Circolari

Circ. n. 29/2022

CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 9 AGOSTO 2022, N. 115 (D.L. AIUTI-BIS)

Si comunica che, nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre u.s., è stata pubblicata la Legge 21 settembre n. 142, di conversione del Decreto-Legge 9 agosto 2022, n. 115 (All.)

 

CONVERSIONE DEL

DECRETO LEGGE 9 AGOSTO 2022, N. 115

(D.L. AIUTI-BIS)

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Il provvedimento reca misure urgenti per contenere il costo dell’energia e dei carburanti, per contrastare l’emergenza idrica, nonché misure in materia di politiche sociali, salute, istruzione e accoglienza, a favore delle regioni e degli enti locale e misure per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale, anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive.

 

 

Di seguito l’esame di alcune delle misure introdotte rinviando, per gli approfondimenti specifici, alle comunicazioni degli altri servizi, delle federazioni e di ICN S.p.a. [si veda la Circolare del Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 68/2022, Prot. N. 3640, del 28/09/2022; la Circolare del Servizio Ambiente Energia n. 61/2022, Prot. N. 3631, del 28/09/2022 e la Newsletter n. 23/2022 di ICN S.p.a.].

 

 

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  1. Misure URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI.
     
    ART. 9. DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TRASPORTO.
    La disposizione reca misure di sostegno a favore degli operatori del settore trasporto, al fine di temperare gli eccezionali aumenti del costo dei carburanti e dell’energia derivanti dal conflitto bellico russo-ucraino. A tale scopo sono stanziati complessivi 70 milioni di € per l’anno 2022.[1]

In particolare:

  • il comma 1 istituisce, presso   il   Ministero   delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un Fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, allo scopo di erogare ai soggetti esercenti i servizi di trasporto enunciati, un contributo per il maggior costo sostenuto nel secondo quadrimestre 2022, (al netto dell’IVA) rispetto al costo del medesimo periodo 2021, per l’acquisto di carburante. Nel caso in cui le richieste di accesso al Fondo siano superiori all’ammontare di spesa stanziato (40 milioni di €), si farà luogo ad un riparto proporzionale tra i richiedenti; [2]

  • il comma 3, del medesimo articolo, istituisce nello stato di previsione del MIMS un altro Fondo, con una dotazione pari a 15 milioni di € per l’anno 2022, sempre al fine di sostenere gli operatori economici tenuto conto dei rincari dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, ma specificamente destinato alle imprese esercenti servizi di trasporto su strada.[3] Conseguentemente, vengono abrogati i commi 6-bis e 6-ter, dell’articolo 3, D.L. n. 50/2022, che avevano autorizzato la spesa di 1 milione di € per il 2022, ai fini dell’erogazione di contributi alle imprese esercenti servizi di trasporto passeggeri con autobus di classe Euro V e Euro VI;

  • il comma 6, prevede, infine, lo stanziamento di 15 milioni di €, per l’anno 2022, a favore di RFI-Rete ferroviaria italiana S.p.a, per mitigare le ripercussioni economiche negative realizzate nel settore del trasporto ferroviario merci.

 

ART.9-bis. Misure in materia di trasporti in condizioni di eccezionalita’ e per l’approvvigionamento energetico delle isole minori.

L’articolo in esame reca due previsioni.

La prima, al comma 1, riguarda i trasporti eccezionali e prevede il differimento, fino al 31 dicembre 2022, dell’entrata in vigore delle disposizioni del codice della strada (D.lgs. n. 285/92) come modificate dal D.L. n. 146/2021.[4]

La seconda disposizione, di cui al comma 2 dell’articolo in esame, interviene per consentire una deroga al regolamento recante i requisiti di sicurezza di veicoli cisterna verso le isole minori per l’imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose delle navi mercantili, purché la durata del viaggio, se superiore a 2 ore, non sia superiore a 3 ore.

 

ART.9-ter. disposizioni urgenti in materia di sport.

La disposizione prevede l’istituzione, nello stato di previsione del MEF (da trasferirsi successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri) di un apposito Fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di €, ai fini dell’erogazione di contributi a fondo perduto ad associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica in atto.

