Con il decreto in oggetto il Governo attua
la nuova direttiva comunitaria che disciplina il DISTACCO TRANSFRONTALIERO, ovvero il meccanismo per cui le imprese presenti nel territorio di uno
stato membro prestano servizi tramite propri lavoratori nel territorio di altro
stato membro.
Il provvedimento - che accorpa in un testo unico
l’intera materia, abrogando e riscrivendo il precedente decreto 72/2000,
attuativo della vecchia direttiva - introduce regole, indicatori e adempimenti per contrastare forme NON autentiche
di distacco, utilizzate al solo
scopo di ridurre il costo del lavoro e fonte di possibile concorrenza sleale
specie in alcuni settori come il trasporto.
Si tratta di un tema particolarmente caro al sistema cooperativo di Alleanza che ha
avuto modo di esprimersi sulla materia nell’ambito delle audizioni parlamentare
svoltesi nel mese di aprile scorso.
In base al decreto - art. 4, che rimanda a sua volta all’art. 2,
comma 1, lett. e) - ai distaccati vanno
applicate le stesse condizioni di lavoro previste per chi è impiegato
stabilmente in Italia, considerando sia quanto disciplinato dal nostro
legislatore sia quanto pattuito nei loro contratti collettivi dalle parti
sociali comparativamente più rappresentative (ex art. 51 D.Lgs.
81/2015).
Qualora il distacco non risulti autentico
il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del
distaccatario, così come in caso di inadempimento degli obblighi retributivi e contributivi
da parte dell’impresa distaccante, l’utilizzatore sarà ritenuto solidalmente responsabile (ex art. 29,
comma 2, decreto legislativo 276/03).
Nel provvedimento (art. 3) vengono
puntualmente elencati i parametri utili
a valutare l’autenticità del distacco e ad accertare che l’impresa
distaccante eserciti attività effettivamente diverse rispetto a quelle di mera
gestione o amministrazione del personale.
In capo all’impresa distaccante sono posti
(art. 10) tutta una serie di obblighi
amministrativi e di
comunicazioni/informazioni da
mettere a disposizioni preventivamente, pena il pagamento di apposite sanzioni (art. 12).
In Italia sarà il costituendo Ispettorato nazionale del lavoro a
vigilare sull’osservanza delle disposizioni contenute nel decreto, mentre da un
altro punto di vista il provvedimento (art. 8) disciplina, rafforzandolo, anche
il tema della cooperazione tra gli Stati nell’attività di comunicazione e
verifica dell’autenticità dei distacchi nell’ottica di perseguire e reprimere
abusi su questo istituto.
Contestualmente, viene posta in capo al Ministero del Lavoro una funzione
di monitoraggio con la futura
costituzione di un Osservatorio (art. 6) cui parteciperanno anche rappresentanti delle parti sociali.
Si rimanda alla lettura del decreto per
ulteriori approfondimenti.