Circolari

Circ. n. 29/2021

DECRETO LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 105 (MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E PER L’ESERCIZIO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ SOCIALI ED ECONOMICHE) (CD “DECRETO GREEN PASS E PROROGA STATO DI EMERGENZA”) (G.U. N. 175 DEL 23/07/2021)

 

 

DECRETO GREEN PASS

[D.L. 105/2021]

 

È stato pubblicato in G.U. il Decreto legge 23 LUGLIO 2021, n.105 (all.) con il quale viene prorogato lo stato di emergenza e vengono adottate ulteriori disposizioni di carattere straordinario e urgente al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività derivanti dalla diffusione del virus da Covid-19.

Il decreto è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in GU e, cioè, il 23 luglio 2021, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

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A.    PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA

 

Il decreto anzitutto proroga dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, le disposizioni già vigenti che prevedono la possibilità da parte del Governo di adottare determinazioni di carattere emergenziale e limitative delle libertà personali e di impresa, con possibilità di modularne l’applicazione in aumento oppure in diminuzione secondo l’andamento dell’epidemia[1].

In sintesi:

-          in primo luogo, con una modifica all’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 19/2020, è stato differito al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale possono essere assunte determinazioni di carattere emergenziale e limitative delle libertà personali e di impresa, con possibilità di modularne l’applicazione in aumento oppure in diminuzione secondo l’andamento dell’epidemia[2];

-          in secondo luogo viene modificato anche l’articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 33/2020, estendendo fino al 31 dicembre 2021 le misure previste in tale decreto[3];

-          inoltre, sono prorogati al 31 dicembre 2021, i termini di tutta una serie di misure previste dai vari provvedimenti che si sono susseguiti nei mesi scorsi e indicati in un elenco, allegato al decreto stesso.

Salvo quanto diversamente previsto nel decreto in esame, continueranno a trovare applicazione le misure previste dal DPCM del 2 marzo 2021[4] e dal decreto legge n. 52/2021[5].

 

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B.     LE MISURE DI CONTENIMENTO

 

B.1. Ridefinizione scenari di rischio delle Regioni

 

I due parametri prioritari per la scelta delle cd colorazioni delle Regioni (banca, gialla, arancione, rossa) saranno i seguenti:

(i)                tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19;

(ii)              tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

Lincidenza settimanale dei contagi (ogni 100.000 mila abitanti) resterà in vigore, ma non sarà più il criterio guida.

Alla luce di questi nuovi criteri sono ridefinite le zone bianca, gialla, arancione e rossa, con una modifica al comma 16-septies, articolo 1, D.L. n. 33/2020.

 

RIDEFINIZIONE DELLE ZONE

I. Zona bianca: le regioni nei cui territori, alternativamente:

1. l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive

2. l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:

a. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 15 per cento

b. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 10 per cento di quelli comunicati alla Cabina di regia[6]

 

II. Zona gialla: le regioni nei cui territori, alternativamente:

1. l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti

2. l’incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:

a. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento

b. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia

 

III. Zona arancione: le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti

 

IV. Zona rossa: le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:

a. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento

b. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30 per cento di quelli comunicati

 

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B.2. “Green pass”

 

A decorrere dal 6 agosto 2021, è consentito lo svolgimento di alcune attività solo ai soggetti in possesso della certificazione verde COVID-19 (cd “green pass”), di cui all’articolo 9, comma 2, D.L. n. 52/2021 (decreto Riaperture) e rilasciata nei seguenti casi:

a)     avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo, risultante da attestazione rilasciata a richiesta dell’interessato. Tale certificazione ha validità di 9 mesi. La certificazione in parola, può essere rilasciata anche dopo la somministrazione della prima dose di vaccino (con validità dal 15° giorno fino alla data fissata per la somministrazione della seconda dose di vaccino);

b)     attestazione dell’avvenuta guarigione da COVID-19, con validità di 6 mesi;

c)     effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, con validità nelle 48 ore dall’esecuzione del test[7].

