Come noto, il 7 marzo u.s. sono entrate in
vigore le nuove disposizioni che, introducendo il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, hanno ridisegnato le norme in materia di
licenziamenti (nostra circolare n. 8 del 9 marzo 2015 – prot. n. 967).
Tra le novità introdotte si ricorda – art. 6
- la nuova procedura di conciliazione per la
risoluzione stragiudiziale delle controversie sui licenziamenti illegittimi
che, ferme restando quelle già esistenti, tende a prevenire impugnazioni e
contenziosi facendo leva soprattutto sul fatto che l’importo offerto al lavoratore
sia sgravato fiscalmente (defiscalizzazione
che non opera però per eventuali ulteriori somme pattuite contestualmente per
chiudere altri contenziosi derivanti dallo stesso rapporto).
Tale procedura, applicabile per qualsiasi
tipologia di licenziamento e da condurre entro 60 giorni dal recesso, è caratterizzata dall’OBBLIGO PER IL DATORE DI COMUNICARE IL
RELATIVO ESITO - SIA POSITIVO CHE NEGATIVO - ENTRO 65 GIORNI DALLA CESSAZIONE
DEL RAPPORTO (comunicazione che si aggiunge a quella già obbligatoria di
normale comunicazione della cessazione).
A tal
riguardo, il Ministero del Lavoro con la nota in oggetto provvede ad
illustrare la nuova APPLICAZIONE “UNILAV Conciliazione”, che sarà
disponibile dal 1° GIUGNO 2015 sul sito www.cliclavoro.gov.it.
Attraverso questo sistema i datori di lavoro
interessati potranno comunicare l’esito del procedimento di conciliazione
eventualmente esperito, previa registrazione sul portale e indicazione del
codice rilasciato al momento in cui si è già proceduto a comunicare la
cessazione del rapporto (in questo modo il sistema sarà in grado di caricare
già i dati riconducibili al rapporto – datore, lavoratore, etc.).
Si ricorda che la mancata comunicazione determina il pagamento della stessa sanzione amministrativa già prevista se
non si effettuano le normali comunicazioni obbligatorie – CO - (assunzione,
variazione, cessazione), e quindi compresa
tra 100 e 500 € per ogni lavoratore interessato.
Vale sottolineare come la circolare, in sede
di premessa, si preoccupi anche di ricordare il CAMPO DI APPLICAZIONE del provvedimento, e quindi del nuovo strumento
di conciliazione, precisando come esso sia per:
-
lavoratori assunti/trasformati a tempo indeterminato a
decorrere dal 7 marzo 2015;
-
apprendisti confermati alla fine del loro periodo di
apprendistato a partire dal 7 marzo 2015;
-
lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 da parte di
datori che dopo questa data, per effetto di nuove assunzioni, hanno superato la
soglia dei 15 dipendenti.
Altro aspetto richiamato è Il LUOGO in cui va gestita la procedura:
-
presso sede assistita ex art. 2113 c.c. (sede sindacale,
davanti a giudice o Commissione Provinciale Conciliazione);
-
o Commissione di Certificazione ex art. 76 del decreto
legislativo 276/03 (la
nota ministeriale cita l’art. 82, comma 1, dello stesso provvedimento, ma tale
norma rinvia di fatto all’art. 76).
Nel rimandare alla nota ministeriale per
ulteriori approfondimenti, inviamo in
allegato sia la nota operativa sia
una nostra slide che ricostruisce
sinteticamente la disciplina di riferimento per l’offerta di conciliazione.