Circolari

Circ. n. 30/2018

ACCORDO INTERCONFEDERALE 12 DICEMBRE 2018 in materia di rappresentanza, assetti contrattuali, partecipazione, welfare contrattuale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e formazione continua.

La sera del 12 dicembre scorso è stato sottoscritto l’accordo interconfederale in oggetto tra Confcooperative, Legacoop, AGCI e CGIL, CISL e UIL.

L’accordo è il frutto di un tavolo di lavoro aperto con le OOSS quando, scaduto l’Accordo del 2009, si è reso necessario affrontare il tema dei nuovi assetti contrattuali cui fare riferimento per il rinnovo dei CCNL di categoria. La novità è che, diversamente dal 2009, l’Accordo in commento è stato sottoscritto da tutte le Organizzazioni Sindacali, compresa la CGIL.

Nel tempo sono stati implementati gli argomenti su cui far convergere una riflessione comune, tant’è che il testo abbraccia trasversalmente una serie di tematiche estremamente importanti per le nostre Relazioni Industriali e contiene in premessa considerazioni rilevanti e condivise tra le Centrali Cooperative e le Organizzazioni Sindacali: capacità dell’impresa cooperativa di  assicurare buona e stabile occupazione, massima convinzione nella lotta alla falsa cooperazione e al dumping contrattuale posto in essere da associazioni scarsamente rappresentative, utilità dei workers buyout quale strumento di salvaguardia dell’occupazione in un’ottica di intergenerazionalità.

L’accordo assume rilevanza perché:

  • riformula i NUOVI ASSETTI della contrattazione collettiva cooperativa ai quali riferirsi da qui in avanti;

  • introduce il tema della misurazione della RAPPRESENTANZA anche in ambito DATORIALE, individuando nella tipologia d’impresa cooperativa il criterio base, prestando attenzione alla sua natura giuridica e alla sua connotazione mutualistica.

L’obiettivo complessivo che si vuole perseguire è quello di rilanciare e rafforzare il nostro impianto di Relazioni Industriali consolidato ormai da circa 30 anni - a partire dal Protocollo del 5 aprile 1990 - nella convinzione che la certezza di regole negoziali comuni possa contribuire positivamente allo sviluppo del sistema cooperativo.

L’accordo è articolato in diversi capitoli, ciascuno dedicato ad una materia specifica: misurazione rappresentanza, assetti contrattuali, partecipazione, welfare contrattuale, salute e sicurezza sul lavoro, formazione continua.

   

  1. MISURAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA

Alla luce della necessità condivisa di contrastare le sempre più insidiose e dannose forme di dumping contrattuale e di arginare il proliferare anche nel mondo della cooperazione di contratti (pirata) sottoscritti da organizzazioni non affatto rappresentative delle imprese e dei lavoratori – tema da affrontare eventualmente anche sul piano normativo, purché si recepisca quanto condiviso a livello pattizio -  l’accordo contiene:

  • l’impegno delle parti firmatarie per una rapida attuazione dell’accordo sottoscritto nel 2015(1) che contiene le indicazioni procedurali/operative ai fini della certificazione della rappresentanza delle organizzazioni sindacali. Segnaliamo che l’impossibilità di applicare tale accordo fino ad ora è dipesa soprattutto dalla difficoltà, riscontrata non solo dal nostro sistema, di finalizzare un’apposita convenzione con l’INPS per la raccolta dei dati sui lavoratori iscritti ai diversi sindacati e dalla scarsa collaborazione degli Ispettorati territoriali del lavoro nella raccolta del dato elettivo - per la certificazione della rappresentanza dei sindacati dei lavoratori si considera infatti, come noto, la media semplice tra iscritti e voti raccolti nell’elezione delle rappresentanze sindacali (RSU);

  • una valutazione delle parti firmatarie sull’OPPORTUNITA’ di individuare criteri di misurazione della RAPPRESENTATIVITA’ anche in ambito DATORIALE: si tratta di un primo riferimento al tema, mai affrontato in precedenti accordi interconfederali e non ancora sviluppato in termini operativi, sul quale tuttavia si è voluto sin da subito precisarne i connotati: per la misurazione della rappresentatività delle associazioni di rappresentanza delle imprese cooperative il presupposto di fondo risiede nell’obbligo (futuro) di tenere in considerazione la TIPOLOGIA e la NATURA GIURIDICA di impresa cooperativa, per cui nel caso di più CCNL stipulati nello stesso settore di attività la cooperazione dovrà misurarsi con la cooperazione e non con l’industria, con l’artigianato, con il commercio etc.

