Circolari

Circ. n. 30/2016

Decreto Legislativo del 17 luglio 2016, n. 136 -“Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2015, concernente l’applicazione delladirettiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambitodi una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso ilsistema di informazione del mercato interno (<<regolamento IMI>>)”.(G.U. n. 169 del 21 luglio 2016).

Con il decreto in oggetto il Governo attua la nuova direttiva comunitaria che disciplina il DISTACCO TRANSFRONTALIERO, ovvero il meccanismo per cui le imprese presenti nel territorio di uno stato membro prestano servizi tramite propri lavoratori nel territorio di altro stato membro.

Il provvedimento - che accorpa in un testo unico l’intera materia, abrogando e riscrivendo il precedente decreto 72/2000, attuativo della vecchia direttiva - introduce regole, indicatori e adempimenti per contrastare forme NON autentiche di distacco, utilizzate al solo scopo di ridurre il costo del lavoro e fonte di possibile concorrenza sleale specie in alcuni settori come il trasporto.

Si tratta di un tema particolarmente caro al sistema cooperativo di Alleanza che ha avuto modo di esprimersi sulla materia nell’ambito delle audizioni parlamentare svoltesi nel mese di aprile scorso.

In base al decreto -  art. 4, che rimanda a sua volta all’art. 2, comma 1, lett. e) - ai distaccati vanno applicate le stesse condizioni di lavoro previste per chi è impiegato stabilmente in Italia, considerando sia quanto disciplinato dal nostro legislatore sia quanto pattuito nei loro contratti collettivi dalle parti sociali comparativamente più rappresentative (ex art. 51 D.Lgs. 81/2015).

Qualora il distacco non risulti autentico il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del distaccatario, così come in caso di inadempimento degli obblighi retributivi e contributivi da parte dell’impresa distaccante, l’utilizzatore sarà ritenuto solidalmente responsabile (ex art. 29, comma 2, decreto legislativo 276/03).

Nel provvedimento (art. 3) vengono puntualmente elencati i parametri utili a valutare l’autenticità del distacco e ad accertare che l’impresa distaccante eserciti attività effettivamente diverse rispetto a quelle di mera gestione o amministrazione del personale.

In capo all’impresa distaccante sono posti (art. 10) tutta una serie di obblighi amministrativi e di comunicazioni/informazioni da mettere a disposizioni preventivamente, pena il pagamento di apposite sanzioni (art. 12).

In Italia sarà il costituendo Ispettorato nazionale del lavoro a vigilare sull’osservanza delle disposizioni contenute nel decreto, mentre da un altro punto di vista il provvedimento (art. 8) disciplina, rafforzandolo, anche il tema della cooperazione tra gli Stati nell’attività di comunicazione e verifica dell’autenticità dei distacchi nell’ottica di perseguire e reprimere abusi su questo istituto.

Contestualmente, viene posta in capo al Ministero del Lavoro una funzione di monitoraggio con la futura costituzione di un Osservatorio (art. 6) cui parteciperanno anche rappresentanti delle parti sociali.

Si rimanda alla lettura del decreto per ulteriori approfondimenti.

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