Circolari

Circ. n. 30/2020

Pile e accumulatori e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Con il decreto legislativo 3 settembre 2020, n.118 (in G.U. n.227 del 12 settembre 2020 – in Allegato 1), sono stati recepiti gli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che fa parte del pacchetto di direttive orientate alla promozione di politiche e strategie in materia di economia circolare (che comprende la direttiva (UE) 2018/850 sulle discariche dei rifiuti, la direttiva (UE) 2018/851 sui rifiuti e la direttiva (UE) 2018/852 sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio). Il pacchetto era stato proposto dalla Commissione europea nel dicembre 2015 nell'ambito del Piano d'azione per l'economia circolare.

Il nuovo decreto, in particolare, introduce modifiche:

  • al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE)

  • introducendo modifiche agli articoli 10 e 31

  • aggiungendo l’articolo 24 - bis

     

  • al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 (su pile, accumulatori e relativi rifiuti)

  • modificando l’articolo 24.

 

Nel rinviare alla lettura del provvedimento, si forniscono alcuni elementi di sintesi sulle modifiche introdotte.

1. Modifiche al D.Lgs. n.49/2014 (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE)

a) viene aggiunto il comma 8-bis all’articolo 10 del D. Lgs. n.49/2014 per disciplinare l’avvio delle attività di eventuali sistemi collettivi di raccolta dei RAAE di nuova costituzione.

In particolare, la norma prevede che nelle more dell'approvazione dello statuto, i sistemi collettivi di nuova costituzione, decorsi novanta giorni dalla trasmissione dello statuto al Ministro dell'ambiente, possono avviare le attività, inclusa l'iscrizione al Registro nazionale (art.29), in coerenza con lo statuto tipo (approvato con D.M. 13 dicembre 2017, n. 235). I Ministeri competenti possono nei successivi 180 giorni verificare la conformità dello statuto allo statuto tipo e la coerenza delle attività avviate e, in caso di difformità, formulano motivate osservazioni, nel rispetto delle quali il consorzio, nei successivi 60 giorni, adegua lo statuto ai fini dell'approvazione. Il mancato adeguamento nei termini previsti comporta la cancellazione dal Registro nazionale e la cessazione dell'attività.

 

b)  viene aggiunto l’articolo 24-bis del D.Lgs. n.49/2014 (Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico).  

Il nuovo articolo prevede che il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da apparecchiature elettriche di fotovoltaico è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, fatti salvi gli strumenti di garanzia finanziaria attivati dai produttori per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati posti in essere prima della entrata in vigore del decreto.

Al fine di meglio comprendere la previsione, si ricorda che l’articolo 40, comma 3 del d.lgs. n.49/2014, come modificato dal Collegato ambientale del 2015 (L. n. 221/2015), dispone che limitatamente ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione, per uso domestico o professionale, al fine di una corretta gestione del loro fine vita, i sistemi individuali e collettivi, per ciascun nuovo modulo immesso sul mercato, sono tenuti ad adottare un sistema di garanzia finanziaria e un sistema di geolocalizzazione delle medesime tipologie di quelle richieste dal GSE nel disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre 2012, recante “Definizione e verifica dei requisiti dei ‘Sistemi o Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita’ in attuazione delle ‘Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti’ (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012)”. Per la gestione dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici che beneficiano dei meccanismi incentivanti di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successivi decreti e delibere attuativi, al fine di garantire il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei rifiuti prodotti da tali pannelli fotovoltaici, il GSE trattiene dai meccanismi incentivanti negli ultimi dieci anni di diritto all'incentivo una quota finalizzata a garantire la copertura dei costi di gestione dei predetti rifiuti. La somma trattenuta, determinata sulla base dei costi medi di adesione ai consorzi, viene restituita al detentore, laddove sia accertato l'avvenuto adempimento agli obblighi previsti dal decreto, oppure qualora, a seguito di fornitura di un nuovo pannello, la responsabilità ricada sul produttore. In caso contrario il GSE provvede direttamente, utilizzando gli importi trattenuti.

La nuova norma introdotta con il decreto legislativo in esame, quindi, disciplina diversamente la gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico incentivate ed installate prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto da quelle immesse sul mercato successivamente. In particolare:

-   gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico incentivate ed installate prima dell’entrata in vigore del decreto - i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria, prevista dal GSE nel disciplinare tecnico, nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Il GSE definisce le modalità operative ed è autorizzato a richiedere agli stessi responsabili degli impianti fotovoltaici idonea documentazione, inoltre con proprie deliberazioni e disciplinari tecnici può provvedere alle eventuali variazioni che si rendessero necessarie dall'adeguamento delle presenti disposizioni per le AEE di fotovoltaico incentivate;

-   gestione dei pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto - i sistemi di gestione, per ciascun nuovo modulo di AEE di fotovoltaico immesso sul mercato, determinano l'importo del contributo ambientale necessario a coprire tutti i costi per la corretta gestione e smaltimento, depositando il relativo importo nel proprio trust. Il trust dovrà avere le medesime tipologie di quelle richieste dal GSE nel disciplinare tecnico.

Con riferimento alle AEE di fotovoltaico incentivate, il GSE verifica che i soggetti ammessi ai benefici delle tariffe incentivate per il fotovoltaico, installino AEE di fotovoltaico immesse sul mercato da produttori aderenti ai predetti sistemi di gestione. Alle spese di funzionamento e gestione del sistema di garanzia trust provvede il sistema collettivo disponente nel limite massimo del 20% dell'importo della garanzia prestata dai soggetti obbligati al finanziamento dei RAEE fotovoltaici.

 

c)  viene sostituito l'articolo 31, comma 2 del D.Lgs. n.49/2014 disciplinando le modalità di invio alla Commissione europea da parte del Ministero dell'ambiente della relazione annuale sullo stato di attuazione della direttiva 2012/19/UE

 

2. Modifiche al D.Lgs. n.188 del 2008 (pile, accumulatori e relativi rifiuti)

Sonio introdotte modifiche all’articolo 24 del D.Lgs. n.188 del 2008, disciplinando le modalità di invio alla Commissione europea da parte del Ministero dell'ambiente della relazione e del rapporto periodico.