Circolari

Circ. n. 3 -2026

Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili

martedì 17 febbraio 2026

Con la legge n. 4 del 2026 è stato convertito il decreto-legge n.175 del 2025, in oggetto indicato.

Il decreto, che si compone di 3 articoli, contiene, in particolare, disposizioni in materia di crediti idi imposta di cui al Piano Transizione 5.0 e di individuazione delle aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili di energia.

Si indicano, di seguito, gli elementi di maggiore interesse.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITI D’IMPOSTA DI CUI AL PIANO TRANSIZIONE 5.0

Rif. Articolo 1

L’articolo 1 introduce disposizioni esplicative ed interpretative in materia di credito d’imposta Transizione 5.0, di cui all’articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024.

Nello specifico, in conformità a quanto disposto in sede di approvazione del decreto-legge, si fissa al 27 novembre 2025 il termine di presentazione al GSE delle comunicazioni di prenotazione per l’accesso al credito d’imposta, con una possibilità di integrazione (entro il termine perentorio del 6 dicembre 2025, o altra data anteriore indicata dal GSE), delle comunicazioni effettuate tra il 7 ed il 27 novembre 2025. In caso di mancato adempimento alle richieste di integrazione o di sanatoria entro i suddetti termini, la procedura per la fruizione del credito d’imposta non si perfeziona in capo all’impresa inadempiente.

La norma precisa espressamente che non possa formare oggetto di sanatoria la carenza di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici (art. 15, comma 1, lettera a), DM 24 luglio 2024).

Il comma 2, dell’articolo 1, quindi, fornisce un’interpretazione autentica sul divieto di cumulo di cui all’articolo 38, comma 18, del decreto-legge n. 19 del 2024.

Nello specifico, il divieto di cumulo si interpreta nel senso che, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, l’impresa non può presentare domanda per l’accesso al credito d’imposta Transizione 5.0 e domanda per l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali (di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge n. 178 del 2020).

Si prevede, inoltre, un onere di opzione per le imprese che alla data di entrata in vigore del decreto abbiano presentato domanda per l’accesso ad entrambi i crediti d’imposta (esercitabile entro il termine del 27 novembre 2025).

In caso di opzione per il credito d’imposta Transizione 5.0, qualora all’impresa non venga riconosciuto il suddetto beneficio per superamento del limite di spesa, resta ferma la possibilità di accedere, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi nei limiti delle risorse previste, a legislazione vigente, per il suddetto credito d’imposta.

Si precisa ulteriormente che, nei casi di prenotazione su entrambi i crediti di imposta, l’impresa beneficiaria a seguito della comunicazione di completamento dell’investimento – e previa ricezione di richiesta dal GSE – debba comunicare, entro 5 giorni dalla suddetta ricezione, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito d’imposta non fruito, così da consentire al GSE di provvedere immediatamente allo svincolo delle somme prenotate.

Con comunicato del 28 gennaio u.s. (https://www.gse.it/servizi-per-te/news/transizione-5-dal-30-gennaio-abilitate-le-comunicazioni-conferma-completamento-domande-tecnicamente-ammissibili), il GSE ha comunicato che a partire dalle ore 12.00 del 30 gennaio 2026, le imprese che in data successiva al 6 novembre 2025 hanno presentato istanze risultate rispondenti tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto “Transizione 5.0", di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n.56, potranno inviare le successive comunicazioni sulla Piattaforma informatica del GSE.  L'eventuale avanzamento delle suddette istanze non implica, a oggi, il conseguente riconoscimento del credito di imposta utilizzabile in compensazione.

Il GSE ha anche precisato che, secondo quanto disposto dall'art.12 comma 6 del decreto interministeriale 24 luglio 2024, l'impresa è tenuta ad inserire sulla piattaforma informatica l'apposita comunicazione di completamento, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, entro il 28 febbraio 2026.

 

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE AD OSPITARE IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI

Rif. Articolo 2

L’articolo 2 del decreto-legge, come convertito, apporta una serie di modifiche alla disciplina per l’individuazione delle aree idonee ad ospitare impianti da fonti rinnovabili, in particolare introducendo e modificando alcune definizioni, inserendo nel d.lgs. n. 190 del 2024 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, cd. TU FER), i nuovi articoli 11-bis, 11-ter, 11-quater, 11-quinquies e 12-bis e provvedendo, con diverse disposizioni, al coordinamento delle nuove norme con quelle previgenti.

È stata anche introdotta una disciplina transitoria specifica per i procedimenti in corso, stabilendo che le nuove regole sulla definizione di aree idonee (articolo 11-bis, comma 1) e sui regimi semplificati nelle aree idonee (articolo 11-quater) non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto, che continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Per discipline in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del decreto in esame.  Viene inoltre previsto che nei casi di progetti che coinvolgano aree di “elevato valore agricolo”, le regioni o province autonome possono ricorrere al rimedio dell’opposizione in conferenza di servizi.

