduce un regime di favore,
prevedendo la temporanea esclusione della tassazione delle plusvalenze
realizzate da persone fisiche, derivanti da cessioni di partecipazioni
societarie in start up innovative o PMI innovative, a condizione che
siano acquisite mediante sottoscrizione del capitale dal 1° giugno 2021 al 31
dicembre 2025 e possedute da almeno 3 anni.
Sono escluse, inoltre, dalla tassazione le plusvalenze
realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni nel
capitale di società ed enti (soggetti ad IRPEF o IRES) a condizione che entro
un anno dalla loro realizzazione siano reinvestite in start up
innovative o PMI innovative, attraverso la sottoscrizione del rispettivo
capitale entro il 31 dicembre 2025.
Infine, con due modifiche al comma 2, dell'articolo 2, D.L. 24
dicembre 2002, n. 282, si dispone che, le imposte sostitutive dovute per la
rivalutazione fiscale delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni
(sia agricoli che edificabili), posseduti alla data del 1° gennaio 2021,
possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari
importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2021 (termine
previgente: 30 giugno 2021).
Anche la redazione e il giuramento
della perizia di stima usufruiscono della proroga e devono essere effettuati
entro la data del 15 novembre 2021 (termine previgente: 30 giugno 2021).
Art. 15. Misure per lo sviluppo di canali alternativi
di finanziamento delle imprese.
Allo scopo di sostenere l’accesso a canali alternativi
di finanziamento da parte delle imprese con un numero di dipendenti inferiore a
499 (c.d. mid cap) la disposizione in esame prevede l’istituzione di un’apposita
Sezione nell’ambito del Fondo di garanzia PMI, di cui all’articolo 2, comma
100, lett. a), legge n. 662/96, sopra citato.
A tale scopo la Sezione appositamente costituita, con una dotazione pari a
100 milioni di euro per il 2021 e 100 milioni di euro per il 2022, concede
garanzie su portafogli di obbligazioni emesse da imprese a fronte della realizzazione di programmi
qualificati di sviluppo aziendale, nell’ambito di operazioni di
cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione
del portafoglio.
L’importo di obbligazioni emesse da ogni impresa non può essere
inferiore 2 milioni di euro né superiore a 8 milioni di euro, ai fini dell’ammissibilità
alla garanzia in esame.
Con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze, saranno stabiliti termini,
modalità, caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili, i requisiti
dei soggetti proponenti e l’eventuale coinvolgimento di investitori
professionali o istituzionali.
Art. 16. Proroga moratoria per le PMI ex
articolo 56 del decreto legge n. 18/2020.
Prorogata al 31 dicembre 2021 la
moratoria per il rimborso di finanziamenti (mutui, finanziamenti a rimborso
rateale, linee di credito ecc.), prevista dall’articolo 56, del decreto legge
Cura Italia (n. 18/2020) a favore delle micro, piccole e medie imprese che
autocertifichino di aver subito una carenza di liquidità a causa della pandemia
in relazione ai finanziamenti esistenti, limitatamente alla quota di capitale, se
applicabile.
Art 17. Disposizioni in materia di Patrimonio
destinato.
La disposizione interviene sulla
disciplina del c.d. Patrimonio Destinato, introdotta dall’articolo 27, comma 1,
D.L. Rilancio (n. 34/2020)[21].
Conseguentemente, si prorogano al 31 dicembre 2021 gli interventi del
Patrimonio Destinato nelle forme e alle condizioni previsti dal quadro
normativo dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato (Temporary Framework)
adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Infine, la disposizione prevede che l’emissione di titoli di Stato
per gli anni successivi al 2020, come apporto da parte del MEF, può essere
alternativa all’apporto di liquidità da parte del MEF stesso.
Art 18. Recupero Iva su crediti non riscossi
nelle procedure concorsuali.
La disposizione incide sulla disciplina della variazione
dell’imponibile IVA o dell’imposta dovuta e, dunque, sul diritto di portare in
detrazione l’imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, nel caso di
mancato pagamento del corrispettivo legato a procedure concorsuali ed esecutive
individuali. In particolare, per le procedure concorsuali, si ripristina la
possibilità di esercitare il diritto alla detrazione da mancato pagamento (emettendo
una nota di credito IVA) già a partire dalla data in cui il cedente o il
prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale, in luogo di dover
attendere l’infruttuoso esperimento della stessa. La condizione di
infruttuosità della procedura, ai fini dell’esercizio del diritto alla
detrazione, permane per le procedure esecutive individuali.
Art 19. Proroga degli incentivi per la
cessione di crediti e ACE innovativa 2021.
Anche la disposizione in esame pertiene a istituti tributari.
Il comma 1, proroga la possibilità riconosciuta alle società di
cedere propri crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti,
trasformandoli in crediti d’imposta (ai sensi dell’articolo 44-bis, D.L. 30
aprile 2019, n. 34), fino al 31 dicembre 2021 (rispetto al previgente 31
dicembre 2020) e prevede che il limite del valore nominale massimo dei crediti
ceduti, stabilito in 2 miliardi, valga per ciascuno degli anni 2020 e 2021[22].
I commi da 2 a 7 invece – recependo in
particolare una specifica sollecitazione in tal senso dell’Alleanza delle
Cooperative Italiane avanzata in sede di esame parlamentare al Decreto
Rilancio (DL 34/2020) – introducono delle modifiche alla disciplina dell’ACE,
prevedendo per i soli incrementi di capitale proprio effettuati nel corso del
2021, e fino a 5 milioni di euro, una valutazione del rendimento nozionale
mediante l’applicazione di un coefficiente più elevato (15 per cento) rispetto
a quello ordinario (1,3 per cento)[23].
Viene, inoltre, disposta la possibilità di fruire dell’agevolazione in via
anticipata sotto forma di credito d’imposta, che può essere usato
in compensazione in F24 senza limiti d’importo, oppure richiesto a rimborso o
ceduto a terzi[24].
Il comma 8 semplifica gli adempimenti procedurali riguardanti il
cd bonus aggregazione, di cui al comma 233 della legge di
bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178)[25].
Art. 19-bis. Proroga incentivi società benefit.
La norma consente, fino al 31 dicembre 2021, di
poter usufruire del credito di imposta per i costi di costituzione o
trasformazione in società c.d. benefit[26].
Tale credito di imposta, come noto, disciplinato dall’articolo 38-ter
del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), comporta il riconoscimento di
un contributo per i costi di costituzione o trasformazione in società benefit,
pari al 50% dei costi sostenuti.
