Con il provvedimento in oggetto, in vigore dal 18 ottobre p.v., si pone fine a un lungo e articolato iter parlamentare che determina l’attribuzione al Governo di due importanti deleghe in materia di retribuzione dei lavoratori e contrattazione collettiva, e la contestuale scelta di non procedere all’introduzione di un salario minimo legale.
Si tratta di un capitolo particolarmente importante e delicato per le imprese cooperative che dovrà essere attentamente monitorato e presidiato alla luce del periodo di 6 mesi entro cui, attraverso appositi decreti legislativi, potranno essere esercitate tali deleghe.
In realtà, il provvedimento, proprio in considerazione del suo travagliato percorso parlamentare avviato circa 2 anni fa e di alcune novità normative e parlamentari registrate nel frattempo, risulta in alcune parti ampiamente superato o comunque da aggiornare. Ciò detto, il testo si compone di pochi articoli con in particolare:
- Articolo 1 – Delega al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva
- Articolo 2 – Delega al Governo in materia di controlli e informazione sulla retribuzione dei lavoratori e sulla contrattazione collettiva
Articolo 1 – Delega al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva
La delega, come previsto dal comma 1, è finalizzata ad assicurare il diritto dei lavoratori a una retribuzione proporzionata e sufficiente, in linea con il principio stabilito dall’art. 36 della Costituzione, favorendo, in generale, un rafforzamento della contrattazione collettiva e, più nel dettaglio, trattamenti retributivi giusti ed equi, un rinnovo dei CCNL nei termini stabiliti dalle parti firmatarie nonché il contrasto al lavoro sottopagato e al dumping contrattuale.
Si tratta sicuramente di obiettivi condivisibili, al pari della scelta di consolidare il nostro sistema di relazioni industriali imperniato storicamente sulla libera contrattazione tra le parti, sebbene rispetto ad alcuni criteri direttivi alla base delle delega – come abbiamo avuto modo segnalare in sede di audizione parlamentare – possano emergere alcune perplessità.
Nel merito, offriamo un sintetico commento rispetto ai criteri elencati al comma 2 a cui il Governo dovrà attenersi nell’esercizio della delega.
- Lettera a) e b): l’orientamento di considerare i CCNL maggiormente applicati in termini di numero di imprese e dipendenti per determinare il trattamento economico complessivo minimo da riconoscere ai lavoratori di una specifica categoria o impiegati negli appalti di servizi, ovviamente prendendo a riferimento in quest’ultimo caso il settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto.
Va rilevato che la scelta operata del CCNL maggiormente applicato sia piuttosto inusuale rispetto al riferimento contenuto già nel nostro ordinamento indirizzato, invece, più correttamente e anche piuttosto recentemente (es. nel riformato Codice dei contratti pubblici) ai CCNL sottoscritti dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a cui si aggiunge una prassi applicativa, confortata anche dalla giurisprudenza, circa una valutazione della maggiore rappresentatività comparata non basata unicamente sulla portata applicativa di un CCNL. Oltre al fatto che la scelta effettuata, su cui non mancheremo di vigilare in termini attuativi, potrebbe risultare anche controproducente laddove il mero dato quantitativo non sia necessariamente sinonimo di buona contrattazione.
Ciò detto, tanto più alla luce di questo orientamento, nelle more della sua attuazione ribadiamo l’assoluta necessità che le cooperative applichino i CCNL sottoscritti da Confcooperative.
- Lettera c): l’estensione dei trattamenti economici complessivi minimi previsti dai CCNL, come sopra individuati, ai gruppi di lavoratori non coperti da contrattazione collettiva, applicando agli stessi il contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria di lavoratori più affine (fattispecie a dire il vero piuttosto residuale considerata la pressoché integrale copertura contrattuale presente nel nostro paese).
- Lettera d): l’ulteriore progressivo sviluppo della contrattazione di secondo livello, “anche per far fronte alle esigenze diversificate derivanti dall’incremento del costo della vita e correlate alla differenza di tale costo su base territoriale”. Condividendo pienamente la sollecitazione per un maggior impulso da dare alla contrattazione di secondo livello, l’ultima parte della formulazione risulta tuttavia piuttosto generica e di difficile interpretazione, sebbene secondo alcuni osservatori rievochi pericolosamente, pur non prevedendole affatto espressamente, la stagione delle c.d. “gabbie salariali”.