Una quota delle risorse, fino al 50% della dotazione del Fondo, è destinata alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti natatori.[5]

 

 

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  1. regioni ed enti territoriali
     
     
    ART. 16, commi 3, 4, 5, 7, 9, 9-quater e 9-quinquies.
    Il comma 3, dell’articolo in commento, interviene sulla disciplina di cui al comma 53-ter, articolo 1, L. n. 160/2019 (L. di bilancio 2020) in materia di contributi agli enti locali per spese di progettazione relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio allo scopo di destinare le risorse già assegnate agli enti stessi per l’anno 2023 allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2022, a cura del Ministero dell’interno.[6]
    I commi 4 e 5, invece, intervengono sulla certificazione degli obiettivi di servizio-servizi sociali e asili nido, di cui ai commi 791 e 792, L. n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021).[7]
    Il comma 7, interviene sulla disciplina di cui ai commi 3 e 8-bis, dell’articolo 6-quater, D.L. n. 91/2017 (Disposizioni urgenti per la crescita del Mezzogiorno), in materia di rilancio del Mezzogiorno, dei territori delle regioni Umbria e Marche e di quelli ricompresi nella mappatura delle aree interne del Paese.[8]

Con il comma 9, si prevede che le risorse non impegnate alla data del 31 dicembre 2021, per le garanzie sui finanziamenti erogati o per quelle sui contributi concessi al settore sportivo, sono utilizzate dal Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi (di cui all'articolo 90, comma 12, L. n. 289/2002) e dal Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, L. n. 129/1957, costituito presso l’Istituto del Credito Sportivo.

I commi 9-quater e 9-quinquies, infine, contengono disposizioni relative alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza degli edifici.[9]

 

ART. 17, commi 4-7. Misure per i territori colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012 e del 2009.

I commi in esame, prevedono il finanziamento di diversi interventi per il completamento della ricostruzione pubblica e privata dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) ed è prevista la rimodulazione, entro il limite massimo del 20%, dei contributi concessi per l’esecuzione degli interventi previsti nei Piani di ricostruzione privata, al fine di compensare gli aumenti dei prezzi delle materie prime superiori all’8%.

Tale ultima misura è stata concessa anche in favore della ricostruzione privata a seguito del sisma del 2009 in Abruzzo.

 

 

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  1. misure in materia di politiche sociali e salute e accoglienza
     
    ART. 20-bis. misure urgenti per il settore della cultura.
    La disposizione, interviene nel settore della cultura e, in particolare, sull’articolo 44, L. n. 633/1941[10], per sopprimere il riferimento al “traduttore” tra i soggetti considerati quali coautori dell’opera cinematografica.
    Conseguentemente, a seguito di tale modifica sono considerati tali: l’autore del soggetto, l’autore della sceneggiatura, l’autore della musica e il direttore artistico.
     
    ART. 24. Iniziative multilateriali in materia di salute.
    Con la disposizione in esame si istituisce, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un Fondo, con una dotazione di 200 milioni di € per il 2022, destinato alla partecipazione dell’Italia a due iniziative multilaterali in materia di salute e, cioè:
  • erogazione di un contributo, pari a 100 milioni di € da corrispondere nel 2022, come partecipazione italiana al Financial Intermediary Fund per la prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie, istituito nel 2022 presso la Banca mondiale;

  • donazione nel 2022, di 100 milioni di €, in favore dell’organismo internazionale GAVI Alliance, per l’acquisto di vaccini contro il COVID-19 destinati ai Paesi a reddito medio basso.

 

ART. 24-bis. finanziamento del servizio di trasmissione dei codici per i certificati verdi covid-19.

Incrementata l’autorizzazione di spesa relativa alla Piattaforma nazionale-DGC (digital green certificate),

piattaforma concernente l’emissione e validazione dei certificati verdi COVID-19 ai fini, come noto, della trasmissione agli interessati (con messaggi di telefonia mobile) del codice per l’acquisizione del certificato verde COVID-19.

 

ART. 26. Modifica e ottimizzazione delle misure di accoglienza di cui all’articolo 44, D.l. n. 50/2022.[11]

L’articolo prevede una rimodulazione delle disponibilità dei posti per l’accoglienza di stranieri sotto protezione temporanea concessa per afflusso di sfollati, accordata ai cittadini ucraini in fuga a causa del conflitto bellico in corso.

Tale rimodulazione opera tra il sistema di accoglienza c.d. diffusa e quello di accoglienza c.d. integrata.

Preliminarmente, preme ricordare che già il D.L. n. 21/2022 (articolo 31) ha previsto l’attivazione, fino a 15.000 unità, di forme e modalità di accoglienza diffusa, assicurate attraverso i Comuni, gli Enti del Terzo settore, i centri di servizio per il volontariato, gli altri enti e associazioni che operano stabilmente in favore degli stranieri e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Successivamente, il D.L. n. 50/2022 (articolo 44) ha incrementato di ulteriori 15.000 unità le disponibilità dei posti di accoglienza diffusa attivabili attraverso i comuni ed enti ed associazioni del Terzo settore, sopra enunciati.