  • Inoltre, nel caso di contratti stipulati insieme ad altre parti datoriali riconducibili ad altri sistemi (es. CCNL pulizie/multiservizi) la nostra rappresentanza datoriale andrà verificata con riferimento alle sole imprese cooperative.

     

  1. ASSETTI CONTRATTUALI

Su questo fronte l’accordo contiene delle conferme e alcuni cambiamenti rispetto ai previgenti assetti sanciti, come detto, nell’accordo del 2009.

In primo luogo, si conferma un assetto contrattuale articolato su 2 livelli, il primo nazionale e il secondo da realizzare in sede aziendale o territoriale, con l’impossibilità per il II° livello di riproporre materie già disciplinate nei CCNL (ne bis in idem), a meno che non espressamente rinviate al livello integrativo.

In secondo luogo, segnaliamo il nuovo impegno per una semplificazione dei testi contrattuali in generale, sia per evitare duplicazioni rispetto al quadro normativo sia per promuovere una fattiva gestione dei rimandi che il legislatore stesso affida alla contrattazione.

Un’ulteriore importante novità riguarda l’aver eliminato rispetto all’impostazione del 2009 l’elemento economico di garanzia qualora non si fosse registrata alcuna contrattazione di secondo livello.

Questo elemento perequativo doveva servire ad incentivare la contrattazione di secondo livello, ma nel tempo si è rivelato un vero e proprio disincentivo, laddove molte realtà hanno preferito erogare un aumento salariale pur di non affrontare un tavolo contrattuale.

La contraddizione è emersa con forza con l’avvento dei regimi agevolati sui salari di produttività e sul welfare aziendale che, come noto, chiamano per obbligo di legge un accordo sindacale.

Molti dei nostri CCNL, proprio in funzione dei precedenti assetti, avevano previsto di erogare, disciplinandolo e quantificandolo in diverso modo, un elemento di garanzia. I nuovi assetti, non prevedendo tale istituto proprio nell’ottica di stimolare lo sviluppo dei contratti di secondo livello (aziendali o territoriali), determineranno una situazione tale per cui i nostri CCNL potranno eliminare questa voce nei rinnovi futuri.

 

CCNL

E’ innalzata a 4 anni – dai 3 del precedente accordo - la durata che, di norma, dovranno assumere i nostri CCNL (diversi settori lo hanno già fatto).

Confermando la funzione attribuita al contratto collettivo nazionale di assicurare trattamenti economici e normativi validi su tutto il territorio nazionale, nel trattamento economico complessivo da riconoscere vanno considerati:

  • sia i minimi tabellari;

  • sia tutti quei trattamenti economici quali gli strumenti di welfare (es. previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa) che il medesimo CCNL indicasse come “comuni” e quindi applicabili “a tutti i lavoratori del settore”. Sempreché specificate dal CCNL come comuni a tutti i lavoratori, nel trattamento complessivo rientrerebbero anche le specifiche voci economiche eventualmente trattate al secondo livello di contrattazione su precisa indicazione del primo livello.

     

In sede di rinnovo contrattuale – è questo uno degli aspetti più importanti sanciti nell’accordo – l’AUMENTO dei MINIMI TABELLARI verrà negoziato dalle parti secondo le regole condivise nel singolo settore (espressamente normate nel CCNL o anche semplicemente utilizzate come prassi) e in funzione – ma non esclusivamente – degli scostamenti registrati nel tempo dei valori dell’indice IPCA al netto degli energetici importati.

