Circolari

Circ. n. 29/2020

Comunità energetiche ed autoconsumo – Decreto Ministero sviluppo economico 15 settembre 2020

Il 15 settembre u.s., il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, ha firmato il Decreto che dà il via alla sperimentazione delle configurazioni di autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche (in allegato 1).  Grazie alle tecnologie dell'energia distribuita ed alla responsabilizzazione dei consumatori, le comunità energetiche rappresentano un modo efficace ed economicamente efficiente di rispondere ai bisogni e alle aspettative dei cittadini riguardo alle fonti energetiche, ai servizi ed alla partecipazione locale.

Sebbene il decreto risulti ancora in fase di registrazione alla Corte dei Conti, sembra utile fornire, sin da ora, alcune informazioni di inquadramento, sul contenuto e sulle novità introdotte.

Obiettivo del provvedimento è quello di rendere operativa la misura introdotta a dicembre 2019 con il cosiddetto decreto “Milleproroghe” (articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162), che ha anticipato, in via sperimentale e transitoria, il recepimento

  • della direttiva UE n.2018/2001 (che, agli articoli 21 e 22, disciplina autoconsumo collettivo e comunità di energia rinnovabile)

  • della direttiva UE n.2019/944 (in cui sono disciplinati i principi che dovranno regolare le comunità energetiche dei cittadini).

Si forniscono, quindi, di seguito, alcuni elementi utili per la lettura del nuovo decreto.

 

1. DEFINIZIONI

Per maggiore chiarimento, si ricorda che nel sistema delle direttive citate sono definiti:

-  autoconsumatore di energia rinnovabile: un cliente finale che, operando in propri siti situati entro confini definiti o, se consentito da uno Stato membro, in altri siti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale;

- autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente: gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e si trovano nello stesso edificio o condominio;

- comunità di energia rinnovabile: soggetto giuridico:

a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione;

b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;

c)  il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;

Sembra molto interessante rilevare che, con riferimento alla natura giuridica del soggetto “comunità di energia rinnovabile”, a mero titolo di esempio e per le attività consentite alle comunità energetiche rinnovabili dal decreto-legge 162/19, l’ARERA, nella delibera 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020 (in Allegato2) abbia chiarito che “in questa fase di prima attuazione della direttiva 2018/2001 la forma giuridica prescelta potrebbe essere quella degli enti del terzo settore, così come definiti dall’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore di cui all’articolo 22 del medesimo decreto legislativo, ovvero quella delle cooperative a mutualità prevalente o cooperative non a mutualità prevalente, cooperative benefit, consorzi, partenariati, organizzazioni senza scopo di lucro, purché tali entità rispettino i requisiti di cui al decreto-legge 162/19 e alla direttiva 2018/2001”.

A queste definizioni, contenute nella direttiva sulle fonti rinnovabili di energia, si aggiunge la definizione di comunità energetica dei cittadini prevista dalla direttiva 944/2018 che non risulta riferita necessariamente alle fonti rinnovabili di energia e che è definita come un soggetto giuridico che:

a) è fondato sulla partecipazione volontaria ed aperta ed è effettivamente controllato da membri o soci che sono persone fisiche, autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, o piccole imprese;

b) ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, anziché generare profitti finanziari; e

c) può partecipare alla generazione, anche da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci.

 

2. L’ARTICOLO 42-BIS DEL CD “DECRETO MILLEPROROGHE

In tale contesto, anticipando parzialmente il recepimento delle citate direttive, si ricorda come l’articolo 42-bis abbia definito le modalità e le condizioni a cui è consentito, in via transitoria, attivare l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità di energia rinnovabile.

Pare utile segnalare che, rispetto a questo recepimento anticipato la Confederazione e la Federazione Consumo ed Utenza si sono espresse in tutte le sedi utili, sin dalla fase di proposta normativa,  in modo critico, rilevando, in particolare, come l’adozione anticipata e fortemente limitata rischiasse di rappresentare una occasione persa per valorizzare in pieno lo strumento e le potenzialità offerte dalle comunità energetiche, senza peraltro tenere conto delle virtuose realtà già esistenti (cooperative elettriche storiche) e senza una chiara definizione della natura giuridica del soggetto di riferimento. Tra le criticità sono state rilevate anche l’introduzione di una serie di limitazioni rispetto alla previsione delle Direttive non motivate (limite impianti 200Kw) e l’adozione di scelte importanti, con riferimento al sistema incentivante e degli oneri, con il rischio di condizionare il successivo recepimento (ancora in corso).

 

Anche sulla base delle perplessità sollevate, l’articolo 42-bis  è stato approvato con la precisazione che si tratta di una norma di primissima e sperimentale applicazione, fino all’applicazione delle disposizioni di compiuto recepimento delle direttive in materia di energia.

