La sera del 12 dicembre scorso è stato
sottoscritto l’accordo interconfederale in oggetto tra Confcooperative, Legacoop, AGCI e CGIL, CISL e UIL.
L’accordo è il frutto di un tavolo di lavoro
aperto con le OOSS quando, scaduto l’Accordo del 2009, si è reso necessario
affrontare il tema dei nuovi assetti
contrattuali cui fare riferimento per il rinnovo dei CCNL di categoria. La novità
è che, diversamente dal 2009, l’Accordo
in commento è stato sottoscritto da tutte le Organizzazioni Sindacali, compresa
la CGIL.
Nel tempo sono stati implementati gli
argomenti su cui far convergere una riflessione comune, tant’è che il testo
abbraccia trasversalmente una serie di tematiche estremamente importanti per le
nostre Relazioni Industriali e contiene in premessa considerazioni rilevanti
e condivise tra le Centrali Cooperative e le Organizzazioni Sindacali: capacità
dell’impresa cooperativa di assicurare
buona e stabile occupazione, massima convinzione nella lotta alla falsa
cooperazione e al dumping contrattuale posto in essere da associazioni
scarsamente rappresentative, utilità dei workers buyout quale strumento di
salvaguardia dell’occupazione in un’ottica di intergenerazionalità.
L’accordo assume rilevanza perché:
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riformula i NUOVI ASSETTI della contrattazione collettiva
cooperativa ai quali riferirsi da qui in avanti;
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introduce il
tema della misurazione della RAPPRESENTANZA anche in ambito DATORIALE, individuando
nella tipologia d’impresa cooperativa il criterio base, prestando attenzione
alla sua natura giuridica e alla sua connotazione mutualistica.
L’obiettivo complessivo che si vuole
perseguire è quello di rilanciare e
rafforzare il nostro impianto di Relazioni Industriali consolidato ormai da
circa 30 anni - a partire dal Protocollo del 5 aprile 1990 - nella
convinzione che la certezza di regole negoziali comuni possa contribuire
positivamente allo sviluppo del sistema cooperativo.
L’accordo è articolato in diversi capitoli, ciascuno
dedicato ad una materia specifica: misurazione rappresentanza, assetti
contrattuali, partecipazione, welfare contrattuale, salute e sicurezza sul
lavoro, formazione continua.
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MISURAZIONE DELLA
RAPPRESENTANZA
Alla luce della necessità condivisa di contrastare
le sempre più insidiose e dannose forme di dumping contrattuale e di arginare il
proliferare anche nel mondo della cooperazione di contratti (pirata)
sottoscritti da organizzazioni non affatto rappresentative delle imprese e dei
lavoratori – tema da affrontare eventualmente anche sul piano normativo, purché
si recepisca quanto condiviso a livello pattizio - l’accordo contiene:
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l’impegno delle parti
firmatarie per una rapida attuazione dell’accordo sottoscritto nel 2015(1) che contiene le
indicazioni procedurali/operative ai
fini della certificazione della rappresentanza delle organizzazioni sindacali. Segnaliamo
che l’impossibilità di applicare tale accordo fino ad ora è dipesa soprattutto dalla
difficoltà, riscontrata non solo dal nostro sistema, di finalizzare un’apposita
convenzione con l’INPS per la raccolta dei dati sui lavoratori iscritti ai
diversi sindacati e dalla scarsa collaborazione degli Ispettorati territoriali
del lavoro nella raccolta del dato elettivo - per la certificazione della
rappresentanza dei sindacati dei lavoratori si considera infatti, come noto, la
media semplice tra iscritti e voti raccolti nell’elezione delle rappresentanze
sindacali (RSU);
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una valutazione delle parti firmatarie sull’OPPORTUNITA’
di individuare criteri di misurazione della RAPPRESENTATIVITA’ anche in ambito
DATORIALE:
si tratta di un primo riferimento al
tema, mai affrontato in precedenti accordi interconfederali e non ancora
sviluppato in termini operativi, sul quale tuttavia si è voluto sin da
subito precisarne i connotati: per la misurazione della rappresentatività delle
associazioni di rappresentanza delle imprese cooperative il presupposto di fondo risiede nell’obbligo
(futuro) di tenere in considerazione la
TIPOLOGIA e la NATURA GIURIDICA di impresa cooperativa, per cui nel caso di
più CCNL stipulati nello stesso settore di attività la cooperazione dovrà
misurarsi con la cooperazione e non con l’industria, con l’artigianato, con il
commercio etc.