Il CCNL potrà modificare i valori minimi tabellari in ragione di processi di trasformazione e/o di innovazione organizzativa.

La novità, anche alla luce dell’esperienza maturata, è che l’indice in questione sia assunto come punto di riferimento, evitando all’atto del rinnovo che con esso si identifichino – in modo automatico e meccanico - le dinamiche complessive e gli andamenti specifici di ogni settore da considerare insieme alle tendenze macro-economiche generali e specifiche del mercato del lavoro.

Inoltre, diversamente dal passato, non si prevede nessun meccanismo automatico di verifica dell’andamento di tale indice una volta decorsa la vigenza contrattuale, avendo osservato non poche difficoltà di confronto tra le parti quando si è trattato di valutare l’inflazione reale registrata rispetto all’inflazione programmata presa in considerazione all’atto del rinnovo.

 

SECONDO LIVELLO: AZIENDALE o TERRITORIALE

Come in passato, questo livello di contrattazione potrà agire per le competenze indicate e rinviate dal CCNL soprattutto con riferimento al tema dell’organizzazione del lavoro, al fine di cogliere al meglio le esigenze produttive e di riorganizzazione emergenti nelle singole imprese cooperative e nei diversi territoriali.

Proprio al fine di assolvere questa funzione adattiva rispetto ai diversi contesti, viene fatta salva – lo prevedevano già i precedenti accordi - la possibilità per la contrattazione di II° livello (territoriale e aziendale) di derogare la disciplina dei CCNL.

Ciò è possibile quando le imprese cooperative attraversano situazioni di crisi o viceversa si è di fronte a fasi di investimento e sviluppo.

Tali INTESE MODIFICATIVE possono riguardare la prestazione lavorativa, l’orario e l’organizzazione del lavoro, ma i diversi CCNL hanno il mandato di disciplinare tali meccanismi con la facoltà di regolamentare e ampliare materie e procedure.

Sul piano economico il nuovo accordo si differenzia dal precedente perché precisa chiaramente come la contrattazione di II° livello sia da gestire attraverso il ricorso a premi variabili – correlati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione - in linea con i meccanismi di tassazione agevolata (10%) previsti già da anni dal legislatore e più nel dettaglio illustrati dall’Agenzia delle Entrate(3).

A questo proposito vale sottolineare – come fa lo stesso accordo – che pur in presenza di una contrattazione territoriale c’è la necessità di verificare a livello di singolo contesto aziendale il raggiungimento degli obiettivi cui è ancorata l’erogazione di tali premi.

In questo senso ci preme richiamare come il meccanismo di verifica a livello aziendale è stato già da noi previsto nell’accordo interconfederale del 26 luglio 2016 siglato dalle medesime parti(4) proprio per sostenere la tassazione agevolata dei premi di risultato nelle imprese - PMI - prive di rappresentanza sindacale interna e che applicano, quindi, accordi territoriali.

Infine, un’altra novità del nuovo accordo consiste nell’aver espressamente indicato come il secondo livello debba avere una vigenza intermedia rispetto a quella del contratto nazionale per evitare, come già prevedono alcuni nostri CCNL, che le scadenze e le tempistiche si vadano a sovrapporre concentrando in un dato momento gli oneri legati al rinnovo.

 

  1. PARTECIPAZIONE

Dopo aver affermato che la cooperazione, per sua natura, rappresenta uno tra i modelli più apprezzabili di sintesi tra lavoro, partecipazione e impresa, le parti condividono l’impegno per promuovere e diffondere nei diversi settori esperienze di PARTECIPAZIONE ORGANIZZATIVA, intesa come contributo che i lavoratori possono dare rispetto al contesto in cui operano.

Operativamente si è deciso di costituire un Osservatorio, anche con il coinvolgimento delle diverse articolazioni settoriali – categorie/federazioni – proprio al fine di osservare pratiche virtuose di partecipazione organizzativa e strategica, da valorizzare eventualmente e successivamente all’interno dei CCNL.

