Con il decreto legislativo 3 settembre
2020, n.118 (in G.U. n.227 del 12 settembre 2020 – in Allegato
1), sono stati recepiti gli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che fa
parte del pacchetto di direttive orientate alla promozione di politiche e
strategie in materia di economia circolare (che comprende la direttiva
(UE) 2018/850 sulle discariche dei rifiuti, la direttiva (UE) 2018/851 sui
rifiuti e la direttiva (UE) 2018/852 sugli imballaggi e i rifiuti da
imballaggio). Il pacchetto era stato proposto dalla Commissione europea nel
dicembre 2015 nell'ambito del Piano d'azione per l'economia circolare.
Il nuovo
decreto, in particolare, introduce modifiche:
Nel rinviare alla
lettura del provvedimento, si forniscono alcuni elementi di sintesi sulle
modifiche introdotte.
1. Modifiche al D.Lgs. n.49/2014
(rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE)
a) viene aggiunto il comma
8-bis all’articolo 10 del D. Lgs. n.49/2014 per disciplinare l’avvio
delle attività di eventuali sistemi collettivi di raccolta dei RAAE di nuova
costituzione.
In particolare, la norma prevede che nelle more
dell'approvazione dello statuto, i sistemi collettivi di nuova costituzione,
decorsi novanta giorni dalla trasmissione dello statuto al Ministro
dell'ambiente, possono avviare le attività, inclusa l'iscrizione al Registro
nazionale (art.29), in coerenza con lo statuto tipo (approvato con D.M. 13
dicembre 2017, n. 235). I Ministeri competenti possono nei successivi 180
giorni verificare la conformità dello statuto allo statuto tipo e la coerenza
delle attività avviate e, in caso di difformità, formulano motivate
osservazioni, nel rispetto delle quali il consorzio, nei successivi 60 giorni,
adegua lo statuto ai fini dell'approvazione. Il mancato adeguamento nei termini
previsti comporta la cancellazione dal Registro nazionale e la cessazione
dell'attività.
b) viene aggiunto l’articolo 24-bis del
D.Lgs. n.49/2014 (Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da
fotovoltaico).
Il nuovo articolo prevede che il finanziamento della
gestione dei RAEE derivanti da apparecchiature elettriche di fotovoltaico è a
carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di
dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, fatti salvi gli
strumenti di garanzia finanziaria attivati dai produttori per la gestione del
fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati posti in essere prima della
entrata in vigore del decreto.
Al fine di meglio comprendere la previsione, si
ricorda che l’articolo 40, comma 3 del d.lgs. n.49/2014, come modificato dal Collegato
ambientale del 2015 (L. n. 221/2015), dispone che limitatamente ai pannelli
fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore
della disposizione, per uso domestico o professionale, al fine di una corretta
gestione del loro fine vita, i sistemi individuali e collettivi, per ciascun
nuovo modulo immesso sul mercato, sono tenuti ad adottare un sistema di
garanzia finanziaria e un sistema di geolocalizzazione delle medesime tipologie
di quelle richieste dal GSE nel disciplinare tecnico adottato nel mese di
dicembre 2012, recante “Definizione e verifica dei requisiti dei ‘Sistemi o
Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita’ in
attuazione delle ‘Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe
incentivanti’ (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012)”. Per la gestione dei
rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici che beneficiano dei meccanismi
incentivanti di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e
successivi decreti e delibere attuativi, al fine di garantire il finanziamento
delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e
smaltimento ambientalmente compatibile dei rifiuti prodotti da tali pannelli
fotovoltaici, il GSE trattiene dai meccanismi incentivanti negli ultimi dieci
anni di diritto all'incentivo una quota finalizzata a garantire la copertura
dei costi di gestione dei predetti rifiuti. La somma trattenuta, determinata
sulla base dei costi medi di adesione ai consorzi, viene restituita al
detentore, laddove sia accertato l'avvenuto adempimento agli obblighi previsti
dal decreto, oppure qualora, a seguito di fornitura di un nuovo pannello, la
responsabilità ricada sul produttore. In caso contrario il GSE provvede
direttamente, utilizzando gli importi trattenuti.
La nuova norma introdotta con il decreto legislativo
in esame, quindi, disciplina diversamente la gestione dei RAEE derivanti da AEE
di fotovoltaico incentivate ed installate prima dell’entrata in vigore del
nuovo decreto da quelle immesse sul mercato successivamente. In particolare:
- gestione
dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico incentivate ed installate prima
dell’entrata in vigore del decreto - i soggetti responsabili degli impianti
fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria, prevista dal GSE nel disciplinare
tecnico, nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Il GSE definisce
le modalità operative ed è autorizzato a richiedere agli stessi responsabili
degli impianti fotovoltaici idonea documentazione, inoltre con proprie
deliberazioni e disciplinari tecnici può provvedere alle eventuali variazioni
che si rendessero necessarie dall'adeguamento delle presenti disposizioni per
le AEE di fotovoltaico incentivate;
- gestione
dei pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla data di
entrata in vigore del decreto - i sistemi di gestione, per ciascun nuovo
modulo di AEE di fotovoltaico immesso sul mercato, determinano l'importo del
contributo ambientale necessario a coprire tutti i costi per la corretta
gestione e smaltimento, depositando il relativo importo nel proprio trust. Il
trust dovrà avere le medesime tipologie di quelle richieste dal GSE nel
disciplinare tecnico.
Con riferimento alle AEE di fotovoltaico incentivate,
il GSE verifica che i soggetti ammessi ai benefici delle tariffe incentivate
per il fotovoltaico, installino AEE di fotovoltaico immesse sul mercato da
produttori aderenti ai predetti sistemi di gestione. Alle spese di
funzionamento e gestione del sistema di garanzia trust provvede il sistema
collettivo disponente nel limite massimo del 20% dell'importo della garanzia
prestata dai soggetti obbligati al finanziamento dei RAEE fotovoltaici.
c) viene sostituito l'articolo 31, comma 2
del D.Lgs. n.49/2014 disciplinando le modalità di invio alla Commissione
europea da parte del Ministero dell'ambiente della relazione annuale sullo
stato di attuazione della direttiva 2012/19/UE
2. Modifiche al D.Lgs. n.188 del
2008 (pile, accumulatori e relativi rifiuti)
Sonio introdotte modifiche all’articolo 24 del D.Lgs. n.188 del 2008, disciplinando
le modalità di invio alla Commissione europea da parte del Ministero
dell'ambiente della relazione e del rapporto periodico.