 

Definizioni

Più in dettaglio, tra le definizioni si segnala l’articolo 2, comma 1, lett. c) che introduce, all’articolo 4, comma 1, del d.lgs. n. 190/2024, la nozione di impianto agrivoltaico, definito come un impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. La norma chiarisce che, per garantire tale continuità, l’impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.

Rispetto agli impianti agrivoltaici, con modifica introdotta in sede di esame parlamentare al Senato è stata integrata integra la disciplina relativa all’installazione degli impianti agrivoltaici con la previsione secondo cui il proponente è tenuto a produrre una dichiarazione asseverata, redatta da un professionista abilitato, attestante che l’impianto garantisce la conservazione di almeno l’80% della produzione lorda vendibile (PLV). Tale documentazione deve essere allegata al progetto, qualora questo sia sottoposto al regime di autorizzazione unica (articolo 9 del d.lgs. n. 190/2024) e comunque messa a disposizione nell’ambito delle attività di controllo.

 

Regime delle aree idonee

Con le lett. h) e l) dell’articolo 2 del decreto-legge in esame vengono introdotti nel d.lgs. n. 190/2024 i nuovi articoli 11-bis, 11-ter, 11-quater, 11-quinquies e 12-bis che disciplinano:

  1. le aree idonee all’installazione di impianti a FER su terraferma (art. 11-bis);
  2. le aree idonee a mare (off-shore) (art. 11-ter);
  3. la disciplina dei regimi amministrativi semplificati per gli impianti in aree idonee (art. 11-quater);
  4. l’individuazione degli interventi realizzabili nelle zone di protezione dei siti UNESCO (art. 11-quinquies);
  5. la previsione di un decreto che disciplini le modalità di funzionamento della piattaforma digitale per aree idonee (art. 12-bis).

          Di seguito una sintesi dei nuovi articoli introdotti nel d.lgs. 190 del 2024.

 

  1.  Disciplina delle aree idonee su terraferma (nuovo art.11-bis, d.lgs.190 del 2024)

Il nuovo articolo 11-bis del d.lgs. n. 190 del 2024, disciplina le aree idonee su terraferma, prima di questo momento contenuta nell’articolo 20 del d.lgs. n. 199/2021 (che viene contestualmente abrogato).

          Ai sensi del nuovo articolo si considerano idonee per l’installazione di impianti a FER le seguenti aree:

a) i siti ove sono già installati impianti che producono energia dalla stessa fonte rinnovabile ed in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20%. Nella nuova disciplina viene, inoltre, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche per le nuove aree occupate. Si conferma inoltre che la variazione dell’area non è consentita per gli impianti fotovoltaici a terra installati in aree agricole;

b) le aree dei siti oggetto di bonifica;

c) le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale nonché le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

d) le discariche o i lotti di discarica chiusi o ripristinati;

e) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dei gestori di infrastrutture ferroviarie e delle società concessionarie autostradali;

f) i siti e impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, inclusi quelli all’interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori;

g) i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa;

h) i beni immobili di proprietà dello Stato non inclusi in programmi di valorizzazione o dismissione, individuati dall’Agenzia del demanio, sentito il MEF, nonché i beni statali individuati dall’Agenzia con le amministrazioni usuarie. Qualora i suddetti beni dello Stato abbiano una destinazione agricola deve essere sentito anche il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Limitatamente agli impianti fotovoltaici, oltre alle predette aree, sono individuate le seguenti ulteriori aree idonee:

  •   le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, nonché le aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dall’impianto o stabilimento

È stato specificato che non rientrano nel novero delle ulteriori aree idonee le aree interne agli stabilimenti e agli impianti destinati alla produzione zootecnica e di produzione di energia rinnovabile, oltre a non rientrarvi quelle interne a stabilimenti e impianti agricoli;

  • le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;
  • gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali;
  • le aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, oppure destinate alla logistica o all’insediamento di centri di elaborazione dati;
  • le aree adibite a parcheggi, limitatamente alle strutture di copertura;
  • gli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale;
  • gli impianti e le relative aree di pertinenza ricadenti nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato.

Per gli impianti di produzione di biometano, sono individuate le seguenti ulteriori aree idonee:

  • le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale;
  • le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
  • le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

 

Il comma 2 del nuovo articolo 11-bis regolamenta poi l’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle zone agricole.

Tale disciplina in parte riprende ed in parte integra quella dettata dal comma 1-bis dell’articolo 20, d.lgs. n. 199/2021, a sua volta inserito dall’articolo 5 del decreto-legge n. 63/2024 (cd. decreto agricoltura, convertito con L. n. 101/2024) [1].

Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 11-bis, l’installazione di quegli impianti in zone agricole è ora consentita esclusivamente:

  • nelle aree dove sono già installati impianti fotovoltaici, solo per interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati a condizione che non comportino incremento dell’area occupata;
  • nelle cave e nelle miniere cessate, non recuperate o abbandonate, in condizioni di degrado ambientale nonché le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento (cfr. nuovo articolo 11-bis, comma 1, lett. c)): tale previsione appare restrittiva rispetto alla disciplina previgente, che includeva altresì le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate;
  • in discariche o lotti di discarica chiusi o ripristinati;
  • in siti e impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dei gestori di infrastrutture ferroviarie e delle società concessionarie autostradali;
  • in siti e impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, inclusi quelli all’interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell’ENAC;
  • nelle aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali (a condizione che non siano destinati alla produzione agricola o zootecnica o né alla produzione di energia da fonte rinnovabile), nonché nelle aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dall’impianto o stabilimento
  • le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

I vincoli di cui al primo periodo del comma 2 appena analizzato non si applicano per: i progetti che prevedono impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile (CER); per i progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), ovvero i progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR. Rimane comunque sempre consentita l’installazione di impianti agrivoltaici con moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra.

Il comma 3, riproducendo parzialmente la disciplina di cui all’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199/2021, demanda alle Regioni l’individuazione – con propria legge – di aree idonee ulteriori rispetto a quelle elencate al comma 1. Il termine per tale adempimento è fissato, per le regioni, in centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e, per le province autonome, in centottanta giorni.

Il comma 4 del nuovo articolo 11-bis elenca i principi e i criteri a cui le regioni e le province autonome devono attenersi nell’individuazione delle ulteriori aree idonee.  Tra questi si segnalano, in particolare:

  • tutelare il patrimonio culturale, il paesaggio, la qualità dell’aria e dei corpi idrici, nonché le aree agricole e forestali, con particolare riguardo a quelle di pregio;
  • escludere la previsione di divieti generali e astratti all’installazione di impianti a FER, fatto salvo quanto previsto per gli impianti agrivoltaici;
  • qualificare prioritariamente come idonee le superfici, le strutture edificate e le aree caratterizzate da impermeabilizzazione del suolo, al fine di incentivare l’autoconsumo individuale e collettivo;
  • valorizzare, nella qualificazione delle aree agricole, la presenza di attività produttive e di aziende agricole, favorendo l’autoconsumo e la costituzione di comunità energetiche;
  • garantire che le aree agricole qualificate come idonee siano comprese in una forbice tra lo 0,8% e il 3% della superficie agricola utilizzata (SAU) regionale, al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli; in merito alle modalità di calcolo di tale soglia, ai fini del calcolo della percentuale di suolo agricolo utilizzato devono essere computati anche i suoli impegnati da impianti agrivoltaici;
  • definire, fermi restando i limiti regionali sopra esposti, ad opera di regioni e province autonome, un differente limite massimo per ciascun comune;
  • qualificare prioritariamente come idonee le aree caratterizzate dalla presenza di poli industriali, per agevolare la decarbonizzazione dei settori produttivi e le aree di crisi industriale complessa, promuovendo la riconversione industriale e la tutela occupazionale.

Al fine di bilanciare la diffusione delle FER con la tutela del patrimonio culturale, escludere dalla qualificazione di idoneità:

  • le aree ricomprese nel perimetro dei beni tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004);
  • le aree situate in una fascia di rispetto dal perimetro di tali beni, pari a 3 chilometri per gli impianti eolici e 500 metri per gli impianti fotovoltaici;
  • le aree ove gli impianti contrastino con le norme di attuazione dei piani paesaggistici.

          Il comma 5 del nuovo articolo 11-bis prevede che le leggi regionali (adottate ai sensi del comma 3) garantiscano il raggiungimento, entro il 2030, degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili indicati nella tabella 1 dell’allegato C-bis.

 

  1.  Disciplina delle aree idonee a mare (off-shore) (nuovo articolo 11-ter, D.lgs.190 del 2024)

Il nuovo articolo 11-ter stabilisce il principio generale secondo cui si considerano idonee per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili off-shore le aree individuate dai Piani di gestione dello spazio marittimo (PGSM). Rientrano altresì tra le aree idonee i siti oggetto di interventi di modifica di impianti esistenti che comportino una potenza complessiva superiore a 300 MW, soggetti al regime di autorizzazione unica statale.

Sono considerate in ogni caso aree idonee:

  • le piattaforme petrolifere in disuso e le aree distanti 2 miglia nautiche da ciascuna piattaforma, fatto salvo quanto stabilito dal D.M. 15 febbraio 2019;
  • i porti, limitatamente alla realizzazione di impianti eolici con potenza installata fino a 100 MW.