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Inoltre, nel caso di
contratti stipulati insieme ad altre parti datoriali riconducibili ad altri
sistemi (es. CCNL pulizie/multiservizi) la nostra rappresentanza datoriale
andrà verificata con riferimento alle sole imprese cooperative.
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ASSETTI CONTRATTUALI
Su questo fronte l’accordo contiene delle
conferme e alcuni cambiamenti rispetto ai previgenti assetti sanciti, come
detto, nell’accordo del 2009.
In primo luogo, si conferma un assetto
contrattuale articolato su 2 livelli, il
primo nazionale e il secondo da
realizzare in sede aziendale o
territoriale, con l’impossibilità per il II° livello di riproporre materie
già disciplinate nei CCNL (ne bis in idem),
a meno che non espressamente rinviate al livello integrativo.
In secondo luogo, segnaliamo il nuovo impegno per una semplificazione dei
testi contrattuali in generale, sia per evitare duplicazioni rispetto al
quadro normativo sia per promuovere una fattiva gestione dei rimandi che il
legislatore stesso affida alla contrattazione.
Un’ulteriore importante novità riguarda l’aver eliminato rispetto all’impostazione del 2009 l’elemento economico di garanzia qualora non si fosse registrata
alcuna contrattazione di secondo livello.
Questo elemento perequativo doveva servire ad
incentivare la contrattazione di secondo livello, ma nel tempo si è rivelato un
vero e proprio disincentivo, laddove molte realtà hanno preferito erogare un
aumento salariale pur di non affrontare un tavolo contrattuale.
La contraddizione è emersa con forza con
l’avvento dei regimi agevolati sui salari di produttività e sul welfare
aziendale che, come noto, chiamano per obbligo di legge un accordo sindacale.
Molti dei nostri CCNL, proprio in funzione
dei precedenti assetti, avevano previsto di erogare, disciplinandolo e quantificandolo
in diverso modo, un elemento di garanzia. I nuovi assetti, non prevedendo tale
istituto proprio nell’ottica di stimolare lo sviluppo dei contratti di
secondo livello (aziendali o territoriali), determineranno una situazione
tale per cui i nostri CCNL potranno
eliminare questa voce nei rinnovi futuri.
E’ innalzata
a 4 anni – dai 3 del precedente accordo - la durata che, di norma, dovranno assumere i nostri CCNL (diversi
settori lo hanno già fatto).
Confermando la funzione attribuita al
contratto collettivo nazionale di assicurare trattamenti economici e normativi
validi su tutto il territorio nazionale, nel
trattamento economico complessivo da riconoscere vanno considerati:
-
sia i minimi tabellari;
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sia tutti quei trattamenti economici quali gli strumenti
di welfare (es.
previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa) che il medesimo CCNL indicasse come “comuni”
e quindi applicabili “a tutti i lavoratori del settore”. Sempreché
specificate dal CCNL come comuni a tutti i lavoratori, nel trattamento
complessivo rientrerebbero anche le specifiche voci economiche eventualmente
trattate al secondo livello di contrattazione su precisa indicazione del primo
livello.
In sede di rinnovo contrattuale – è questo
uno degli aspetti più importanti sanciti nell’accordo – l’AUMENTO dei MINIMI TABELLARI
verrà negoziato dalle parti secondo le
regole condivise nel singolo settore (espressamente normate nel CCNL o
anche semplicemente utilizzate come prassi) e in funzione – ma non esclusivamente – degli scostamenti registrati
nel tempo dei valori dell’indice IPCA al netto degli energetici importati.