Un analogo e parallelo filone di monitoraggio/valorizzazione riguarderà anche le esperienze di workers buyout, start-up cooperativi, passaggi generazionali di imprese, formazione manageriale e aziende confiscate.

 

 

  1. WELFARE CONTRATTUALE

Ribadita la funzione integrativa e non sostitutiva del welfare contrattuale disciplinato dalla nostra contrattazione - CCNL e secondo livello - rispetto a quello pubblico, nonché la significativa esperienza del sistema cooperativo anche come fornitore di attività e servizi in questo campo, LE PARTI CONVENGONO SULLA POSSIBILITÀ DI AVVIARE O CONSOLIDARE ULTERIORI STRATEGIE E CONVENZIONI CON SOGGETTI PROPRI DEL MONDO COOPERATIVO A CARATTERE MUTUALISTICO.

Si pensi a titolo d’esempio all’esperienza registrata da alcuni anni con la Mutua nazionale Cooperazione Salute sul fronte dell’assistenza sanitaria integrativa.

Oppure in materia di previdenza complementare, tema rispetto a cui l’accordo richiama espressamente il processo di fusione dei fondi cooperativi avviato dalle Centrali con CGIL, CISL e UIL, con la costituzione di un nuovo fondo unico del sistema cooperativo (www.previdenzacooperativa.it).

Proprio l’esperienza sulla previdenza complementare è citata a riferimento per sottolineare la necessità condivisa delle parti firmatarie di promuovere un sistema di governance degli strumenti di welfare contrattuale efficace ed efficiente, individuando anche attraverso appositi accordi interconfederali le materie di interesse generale prioritarie cui rivolgere attenzione (sicuramente, come appena visto, previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa).

 

  1. SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

A 10 anni dall’entrata in vigore del T.U. sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/20008) l’accordo dedica un apposito spazio a questo importante tema.

L’attenzione è posta sulle azioni di prevenzione, informazione e formazione che possono essere messe in campo a vantaggio del nostro sistema anche attraverso una fattiva interlocuzione con l’INAIL, strumenti paritetici bilaterali e le rappresentanze dei lavoratori aziendali/territoriali, punto quest’ultimo su cui le parti intravedono la necessità di avviare in futuro un confronto negoziale ad hoc.

 

  1. SVILUPPO DELLA FORMAZIONE CONTINUA

Infine, confermando il valore imprescindibile del capitale umano e rilevata l’importanza di disporre di un efficace sistema nazionale di certificazione delle competenze acquisite, si ribadisce il ruolo imprescindibile del nostro fondo interprofessionale – FONCOOP – per promuovere la formazione continua.

In tale direzione vanno una serie di considerazioni sull’opportunità di:

  • estendere la platea di lavoratori coinvolti periodicamente nelle attività formative;

  • favorire un’offerta formativa più coerente con i nuovi processi produttivi e organizzativi e tesa ad innalzare soprattutto il livello di competenza delle basse qualifiche;

  • definire politiche contrattuali che sostengano i profili formativi e un più diretto rapporto tra scuola e mondo del lavoro, valorizzando esperienze quali alternanza scuola-lavoro, apprendistato duale di primo e terzo livello, formazione professionale terziaria e ITS;

  • dedicare l’istituto contrattuale delle 150 ore - di formazione – per lo sviluppo di abilità informatico-digitali e linguistiche, particolarmente rilevanti alla luce dei processi di innovazione in atto.

     

   

Rimandando per ulteriori approfondimenti al testo in allegato, preghiamo i soggetti in indirizzo di dare massima e tempestiva diffusione dell’Accordo sottoscritto alle imprese cooperative associate.










(1) Nostra circolare n. 44, del 28 luglio 2015 – prot. n. 3761

(3) Per un’ampia disamina si veda, da ultimo, nostra circolare n. 10 del 17 aprile 2018 – prot. n. 2073.

(4) Nostra circolare n. 31 del 27 luglio 2016 – prot. n. 3871.