- Lettera e): l’attenzione all’indicazione del codice del CCNL applicato al singolo rapporto di lavoro nell’ambito delle dichiarazioni contributive INPS (Uniemens), delle comunicazioni obbligatorie (CO) e nelle buste paga, anche al fine del riconoscimento di agevolazioni economiche e contributive connesse ai rapporti di lavoro. Ricordato a riguardo come risulti già da molti anni in vigore la norma (art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006) che vincola il riconoscimento di benefici normativi e contributivi all’applicazione, tra gli altri presupposti, della contrattazione collettiva leader, si evidenzia come in particolare l’indicazione del codice alfanumerico del CCNL applicato manchi al momento unicamente in sede di busta paga, carenza che tuttavia dovrebbe essere sanata attraverso un apposito disegno di legge elaborato e depositato in Parlamento recentemente dal CNEL (A.C. 2555 leg.19.pdl.camera.2555.19PDL0157610.pdf).
- Lettera f): l’introduzione di strumenti a sostegno del rinnovo dei CCNL entro i termini previsti dalle parti firmatarie o di quelli già scaduti “anche attraverso l’eventuale riconoscimento ai lavoratori di incentivi volti a bilanciare e, ove possibile, a compensare la riduzione del potere di acquisto degli stessi”, fattispecie più volte sollecitata da Confcooperative ad esempio attraverso una detassazione degli aumenti contrattuali pattuiti in occasione degli accordi firmati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
- Lettera g): per ciascun contratto scaduto e non rinnovato entro i termini previsti dalle parti sociali o comunque entro congrui termini - non meglio precisati - nonché per i settori non coperti da contrattazione collettiva, la previsione di un intervento diretto del Ministero del Lavoro con riguardo alla definizione dei trattamenti economici complessivi, considerando se necessario i trattamenti economici minimi complessivi previsti dai CCNL “maggiormente” applicati nei settori affini.
E’ un passaggio che non convince perché, oltre ad essere formulato in maniera piuttosto generica, si intravede il rischio di un’invasione dell’autonomia delle parti firmatarie che attraverso i CCNL regolano i rapporti di lavoro nei diversi ambiti settoriali, dimenticando che è già possibile come accaduto in passato, che il Ministero del Lavoro promuova un’azione di moral suasion tra le parti, eventualmente favorendo con strumenti di politica del lavoro il raggiungimento di un accordo tra i soggetti interessati.
- Lettera h): quale misura di rafforzamento della concorrenza e di lotta all’evasione fiscale e contributiva, l’avvio di una riforma della vigilanza del sistema cooperativo, con particolare riguardo alle revisioni periodiche per la verifica dell’effettiva natura mutualistica: si tratta di un riferimento da ritenere superato o meglio da aggiornare, considerato che, a seguito di un lungo confronto avuto dalle principali centrali cooperative con il MIMIT, il Consiglio dei Ministri a fine marzo 2025 ha già approvato uno specifico disegno di legge, collegato alla legge di bilancio 2025, che delega il Governo alla riforma delle amministrazioni straordinarie e alla riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici e che ora dovrà fare il suo corso in Parlamento (rif. A.C. 2577).
- Lettera i): una disciplina dei modelli di partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili di impresa, riferimento anch’esso da ritenersi superato o comunque da leggere alla luce della recente approvazione della Legge n. 76/2025 recante appunto disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese.
Articolo 2 – Delega al Governo in materia di controlli e informazione sulla retribuzione dei lavoratori e sulla contrattazione collettiva
Questa seconda delega, come previsto dal comma 1, è finalizzata ad assicurare una maggiore trasparenza in materia di dinamiche salariali e contrattuali nonché a contrastare concorrenza sleale, dumping contrattuale, evasione fiscale e contributiva, nonché il lavoro sommerso o irregolare, mediante un perfezionamento della disciplina dei controlli e lo sviluppo di nuove procedure di informazione pubblica.