Nel dettaglio, la disposizione approvata prevede, quindi, che i clienti finali si associno per diventare autoconsumatori di energia rinnovabile, ovvero per realizzare comunità di energia rinnovabile, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  •   nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei familiari siano associati nel solo caso in cui le attività di produzione e scambio dell’energia elettrica non costituiscano l’attività commerciale o professionale principale;

  •   nel caso di comunità di energia rinnovabile, gli azionisti o membri siano persone fisiche, PMI, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e industriale principale;

  •   l’obiettivo principale dell’associazione sia fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari;

  •   la partecipazione alle comunità di energia rinnovabile sia aperta a tutti i clienti finali, in particolare i clienti domestici, ubicati nel perimetro di seguito specificato, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili;

  •   i soggetti partecipanti a una delle due precedenti configurazioni (comunità di energia rinnovabile ovvero autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente) producano energia elettrica destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge 162/19 ed entro i 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001;

  •   i soggetti partecipanti condividano l’energia elettrica prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente;

  •   l’energia sia condivisa per l’autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo;

  •   l’energia elettrica prelevata dalla rete pubblica, ivi inclusa quella oggetto di condivisione, sia assoggettata alle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema;

  •   nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi devono trovarsi nello stesso edificio o condominio;

  •   nel caso di comunità energetiche rinnovabili, i punti di prelievo dei consumatori ed i punti di immissione degli impianti di produzione alimentanti da fonti rinnovabili siano ubicati su reti elettriche in bassa tensione sottese, alla data di creazione dell’associazione, alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione (cabina secondaria).

L’articolo 42-bis, comma 8, del decreto-legge 162/19 rinvia ad una delibera dell’Autorità l’adozione dei provvedimenti necessari a garantire l’immediata attuazione di quanto previsto dal medesimo decreto. D’altra parte, l’articolo 42-bis, comma 9, del decreto-legge 162/19 rinvia ad un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico l’individuazione di una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni indicate.

 

3. CONTENUTO DEL NUOVO DECRETO

Con specifico riferimento, quindi, al nuovo decreto in esame, le cui previsioni vanno lette in combinato con quanto previsto nella citata delibera ARERA 318/2020/R/ del 4 agosto 2020:

  •   si individua la tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni per l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e nelle comunità energetiche rinnovabili, come disciplinate dallo stesso articolo 42-bis e regolate da ARERA con deliberazione n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020;

  •  si individuano i limiti e le modalità relativi all’utilizzo ed alla valorizzazione dell’energia condivisa prodotta da impianti fotovoltaici che accedono alle detrazioni stabilite dalla disciplina del “superbonus 110%”.

Il decreto prevede che l’energia elettrica prodotta da ciascuno degli impianti a fonti rinnovabili facenti parte delle configurazioni di autoconsumo collettivo ovvero di comunità energetiche rinnovabili e che risulti condivisa ha diritto, per un periodo di 20 anni ad una tariffa incentivante. Il periodo di diritto alle tariffe incentivanti è considerato al netto di eventuali fermate, disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente, per problemi connessi alla sicurezza della rete elettrica riconosciuti dal gestore di rete, per eventi calamitosi riconosciuti dalle competenti autorità, per altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.

Il  decreto si applica alle configurazioni di autoconsumo collettivo e alle comunità energetiche rinnovabili realizzate con impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi i potenziamenti, entrati in esercizio a decorrere dal 1 marzo 2020 ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 e per i quali il GSE abbia svolto con esito positivo la propria verifica (art. 4.6 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020).

Il decreto prevede una tariffa incentivante in forma di tariffa premio pari a:

a) 100 €/MWh nel caso in cui l’impianto di produzione faccia parte di una configurazione di autoconsumo collettivo;

b) 110 €/MWh nel caso in cui l’impianto faccia parte di una comunità energetica rinnovabile.

L’intera energia prodotta ed immessa in rete resta nella disponibilità del referente della configurazione, con facoltà di cessione al GSE, fermo restando l’obbligo di cessione previsto per l’energia elettrica non autoconsumata o non condivisa, sottesa alla quota di potenza che acceda al cd Superbonus 110% (sul Superbonus vedi, da ultimo, circolare 28/2020 del Servizio Ambiente ed Energia).

 

3.1. Cumulabilità degli incentivi

Per gli enti territoriali e locali, le tariffe non sono cumulabili con gli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, né con il meccanismo dello scambio sul posto. Per i soggetti diversi da quelli indicati, le tariffe disciplinate dal nuovo decreto sono cumulabili esclusivamente con:

a) la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del DPR 917/1986 (detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio);

b) la detrazione del Superbonus 110%, nei limiti e alle condizioni stabilite dall’articolo 3, comma 3 del decreto, che prevede la tariffa incentivante non si applica all’energia elettrica condivisa sottesa alla quota di potenza di impianti fotovoltaici che ha accesso al Superbonus, per la quale resta fermo il diritto al contributo per l’autoconsumo collettivo previsto dalla regolazione di ARERA, nonché l’obbligo di cessione dell’energia prodotta.

 

3.2. Applicazione del Superbonus 110%

Con specifico riferimento al Superbonus 110%, il decreto fissa la soglia di spesa prevista dal Superbonus 110% per l’istallazione dell’impianto fotovoltaico di € 2.400 al kW, mentre nel caso di demolizione e ricostruzione dell’edificio, la spesa ammissibile diventa di 1.600 euro per ogni kW.

Per tutti i casi, comunque, vale il massimo di spesa totale di 48.000 euro.