Si chiarisce, inoltre, che tra i costi di costituzione o trasformazione, sono
compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonché le
spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e
direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit.
Fissato,
inoltre, l'importo massimo utilizzabile in compensazione, in 10.000 euro per
ciascun contribuente.
Art 20 Modifiche al credito d’imposta per le spese
sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi.
La disposizione riconosce ai soggetti con un volume di ricavi o
compensi non inferiori a 5 milioni di euro, di poter fruire del credito di
imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni funzionali
alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui al modello
Industria 4.0), di cui all’articolo 1, commi 184-197 della legge n. 160
del 2019, in un’unica
quota annuale, a condizione che gli investimenti siano effettuati a
decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
Art 21 Fondo di liquidità per il pagamento dei
debiti commerciali degli enti territoriali.
È rilanciata, anche con un incremento della
dotazione di ben 1.000 milioni di euro, la funzione del Fondo liquidità per
il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali (come noto istituito
nello stato di previsione del MEF, dall’articolo 115, decreto legge Rilancio
n.34/2020, in accoglimento di forti sollecitazioni delle associazioni di
rappresentanza e dell’Alleanza delle Cooperative in particolare),
allo scopo di garantire la liquidità necessaria al pagamento di debiti certi,
liquidi ed esigibili da parte degli enti territoriali, che si trovino in uno
stato di carenza di risorse per far fronte ai debiti commerciali diversi da
quelli sanitari e finanziari[27].
Gli enti locali, le Regioni e le Province autonome possono
chiedere alla Cassa depositi e prestiti, anticipi di liquidità qualora non
siano in grado di far fronte ai propri debiti derivanti da contratti di
somministrazione, forniture, appalti e prestazioni professionali. Le
anticipazioni sono dirette ad estinguere debiti certi, liquidi ed esigibili
maturati al 31 dicembre 2020, cui gli enti territoriali non siano in grado
soddisfare a causa dell’emergenza epidemiologica.
L’anticipazione è concessa entro il 23 luglio 2021,
proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei
limiti delle somme disponibili, a valere sulla Sezione del Fondo sopra citato.
La gestione dell'erogazione
dell'anticipazione alla Cassa depositi e prestiti.
Quanto alle modalità di restituzione, si prevede una restituzione
secondo rate costanti e in un periodo massimo di ben 30 anni. La
restituzione è tuttavia anticipata nell'evenienza che si determini il
ripristino della normale gestione della liquidità.
Infine, si prevede che, gli enti territoriali destinatari delle
anticipazioni di liquidità, sono tenuti ad estinguere le proprie posizioni
debitorie entro 30 giorni dalla data di erogazione delle risorse. L’eventuale
inadempimento ovvero il ritardo dello stesso, rileva ai fini della valutazione
delle performances individuali dei dirigenti responsabili e comporta
responsabilità disciplinare e dirigenziale.
Cassa depositi e prestiti verifica l’avvenuto pagamento attraverso
una piattaforma elettronica.
Art. 22. Estensione limite
annuo di compensazione per l’anno 2021.
È inoltre modificato per l'anno 2021 il limite annuo
dei crediti di imposta e dei contributi compensabili (di cui all'art.
34, comma 1 (primo periodo), della legge 23 dicembre 2000, n. 388), elevandolo
a 2 milione di euro[28].
L’articolo 147 del decreto legge 34/2020 aveva già incrementato
tale limite, solo per l'anno 2020, portandolo a 1 milione di euro.
Art 24, comma 1. Sostegno alle grandi imprese.
La disposizione incrementa di ulteriori 200 milioni di euro per l’anno
2021, la dotazione del Fondo per il sostegno alle grandi imprese
istituito dall’articolo 37, decreto legge n. 41/2021 (decreto Sostegni).
Si veda al riguardo la Circolare del Servizio Legislativo n.
12/2021.
Art. 26. Disposizioni in materia
di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse.
L’articolo proroga, fino al 31
dicembre 2021, la deroga al regime tariffario per le prestazioni
aggiuntive previste dall’articolo 29, del Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) per
il recupero delle prestazioni ambulatoriali, di screening e
di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza
epidemiologica. Il Decreto Agosto richiedeva, infatti, l’elaborazione di
uno specifico piano per le liste d'attesa da parte delle Regioni ed indicava,
in via prioritaria, che le prestazioni aggiuntive fossero erogate attraverso
personale a dipendenza diretta o convenzionato con il SSN.
L’articolo in oggetto prevede,
tuttavia, che le regioni e le PA possano integrare acquistando prestazioni di
specialistica ambulatoriale (e ospedaliere) da privato nell’ambito degli
accordi contrattuali (articolo 8-quinquies del D.Lgs n. 502/1992)
rimodulando di conseguenza il suddetto paino.
Art. 31-quater. Modifiche al D.Lgs. n. 143/1998, in materia di
finanziamento dei crediti all’esportazione.
La norma modifica la disciplina del “Fondo rotativo per la
concessione di contributi agli interessi”, gestito da SIMEST S.p.A.[29]
Le modifiche riguardano:
-
la soppressione della competenza del CIPESS
(CIPE) nel determinare annualmente, entro il 30 giugno, il tipo e le
caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo del Fondo. Al
CIPESS è riconosciuta la competenza a determinare il piano strategico annuale,
oltre che il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo, per l’anno
successivo;
-
l’attribuzione della competenza a determinare la
tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo del
Fondo, che è ora demandata ad un decreto del MEF, di concerto con il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che fisserà anche i
tempi e le modalità di concessione dei contributi;
-
l’estensione della platea dei soggetti che
possono accedere alle provvidenze del Fondo, includendo anche società
controllate e collegate estere degli operatori nazionali nella loro attività
svolta con l’estero e di internazionalizzazione dell’economia italiana, che
abbiano ricevuto finanziamenti in Italia o all'estero da banche nazionali o
estere;
-
l’inclusione, tra i finanziatori degli operatori
nazionali o della controparte estera (i quali pure hanno accesso al Fondo)
anche degli operatori finanziari italiani o esteri che rispettino adeguati
princìpi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operatività e i
sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli
di debito e di strumenti finanziari connessi al processo di
internazionalizzazione di imprese italiane.
Art. 32. Credito d’imposta per la
sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.
