Circolari

Circ. n. 3 - 2024

Superbonus - Novità (Decreto- legge 29 dicembre 2023, n. 212, Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) – in GU n. 302 del 29 dicembre 2023 Legge 30 dicembre 2023, n. 213, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 – articolo 1, commi 64-67; commi 86 e 87 e comma 88)

mercoledì 10 gennaio 2024

Con il decreto legge 212 del 29 dicembre u.s. sono state approvate nuove disposizioni in materia di Superbonus.

Il decreto risulta attualmente in fase di conversione in legge (A.C.1630).

Il decreto legge si compone di 4 articoli:

  • disposizioni in materia di bonus nel settore dell’edilizia (articolo 1);
  • opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali e misure relative agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici (articolo 2);
  • revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche (articolo 3) ;
  • entrata in vigore (articolo 4).

Tali nuove disposizioni si aggiungono ad alcune previsioni contenute nella legge di Bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213 – articolo 1, commi 64-67, commi 86-87 e comma 88) che disciplinano, rispettivamente, le plusvalenze per immobili ristrutturati con il Superbonus, le comunicazioni all’Agenzia delle entrate e le ritenute sui bonifici connessi ai bonus edilizi.

Se indicano di seguito le principali novità.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BONUS NEL SETTORE DELL’EDILIZIA

Rif. articolo 1 DL 212 del 2023

L’articolo 1, comma 1 del decreto mira a risolvere alcune criticità derivanti dall’applicazione della disciplina sull’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito (art.121, comma 1-bis, del decreto-legge n.34 del 2020) che prevede che l’opzione possa essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori e che gli stati di avanzamento dei lavori non possano essere più di due, con ciascuno stato di avanzamento da riferirsi ad almeno al 30% dell’intervento complessivo.

La nuova disposizione, quindi, prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi legati al cd. Superbonus, per le quali - sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023 - è stata esercitata l’opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito d’imposta, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato miglioramento di due classi energetiche. L’intervento non modifica le percentuali e le modalità di fruizione vigenti e costituisce esclusivamente una sorta di garanzia per i beneficiari delle detrazioni nei casi in cui non riescano a completare i lavori oggetto di agevolazione. Resta fermo il rispetto di tutti gli altri requisiti che danno diritto alla detrazione, in mancanza dei quali l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante

L’articolo 2, comma 2,  prevede l’erogazione di un contributo a favore dei soggetti con reddito non superiore a 15.000 euro che eseguono gli interventi agevolati, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 sia stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%.

Si rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la definizione delle modalità per l’erogazione del contributo.

 

OPZIONE PER LA CESSIONE O PER LO SCONTO IN LUOGO DELLE DETRAZIONI FISCALI E MISURE RELATIVE AGLI INTERVENTI EFFETTUATI NEI COMUNI DEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI

Rif. articolo 2 DL 212 del 2023

La disposizione interviene sulla deroga al divieto di opzione per il c.d. sconto in fattura/cessione del credito (art. 121, comma 1, del decreto-legge n.34 del 2020), al fine di restringerne l’ambito di applicazione.

In particolare, sulla base della normativa vigente, il divieto di opzione per sconto in fattura/cessione del credito non opera per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, relativi alle zone sismiche 1, 2 e 3, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11/2023, risultavano approvati dalle amministrazioni comunali.

Con la modifica normativa in esame si limita tale deroga ai soli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici ricompresi nell’ambito degli strumenti urbanistici, per i quali, in data antecedente a quella dell’entrata in vigore del decreto-legge, risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.

L’articolo 2, al comma 2, quindi, prevede, per i contribuenti che intendono usufruire dei benefìci relativi agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici (cfr. art.119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), in relazione alle spese per interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, l’obbligo di stipulare, entro un anno dalla conclusione di tali lavori, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali che si verifichino nel territorio nazionale. Le modalità di attuazione di tale misura sono rinviate ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy.

 

REVISIONE DELLA DISCIPLINA SULLA DETRAZIONE FISCALE PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Rif. articolo 3 DL 212 del 2023

L’articolo 3 del decreto interviene sulla disciplina della detrazione fiscale per l'abbattimento delle barriere architettoniche (art. 119-ter del decreto- legge n.34 del  2020) limitando il beneficio agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe ed installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Viene anche abrogata la disposizione che, a legislazione vigente, ricomprende nel beneficio gli interventi riguardanti l'automazione di specifiche tipologie di impianto (porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, imposte e persiane automatiche).

Si dispone, altresì, che a partire dal 1° gennaio 2024, non sarà più ammesso esercitare le opzioni per il c.d. sconto in fattura/cessione del credito in relazione a tale detrazione. Le nuove disposizioni che escludono lo sconto in fattura e la cessione del credito non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute successivamente alla data indicata, per interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, sostenute:

a) da condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;

b) da persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi della legge 104 del 1992.

La disposizione del comma 3 salvaguarda i lavori per i quali, in data antecedente a quella dell’entrata in vigore del decreto-legge, risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario ovvero, per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, sono già iniziati i lavori, oppure è già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori ed è stato versato un acconto sul prezzo.

 

PLUSVALENZE PER IMMOBILI RISTRUTTURATI CON IL SUPERBONUS

Rif. art.1, commi 64-67 Legge di bilancio 2024 – Legge 213 del 2023

L’articolo, 1, commi 64-67 della legge di Bilancio 2024 interviene sul regime delle plusvalenze di immobili ristrutturati usufruendo dei benefici del superbonus.

In particolare, il comma 64 dell’articolo 1 aggiunge tra i redditi diversi ai sensi del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal c.d. Superbonus.

Il comma 65 prevede che alle plusvalenze suddette si può applicare l’imposta, sostituiva dell'imposta sul reddito, del 26%.

Il comma 66 dispone che le predette disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il comma 67, infine, specifica che le eventuali maggiori entrate derivanti dall’attuazione dei commi precedenti affluiranno ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al “Fondo per la riduzione della pressione fiscale”.

 

MISURE IN MATERIA DI VARIAZIONE DELLO STATO DEI BENI

Rif. art.1, commi 86-87 Legge di bilancio 2024 – Legge 213 del 2023

L’articolo 1, commi 86 e 87 della Legge di Bilancio 2024 dispone che l’Agenzia delle entrate verifichi, in relazione alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolati dal Superbonus, la presentazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni anche ai fini di eventuali effetti sulle rendite dell’immobile presenti in atti del catasto dei fabbricati.

Il comma 87 dispone che, nei casi oggetto di verifica di cui al comma 86 per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l’Agenzia delle entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione.

 

RITENUTE SUI BONIFICI PER BONUS EDILIZI

Rif. art.1, comma 88 Legge di bilancio 2024 – Legge 213 del 2023

L’articolo 1, comma 88, della Legge di bilancio 2024 aumenta, a decorrere dal 1° marzo 2024, la ritenuta d’acconto d’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.

La disposizione, in particolare, porta dall’8% all’11% l’aliquota della ritenuta d’acconto sull’imposta sui redditi dovuta dai beneficiari all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. La disposizione si applica a decorrere dal 1° marzo 2024.

 

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SCADENZE

Da ultimo, si coglie l’occasione per fornire una tabella riepilogativa delle scadenze.

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Fonte: https://www.studiomadera.it/news/474-scadenze-superbonus