Va evidenziato che la delega, sebbene non espressamente menzionato, si muova nel solco di quanto previsto a livello comunitario soprattutto dalla direttiva 2022/2041/UE relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea, che impone agli Stati Membri precisi impegni in termini di analisi e reportistica in materia di retribuzioni e contrattazione collettiva.
Anche in questo caso, nel richiamare i criteri elencati al comma 2 a cui il Governo dovrà attenersi nell’esercizio della delega, riteniamo opportuno segnalare alcune nostre osservazioni (già evidenziate in sede di audizione), sottolineando contestualmente come su alcuni princìpi direttivi alla base della delega sia opportuno tener conto di cantieri di lavoro già avviati da tempo che andrebbero semmai ulteriormente implementati.
- Lettera a): razionalizzazione delle modalità di comunicazione tra imprese ed enti pubblici con la previsione di strumenti che rendano effettiva, certa ed efficace l’acquisizione dei dati concernenti l’applicazione della contrattazione a tutti i livelli e per ciascuna categoria di lavoratori nonché dei dati relativi alle retribuzioni effettivamente riconosciute ai lavoratori.
- A riguardo, preme richiamare il lavoro già avanzato in sede CNEL per una messa in trasparenza dei valori quantitativi, applicativi e qualitativi correlati ai diversi CCNL, operazione che unitamente alla stretta e consolidata collaborazione CNEL-INPS si sta portando avanti mediante un processo di riorganizzazione sperimentale dell’Archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro gestito con la partecipazione delle parti sociali.
- Lettera b): perfezionamento delle disposizioni in materia di ispezioni e controllo per elevare il livello di efficacia delle azioni di contrasto al lavoro sommerso o irregolare, all’evasione contributiva/assicurativa e all’applicazione di CCNL non rappresentativi, grazie anche al ricorso a evoluti strumenti tecnologici e a banche dati condivise. In merito è possibile richiamare come in realtà, parallelamente alla gestazione in Parlamento della delega, proprio negli ultimi anni si è assistito a una produzione normativa pressoché ininterrotta sul fronte dei controlli e delle ispezioni (tra tutti D.L. n. 48/2023 e D.L. n. 19/2024), cui si aggiunge l’imminente attivazione del Portale nazionale del sommerso, uno degli obiettivi del PNRR e su cui mesi fa, con il DM Lavoro del 6 maggio 2025, sono stati gettati i presupposti per la realizzazione di una banca dati condivisa tra le amministrazioni come prefigurato nel testo in esame.
- Lettera c) e d): avvalendosi in particolare delle risultanze dell’attività condotta dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, introduzione di forme di rendicontazione e monitoraggio su base semestrale relativamente all’andamento delle misure di contrasto dei fenomeni distorsivi del mercato del lavoro in materia di retribuzioni, di contrattazione collettiva, di caporalato e lavoro sommerso o irregolare nonché di abuso della forma cooperativa.
Rilevando l’inopportunità di menzionare espressamente e soltanto “l’abuso della forma cooperativa” – stesso rilievo avanzato in Parlamento da alcune forze politiche - e non, invece, la concorrenza sleale fatta da tutte le “false imprese” o l’utilizzo improprio e strumentale di altre formule societarie come ad esempio quello della Srl semplificata, altrettanto se non maggiormente correlate con fenomeni di lavoro irregolare, va detto che già oggi in realtà INL produce dati, monitoraggi e rapporti periodici e specifici su questo fronte, reportistica che semmai sarebbe da consolidare ulteriormente. Senza dimenticare che per il nostro sistema va opportunamente ricordato l’operato degli Osservatori territoriali della cooperazione istituti grazie a un Protocollo di intesa firmato nell’ottobre 2007 tra le 3 principali centrali cooperative (Confcooperative, Legacoop e AGCI), i sindacati (CGIL, CISL e UIL), il Ministero del Lavoro e l’allora Ministero dello Sviluppo Economico. Sedi quindi già esistenti ed operanti che sin dalla loro istituzione hanno assunto la funzione specifica di orientare e monitorare l’attività ispettiva condotta sulle cooperative da parte di INL, INPS e INAIL.