Circolari

Circ. n. 30/2015

Ministero del Lavoro NOTA OPERATIVA del 27 maggio 2015 sull’OFFERTA DI CONCILIAZIONE stragiudiziale per licenziamenti illegittimi prevista dalDlgs. n. 23/2015 sul contratto a tutele crescenti.

Come noto, il 7 marzo u.s. sono entrate in vigore le nuove disposizioni che, introducendo il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, hanno ridisegnato le norme in materia di licenziamenti (nostra circolare n. 8 del 9 marzo 2015 – prot. n. 967).

Tra le novità introdotte si ricorda – art. 6 - la nuova procedura di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie sui licenziamenti illegittimi che, ferme restando quelle già esistenti, tende a prevenire impugnazioni e contenziosi facendo leva soprattutto sul fatto che l’importo offerto al lavoratore sia sgravato fiscalmente (defiscalizzazione che non opera però per eventuali ulteriori somme pattuite contestualmente per chiudere altri contenziosi derivanti dallo stesso rapporto).

Tale procedura, applicabile per qualsiasi tipologia di licenziamento e da condurre entro 60 giorni dal recesso, è caratterizzata dall’OBBLIGO PER IL DATORE DI COMUNICARE IL RELATIVO ESITO - SIA POSITIVO CHE NEGATIVO - ENTRO 65 GIORNI DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO (comunicazione che si aggiunge a quella già obbligatoria di normale comunicazione della cessazione).

A tal riguardo, il Ministero del Lavoro con la nota in oggetto provvede ad illustrare la nuova APPLICAZIONE “UNILAV Conciliazione”, che sarà disponibile dal 1° GIUGNO 2015 sul sito www.cliclavoro.gov.it.

Attraverso questo sistema i datori di lavoro interessati potranno comunicare l’esito del procedimento di conciliazione eventualmente esperito, previa registrazione sul portale e indicazione del codice rilasciato al momento in cui si è già proceduto a comunicare la cessazione del rapporto (in questo modo il sistema sarà in grado di caricare già i dati riconducibili al rapporto – datore, lavoratore, etc.).

Si ricorda che la mancata comunicazione determina il pagamento della stessa sanzione amministrativa già prevista se non si effettuano le normali comunicazioni obbligatorie – CO - (assunzione, variazione, cessazione), e quindi compresa tra 100 e 500 € per ogni lavoratore interessato.

Vale sottolineare come la circolare, in sede di premessa, si preoccupi anche di ricordare il CAMPO DI APPLICAZIONE del provvedimento, e quindi del nuovo strumento di conciliazione, precisando come esso sia per:

  • lavoratori assunti/trasformati a tempo indeterminato a decorrere dal 7 marzo 2015;

  • apprendisti confermati alla fine del loro periodo di apprendistato a partire dal 7 marzo 2015;

  • lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 da parte di datori che dopo questa data, per effetto di nuove assunzioni, hanno superato la soglia dei 15 dipendenti.

Altro aspetto richiamato è Il LUOGO in cui va gestita la procedura:

  • presso sede assistita ex art. 2113 c.c. (sede sindacale, davanti a giudice o Commissione Provinciale Conciliazione);

  • o Commissione di Certificazione ex art. 76 del decreto legislativo 276/03 (la nota ministeriale cita l’art. 82, comma 1, dello stesso provvedimento, ma tale norma rinvia di fatto all’art. 76).

Nel rimandare alla nota ministeriale per ulteriori approfondimenti, inviamo in allegato sia la nota operativa sia una nostra slide che ricostruisce sinteticamente la disciplina di riferimento per l’offerta di conciliazione.