Circolari

Circ. n. 29/2024

SGRAVI CONTRIBUTIVI AGRICOLTURA ZONE ALLUVIONATE MAGGIO 2023 ULTERIORI ISTRUZIONI INPS

Segnaliamo il messaggio in oggetto con cui l’INPS, su forti sollecitazioni di Confcooperative, ha fornito ulteriori indicazioni rispetto all’attuazione degli sgravi contributivi validi per l’anno 2024 in favore dei datori di lavoro agricolo operanti nelle zone colpite dall’alluvione del maggio 2023 introdotti, come noto, con il D.L. n. 63/2024 (cfr. Circolare FedAgriPesca del 6 maggio u.s.).

L’Istituto comunica lo slittamento dal 16 dicembre 2024 al 17 marzo 2025 del pagamento della contribuzione (già tariffata a somma piena alle imprese) relativa al I e II trimestre 2024.

Si tratta della seconda proroga che segue quella contenuta in un precedente messaggio INPS (n. 3013) del 12 settembre 2024(1) che sarebbe andata a scadenza il prossimo lunedì.

Tale ulteriore slittamento si spiega sempre – scrive nuovamente l’INPS - alla luce degli approfondimenti di natura giuridica sulla misura ancora in corso da parte ministeriale.

A tal proposito, il Ministro del lavoro, interpellato nei giorni scorsi, sostiene di essere in attesa di autorizzazione dalla UE, anche se lo sgravio in questione non è subordinato a questa verifica. Infatti, la norma non ha previsto la procedura standard per tutti gli altri tipi di sgravi essendo questo un evento eccezionale e circoscritto all’anno di competenza.

 Inoltre, come ribadito nella prima nota a margine del messaggio, da questo slittamento dei termini, che si applica senza dover presentare alcuna istanza, sono però esclusi i datori di lavoro con sede legale e operativa nelle zone alluvionate che ricadano in territori montani e svantaggiati, per i quali vige da tempo un regime agevolativo di miglior favore pari a uno sgravio del 75%.

Ricordiamo che invece la misura in questione in favore dei datori di lavoro agricolo colpiti dall’alluvione del maggio 2023 si concretizza in un’estensione  dello sgravio contributivo e assicurativo previsto per le zone svantaggiate pari al 68%.

Vale sottolineare che la misura è verso i datori di lavoro agricoli senza nessuna distinzione sulle maestranze (operi, impiegati, quadri).

Rinviando per ulteriori dettagli al messaggio allegato e alle successive indicazioni sia da parte del Ministero sia da parte dell’Istituto, rimaniamo a diposizione qualora fossero necessari dei chiarimenti.

 

(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n.19 del 12 settembre 2024 – prot. n. 2619.

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