Ebbene, con la modifica in commento, si riduce (da 15.000) a 7.000 il numero dei posti per il secondo contingente di accoglienza diffusa, disposto dal sopra citato D.L. n. 50, tenuto conto che allo stato attuale non risulta ancora esaurita l’attivazione del primo contingente disposto dal D.L. n. 21/2022.[12]

 

ART. 27. rifinanziamento fondo per bonus trasporti.

Incrementata a 180 milioni di € per il 2022 (in luogo degli originari 79 milioni di €) la dotazione del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ex articolo 35, D.L. n. 50/2022,[13] ai fini dell’erogazione di un buono per l’acquisto di abbonamenti per servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e per il servizio di trasporto ferroviario nazionale.

 

 

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  1. disposizioni urgenti in materia di agevolazioni alle imprese, di investimenti in aree di interesse strategico e in materia di contratti pubblici.
     
    ART. 31-bis. disposizioni in materia di interventi di ricostruzione e di attuazione degli interventi del pnrr.
    La disposizione prevede l’estensione delle disposizioni in materia di edilizia, di semplificazione e accelerazione degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009, finanziati con risorse previste nel Piano complementare al PNRR (già estese a favore dei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 in Centro Italia e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2018 della provincia di Campobasso e Catania), richiamate dall’articolo 20-bis, D.L. n. 152/2021, a tutti i comuni interessati da eventi sismici per cui sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza a decorrere dal 6 aprile 2009, anche se non ricompresi nei crateri, per gli edifici classificati al 31 dicembre 2021 come “inagibili” o “parzialmente inagibili”.[14]
     
    ART. 33-bis. misure urgenti di semplificazione e accelerazione per la fornitura di soluzioni temporanee di emergenza per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali.
    L’articolo prevede che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio, anche avvalendosi di Consip S.P.A., può provvedere con procedure semplificate per gli investimenti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e il PNC, di cui all’articolo 48, comma 5, D.L. n. 77/2021, anche in deroga alle procedure di scelta del contraente di cui al Codice dei contratti pubblici (articolo 59, D.lgs. n. 50/2016), con l’affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori.
    Ciò al fine di consentire con la dovuta tempestività la disponibilità di soluzioni temporanee emergenziali per esigenze abitative, civili, didattiche, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali.[15]
     
    ART. 35. rifinanziamento di strumenti di sviluppo industriale del MISE: contratti di sviluppo e Fondo IPCEI.
    Al fine di rafforzare e attuare gli interventi previsti nel PNRR, la disposizione in esame dispone il rifinanziamento di due strumenti di sostegno e sviluppo industriale e cioè:
  • i contratti di sviluppo, per 40 milioni di € per l’anno 2022, 400 milioni per il 2023, 12 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. Il 50% delle risorse è destinato al finanziamento di programmi di sviluppo per la tutela dell’ambiente presentati dopo il 10 agosto 2022;[16]
  • la dotazione del Fondo IPCEI (Importanti Progetti di Comune Interesse europeo) incrementata per un ammontare pari a 25 milioni di € per il 2022, 350 milioni per il 2023, 33 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. [17]
     
    ART. 36. rifinanziamento fondo unico nazionale turismo.[18]
    La disposizione prevede l’integrazione della dotazione del Fondo unico nazionale per il turismo:
  • di conto capitale di 100 milioni di € per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di finanziare gli investimenti diretti ad incrementare l’attrazione turistica dell’Italia, anche con riferimento a manifestazioni, anche sportive, di rilievo turistico;
  • di parte corrente per un ammontare pari a 16.958.333 € per il 2023 e di 12,7 milioni di € per il 2024, allo scopo di finanziare misure di sostegno e salvaguardia degli operatori del settore e per la promozione di politiche di sviluppo del turismo, utili a determinare impatti positivi a livello economico e sociale sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte.
     
     
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  1. istruzione e universita’

 

ART. 39. alloggi e residenze per studenti universitari.

L’articolo in esame, integra e perfeziona le disposizioni di attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR (Alloggi per studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti), contenute nell’articolo 14, comma 6-vicies-quater, del D.L. n. 36/2022, allo scopo di garantire la disponibilità di nuovi alloggi e residenze per studenti universitari.

In particolare:

  • è sostituito l’articolo 14, comma 6-vicies-quater sopra citato collocandone, altresì, il contenuto all’interno dell’articolo 1, comma 4-ter, della L. n. 338/2000 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari);
  • sono previste procedure semplificate aggiuntive per garantire l’utilizzo celere ed effettivo delle risorse europee, al fine di perseguire gli obiettivi, anche temporali, collegati al raggiungimento dei target PNRR.[19]
     
    ART. 39-bis. fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.
    La disposizione prevede l’incremento della dotazione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 1, comma 601, L. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), di 32,12 milioni di € per il 2022, allo scopo di contenere il rischio epidemiologico da COVID-19, tenuto conto dell’avvio dell’anno scolastico 2022-2023.[20]
     

 

[1] In relazione all'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico.