Il CCNL
potrà modificare i valori minimi tabellari in ragione di processi di trasformazione
e/o di innovazione organizzativa.
La novità, anche alla luce dell’esperienza
maturata, è che l’indice in questione sia assunto come punto di riferimento, evitando all’atto del rinnovo che con esso si identifichino – in modo
automatico e meccanico - le dinamiche
complessive e gli andamenti specifici di ogni settore da considerare
insieme alle tendenze macro-economiche generali e
specifiche del mercato del lavoro.
Inoltre, diversamente dal passato, non
si prevede nessun meccanismo automatico
di verifica dell’andamento di tale indice una volta decorsa la vigenza
contrattuale, avendo osservato non poche difficoltà di confronto tra le parti
quando si è trattato di valutare l’inflazione reale registrata rispetto
all’inflazione programmata presa in considerazione all’atto del rinnovo.
SECONDO LIVELLO: AZIENDALE o TERRITORIALE
Come in passato, questo livello di
contrattazione potrà agire per le competenze indicate e rinviate dal CCNL
soprattutto con riferimento al tema dell’organizzazione del lavoro, al fine di
cogliere al meglio le esigenze produttive e di riorganizzazione emergenti nelle
singole imprese cooperative e nei diversi territoriali.
Proprio al fine di assolvere questa funzione
adattiva rispetto ai diversi contesti, viene fatta salva – lo prevedevano già i precedenti accordi - la possibilità per la contrattazione di
II° livello (territoriale e aziendale) di derogare la disciplina dei CCNL.
Ciò è possibile quando le imprese cooperative
attraversano situazioni di crisi o viceversa si è di fronte a fasi di
investimento e sviluppo.
Tali INTESE
MODIFICATIVE possono riguardare la prestazione
lavorativa, l’orario e l’organizzazione del lavoro, ma i diversi CCNL hanno
il mandato di disciplinare tali meccanismi con la facoltà di regolamentare e
ampliare materie e procedure.
Sul
piano economico
il nuovo accordo si differenzia dal precedente perché precisa
chiaramente come la contrattazione di
II° livello sia da gestire attraverso il ricorso a premi variabili –
correlati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e
innovazione - in linea con i meccanismi
di tassazione agevolata (10%) previsti già da anni dal legislatore e più nel
dettaglio illustrati dall’Agenzia delle Entrate(3).
A questo proposito vale sottolineare – come
fa lo stesso accordo – che pur in
presenza di una contrattazione territoriale c’è la necessità di verificare a livello di singolo contesto aziendale il
raggiungimento degli obiettivi cui è ancorata l’erogazione di tali premi.
In questo senso ci preme richiamare come il
meccanismo di verifica a livello aziendale è stato già da noi previsto nell’accordo interconfederale del 26 luglio
2016 siglato dalle medesime parti(4) proprio per
sostenere la tassazione agevolata dei premi di risultato nelle imprese - PMI -
prive di rappresentanza sindacale interna e che applicano, quindi, accordi
territoriali.
Infine, un’altra novità del nuovo
accordo consiste nell’aver espressamente indicato come il secondo
livello debba avere una vigenza
intermedia rispetto a quella del contratto nazionale per evitare, come già
prevedono alcuni nostri CCNL, che le scadenze e le tempistiche si vadano a
sovrapporre concentrando in un dato momento gli oneri legati al rinnovo.
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PARTECIPAZIONE
Dopo aver affermato che la cooperazione, per
sua natura, rappresenta uno tra i modelli più apprezzabili di sintesi tra lavoro,
partecipazione e impresa, le parti condividono l’impegno per promuovere e diffondere nei diversi settori esperienze di
PARTECIPAZIONE ORGANIZZATIVA, intesa come contributo che i lavoratori possono
dare rispetto al contesto in cui operano.
Operativamente si è deciso di
costituire un Osservatorio, anche
con il coinvolgimento delle diverse articolazioni settoriali – categorie/federazioni
– proprio al fine di osservare pratiche
virtuose di partecipazione organizzativa e strategica, da valorizzare
eventualmente e successivamente all’interno dei CCNL.
