In data odierna il Ministero della
transizione ecologica ha trasmesso lo schema di decreto in allegato che, nel
recepire la direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta
(conformemente a quanto previsto nella legge di delegazione europea
recentemente approvata), abroga (all’articolo 19), il decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 182, attualmente vigente.
Il Ministero ha richiesto l’invio di
contributi ed osservazioni da trasmettere a stretto giro.
Si invita, quindi, a voler segnalare
entro martedì 25 maggio p.v. eventuali commenti che si ritiene
utile considerare nell’ambito del documento da inviare al Ministero.
Con riferimento al testo, si evidenzia
come le norme proposte riproducano in modo abbastanza fedele la direttiva di riferimento,
aggiornando le disposizioni vigenti.
Tra le novità si segnala, nelle
definizioni (articolo 2), la modifica della nozione di “rifiuti prodotti dalla
nave” che ora diventa “rifiuti delle
navi” (articolo 2, lettera c).
La modifica consente, tra l’altro, di
differenziare i rifiuti prodotti dalle navi nell’ambito delle diverse
operazioni e lavorazioni rispetto a quelli che non sono considerati come
prodotti dalla nave, in quanto vengono accidentalmente pescati.
La lettera d), quindi, introduce la
definizione di “rifiuti accidentalmente pescati”, che sono quelli raccolti
dalle reti durante le operazioni di pesca.
Di particolare
importanza, al fine di eliminare le incertezze emerse fino ad ora sui
territorio, il chiarimento nell’articolo 2, comma 2 sulla qualificazione come rifiuti urbani dei
rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti prodotti dai passeggeri.
La specificazione determina conseguenze sull’applicazione delle tariffe e sulle
responsabilità connesse alla produzione e gestione del rifiuto che, soprattutto
con riferimento ai rifiuti accidentalmente pescati, devono essere funzionali a garantire
il massimo incentivo al conferimento.
Sotto questo profilo si segnala,
quindi, l’articolo 7, comma 9, che dispone che “le Autorità competenti o i soggetti pubblici o privati deputati alla
gestione dei rifiuti a livello comunale o all’interno dei singoli porti
stipulano con le associazioni di rappresentanza delle imprese convenzioni, o
accordi di programma ai sensi dell’articolo 206 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n.152, per la definizione delle modalità di raccolta, trasporto e
conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati, assicurando la tutela
ambientale e sanitaria”.
Lo strumento
dell’accordo di programma si presenta come strategico, al fine di consentire la
definizione, in accordo con le autorità competenti, di procedure semplificate e
condivise per la raccolta ed il conferimento dei rifiuti accidentalmente
pescati e per l’individuazione di eventuali modalità di finanziamento delle
operazioni.
Si segnala, ancora, come nelle
definizioni risulti di nuova introduzione quella di “zona
di ancoraggio” (non espressamente prevista dalla direttiva), a
cui si fa riferimento nell’ambito del testo, per il riconoscimento di alcune
semplificazioni. L’area di ancoraggio, in particolare, è definita come l’area
costituita da tutte quelle aree, interne od esterne alle aree del porto, ove
una nave può sostare, non necessariamente all’ancora, senza compiere operazioni
commerciali, ove per operazioni commerciali si intende qualsiasi operazione che
comporti il carico o lo scarico del carico pagante o l’imbarco o lo sbarco di
passeggeri.
Tra le modifiche intervenute rispetto
alla disciplina vigente si segnalano le previsioni di dettaglio introdotte
all’articolo 8 sui sistemi di recupero dei costi, che, nel
prevedere che i costi degli impianti portuali per la raccolta e il trattamento
dei rifiuti delle navi, diversi dai residui del carico, sono recuperati
mediante la riscossione di tariffe a carico delle navi che approdano nel porto,
distingue una tariffa
indiretta (indipendente dalle quantità conferite) dalla tariffa diretta (che è recuperata in base ai tipi e ai
quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti dalla nave).
L’articolo specifica che le tariffe
possono essere differenziate sulla base dei seguenti elementi:
a) la categoria, il tipo e le
dimensioni della nave;
b) la prestazione di servizi alle navi
al di fuori del normale orario di lavoro nel porto; o
c) la natura pericolosa dei rifiuti.
Anche l’articolo 9, in materia di esenzioni,
contiene procedure di maggiore dettaglio rispetto alla normativa vigente.
Si rinvia alla lettura integrale del
testo in allegato per il dettaglio delle disposizioni.
Si segnala che per qualsiasi
chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (prosperoni.m@confcooperative.it), Capo
Servizio Ambiente ed Energia.