Il comma 3 del nuovo articolo 11-ter dispone che il Ministero dell’ambiente pubblichi un vademecum rivolto ai soggetti proponenti con l’elenco degli adempimenti e delle informazioni minime necessarie per l’avvio dell’iter di Autorizzazione Unica per gli impianti off-shore.

 

  1. Regimi amministrativi semplificati per gli impianti in aree idonee (nuovo articolo 11-quater, d.lgs.190 del 2024)

Sono introdotte agevolazioni procedurali differenziate in base al titolo abilitativo necessario:

  Interventi in attività libera e PAS: la realizzazione di tali interventi in aree idonee non è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica. L’autorità competente in materia paesaggistica è comunque tenuta ad esprimere un parere obbligatorio, ma non vincolante, entro i termini previsti per il rilascio degli atti di assenso (artt. 7 e 8 del d.lgs. n. 190/2024). La disposizione estende alle aree idonee il medesimo regime già previsto dall’articolo 12 del d.lgs. n.190/2024 per le cd. “zone di accelerazione”;

Interventi soggetti ad autorizzazione unica (AU): anche in questo caso, l’autorità paesaggistica rende un parere obbligatorio, ma non vincolante. Qualora il termine decorra infruttuosamente senza l’espressione del parere, l’autorità procedente è legittimata a provvedere comunque sulla domanda. Inoltre, per i procedimenti in aree idonee, i termini procedimentali ordinari sono ridotti di un terzo (con arrotondamento per difetto all’unità).

Anche nel caso di interventi in aree idonee per cui è richiesta l’autorizzazione unica, l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio e non vincolante. Qualora il termine decorra senza l’espressione del parere, l’autorità procedente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Il procedimento di autorizzazione unica in aree idonee ha inoltre termini ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero, se necessario.

Tali previsioni riproducono il modello di semplificazione già adottato per le zone di accelerazione (art. 12, d.lgs. n. 190/2024) e rispecchiano quanto stabilito dall’articolo 22, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 199/2021.

Il comma 3 del nuovo articolo 11-quater specifica che il regime semplificato trova applicazione esclusivamente qualora l’impianto a fonti rinnovabili ricada interamente all’interno di un’area classificata come idonea.

 

d) Interventi realizzabili nelle zone di protezione dei siti UNESCO (nuovo articolo 11-quinquies, D.Lgs. 190 del 2024)

  La norma limita l’installazione di impianti a FER in queste zone esclusivamente agli interventi in attività libera (di cui all’Allegato A del d.lgs. n. 190/2024).

Si tratta, in particolare, di interventi ricadenti su:

  • beni tutelati ai sensi della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
  • aree naturali protette;
  • siti della rete Natura 2000;
  • aree sottoposte ai vincoli di cui all’articolo 20, comma 4 della legge n. 241/1990.

 

e) piattaforma digitale per le aree idonee (nuovo articolo 12-bis, del d.lgs. n. 190/2024)

Al fine di supportare regioni e Province autonome nell’individuazione delle aree idonee e delle zone di accelerazione, nonché nelle attività di monitoraggio, è previsto che con decreto del Ministero dell’ambiente siano definite le modalità operative della piattaforma digitale per le aree idonee (già istituita con D.M. 17 settembre 2024) allo scopo di integrare le informazioni necessarie per la caratterizzazione del territorio, la stima del potenziale e la classificazione delle superfici. La piattaforma deve operare in interoperabilità con la piattaforma di monitoraggio del PNIEC (art. 48, d.lgs. n. 199/2021) ed includere una sezione dedicata alla consultazione pubblica dei dati, fatti salvi i vincoli in materia di privacy, segreto commerciale e sicurezza nazionale.

Il comma 2 del nuovo articolo 12-bis, specifica che la piattaforma dovrà integrare un contatore delle superfici agricole utilizzate (SAU) per impianti FER, alimentato dai dati territoriali forniti da regioni e province autonome.

Viene inserita, infine la seguente tabella sulla ripartizione regionale della potenza minima aggiuntiva per anno per il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC.

 

 

[1] In proposito si ricorda che il TAR Lazio si è pronunciato in diverse sentenze (sentenza n. 9156/2025, sentenza n. 9157/2025 e sentenza n. 9158/2025) sulla legittimità di tale previsione, che avrebbe fortemente limitato su tutto il territorio nazionale l’installazione di impianti fotovoltaici collocati a terra in zone classificate agricole. Tale limitazione è stata considerata irragionevole e sproporzionata, nonché in contrasto con l’obiettivo europeo della massima diffusione degli impianti FER. Pertanto, i giudici amministrativi, ritenendo rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di costituzionalità, hanno sospeso il giudizio trasmettendo gli atti alla Corte costituzionale.