[2] Il MIMS, con proprio decreto, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, di concerto con il MEF, provvede a determinare i criteri e le modalità per il riconoscimento da parte dell’ente concedente o affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo e le modalità di rendicontazione.

[3]Trattasi dei servizi di trasporto resi ai sensi del D.lgs. n. 285/2005; quelli resi sulla base delle autorizzazioni rilasciate dal MIMS, ex regolamento (CE) n. 1073/2009; quelli resi sulla base delle autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali, ai sensi delle norme regionali di attuazione del D.lgs. n. 422/97; quelli resi in base alla L. n. 218/2003.

A tali operatori è riconosciuto un contributo fino al 20% della spesa sostenuta (al Netto dell’IVA) nel secondo quadrimestre 2022, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ovvero a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009.

Per poter accedere alle provvidenze, gli operatori dovranno inviare telematicamente al MIMS una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47, D.P.R. n. 445/2000, secondo le modalità che saranno stabilite dallo stesso MIMS entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in commento. Nel caso in cui le richieste di accesso al Fondo siano superiori all’ammontare di spesa stanziato (15 milioni di €), si farà luogo ad un riparto proporzionale tra i richiedenti. I contributi in commento non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore sulla produzione ai fini IRAP.

[4] In sintesi viene prorogata, fino allo spirare dell’anno in corso, la vigenza della vecchia disciplina relativa ai trasporti eccezionali (articolo 10, Codice della strada sopra citato) in modo da consentire una semplificazione della materia attuata con linee guida ministeriali.

[5] Con successivo provvedimento dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, saranno individuati i termini, le modalità per la presentazione delle richieste, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione e i controlli.

 

[6] Gli enti locali beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare al Ministero dell'interno entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato del Ministero dell’interno. Il Ministero dell'interno formalizza le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 10 ottobre 2022.

[7] Si rammenta che tali disposizioni hanno incrementato la dotazione del Fondo di solidarietà comunale per il finanziamento dello sviluppo dei servizi sociali comunali e per il numero dei posti disponibili negli asili nido, determinando appositi criteri e modalità per il riparto delle quote del Fondo destinate a tali scopi. La successiva legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) ha ulteriormente incrementato la dotazione del predetto Fondo di solidarietà comunale. Allo scopo di garantire che le somme aggiuntive siano effettivamente destinate all’implementazione dei servizi in parola, la legge ha previsto un meccanismo di monitoraggio fondato sulla individuazione di “obiettivi di servizi”. Il successivo D.P.C.M. 1° luglio 2021, ha definito gli obiettivi di servizio e le modalità per il monitoraggio del livello dei servizi offerti e l’utilizzo delle risorse per il finanziamento e lo sviluppo dei servizi sociali, prevedendo che il raggiungimento dell’obiettivo di servizio deve essere certificato attraverso la compilazione di una scheda di monitoraggio da allegare al rendiconto annuale dell’ente e da trasmettere a SOSE S.P.A. entro il 31 maggio 2022, in modalità telematica.

Con il comma 4 della disposizione in commento, si posticipa tale termine al 30 settembre 2022.

Con il comma 5, invece, si stabilisce che le somme che a seguito del monitoraggio risultassero non destinate al potenziamento dei posti degli asili nido, bensì ad altri fini, saranno recuperate a valere sulla quota del Fondo di solidarietà comunale di competenza o con altre modalità stabilite dalla legge.

Per gli obiettivi di servizio determinati per ciascun ente: https://www.mef.gov.it/ministero/commissioni/ctfs/documenti/Pdf1_Asili-nido-Nota-metodologica-obiettivi-di-servizio-16-maggio-202....pdf e il DM 19 luglio 2022 con cui sono stati ripartiti contributi per 120 milioni di € stanziati per il 2022: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-19-luglio-2022

[8] Il comma 3 sopra citato, definisce le modalità di riparto delle risorse del Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale tra i singoli Comuni beneficiari, stabilendo che a ciò si provvede con D.P.C.M.  su proposta dell’Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale. Esso stabilisce che le risorse siano impegnate dagli enti beneficiari attraverso la messa a bando entro 12 mesi (rispetto ai vigenti 6 mesi) dalla pubblicazione del decreto di riparto delle risorse (D.P.C.M. 17 DICEMBRE 2021).

