Circolari

Circ. n. 29/2021

Schema di decreto sui rifiuti portuali e gli impianti portuali di raccolta (testo aperto per la consultazione)

mercoledì 19 maggio 2021

In data odierna il Ministero della transizione ecologica ha trasmesso lo schema di decreto in allegato che, nel recepire la direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta (conformemente a quanto previsto nella legge di delegazione europea recentemente approvata), abroga (all’articolo 19), il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, attualmente vigente.

Il Ministero ha richiesto l’invio di contributi ed osservazioni da trasmettere a stretto giro.

Si invita, quindi, a voler segnalare entro martedì 25 maggio p.v. eventuali commenti che si ritiene utile considerare nell’ambito del documento da inviare al Ministero.

Con riferimento al testo, si evidenzia come le norme proposte riproducano in modo abbastanza fedele la direttiva di riferimento, aggiornando le disposizioni vigenti.

Tra le novità si segnala, nelle definizioni (articolo 2), la modifica della nozione di “rifiuti prodotti dalla nave” che ora diventa “rifiuti delle navi” (articolo 2, lettera c).

La modifica consente, tra l’altro, di differenziare i rifiuti prodotti dalle navi nell’ambito delle diverse operazioni e lavorazioni rispetto a quelli che non sono considerati come prodotti dalla nave, in quanto vengono accidentalmente pescati.

La lettera d), quindi, introduce la definizione di “rifiuti accidentalmente pescati”, che sono quelli raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca.

Di particolare importanza, al fine di eliminare le incertezze emerse fino ad ora sui territorio, il chiarimento nell’articolo 2, comma 2 sulla qualificazione come rifiuti urbani dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti prodotti dai passeggeri. La specificazione determina conseguenze sull’applicazione delle tariffe e sulle responsabilità connesse alla produzione e gestione del rifiuto che, soprattutto con riferimento ai rifiuti accidentalmente pescati, devono essere funzionali a garantire il massimo incentivo al conferimento.

Sotto questo profilo si segnala, quindi, l’articolo 7, comma 9, che dispone che “le Autorità competenti o i soggetti pubblici o privati deputati alla gestione dei rifiuti a livello comunale o all’interno dei singoli porti stipulano con le associazioni di rappresentanza delle imprese convenzioni, o accordi di programma ai sensi dell’articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, per la definizione delle modalità di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati, assicurando la tutela ambientale e sanitaria”.

Lo strumento dell’accordo di programma si presenta come strategico, al fine di consentire la definizione, in accordo con le autorità competenti, di procedure semplificate e condivise per la raccolta ed il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati e per l’individuazione di eventuali modalità di finanziamento delle operazioni.

Si segnala, ancora, come nelle definizioni risulti di nuova introduzione quella di “zona di ancoraggio” (non espressamente prevista dalla direttiva), a cui si fa riferimento nell’ambito del testo, per il riconoscimento di alcune semplificazioni. L’area di ancoraggio, in particolare, è definita come l’area costituita da tutte quelle aree, interne od esterne alle aree del porto, ove una nave può sostare, non necessariamente all’ancora, senza compiere operazioni commerciali, ove per operazioni commerciali si intende qualsiasi operazione che comporti il carico o lo scarico del carico pagante o l’imbarco o lo sbarco di passeggeri.

Tra le modifiche intervenute rispetto alla disciplina vigente si segnalano le previsioni di dettaglio introdotte all’articolo 8 sui sistemi di recupero dei costi, che, nel prevedere che i costi degli impianti portuali per la raccolta e il trattamento dei rifiuti delle navi, diversi dai residui del carico, sono recuperati mediante la riscossione di tariffe a carico delle navi che approdano nel porto, distingue una tariffa indiretta (indipendente dalle quantità conferite) dalla tariffa diretta (che è recuperata in base ai tipi e ai quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti dalla nave).  

L’articolo specifica che le tariffe possono essere differenziate sulla base dei seguenti elementi:

a) la categoria, il tipo e le dimensioni della nave;

b) la prestazione di servizi alle navi al di fuori del normale orario di lavoro nel porto; o

c) la natura pericolosa dei rifiuti.

Anche l’articolo 9, in materia di esenzioni, contiene procedure di maggiore dettaglio rispetto alla normativa vigente.

Si rinvia alla lettura integrale del testo in allegato per il dettaglio delle disposizioni.

Si segnala che per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (prosperoni.m@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.