Un analogo e parallelo filone di monitoraggio/valorizzazione riguarderà anche
le esperienze di workers buyout,
start-up cooperativi, passaggi generazionali di imprese, formazione manageriale
e aziende confiscate.
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WELFARE CONTRATTUALE
Ribadita la funzione integrativa e non
sostitutiva del welfare contrattuale disciplinato dalla nostra contrattazione - CCNL
e secondo livello - rispetto a quello pubblico, nonché la significativa
esperienza del sistema cooperativo anche come fornitore di attività e servizi
in questo campo, LE PARTI CONVENGONO SULLA POSSIBILITÀ DI AVVIARE O CONSOLIDARE ULTERIORI STRATEGIE E CONVENZIONI CON
SOGGETTI PROPRI DEL MONDO COOPERATIVO A CARATTERE MUTUALISTICO.
Si pensi a titolo d’esempio all’esperienza
registrata da alcuni anni con la Mutua nazionale Cooperazione Salute sul fronte dell’assistenza sanitaria integrativa.
Oppure in materia di previdenza complementare, tema rispetto a cui l’accordo richiama
espressamente il processo di fusione
dei fondi cooperativi avviato dalle Centrali con CGIL, CISL e UIL, con la
costituzione di un nuovo fondo unico del sistema cooperativo (www.previdenzacooperativa.it).
Proprio l’esperienza sulla previdenza
complementare è citata a riferimento per sottolineare la necessità condivisa delle parti firmatarie di promuovere un sistema di
governance degli strumenti di welfare contrattuale efficace ed efficiente,
individuando anche attraverso appositi accordi interconfederali le materie di
interesse generale prioritarie cui rivolgere attenzione (sicuramente, come
appena visto, previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa).
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SALUTE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO
A 10 anni dall’entrata in vigore del T.U.
sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/20008) l’accordo
dedica un apposito spazio a questo importante tema.
L’attenzione
è posta sulle azioni di prevenzione,
informazione e formazione che possono essere messe in campo a vantaggio del
nostro sistema anche attraverso una fattiva interlocuzione con l’INAIL,
strumenti paritetici bilaterali e le
rappresentanze dei lavoratori aziendali/territoriali, punto quest’ultimo
su cui le parti intravedono la necessità di avviare in futuro un confronto
negoziale ad hoc.
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SVILUPPO DELLA
FORMAZIONE CONTINUA
Infine, confermando il valore imprescindibile
del capitale umano e rilevata l’importanza di disporre di un efficace sistema
nazionale di certificazione delle competenze acquisite, si ribadisce il ruolo imprescindibile del nostro fondo
interprofessionale – FONCOOP – per promuovere la formazione continua.
In tale direzione vanno una serie di considerazioni
sull’opportunità di:
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estendere la platea di lavoratori coinvolti periodicamente nelle
attività formative;
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favorire un’offerta formativa più coerente con i
nuovi processi produttivi e organizzativi e tesa ad innalzare soprattutto il
livello di competenza delle basse qualifiche;
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definire politiche contrattuali che sostengano i
profili formativi e un più diretto rapporto tra scuola e mondo del lavoro, valorizzando
esperienze quali alternanza scuola-lavoro, apprendistato duale di primo e terzo
livello, formazione professionale terziaria e ITS;
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dedicare l’istituto contrattuale delle 150 ore - di formazione –
per lo sviluppo di abilità
informatico-digitali e linguistiche, particolarmente rilevanti alla luce
dei processi di innovazione in atto.
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Rimandando per
ulteriori approfondimenti al testo in allegato, preghiamo i soggetti in
indirizzo di dare massima e tempestiva diffusione dell’Accordo sottoscritto
alle imprese cooperative associate.
(1) Nostra
circolare n. 44, del 28 luglio 2015 – prot. n. 3761
(3) Per un’ampia disamina si veda, da ultimo, nostra circolare n. 10 del 17 aprile 2018
– prot. n. 2073.
(4) Nostra circolare n. 31 del 27 luglio 2016
– prot. n. 3871.