La disposizione in esame, ricalca quanto
già previsto dall’articolo 125, decreto legge Rilancio, per l’anno 2020, riconoscendo
un credito d’imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute nei
mesi di giugno, luglio ed agosto 2021, per la sanificazione e l’acquisto
di dispositivi di protezione individuale e gli altri dispositivi atti a
garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la
somministrazione dei tamponi per Covid-19[30].
I soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli
enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente
riconosciuti, nonché le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non
imprenditoriale, munite di codice identificativo regionale
ovvero, in mancanza, identificate attraverso autocertificazione in merito allo
svolgimento dell’attività ricettiva di B&B, possono richiedere il riconoscimento del
credito d’imposta in parola, secondo le modalità di applicazione e i criteri
che saranno stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate.
Il credito d’imposta, nel limite massimo di 60.000 euro per
singolo beneficiario, può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in
compensazione.
Esso non concorre alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta
regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto tra l’ammontare
dei ricavi e altri proventi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa.
A tale scopo sono stanziati 200 milioni di euro.
Art 34, commi 1-3 Autorizzazione di spesa per interventi di
competenza del Commissario straordinario per l’emergenza da Covid-19.
La norma autorizza la spesa, per
l’anno 2021, di euro 1.650 milioni di euro, per gli interventi di competenza
del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 da trasferire sull’apposita contabilità
speciale ad esso intestata, previa motivata richiesta avanzata dal medesimo
Commissario al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del Dipartimento
della Protezione civile.
Art 34, comma 7. Somministrazione dei vaccini contro il Covid-19
da parte di strutture private accreditate.
Art. 34, comma 9-bis. Certificazione verde per cerimonie e viaggi
negli Stati membri dell’Unione europea.
Art. 34, comma 9-quater e 9-quinquies. Fondo gratuità tamponi.
La disposizione prevede che le Regioni e le Province autonome
possano demandare ai soggetti e alle strutture privati accreditati e
convenzionati con il Servizio sanitario della Regione o della provincia
autonoma, la somministrazione dei vaccini per Covid-19, attraverso l’integrazione
a tale scopo, per l’anno 2021, dei corrispondenti accordi contrattuali
esistenti.
La norma, pertanto, riguarda le strutture sanitarie e
socio-sanitarie, gli enti autorizzati all’erogazione di cure domiciliari e i
professionisti sanitari.
Per tale integrazione dell’accordo contrattuale, è ammessa la
deroga alle disposizioni sui limiti dell’importo dei volumi d’acquisto.
Si prevede, inoltre, che i minori al di sotto dei 6 anni sono
esentati dal possesso della certificazione verde COVID-19, ai fini della
partecipazione a banchetti conseguenti a cerimonie o eventi simili, con un
numero di partecipanti inferiore a 60 persone e sono esentati dal sottoporsi al
test per COVID-19 per motivi di viaggio.
I minori che accompagnano il genitore o i genitori, non sono tenuti a
sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per motivi di viaggio, se tale
obbligo non è imposto al genitore o ai genitori perché in possesso di un
certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione.
Prevista, inoltre, l’istituzione di un “Fondo per la gratuità dei
tamponi” presso il Ministero della salute, con una dotazione iniziale di 10
milioni di euro per l’anno 2021, allo scopo di garantire ai cittadini con
disabilità o condizioni di fragilità che impediscano la vaccinazione COVID-19 a
causa di patologie ostative certificate, di poter eseguire gratuitamente i test
molecolari o antigenici rapidi per l’ottenimento della certificazione verde
COVID-19 ovvero del certificato COVI digitale UE.
Art. 37-bis. Incremento Fondo per le non autosufficienze.
Incrementata di 40 milioni di euro per il 2022, la dotazione del Fondo
per le non autosufficienze (di cui all’art. 1, comma 1264, della
legge 27 dicembre 2006 n. 296 - Legge finanziaria 2007), allo scopo di
finanziare specifici programmi di assistenza domiciliare e assistenza
domiciliare integrata.
Art. 43-bis. Contributi per
i servizi di ristorazione collettiva.
Accogliendo una specifica proposta
avanzata dall’Alleanza delle Cooperative Italiane, l’articolo in esame riconosce
contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei servizi
della ristorazione collettiva con una misura alla quale vengono destinati
nel complesso 100 milioni di euro per l’anno 2021 (stanziamento
che costituisce che costituisce limite di spesa).
Con successivo decreto del Ministro per
lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto legge in esame, saranno definiti i criteri e
le modalità di attuazione della disposizione, anche al fine di assicurare il
rispetto del limite di spesa tenendo conto del costo del lavoro.
L'efficacia delle disposizioni, è
subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 51. Disposizioni urgenti in materia di Trasporto pubblico
locale.
La norma incrementa di 450 milioni di euro per l’anno 2021, la
dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 816, Legge n. 178/2020[31], allo scopo di garantire l’erogazione di
servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. Le risorse
sono destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati, al fine di
far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di
riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell’articolo
2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
La disposizione prevede, inoltre, che qualora sia necessario
garantire servizi aggiuntivi per studenti della scuola secondaria di primo e
secondo grado, le convezioni e gli accordi regolatori di tali servizi possano
essere stipulati anche dagli uffici dirigenziali periferici del Ministero dell’istruzione,
tenuto conto degli ambiti territoriali di competenza.
Inoltre, si prevede che le risorse del Fondo sopra citato, nei
limiti di 45 milioni di euro, possano essere utilizzati per l’erogazione di
contributi a favore degli operatori esercenti il servizio di trasporto di passeggeri
su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 ovvero dei titolari di
licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio
del servizio di noleggio con conducente, impiegati nell’erogazione dei servizi
aggiuntivi di trasporto pubblico, per compensare i maggiori oneri sostenuti per
la disinfezione delle superfici toccate frequentemente dall’utenza e per l’uso
di sistemi di sanificazione ovvero di disinfezione dell’ambiente interno dei
mezzi di trasporto, oltre che per ogni altra attività finalizzata a ridurre i
rischi di contagi da Covid-19.
Infine, è prevista l’istituzione presso il Ministero delle
infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibili, di un Fondo con una
dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2021, diretto a garantire una
maggiore ed equa distribuzione degli utenti del trasporto di linea, nonché per
garantire un raccordo tra gli orari di inizio e cessazione delle attività
scolastiche, lavorative ed economiche e gli orari di TPL, urbano e extraurbano,
nel perdurare delle misure di contenimento per Covid-19.