Conseguentemente, in Zona bianca, solo chi è in possesso della citata documentazione, potrà accedere ai seguenti servizi e attività:

  • servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo, al chiuso;
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • concorsi pubblici.

Tali disposizioni si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività elencate sopra, siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.

Le disposizioni in esame, non si applicano ai soggetti esclusi dalla campagna vaccinale per ragioni di età ovvero stati di salute documentati incompatibili con la somministrazione del vaccino.

Spetterà ai gestori delle attività e dei servizi sopra elencati, verificare che l’accesso alle predette attività e servizi avvenga nel rispetto delle prescrizioni di legge.

Le verifiche saranno eseguite secondo le modalità tecniche individuate con dPCM, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro per l’innovazione tecnologica e il Ministro dell’economia e delle finanze.

[Controlli e sanzioni] Spetta ai titolari e agli esercenti le attività autorizzate di verificare l’accesso ai servizi e attività in cui è richiesto il green pass e il rispetto delle prescrizioni vigenti. Eventuali violazioni saranno punite con una sanzione pecuniaria da 400 euro a 1.000 euro, sia per l’esercente che per l’utente. Qualora la violazione fosse reiterata per 3 volte, in giornate diverse, può essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’attività da 1 a 10 giorni.

 

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B.3. Spettacoli e manifestazioni sportive

 

In Zona bianca e gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi, anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.

La capienza consentita, in Zona bianca, non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 persone all’aperto e 2.500 al chiuso.

In Zona gialla, invece, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 all’aperto e 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti.

Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali simili.

Le disposizioni previste per gli spettacoli sopra enunciate, si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali.

In Zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso.

In Zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso.

Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti.

Quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.

 

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B.4. Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse

 

Una quota del Fondo per le attività economiche chiuse di cui all’articolo 2 del decreto legge n. 73/2021 (decreto Sostegni-bis), pari a 20 milioni di euro, è destinata a tutte quelle attività (ad esempio quelle di discoteche) che alla data di entrata in vigore del presente decreto (23 luglio 2021) risultano chiuse come conseguenza delle misure di contenimento adottate dalle competenti autorità.

 

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Il Servizio Legislativo e Legale (servlegale@confcooperative.it) resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.



[1] Si rammenta che lo stato di emergenza da Covid-19, è stato dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021.

[2] Si ricorda che il sopra citato articolo 1, del D.l. n. 19/2020, è la disposizione che dà al Presidente del consiglio, congiuntamente alle altre autorità indicate nel decreto stesso (ad esempio, Il Ministro della Salute, il Ministro dell’Interno, i Presidenti delle Regioni), il potere di intervenire con decreti e ordinanze in materia di: limitazione alla circolazione; chiusura al pubblico di strade, parchi, aree da gioco, ville e giardini pubblici; limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali e regionali o del territorio nazionale; applicazione della misura della quarantena precauzionale; limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e ogni forma di riunione; sospensione di congressi, di ogni tipo di evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale; chiusura di esercizi pubblici; limitazione alle attività economiche; svolgimento di attività educative; smart working, ecc., solo per fare alcuni esempi.

[3] Si ricorda che il decreto legge n. 33/2020 sopra citato, pur confermando la disciplina introdotta dal decreto legge n. 19/2020, ha avviato una nuova fase disegnando un nuovo scenario normativo dove le misure emergenziali sono dirette principalmente ad aree determinate del territorio nazionale in relazione all’evolversi dei risultati epidemiologici.

[4] Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 8/2021.

[5] Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 20/2021.

[6] I dati sono comunicati alla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività.

[7] Il Commissario straordinario per l’emergenza definirà, d’intesa con il Ministro della salute, un protocollo d’intesa con le farmacie e le altre strutture sanitarie, allo scopo di garantire, fino al 30 settembre 2021, la somministrazione di tamponi rapidi a prezzi contenuti e ridotti.