L’articolo in commento, interviene anche sul comma 8-bis sopra citato, ampliando la platea dei soggetti che possono utilizzare la quota del Fondo, aumentando la soglia massima di popolazione dai precedenti 5.000 abitanti a 20.000 abitanti.

[9] In sintesi, si stabilisce che al fine di garantire la realizzazione di interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, non sono assoggettati a revoca i contributi relativi all’anno 2019 le cui opere risultano affidate entro la data del 31 dicembre 2021.

[10] Recante: Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

[11] Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 25/2022.

[12] La differenza degli 8.000 posti non è decurtata, bensì trasferita al Sistema di accoglienza integrata (SAI) gestito dal Ministero dell’interno e dai Comuni, con relativa autorizzazione di spesa.

Infine, la disposizione prevede che l’incremento delle disponibilità dei posti per l’accoglienza nei centri governativi di prima accoglienza istituiti con DM Interno, nelle strutture temporanee appositamente costituite, nonché nel SAAI, è disponibile prioritariamente per soddisfare esigenze eccezionali di accoglienza profughi provenienti dall’Ucraina e dall’Afghanistan.

[13] Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 25/2022.

[14] Trattasi degli edifici classificati, al 31 dicembre 2021, con esito C o E, ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011 e del D.P.C.M. 14 gennaio 2015.

[15] Ove disposto nella documentazione di gara, è possibile richiedere la sola redazione del progetto esecutivo.

A tale scopo, si prevede che le soluzioni temporanee di emergenza adottate non costituiscono edifici di nuova costruzione per cui, ai sensi dell’articolo 26, D.lgs. n. 199/2021, sussiste l’obbligo di utilizzo di energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici.

[16] Sui contratti di sviluppo: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/contratti-di-sviluppo

Il contratto di sviluppo costituisce uno degli strumenti principali per l’attuazione degli investimenti del PNRR. La revisione della relativa disciplina (operata con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 novembre 2021 (https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-2-novembre-2021-contratti-di-sviluppo-ulteriori-modifiche) è stata finalizzata ad orientare lo strumento verso programmi in grado di determinare un maggiore impatto sulla competitività del sistema produttivo nazionale.

[17] Sul Fondo IPCEI:  https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/fondo-ipcei-importanti-progetti-di-comune-interesse-europeo

[18] Trattasi del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo, dalla legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021), articolo 1, commi 366 e 368, la cui dotazione iniziale è stata più volte incrementata da successivi provvedimenti legislativi (D.L. n. 4/2022 e 21/2022) e, per ultimo, dalla disposizione in commento.

Per le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse, si veda il Decreto del Ministro del turismo di concerto con il MEF, 9 marzo 2022, Prot. 3462 e successive modificazioni: https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/05/rev-DI-FUNT-parte-correntecapitale-ver.-2022.03.02_signed_signed.pdf e https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/07/11461___Modifiche_DM_disposizioni_applicative_FUT_finale_signed_signed.pdf

 

 

[19] In dettaglio, l’articolo prevede che le risorse PNRR indicate nei bandi adottati ai sensi della sopra citata L. n. 338/00, possono essere destinate anche all’acquisto, da parte dei soggetti indicati all’articolo 1, comma 1, della stessa legge (cioè Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, università statali legalmente riconosciute, collegi universitari, consorzi universitari, cooperative di studenti senza fini di lucro e ONLUS operanti nel settore del diritto allo studio) nonché altri soggetti pubblici e privati, della disponibilità di posti letto per studenti universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640  final)  sul Green Deal  europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Con separato bando riservato alle finalità in esame, da adottarsi con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sono definite le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti e sono indicati gli standard ed i parametri, al fine di adeguarli alle modalità di acquisizione della disponibilità di posti letto.

Sul decreto e sul provvedimento di nomina della Commissione per l’istruttoria dei progetti di cui all’articolo 1, comma 5, della L. n. 388 sopra citata, che può essere composta da rappresentati indicati dal solo Ministero dell'università e della ricerca, possono non essere acquisiti i pareri di cui ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 1, (Conferenza dei rettori delle università italiane, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministro dei lavori pubblici).

[20] L’incremento delle risorse è destinato alle seguenti finalità:

  • acquisto di servizi professionali, di assistenza e formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per l’assistenza medico-sanitaria e psicologica, nonché per servizi di lavanderia, rimozione e smaltimento di rifiuti;
  • acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l’igiene individuale e ambientale, nonché di ogni altro materiale utile per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.

Le risorse sono ripartite tra le Istituzioni scolastiche statali, comprese quelle della Regione Sicilia, secondo le modalità indicate nel D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015 del Ministro dell’università e della ricerca.