Tale Fondo, nei limiti delle risorse disponibili, è destinato ad
erogare contributi a favore di imprese, soggetti pubblici e istituti scolastici
di ogni ordine e grado, che
provvedono, previa nomina del mobility manager, a predisporre entro il
31 agosto 2021, un piano per gli spostamenti casa-lavoro del proprio personale
e degli alunni.
Tali contributi sono destinati al finanziamento di iniziative di
mobilità sostenibile, incluse iniziative di car-pooling, di car-sharing,
di bike-pooling e di bike-sharing.
Art. 51-bis. Proroga
dei termini per il ricorso alla convenzione Consip Autobus 3 stipulata il 2
agosto 2018 e disposizioni in materia di Consip Spa.
L’articolo proroga,
dal 30 giugno 2021, al 31 dicembre 2021, i termini per il ricorso alla
Convenzione Consip ai fini dell’acquisto di autobus destinati ai servizi di
trasporto pubblico locale e regionale (Convenzione Consip Autobus 3, stipulata
il 2 agosto 2018).
Inoltre, si prevede
che Consip possa avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato per tutte
le attività relative al Programma di razionalizzazione degli acquisti, di
centrale di committenza e di e-procurement nonché per quelle relative alle Reti
telematiche delle PPPAA, per il Sistema pubblico di connettività e della Rete
internazionale delle PPAA.
Art. 53. Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno
alle famiglie per il pagamento di canoni di locazione e delle utenze
domestiche.
La disposizione prevede l’istituzione di un Fondo presso il
Ministero dell’interno, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno
2021, da destinare ai Comuni allo scopo di consentire l’adozione di misure di
solidarietà alimentare e di sostegno di famiglie in condizioni difficoltà, per
il pagamento di canoni di locazione e utenze domestiche.
La dotazione del Fondo è ripartita tra i Comuni, tenuto conto del
numero della popolazione residente e dei valori reddituali comunali. Il
contributo minimo spettante a ciascun Comune è pari a 600 euro.
Allo scopo di velocizzare il procedimento in parola, si prevede la
facoltà per i Comuni di ricorrere alle procedure semplificate previste
nell’Ordinanza del Dipartimento Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, in
quanto compatibili.
Art. 54-ter. Riorganizzazione sistema camerale Regione siciliana.
La disposizione riconosce alla Regione Sicilia, tenuto conto della
sua autonomia, la facoltà di provvedere, entro il 31 dicembre 2021, alla
riorganizzazione del proprio sistema camerale e di recedere dagli accorpamenti
effettuati o in corso, nel rispetto degli indicatori di efficienza ed equilibrio
economico, nonché del numero massimo di camere CCIAA previsto dal D.lgs. n.
219/2016 (passate da 95 a 60 unità), assicurando alle nuove realtà costituite
le dotazioni finanziarie e patrimoniali detenute dalle CCIAA precedentemente e
presenti nella medesima circoscrizione territoriale.
Nelle more di attuazione della riorganizzazione di cui sopra,
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto legge in esame, sono istituite le circoscrizioni territoriali della
CCIAA di Catania, Ragusa, Siracusa, Agrigento, Caltanissetta e Trapani, con la
nomina di un commissario ad acta per ciascuna delle unità sopra citate,
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Presidente
della Regione siciliana.
Art. 56-quater. Misure a favore degli enti locali per l’assistenza
dei minori in comunità.
La disposizione prevede l’istituzione, presso il Ministero
dell’interno, di un Fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per
l’anno 2021, allo scopo di contribuire alle spese sostenute dai Comuni fino a
3mila abitanti per l’assistenza ai minori per i quali sia stato disposto
l’allontanamento dalla famiglia da parte dell’autorità giudiziaria.
Per il riparto del Fondo, cui si provvede con decreto del Ministro
dell’interno, si tiene conto del numero complessivo di minori interessati e dei
costi per le attività socio-assistenziali.
Art. 57-bis.
Disposizioni per la
semplificazione dei procedimenti amministrativi.
Allo scopo di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all'emergenza COVID-19, la disposizione in esame differisce, al 31 dicembre 2021, il termine di applicazione di cui all’articolo 264, comma 1, lettera a), D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio), che riconosce ai cittadini e alle imprese la facoltà di presentare, anche in deroga alla legislazione vigente (fermo restando il rispetto delle disposizioni antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.lgs. n. 159/2011), dichiarazioni sostitutive nei procedimenti avviati su istanza di parte che abbiano ad oggetto erogazioni di denaro, prestiti, finanziamenti, contributi, sovvenzioni, agevolazioni e sospensioni. [32]
Tale misura trova applicazione per il periodo di vigenza del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020)1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020 e fissato, ad oggi, fino al 31 dicembre 2021.
Art. 58, comma 2, lettera g). Differimento termine per l’assunzione
di collaboratori scolastici.
La norma differisce dal 1° marzo 2021 al 1° settembre 2021,
il termine per l’assunzione a collaboratore scolastico del personale di imprese
già impegnate in servizi di pulizia delle scuole, all’esito della seconda
procedura selettiva.
Art. 58, commi da 3 a 6. Risorse per l’avvio dell’anno scolastico
2021-2022.
L’articolo stanzia ulteriori 70 milioni di euro per l’anno 2021,
allo scopo di consentire l’acquisizione da parte degli enti locali di ulteriori
spazi da destinare alle attività didattiche.
Istituito, inoltre, un apposito Fondo denominato “Fondo
per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’anno scolastico 2021/2022”, con
una dotazione pari a 350 milioni di euro per l’anno 2021, da destinare a spese
per l’acquisto di beni e servizi da parte di scuole statali.
Per le stesse finalità, è autorizzato uno stanziamento di 60
milioni di euro per l’anno 2021, a vantaggio delle scuole paritarie primarie
e secondarie, di cui 10 milioni a favore delle scuole dell’infanzia.
Tali risorse saranno ripartite con decreto del Ministero dell’istruzione tra le
istituzioni scolastiche dell’infanzia, primarie e secondarie regionali, tenuto
conto del numero degli alunni iscritti alle predette scuole paritarie.
Le risorse saranno erogate a condizione che le istituzioni
scolastiche paritarie pubblichino nel proprio sito, entro un mese dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in
esame, una serie di informazioni dettagliate, coincidenti con quelle richieste
alle PPAA dal D.lgs. n. 33/2013, articoli 13, 15, 16, 17, 29 e 30.
L’inosservanza degli obblighi di pubblicazione, determina la
revoca dell’erogazione del contributo.
Art. 63. Misure per favorire le opportunità e per il contrasto
alla povertà educativa.
La disposizione incrementa
di 135 milioni di euro il “Fondo per le politiche della famiglia”.
Le risorse sono destinate al finanziamento delle iniziative
dei Comuni, da attuare nel periodo 1 giugno- 31 dicembre 2021, (anche in
collaborazione con enti pubblici e privati) per il potenziamento dei
centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con
funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori.
I criteri di riparto delle risorse ai Comuni, sono stabiliti con
decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa con
la Conferenza unificata, tenuto conto dei dati relativi alla popolazione
minorenne sulla base dei dati ISTAT relativi all’ultimo censimento della
popolazione residente. Lo stesso decreto stabilirà le modalità di monitoraggio
dell’attuazione degli interventi finanziati, quelle di recupero delle somme
attribuite, nel caso di mancata manifestazione di interesse alle iniziative,
ovvero di mancata o inadeguata realizzazione dell’intervento.
La disposizione, inoltre, proroga anche per l’anno 2022 l’attività
del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, di cui all’articolo
1, comma 392, L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016). Conseguentemente, anche
per il 2022, viene riconosciuto alle Fondazioni bancarie un credito d’imposta,
nella misura del 65% dei versamenti effettuati dalle Fondazioni stesse al
predetto Fondo.
Elevato, pertanto, l’ammontare del contributo a 100 milioni di
euro per il 2021 e stanziati 55 milioni di euro per l’anno 2022.
Infine, la disposizione estende, anche per il 2022, le misure previste dall’articolo 1, comma 202, L. n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), che riconosce alle Fondazioni bancarie un contributo anche esso sotto forma di credito d’imposta, pari al 65% delle erogazioni effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, per il finanziamento di progetti per la promozione di un welfare di comunità, attraverso interventi e misure di contrasto alle povertà, alle fragilità sociali e al disagio giovanile, di tutela dell’infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio-lavorativa e di integrazione degli immigrati, nonché di dotazioni di strumentazioni per le cure sanitarie.
Lo stanziamento a tale scopo, per il 2022, è pari a 60 milioni di euro, ed è assegnato secondo l’ordine temporale con cui le Fondazioni stesse comunicano all’Associazione di Fondazioni e di casse di risparmio s.p.a., l’impegno ad eseguire le predette erogazioni.
Art. 64. Misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione.
Si veda la Circolare di
Confcooperative Habitat.
Art. 64, commi 12-14. Incremento Fondo per le politiche
giovanili.
La dotazione del Fondo per le politiche giovanili, di cui
all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementata
di 35 milioni di euro per l'anno 2021 allo scopo di finanziare, nel
limite di spesa autorizzato, politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni
di disagio giovanile e comportamenti a rischio, compresi quelli dovuti all'uso
non consapevole delle piattaforme digitali, anche attraverso attività di
assistenza e supporto psicologico, azioni volte a favorire l'inclusione e
l'innovazione sociale nonché lo sviluppo individuale, la promozione di attività
sportive per i giovani di età inferiore ai 35 anni.
Con successivo decreto del Ministro delle politiche
giovanili, saranno definitele modalità di riparto e di attuazione degli
interventi.
Art. 65. Misure urgenti per la cultura.
La norma incrementa, per l’anno 2021, di 47,85 milioni di euro per
la parte corrente e di 120 milioni di euro per gli interventi in conto
capitale, i Fondi destinati ai settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo,
di cui all’articolo 89, comma 1, D.l. n. 18/2020 (decreto Cura Italia),
istituiti nello stato di previsione del Ministero della cultura. La quota parte
dell’incremento del fondo di parte corrente, è destinata a riconoscere un
contributo a fondo perduto per le spese sostenute per i test di diagnosi dell’infezione
da virus SARS-CoV-2 nel settore dello spettacolo.
Incrementato, inoltre, di 20 milioni di euro per il 2021, il
Fondo per le emergenze delle imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo
183, comma 2, D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio) per far fronte agli effetti
derivanti dall’emergenza epidemiologica in corso.
Incrementate di ulteriori 20 milioni di euro per il 2021, (che
passano da 105 milioni a 125 milioni) anche le risorse destinate al
funzionamento degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all’articolo
183, comma 3, decreto Rilancio (n. 34/2020).
Previsto, altresì, l’esonero dal pagamento dei canoni dovuti per
concessioni o autorizzazioni riguardanti l’uso del suolo pubblico, per i
soggetti che, dal 1° gennaio al 31 agosto 2021, esercitano attività di circo
equestre e di spettacolo viaggiante.
Infine, le risorse per l’assegnazione della c.d. Card Cultura (di
cui all’articolo 1, comma 576, L. n. 178/2020) ai giovani che compiono 18 anni
nel 2021, sono incrementate di 70 milioni di euro.
Art. 68. Misure di sostegno per l’agricoltura,
la pesca, l’acquacoltura e il settore agrituristico.
L’articolo 68 reca una serie di misure relative al comparto
agricolo, tra le quali:
-
l’innalzamento al 9,5 per cento, limitatamente al
2021, della misura delle percentuali di compensazione IVA applicabili
alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina;
-
l’estensione ai settori dell’agricoltura, della pesca
e della silvicoltura della possibilità di cumulare la garanzia del Fondo
centrale di garanzia delle PMI con altre forme di garanzia acquisite sui
finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare a determinate
condizioni;
-
l’istituzione nello stato di previsione del MIPAAF
del Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero,
con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2021.
Art.68-bis. Misure per lo sviluppo e il sostegno delle
innovazioni in agricoltura.
Art.68-ter. Risorse per il riequilibrio degli interventi del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.
Art.
68-quater. Misure a sostegno del settore della birra artigianale.
Si rinvia per approfondimenti alle comunicazioni della
Confcooperative Fedagripesca.
Art. 73. Disposizioni urgenti in materia di
trasporto.
La disposizione prevede il finanziamento di diverse misure di
sostegno al settore dei trasporti (aereo, aeroportuale, ferroviario).
Per
quanto di specifico interesse, il comma 6, prevede l’assegnazione di un
indennizzo per le prestazioni ridotte di ormeggio rese da società
cooperative di cui all’articolo 14, comma 1-quinquies, L. n. 84/94 dal 1°
gennaio 2021 al 31 luglio 2021, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019, qualora
sussistano risorse residue e non assegnate ai sensi dell’articolo 199, comma 7,
del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio)[33].
Art. 73-bis. Contributo per i destinatari dei ristori
delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori.
La norma riconosce un contributo, pari a 6 milioni di euro per
l’anno 2021, che costituisce limite di spesa, a favore degli autotrasportatori a
fronte delle maggiori spese affrontate per la forzata percorrenza di tratti
autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi, nonché per le
difficoltà logistiche derivanti dall’ingresso e dall’uscita da aree urbane e
portuali, a seguito del crollo del “Ponte Morandi”.
Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, saranno definite le tipologie di spese ammesse, i criteri e le
modalità di erogazione dei contributi a favore degli autotrasportatori. Lo
stesso decreto, determinerà
le modalità per l’acquisizione, da parte dei soggetti destinatari dei
contributi, dell'idonea documentazione necessaria per usufruire del contributo.
Art. 77, comma 3. Incremento Fondo sviluppo e
coesione.
Art. 77, comma 4. Incremento Fondo unico per l’edilizia
scolastica.
Art. 77, comma 5. Incremento Fondo di
rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie.
Art. 77, comma 6. Incremento Fondo art.
13-duodecies D.L. n. 137/2020.
La disposizione prevede l’incremento di 200 milioni di euro per l’anno
2021, del Fondo sviluppo e coesione (FSC) con riferimento al periodo
programmatico 2021-2027.
Incrementata di 150 milioni di euro per l’anno 2021, la dotazione
del Fondo unico per l’edilizia scolastica, di cui all’articolo 11, comma 4-sexies,
decreto legge n. 179/2012.
La dotazione del Fondo di rotazione per l’attuazione delle
politiche comunitarie di cui all’articolo 5, comma 1, legge n. 183/87, è
incrementata per l’anno 2025 di 100 milioni di euro e 140 milioni per l’anno
2026.
La dotazione del Fondo di cui all’articolo 13-duodecies del
decreto legge Ristori (n. 137/2020), diretto a coprire gli oneri derivanti dall’adozione
di misure restrittive adottate per far fronte all’emergenza epidemiologica, è
incrementata per l’anno 2021 di 100 milioni di euro e di 130 milioni di euro
per l’anno 2022.
*
[1]
Il contributo a fondo perduto non spetta ai soggetti la cui attività risulti
cessata al 26 maggio 2021 (i), agli enti pubblici (ii) e ai soggetti che
esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di
partecipazioni sia in intermediari finanziari sia in soggetti diversi dagli
intermediari finanziari (iii).
[2]
La misura è pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla
differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del
periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e quello del periodo dal 1° aprile
2019 al 31 marzo 2020 come segue: a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi
indicati al comma 7 non superiori a 100.000 euro; b) 50% per i soggetti con
ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 100.000 euro e fino a 400.000
euro; c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori
a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro; d) 30% per i soggetti con ricavi o
compensi indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni
di euro; e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7
superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Per i
soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo
1 del decreto-legge n. 41 del 2021, l’ammontare del contributo è
determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla
differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del
periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e quello del periodo dal 1° aprile
2019 al 31 marzo 2020 come segue: a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi
indicati al comma 7 non superiori a 100.000 euro; b) 70% per i soggetti con
ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 100.000 euro e fino a 400.000
euro; c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori
a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro; d) 40% per i soggetti con ricavi o
compensi indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni
di euro; e) 30% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7
superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
[3]
Anche in questo caso, il contributo a fondo perduto:
-
spetta ai soggetti con ricavi o
compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta
antecedente al 26 maggio 2021;
-
non spetta ai soggetti la cui attività
risulti cessata al 26 maggio 2021 (i), agli enti pubblici (ii) e ai soggetti
che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di
partecipazioni sia in intermediari finanziari sia in soggetti diversi dagli
intermediari finanziari (iii).
[4]
L’ammontare del contributo è calcolato applicando la percentuale definita dal
decreto ministeriale alla differenza tra il risultato economico di esercizio
relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello in
corso al 31 dicembre 2019, diminuita dei contributi a fondo perduto già
percepiti ai sensi delle disposizioni ivi indicate. Il limite del contributo
spettante è pari a 150.000 euro per tutti i soggetti beneficiari. Anche in
questo caso si chiarisce che il contributo non concorre alla determinazione
della base imponibile dell’imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto
relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla
formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.
[5]
In particolare è riconosciuto:
a) il contributo di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 maggio 2021, n. 69, determinato in
misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento
alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi
dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi
dell'anno 2019; in tale caso, è riconosciuto anche il contributo di cui ai
commi da 1 a 3 dell’articolo 1, alle condizioni e con le modalità ivi previste;
b) il contributo di cui ai commi da 5 a 13 dell’ articolo
1 del decreto in esame, determinato, nel caso in cui gli interessati beneficino
del contributo di cui alla lettera a) del presente comma, in
misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento
alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi
del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del
fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020;
in tale caso, non è riconosciuto il contributo di cui ai commi da 1 a 3 del
presente articolo;
c) il contributo di cui ai commi da 5 a 13
dell’articolo 1, determinato, nel caso in cui gli interessati non beneficino
del contributo di cui alla lettera a), in misura pari all'importo
ottenuto applicando la percentuale del 30 per cento alla differenza tra
l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1°
aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei
corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
[6]
In proposito si ricorda che i commi 13 e ss. dell’art. 1, DL 41/2021, disciplinano
le modalità di applicazione di determinate agevolazioni introdotte per
contrastare le conseguenze economiche negative della pandemia (in particolare,
quelle previste agli articoli 24, 25, 120, 129-bis e 177 del decreto-legge 19
maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n.
77; articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77; articolo 78, comma 1, del
decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 ottobre 2020 n. 126; articolo 78, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126
limitatamente all’imposta municipale propria (IMU) dovuta per l’anno 2021;
articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-ter, comma 1, del decreto-legge
28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,
n. 176; articoli 2 e 2-bis del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6; articolo 1,
comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; commi da 1 a 9 dell’art. 1 e commi
5 e 6 dell’articolo 6 del D.L: 73/2021) e per le quali rilevano le condizioni e
i limiti previsti dalle Comunicazioni della Commissione UE (segnatamente le
Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a
costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo
2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni).
Nello specifico, detti aiuti potranno essere fruiti alle condizioni e nei limiti
della Sezione 3.1 della suddetta Comunicazione e cumulati da ciascuna impresa con
altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione. A tal fine le imprese presenteranno
un’apposita autodichiarazione con la quale attestano l’esistenza delle
condizioni previste dalla Sezione 3.1 di cui al periodo precedente.
[7]
In particolare, si prevede che:
-
con
decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili saranno
individuati, entro il 31 ottobre 2021, i materiali da costruzione più
significativi che hanno avuto un aumento o una diminuzione dei prezzi superiore
all’8%, nel primo semestre del 2021;
-
le
eventuali variazioni dei prezzi, in aumento o in diminuzione, dei materiali
individuati dal predetto decreto ministeriali, determineranno le relative
compensazioni, anche in deroga alle previsioni del Codice dei contratti
pubblici (previgente, ex D.lgs. n. 163/2006 e vigente, ex D.lgs.
n. 50/2016);
-
la
compensazione viene determinata, applicando alle quantità dei singoli materiali
impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori
dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, le variazioni in aumento o in
diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto ministeriale sopra citato,
con riferimento alla data dell'offerta;
-
per le
variazioni in aumento, la richiesta di compensazione, a pena di decadenza, deve
essere richiesta dall’appaltatore alla stazione appaltante, entro 15 giorni
dalla data di pubblicazione in GU del decreto ministeriale sopra citato, mentre
per le variazioni in diminuzione, sarà direttamente la stazione appaltante a
procedere d’ufficio, previo accertamento del relativo credito da parte del
responsabile del procedimento e avvio della procedura di recupero;
-
le
stazioni appaltanti procedono alle compensazioni nei limiti del 50% delle
risorse all’uopo accantonate per gli imprevisti, potendo utilizzare anche
risorse derivanti da ribassi d’asta, risorse residue di interventi già ultimati
e collaudati;
-
nel caso
di insufficienti risorse, le stazioni appaltanti possono reperire quanto
necessario presso il Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una
dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, appositamente istituito
dall’articolo in esame. Con successivo decreto del Ministro delle
infrastrutture, saranno determinate le modalità di utilizzo della dotazione del
Fondo, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese
di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto,
nell'assegnazione delle risorse.
[8]
Si evidenzia che il Fondo in parola è stato istituito presso il MEF ed è
diretto a garantire l’accesso al credito ad imprese e famiglie in difficoltà
economica. Il Fondo è gestito dal Dipartimento del Tesoro, e opera tramite i
Confidi, le associazioni e le fondazioni, i quali attraverso i contributi del
Fondo stesso (pari al 30% delle risorse) sono in grado di intervenire sul
territorio, garantendo l’accesso al credito ai soggetti più fragili, in
condizioni di legalità.
[9]
Trattasi del Fondo istituito
presso il Ministero del turismo, con una dotazione iniziale pari a 700
milioni di euro per l’anno 2021, destinato alle Regioni e alle province
autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti
esercenti attività di impresa di vendita di beni e servizi al pubblico, svolte
nei Comuni ubicati all’interno comprensori sciistici.
[10]
La disposizione prevede un ulteriore
incremento del Fondo di cui all’articolo 2, del D.L. n. 41/2021 sopra citato,
di ulteriori 30 milioni di euro per l’anno 2021, da assegnare alle Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano ai fini della loro destinazione ai comprensori e alle aree sciistiche
a carattere locale, come definiti dalla Commissione europea, per interventi di
innovazione tecnologica, ammodernamento e miglioramento dei livelli di
sicurezza degli impianti di risalita, delle piste da sci e degli impianti di
innevamento programmato.
[11]
Trattasi del credito d’imposta per gli affitti.
[12]
Trattasi del Fondo istituito
presso il Ministero del turismo e
diretto ad erogare risorse a favore di agenzie di viaggio, i tour operator,
le imprese turistico-ricettive, le guide e gli accompagnatori turistici e le
imprese di trasporto persone con bus scoperti, non soggette a obblighi di
servizio pubblico, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del
Ministro del turismo.
[13]
Comprese le imprese esercenti
attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici, le
imprese di trasporto esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus
coperti e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi
privati.
[14]
In ragione della circostanza che il differimento della conclusione del periodo
di sospensione dei versamenti previsto dalle norme in esame è stata disposta
quando già il termine era decorso (30 aprile 2021), precisa che restano validi
gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della
riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del
decreto (26 maggio 2021) in esame e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i
rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.
[15]
Trattasi dei soggetti che esercitano
attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di
affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite
stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del
Ministro dell'economia e delle finanze.
[16]
In sintesi, con tali modifiche:
- si rinvia di un ulteriore anno
(dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2023) l’applicazione di gran parte delle
disposizioni;
- si anticipa di quasi 1 anno (dal
31 dicembre 2023 al 1° gennaio 2022) l’applicazione delle disposizioni di cui
agli articoli da 25 a 37 riguardanti il lavoro sportivo;
- si conferma l’applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 10, 39, e 40 a partire dal 1° gennaio 2022.
Altre
novità riguardano la disciplina per l’iscrizione del Registro nazionale delle
attività sportive dilettantistiche di cui al D.lgs. n. 39/2021. A tale scopo è
modificato l’elenco dei documenti richiesti alle società e associazioni
sportive dilettantistiche ai fini dell’iscrizione ed è imposto l’obbligo di
trasmettere in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una
dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati di cui al comma 2,
l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica
intervenuta nell'anno precedente.
[17]
Inoltre, l’art. 6, c. 2, laddove (pur riconoscendo agli “enti del terzo
settore” e alle “imprese sociali” costituite ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett.
u, D.L. 112/2017, la possibilità di acquisire lo status di ente sportivo
dilettantistico) non contempla le cooperative sociali, ancorché le medesime, a
diritto vigente, possono legittimamente acquisire lo status di “società
sportiva dilettantistica” (ovviamente sussistendo tutti i presupposti e i
requisiti della legge 381/1991).
[18]
Come noto, l'impianto normativo originario della cd. “Nuova Sabatini” prevedeva
la corresponsione del contributo statale in più quote determinate con il
decreto ministeriale attuativo della misura, il quale aveva disposto che la
corresponsione avvenisse in sei quote annuali: l0% il primo anno, 20% dal
secondo al quinto anno e 10% il sesto anno. Una serie di interventi normativi
successivi hanno previsto una semplificazione e accelerazione del processo di
corresponsione dei contributi statali, a determinate condizioni. La
disposizione in esame, ha lo scopo di consentire il pagamento in un’unica
soluzione anche per le imprese beneficiarie a cui non sono applicabili le
disposizioni di accelerazione dei pagamenti susseguitesi negli anni.
[19] Trattasi della disciplina relativa al Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese. Esso rappresenta uno dei principali sostegni pubblici diretti ad assicurare la liquidità delle PMI.
[20]
Si ricorda che ai sensi della raccomandazione della Commissione europea
2003/361/CE del 6 maggio 2003 sono definite (PMI):
-
medie imprese:
quelle che occupano meno di 250 persone, un fatturato annuo non superiore a 50
milioni di euro, ovvero un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni
di euro;
-
piccole imprese:
quelle che occupano meno di 50 persone, con un fatturato annuo ovvero un totale
di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
-
piccole imprese:
quelle che occupano meno di 10 persone, con un fatturato annuo ovvero un totale
di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
[21]
L’articolo 27, del decreto Rilancio, ha previsto la costituzione presso la
Cassa depositi e prestiti S.p.A. di un patrimonio destinato ad interventi di
sostegno e rilancio del sistema economico e produttivo italiano fortemente
danneggiato dall’emergenza epidemiologica. Il patrimonio è alimentato da titoli
di Stato o di liquidità apportati dal MEF.
[22]
A tale proposito, si ricorda che il richiamato articolo 44-bis dispone che,
qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti
pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti può trasformare in
credito d’imposta le attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets, DTA)
riferite alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito
imponibile e all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo
netto non ancora dedotto né trasformato in credito d’imposta alla data della
cessione. Ai fini della trasformazione in credito d’imposta, tali componenti
possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20 per
cento del valore nominale dei crediti ceduti. I crediti ceduti possono essere
considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro,
determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre.
[23]
In particolare il comma 2 stabilisce che nel periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2020, per la variazione in aumento del capitale
proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta
precedente, l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del
nuovo capitale (lettera b) del comma 287 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160) è pari al 15 per cento. Nel periodo d’imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2020, gli incrementi del capitale proprio
rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta. La variazione in
aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di
euro indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal
bilancio.
[24]
In particolare, il comma 3 dispone che per il periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2020, la deduzione del rendimento nozionale
corrispondente agli incrementi di capitale proprio può essere alternativamente
fruita tramite riconoscimento di un credito d’imposta da calcolarsi applicando
al rendimento nozionale le aliquote delle imposte sul reddito delle persone
fisiche e delle società (articoli 11 e 77 del testo
unico delle
imposte sui redditi-decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917) in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.
[25]
La disposizione, modificando il comma 233 della legge di bilancio 2021 (legge
30 dicembre 2020, n. 178), stabilisce che in caso di operazioni di aggregazione
aziendale realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento di azienda il
cui progetto sia stato approvato dall’organo amministrativo competente delle
società partecipanti, in caso di fusioni e scissioni, o l’operazione sia stata
deliberata dall’organo amministrativo competente della conferente, in caso di
conferimenti, tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è consentita,
rispettivamente, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al
beneficiario e al conferitario la trasformazione in credito d'imposta delle
attività per imposte anticipate riferite alle seguenti componenti:
-
perdite fiscali maturate fino al
periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica
dell'operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile
(articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi) alla medesima data;
-
importo del rendimento nozionale
eccedente il reddito complessivo netto (articolo 1, comma 4, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201) maturato fino al periodo d'imposta precedente a quello
in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora dedotto
né trasformato in credito d'imposta alla medesima data.
[26]
Le società benefit, sono disciplinate dal comma 376, art. 1, della legge
n. 208/2015. Trattasi di società che nell’esercizio dell’attività economica,
oltre allo scopo di ripartizione degli utili tra i soci, perseguono anche una
finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori,
beni e attività culturali, sociali e ambiente. Tali finalità, indicate
nell’oggetto sociale, sono perseguite in modo da contemperare gli interessi dei
soci con il perseguimento di finalità di beneficio comune.
[27]Tale
incremento del Fondo è attribuito alla “Sezione per assicurare la liquidità
per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle
regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari”.
Con un successivo addendum (da stipulare entro 10 giorni dalla data di entrata
in vigore del decreto in commento) tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e il
Mef, saranno definite modalità e tempi per formulare le richieste da parte
degli enti territoriali, le modalità di restituzione, ecc.
[28]
In particolare, si modifica l'articolo 34, comma 1 (primo periodo), della legge
23 dicembre 2000, n. 388, in materia di compensazione, che prevede che a
decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei
contributi compensabili, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto
fiscale, era fissato in 1 miliardo di lire (516 mila euro) per ciascun anno
solare, successivamente aumentato a 700.000 euro (articolo 9, comma 2, decreto
legge 8 aprile 2013, n. 35).
[29]
Il Fondo è stato istituito dall’art. 3 della legge n. 295/1973, è destinato
alla corresponsione di contributi agli interessi, a fronte di operazioni di
finanziamento di crediti anche nella forma di locazione finanziaria, relativi a
esportazioni di merci, prestazioni di servizi, nonché esecuzione di studi,
progettazioni e lavori all'estero.
[30]
Le spese che rientrano nell’agevolazione sono quelle riguardanti:
-
la sanificazione degli ambienti nei
quali è esercitata l ‘attività lavorativa e istituzionale e gli strumenti
utilizzati per tale attività;
-
la somministrazione dei tamponi a chi presta
la propria attività lavorativa e istituzionale;
-
l’acquisto di dispositivi di protezione
individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di
protezione
e calzari, che
siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa
europea;
-
prodotti detergenti e disinfettanti;
-
altri dispositivi di sicurezza, quali
termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti,
che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla
normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
-
l’acquisto di dispositivi atti a
garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli
protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
[31]
Trattasi del Fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, finalizzato ad assicurare l’erogazione di servizi aggiuntivi di TPL
e regionale, destinato anche agli studenti, tenuto conto delle limitazioni di
riempimento dovute all’emergenza epidemiologica. Per tali finalità, si ricorda
che le Regioni e i Comuni sono autorizzati a ricorrere, attraverso accordi o
apposite convenzioni e imponendo gli obblighi di servizio, a operatori che
svolgono attività di trasporto di persone mediante noleggio di autobus con
conducente nonché a titolari di NCC e licenze taxi.
[32] Si rammenta che la disposizione oggetto di proroga, prevede che nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità , prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore.
[33]
Si rammenta che l’articolo 199, comma 7, decreto Rilancio, assegna per il 2020
una dotazione pari a 24 milioni di euro, ai fini dell’indennizzo a società
cooperative che svolgono servizi di ormeggio, a fronte delle minori
prestazioni rese a seguito dell’emergenza epidemiologica, nel periodo compreso
dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, rispetto ai mesi corrispondenti del
2019.